Albo dei vigneti
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NOTIZIE IN BREVE
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28 DICEMBRE 2016 - COLTIVAZIONE DELLA VITE E PRODUZIONE DEL VINO - Pubblicato il testo unico
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
1° AGOSTO 2013 - In vigore nuovo modello di accompagnamento prodotti vitivinicoli - MODELLO MVV
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2013, il DECRETO 2 luglio 2013, con il quale è stato approvato un nuovo documento di accompagnamento che scorta taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli (MODELLO MVV), in vigore dal 1° agosto 2013.
Sull'argomento, pubblicata anche una Circolare esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole (Prot. n. 0011289 del 26 luglio 2013).
Pubblicato Campagna vitivinicola 2012/2013 - Dichiarazione di vendemmia e rivendicazioni delle produzioni D.O e I.G. – Entro il 16 gennaio 2013
Il 15 gennaio 2013 è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2012/2013.
Pubblicato il decreto che reca la disciplina dei concorsi enologici
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011, il decreto 16 dicembre 2010 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dettato la disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 61/2010.
Pubblicato il decreto che reca le disposizioni applicativce del D. Lgs. n. 61/2010
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, il decreto 16 dicembre 2010, che reca le disposizioni applicative del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.
Il nuovo decreto, che entra in vigore dal22 gennaio 2011, detta disposizioni applicative di cui agli articoli 12 e 14 del D. Lgs. n. 61/2010.
Pubblicato il decreto che detta la procedura per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini
E' stato pubblicato il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai senso del Reg. CE n. 1234/2007 e del D. Lgs. n. 61/2010.
Il decreto apporta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 6 agosto 2009 per adeguarlo, dal punto di vista formale, ai nuovi riferimenti normativi comunitari e nazionali e, dal punto di vista sostanziale, ad alcuni nuovi requisiti riguardanti la rappresentatività del livello produttivo delle DOP e IGP, che deve essere espresso dal soggetto richiedente.
Pubblicato il decreto che ha determinato gli schemi tipo dei piani di controllo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2020, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 novembre 2010, recamte "Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Pubblicato un nuovo decreto legislativo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010, il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
Tale decreto è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
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PUBBLICATA LA LEGGE N. 238 DEL 2016 TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO
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1. 28 DICEMBRE 2016 - COLTIVAZIONE DELLA VITE E PRODUZIONE DEL VINO - Pubblicato il testo unico
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.
1.1. Le finalità della legge
La legge, composta di 8 Titoli e di 91 articoli, riassume tutta la normativa precedente.
La legge in questione viene definita "testo unico" proprio perché la nuova disciplina non stravolge le disposizioni precedenti, ma piuttosto le raggruppa e razionalizza organicamente. Si tratta di un'operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori.
In particolare la legge si concentra su un'operazione concreta di semplificazione su produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio.
Un'unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.
1.2. I contenuti della legge e le principali novità introdotte
Nonostante il Testo unico non apporti grandi innovazioni, dobbiamo tuttavia segnalare alcune modifiche di rilievo, che di seguito illustriamo brevemente.
L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli "Patrimonio culturale nazionale.
"Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale".
L'articolo 2 definisce l'"Ambito di applicazione".
La presente legge reca le norme nazionali:
a) per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino,
c) per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e
d) per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
Gli articoli 5 e 6 prendono per la prima volta in considerazione e tutelano i c.d. vitigni autoctoni.
“1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui e' dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e' rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.”.
La definizione che ne fornisce il Testo Unico è molto generica, ma il Testo Unico demanda ad un decreto del Ministero dell’Agricoltura il compito di individuare questi vitigni. Con questo decreto dovranno essere ”definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni ( … ) e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti..
All'articolo 7 del Testo Unico vengono previste specifiche disposizioni per la "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici".
"Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici".
Questi vigneti "sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarita' del territorio d'origine".
Potranno essere finanziati interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti situati in zone a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano pregio paesaggistico, storico e ambientale.
All'articolo 9 viene prevista una semplificazione burocratica per quanto riguarda le planimetrie dei locali, prevedendo, al comma 2, che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettano all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.
Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato viene poi sempre ammesso senza obbligo di comunicazione.
All’articolo 10 viene stabilito che ”Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e' fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Dunque, è possibile raccogliere le uve a partire dal 1° agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno, ma le Regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, in base alle condizioni climatiche.
All’articolo 48 (rubricato: Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP), ai commi 8 e 9, viene dato inoltre spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di tracciabilità tecnologici per il controllo dei lotti.
I consorzi di tutela ”possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilita' alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, ( …) che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato”.
Le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni dovranno essere definite con un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura.
Lo stesso decreto dovrà, inoltre, stabilire le caratteristiche nonche' le
modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita'
alternativi individuati sopra.
All'articolo 54, relativo alla disciplina degli aceti, viene prevista una semplificazione nella tenuta del registro di carico e scarico, prevedendo che gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono esentati dalla tenuta del registro e che gli stabilimenti con produzione annua inferiore a 20 ettolitri possano procedere alla tenuta del registro con modalità semplificate.
Un’altra importante innovazione deriva poi dall'introduzione di un correttivo al Registro Unico dei Controlli Ispettivi (R.U.C.I.),
Questo registro, istituito con D.M. 22 luglio 2015, dovrebbe infatti consentire un maggiore coordinamento fra le autorità coinvolte nei controlli e di evitare quindi inutili duplicazioni, ma fino ad oggi vedeva registrati al suo interno solamente i controlli effettuati ai soggetti inquadrati come aziende agricole, escludendo una serie di realtà, pur importanti nel settore vitivinicolo, da questa opportuna razionalizzazione dell'attività ispettiva.
Il Testo Unico prevede quindi, all'art. 63, che ”Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono riportati i dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo..
Dunque, nel settore vitivinicolo tutti i controlli alle imprese debbano transitare nel R.U.C.I., a prescindere dal fatto che l'impresa controllata sia o meno un'impresa agricola.
Sul fronte delle sanzioni si introduce il principio del ravvedimento operoso in ragione del quale le sanzioni amministrative relative alle mere irregolarità formali potranno essere ridotte purché non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o non siano stati elevati verbali di contestazione (art. 85).
Viene infine prevista, all'articolo 87 del Testo unico, la possibilità, per le aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “Strade del Vino”, di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP o IGP delle Regioni cui appartengono le strade dei vini, purché non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino.
All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti due nuovi commi:
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino".
3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».
1.3. Abrogazioni
Abrogati i seguenti provvedimenti normativi:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526);
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 (Divieto ti vendita e di somministrazione) e all'articolo 16 (Denominazione degli aceti), comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
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I CONSORZI DI TUTELA PER LE DOP E LE IGP DEI VINI DETTATE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTITUZIONE E DI RICONOSCIMENTO
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018, il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”.
Le Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche dei vini rappresentano un patrimonio collettivo frutto della tradizione e cultura del nostro Paese, della ricchezza e vocazione dei suoi molteplici territori.
La valorizzazione e protezione di tale patrimonio è un obiettivo di sicura centralità per consentire al Sistema Vino Italia di acquisire una posizione vincente e solida sul piano internazionale e comunitario, dato l'apprezzamento globale di cui esso gode.
Compiti come questi, di fondamentale importanza per il comparto, devono essere conferiti al soggetto più idoneo al loro raggiungimento.
Gli attori della filiera - viticoltori, vinificatori, imbottigliatori - per quanto grandi possano essere, non sono in grado, individualmente considerati, di rappresentare e soddisfare efficacemente gli interessi del settore.
Il soggetto ideale per questo compito sono le Organizzazioni interprofessionali, che racchiudono al loro interno i rappresentanti di tutte le fasi produttive; identificabili in l'Italia con i Consorzi di tutela, come peraltro riconosciuto dalla normativa nazionale di settore.
Con il decreto legislativo n. 61 del 2010, emanato in applicazione della disciplina comunitaria, i Consorzi del vino hanno acquisito gli strumenti idonei per attuare una gestione completa delle Denominazioni di Origine.
Per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 61/2010, i Consorzi maggiormente rappresentativi, hanno avuto la possibilità di ottenere il riconoscimento e l'autorizzazione ad operare nei confronti di tutti gli utilizzatori della denominazione di competenza, anche non aderenti al Consorzio.
Secondo quanto stabilito dall’art. 41 della legge n. 238 del 2016 - che ha abrogato il D.Lgs. n. 61 del 2010 - per ciascuna Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Tipica (IGT) può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Consorzio di tutela che dovrà perseguire specifiche finalità che sono state indicate al comma 1 dello stesso articolo 41.
Tuttavia, tale articolo non ha disciplinato il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e IGT e pertanto il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai predetti consorzi, ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 61 del 2010, ora abrogato.
Il decreto del 18 luglio 2018 - in vigore dal 6 ottobre 2018 – detta le disposizioni generali in materia di costituzione e di riconoscimento dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP..
I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del Codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
I consorzi di tutela, riconosciuti ed incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge n. 238/2016.
Qualora dimostri la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, può svolgere anche le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, con le modalità che il nuovo decreto indica all’art. 6.
Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale deve trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, lo statuto contenente i dati e le notizie indicate all’art. 3 del decreto in commento.
Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui sopra, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP. Il 51% della produzione deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.
Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che dovrà essere costituito da quote il cui valore sarà determinato dall'assemblea del consorzio di tutela (art. 12).
La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali viene effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (DIQPAI) - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI IV, sulla base del decreto dipartimentale (art. 15).
Disposizioni transitorie
Secondo quanto disposto dall’art. 17, i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. .61 del 2010 (decreto successivamente abrogato dall’art. 91 della legge n. 238 del 2016) alla data del 6 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del presente decreto):
a) sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali; e
b) dovranno adeguare, nel caso in cui si renda necessario, i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso (entro il 6 ottobre 2019).
Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge n. 238 del 2016.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI PUBBLICATO IL D.LGS. N. 61 DEL 201 - DETTATA UNA NUOVA DISCIPLINA
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1. I contenuti del nuovo schema di decreto legislativo
Lo schema di decreto legislativo n. 182 è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.
Lo schema è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale contiene una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n.479/2008, poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica).
Il Capo I (articoli 1 - 6) adegua in primo luogo la vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria.
Rispetto alla disciplina di cui alla legge 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l’uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio.
La definizione di denominazione di origine protetta (DOP) , ricalca quella prevista dalla normativa vigente, ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato.
E’ altresì specificata la definizione di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
Lo schema in esame non abolisce le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
E’ pertanto stabilito che le denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e di origine controllata (DOC) sono, in base alla riforma, classificazioni dei prodotti vitivinicoli italiani a denominazione di origine protetta (DOP).
Le indicazioni geografiche tipiche (IGT) sono comprese tra le indicazioni geografiche protette.
Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l’utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
Per quanto attiene agli ambiti territoriali delle zone di produzione delle denominazioni di origine l’articolo 4 dello schema riprende quanto previsto dalla legge 164/92 sotto il profilo della possibilità di comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
E’ inoltre confermata la possibilità prevista nella legge 164 della coesistenza nell’ambito di un medesimo territorio viticolo di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.
Specifica regolazione trovano anche il divieto di impiegare il nome della denominazione di origine come IGT e viceversa.
E’ infine regolata l’ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell’ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.
Per quanto riguarda la definizioni delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo è in particolare modificata la disciplina della menzione “riserva” prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell’acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG.
Specifiche norme sono previste anche per l’attribuzione della menzione “riserva” agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse.
La disciplina vigente è altresì integrata con l’introduzione della menzione “superiore”, nonché delle menzioni “passito” o “vino passito” e “vino passito liquoroso”.
Il Capo II (articoli 7 - 9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori.
Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
In conformità della normativa comunitaria sono inoltre adeguati i principi già contenuti nella legge n.164 del 1992 in merito ai requisiti di base per il riconoscimento e per la revoca della protezione, in particolare vincolando il passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC ad un elemento temporale (10 anni nel primo caso, 5 nel secondo) nonché all’elemento del quorum prestabilito di produttori che decidono di effettuare la scelta.
Il Capo III (artt. 10 - 12) disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori. e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario.
Per quanto riguarda la gestione delle superfici vitate, in attuazione del principio espresso nella legge delega in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori viene introdotta l’unificazione dei due strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO- elenco vigne IGT) con l’unico strumento dello Schedario viticolo gestito dalle Regioni nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
L’iscrizione unica nello Schedario elimina infatti l’obbligo per i produttori di effettuare duplici richieste per l’iscrizione e le variazioni.
Il Capo IV (artt. 13 - 15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli.
In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l’attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Mipaaf e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali.
In particolare l’articolo 13 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L’attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, del quale è disciplinata la composizione mista ministeriale e di rappresentanti delle Regioni.
E’ prevista una disciplina dettagliata delle autorizzazioni che devono essere conformi alla norma europea 45011.
E’ inoltre ribadito il principio per cui le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ma ciascuna produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura.
La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
Per quanto riguarda le modalità di rivendicazione delle produzioni lo schema in esame persegue obiettivi di semplificazione degli adempimenti burocratici a vantaggio dei produttori, in coerenza con quanto previsto dalla norma di delega e prevede un’unica denuncia annuale contestuale per tutti i produttori vitivinicoli, al SIAN che rende disponibili i dati secondo le prescritte modalità.
Le disposizioni relative alle riclassificazioni e ai declassamenti riprendono sostanzialmente la normativa vigente dettata dalla legge n. 164 del 1992 (art. 14).
Apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all’obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un’analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari.
Per i parametri dell’esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione.
Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell’obbligo dell’esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l’affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.
Il Capo V (composto del solo articolo 16) è dedicato ad una significativa ridefinizione del “Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini” ridenominato “Comitato nazionale vini DOP e IGP” , che secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.
Il Capo VI (composto dall’articolo 17) detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l’attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività.
Per quanto riguarda il riconoscimento, l’articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Mipaaf in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni.
Ad una più ampia e qualificata rappresentatività corrisponde invece l’attribuzione di funzioni ulteriori e più rilevanti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, tra le quali la agire, in tutte le sedi giudiziarie ed ammi-nistrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP.
Specifica rilevanza nel quadro delle funzioni dei consorzi, assume l’attività di vigilanza, esplicitamente distinta dalle attività di controllo e svolta sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
Il Capo VII (artt. 18 - 21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli.
In particolare la disciplina della relazione con i marchi commerciali adegua la normativa vigente alla normativa comunitaria la quale ammette a certe condizioni la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.
Il Capo VIII (composto del solo art. 21) contiene la disciplina dei concorsi enologici riprendendo quanto previsto dalla legge 164/1992.
L’unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP.
Una particolare disciplina innovativa è prevista in relazione alle condizioni per l’indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell’ambito degli ingredienti. Tale facoltà è legata all’autorizzazione da parte del Consorzio di tutela della denominazione protetta ovvero, in mancanza del consorzio, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Capo IX (articoli 22 - 30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che “afflittivo” si riveli anche “proporzionato”.
Le norme dello schema in esame in ogni caso si sostituiscono alla disciplina recata dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 che con due articoli, in applicazione delle disposizioni comunitarie sulla OCM vino, ha definito le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e distillazione nonché di potenziale vitivinicolo, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie, ha recato ulteriori disposizioni sanzionatorie della violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, prevedendo anche pene accessorie.
Il Capo X (articoli 31 - 33) contiene le disposizioni transitorie nonché l’abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge 164 del 1992.
(Fonte: Camera dei Deputati).
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 182, clicca QUI.
2. Pubblicato il nuovo decreto legislativo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010, il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
Il decreto è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
Disposta l'abrogazione:
• della legge 10 febbraio 1992, n.164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini);
• del D.P.R. 13 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni d’origine dei mostri e dei vini);
• del D.P.R. 10 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d’origine dei vini).
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Pubblicato il decreto applicativo del D. Lgs. n. 61/2010 - In vigore dal 22 gennaio 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, il decreto 16 dicembre 2010, che reca le disposizioni applicative del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
Il nuovo decreto, che è in vigore dal 22 gennaio 2011, detta disposizioni applicative di cui agli articoli 12 e 14 del D. Lgs. n. 61/2010, e precisamente in ordine:
a) all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo;
b) alla gestione dello schedario ed i relativi controlli;
c) al trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;
d) alla rivendicazione annuale delle produzioni.
Ma vediamo in dettaglio il contenuto dei singoli Capitoli.
Nel Capitolo I (art. 1) viene definito l'ambito di applicazione e vengono riportate alcune definizioni.
Nel Capitolo II (artt. dal 2 al 16) sono stabilite:
a) le modalità e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle Regioni e Province autonome, secondo modalità concordate
nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le modalità e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.
Nel Capitolo III (artt. 17 e 18) sono stabilite le modalità di effettuazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e della rivendicazione delle produzioni D.O.
Nel Capitolo IV (artt. dal 19 al 21) sono stabilite:
a) le modalità dei controlli e delle verifiche da parte delle Regioni,
b) le modalità del monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario viticolo;
c) le modalità e i termini di attuazione del trasferimento e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo.
Il Capitolo V (art. 22) è dedicato alle disposizoni particolari e transitorie.
L'allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo
aggiornato dalle Regioni.
Prima del trasferimento, le Regioni dovranno definire, in accordo con AGEA Coordinamento, i criteri, le modalita' ed i termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni
inerenti le attitudini delle singole unita' vitate o delle unita' vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle Regioni.
AGEA coordinamento, entro il 30 aprile 2011, dovrà trasferire i dati di cui sopra e implementare le applicazioni informatiche per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo
previsti nel presente decreto.
Entro i successivi novanta giorni le Regioni dovranno approvare il piano operativo delle disposizioni di cui sopra, la cui operativita' e' subordinata all'implementazione degli applicativi informatici nei modi e nei tempi previsti sopra.
4. Pubblicato il decreto che reca la disciplina dei concorsi enoligici
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011, il decreto 16 dicembre 2010 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dettato la disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 61/2010.
4.1. Distinzioni e loro utilizzo
Per "distinzione" si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.) attribuito ad una partita di vino che abbia partecipato con esito positivo ad un concorso enologico autorizzato.
Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC), ad indicazione geografica tipica (IGT), nonche' dei vini spumanti di qualita', possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui sopra.
I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, sentito il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
4.2. Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici
I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
L'ente autorizzato all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni e' denominato «organismo ufficialmente autorizzato».
L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', almeno 4 mesi prima dell'inizio del concorso, allegando la seguente documentazione:
a) il proprio atto costitutivo e il regolamento del concorso enologico;
b) esemplare o copia o foto delle distinzioni, che si intendono attribuire.
L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve:
a) due mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero:
- l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo;
- la composizione del comitato organizzatore;
- il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione;
- il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione; - il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile;
- il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte
tecnica del concorso;
b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente.
4.3. Commissioni di degustazione
Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti.
Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:
a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico (corso sessennale);
b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;
c) titoli equipollenti conseguiti nell'Unione europea o all'estero.
Questi professionisti devono aver svolto almeno un anno di attivita' nel settore vitivinicolo.
4.4. Partecipazione al concorso
L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
c) la categoria di partecipazione al concorso;
d) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
L'azienda e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO PUBBLICO DEI VIGNETI
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DENUNCIA DEI TERRENI VITATI
Nelle zone di produzione di vini a Denominazione d’Origine Controllata - D.O.C. - , individuate dai relativi disciplinari, i terreni vitati, destinati a tale produzione, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di Commercio.
Copia dell’Albo è depositata, a cura della Camera di Commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione d’origine controllata.
I requisiti per iscrivere all’Albo una superficie vitata sono specificati nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a Denominazione d’Origine Controllata (D.O.C.); lo stesso dicasi per le iscrizioni negli Elenchi delle Vigne per i vini ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.).
La domanda d’iscrizione di tali terreni (Denuncia dei Vigneti) va presentata in quattro esemplari, di cui uno in bollo, al Comune nel cui territorio ricadono le superfici vitate.
Nel caso in cui i vigneti si estendono in più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere all’Albo.
Il Comune, all’atto della presentazione della denuncia, restituisce un esemplare al conduttore (detentore della superficie vitata che avrà diritto alla D.O.C.) e trasmette gli altri tre all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura che, dopo gli opportuni accertamenti, redige una dichiarazione di rispondenza dei vigneti ai requisiti prescritti nel relativo disciplinare di produzione.
La Camera di Commercio, competente territorialmente, riceve due copie della predetta denuncia, provvede all’iscrizione dei vigneti nell’albo, attribuendo il Numero di Matricola, e restituisce al conduttore un esemplare con l’indicazione delle rese massime a regime ammesse per la produzione delle relative denominazioni.
Per ottenere l’iscrizione delle superfici vitate all’Albo dei Vigneti la domanda, in bollo, deve essere inoltrata al Comune e deve essere corredata da un versamento per diritti di segreteria pari a Euro 31.00, da effettuarsi sul CC Postale appositamente istituito da ogni Camera di Commercio.
Per ottenere il cambio di conduzione in seguito a contratto (affitto/comodato/vendita/ecc.) o a decesso deve essere presentata domanda all’Ufficio Agricoltura della C.C.I.A.A., corredata:
- da un versamento per diritti di segreteria pari a Euro 10.00, da effettuarsi sul CC Postale appositamente istituito da ogni Camera di Commercio;
- copia del documento di riconoscimento del cedente o del subentrante, a seconda che il cambio avvenga in seguito a contratto o a decesso;
- copia della documentazione attestante la nuova titolarità nella conduzione dei vigneti iscritti all’Albo (contratti di fitto - comodato - vendita - dichiarazione di successione - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’affidamento della conduzione - ecc.).
DENUNCIA DELLE UVE
Il conduttore iscritto all´Albo dei Vigneti che intenda commercializzare il vino prodotto con la denominazione di origine "controllata" (DOC) e "controllata e garantita" (DOCG) deve denunciare alla Camera di Commercio, anche per via telematica, entro il 15 gennaio di ciascun anno, la quantità di uva prodotta e vinificata.
Per il rilascio della conseguente ricevuta delle uve deve pagare un diritto di segreteria di 5,00 Euro, per ogni ricevuta richiesta, che va versato sull’apposito Conto Corrente postale predisposto da ogni Camera di Commercio.
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LA DENUNCIA ANNUALE DELLE UVE DOC, DOCG e IGT |
1. LA DENUNCIA DELLE UVE – NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1. Obblighi del conduttore del terreno vitato
Il conduttore di un terreno vitato iscritto nell'Albo dei Vigneti che intenda commercializzare il proprio vino con la denominazione DOC, DOCG, IGT è tenuto a denunciare annualmente alla Camera di Commercio la quantità di uva prodotta e vinificata in proprio o conferita a cantina sociale, nonchè, in caso di vendita, il nome dell'acquirente e il vigneto da cui proviene il prodotto.
Con il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, il cui testo viene riportato nell’Appendice normativa, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fornito le istruzioni definitive sulla denuncia annuale delle uve DOC, DOCG e IGT e sulla certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati e ai controlli.
Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dalla rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008.
Presupposto fondamentale per presentare la denuncia annuale delle produzioni dei vini DO e/o IGT è la preventiva iscrizione delle unità vitate nei rispettivi Albi e/o Elenchi istituiti per ciascuna DO e IGT, presso la competente Camera di Commercio o presso il competente Ente Regionale.
1.2. Modulistica e diritti di segreteria
Il modello per la denuncia delle uve è unico sia per le uve DOC, DOCG che IGT.
Il conduttore dovrà dichiarare la rivendicazione per ogni vigneto, da indicare in ciascuna riga del modello che va compilato in duplice copia.
Se da un medesimo vigneto, iscritto in più albi ed elenchi, si vogliono rivendicare più tipologie di vino DO e/o IGT, per ogni scelta vendemmiale va compilato il relativo intercalare per specificare la destinazione dell’uva (cioè se vinificata in proprio, conferita o venduta) e il luogo di destinazione.
Il decreto 28 dicembre 2006, all'art. 3, comma 4, prevede un modello di dichiarazione preventiva delle uve predisposto per essere presentato preventivamente, ovviamente si tratta di una autocertificazione a carico del conduttore, che dovrà essere convalidata e seguita dalla presentazione della denuncia delle uve ordinaria il 15 gennaio di ciascun anno.
Per ogni tipologia rivendicata e destinazione richiesta è dovuto un diritto di segreteria di 5,00 euro, che dovrà essere pagato al momento della presentazione delle denunce delle uve.
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere fatto tramite il Conto Corrente Postale predisposto da ciascuna Camera di Commercio, allegando alla pratica l’attestazione di pagamento, oppure direttamente alla cassa dell’ufficio Albi e ruoli.
1.3. La procedura informatica IC_DEIS
La pratica di denuncia delle uve può essere compilata anche utilizzando la procedura informatica IC-DEIS in modo da avere direttamente le stampe delle denunce delle uve da presentare alla Camera di Commercio (sempre in duplice copia) con allegata l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria per ogni ricevuta emessa.
Dal 23 marzo 2009 per accedere a IC-DEIS è necessario procedere con le stesse modalità utilizzate per accedere agli altri servizi offerti dal Sistema Camerale per il tramite di Infocamere.
Per chi è già in possesso di una user Telemaco è sufficiente richiedere l'abilitazione alla Camera di Commercio di competenza.
Per chi non ne fosse provvisto può ottenerla registrandosi su www.registroimprese.camcom.it o contattando l’ufficio per la procedura Telemaco preposto alle abilitazioni.
L' utente sarà fornito di una password di accesso al programma IC-DEIS.
Per l’utilizzo del programma si rimanda agli appositi manuali, predisposti da InfoCamere.
1.4. La gestione elenco soci
Il D.M. del 28 dicembre 2006, recante ”Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli”, ha introdotto delle novità relativamente alle cantine sociali.
In particolare agli articoli 1 comma 8, 3 comma 3 e 4 comma 3 si fa riferimento alla possibilità, da parte delle cantine sociali, di presentare la denuncia di produzione delle uve in nome e per conto dei singoli conduttori qualora in possesso dell’opportuna delega sia per la presentazione che per il ritiro della relativa ricevuta di produzione rilasciata dalla competente Camera di Commercio.
Oltre a questo, nell’allegato 2, del citato decreto viene espressamente richiesto di indicare l’indirizzo dello stabilimento di destinazione delle uve.
Da questa premessa nasce l’esigenza che ogni cantina sociale, che intende utilizzare il programma di denunce telematiche DTHR (ex DT02) o il programma di denunce Web IC-DEIS , inserisca preventivamente nel sistema IC-DEIS l’elenco dei propri soci conferitori “legandoli” allo stabilimento di destinazione delle uve.
A tal fine e’ stata predisposta, all’interno delle varie funzionalità previste in IC-DEIS , una funzione di gestione elenco soci.
Con tale funzionalità sarà possibile inserire la lista dei soci e indicare se la cantina sia in possesso o meno della delega alla presentazione della denuncia e della delega al ritiro della relativa ricevuta.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il Manuale denunce, predisposto da InfoCamere, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il Manuale Gestione elenco soci, predisposto da InfoCamere, clicca QUI.
2. Adempimenti successivi alla denuncia delle uve
A partire dalla vendemmia 2007/2008, in caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, i produttori di uve a DOCG, DOC e IGT sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all'Ufficio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando l'apposito modello.
I produttori sono tenuti ad effettuare, utilizzando l'apposito modello, le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
In tal caso gli stessi produttori devono trasmettere all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall'enologo o da altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO risultante dall'assemblaggio ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.
Sulla base di quanto previsto dal D.M. 29 agosto 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo Economico, le comunicazioni in questione sono soggette al diritto di segreteria di euro 3,00 per ciascuna comunicazione.
3. DENUNCIA RELATIVA ALLA CAMPAGNA 2005/2006
Il 10 dicembre 2005 è il termine ultimo per denunciare alla Camera di Commercio le produzioni delle uve DOC, DOCG e IGT della vendemmia 2005, secondo le norme transitorie emanate dal ministero delle Politiche agricole e forestali con decreto 4 agosto 2005.
Il decreto prevede che vengano adottate le disposizioni previste dal decreto 29 luglio 2004 relativo alle rivendicazioni delle produzioni della scorsa vendemmia.
Il termine del 10 dicembre 2005, su comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 dicembre 2005, Prot. F/06, è stato differito al 25 gennaio 2006.
Il conduttore di un terreno vitato iscritto nell'Albo dei Vigneti che intenda commercializzare il proprio vino con la denominazione DOC, DOCG, IGT è tenuto a denunciare annualmente alla Camera di Commercio la quantità di uva prodotta e vinificata nonchè, in caso di vendita, il nome dell'acquirente e il vigneto da cui proviene il prodotto.
Le procedure di rivendicazione della produzione delle uve DOC. DOCG e IGT per la campagna vendemmiale 2005 sono anche quest'anno "in via transitoria" simili a quelle della scorsa campagna vendemmiale.
Il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2005, dispone, infatti, quanto segue:
3.1. Rivendicazione produzioni DOC e DOCG
- Se non sono intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOC e DOCG effettuata nella campagna vendemmiale 2004, si utilizza il modulo B in duplice copia;
- Se invece sono intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve DOC e DOCG effettuata nella campagna vendemmiale 2004, o se il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, si utilizza il modello Allegato 1 in duplice copia con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
3.2. Rivendicazione produzioni IGT
- Se non sono intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella campagna vendemmiale 2004, si utilizza il modello A1 in duplice copia;
- Se invece sono intervenute variazioni rispetto alla denuncia di produzione delle uve IGT effettuata nella suddetta campagna vendemmiale, o se il conduttore si appresta a denunciare per la prima volta le stesse produzioni, si utilizza il modello A1-bis in duplice copia con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, indicando nel modello anche i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (Modello B1).
Le denunce devono essere presentate direttamente alla Camera di Commercio, entro il 10 Dicembre 2005, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione da ogni Camera di Commercio.
Per ogni ricevuta rilasciata (DOC, DOCG e IGT) dovrà essere pagato un diritto di segreteria di 5,00 euro, utilizzando il Conto Corrente predisposto da ogni Camera di Commercio o direttamente all’ufficio Cassa della Camera di Commercio.
L'attestazione del pagamento andrà allegata in originale alle istanze di denuncia.
La compilazione della denuncia delle uve può essere effettuata da parte dei conduttori in modalità telematica, mediante l'accesso al sito www.ic-deis.it.
A tale scopo, l'Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio assegna ai conduttori che ne fanno richiesta i codici personali per l'accesso al sistema.
3.3. La Circolare AGEA
È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 180 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2005, la Circolare n. 668 del 3 novembre 2005, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha fornito le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006.
I produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi in ettolitri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento al 30 novembre.
Le dichiarazioni devono essere presentate entro e non oltre il 12 dicembre 2005.
Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.
La dichiarazione di raccolta e produzione va presentata all'Organismo Pagatore di competenza, che, per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana e Veneto, è l'AGEA.
Per la Regione Toscana è l'ARTEA, mentre per la Regione Veneto è l'AVEPA.
Sono tenuti a presentare le dichiarazioni di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone che producono uve.
4. DENUNCIA RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2007/2008
E’ stato pubblicato, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007 il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2006, che detta le disposizioni definitive per consentire ai conduttori interessati la rivendicazione annuale delle produzioni DOCG, DOC e IGT presso la competente Camera di Commercio, nonche' per assicurare la gestione dei relativi dati e l'espletamento dei controlli da parte degli enti ed organismi preposti.
Nell’Allegato 1 viene riportato il nuovo modello di “DENUNCIA DELLE UVE A DOCG / DOC / IGT ANNATA __________ “. Nell’Allegato 2 viene riportato il Fac-simile della ricevuta rilasciata dalla camera di Commercio competente al conduttore. Nell’Allegato 3 viene riportato il Fac-simile della comunicazione relativa alle movimentazioni di cantina da effettuare alla camera di Commercio competente e all’Ispettorato Centrale Repressione e Frodi.
Nell'Allegato 4 viene riportato l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare:
a) per la compilazione della modulistica relativa alle richieste di iscrizione o alle richieste di variazioni di iscrizioni agli albi e/o agli elenchi;
b) per la compilazione della denuncia, delle ricevute e delle comunicazioni;
c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;
d) per la compilazione della modulistica prevista dal decreto 25 luglio 2003.
Le disposizioni del presente decreto, il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa, sono applicabili a
decorrere dalla rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008.
4.1. La proroga del termine di presentazione delle denunce al 15 gennaio 2009
Unioncamere ha inoltrato alle Camere di Commercio il seguente comunicato relativamente alla proroga del termine per la presentazione delle denunce delle uve a D.O. e I.G.T. - vendemmia 2008:
"Da notizie fornite dall'AGEA, il Comitato di Gestione del settore vitivinicolo riunito a Bruxelles ha approvato la proroga, dal 10 dicembre 2008 al 15 gennaio 2009, della data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione relative alla campagna 2008/2009.
Il Ministero delle Politiche Agricole, sentito per le vie brevi, ha confermato, in linea con le decisioni già adottate nelle ultime vendemmie, che anche la scadenza per la presentazione della denuncia delle uve è prorogata al 15 gennaio 2009 (art. 3, comma 1, D.M. 28 dicembre 2006)."
Con il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009, è stata ratificata tale data.
Tale decreto si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.
5. LA DENUNCIA RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2009/2010
Il Regolamento CEE 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. 128 del 27 maggio 2009) ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione generale di produzione al 15 gennaio (art. 16, comma 1) .
Tenuto conto che la Denuncia delle Uve per i vini a D.O. deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione generale di produzione, a partire dalla vendemmia 2009-2010, anche il termine di scadenza di questo adempimento è fissato al 15 gennaio di ciascun anno.
Il 15 gennaio 2011 scade il termine per la presentazione alla Camera di Commercio della Denuncia annuale di produzione delle Uve DOP e IGP - vendemmia 2010.
La denuncia annuale delle uve può essere compilata secondo una delle seguenti modalità:
- cartacea, utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sezione allegati;
- informatica tramite l'inserimento dei dati nel portale Ic-Deis;
- solo per le cantine sociali, utilizzando il software DTHR fornito dalla Camera di Commercio.
Per le denunce compilate con modalità informatica o con DTHR possono essere trasmesse con una delle seguente modalità:
- consegna telematica, apponendo la firma digitale dell'obbligato e provvedendo al pagamento dei diritti di segreteria con modalità telematica (Telemaco);
- consegna manuale: in questo caso - entro il 15 gennaio 2011 deve essere presentata alla Camera di Commercio anche la documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli obbligati (conduttori oppure legale rappresentante della cantina sociale).
Il conduttore di un terreno coltivato a vite, già iscritto all'Albo dei vigneti ed Elenco delle vigne IGT, che intende vinificare in proprio, conferire alla cantina sociale o vendere le uve prodotte con la rispettiva denominazione di origine (DOP e IGP) è tenuto a presentare annualmente la denuncia annuale delle uve.
Gli adempimenti successivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2006 consistono nell'obbligo di comunicazione relativamente alla riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT e all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata.
6. LA DENUNCIA DELLE UVE RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2011/2012
6.1. Disposizioni di ordine generale
Il 16 gennaio 2012 (considerato che il 15 cade di domenica) è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2011/2012.
Con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. n. 61/2010, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 la denuncia delle uve non deve essere più presentata alla Camera di Commercio.
La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla Regione e le relative denunce dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica direttamente ad AGEA, avvalendosi dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
6.2. Modalità di presentazione delle dichiarazioni
Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l’Organismo Pagatore AGEA è
competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte,
Lombardia e della P.A. di Trento.
L’ARTEA, per la Regione Toscana, l’AVEPA per la Regione Veneto e l’Organismo
Pagatore della Regione Lombardia, oltreché la Regione Piemonte e la Provincia Autonoma
di Trento, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle
informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati
tra Organismi Pagatori.
Gli “utenti qualificati”, ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e che sono in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), hanno la possibilità di accedere al portale SIAN e di compilare direttamente la propria dichiarazione.
6.3. Documentazione normativa
. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Circolare 20 settembre 2011, n. 17897: Decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione an nuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.
. AGEA - Circolare 30 settembre 2011, n. DGU.2011.147: VITIVINICOLO - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2011/2012 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.
6.4. Modulistica
. AGEA - Dichiarazione Vitivinicola - Campagna 2011 / 2012.
7. LA DENUNCIA DELLE UVE RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2012/2013
Il 15 gennaio 2013 è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2012/2013.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.
L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve non deve più essere presentata alla Camera di Commercio.
La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla Regione e le relative denunce dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica direttamente ad AGEA, avvalendosi dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l’Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento.
L’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto, l’AGREA per la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.
Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'AGEA con la circolare del 25 settembre 2012, Prot. DGU.2012.873.
- Si riporta il testo della circolare:
. AGEA - Circolare 25 settembre 2012, n. DGU.2012.873: VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2012/2013 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.
8. LA DENUNCIA DELLE UVE RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2013/2014
Il 15 gennaio 2014 è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2013/2014.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.
L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve non deve più essere presentata alla Camera di Commercio.
La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla Regione e le relative denunce dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica direttamente ad AGEA, avvalendosi dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l’Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento.
L’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto, l’AGREA per la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.
Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'AGEA con la circolare del 10 ottobre 2013, Prot. DGU.2013.786.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare AGEA, clicca QUI.
9. LA DENUNCIA DELLE UVE RELATIVA ALLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2014/2015
Il 15 gennaio 2015 è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la Denominazione di Origine (DO) e l’Indicazione Geografica (IG) dovranno presentare la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosti per la campagna vitivinicola 2014/2015.
Tali dichiarazioni sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.
L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce, inoltre, che la rivendicazione delle produzioni D.O. e I.G., sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall’art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che hanno prodotto vino, che detengono prodotti diversi dal vino, uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc. e che hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino.
Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.
La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA (Centro di Assistenza Agricola), al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.
Si ricorda infatti che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve non deve più essere presentata alla Camera di Commercio.
La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla Regione e le relative denunce dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica direttamente ad AGEA, avvalendosi dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2014/2015, l’AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e della P.A. di Trento.
L’ARTEA, per la Regione Toscana, l’AVEPA per la Regione Veneto, l’AGREA per la Regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.
A tal fine, entro il 28 febbraio 2015, dovranno essere state completate le operazione di interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati; con successiva circolare Agea comunicherà le modalità con cui gli Organismi Pagatori e le Regioni di cui sopra dovranno scambiare i dati.
Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni che perverranno ad AGEA con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico (ad es: compilazione su modelli cartacei).
Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'AGEA con la circolare del 17 ottobre 2014, n. ACIU.2014.676.
In allegato alla circolare viene riportato anche il Modello per la dichiarazione vitivinicola 2014/2015.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare AGEA, clicca QUI.
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DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI |
1. 2 LUGLIO 2013 - Nuovo decreto del Ministero delle Politiche Agricole - Approvato il nuovo MODELLO MVV
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2013, il DECRETO 2 luglio 2013, recante "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli".
Con questo nuovo decreto nasce un nuovo documento denominato MVV, che in futuro sarà un documento elettronico.
Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) dovrà essere redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto.
E' consentito l'utilizzo di modelli MVV di tipo diverso purchè contengano almeno le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella.
Fino al momento in cui verrà avviata la procedura completamente telematica di invio dei documenti, con relativo Decreto Ministeriale dedicato, queste le procedure da rispettare per le spedizioni:
- Territorio italiano: per tutti i trasferimenti di vino o prodotti vinici, purché in bottiglia o recipiente entro i 60 lt. chiuso con tappo a perdere, si continua con il DDT consueto.
- Territorio UE: per i trasferimenti di prodotti imbottigliati e non imbottigliati si adotta il nuovo MVV, sulla base del modulo fornito dal Ministero.
Questo modulo si utilizza come il modello IT attuale, ovvero modulo prestampato con numero, acquistato in negozi che vendano registri e moduli per documenti vitivinicoli.
Oppure i moduli possono essere autoprodotti: si stampa il modello, si indica il numero identificativo aziendale (Codice ICQRF + numero progressivo), si fa timbrare dal Comune e procede all'utilizzo.
- Territorio Extra-UE: si utilizza il modulo MVV prestampato.
In sostanza i DDT risultano snelliti e si evita di dover indicare per ogni bottiglia il modulo MVV con indicazione del codice E-Bacchus.
In aggiunta alle attuali modalità di convalida dell’autenticità dei moduli MVV, tramite istanza agli Uffici Comunali preposti e tramite microfilmatura.
A partire dal 1° agosto 2013, è possibile la convalida dei moduli MVV tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).
2. 26 LUGLIO 2013 - Circolare esplicativa del Ministero
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prima ancora che fosse pubblicato il decreto 2 luglio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 2 luglio 2013, ha emanato la Circolare 26 luglio 2013, Prot. 11289, con la quale vengono illustrati i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l'imminente fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati.
Si ricorda che, come stabilito dall'art. 3, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata fino al 1° agosto 2013. Pertanto, a decorrere da tale data, per i prodotti vitivinicoli destinati ad altri Stati membri dell'UE o ad un Paese terzo non potranno più essere utilizzati i cosiddetti "Modelli IT" di cui al decreto n. 768/1994.
Per quanto riguarda la circolazione nazionale è invece consentito l'utilizzo dei documenti stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 27 novembre 2008 (modello IT o DO.C.O. - Documento commerciale omologato, preventivamente timbrato dal Comune o dall'ICQRF - Ispettorato Centrale della Qualità degli Alimenti e Repressione Frodi).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimento normativi.
Nell'ALLEGATO 2 vengono riportate delle "Disposizioni relative a casi specifici"quali:
- documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);
- consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati
alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1);
- bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di
vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, commi 2 e 3);
- i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.
Nell' ALLEGATO 3 della circolare viene riportato un interessante QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POTRANNO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° AGOSTO 2013.
- Si riporta il testo di entrambi gli allegati:
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0011289 - ALLEGATO 2.
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0011289 - ALLEGATO 3.
MODULISTICA
- Si riporta il testo del:
. MODELLO MVV - Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
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TIPOLOGIA E ETICHETTATURA DEI VINI CONTROLLI E VIGILANZA |
1. LA TIPOLOGIA DEI VINI
In Italia, in esecuzione della legge n. 116 del 1963, fu emanato il D.P.R. N. 930/1963 (ORA abrogato dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010), che disciplinaVA le caratteristiche produttive dei vari vini, distinguendoli in:
- vini da tavola,
- vini da tavola con indicazione geografica,
- vini da tavola con indicazione del vitigno e geografica,
- vini di qualità prodotto in regione determinata (VQPRD),
- vini a denominazione di origine controllata (DOC), abr>
- vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).
I vini speciali (aromatizzati, liquorosi, mistelle, spumanti) hanno trovato regolamentazione con il D.P.R. n. 162 del 1965.
Successivamente, con la legge n. 164 del 1992 (ora abrogata dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010), furono apportate delle correzioni e fu proposta una nuova classificazione.
Vennero così identificati:
- vini da tavola,
- vini da tavola con indicazione geografica tipica (IGT),
- vini da tavola con denominazione d' origine protetta (DOP),
- vini di qualità prodotti in regione determinata (VQPRD),
- vini a denominazione semplice (DOS),
- vini a denominazione di origine controllata (DOC),
- vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG),
- vini di qualità prodotti in regione determinata (VQPRD, DOC, DOCG) con indicazione della sottozona (comune, frazione, fattoria, podere, vigna).
2. LA ETICHETTATURA DEI VINI
VINI DA TAVOLA
Per i vini da tavola le indicazioni obbligatorie sono:
- denominazione "vino da tavola";
- nome dello stato comunitario;
- menzione "vino ottenuto in (nome dello stato) da uve provenienti da (nome dello stato)";
- titolo alcolometrico volumico effettivo con tolleranza dello 0,5%;
- volume nominale indicato in litri, centilitri o millilitri;
- nome e ragione sociale dell'imbottigliatore;
- numero del lotto.
Le indicazioni facoltative "regolamentate" sono:
- marchio;
- tipo di prodotto, in relazione al tenore zuccherino;
- colore base (ammessi solo bianco, rosso e rosato);
- termine riferito all'attività agricola dell'imbottigliatore (podere, cascina, viticoltore).
Le indicazioni facoltative "libere" costituiscono una sezione nuova e che offre molte possibilità al produttore. L'unica regola imposta, infatti, è che tutto quanto viene riportato deve essere veritiero, documentabile e non suscettibile di creare confusione nel consumatore o indurlo in errore.
VINI DOCG
I vini più pregiati sono quelli a "Denominazione d'Origine Controllata e Garantita". Questo è un riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale.
Nell'etichetta dei vini DOCG sono obbligatorie le seguenti informazioni:
- Il nome della regione determinata da cui i vini provengono,
- Il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune o frazione e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale,
- Il volume nominale deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri,
- Il titolo alcolometrico effettivo,
- Il lotto di produzione: un insieme di unita di vendita di vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare; è preceduto dalla lettera "L".
VINI IGT
Esistono in commercio 118 vini che riportano in etichetta la sigla IGT "Indicazione Geografica Tipica". E' un riconoscimento di qualità che viene attribuito a vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con un disciplinare produttivo poco restrittivo.
Per i vini di indicazione geografica tipica le indicazioni obbligatorie sono:
- nome dell'area geografica (almeno l'85% deve provenire dall'area geografica menzionata);
- menzione "indicazione geografica tipica";
- tutto quanto previsto per i vini da tavola.
Le indicazioni facoltative "regolamentate" comprendono:
- indicazione delle varietà di uve utilizzate o loro sinonimi (devono essere inserite in ordine decrescente di proporzione);
- annata di raccolta delle uve;
- menzioni tradizionali (ad esempio chiaretto, passito, novello, vivace, vendemmia tardiva) che possono variare da Paese a Paese;
- metodo di elaborazione;
- riconoscimenti, premi, medaglie, concorsi enologici;
nome dell'azienda.
Le indicazioni facoltative "libere" per gli IGT prevedono:
- non può essere menzionata una sottozona o a una zona più grande della regione determinata in quanto questa caratteristica spetta solo ai VQPRD;
- tutto quanto previsto per i vini da tavola.
VINI VQPRD
Per i "Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate" le indicazioni obbligatorie sono:
- nome della regione;
- indicazione di denominazione di origine controllata o denominazione di origine controllata e garantita o "vino dolce naturale";
- si può altresì indicare la sigla DOC o DOCG o VQPRD (non sono obbligati a queste sigle Marsala, Asti e Franciacorta);
- tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Le indicazioni facoltative "regolamentate":
- indicazione della regione più grande di cui fanno parte;
- sottozona;
- imbottigliamento nella regione determinata;
- tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Le indicazioni facoltative "libere" comprendono:
- tutto quanto previsto per i vini da tavola e IGT.
Obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2010, il decreto 5 ottobre 2010, a firma del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, che dispone l’obbligo di modificare i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC con l'inserimento, nell'apposito articolo concernente l'etichettatura, del seguente comma: «E' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve».
Sono naturalmente esclusi i disciplinari che già contemplano detto obbligo.
Da tale obbligo sono, altresì, escluse le tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti.
Le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l'indicazione dell'annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.
Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
3. CONTROLLI E VIGILANZA
Secondo quanto stabilito all'art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione.
Le autorizzazioni di cui sopra, rilasciate alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati, devono preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.
A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.
3.1. D.M. 2 novembre 2010
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010, previsto dall'art. 13, comma 17 del D. Lgs. n. 61/2010, sono state determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalità applicative, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini DOP, DOCG e DOC.
L'attività di controllo e' svolta dalle strutture di controllo autorizzate con decreto dell'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori), secondo i criteri ed i contenuti del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione .
3.2. Istituzione del sistema di controllo
Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo», istituito presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione Generale della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori e reso disponibile sul portale SIAN.
Detto elenco e' distinto in due sezioni per le strutture di controllo pubbliche e private.
La struttura di controllo deve garantire, sotto la propria responsabilità, la tracciabilità di ciascuna partita di vino D.O. e in particolare:
a) per i vini DOCG, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante una specifica procedura documentata;
b) per i vini DOC, la distribuzione dei contrassegni di Stato, mediante una specifica procedura documentata o, in alternativa, secondo quanto previsto dal piano dei controlli, la gestione del
riferimento del lotto, attribuito alla partita certificata.
La struttura di controllo autorizzata a svolgere l'attività di certificazione e controllo, per la singola D.O., deve comunicare all'ICQRF e alla Regione o Provincia Autonoma competente e condividere nel portale SIAN gli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola, immessi nel sistema di controllo e notificati compresi i soggetti iscritti allo schedario viticolo regionale, sulla base delle rivendicazioni della produzione D.O. del precedente anno.
Il testo del decreto 2 novembre 2010, con tutti i relativi allegati, viene riportato nell'Appendice normativa.
3.3. D.M. 14 giugno 2012
Considerata la necessità di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e IGP, e pertanto gli schemi tipo di piano di controllo, alle disposizioni applicative del D. Lgs. n. 61/2010, emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012, il D.M. 14 giugno 2012, recante "Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini".
Secondo quanto stabilito all’art. 10, entro il 29 luglio 2012 la filiera vitivinicola rappresentativa dovrà individuare, per singola D.O. e/o I.G., la struttura di controllo cui affidare lo svolgimento delle verifiche di conformità al disciplinare di produzione.
In caso di assenza dell'individuazione da parte della filiera rappresentativa, la scelta sarà eseguita, entro i successivi quindici giorni, dalle Regioni e dalle Provincie autonome competenti per il territorio di produzione della singola D.O. e/o I.G.
Entro trenta giorni dalla data di individuazione le strutture di controllo dovranno presentare all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore) ed alla Regione o Provincia autonoma competente il piano di controllo ed il prospetto tariffario delle singole D.O. e I.G. elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto al fine di consentire l'approvazione.
L'ICQRF, sentito il gruppo tecnico di valutazione dovrà provvedere, entro il 31 luglio 2012, all'emanazione dei decreti di autorizzazione e designazione allo svolgimento dei controlli previsti dal D. Lgs. n. 61/2010 alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO (OCM) VITIVINICOLO
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Il quadro comunitario
Con l’emanazione del Regolamento CE n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM-Vino) e del Regolamento CE n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, recante modalità di applicazione del precitato regolamento in ordine al potenziale produttivo, la Commissione europea ha riordinato il settore dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo al fine di garantire un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato comunitario e rendere il settore più competitivo a lungo termine.
Il principale obiettivo ispiratore dell’attuale OCM-vino è stato quello di “Riformare e semplificare l'organizzazione comune (OCM) del mercato vitivinicolo, per conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e rendere il settore più competitivo a lungo termine”.
Punti salienti di tale riforma sono:
a) la gestione del potenziale produttivo, attraverso il mantenimento del divieto di nuovi impianti fino al 2010,
b) la predisposizione di un inventario viticolo nazionale, definito anche su base regionale, e
c) l’introduzione di un regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti che consentirà di adeguare la produzione alla domanda di mercato ed elevarne la qualità.
L'OCM nel settore vitivinicolo disciplina i seguenti prodotti:
• le uve fresche diverse da quelle da tavola;
• i succhi e i mosti di uva;
• i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, i vini liquorosi e i vini frizzanti;
• gli aceti di vino;
• il vinello;
• le fecce di vino;
• la vinaccia.
La normativa nazionale
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 20 febbraio 2006, n. 82, che contiene le nuove disposizioni che regolamentano la produzione e l'immissione in commercio del vino e dei sottoprodotti della vinificazione.
Si tratta di una legge quadro che riordina le procedure per la produzione dei mosti e dei vini (e dei sottoprodotti della vinificazione), la loro commercializzazione e semplifica, altresì, alcuni adempimenti a carico dei produttori e la riduzione dei costi burocratici.
Si tratta della nuova OCM-Vino (Organizzazione Comune di Mercato) che presenta molti aspetti qualificanti per il comparto vitivinicolo italiano.
La nuova legge:
a) apre la strada per il riconoscimento, la tutela e la promozione degli oltre 1.500 vitigni antichi e autoctoni italiani un vero e proprio patrimonio per il nostro Paese,
b) mette ordine nella definizione dei vini passiti e liquorosi e
c) dispone altresì un comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi (istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) al fine di realizzare una costante collaborazione ed un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate di effettuare i controlli.
I testi dei provvedimenti normativi citati sono riportati nell’Appendice normativa.
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APPROFONDIMENTI E PUBBLICAZIONI
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1. Un Vademecum da Unioncamere UMBRIA
Con la pubblicazione del Regolamento CE 479/2008 del 29 aprile 2008 è stata riformata l’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo (OCM), ovvero il complesso di norme che regolano la produzione e il commercio di vino sul mercato comunitario.
La nuova OCM abroga e sostituisce la precedente risalente al 1999 e stabilita dal Reg. Ce 1493/1999.
Dall’entrata in vigore della nuova OCM, la normativa nazionale, che da oltre 17 anni ha fatto capo alla Legge n. 164/1992 ed ai suoi vari decreti applicativi, ha subito un processo di rivisitazione complessivo, che si è recentemente concluso con la pubblicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 che sostituisce, abrogandola, la precedente legislazione.
Il nuovo decreto è entrato in vigore l’11 maggio 2010.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’UMBRIA ha realizzato un Vademecum dal titolo "LA NORMATIVA NEL SETTORE VITIVINICOLO - Dall'Organizzazione Comune del Mercato alla riforma della legge vini", nel quale sono approfondite le principali novità introdotte dalla nuova OCM vino, sia a livello comunitario che nazionale, con particolare riferimento alle produzioni di vino a denominazione di origine e indicazione geografica.
La pubblicazione fornisce un esauriente quadro informativo circa la revisione della normativa comunitaria e la corretta applicazione delle nuove regole.
Al lavoro è stato dato un taglio pratico, con molte esemplificazioni ed approfondimenti, che potrà facilitare il lettore nella conoscenza e nella corretta applicazione dei nuovi principi normativi molti dei quali, come illustrato, hanno un impatto diretto nel ciclo produttivo.
. Se vuoi scaricare la pubblicazione, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, cliccate QUI.
. Per l’Albo dei tecnici degustatori, cliccate QUI.
. Per l’Albo degli imbottigliatori dei vini DOC, DOCG e IGT, cliccate QUI.
. Se sei interessato a consultare la banca dati dei vini DOCG, DOC e IGT del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che consente di ottenere informazioni sui Vini DOC, DOCG e IGT prodotti nel territorio nazionale, clicca QUI.
. Se sei interessato a scaricare l'Elenco dei vini DOCG e DOC (Aggiornato al 14 ottobre 2006), predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, clicca QUI
. Se sei interessato a scaricare l'Elenco dei vini IGT (Aggiornato al 14 ottobre 2006), predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, clicca QUI
. Per accedere al sito dell'AGEA, cliccate QUI
. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per la normativa INPS, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per consultare l' Elenco dei laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo (aggiornato al 12 dicembre 2016), cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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. D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930: Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. (Decreto abrogato dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).
. D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506: Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".
. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
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Legge 10 febbraio 1992, n. 164: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. (Legge abrogata dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).
. D.M. 8 marzo 1994, n. 335: Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica. (N.B. Tale decreto è stato sostituito dal D.M. 16 dicembre 2010, senza peraltro essere stato abrogato).
. D.P.R. 10 aprile 1994, n. 348: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini. (Decreto abrogato dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).
. Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 27 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
. D.M. 13 luglio 1999: Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione "novello".
. D.M. 27 marzo 2001: Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.
. Regolamento CE n. 11282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) 1623/2000.
. Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2002: Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001.
. D.M. 25 maggio 2004: Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.
. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di BOLZANO) - Decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2005, n. 32: Istituzione e tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.
. D.M. 29 luglio 2004: Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005.
. D.M. 4 agosto 2005: Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006.
. D.M. 8 febbraio 2006: Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
. Legge 20 febbraio 2006, n. 82: Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. (Legge abrogata dall'art. 91 della L. 12 dicembre 2016, n. 238, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che
restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 238/2016 avvenuta il 12 gennaio 2017),
. D.M. 28 dicembre 2006: Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.
. D.M. 29 marzo 2007: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
. Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
. Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.
. D.M. 27 novembre 2008: Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
. D.M. 17 febbraio 2009: Proroga delle disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione di vino.
. REGOLAMENTO (CE) N. 436/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
. Regolamento (CE) 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
. D.M. 29 luglio 2009: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi.
. D.M. 31 luglio 2009: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.
. D.M. 6 agosto 2009: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008.
. D.M. 23 dicembre 2009: Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
. D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (Decreto abrogato, a decorrere dal 12 gennaio 2017, dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238),
. Schema di decreto legislativo recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini” - RELAZIONE.
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare del 30 luglio 2010, Prot. 11960: Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”. Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
. D.M. 4 agosto 2010: Modifiche all'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
. D.M. 5 ottobre 2010: Modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC relativa all'inserimento dell'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti.
. D.M. 2 novembre 2010: Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 7 febbraio 2011)
. D.M. 2 novembre 2010 - ALLEGATI.
. D.M. 5 novembre 2010: Applicabilità dei piani di controllo e dei prospetti tariffari dei vini a denominazione di origine approvati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, secondo le disposizioni di cui al decreto 17 luglio 2008, a seguito di modifiche ai relativi disciplinari di produzione.
. REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini.
. DECRETO 16 dicembre 2010: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.
. DECRETO 16 dicembre 2010 - ALLEGATO.
. D.M. 16 dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
. D.M. 16 dicembre 2010: Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
. D.M. 7 febbraio 2011: Proroga dei termini di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto 2 novembre 2010, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine.
. D.M. 11 luglio 2011: Proroga delle disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta di cui al decreto 31 luglio 2009.
. D.M. 21 luglio 2011: Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
. D.M. 21 luglio 2011 - ALLEGATI.
. D.M. 14 giugno 2012: Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
. D.M. 13 agosto 2012: Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
. D.M. 2 luglio 2013: Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli.
. D.M. 2 luglio 2013 - ALLEGATO I.
. D.M. 2 luglio 2013 - ALLEGATO II.
. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari - Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0011289: Decreto ministeriale Prot. n. 7490 del 2 luglio 2013 recante "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli" - Circolare esplicativa.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare con tutti i suoi allegati direttamente dal sito del MPAAF, clicca QUI.
. DECRETO 20 dicembre 2013: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
. DECRETO 20 dicembre 2013 - Allegato 1.
. DECRETO 20 dicembre 2013 - Allegato 2.
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari - Circolare del 13 marzo 2014, Prot. 0004411: Decreto ministeriale Prot. n. 7490 del 2 luglio 2013 recante "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli - Documenti che scortano i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione, che circolano esclusivamente sul territorio nazionale fino alla dogana di uscita italiana.
. AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare n. 3/D del 7 aprile 2014, Prot. RU 36726: Settore d'imposta del vino. Disciplina della circolazione. Documento di trasporto denominato MVV. Linee direttici.
. LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale - IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2017).
. LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (Testo pubblicato sull'edizione on-line della Gazzetta Ufficiale - IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2017).
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 18 luglio 2018: Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell'articolo 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 25 luglio 2018: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 18 luglio 2018: Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.
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