Non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese
Data: Lunedì, 12 maggio @ 23:55:27 CEST
Argomento: Novità


Alla luce della normativa vigente, per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
Pertanto, nel caso in cui l’ufficio del Registro delle imprese rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra o di più altre, ovvero l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia ''proprio'' della stessa, dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 C.C., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”.


Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:
a) nel caso di società, la specifica sanzione della sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l’indirizzo di PEC;
b) nel caso delle imprese individuali, la specifica sanzione della sospensione della domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

E’ quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della Lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.








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