Dimezzati gli importi previsti dall’art. 2630 Codice Civile
Data: Martedì, 15 novembre @ 23:51:13 CET
Argomento: Novità


Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell’articolo 9, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro.
Non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene addirittura ridotta ad un terzo (e quindi da 34,33 a 344,00 euro) .
Rimane ferma, invece, la previsione per cui in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo (e quindi da 137,33 a 1.376,00 euro).
Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge in questione.

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