PEC – Mancata comunicazione e adozione di provvedimenti sanzionatori
Data: Venerdì, 30 agosto @ 20:46:35 CEST
Argomento: Novità


Essendo venuto a conoscenza dell'atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda in quanto mancante della indicazione della PEC, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà:
a) avviare - al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all'impresa per i quali è prevista la pubblicità legale - la procedura di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 C.C.;
b) invitare il legale rappresentante o il titolare dell'impresa a presentare, entro un congruo tempo (non superiore a 20 giorni), istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo di PEC dell'impresa stessa.
Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà provvedere a sottoporre il fascicolo relativo all'adempimento "principale" al Giudice delegato affinchè valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.


E' questo l'orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico espresso con il Parere del 29 agosto 2013, Prot. 0141955, inviato in risposta ad una Camera di Commercio, che aveva posto il quesito se il Conservatore potesse o meno rifiutare ad un Notaio l'iscrizione di un atto notarile per colpa dell'inadempimento di un legale rappresentante di un'impresa che continuava ad essere inerte anche ben oltre il periodo di sospensione previsto dalla normativa.
L'incompletezza della domanda di iscrizione dell'atto "principale" - per mancata indicazione della PEC – va imputata a chi ne ha determinato il respingimento: il legale rappresentante o il titolare dell'impresa.
E' a questi soggetti che dovrà essere contestata la violazione per la omessa iscrizione dell'atto notarile e, se del caso, comminata la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

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