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<b>Dal 1° gennaio 2021 passano dallo 0,05% all’ 0,01%</b>
#1173 - 50--claudio--<b>Dal 1° gennaio 2021 passano dallo 0,05% all’ 0,01%</b>--2020-12-15 22:20:38
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Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2021, scende dall'attuale 0,05% allo 0,01%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (
compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista
sanzione ridotta, anche
gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la
circolare n. 152 del 22 dicembre 2020, ha comunicato che la misura dello 0,01%,
si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In questo caso, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi
approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca
QUI.
. Se vuoi
scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2020, clicca
QUI.
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