|
 |
Mappa del Sito |
 |
|
 |
Cerca con Google |
 |
|
 |
Sponsor |
 |
|
 |
Accorpamenti CCIAA |
 |
|
 |
Software e servizi |
 |
|
|
 |
ALTRI ORGANISMI |
 |
|
 |
REGISTRO IMPRESE |
 |
|
 |
ISTAT |
 |
|
 |
ITALIA.IT |
 |
|
 |
Dona con PayPal! |
 |
|
 |
Se ritieni che il lavoro che facciamo sia utile, valido e soprattutto soddisfi le tue aspettative professionali e vuoi dimostrare il tuo apprezzamento e sostegno con una donazione a piacere, utilizza il bottone "Donazione" qui sotto.
GRAZIE!
|
|
 |
 |
Meteo Italia |
 |
|
 |
AvventuraMarche |
 |
|
 |
Viaggiare Sicuri |
 |
|
 |
Viaggiare Sicuri |
 |
|
| |
|
BENVENUTO SU Tuttocamere.it !
I contenuti del sito che stai visitando riguardano principalmente la tenuta, da parte della Camera di Commercio, di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi.
Ma non solo, particolare attenzione viene dedicata :
• all’invio telematico delle denunce e degli atti delle società al Registro delle imprese;
• a questioni di diritto societario, d’impresa e di procedure concorsuali;
• ad un approfondimento di alcune attività economiche e figure professionali e
• a molti altri argomenti di particolare interesse che potrai scoprire da solo visitando le varie sezioni del sito.
Tutti i documenti sono liberamente scaricabili e stampabili, previa registrazione gratuita, grazie alla quale potrai ricevere anche le nostre approfondite newsletter via e-mail, per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti del sito e su altre notizie di interesse generale.
Se vuoi consultare i contenuti delle nostre newsletter, clicca QUI.
Prima di iniziare la navigazione, vogliamo farti presente che le posizioni e le comunicazioni all'interno di questo sito non vincolano in alcun modo gli utenti per gli adempimenti dovuti nei confronti delle Camere di Commercio, ma sono frutto di studi e ricerche svolte in modo autonomo.
Questo sito, inoltre, non ha il sostegno ufficiale di alcuna Camera di Commercio italiana, ma beneficia della gentile e gratuita collaborazione di quanti operano nel settore e vogliono contribuire alla realizzazione di uno strumento di pubblica utilità.
Grazie della visita e, se lo ritieni utile e interessante … buona navigazione!
Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM 
Tuttocamere
|
|
NEWSLETTER N. 28/2020
Gentile utente di Tuttocamere.it.
E' in rete la versione AGGIORNATA AL 20 GENNAIO 2021 della Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata all'AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS. L'aggiornamento riguarda, in particolare, i capitoli 6 (acquisto della personalità giuridica) e 13 (procedura di iscrizione nel registro).
. Se vuoi scaricare la Newsletter nella sua versione AGGIORNATA, clicca QUI
Grazie dell'attenzione. |
|
LA CAMERA DI COMMERCIO
Ordinamento, adempimenti e servizi
|
|
 |
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico l’ 8 gennaio 2021 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La maggiorazione, anche per l’anno 2021, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2021, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 20202, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.
Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2020, si compone di 23 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la salute (art. 4), l'istruzione (art. 5), la ricerca (art. 6), le attività culturali (art. 7), l’agricoltura (art. 10), il lavoro e le politiche sociali (art. 11), infrastrutture e trasporti (art. 13), l'emergenza Covid (art. 19) e il collegamento digitale per scuole e ospedali (art. 20).
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 183/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 183/2020, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 46), la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. (Legge di Bilancio 2021).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2021 - si compone di due Sezioni. La prima sezione, recante "Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici", è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1150 commi.
La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-20.
La Legge di Bilancio 2021 - come si legge sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella dell’IRPEF, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan).
Una manovra da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle risorse previste dal programma Next Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica.
. Se vuoi approfondire alcuni contenuti e scaricare il testo della legge di bilancio 2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo della legge di bilancio 2021, con tutti gli allegati, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo della legge di bilancio 2021, senza allegati, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 – Supplemento n. 43, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
La legge di conversione è ora composta da 119 articoli contenuti nei seguenti Titoli:
- Titolo I (artt. 1-10-ter) - Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II (artt. 11-17-ter) - Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III (artt. 18-33-bis) - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- Titolo IV (artt. 34-35) - Disposizioni finali.
La prima novità di rilievo da segnalare è la fusione per incorporazione, nel testo del D.L. n. 137/2020, dei successivi decreti-legge n. 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), n. 154/2020 (c.d. “Ristori-ter") e n. 157/2020 (c.d. “Ristori-quater"), contestualmente abrogati, le cui disposizioni vengono ad essere trasfuse integralmente nel primo, che diviene ora l’unico testo di riferimento per le nuove norme emergenziali, garantendo così maggiore organicità e intelligibilità alle varie disposizioni, senza dispersione tra testi differenti.
Per espressa previsione normativa restano nondimeno validi ed efficaci gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti abrogati (art. 1, comma 2, L. n. 176/2020).
. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 176/2020, di conversione del D.L. n. 137/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo della L. n. 176/2020 e del testo coordinato dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2021, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 – 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno 2021, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2020.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Diminuisce la percentuale del tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio 2021, scende dall'attuale 0,05% allo 0,01%, in ragione d'anno.
È quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il giorno del versamento tardivo.
La variazione del tasso ha dei riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di tardivo od omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS, con la circolare n. 152 del 22 dicembre 2020, ha comunicato che la misura dello 0,01%, si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021. In questo caso, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2020, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il decreto interviene sulla gran parte degli istituti riformati con lo scopo di correggere gli errori materiali presenti nelle disposizioni originarie e di risolvere alcuni contrasti interpretativi sorti successivamente all’adozione del Codice, al fine di renderne pienamente efficace l’attuazione nel momento della sua entrata in vigore (1° settembre 2021).
Le principali novità riguardano:
- la definizione dello stato di crisi;
- le misure di allerta e composizione assistita della crisi;
- il ruolo del pubblico ministero nelle procedure;
- le misure protettive del patrimonio del debitore;
- le procedure per la regolazione della crisi;
- la nuova finanza;
- la disciplina della crisi dei gruppi;
- le modifiche al codice civile.
Il presente decreto, secondo quanto stabilito all’art. 42, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, in contemporanea con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 147/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.Lgs. n. 147/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo vigente del D.Lgs. n. 14/2019 aggiornato e coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2020, clicca QUI. 
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, n. 269, il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il decreto – in vigore dal 29 ottobre 2020 - prevede lo stanziamento di 5 miliardi di euro per imprese, partite IVA, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e discoteche, le categorie cioè colpite dalle chiusure previste dall’ultimo D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Il Decreto è costituito da 35 articoli contenuti nei seguenti Titoli:
- Titolo I (artt. 1-10) - Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II (artt. 11-17) - Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III (artt. 18-33) - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- Titolo IV (artt. 34-35) - Disposizioni finali.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 137/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 137/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020, della delibera dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 28361 del 28 luglio 2020, il 20 ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che andrà a sostituire il precedente approvato con delibera dell'Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2018, n. 122.
Il Rating di legalità è lo strumento premiale con cui l’Autorità Garante per della Concorrenza e del Mercato (AGCM) attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose in termini di rispetto delle leggi, delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.
Per ottenere il Rating di legalità è necessario che l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l’ente che svolge attività d’impresa:
- abbia sede operativa nel territorio nazionale;
- abbia realizzato un fatturato di almeno 2 milioni di euro, rilevabile dall’ultimo bilancio depositato chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating;
- sia iscritta al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), alla data della richiesta del rating, da almeno due anni.
A novembre 2017 il Rating di Legalità è entrato nel Registro delle Imprese, presente come informazione in tutte le visure camerali delle imprese che hanno acquisito il rating di legalità dall’AGCM.
. Se vuoi scaricare il testo della delibera AGCM n. 28361/2020, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma WebRating e inoltrare la domanda di attribuzione del Rating di legalità, clicca QUI.
. Se vuoi consultare l’elenco delle imprese con rating di legalità , clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
In attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, con il quale vengono disciplinate:
- le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
- le modalità di deposito degli atti,
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro,
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
Il Decreto è composto di 10 Titoli e di 40 articoli.
L’entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno “sezioni” di un unico Registro (in totale sette).
L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
. Se vuoi approfondire l’argomento della formazione e tenuta del RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto comprensivo dei suoi tre allegati, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 (Supplemento Ordinario n. 37) la LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".
La legge di conversione n. 126/2020 - in vigore dal 14 ottobre 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), con un aumento degli articoli che sono passati da 115 a 167.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 34/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 77/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», corredato delle relative note, ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020 (Supplemento Ordinario n. 40), clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
CONTRATTO DI RETE: CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’ - Indicazioni dal Mise
|
 |
 |
Con l’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti tre nuovi commi (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all’art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare 2/V del 9 ottobre 2020, affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.
Queste le indicazioni fornite dal Ministero:
1. Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, in luogo delle forme previste dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l’assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.
2. Non viene richiamato l’utilizzo del modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, ma nulla vieta che possa essere utilizzato su base volontaria rendendolo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.
3. Per quanto riguarda la transitorietà della norma, l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020. I contratti in questione dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.
. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 8 ottobre 2020, recante l’approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2019.
In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:
- alla creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
- alle modifiche codici CAP e denominazioni comuni;
- alla soppressione codice di parentela per uso previdenziale;
- l’aggiornamento per nuovi codici carica;
- all’aggiornamento per nuovi codici di tabelle Albi e Ruoli;
- all’aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.
Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 8 ottobre 2020.
A partire dal 9 novembre 2020 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 17 ottobre 2020.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale e delle allegate tabelle, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della modulistica per il Registro imprese e il REA, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 33, la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
La legge di conversione n. 120/2020 - in vigore dal 15 settembre 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 34/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 65 a 110.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 76/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 120/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
|
|
 |
A cinque anni dalla riforma prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dopo il recente via libera della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 169 del 28 luglio 2020), il D.L n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), all’articolo 61, ha fissato al 14 ottobre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento, pendenti alla data del 15 agosto 2020, pena la decadenza degli organi e la nomina, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un commissario straordinario..
Tale termine è stato successivamente posticipato al 30 novembre 2020, dal comma 12-bis dell'articolo 40 della Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto semplificazioni") e confermato dall'art. 61 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), al fine di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le stesse Camere di Commercio. 
Al momento le Camere di Commercio sono ancora 82 (inizialmente erano 105): 44 hanno già portato a termine la riforma, mentre 38 devono ancora farlo.
Dalla fusione di queste ultime dovranno scaturire 16 nuove Camere di Commercio, che sommate alla 44 già di nuovo conio, permetterà di centrare il fatidico numero di 60.
Tutte le altre Camere di Commercio non spariranno, ma rimarranno come sedi secondarie per garantire un presidio sul territorio.
. Se vuoi scaricare l’elenco aggiornato delle Camere di Commercio, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell’autoriforma delle Camere di Commercio, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n. 30, il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020) e di 55 miliardi di euro del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, arriva ora il pacchetto di ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da Covid-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.
Il decreto - in vigore dal 15 agosto 2020 - interviene per rinforzare i settori lavoro, coesione sociale, salute, scuola e università, fisco ed Enti territoriali.
L’intervento normativo si presenta particolarmente denso e articolato, componendosi di 115 articoli, distribuiti in 8 Capi.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 104/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 104/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Depositata il 28 luglio 2020, la sentenza n. 169 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio.
Il TAR – a cui si erano rivolti diverso Enti camerali - lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione e pertanto contestava la legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, del D.Lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte sancito che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo. L’intesa fra Stato e Regioni «si impone [...] quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost.».
La leale collaborazione, dunque, richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale.
Il principio di leale collaborazione - scrive la Corte - esige che le procedure volte a raggiungere l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze.
Non può dunque sostenersi – secondo la Corte Costituzionale - che il procedimento innescato dall’art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2020 , clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 3531/2019 , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell’autoriforma delle Camere di Commercio, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Registro Imprese: Semplificate le procedure di cancellazione di società ed enti cooperativi
|
 |
 |
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento – in vigore dal 17 luglio 2020 – detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone, delle società di capitali, delle startup e PMI innovative degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
2) Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore dovrà verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.
3) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
3) Le startup e l’incubatore certificato, le PMI innovative, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Ai fini dello scioglimento e della cancellazione, Unioncamere dovrà trasmettere all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Registro Imprese: Comunicazione del domicilio digitale – Le novità del D.L. n. 76/2020
|
 |
 |
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento - in vigore dal 17 luglio 2020 - ha introdotto, all’articolo 37 - con modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e al comma 2, dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, che le imprese individuali, sia per quanto riguarda i professionisti e revisori legali.
Sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione.
Sia le imprese costituite in forma di società che le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 30 settembre 2020.
Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.
Alle imprese inadempienti o che utilizzano un domicilio digitale inattivo, oltre alla sanzione amministrativa, verrà assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo coordinato delle modifiche apportate dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La legge di conversione n. 77/2020 - in vigore dal 19 luglio 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 34/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 266 a 342.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 34/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 77/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
|
|
 |
Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 54 del 7 luglio scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 – Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento – come si legge nel comunicato stampa di presentazione da parte del Governo - costituisce un intervento organico volto:
- alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici,
- alla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
- al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.
Il decreto - che si compone di 4 Titoli, di 65 articoli e di 2 allegati - interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:
• semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
• semplificazioni procedimentali e responsabilità;
• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 76/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 76/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Rifiuti: Presentazione del MUD entro il 30 giugno 2020
|
 |
 |
Entro il 30 giugno 2020, i gestori e i produttori di rifiuti devono presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) utilizzando il modello allegato al D.P.C.M. 24 dicembre 2018.
La scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale prevista dalla legge 70/1994, è stata, infatti, prorogata – dal 30 aprile al 30 giugno 2020 - in considerazione dell'emergenza Coronavirus, dall'articolo 113 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"), convertito dalla legge 27/2020.
Per adempiere ai propri obblighi, i soggetti obbligati dovranno utilizzare il modello allegato al D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019"), confermato anche per il 2020 dal Ministero dell’Ambiente con una comunicazione ufficiale pubblicata online il 9 gennaio 2020.
Rimangono immutate, rispetto al 2019, le informazioni che i produttori e i gestori di particolari rifiuti, nonché le modalità di trasmissione, le istruzioni per la compilazione del documento e gli oneri conseguenti (diritti di segreteria.
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED per scaricare il software per la compilazione e presentazione del MUD, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ECOCAMERE, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2020, in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2020, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301 diretta alle Camere di commercio, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle imprese.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Considerato che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, né
b) di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previste dalla legge.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
Con la stessa circolare è stata anche diramata una “Guida sintetica ai PARERI E CIRCOLARI IN MATERIA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.
. Se vuoi scaricare il testo della Raccolta Pareri, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
La legge di conversione n. 40/2020 - in vigore dal 7 giugno 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 23/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 44 a 63.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 40/2020, di conversione del D.L. n. 23/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 40/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 40/2020 dall'edizione online della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21, il Decreto-Legge 19 maggio, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020), il Governo con il “Decreto Rilancio” stanzia ulteriori 55 miliardi per avviare la “Fase 2” dell’economia italiana che dovrà affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese.
Il decreto - in vigore dal 19 maggio 2020 - interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, per sostenere le imprese, i redditi da lavoro, il turismo e la cultura.
L’intervento normativo si presenta particolarmente denso e articolato, componendosi di 266 articoli, distribuiti in 8 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi e sezioni, e di vari allegati.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 34/2020 e della Relazione illustrativa, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 34/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicato, sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto – in vigore dal 18 maggio 2020 – si compone di 11 ARTICOLI e detta misure urgenti di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (artt. 2); misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3); disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4); norme in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5) e ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 6); misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8); disposizioni specifiche per la disabilità (art. 9) e norme in materia di esecuzione e monitoraggio delle misure da parte delle Prefetture (art. 10).
Il decreto contiene inoltre 17 ALLEGATI che riportano protocolli e linee guida; riguardanti le confessioni religiose (Allegati 1 – 7); misure per gli esercizi commerciali (Allegato 11); il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (Allegato 134); il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 14); le Linee guida in materia di trasporto pubblico (Allegato 15); le misure igienico-sanitarie (Allegato 16) e, infine le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 17).
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
. Se vuoi scaricare il testo del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, completo di tutti i suoi allegati, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – Supplemento Ordinario n. 16, la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.
La legge di conversione n. 27/2020 - in vigore dal 30 aprile 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 18/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 127 a 173.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 18/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020 dall'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.L. n. 18/2020 dall'edizione online della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
Per contrastare gli impatti negativi che l’emergenza Covid-19 ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo ha introdotto delle misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi.
A complemento delle azioni di semplificazioni del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), con il D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), il Governo Italiano è intervenuto ampliando la platea di imprese che possono beneficiare delle garanzie del Fondo di Garanzia e aumenta la percentuale di copertura massima.
Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato.
Per tali soluzioni, SACE e ABI hanno predisposto procedure, modulistica e manuali operativi.
A disposizione delle imprese anche un simulatore che permette di ottenere una prima informazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal decreto Liquidità.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo dei due DD.LL. n. 18/2020 e n. 23/2020, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del modulo per accedere alle garanzie sui finanziamenti a 25 mila euro, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA predisposta dall’ABI, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del MANUALE OPERATIVO predisposto da SACE ed ABI, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito della SACE SIMEST – Garanzia Italia, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito del FONDO DI GARANZIA del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, sono stati adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte del Enti del Terzo settore, i seguenti quattro modelli:
- Mod. A - Stato patrimoniale;
- Mod. B - Rendiconto gestionale;
. Mod. C - Relazione di missione, di cui al citato art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Mod. D - Rendiconto per cassa, di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
Le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, “si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” e pertanto, il primo bilancio che dovrà essere redatto secondo le nuove linee guida sarà quello relativo all’anno 2021.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto con i suoi allegati, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto con i suoi allegati, clicca QUI.
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
| |
 |
Novità |
 |
|
 |
| Visualizza tutti |
|
 |
|
 |
Prossimi 0 Eventi |
 |
|
 |
Non ci sono eventi disponibili
|
|
 |
 |
Login |
 |
|
 |
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|
 |
 |
Chi è online? |
 |
|
 |
In questo momento ci sono, 128 Visitatori(e) e 4 Utenti(e) nel sito.
Non ci conosciamo ancora? Registrati gratuitamente Qui
|
|
 |
 |
Gazzette Ufficiali |
 |
|
 |
Organismi europei |
 |
|
 |
Pubblicazioni |
 |
|
|
 |
Organismi nazionali |
 |
|
|
|