Restituzione dei dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati
Data: Venerdì, 27 dicembre @ 11:43:34 CET
Argomento: Novità


Il nuovo articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI:
• gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
• gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi
.
Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto.
I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l'iscrizione, dovranno restituire i dispositivi e manifestare la volontà di non restare iscritti.


Confindustria Venezia ha predisposto un fac-simile di comunicazione (che ci siamo permessi di adattare), da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente al fine di segnalare espressamente l'intenzione di non aderire volontariamente al SISTRI e contestualmente l'intenzione di restituire i dispositivi USB non appena sarà resa nota la procedura da seguire.

Si consiglia alle imprese non più obbligate a SISTRI di inviare la comunicazione entro fine 2013, al fine di prevenire eventuali contenziosi in ordine al versamento del contributo per l'anno 2014, di ritirare i dispositivi USB in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del modello di comunicazione, clicca QUI.








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