Dal 1° gennaio 2016 passano dallo 0,5% allo 0,2%
Data: Mercoledì, 16 dicembre @ 12:07:46 CET Argomento: Interessi legali
Cala nuovamente la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2016, passa dall'attuale 0,5% allo 0,2%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2014.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’IINPS a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L’INPS, con la circolare n. 205 del 22 dicembre 2015, ha comunicato che la misura dello 0,2%,si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
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