Albo provinciale delle imprese artigiane
LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

1. Assetto normativo

1.1. La legislazione nazionale

La Legge-quadro sull’artigianato 8 agosto 1985 n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, e le singole leggi regionali costituiscono l’assetto normativo per l’iscrizione e la cancellazione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e per l’iscrizione e la cancellazione ai fini previdenziali nella gestione I.N.P.S..


1.2. La legislazione regionale

La norma di apertura della Legge-quadro n. 443/1985 sancisce espressamente la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di artigianato, specificando che alle stesse spetta, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, "l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione" (art. 1, L. n. 443/1985).

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, ha capovolto il precedente sistema di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo anche alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa primaria in materia di artigianato. Di conseguenza le Regioni non debbono più legiferare nell’ambito dei principi generali determinati dalla legge-quadro, ma solo entro principi generali dell’ordinamento giuridico.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2001 l’artigianato era una materia nella quale le Regioni a statuto ordinario potevano emanare leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Con la legge n. 59 del 15 marzo 1997, sul decentramento amministrativo, le funzioni e i compiti in materia di artigianato venivano conferiti alle Regioni sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
In base al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, erano trasferite alle Regioni; lo Stato manteneva le funzioni concernenti eventuali cofinanziamenti, nell’interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell’artigianato, nonché la funzione di indirizzo e coordinamento.
La riforma del 2001 ha completato il processo di trasferimento di funzioni, assegnando alle Regioni anche la competenza legislativa “esclusiva” in materia di artigianato.

Nel file che si riporta in allegato, vengono sinteticamente riportate le peculiarità delle singole leggi regionali.

. Rassegna della legislazione regionale in materia di formazione e tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane.


2. Soggetti obbligati all'iscrizione

Sono obbligati all'iscrizione nell'albo artigiani, gli imprenditori che svolgono attività di produzione di beni anche semilavorati, o di prestazione di servizi, entro precisi limiti dimensionali.
Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliari di queste ultime, di somministrazione, di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.
E' altresì artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società (escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni), a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
La Legge 20 maggio 1997, n. 133 ha introdotto una novità rilevante, prevedendo la possibilità di iscrizione all'albo artigiani anche per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata unipersonali, sempre che il socio unico di SRL e ciascun socio accomandatario siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 , L. 443/85 e non siano soci unici di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.
La Legge 5 marzo 2001, n. 57, all'art. 13, ha esteso la possibilità di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per l'impresa costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedano una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (ad esempio: impiantisti; autoriparatori, imprese di pulizia e di facchinaggio, ecc.), deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi che regolano l’esercizio dell’attività.


3. Il luogo e le modalità di esercizio dell’impresa artigiana

Nel testo della L. n. 443/1985, l'enunciazione dei connotati dell'impresa artigiana e' stata ripartita in più articoli, in modo da accentuare la distinzione fra i "requisiti soggettivi", che sono specificamente riferiti alla persona del titolare e si concentrano pertanto nella definizione di imprenditore artigiano recata dall'articolo 2, e le "caratteristiche oggettive", che attengono invece alla natura dell'attività svolta ed alle dimensioni dell'organismo produttivo.

L’ultimo comma dell’art. 3 della L. n. 443/1985 stabilisce che “L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.

Pertanto, l’impresa artigiana può svolgere la propria attività:
1. in un luogo fisso:
• in appositi locali (laboratorio, ecc.); o
• presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci; o
2. in locali designati dal committente;
3. in forma itinerante o con posteggio (su aree pubbliche).

L’impresa artigiana può essere costituita in forma individuale o societaria.
Non possono in nessun caso essere considerate artigiane le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Relativamente alle società, queste possono essere costituite:
• in forma di società cooperativa o di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano;
• in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano e che i soci accomandatari siano in maggioranza rispetto gli accomandanti;
• in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, a condizione che lo stesso possieda i requisiti di imprenditore artigiano;
• in forma di società a responsabilità limitata, a condizione che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano e che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote da essi possedute costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

La normativa prevede anche chiaramente l’impossibilità di:
a) essere titolare di più ditte individuali iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
b) essere titolare di una ditta individuale e socio partecipante di una società, entrambe iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
c) essere socio partecipante di più società iscritte nell’Albo delle imprese artigiane.

Di contro, anche se non viene espressamente indicato, si afferma l’ammissibilità della condizione di:
a) titolare di ditta individuale e socio non partecipante in società, eventualmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
b) socio partecipante in una società e socio non partecipante in società egualmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane.


4. La formazione e la tenuta dell’Albo

4.1. Gli organi di tutela dell’artigianato

Gli organi di tutela dell’artigianato sono:
• la Commissione provinciale per l’artigianato (CPA), e
• la Commissione regionale per l’artigianato (CRA).

La Commissione provinciale per l'artigianato (CPA) è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Essa dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri, di cui:
1. due terzi (10) devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni;
2. un terzo (5) devono essere rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del lavoro e di esperti.

La Commissione regionale per l’artigianato (CRA) è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
1. dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'artigianato;
2. da tre rappresentanti della Regione;
3. da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Alle Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA) spetta il compito di deliberare sulla iscrizione e sulla cancellazione dall’Albo Artigiani.
Avverso le decisioni della Commissione Provinciale è possibile ricorrere, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, alla Commissione Regionale (CRA).
Alle Camere di Commercio sono delegate, in virtù di apposite convenzioni con la Regione, tutte le funzioni amministrative relative alla formazione e alla tenuta dell’Albo.


4.2. L’iscrizione all’Albo

La domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane va presentata nei luoghi e con le modalità previste dalle singole leggi regionali che regolano la materia.
La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge; le denunce di modificazione e di cancellazione dall’Albo vanno presentate entro 30 giorni dall’evento.

L’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane:
• è costitutiva dell’impresa artigiana,
• è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane,
• comporta l’annotazione nella sezione speciale Artigiani del Registro imprese,
• comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività negli elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e previdenziali (I.N.P.S.)
.
La domanda di iscrizione e le successive domande di modificazione e di cancellazione vanno presentate secondo le modalità dettate dalle singole leggi regionali.


4.3. I ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale e' ammesso ricorso, in via amministrativa, alla Commissione regionale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione stessa (Cfr. art. 7, 5 comma, L. n. 443/85).
La legge-quadro non prevede un termine entro cui la CRA è tenuta a provvedere. Un termine preciso viene però individuato dalle singole leggi regionali, le quali stabiliscono che la CRA deve pronunciarsi entro il termie di 90 giorni. In caso contrario il ricorso si intende respinto.

Avverso le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato è ammesso ricorso al Tribunale della Provincia nella cui circoscrizione l'impresa esercita la propria attività ed in cui ha sede la Commissione provinciale che ha emanato la prima delibera di rifiuto o di cancellazione.
La Corte di Cassazione ritiene, invece, che la competenza spetti al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la Commissione regionale per l'artigianato (Cass. Civ., Ia Sezione, 11 marzo 1991, n. 2557).
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della decisione stessa (art. 7, comma 5, L. n. 443/1985).

Contro la sentenza del Tribunale è possibile proporre l'impugnazione alla Corte d'Appello, entro lo stesso termine di 60 giorni.
E' ammesso, infine, ricorso in Cassazione.
L'eventuale ricorso proposto contro la Commissione provinciale o contro la Commissione regionale ha effetto sospensivo delle deliberazioni impugnate, per cui, nella eventualità di provvedimento di cancellazione, l'impresa interessata conserva l'iscrizione all'Albo fino a quando non è esaurito l'iter amministrativo.


4.4. Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali

L'art. 43 della legge 4 novembre 2011, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro") ha stabilito che, ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

Come precisato dall'INPS nella Circolare n. 47 del 11 marzo 2011, la norma si riferisce, in particolare, alle delibere adottate dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati, in base alla legislazione regionale, alla tenuta dell’albo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell’Istituto esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Diversamente, una volta decorso tale termine, le determinazioni delle C.P.A. non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell’Istituto relativamente alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'INPS ritiene, trattandosi di provvedimenti qualificati dalla norma come meramente inopponibili, di dover dare comunque seguito, nei limiti della prescrizione quinquennale, ai provvedimenti di iscrizione o di variazione che determinino la retroattività della data di iscrizione alla predetta Gestione, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto alla posizione assicurativa dei lavoratori.
Per lo stesso motivo ritiene di valutare eventuali, ulteriori evidenze documentali comprovanti la situazione di fatto o di diritto e, in caso di valutazione positiva, di procede comunque ad applicare la delibera (es. cancellazione retroattiva a seguito a seguito del decesso del titolare, svolgimento di altra attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, ecc.).


5. ALBO ARTIGIANI - LA PRATICA TELEMATICA

Presso alcune Camere di Commercio è possibile presentare le domande di iscrizione, di modifica e di cancellazione all’Albo delle Imprese artigiane utilizzando la procedura telematica o la presentazione su supporto informatico (floppy disk o CD), utilizzando la firma digitale.
La pratica telematica artigiana viene individuata come tale dalla presenza del modello secondario AA, da allegarsi al modello base (I1 – I2 – S5 - UL a seconda dei casi). Le modalità di presentazione e di sottoscrizione della pratica sono normalmente quelle previste per il Registro Imprese.
L’importo dell’imposta di bollo è quella fissata dall’art. 1, comma 205 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), dove si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è fissata in 17,50 euro.


5.1. CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

. Se vuoi scaricare la guida elaborata dalla Camera di Commercio di Torino dal titolo PRATICHE ARTIGIANE – Istruzioni per la compilazione della pratica telematica e cartacea, clicca QUI.


5.2. CAMERE DI COMMERCIO DELL’EMILIA ROMAGNA

Presso tutte le Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, le domande/denunce di iscrizione, di modificazione e di cancellazione possono essere presentate all’AIA telematicamente, mediante utilizzo della modulistica informatica (FedraPlus o applicazioni compatibili) dopo essere state sottoscritte con firma digitale.

. Se vuoi scaricare la guida elaborata dalle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, dal titolo Manuale adempimenti telematici Albo imprese artigiane, clicca QUI.


6. STARWEB – SPORTELLO TELEMATICO PER PRATICHE ARTIGIANE

Alcune Camere di Commercio, in collaborazione con InfoCamere, ha realizzato un nuovo servizio, denominato STARWEB che consente la predisposizione di pratiche telematiche artigiane (domande di iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo Imprese Artigiane).
STARweb è stato sviluppato nell'ottica di semplificare la predisposizione della pratiche da inviare all’Ufficio Artigianato via internet tramite WebTelemaco.

. Se vuoi approfondire l’argomento dell'utilizzo di STARweb, clicca QUI.


7. APPROFONDIMENTI

- In materia di formazione e tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, si riporta uno studio approfondito curato da Claudio Venturi, dal titolo:
Albo provinciale delle imprese artigiane. Formazione e tenuta.



FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

. L. 14 febbraio 1963, n. 161: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

. L. 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato.

. L. 4 gennaio 1990, n. 1: Disciplina dell'attività di estetista.

. D.M. 21 marzo 1994, n. 352: Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

. D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288: Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.

. Legge 17 agosto 2005, n. 174: Disciplina dell’attività di acconciatore.

. Legge 27 febbraio 2006, n. 84: Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.


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. Se vuoi fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto, clicca QUI.


FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
LA LEGISLAZIONE REGIONALE

. REGIONE ABRUZZO - L.R. 31 luglio 1996, n. 60: Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo. (Legge abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23).

. REGIONE ABRUZZO - L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 : Nuova legge organica in materia di artigianato.

Con l'emanazione di questa legge, che ha abrogato la precedente L.R. 31 luglio 1996, n. 60, nella Regione Abruzzo le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, vengono delegate alle Camere di Commercio.
L’albo delle imprese artigiane viene sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.
Con la denominazione di “impresa artigiana” sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
Le imprese già iscritte all’Albo delle imprese artigiane saranno iscritte d’ufficio nel Registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana”, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il legale rappresentante dell’impresa presenta la Comunicazione Unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2007e 2007, n. 40, alla Camera di commercio.
La comunicazione dovrà attestare il possesso dei requisiti e ne determinerà l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
L’iscrizione viene trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell’INPS e dell’INAIL, ai fini previdenziali ed assistenziali.
La comunicazione di iscrizione è corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino:
a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell’impresa;
b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione – completamente automatizzata o meno – e la sede dell’attività esercitata;
c) il numero dei dipendenti;
d) il numero dei familiari del titolare occupati nell’impresa;
e) il numero dei lavoratori a domicilio;
f) il possesso da parte dell’impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività artigiana;
g) la partecipazione professionale e manuale dell’imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti
.
Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dal Registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana”, è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all’art. 18, comma 2 (gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata).


. REGIONE BASILICATA – L.R. 1 marzo 2005, n. 22: Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata.


. REGIONE CALABRIA - L.R. 25 novembre 1989, n. 8: Disciplina dell'artigianato. (Da ultimo modificata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 11).


. REGIONE CAMPANIA – L.R. 28 febbraio 1987, n. 11: Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

. REGIONE CAMPANIA – D.P.G.R. 18 febbraio 2002, n. 134: Emanazione del regolamento per il funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale per l’Artigianato (Deliberazione di G.R. n. 13 del 11 gennaio 2002).


La CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani) ha predisposto una raccolta completa delle leggi regionali emesse dalla Regione Campania in materia di artigianato.
. Se sei interessato a consultare il manuale dell’artigianato, clicca QUI.


. REGIONE EMILIA-ROMAGNA – L.R. 29 ottobre 2001, n. 32: Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato.(Legge abrogata dall'art. 17 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 1).

. REGIONE EMILIA-ROMAGNA – L.R. 9 febbraio 2010, n. 1: Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.


. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 22 aprile 2002, n. 12: Disciplina organica dell'artigianato.

. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L. R. n. 7 del 17 giugno 2011: Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita' economiche.

. Se vuoi approfondire i contenuti della nuova legge regionale e scaricare il testo della circolare della Direzione Centrale Attività Produttive del 4 agosto 2011, Prot. 13556, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2015, n. 109, recante"Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", clicca QUI.


. REGIONE LAZIO – L.R. 1 settembre 1999, n. 17: Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.


. REGIONE LIGURIA - L.R. 2 gennaio 2003, n. 3: Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.


. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 dicembre 1989, n. 73: Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.

. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.


La Regione LOMBARDIA ha elaborato un testo coordinato, costituito da quattro capitoli, nel quale si fornisce un quadro delle più rilevanti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alla materia dell’artigianato.
. Se sei interessato a consultare il Testo coordinato dell’artigianato, clicca QUI.


. REGIONE MARCHE - L.R. 28 ottobre 2003, n. 20: Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.
(Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 6 novembre 2007, n. 16).


. REGIONE MARCHE - L.R. 6 novembre 2007, n. 16: Modifiche alla Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 - "Testo Unico delle Norme in materia Industriale, Artigiana e dei Servizi alla Produzione".

. REGIONE MARCHE - L.R. 24 OTTOBRE 2008, N. 29: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione".

. REGIONE MARCHE - Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2010, n. 464: Disposizioni transitorie in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane di cui alla L.R. n. 20/2003, art. 32, comma 5, come modificata con la L.R. n. 29/2008.


. REGIONE MOLISE - L.R. 26 aprile 2000, n. 32: Riordino della disciplina in materia di artigianato.


. REGIONE PIEMONTE – L.R. 9 maggio 1997, n. 21: Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato. (Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 14 gennaio 2009, n. 1).

. REGIONE PIEMONTE – L.R. 14 gennaio 2009, n. 1: Testo unico in materia di artigianato.

. REGIONE PIEMONTE – Delibera Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 16 - 11421: L.R. 1/2009: Testo unico in materia di artigianato. Art. 26: Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.). Art. 30: Procedure per la costituzione e rinnovo delle C.P.A e per la sostituzione dei componenti. Art. 37: Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva. Disposizioni.

. REGIONE PIEMONTE – L.R. 23 aprile 2013, n. 5: Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell’attività di estetista).

L’intervento normativo è volto a semplificare ulteriormente l’iter burocratico per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:
1) la soppressione dell’Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
2) l’eliminazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato (art. 24 Abrogazione di norme).
Le funzioni amministrative concernenti l’annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L.R. n. 1/2009, coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. n. 5/2013, clicca QUI.


. REGIONE PUGLIA – L.R. 25 febbraio 2005, n. 6: Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

. REGIONE PUGLIA – Deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2008, n. 1458: Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane – Direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall’art. 28 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1.

- REGIONE PUGLIA - Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 25 marzo 2010: D.L. n. 7/2007, art. 9 convertito in legge n. 40/2007 e L.R. n. 1/2008, art. 28. Approvazione del modello elettronico ed elaborato tecnico ai fini della presentazione delle Comunicazioni di Iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane, attraverso la “comunicazione unica” approvata con D.P.C.M. 6 maggio 2009.


. REGIONE SARDEGNA - L.R. 10 settembre 1990, n. 41: Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.


. REGIONE SICILIA – L.R. 18 febbraio 1986, n. 3: Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dello artigianato siciliano.


. REGIONE TOSCANA – L.R. 23 aprile 1988, n. 29: Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazioni dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato. (Legge abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53).

. REGIONE TOSCANA – L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 : Norme in materia di artigianato.

. REGIONE TOSCANA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Il presente regolamento disciplina quanto previsto all’articolo 26 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).
Con tale decreto, che è stato pubblicato sul BURT n. 38 del 14 ottobre 2009 ed è entrato in vigore il 29 ottobre 2009, sono state soppresse le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) e le relative funzioni saranno svolte dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
L'iscrizione all'Albo Artigiani, avverrà con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro Imprese, secondo modalità e modulistica proprie di "ComUnica".
L'iscrizione all'Albo Artigiani avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa (art. 2).
L’iscrizione nell’Albo artigiani avviene con modalità modalità informatiche conformemente a quanto previsto dalla normativa sul Registro delle imprese e sulla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7/2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007.
Le Camere di Commercio dovranno trasmettere alla Regione le informazioni contenute nella Comunicazione Unica attraverso il sistema di cooperazione applicativa della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT - CART) di cui alla L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana) secondo gli standard e con le modalità tecniche definite dalla Regione (art. 3).


. REGIONE TOSCANA - Decreto del 17 dicembre 2009, n. 6484: Approvazione modulistica iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. L.R. n. 53/2008.

Con tale decreto è stata approvata la modulistica cartacea per l'iscrizione, la modifica, la cancellazione delle imprese dall'Albo delle Imprese Artigiane in seguito all'entrata in vigore delle L.R. 543/2008.
Tale modulistica potrà essere utilizzate fino al 31 marzo 2010, termine ultimo prima dell'entrata in vigore della Comunicazione Unica (1° aprile 2010).


. REGIONE UMBRIA – L.R. 7 novembre 1988, n. 42: Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 23 dicembre 2008, n. 25 - In vigore dal 14 gennaio 2009).

. REGIONE UMBRIA – L.R. del 2 marzo 1999, n. 3: Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Artt. 3 - 6.

N.B. Dal 14 gennaio 2009 le domande di iscrizione, di modifica e di cancellazione all’Albo Imprese Artigiane devono essere presentate direttamente alla Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la Camera di Commercio e non più al Comune competente per territorio.
La comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la Camera di Commercio attesta il possesso dei requisiti e determina l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’impresa all’Albo Imprese Artigiane e alla sezione speciale del Registro Imprese, a decorrere dalla data di presentazione.
La nuova disposizione è stata introdotta dall’art. 21 della L.R. n. 25/2008 recante "Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale", che ha sostituito l’art. 30 della L.R. n. 42/1988.


. REGIONE VALLE D'AOSTA – L.R. 30 novembre 2001, n. 34: Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato.

. REGIONE VALLE D'AOSTA – L.R. 21 gennaio 2003, n. 2: Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.

. REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 31 marzo 2003, n. 6: Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane..


. REGIONE VENETO - L.R. 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell'artigianato. (Testo in vigore fino al 23 marzo 2010).

. REGIONE VENETO - L.R. 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell'artigianato. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 15 - In vigore dal 24 marzo 2010).

. REGIONE VENETO - L.R. 14 marzo 2010, n. 15 : Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 (che sostituisce l'articolo 6 della L.R. n. 67/1987), colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana dovrà presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, una apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
Tale comunicazione dovrà essere presentata, per le imprese individuali, dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società, dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto di quanto previsto per l’iscrizione al Registro delle imprese.
L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione di detta comunicazione.
La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente Commissione provinciale per l’artigianato, equivale alla comunicazione di cui sopra.


. REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI TRENTO - L.P. 1 agosto 2002, n. 11: Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento.

. REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI TRENTO - Deliberazione della Giunta Provinciale 13 maggio 2005, n. 986: L.R. 1° agosto 2002, n. 11, art. 3, comma 5, art. 7, commi 3 e 9 – Modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all’Albo delle imprese artigiane e individuazione dei dati da registrare nell’albo stesso. (Da pag. 42 a pag. 49).

. REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI BOLZANO - Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 maggio 2000, n. 19: Semplificazione di procedure in materia di artigianato.

. REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI BOLZANO - L.P. 25 febbraio 2008, n. 1: Ordinamento dell'artigianato.

. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2009 , n. 27: Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato .

. REGIONE TRENTINO - PROVINCIA DI BOLZANO - L.P. 19 luglio 2013, n. 11: Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.

. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 dicembre 2014, n. 32: Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. LA GESTIONE PREVIDENZIALE ARTIGIANI E GLI ADEMPIMENTI PRESSO L'INAIL

Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è istituita una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La tenuta di questi elenchi è ancora disciplinata dalla Legge n. 1533 del 1956, poi integrata dalla legge n. 160 del 1975.
L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, prevista come obbligatoria dall'art. 5 della legge n. 443 del 1985, deve intendersi costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa artigiana, e quindi anche degli effetti concernenti l'applicazione della normativa assistenziale e previdenziale concernente gli artigiani.
La compilazione degli Elenchi nominativi di tutti gli artigiani e dei rispettivi familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria è demandata alla Commissione provinciale per l'artigianato.

- Se vuoi approfondire l'argomento della gestione previdenziale e assistenziale per gli artigiani e gli esercenti attività commercianti, clicca QUI.

- Se vuoi approfondire l'argomento della gestione previdenziale e assistenziale per i lavoratori dello spettacolo soggetti ad ENPALS, clicca QUI.


2. LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

2.1. Artigianato - Indirizzi delle Regioni per l’avvio dell’attività di impresa

La Conferenza delle Regioni del 30 luglio 2008 ha approvato un “documento di indirizzi in materia di avvio di impresa artigiana”.
Nel documento si ribadisce che le Regioni hanno seguito con interesse la costruzione della riforma ed hanno avviato una riflessione sulle procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, al fine di assicurare che le normative nazionali e regionali risultino tra loro compatibili e il nuovo istituto produca realmente effetti di semplificazione per le imprese.
A tal fine le Regioni hanno chiesto al Governo, nella Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008, che il D.P.C.M. di individuazione delle regole tecniche per la comunicazione unica contempli una disposizione che consenta alle Regioni di procedere alle modifiche normative utili a far funzionare correttamente la riforma.

Nell’ambito delle politiche di semplificazione, le Regioni intendono aggiungere il proprio contributo affinché, cogliendo l’occasione dell’introduzione della comunicazione unica, si possa anche implementare e migliorare l’utilizzo di alcuni istituti, come la Dichiarazione di Inizio di Attività.
Le Regioni, in relazione alla materia dell’artigianato, che forma oggetto di competenza legislativa esclusiva, hanno pertanto condiviso la necessità che, nelle revisioni legislative in materia di avvio di impresa artigiana, si tenesse conto, pur nella salvaguardia della autonomia regionale, di linee di orientamento comuni tese ad assicurare un adeguato livello di semplificazione delle procedure.

Si riporta il testo del documento della:
. CONFERENZA DELLE REGIONI - Documento di indirizzi delle Regioni italiane in materia di avvio di impresa artigiana.


2.2. La Comunicazione Unica

. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica, clicca QUI.


3. I MISTIERI ARTISTICI TIPICI - LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI

3.1. L’elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura

Tra i compiti specifici delle Regioni, la Legge-quadro n. 443 del 1985 individua anche quello di promuovere e valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della L. n. 443/85.
L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, è stato approvato con D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.
La Regione, nello scopo di tutelare e valorizzare la produzione artistica dell'artigianato e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale locale, concorrerà nell'attuazione di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, alla tutela e alla qualificazione delle tipologie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle suddette attività, nonchè alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.
Il testo del D.P.R. n. 288/2001 viene riportato nell'Appendice normativa.

- Sull'argomento si riporta un approfondimento curato da Claudio Venturi, dal titolo:
. I mestieri artistici tipici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

- Si riporta il modello per il:
. Riconoscimento di mestiere artistico tipico e tradizionale - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 4, lett. c), della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e dell’art. 1, del D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.


3.2. Normativa regionale

REGIONE MARCHE - ECCELLENZA ARTIGIANA

La Regione Marche, in attuazione di quanto disposto agli articoli 34 - 36 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico sulle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), ha istituito, all'interno dell'Albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia, una sezione speciale denominata "MARCHE - ECCELLENZA ARTIGIANA".
L'individuazione di questo marchio di origine e qualità ha l'obiettivo di individuare e di valorizzare le imprese del territorio marchigiano appartenenti al settore dell'artigianato.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 28 dicembre 2006 sono state dettate le modalità per l'iscrizione da parte delle imprese artigiane alla sezione speciale dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Si riporta il testo della delibera:
. REGIONE MARCHE - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1504 del 28 dicembre 2006: L.R. 20/2003, artt. 34-35 - Artigianato d'eccellenza - Istituzione di apposita sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane e approvazione delle modalità per l'iscrizione.


4. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007, il decreto 3 agosto 2007, emanato dal Ministero del commercio internazionale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il decreto detta le modalità di attuazione dell’art. 4, commi 82 e 83, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), concernente lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore dell’internazionalizzazione delle imprese artigiane.
All’articolo 1 si stabilisce che la misura di incentivazione “mira a favorire l'internazionalizzazione delle imprese artigiane, attraverso un intervento straordinario che faciliti il superamento delle difficoltà nei mercati esteri, traendo vantaggio dall'inserimento nel sistema di interventi pubblici nazionali per l'internazionalizzazione.
Per raggiungere queste finalità s'intende stimolare processi di aggregazione dell'imprenditoria artigiana a livello nazionale. Gli interventi agevolativi, pertanto, riguarderanno esclusivamente:
a) consorzi all'esportazione collegati a imprese artigiane;
b) raggruppamenti di almeno tre imprese produttive artigiane;
c) distretti o filiere di settore
.

Per essere ammessi al contributo i progetti dovranno essere finalizzati ad avviare nuovi percorsi di internazionalizzazione di PMI artigiane e/o a realizzare piani di espansione della loro presenza in mercati esteri di interesse.
I progetti dovranno strutturarsi con un piano di attività articolato in iniziative diverse e coordinate nel tempo, di natura promozionale, organizzativa dell'offerta e/o di investimento.

Presso il Ministero del commercio internazionale è costituito un Comitato paritetico a cui è affidato il compito di predisporre la graduatoria dei progetti al fine del finanziamento.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma adotta le modalità di diffusione del presente provvedimento che riterrà opportune.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sarà emanato dal Ministero del commercio internazionale, sentite le Regioni e le Province autonome, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, che conterrà le modalità, i termini e i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonchè ogni altro elemento operativo utile.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Confederazioni artigiane ed i relativi Consorzi all'esportazione svolgeranno una funzione di promozione della presente misura nei confronti dei soggetti imprenditoriali da coinvolgere, soprattutto al fine di agevolarne i processi aggregativi.
Le Regioni e le Province autonome cureranno le attività istruttorie relative ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali o monoprovinciali tenendo conto dei criteri generali contenuti nel presente decreto e nel successivo bando, da svolgere sulla base di un raccordo tra i criteri generali previsti nel decreto e le visioni settoriali regionali e provinciali.

Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti normativi:

. D.M. 3 agosto 2007: Modalità di attuazione dei commi 82 e 83 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), concernente uno stanziamento di Euro 10 milioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

. D.M. 12 febbraio 2008: Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.


5. SRL ARTIGIANE - Inquadramento contributivo

L’argomento delle SRL artigiane è di particolare interesse in quanto è necessario valutare bene ogni singola posizione onde poter verificare il tipo di contribuzione a cui si è soggetti.
La prima cosa da appurare è la prevalenza dell’attività artigiana rispetto ad altre attività lavorative: per essere considerati artigiani è necessario che l’attività svolta all’interno della società sia prevalente. Questo vuol dire che non si deve essere, ad esempio, iscritti alla gestione commercianti o che non si deve avere un rapporto di lavoro dipendente superiore alle 23 ore settimanali.
E’, infatti, imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, L. 443/1985).
È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della L. 443/1985, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (art. 3, comma 1, L. 443/1985).

L'impresa artigiana, secondo quanto disposto all'art. 3 della L. n. 443/195, può essere esercitata in forma di:
- società anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
- società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice).

Gestione IVS artigiani
Nel momento in cui si avrà attività prevalente nella società il socio concorrerà a formare il numero che permette di ottenere iscrizione nella sezione artigiani.
Ricordiamo che nel momento in cui si è iscritti a una gestione IVS i contributi saranno dovuti sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell’anno, per intenderci tutti i redditi dichiarati nei quadri F, G e H della dichiarazione dei redditi, e non solamente sui redditi relativi all’impresa per la quale si è stati iscritti.
Unica esclusione si ha per i redditi da SRL per i quali non ci saranno contributi obbligatori da versare nel caso in cui trattasi di partecipazione senza attività lavorativa: i redditi da partecipazione in società di capitali non sono assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani.
È quanto chiarito dalla Corte di Appello dell’Aquila con due sentenze la n. 752/2015 e la n. 774/2015 con le quali è stato smentito quanto sostenuto dall’INPS con la circolare n. 102/2003, a favore della tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro e della sentenza di primo grado, anch’essa favorevole al contribuente.

Gestione separata INPS
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS i soci amministratori di SRL che percepiscono compensi, a prescindere dalla loro iscrizione o meno alla gestione IVS Artigiani. Pertanto si potrà avere una doppia contribuzione.


6. MARZO 2018 - “ARTIGIANI DI FATTO” - Imprenditori e soci non iscrivibili alla gestione previdenziale - L’INPS fornisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti utili alla esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”, e cioè di quegli imprenditori o soci di società che svolgono attività che, seppure del tutto assimilabili a quella artigiana, non sono iscrivibili all’Albo delle Imprese Artigiane.
I chiarimenti forniti pervengono dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali a cui l’INPS si è rivolta chiedendo un esplicito parere anche in relazione alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 80 dell’ 8 giugno 2012.
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 6, comma 2, lettera f-sexies) ha introdotto l’art. 9-bis al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, illustrato con la circolare di n. 80/2012.
La nuova disciplina introdotta consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della Camera di Commercio.
La norma fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 40/2007, in merito all’iscrizione presso l’albo provinciale delle imprese artigiane e conferma, inoltre, che l’imposizione contributiva è sostanzialmente connessa all’esercizio effettivo dell’attività.
Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’INPS può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985 (legge quadro per l’arttigianato).
Nel caso di esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.
Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.
In questo caso, la decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto” coincide naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Di seguito, la circolare illustra gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani (Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio; Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane; Soci di S.r.l. pluripersonale)


LA NORMATIVA INPS IN MATERIA DI ARTIGIANATO

. Legge 29 dicembre 1956, n. 1533: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

. Legge 18 marzo 1957, n. 266: Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n . 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

- Legge 9 marzo 1989, n. 88: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

. Legge 2 agosto 1990, n. 233: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

. Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Circolare del 18 dicembre 2000, Prot. n. 7/6184 / L. 443/85: Estensione ai soci di società in accomandita semplice dell'obbligo assicurativo previsto dalla legge n. 443/85. Computo dei soci accomandanti.

. INPS - Circolare n. 140 del 16 luglio 2001: Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana. Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle Srl.

. INPS - Circolare n. 150 del 26 luglio 2001: Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato.

. INPS - Circolare n. 96 del 3 giugno 2003: Artigiani, esercenti attività commerciali ed iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per l’anno 2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

. INPS - Circolare n. 39 del 24 febbraio 2004: Art. 44, D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003. Efficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle imprese.

. ALLEGATO N. 1 – Modulo con il quale l’INPS inviterà a fornire notizie concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa di eventuali coadiutori familiari.

. ALLEGATO N. 2 – Modulo con il quale l’INPS inviterà a fornire notizie concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa da parte dei soci di Snc, Sas e Srl.

. INPS - Circolare n. 42 del 4 marzo 2004: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2004.

. INPS - Circolare n. 79 del 12 maggio 204: Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2004.

. INPS - Circolare n. 80 del 12 maggio 2004: Art. 44, D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003. Efficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle imprese. Regime transitorio.

. INPS - Circolare n. 36 del 25 febbraio 2005: Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l'anno 2005.

. INPS - Circolare n. 24 del 15 febbraio 2006: Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l'anno 2006.

. INPS - Circolare n. 75 del 23 maggio 2006: Riscossione 2006 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

- INPS - Circolare n. 29 del 29 gennaio 2007: Artigiani ed esercenti attività commerciali: Contribuzione per l'anno 2007.

- INPS - Circolare n. 13 del 1° febbraio 2008: Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2008.

- INPS - Circolare n. 64 del 5 giugno 2008: Riscossione 2008 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- INPS - Circolare n. 16 del 11 febbraio 2009: Artigiani ed esercenti attività commerciali. Contribuzione per l'anno 2009.

- INPS - Circolare n. 79 del 5 giugno 2009: Riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

- INPS - Circolare n. 13 del 2 febbraio 2010: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010.

- INPS - Circolare n. 14 del 2 febbraio 2010: Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2010.

- INPS - Circolare n. 22 del 16 febbraio 2010: Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2010.

- INPS - Circolare n. 66 del 18 maggio 2010: Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, punti 19) e 20). Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS.

- INPS - Circolare n. 73 del 14 giugno 2010: Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

- INPS - Circolare n. 47 del 11 marzo 2011: Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 43.

- INPS - Circolare n. 80 dell' 8 giugno 2012: Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti.

- INPS - Messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018: Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.


DECISIONI E PARERI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

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- Se desideri consultare le decisioni e i pareri della CRA DEL VENETO, clicca QUI


RIFERIMENTI

Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Albo delle imprese artigiane, cliccate QUI.

. Per l'attività di AUTORIPARAZIONE, cliccate QUI.

. Per l'attività di IMPIANTISTICA, regolata dal D.M. n. 37/1008, cliccate QUI.

. Per l'attività di PULIZIA, cliccate QUI.

. Per l'attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.

. Per leattività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO NELLE PRATICHE ARTIGIANE INVIATE TELEMATICAMENTE , cliccate QUI.

. Per l’argomento della RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, cliccate QUI.

. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI


STUDI E APPROFONDIMENTI

1. Le società a responsabilità limitata con qualifica artigiana nel quadro della riforma del diritto societario

Sull'argomento segnaliamo un documento della Confartigianato, elaborato dal Giuseppe Del Vecchio, nel quale viene posta l’attenzione prevalentemente sulle principali clausole che devono essere inserite in modo peculiare negli statuti delle Srl artigiane.
Tralasciando le clausole di natura tecnica o procedurale, nel documento viene effettuata una distinzione fra le clausole che possono essere definite “essenziali” - e quindi necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica valida per l’iscrizione della Srl all’Albo delle imprese artigiane - e quelle che si possono considerare “prioritarie”, le quali, anche se non necessarie ai fini del riconoscimento della relativa qualifica artigiana, risultano opportune al fine di accentuare le caratteristiche “artigiane” della società, accompagnandosi in senso integrativo e complementare in senso integrativo e complementare alle clausole essenziali.

Si riporta il documento:
. La SRL con qualifica artigiana nel quadro della riforma delle società responsabilità limitata. Le clausole statutarie per la salvaguardia della qualifica”.


2. Il riconoscimento della qualificazione di impresa artigiana ad una cooperativa di lavoro

Lo studio affronta le problematiche relative alla iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di società cooperative di lavoro.
Viene in particolare esaminata la figura del "socio lavoratore" alla luce della legge 3 aprile 2001, n. 142, come successivamente modificata dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Si riporta il documento:
. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Raccomandazione di comportamento per il riconoscimento della qualificazione di impresa artigiana ad una cooperativa di lavoro e valenza dei limiti dimensionali dopo l’emanazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 9.



GIURISPRUDENZA

. Cassazione Civile, Sezione I, 2 giugno 1995, n. 6221: Artigianato – Impresa artigiana – Individuazione – Funzione preminente del lavoro sul capitale – Nozione.

. Cassazione Civile, Sezione I, 10 novembre 1999, n. 12452: Impresa artigianato – Limite dimensionali - Attività di movimento terra - E' riconducubile all'attività edilizia.

. Cassazione Civile, Sezione I, 5 giugno 2000, n. 401/SU: Impresa artigiana – Costituita come Soc. Coop a r.l. - Ammissibilità - Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane - Ammissibilità - Diritto al corrispondente inquadramento ai fini previdenziali - Sussiste.

. Cassazione Civile, Sezione I, 25 fewbbraio 2000 / 27 giugno 2000, n. 8703: Impresa artigianato – Attività svolta in luoghi diversi - Non comporta pluralità di imprese.

. Cassazione Civile, Sezione I, 8 marzo / 5 aprile 2001, n. 9600: Impresa artigianato – Società cooperativa - Qualifica artigiana dei singoli soci - Normativa applicabile - Prevalgono le disposizioni previdenziali in materia d'artigianato.


Il TAR della Regione Marche, con Sentenza del 28 febbraio 2005, n. 0204, ha sostenuto la illegittimità del diniego, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione per mancanza della distanza minima da analogo esercizio, prescritta dal proprio regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

Si riporta il testo della Sentenza:
. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE - Sentenza n. 0204 del 28 febbraio 2005.


L'iniziativa economica privata non può essere limitata dall'esistenza di esercizi commerciali adiacenti.
A stabilirlo è la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 4206/06, depositata il 28 giugno 2006.

Si riporta il testo della decisione:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - Decisione 20 gennaio-28 giugno 2006, n. 4206.


Il TAR della Regione Piemonte, con Sentenza n. 1322 del 21 marzo 2007, ha accolto un ricorso presentato avverso il diniego al rilascio di una richiesta di autorizzazione per l'apertura di un centro estetico.
Il diniego era stato motivato per la mancanza della distanza minima prevista dal regolamento comunale.
Il TAR, a tale proposito, ha rilevato come, legge e regolamento collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelano non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall'ordinamento comunitario e costituzionale.


Si riporta il testo della Sentenza:
. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - Sentenza n. 1322 del 21 marzo 2007.


La Corte di Cassazione – Sezione terza, con Sentenza n. 21806/07, depositata il 5 giugno 2007, ha confermato che per la gestione di centri di medicina estetica, aperti anche solo per la depilazione, è necessario essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria, come previsto dall’art. 193 del R.D. n. 1265 del 1934.

Si riporta il testo della Sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Terza – Sentenza n. 21806/07 del 5 giugno 2007.


L'attività di acconciatore, di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del Comune, laddove esiste, o al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Lo ha affermato il TAR Veneto, Sez. III, con la Sentenza depositata il 12 settembre 2007 n. 3011, in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 2, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.


Vietata l’esecuzione di massaggi lungo i litorali

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008, l’ Ordinanza 6 agosto 2008, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali vieta, “lungo tutti i litorali marini, lacustri e fluviali, nonchè nelle vicinanze degli stessi”, l’esercizio, a qualsiasi titolo, di prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
Si ritiene che detta attività, per il particolare contesto in cui viene svolta non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato.

Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Ordinanza del 6 agosto 2008: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.


INPS – S.r.l. – Attività di socio lavoratore e socio amministratore – Cumulabilità – Insussistenza (L. n. 160/1975)

In applicazione del comma 1 dell'art. 29, legge n. 160/1975, come sostituito dal comma 203 dell'art. 1, legge n. 662/1996, colui che nell'ambito di una S.r.l. svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza.
E' quanto stabilito dalla Sezione lavoro della Cassazione con la Sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008.
I Supremi Giudici hanno precisato che nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4676 - SRL - Socio lavoratore e socio - Doppia iscrizione alla gestione dei commercianti e alla gestione separata - Incompatibilità .





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