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Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio

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NOTIZIE IN BREVE

Art. 11-ter, Legge n. 108/2018 - Proroga dei termini per l’aggiornamento al R.I. - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Con la circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018, il Ministero dello sviluppo economico fornisce chiarimenti in merito a quanto disposto dall’art. 11-ter della L. n. 108/2018, che ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA sino alla data del 31 dicembre 2018.


Pubblicato il decreto attuativo dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.


Pubblicato il decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della “Direttiva servizi” – Prevista la soppressione di Ruoli ed elenchi camerali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
All'art. 74 di tale decreto viene prevista la soppressione del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’esercizio di tale attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'interessato e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la relativa qualifica.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva servizi” 2006/123/CE, clicca QUI.


Ripristinato l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale

L'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha ripristinato, con le medesime modalità previste dal D. Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
A norma dell’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vi rientrano anche gli agenti e rappresentanti di commercio.

. Per un approfondimento dell’argomento, cliccate QUI.


Agenti di commercio – Rinnovato l'AEC del settore commercio

Confcommercio, Confcooperative con Filcams-Cgil, Fnaarc, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Usarci, Fiarc-Confesercenti e Ugl, il 16 febbraio 2009, hanno sottoscritto il nuovo AEC per i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio.
L'accordo decorre dal 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012.

. Se vuoi scaricare il testo integrale dell'accordo, cliccate QUI



SOPPRESSIONE DEL RUOLO


ATTENZIONE!


Il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è SOPPRESSO a decorrere dal 8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’art. 74 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

Il D. Lgs. n. 59/2010, ha dettato, agli articoli 73, 74, 75e 76, una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali e indicando nella dichiarazione di inizio attività (DIA), di cui all’articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.
Si ricorda che la legge n. 122/2010, di conversione del decreto-legge n. 78/2010, ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) - in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A. - per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.
Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento.
La S.C.I.A. deve:
essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese;
contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.

Si ricorda che la nuova disciplina troverà concreta applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del citato D. Lgs. n. 59/2010, nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà i relativi decreti di attuazione, con i quali saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Nel frattempo, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, al § 13, ha chiarito il regime transitorio: l'applicazione dell'art. 73 deve essere contemperata con la previsione dell'art. 80; ed ha disposto che in via assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni da adottarsi ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività in questione verranno iscritti provvisoriamente nei soppressi Ruoli ed Elenchi, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA; ai medesimi fini i predetti Ruoli ed Elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva Servizi”, clicca QUI.


AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA


1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Il decreto ministeriale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 74 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di agenzia e di rappresentanza e regola le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, soppresso dall’art. 74 del medesimo decreto.

Al decreto sono allegati due modelli:
• il MODELLO – ARC, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
• il MODELLO Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa).

I modelli vanno allegati, a seconda dei casi, ai modelli: I1, I2, S5, UL, Intercalare P.
Viene inoltre riportato un ALLEGATO C nel quale si indica il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 13, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici, e pertanto a decorrere dal 12 maggio 2012.


1.2. La circolare ministeriale

Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i seguenti punti: la data di efficacia dei decreti, l’utilizzo dello strumento della SCIA, la portata esclusivamente procedurale dei decreti, l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici, la istituzione dell’apposita sezione del REA, la modulistica unica a livello nazionale.
Il testo del decreto e della circolare ministeriale viene riportato nell’Appendice normativa.


2. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

2.1. Presentazione della SCIA – Comunicazione Unica

Le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, una apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del MODELLO – ARC.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.

Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui viene svolta l’attività l’impresa dovrà nominare almeno un soggetto, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività.
Anche per ciascuno di questi soggetti dovrà essere compilato un apposito MODELLO Intercalare “REQUISITI”.

L’impresa dovrà presentare le dichiarazioni (SCIA, Modello ARC ed eventuali Intercalari - Requisiti), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.


2.2. Dichiarazione di possesso dei requisiti – Accertamento da parte dell’ufficio

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge n. 204/1985 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio) per lo svolgimento dell’attività dovrà essere attestato mediante compilazione della sezione REQUISITI del MODELLO ARC.
Sono tenuti alla compilazione dell’intercalare relativo ai requisiti:
• il titolare, nel caso di impresa individuale,
• tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria,
• gli eventuali preposti,
• tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

Per ciascuno soggetto successivo al primo dovrà essere compilato un apposito MODELLO – Intercalare – REQUISITI.

L’ufficio del Registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui sopra, provvederà immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in merito al possesso dei requisiti.
L’assegnazione della qualifica viene certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’ufficio del Registro delle imprese adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.


2.3. Tessera personale di riconoscimento

Su richiesta dell’interessato, l’ufficio del Registro delle imprese rilascia la Tessera personale di riconoscimento, già prevista dall’articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’ALLEGATO C al decreto in commento.


2.4. Iscrizione nell’apposita sezione del REA

I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa dovranno richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del MODELLO – ARC.
Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa.
I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA dovranno richiedere la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione “REQUISITI” del MODELLO ARC, ovvero il MODELLO - Intercalare “REQUISITI”.
E’ ilo caso di ricordare che questi soggetti saranno tenuti al pagamento del diritto annuale in qualità di soggetti REA, nella misura di 30 euro.

Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.


2.5. Provvedimenti inibitori dell’attività - Cancellazione - Ricorsi

Secondo quanto stabilito dal comma 3 della legge n. 204/1985, l’agente o rappresentante di commercio veniva cancellato dal Ruolo nei seguenti casi:
1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dalla legge;
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
3) su richiesta dell'interessato.
Nei primi due casi, sentito l'interessato, veniva adotta il relativo provvedimento di cancellazione che successivamente veniva notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato poteva proporre ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n. 3) veniva emesso il relativo provvedimento di cancellazione che poteva essere revocato qualora l'interessato ne avesse fatto richiesta.

Secondo quanto stabilito al comma 1 del decreto in commento, il provvedimento di cancellazione, emesso per una delle suddette cause, viene ora annotato ed iscritto per estratto nel REA.
A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell’articolo 74, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.


RICORSI GERARCHICI IMPROPRI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:
- Agente e Rappresentante di commercio,
- Agente di affari in mediazione,
- Perito ed Esperto,
- Spedizioniere,
- Mediatore marittimo
.
Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.
L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.
La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.
Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli Agenti e Rappresentanti di commercio, gli Agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).
Pertanto in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


2.6. Modifiche

Le modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito dovranno essere comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE” del MODELLO – ARC.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.


2.7. Norme transitorie

2.7.1. Dettate dal D,M. 26 ottobre 2011

Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio alla data del 12 maggio 2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto), dovranno compilare la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del MODELLO – ARC per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via telematica, entro il 12 maggio 2013, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, dovranno compilare la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del MODELLO – ARC e inoltrarla per via telematica entro il 12 maggio 2013.
Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Tuttavia, l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 – 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.


2.7.2. D.M. 23 aprile 2013 - Proroga dei termini al 30 settembre 2013

La data del 12 maggio 2013 è stata prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

. Per un approfondimento sulle DISPOSIZIONI TRANSITORIE e sulle conseguenze di una omessa o ritardata comunicazione, clicca QUI.


2.7.3. La L. n. 108/2018 riapre i termini fino al 31 dicembre 2018

L'art. 11-ter (rubricato “Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”), della legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. Decreto Mille proroghe 2018) recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”. dispone quantro segue:
“1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.

A seguito di tale disposizione, per la categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985, vengono riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.


2.7.4. L. n. 108/2018 - Circolare del Ministero dello sviluppo economico

Con la circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018, il Ministero dello sviluppo economico fornisce chiarimenti in merito alla legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. Decreto Mille proroghe 2018) , con riferimento, in particolare, a quanto disposto dall’art. 11-ter, secondo il quale i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono stati riaperti sino alla data del 31 dicembre 2018.
Nella circolare si ricorda che, le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e quelle non svolgevano più alcuna attività alla data del 12 maggio 2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, entro il 12 maggio 2013, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato sarebbe decaduto dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.
Nonostante tale proroga, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Da qui la necessità di intervenire con una nuova riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2018 concedendo così una ulteriore possibilità di aggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste sospese alla data del 13 maggio 2012.
Così facendo, le imprese che si regolarizzeranno potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, sia quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, sia per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenere tale requisito professionale valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa dell’attività stessa.

Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), quanto disposto dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018 riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


2.7.5. La legge n. 145/2019 riapre nuovamente i termini fino al 31 dicembre 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
Il comma 1134, lettera b), prevede che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019.
A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente riaperti i termini, più volte prorogati, per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), clicca QUI.


2.8. Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (artt. 9 – 15) del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 59/201.
Ricordiamo che l’art. 9 del D. Lgs. n. 206/2007 stabilisce che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

Le disposizioni del citato Titolo II si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui sopra.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, caso per caso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministeri interessati (si veda l’art. 5 del D. Lgs. m. 206/2007), tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare (quali: la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori), nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.


2.9. Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L’ufficio Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, dovrà verificare la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
Il Conservatore del Registro delle imprese, verificata la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, dovrà avviare il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adottare il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività viene iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.


3. IMPOSTE DIRITTI E TASSE

Nessuno dei decreti nè la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'imposta di bollo, della tassa di concessione governativa, del diritto annuale e dei diritti di segreteria, che devono essere pagati dai soggetti coinvolti.
Tuttavia, con la pubblicazione del decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010 e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

13 OTTOBRE 2015 - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in ordine al pagamento della TCG

L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- commercio all'ingrosso (D.lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015, con la quale si chiedeva chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle Segnalazioni certificate d'Inizio Attività (SCIA) inoltrate al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nella precedente risposta all'Interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013 e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.
Alla luce poi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale veniva precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) della Campania, di cui all'Interpello n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le medesime attività, precisò che alle iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Conclusione peraltro confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate in una risposta ad una istanza di Interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valenzia, avente il medesimo oggetto in questione (Interpello 954-422/2015).

- Si riporta il testo della nota:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015.

Alla luce di quanto sopra, nella tabella che segue vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle attività in questione.

- Si riporta la:
. Agenti, Mediatori e Spedizionieri - TABELLA DELLE IMPOSTE E DEI DIRITTI.


4. MODULISTICA

. MODELLO – ARC – Inizio, modifica e cessazione attività – Dichiarazioni - Autocertificazioni.

. MODELLO Intercalare REQUISITI.


5. GUIDE

. Se vuoi scaricare la GUIDA ALL'ATTIVITA' DI AGENTE E/O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, predisposta da Unioncamere Toscana, clicca QUI.


IL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
LA FORMAZIONE E LA TENUTA


1. LINEAMENTI DI ORDINE GENERALE


1.1. La formazione del Ruolo

La legge n. 204/1985 disciplina l'esercizio della attività di agente e rappresentante di commercio e prevede l'obbligo di iscrizione nel ruolo, stabilendo per l'esercizio abusivo della attività una sanzione amministrativa a cui sono soggetti anche i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con soggetti non iscritti al Ruolo.
L'iscrizione è inoltre incompatibile con l'iscrizione al Ruolo agenti d'affari in mediazione e con l'attività svolta in qualità di dipendente di persone, associazioni o enti privati e pubblici.

A seguito di varie pronunce, anche locali, emesse da parte di vari giudici del Registro delle Imprese, che hanno disposto l'iscrizione nel registro stesso dell'agente pur in assenza dell'iscrizione a ruolo per disapplicazione dell'art. 9 della legge n. 204/1985 in contrasto con la direttiva comunitaria 18/12/1986 n. 86/653/CEE, alcune Camere di Commercio, con apposite determinazioni del Dirigente Conservatore del Registro delle imprese, hanno ritenuto iscrivibili nel Registro delle imprese e registrabili al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) imprenditori individuali e collettivi esercenti attività di agente e rappresentante di commercio in assenza di iscrizione nel Ruolo, purchè in grado di dimostrare l'esercizio della relativa attività mediante l'avvenuta stipulazione di un valido ed attuale contratto di agenzia.

Si ricorda che la questione è ancora controversa e presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) è stato costituito un Comitato di Studio con il compito di proporre modifiche alla legge n. 204/1985 che siano un linea con le direttive e le pronunce comunitarie.
L'orientamento ministeriale è quello di mantenere in vita una regolamentazione che garantisca il mercato circa la professionalità e la moralità degli iscritti ed eviti fenomeni di concorrenza sleale
.

L'iscrizione al Ruolo, per coloro che intendano svolgere attività di agenti e rappresentanti di commercio ed abbiano la residenza o la sede legale, se trattasi di società legalmente costituite, presso altre Camere di Commercio, è obbligatoria.
Il Ruolo Agenti e Rappresentanti mantiene la propria funzione che è quella di garantire la capacità professionale e la moralità degli iscritti, in quanto questi requisiti vengono verificati dall'ufficio ai sensi della legge n. 204/1985.
L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta individualmente o in forma societaria. In quest'ultimo caso i requisiti previsti per l'iscrizione al Ruolo devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti che materialmente svolgono l'attività.


1.2. Requisiti

I requisiti per l'iscrizione al Ruolo sono generali, morali e professionali:

A) Requisiti personali:
• maggiore età, essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.
• Aver adempiuto l'obbligo scolastico: per i nati prima del 1° gennaio 1952 occorre la licenza di scuola elementare, mentre per i nati successivamente la licenza di scuola media.
• avere il godimento dei diritti civili.

Per quanto riguarda l’obbligo scolastico bisogna ricordare che, a partire dal 2007/2008, tale obbligo è fissato a 16 anni.
E' quanto prevede il Decreto 22 agosto 2007, n. 139, con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha innalzato a 10 anni complessivi la durata del periodo di istruzione obbligatoria al fine di garantire il "conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età", attuando la disposizione dell'articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

B) Requisiti morali:
1. Non essere stato interdetto o inabilitato;
2. Non essere stati condannati, salvo che non sia stata ottenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio; omicidio volontario; furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, delitti non colposi con pene detentive stabilite dalla legge nel minimo non inferiori a due anni e nel massimo a cinque anni.
3. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

C) Requisiti professionali (alternativamente è sufficiente uno dei seguenti requisiti):
1. Aver superato un corso professionale riconosciuto dalla Regione;
2. Aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque (avendo maturato uno dei seguenti requisiti):
• come dipendente con la qualifica di addetto alla vendite (1º e 2º livello del contratto del Commercio; 6º e 7º livello del contratto dell'Industria); nel caso di viaggiatore piazzista va bene qualsiasi livello.
• nell'ambito di un'impresa di produzione o commercio come titolare, legale rappresentante o come collaboratore familiare
.
3. Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche.

D) Incompatibilità:
L'iscrizione nel ruolo non può essere ottenuta da chi svolga attività di lavoro dipendente pubblico o provato e da chi è già iscritto nel ruolo dei mediatori.


1.3. Procedura di iscrizione

La domanda d’iscrizione nel ruolo deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto da ogni singola Camera di Commercio.
La domanda deve essere esaminata e accolta o respinta con determinazione del Dirigente del settore entro 60 giorni dalla presentazione (art. 20, Legge n. 241/90 silenzio assenso).
In caso di domanda respinta, il rigetto deve essere notificato all'interessato.
L'interessato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica può ricorrere al TAR.
I costi per l'iscrizione sono i seguenti:
a) euro 14,62 marca da bollo, da applicare sulla domanda di iscrizione;
b) euro 168,00, tasse e concessioni governative, da versare sul c.c.p. 8003, intestato a Ufficio del Registro Tasse e Concessioni Governative (utilizzare il bollettino, disponibile presso gli uffici postali con attestazione e ricevuta);
c) euro 31,00, per diritti di segreteria da versare sul C/C Postale appositamente istituito da ogni singola Camera di Commercio.

Ottenuta l'iscrizione nel Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, può essere iniziata l'attività previa stipulazione di un contratto d’agenzia con un'impresa mandante. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto e dall’effettivo inizio dell’attività sono previsti adempimenti presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e presso l’ I.N.P.S..
Nel caso d'iscrizione di un nuovo legale rappresentante di una società la variazione viene effettuata con la compilazione dell'apposito modulo; in questo caso sono richiesti gli stessi requisiti morali, professionali previsti per legge, nonché gli stessi versamenti relativi ai diritti di segreteria e alle Concessioni Governative della prima iscrizione.


1.4. Variazione dati / trasferimento dal Ruolo

Le variazioni della denominazione sociale, di sede, della residenza, della natura giuridica, il recesso di un legale rappresentante sono effettuate d'ufficio sulla base delle denunce presentate al Registro Imprese ed una semplice comunicazione scritta all’Ufficio Albi e Ruoli.
In caso di trasferimento da una provincia all'altra, l'agente o rappresentante di commercio deve presentare domanda di trasferimento, munita di marca da bollo di euro 14,62 nel Ruolo della provincia di residenza.
Tale denuncia di variazione è soggetta al pagamento di euro 31,00 di diritti di segreteria da versare sul C/C Postale appositamente istituito da ogni singola Camera di Commercio.


1.5. Cancellazione dal Ruolo

La cancellazione dal Ruolo viene decisa dal Dirigente del settore nei seguenti casi:
1. quando venga a mancare uno dei requisiti morali o si verifichi una delle incompatibilità previste dall'art. 5 della legge n. 204/1985;
2. per decesso del titolare, qualora si tratti di impresa individuale;
3. per scioglimento, qualora si tratti di società;
4. dietro richiesta dell'interessato
.

Il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all'interessato che entro 60 giorni dall'avvenuta notifica può ricorrere al TAR.


1.6. RICORSI

Nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio, l'interessato, direttamente o per il tramite di un legale, ha facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI Registro imprese, Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA.

Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ordinario che consiste nell’impugnativa di un atto non definitivo da parte dell’interessato all’organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l’atto.
Può essere relativo a vizi di legittimità e di merito.

Si distinguono il ricorso gerarchico proprio, che presuppone un rapporto di gerarchia in senso stretto, dal ricorso gerarchico improprio, rimedio di carattere eccezionale, ammesso solo in casi tassativi previsti dalla legge, quando non esiste un rapporto di gerarchia (ad es. nei riguardi di deliberazioni di organi collegiali).
Il ricorso gerarchico deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto impugnato.
La decisione sul ricorso gerarchico è impugnabile al TAR o, alternativamente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la sua decisione il ricorso si intende respinto.
La legge istitutiva dei TAR ha, peraltro, abolito la definitività dell’atto come presupposto del ricorso giurisdizionale.


1.6.1 .Le modalità applicative per presentare un eventuale ricorso

Al fine di uniformare l'applicazione delle norme che disciplinano i ricorsi da parte degli ausiliari del commercio tra le varie Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un piccolo pro-memoria, che si riporta di seguito.

. Ausiliari del Commercio - Operazione trasparenza sui ricorsi gerarchici impropri degli ausiliari del commercio.


1.6.2. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO

E’ stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.
In data 28 giugno 2019 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima release del massimario 2019 , aggiornata al 28 giugno 2019.

. Se vuoi scaricare la nuova edizione 2019 del Massimario, clicca QUI.


2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMMISSIONI CONSULTIVE DETTATE DAL DECRETO LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 248/2006


. Se vuoi consultare le disposizioni dettate dalla nuova normativa ed approfondire l’argomento, clicca QUI


3. APPROFONDIMENTI


Si riporta una sintesi degli adempimenti, elaborata da Claudio Venturi, dal titolo:
. Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Formazione e tenuta.


4. SCHEDE RIEPILOGATIVE


. Gli Albi, Ruoli Registri ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio. Introduzione.

. Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi – L’accertamento di alcuni requisiti morali e la soppressione di alcune Commissioni.

. Il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Formazione e tenuta.


5. CASISTICA IN MATERIA DI POSSESSO DEI REQUISITI E DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

5.1. Iscrizione nel Ruolo - Validità del lavoro a progetto

L'aver svolto attività lavorativa presso una società commerciale in forza di un contratto di lavoro a progetto, anzichè come dipendente qualificato addetto alle vendite o come titolare di un'impresa esercitante attività di vendita, non sembra si possa considerare valido come requisito professionale abilitante all'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto dal soggetto che svolge detta attività esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che rimane, invece, a carico del committente.
Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 26 novembre 2007, Prot. 0010727, che si riporta nell'Appendice normativa.


PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
APPROFONDIMENTI DI CASI PARTICOLARI


1. AGENTI DI COMMERCIO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IRAP

L'assoggettabilità ad IRAP degli ausiliari del commercio non è automatica, ma legata alla verifica dell' "autonoma organizzazione".
Con la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate riprende il discorso rimasto in sospeso con la Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, con la stessa Agenzia, nell'attesa di un consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, aveva dato indicazione, da un lato, di sostenere la tesi della soggezione al tributo di agenti di commercio e promotori finanziari, in quanto esercenti attività d'impresa (appoggiandosi, sul punto, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, nella quale i leggeva che "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa"), dall'altro, di dedurre, comunque, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Il testo della nuova Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

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2. RUOLI E ALBI CAMERALI – TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER TRASFERIMENTO IN ALTRA CAMERA

In merito alla tassa di concessione governativa richiesta da alcune Camere di Commercio per il trasferimento di residenza di iscritti in Albi e Ruoli tenuti dalle stesse, ad uno specifico quesito posto dalla Camera di Commercio di Udine, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio – Area Consulenza Giuridica – Ufficio Fiscalità Generale, ha espresso parere negativo sostenendo che tale tassa non va riversata alla Camera di Commercio competente se il soggetto si trasferisce ad altra Provincia nel corso dell’anno e dimostra la continuità dell’esercizio della professione.

Si riporta il testo della Nota dell’Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2004, Prot. 172358:
. Quesito in merito alla tassa di concessione governativa per trasferimento di residenza di iscritti negli albi e ruoli.


3. RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due recenti pareri del 3 e 12 febbraio 2015, risponde in merito al riconoscimento di requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio. 1) Con il Parere del 3 febbraio 2015, Prot. 0014459, risponde in merito ai seguenti aspetti della disciplina relativa all’attività di agente e rappresentante di commercio:
1. se l’attività svolta da un legale rappresentante, non abilitato ex lege n. 204/1985 (per due anni nell’ultimo quinquennio) presso una società che svolge l’attività agenziale per il tramite di un altro, ulteriore legale rappresentante abilitato, possa costituire comunque per il primo un requisito professionale, attraverso la teorica equiparazione all’attività di collaborazione che viene riconosciuta abilitante al coadiuvante del titolare di un’impresa individuale;
2. se il requisito abilitante consistente nello “svolgimento dell’attività in qualità di dipendente qualificato nel settore della vendita”, finora riconosciuto solamente ai dipendenti con qualifica direttiva, possa essere esteso anche ad altre figure operanti all’interno dell’impresa, fermo restando le responsabilità operative nel settore per il quale si chiede il riconoscimento e le relative, adeguate mansioni
.
Il Ministero fa, innanzitutto, una premessa, richiamando il dettato della legge n. 204/1985, la quale all’art. 6 stabilisce che per l’iscrizione delle società nel ruolo agenziale (ora per l’iscrizione al Registro imprese) i requisiti devono essere posseduti dal o dai legali rappresentanti delle stesse. In ciò, secondo il Ministero, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 2384 C.C., secondo cui tutti gli Amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Stante tale premessa, il Ministero fa presente che, nell’ipotesi di società con più rappresentanti legali, è ammissibile l’iscrizione/abilitazione della stessa a mezzo di un solo legale rappresentante quale unico titolare di specifico mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza.
Ciò però comporterà necessariamente la verifica che la limitazione dei poteri venga così prevista:
- nel caso di società di persone con specifica previsione statutaria;
- nel caso di società di capitali con verbale del C.d.A. con cui sia attribuita ad un solo Amministratore la delega in esclusiva dei poteri inerenti l’attività di agenzia e rappresentanza
.
Pertanto, qualora dall’atto costitutivo o da un verbale del Consiglio di Amministrazione risulti espressamente che il mandato per l’attività agenziale è affidato solamente ad uno dei legali rappresentanti (quindi con l’esclusione esplicita degli altri), solo quest’ultimo dovrà possedere i requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività.
Per quanto riguarda poi il o i diversi legali rappresentanti esclusi dal mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza, il Ministero ritiene che la valutazione circa l’eventuale maturazione da parte loro dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge in questione (il corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni, oppure l’esperienza professionale almeno biennale in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche) sia, a normativa vigente, unicamente in capo ai competenti uffici camerali che, nell’ambito della loro discrezionalità, possono valutare meglio i singoli e particolari specifici casi, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere agli interessati.
Come pure il Ministero ritiene rientrante nell’esclusiva valutazione camerale l’eventuale maturazione del predetto requisito abilitante alle altre figure che possono operare all’interno e/o per conto dell’impresa.

2) Con il Parere del 10 febbraio 2015, Prot. 0018574, risponde in merito ai seguenti aspetti di un’istanza presentata al Registro imprese per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio:
1. possibilità di considerare la laurea triennale in Viticoltura ed Enologia, conseguita dall’aspirante agente, assimilabile ad uno dei titoli di studio previsti dalla legge n. 204/1985 ai fini dell’esercizio dell’attività in questione;
2. possibilità di estendere il requisito abilitante consistente nello “svolgimento dell’attività in qualità di dipendente qualificato nel settore della vendita”, finora riconosciuto solamente ai dipendenti con qualifica direttiva, anche ad altre figure operanti all’interno di un’impresa, con specifico riguardo all’esercizio in forma di collaborazione e/o di contratto a progetto.
Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero ritiene che la laurea triennale in Viticoltura ed Enologia non possa considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività agenziale di cui trattasi, in quanto non rientra nella duplice tipologia prevista dalla legge (diploma di indirizzo commerciale/laurea in materie commerciali o giuridiche), non equivalendo, nella sostanza, ad alcuna delle fattispecie di lauree indicate dalla normativa di riferimento.
Per quanto riguarda poi la possibilità estendere il requisito delle mansioni abilitanti, riconosciute al dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche a coloro che esercitano l’attività di vendita in forma di collaborazione e/o di contratto a progetto, il Ministero esprime parere negativo in quanto dal soggetto che le svolge esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che, invece, rimane a carico del committente dato che la prestazione lavorativa effettuata dal collaboratore (a progetto o non) si inserisce, o dovrebbe inserirsi, totalmente negli atti che si riferiscono a quest’ultimo.
Il testo do entrambi i pareri ministeriali viene riportato nell'Appendice normativa.



INIZIO DELL’ATTIVITA’ SENZA ISCRIZIONE NEL RUOLO – CONTRASTO TRA LEGGE NAZIONALE E DIRETTIVE EUROPEE

1. Le disposizioni della legge nazionale

La legge n. 204/1985 disciplina l'esercizio della attività di agente e rappresentante di commercio e prevede l'obbligo di iscrizione nel ruolo (at. 2, comma 2), stabilendo, per l'esercizio abusivo dell'attività, una sanzione amministrativa a cui sono soggetti anche i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con soggetti non iscritti al Ruolo (art. 9).


2. L’intervento della Comunità europea

La Direttiva CEE n. 86/653, adottata dal Consiglio in data 18 dicembre 1986 (che si riporta nell'Appendice normativa), si è prefissata di armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative agli operatori commerciali indipendenti e di tutelare la qualità di agente e rappresentante di commercio.
Pur rimaneggiata a seguito di contrasti tra i membri della Comunità, la Direttiva ha conservato i principi fondamentali della sua prima stesura che consentivano di delineare la figura dell'agente di commercio europeo.
Ai sensi della Direttiva, per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
Secondo tale Direttiva, perché taluno possa essere considerato “agente commerciale" e possa quindi godere della tutela garantita dalla Direttiva stessa basta che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni, ritenute necessarie e sufficienti, e cioè:
a) la qualità di intermediario indipendente;
b) il carattere permanente del rapporto contrattuale;
c) l'esercizio, in nome e per conto del preponente, di un'attività che può consistere sia nella sola intermediazione per la vendita o l'acquisto di merci, sia, cumulativamente, nell'intermediazione che nella conclusione di vendita o di acquisti
.
Come si può notare, la Direttiva non prevede l'iscrizione in un Ruolo o Albo, istituito come condizione perché l'interessato possa godere della tutela contemplata dalle disposizioni della Direttiva stessa.
La Direttiva, in altre parole, non si occupa direttamente della questione dell'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito Ruolo, lasciando libero lo Stato membro di decidere se istituirlo o meno.
L'eventuale istituzione di un Albo o di un Ruolo non è, dunque, di per sé incompatibile con le disposizioni dettate dalla Direttiva in questione; problemi di incompatibilità sorgono solo a causa delle sanzioni previste dalle norme nazionali in caso di omessa iscrizione in detto Ruolo e, nel caso in esame, la sanzione è addirittura la nullità del contratto.


3. Le norme di recepimento della Direttiva europea

Le norme codicistiche relative ai contratti di agenzia e di rappresentanza hanno subìto una prima sostanziale modifica con il D.Lgs. n. 303 del 10 settembre 1991, il quale recepì i contenuti della difettiva comunitaria 86/653/CEE intesa ad armonizzare in tutti gli Stati membri la regolamentazione minima dei suddetti contratti.
Fin dai primi commenti in ordine a tale provvedimento emerse una serie di critiche circa la tecnica di recepimento in quanto, soprattutto in materia di indennità di scioglimento del contratto, la norma nazionale aveva parzialmente modificato i contenuti della direttiva medesima.
Il Governo si impegnò ad un successivo intervento che avrebbe eliminato i problemi insorti e, su delega del Parlamento (art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 128 del 24 aprile 1998), il Consiglio dei Ministri ha successivamente emanato il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.


4. L’intervento della Corte di Giustizia della CE

Il 30 aprile 1998 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha emesso una sentenza nella quale ha sancito l’assoluta incompatibilità, in particolare degli articoli 2 e 9 della legge italiana 204/1985 sul Ruolo agenti e rappresentanti, in quanto in contrasto con la Direttiva comunitaria 86/653/CEE.

Con la sentenza del 13 luglio 2000, n. 456, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affrontato nuovamente la questione del contrasto tra la Direttiva europea n. 86/653/CEE e la disciplina nazionale sull’obbligo per gli agenti di commercio di iscriversi al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio (articoli 2 e 9 della legge 204/1985).
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una controversia pendente innanzi il Pretore di Brescia in cui a un agente, non iscritto al Ruolo, era stato rifiutato il pagamento della provvigione a causa della nullità del contratto di agenzia per omessa iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio.
Su rinvio del pretore, in base all’articolo 177 del Trattato CE, la Corte di Giustizia ha precisato innanzitutto che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al Ruolo (confermando un precedente orientamento, si veda Corte di Giustizia 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone).
La Corte ha inoltre chiarito che il giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente alla direttiva europea.
Vero è che se manca un’idonea trasposizione nell’ordinamento nazionale, una direttiva comunitaria non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli. Tuttavia, per principio generale, i giudici nazionali sono obbligati ad interpretare le norme interne conformemente alla direttiva.

Secondo un attuale e consolidato orientamento della Cassazione (18 maggio 1999, n. 4817), l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio, ex legge 204/1985, non comporta più nel diritto nazionale la nullità del contratto di agenzia. Infatti, venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti non iscritti ex articolo 1418 del Codice Civile.
Di conseguenza, il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato disapplicando la norma interna incompatibile.
Questa soluzione, ormai accolta dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, afferma che la direttiva ha efficacia diretta rispetto alla norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare l’attività senza l’iscrizione al Ruolo.
E’ valido, dunque, il contratto di agenzia stipulato con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle Camere di commercio. Infatti la direttiva 86/653/CEE, incompatibile con la normativa nazionale che subordina la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente in un apposito Ruolo, impone al giudice nazionale di applicare le disposizioni di diritto interno interpretandole conformemente alla direttiva.

La Corte di Giustizia Europea, torna sull’argomento con la Sentenza C-485/01 del 6 marzo 2003, su quesito posto dal Tribunale di Trento.
Fatto: un utente, privo di iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti di commercio, intende iscriversi, con il solo contratto di agenzia al Registro delle imprese.
Il Conservatore del Registro delle imprese di Trento respinge la richiesta di iscrizione.
L’utente propone ricorso al Giudice de Registro, il quale conferma il provvedimento di diniego del Conservatore.
L’utente ricorre allora al Tribunale di Trento, il quale decide di sospendere il giudizio e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia europea, proponendo il seguente quesito:
«Se la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osti ad una normativa nazionale che subordina all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese».

La Corte risponde che la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.


5. La posizione di alcuni Giudici del Registro delle imprese

L’atteggiamento difforme assunto da varie Camere di Commercio è la conseguenza del permanere delle disposizioni della Legge n. 204/1985 nonostante le pronunce della Corte di Giustizia, e anche della nostra Corte di Cassazione.
In effetti, la norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla Cassazione stessa per contrasto con la direttiva CEE - è quella dettata all’articolo 9 della legge n. 204/1985, che riguarda le conseguenze della mancata iscrizione, mentre non è mai stata affrontata direttamente la questione della legittimità degli articoli da 2 (che, pure, era stato portato all’esame della Corte di Giustizia) a 8, che disciplinano l’iscrizione stessa e i requisiti per ottenerla.
Si è venuta così a determinare una situazione paradossale: chi non è iscritto nel Ruolo può qualificarsi agente e stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come tale nel Registro delle Imprese se non è iscritto nel Ruolo.

Dopo l’emanazione della Direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, alcuni Giudici del Registro delle imprese hanno disposto l'iscrizione nel Registro delle imprese di agenti e rappresentanti pur in assenza dell'iscrizione a Ruolo per disapplicazione dell'art. 9 della legge n. 204/1985, ritenuta in contrasto con la citata Direttiva comunitaria; altri hanno, invece, confermato l’obbligatorietà dell’iscrizione nel Ruolo.

Secondo il Tribunale di La Spezia (22/04/2003, Giud. Reg. F. Sorrentino, Ric. Righetti Stefano) non è incompatibile con la Direttiva comunitaria 86/653/CEE la normativa italiana di cui all’art. 9 della L. 204/1985 nella parte in cui prevede come presupposto per l’iscrizione nel Registro delle imprese la preventiva iscrizione dell’agente di commercio nel Ruolo dei rappresentanti e degli agenti di commercio.
Pertanto la disposizione è pienamente legittima e giustifica il rifiuto di iscrizione in assenza di suddetto requisito.

Di parere opposto il Tribunale di Palermo (31/07/2002, Giud. Reg. A. Monteleone, Ric. Giacomo Di Salvo), secondo il quale l’iscrizione nel Ruolo dei rappresentanti e degli agenti di commercio non è più condizione necessaria per l’iscrizione dell’agente nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett e) del DPR 581/95. Deve infatti essere disapplicato, perché in contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE, l’art. 9 della L. 204/1985 che subordina la validità del contratto di agenzia all’iscrizione nell’ apposito albo, impedendo all’agente il regolare svolgimento della sua attività professionale.

La Camera di Commercio di Udine in forza della determinazione del Dirigente Conservatore del registro delle imprese di data 6 agosto 2002, n. 179, ritiene iscrivibili nel Registro delle imprese e registrabili al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) imprenditori individuali e collettivi esercenti attività di agente e rappresentante di commercio in assenza di iscrizione nel Ruolo, purchè in grado di dimostrare l'esercizio della relativa attività mediante l'avvenuta stipulazione di un valido ed attuale contratto di agenzia, redatto per iscritto.

Il Giudice del Registro Imprese di Padova, con pronuncia del 21 marzo 2002, emanata in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CEE, ha stabilito che l'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è facoltativa.
Pertanto per iniziare l'attività di agente o rappresentante è sufficiente presentare domanda d'iscrizione al Registro Imprese, allegando copia del mandato di agenzia o di rappresentanza.
Nel certificato o nella visura rilasciata dal Registro Imprese verrà aggiunta la dicitura “***Trattasi di impresa non iscritta nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla Legge n. 204/1985***”.

L'iscrizione al Ruolo, per coloro che intendano svolgere attività di agenti e rappresentanti di commercio ed abbiano la residenza o la sede legale in provincia di Firenze, non è più obbligatoria.
Il Giudice del Registro delle Imprese di Firenze, con proprio decreto n. 12 del 10 giugno 2002, in ottemperanza alla norma comunitaria e ai precedenti giurisprudenziali, ha infatti stabilito la legittimità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di agenti e rappresentanti non iscritti al Ruolo camerale.
Tale iscrizione riporterà nella certificazione anagrafica la dicitura "Agente indipendente non iscritto al Ruolo ai sensi della Direttiva n. 86/653/CEE".
Il Ruolo Agenti e Rappresentanti non viene tuttavia abolito: la sua funzione è quella di garantire la capacità professionale e la moralità degli iscritti, in quanto questi requisiti vengono verificati dall'ufficio ai sensi della legge n. 204/1985.

il Conservatore del Registro imprese di Brescia, con provvedimento n. 24 del 15 maggio 2001, ha stabilito che è possibile esercitare l'attività senza iscrizione nel Ruolo, con denuncia di inizio attività, direttamente al Registro delle imprese, depositando la copia del mandato, apportando la dicitura agente libero - non iscritto al relativo ruolo per l'attività di … (la sola iscrizione nel Registro delle imprese non comporta il possesso di specifici requisiti professionali e morali e non sottopone l'impresa al controllo deontologico da parte della Commissione provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio), sulla base della normativa europea 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, relativamente al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Analogo provvedimento è stato preso dal Conservatore del Registro delle imprese di Cremona.


La posizione dell’ENASARCO

L’Enasarco con Delibera del 5 luglio 2000, n. 2/2000, ha eliminato dal regolamento delle prestazioni istituzionali il requisito dell’iscrizione nel Ruolo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge n. 204/1985, quale condizione necessaria per l’iscrivibilità degli interessati all’Enasarco.
Tale modifica da parte dell’Enasarco, nel recepire la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE riguardo agli agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio 2000, n. 456 della Corte di Giustizia Europea, sancisce la piena validità dei contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio, nonostante il contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la disposizione della normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie).
In altri termini, le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non iscritti a ruolo e di procacciatori d’affari, debbono iscrivere gli stessi all’Enasarco e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni di detti soggetti risultino non più occasionali.


6. La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Nonostante che i benefici fiscali non sono esplicitamente subordinati all’iscrizione nel Ruolo, l’Amministrazione finanziaria sembra ritenere questa iscrizione presupposto necessario, tanto è vero che ha reso obbligatorio riportare, nel modello Unico 2005 - Studi di settore, il numero di iscrizione nel Ruolo degli agenti di commercio, tenuto presso la Camera di Commercio.


7. La istituzione della Borsa merci telematica italiana

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 è stata istituita "Borsa Merci Telematica Italiana".
Tra i soggetti abilitati all'intermediazione, e quindi con libero accesso alla Borsa, sono annoverati gli agenti di affari in mediazione e gli agenti e rappresentanti di commercio del settore agricoli, agroalimentare ed ittico.
Tra i requisiti richiesti è stato indicato anche il possesso della regolare iscrizione nei Ruoli formati dalle Camere di Commercio.


8. La proposta di legge n. 5133, di modifica della legge n. 204/1985

Giace in Parlamento la proposta di legge n. 5133, presentata l' 8 luglio 2004, la quale aggiunge un comma all'art. 5 della legge n. 204/1985, con il quale si stabilisce la non obbligatorietà dell'iscrizione al Ruolo per i cittadini comunitari che vogliono esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio.
Con la modifica introdotta all'articolo 9 della medesima legge, si stabilisce, inoltre, che sono comunque validi i contratti, anche se stipulati da agenti non iscritti al Ruolo.

Si riporta il testo della proposta di legge:
. Camera dei Deputati - Proposta di legge n. 5133 dell' 8 luglio 2004: Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.


9. LA NOSTRA POSIZIONE

Come si è visto, secondo la direttiva europea n. 86/653/CEE e le varie Sentenze della Corte di Giustizia europea che sono seguite, può essere stipulato un valido contratto di agenzia, e quindi esercitare legittimamente l’attività di agente e di presentante di commercio, anche da parte di chi non è iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio.
Tuttavia, la legge 3 maggio 1985, n. 204, che disciplina l'attività in questione e che impone l’iscrizione nel Ruolo quale condizione per l'esercizio dell'attività di agente, non è stata a tutt'oggi nè modificata nè tanto meno abrogata.
Si prende atto che presso il Parlamento giace una proposta di legge con la quale si intendono apportare le modifiche richieste dalla Comunità Europea.
Trattandosi, dunque, di una questione ancora assai controversa e, in attesa che la stessa venga definita da parte del competente Ministero attraverso una revisione della legge n. 204/1985, non possiamo non consigliare, a coloro che intendono intraprendere l’attività di agente o di rappresentante di commercio, di continuare a richiedere l'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti, presso la Camera di Commercio competente per territorio.
L'orientamento del Ministero è comunque quello di mantenere in vita una regolamentazione che garantisca il mercato circa la professionalità e la moralità degli iscritti ed eviti fenomeni di concorrenza sleale.
L'orientamento di alcune Camere di Commercio, che hanno addirittura soppresso il Ruolo degli agenti di commercio ci sembra del tutto arbitrario e non in sintonia con quanto in materia dispone la legge italiana, tuttora in vigore.


RIFERIMENTI

. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI.

. Per le formalità da svolgere presso la FONDAZIONE ENASARCO, cliccate QUI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per la normativa INPS, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Codice Civile - Titolo III - Dei singoli contratti: Articoli dal 1703 al 1765.

. L. 3 maggio 1985, n. 204: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).

. D.M. 21 agosto 1985: Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”.

. Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986: Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. (Entrata in vigore il 23 dicembre 1986).

. D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303: Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

. D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.

. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

. D.M. 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Artt. 74 e 80.

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 23 aprile 2013: Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013).


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CIRCOLARI, RISOLUZIONI E NOTE MINISTERIALI

. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3092/C del 10 dicembre 1985: Applicazione della legge n. 204/85 e del D.M. 21 agosto 1985. Disciplina della professione di agente/rappresentante di commercio.

. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3129/C del 2 febbraio 1987: Applicazione della legge n. 204/85 e della legge n. 190/86. Chiarimenti relativi alle Circolari n. 3092/C e 3109/C .

. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3243/C del 17 maggio 1991: Disciplina professione agenti e rappresentanti di commercio. Titoli di studio di indirizzo commerciale. Integrazione Circolare n. 3109/C del 29 aprile 1986.

. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3329/C del 4 marzo 1994: Disciplina attività Agenti e Rappresentanti di commercio.

. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Parere del 18 ottobre 2001, Prot. AS219: Legge 3 maggio 1985, n. 204, recante “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”.

. Agenzia delle Entrare - Risoluzione n. 115/E del 8 agosto 2005: Provvigioni da contratto di agenzia - Periodo d'imposta di competenza - Articolo 109 del TUIR.

. Agenzia delle Entrare - Risoluzione n. 91/E del 12 luglio 2006: Contratto di agenzia - Articoli 1742 ss. Codice civile - Esercizio di competenza delle provvigioni percepite dagli agenti di commercio - Articolo 109, comma 2, lettera b), TUIR.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio C3 - Nota del 26 novembre 2007, Prot. 0010727: Quesito sulla validità dell'attività di lavoro a progetto, ai fini dell'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

. Agenzia delle Entrare - Circolare n. 45/E del 13 giugno 2006: IRAP - Assoggettabilità all'imposta degli esercenti arti e professioni - Giurisprudenza della Corte di cassazione - Istruzioni operative.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.

. Agenzia delle Entrare - Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010: IRAP – autonoma organizzazione – giurisprudenza della Corte di cassazione – ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, Prot. 0166082: Ausiliari del commercio - Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75 e 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014, Prot. 0019470: Agenti e rappresentanti di commercio - Divieto di esercizio presso la sede o localizzazione dell'attività di mediazione. Modello Allegato A al D.M. 26 ottobre 2011.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3675/C del 15 ottobre 2014, Prot. 180563: Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri, in materia di attività di mediazione, agenzia, mediazione marittima, spedizione e di periti ed esperti.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 3 febbraio 2015, Prot. 0014459: Quesito relativo ai requisiti professionali per agenti e rappresentanti di commercio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 10 febbraio 2015, Prot. 0018574: Quesito su laurea in viticoltura ed enologia – attività di agente e rappresentante di commercio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 8 giugno 2015, Prot. 85783: Requisiti morali per attività di agente e rappresentante di commercio - quesito.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 8 giugno 2015, Prot. 85793: agente e rappresentante di commercio - requisiti professionali.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 1 febbraio 2016, Prot. 24893: Richiesta chiarimenti requisiti professionali attività di Agente di commercio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018, Prot. 366483: Legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. Decreto Mille proroghe 2018) recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.


GIURISPRUDENZA

. PRETURA DI BRINDISI – Sezione distaccata di Ostuni – Sentenza n. 57 del 4 agosto 1997: Agente di commercio - mancata iscrizione all'albo istituito con L. n. 316 del 12.3.68 - nullità del contratto di agenzia - sussiste - diritto al compenso - non sussiste - conversione del contratto in negozi tipici quale quello di procacciamento di affari - non sussiste - art. 2126 c.c. – inapplicabilità.

. PRETURA DI BARI - Sentenza n. 1078 del 14 febbraio 1998: Rapporto di agenzia - richiesta di provvigioni - nullità del contratto per mancata iscrizione nell'albo degli agenti - domanda di ingiustificato arricchimento proposta in corso di causa - natura di domanda nuova – inammissibilità.

. Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione) del 30 aprile 1998: Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo – Inammissibilità. (Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, artt. 1, n. 2, e 13, n. 2).

. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999: Il contratto di agenzia concluso da un soggetto non iscritto all’Albo degli agenti non può essere dichiarato nullo. La legge italiana contrasta con la normativa comunitaria.

. Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione) - Sentenza n. 456 del 13 luglio 2000: Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653 - Normativa nazionale che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo – Inammissibilità. (Direttiva del Consiglio 86/653/CEE).

. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 11402 del 30 agosto 2000.

. Corte di Giustizia Europea (Quinta Sezione) - Sentenza del 6 marzo 2003, Procedimento C-485/01: Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese.

. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 20410 del 18 ottobre 2004.

. Corte di Giustizia Europea - Prima Sezione - Sentenza del 23 marzo 2006, Causa n. C-465/04: Agenti commerciali indipendenti - Direttiva n. 86/653/CEE - Diritto dell'agente commerciale ad un'indennità dopo la cessazione del rapporto.


CORTE DI GIUSTIZIA UE - Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica

Con una pronuncia di notevole impatto per tutti i rapporti di agenzia, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che "L’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente".
Ricordiamo che secondo la citata disposizione: "Per un’operazione conclusa durante il contratto di agenzia l’agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione quando gode di un diritto d’esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone e l’operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo".

. Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione) - Sentenza del 17 gennaio 2008, Procedimento C 19/07: Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica – Operazioni concluse senza intervento del preponente.


CORTE DI CASSAZIONE - Agenti senza una struttura organizzata autonoma non pagano l'IRAP

Gli agenti di commercio, che non si avvalgono dell’aiuto di dipendenti, non pagano l’IRAP.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione tributaria, che, con l'Ordinanza n. 2702 del 5 febbraio 2008 ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato il rimborso nei confronti di un agente di commercio che aveva «solo beni strumentali modesti».
«L’attività di lavoro autonomo – scrive il Collegio di legittimità nelle motivazioni – «diversa dall’impresa commerciale, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l’IRAP ove si svolga per mezzo di un’attività autonomamente organizzata.
In particolare il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui»
.

. Corte di Cassazione - Sezione tributaria - Ordinanza 10 gennaio - 5 febbraio 2008, n. 2702: Agente di commercio che esercita un'attività non organizzata e senza dipendenti - Non soggetto al pagamento dell'IRAP.

Sullo stesso argomento:
. Corte di Cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 7 febbraio - 21 marzo 2008, n. 7734: Agente di commercio - Eesenzione dall'IRAP.


CORTE DI CASSAZIONE - Promuovere il prodotto senza concludere l'affare non configura il contratto di agenzia

Concludere l’affare è l’esito naturale dell’attività disciplinata dal contratto di agenzia ex articolo 1742 Cc. Non rientra, pertanto, nello schema della norma l’opera di chi si limita a una mera promozione del prodotto da cui può scaturire solo indirettamente un incremento delle vendite: la «propaganda» di cui parla il Codice consiste nel persuadere il potenziale cliente a effettuare ordinazioni della merce. E non si configura laddove l’opera di convincimento manca perché l’interlocutore è un soggetto giuridico tenuto ad aggiudicare la fornitura in base a un contratto a evidenza pubblica.
Lo sottolinea la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con la Sentenza 18686/08.
La provvigione, scrive la Corte, matura soltanto in relazione all’attività svolta nei confronti della clientela rispetto alla quale l’agente è in grado di procedere direttamente alla conclusione del contratto. Non si può dire altrettanto nel caso in cui i prodotti del preponente siano offerti, come nel caso di specie, a strutture ospedaliere e aziende sanitarie pubbliche che sono tenute a svolgere un’attività contrattuale a evidenza pubblica.

. Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 11 marzo - 8 luglio 2008, n. 18686: Promuovere il prodotto senza concludere l'affare non configura il contratto d'agenzia.


  

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