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BENVENUTO SU Tuttocamere.it !
I contenuti del sito che stai visitando riguardano principalmente la tenuta, da parte della Camera di Commercio, di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi.
Ma non solo, particolare attenzione viene dedicata :
• all’invio telematico delle denunce e degli atti delle società al Registro delle imprese;
• a questioni di diritto societario, d’impresa e di procedure concorsuali;
• ad un approfondimento di alcune attività economiche e figure professionali e
• a molti altri argomenti di particolare interesse che potrai scoprire da solo visitando le varie sezioni del sito.
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Tuttocamere
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NEWSLETTER N. 28/2020
Gentile utente di Tuttocamere.it.
E' in rete la versione AGGIORNATA AL 22 SETTEMBRE 2023 della Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS.
L'attuale aggiornamento riguarda il capitolo 3, nel quale vongono aggiornati i paragrafi "3.4.11. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti" e "3.4.12. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche".
Per completezza, si riportano anche le tre Tabelle riepilogative, in allegato alla newsletter:
TABELLA A - Enti del Terzo settore - La situazione prima e dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore.
TABELLA B - Enti del Terzo settore - Il nuovo Registro unico nazionale - Struttura e contenuti.
TABELLA C - Enti del Terzo settore - Al via il nuovo Registro unico nazionale - Date e adempimenti.
. Se vuoi scaricare la Newsletter nella sua versione AGGIORNATA, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la TABELLA A, clicca QUI
. Se vuoi scaricare la TABELLA B, clicca QUI
. Se vuoi scaricare la TABELLA C, clicca QUI
Grazie dell'attenzione. |
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LA CAMERA DI COMMERCIO
Ordinamento, adempimenti e servizi
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023, la Legge 24 luglio 2023, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
Il testo - in vigore dal 23 agosto 2023 - si compone di 32 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi:
Capo I - Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale (artt. 1 - 8);
Capo II - Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure (artt. 9 - 18);
Capo III - Norme di coordinamento ed adeguamento (artt. 19 - 32).
La legge n. 102/2023, di modifica del D.Lgs. n. 30/2005, oltre dettare disposizione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, all’articolo 31 dispone modifiche all’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa – Parte I, di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo.
In particolare, nella tabella contenuta dall’articolo 1 sono variati, alcuni in aumento e altri in diminuzione, gli importi relativi all’imposta fissa di bollo da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nuova legge n. 102/2023, clicca QUI.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023, sono stati pubblicati due nuovi decreti:
1) il decreto 16 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva";
2) il decreto interministeriale 20 aprile 2023, recante "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55 ".
”.
Il decreto 16 marzo 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3, del citato articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 55/2022.
Il decreto 20 aprile 2023 - emanato in attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 8, del D.M. n. 55/2022 - dispone l'adozione della tabella aggiornata dei diritti di segreteria (la cui entrata in vigore rimane per ora sospesa), nella quale si prevede la istituzione di appositi diritti di segreteria relativi:
• ai certificati e alle visure;
• ai certificati e alle visure c.d. «ridotti»;
• alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al Registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dei due nuovi decreti, clicca QUI.
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Rifiuti: DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri - Dal 15 giugno 2023 in vigore nuovo regolamento
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Con la pubblicazione del Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso, a decorrere dal 15 giugno avrà avvio il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI), che, di fatto andrà a sostituire il vecchio fallimentare “SISTRI” (archiviato nel 2019).
Previsto dal comma 3 dell’articolo 6 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - che aveva confermato la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 - il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.RI), sarà ugualmente gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e costituirà il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare una scheda di lettura del D.I. n. 59/2023, a cura di Claudio Venturi, clicca QUI.
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Entro il 28 febbraio 2023, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,30 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai consorzi con attività esterna, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contratti di rete, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci, clicca QUI.
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Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio ) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.
. Se vuoi approfondire l’argomento del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2023, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 novembre 2022, Prot. 0339674, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2023, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo che il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2023, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.
Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario determinare l’eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.
. Se vuoi scaricare direttamente la Tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2023, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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S.R.L. e S.R.L.S: DEFINITI I MODELLI STANDARD per la costituzione di SRL in videoconferenza
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155, recante “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. n. 155/2022:
a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «Modello SRL»;
b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021 e del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.M. n. 155/2022, clicca QUI.
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Con la sentenza n. 210 depositata il 14 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l’applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.
In virtù dell'acclarata peculiarità della situazione delle Camere di commercio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 61, commi 1, 2, 5 e 17, delle norme contenute nel D.L. n. 112/2008, nel D.L. n. 78/2010, nel D.L. n. 95/2012 e nel D.L. n. 66/2014, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Con questa sentenza sono stati riportati equità ed equilibrio nel sistema dei conti delle Camere di commercio, enti per legge dotati di autonomia finanziaria le cui risorse non derivano da contributi statali.
Sono stati finalmente riconosciuti ed eliminati gli indubbi riflessi negativi che tale norma stava portando al sistema imprenditoriale.
Ora si attende di conoscere tempi e modi con cui si darà compimento alla sentenza che dovrebbe vedere restituiti alle casse della Camera di commercio ingenti risorse versate e non dovute; risorse che potranno essere riversate sul territorio per interventi destinati a quella che è la missione delle Camere di Commercio: contribuire allo sviluppo e alla competitività delle imprese.
. Se vuoi approfondire i contenuti e consultare il testo della sentenza n. 210/2022, clicca QUI.
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Sviluppo: Pubblicata la seconda legge annuale per il mercato e la concorrenza
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
Si chiama “legge annuale”, ma la seconda esce esattamente dopo 5 anni dalla prima. La prima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, è stata, infatti, la legge n. 124, pubblicata il 4 agosto 2017.
Il disegno di legge originario era composto da 32 articoli; dopo l'esame al Senato e in Commissione alla Camera gli articoli sono diventati 36.
Da notare che è stato soppresso l'articolo 10, che recava una delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC).
Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, volto a rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 118/2022, clicca QUI.
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”.
Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.
Tale strumento, gestito dalla società PagoPA S.p.A., ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.
Il gestore della piattaforma (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in euro 252,00 per singola pratica.
Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.
L’importo stabilito, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è a carico dell'impresa che propone l'istanza ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
Una circolare del Ministero dovrà ora stabilire le modalità di pagamento del diritto dovuto da parte di tutte quelle imprese che hanno presentato istanza nell’intervallo di tempo che va dalla data di avvio della procedura (15 novembre 2021) fino alla data di emanazione del decreto (1° giugno 2022).
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la tabella aggiornata dei diritti di segreteria attualmente in vigore, clicca QUI.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.
Il presente decreto - in vigore dal prossimo 9 giugno ma in attesa di altri tre decreti attuativi - “al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in materia di comunicazione all'ufficio del Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.
Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la dichiarazione attestante la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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Con decreto direttoriale del 24 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come, da ultimo, modificato con decreto ministeriale 14 aprile 2021, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Le novità introdotte riguardano:
- I codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per variazioni intervenute in alcuni codici di avviamento postale;
- I codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;
- L’inserimento di una modifica che consenta una gestione della Misura protettiva e della sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui al decreto-legge n. 118/2021, articoli 6 e 8, introducendo nella tabella ATF i codici 118 (Applicazione misure protettive ex decreto-legge n. 118/2021, articoli 6) e 120 (Sospensione obblighi e cause scioglimento decreto-legge n. 118/2021, art. 8);
- L’introduzione, nella tabella CAM (cariche e qualifiche), del codice esp (Accettazione nomina esperto ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 118/2021).
Le specifiche tecniche, elencate nell’Allegato A al presente decreto, acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale e delle allegate tabelle, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della modulistica per il Registro imprese e il REA, clicca QUI.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale del 27 gennaio 2022 (decreto OIC 2022), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 28 gennaio 2022 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La maggiorazione, anche per l’anno 2022 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - passa da euro 2,70 euro a euro 2,00 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,00 (con modalità telematica).
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,00, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,00, se presentato in modalità telematica.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle aggiornate dei diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio 2022, clicca QUI.
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MUD: Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (Supplemento Ordinario n. 4), il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022, che va a sostituire il modello di dichiarazione approvato con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020.
Ricordiamo che l’articolo 6 del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito, dalla L. n. 12/2019, ha disposto - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno:
- presentare la dichiarazione annuale MUD;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il sistema tradizionale "cartaceo". Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
Considerato che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD e scaricare la modulistica allegata al D.P.C.M. 17 dicembre 2021 con le relative istruzioni, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale ECOCAMERE, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
. Per il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.
Il provvedimento si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge europea 2019-2020, clicca QUI.
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In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2022, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691, si è limitato a confermare, anche per l’anno 2022, gli importi dell’anno precedente.
Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno 2022, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2021.
. Se vuoi scaricare direttamente la TABELLA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2022, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
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S.R.L. e S.R.L.S: D.LGS. N. 183/2021 – COSTITUZIONE ONLINE SU PIATTAFORMA TELEMATICA
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”. .
L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
Gli atti sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma telematica è strutturata in modo da consentire l’accertamento dell’identità dei videopartecipanti, la verifica dei certificati di firma utilizzati, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere, l’apposizione della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.Lgs. n. 183/2021, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del D.Lgs. n. 183/2021, clicca QUI.
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A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.
A partire da tale data ha avuto inizio la fase di “trasmigrazione” dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.
A decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:
- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.
L’accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.
Dopo l’accesso si dovrà cliccare sull’apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.
. Se vuoi accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del lavoro, e successivamente al RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire il tema della formazione e della tenuta del RUNTS, clicca QUI.
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Da lunedì 15 settembre 2021 ha avuto avvio la nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa che va a sostituire, almeno nell’immediato, la procedura di allerta.
Si tratta di una nuova procedura stragiudiziale, attivata presso la Camera di Commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che dovrà affiancare, senza sostituirlo nella gestione, l’imprenditore, a garanzia dei creditorio e delle altre parti interessate.
Al contempo è stata resa disponibile la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio sulla quale viaggerà l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis”, tutte le aziende che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.
Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole, ospitando le commissioni regionali cui spetterà l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensioni maggiore.
Segnaliamo che a tutt’oggi non è stata ancora determinata la misura dei diritti di segreteria a carico dell'impresa che propone l'istanza, come previsto dall'art. 5, comma 8-bis, della L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021.
. Se vuoi accedere alla piattaforma telematica, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La data di avvio è stata individuata, come previsto dall’art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021.
Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.
Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero del lavoro le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.
Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle ONLUS.
Tutti gli Enti di nuova iscrizione, a decorrere dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere.
. Se vuoi approfondire l’argomento della formazione e tenuta del RUNTS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare direttamente il testo del decreto direttoriale del 26 novembre 2021, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il provvedimento - in vigore dal 24 ottobre 2021 - è composto di 33 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi:
Capo I - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1 - 23-bis)
Capo II - Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (artt. 24 - 26-bis)
Capo III - Disposizioni transitorie e finanziarie (artt. 27 - 29).
Disposta una nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle S.r.l. e delle società cooperative (art. 1-bis).
Sostituito l’articolo 3 che dispone la istituzione della piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
La piattaforma sarà gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
Esordio - entro il prossimo 15 novembre - della nuova procedura di composizione negoziata che va a sostituire, almeno nell’immediato, la procedura di allerta.
Ai costi che graveranno sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento di tale procedura si provvederà mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di appositi diritti di segreteria (art. 5, comma 8-bis).
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 118/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, il decreto direttoriale 28 settembre recante "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118"..
Il decreto dirigenziale attua le disposizioni del D.L. n. 118/2021 con il recepimento del "documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021".
Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. n. 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, suddivise nelle seguenti cinque sezioni:
SEZIONE I - Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile on line.
SEZIONE II - Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza.
SEZIONE III - Protocollo di conduzione della composizione negoziata.
SEZIONE IV - La formazione degli esperti.
SEZIONE V - La piattaforma.
Alle cinque sezioni seguono tre allegati:
ALLEGATO 1 - Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate.
ALLEGATO 2 - Istanze online.
ALLEGATO 3 - Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo completo del decreto e dei suoi allegati, clicca QUI.
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Approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il decreto-legge, che incide fortemente sulla disciplina della crisi d’impresa:
a) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022;
b) anticipa l’entrata in vigore di alcune norme;
c) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento al via dal 15 novembre 2021;
d) apporta modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 118/2021, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il Decreto 1 giugno 2021, n. 119, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
Le modifiche fanno seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 settembre 2021.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto del 13 novembre 2019, clicca QUI.
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Dopo il via libera della Conferenza Unificata, è operativa dal 5 agosto la nuova modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione Asseverata di Inizio Attività (CILA-Superbonus).
Il nuovo modello deve essere utilizzato per tutti gli interventi ammissibili al superbonus previsti dell’art. 119 del decreto Rilancio, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.
Come previsto dall’articolo 33 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Il modulo per la CILA-Superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.
Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
. Se vuoi scaricare il nuovo modello unico CILAS, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il modello allegato – Altri soggetti coinvolti, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 (Supplemento Ordinario n. 26), la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
La legge di conversione - in vigore dal 31 luglio 2021 - mantiene l’impianto in 2 Parti, ma gli articoli passano da 67 a 121:
• PARTE I - Governance per PNRR
o Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11-bis)
o Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
• PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
o Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17 – 37-quater)
o Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)
o Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
o Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56-quater)
o Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-60-bis)
o Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63-bis)
o Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67).
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 73/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
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L'articolo 9-ter, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2021, in scadenza al 30 giugno 2021, hanno tempo fino al 15 settembre 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
Da tener presente che il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%).
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo della normativa di riferimento e delle tabelle aggiornate degli importi del diritto annuale dovuto per il 2021, clicca QUI.
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
La legge di conversione - in vigore dal 25 luglio 2021 - mantiene l’impianto in 9 Titoli, ma gli articoli passano da 78 a 162:
- Titolo I - Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1 - 11-septies)
- Titolo II - Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese (artt. 11-octies - 25-bis)
- Titolo III - Misure per la tutela delle salute (artt. 26 – 35-ter)
- Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 36 - 50-quater)
- Titolo V - Enti territoriali (artt. 51 - 57-bis)
- Titolo VI - Giovani, sciola e ricerca (artt. 58 – 64)
- Titolo VII - Cultura (artt. 65 - 67-bis)
- Titolo VIII - Agricoltura e trasporti (artt. 60 - 73-quinquies)
- Titolo IX - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 74 - 78).
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 73/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
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