Omesso o ritardato pagamento – Il ricorso al ravvedimento
Data: Martedì, 08 ottobre @ 13:46:16 CEST
Argomento: Novità


Il termine per il versamento del diritto annuale 2013 con lo 0,40% è scaduto il 17 luglio 2013 (oppure il 20 agosto 2013 per tutte le imprese soggette a studi di settore), ad eccezione delle società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare.
I versamenti effettuati dopo la scadenza sopra indicata sono da considerarsi soggetti a una sanzione amministrativa. E', tuttavia, possibile evitare l'irrogazione della sanzione effettuando il versamento comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso ("ravvedimento lungo", entro un anno dalla violazione), pagando una “sanzione ridotta ad un ottavo del minimo” (3,75%), oltre gli interessi legali (2,5%).

La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né nei 30 giorni successivi con il modello F24.
Consigliamo, in ogni caso, di far riferimento alla Camera di Commercio di competenza, in quanto si potrebbero riscontrare divergenze sull'applicazione della percentuale della sanzione.
Si fa presente che in materia di diritto annuale non è possibile applicare il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint", introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011.

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