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Adempimenti
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Adempimenti - Gli adempimenti camerali
licenza di macinazione-questito
Come interpretate l'art.17 c.2 della L.857/49 :"sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al di sopra di m.700 sul livello del mare" e c.5: "... dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini attualmente in esercizio ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori a m.700 di altezza sul liv.del mare"?
Secondo alcuni, tale tipologia di molini non è assoggettata alla succitata legge e quindi alla licenza d'esercizio.
Secondo altri, le esclusioni di cui sopra si riferiscono solo ai termini fissati per la regolarizzazione. Infatti, l'art.6 della stessa Legge prevede la licenza, senza eccezioni di sorta : "l'esercizio dei molini ...nonché il loro trasferimento e trasformazione sono soggetti a licenza..." ; l'art.8 prevede una riduzione della tassa di concessione governativa proprio per molini idraulici situati in località superiori a 700 metri sul liv.del mare ed in condizioni disagiate; nello stesso art.17 c.4 il termine "suddette" si riferisce al comma precedente e non a tutti gli artt. Peraltro, nel primo caso, non si spiegherebbe come il disagio di essere zona montana possa, addirittura, derogare alla legge al punto da non assoggettare l’impianto ivi ubicato ai controlli, previsti per tutti gli altri, di idoneità tecnica, sanitaria e di sicurezza, da parte della ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Un ringraziamento in via anticipata.
La norma da lei citata è stata brogata dall'art. 18, comma 1, L. 31 luglio 1956, n. 1002, a sua volta abrogata dall'art. 4, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato l'intero provvedimento.
Quindi credo che tutti i dubbi siano risolti.
Cordiali saluti
Claudio Venturi
questito licenze di macinazione
L'art.18 dellaL.1002/56 abroga le disposizioni della L.7/11/1949 n.857 unicamente nelle parti relative alla PANIFICAZIONE; anche le liberalizzazioni operate dal decreto "Bersani" non hanno interessato in alcun modo il settore molitorio.
Pertanto sono tutt'oggi in vigore gli articoli della L.857/49 riguardanti la MACINAZIONE .... e permane il mio "problema" ( se così si può definire).
Saluti
Angela