MEDIATORI MARITTIMI – Esami e incompatibilità
Data: Giovedì, 09 ottobre @ 13:44:48 CEST Argomento: Novità
1) Anche dopo l’abrogazione del Ruolo di categoria, gli esami che gli aspiranti mediatori marittimi devono sostenere ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 478/1968, vanno sostenuti presso la Camera di Commercio precedentemente tenutaria del Ruolo interprovinciale, che era competente per la specifica provincia di residenza o di domicilio professionale dei medesimi.
2) L’attività di mediatore marittimo confligge in ogni caso con lo svolgimento retribuito di tutte le altre attività diverse dalla mediazione marittima, siano esse esercitate in forma di dipendenza, ovvero in forma imprenditoriale. Ciò al fine di garantire l’effettiva indipendenza di questa figura professionale, nonché in analogia a quanto previsto per gli agenti di affari in mediazione, di cui alla Legge n. 39/1989.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 176022, inviata ad una Camera di Commercio, in risposta ad un preciso quesito.
Ricordiamo che, in base al D.M. 10 dicembre 1968, le Camere di Commercio presso le quali è prevista la istituzione del Ruolo dei mediatori marittimi sono le seguenti: IMPERIA, SAVONA, GENOVA, LA SPEZIA, LIVORNO, ROMA, NAPOLI, SALERNO, REGGIO CALABRIA, TARANTO, BRINDISI, BARI, PESCARA, ANCONA, RAVENNA, VENEZIA, TRIESTE, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, SIRACUSA, TRAPANI, PALERMO.
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