I CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Data: Domenica, 29 febbraio @ 17:10:05 CET
Argomento: Modulistica


Le disposizioni di cui all’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36 si applicano esclusivamente ai consorzi di garanzia Fidi, quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare.
Per le altre tipologie di consorzi con attività esterna si applicano invece le disposizioni di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, compreso il deposito della situazione patrimoniale, da effettuarsi entro il 1° marzo 2004, senza allegare l’elenco dei consorziati.

Per quanto riguarda i consorzi di garanzia collettiva fidi, la nuova normativa prevede:
  • le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
  • il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica (mod. B + Int. S).








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