· AFFITTO D’AZIENDA: attività imprenditoriale ma non per tutti! Riceviamo il presente articolo dall'utente registrato "mart8888", che prospetta il seguente caso:
Iscrizione Registro Imprese di un’attività per una società e relativa iscrizione previdenziale dei soci.
Ad inizio anno presentiamo al Registro delle Imprese di Torino l'inizio attività di affitto d'azienda per una snc con la relativa iscrizione dei soci nella gestione commercianti.
Dopo un paio di mesi di istruttoria, la pratica ci viene rifiutata in quanto tale attività, secondo il R.I. non è prevista per legge, citando a conferma di questa interpretazione la risoluzione ministeriale dell'Agenzia delle Entrate n. 374/E del 2002 "l'imprenditore con la concessione in affitto della propria attività perde la qualifica di imprenditore per l'intera durata del contratto".
Al di là del rifiuto che potrebbe essere irrilevante per la società, l'iscrizione previdenziale, non avendo un'attività dichiarata, non si definisce con l'istanza Comunica (iscrizione INPS omessa).
L'Inps in questi ultimi anni ha perfezionato l'acquisizione dei dati reddituali dei contribuenti con l'Agenzia delle Entrate (procedura Poseidone); a prescindere dalle attività dichiarate al Registro delle Imprese, se un contribuente percepisce un reddito di partecipazione, deve liquidarne i relativi contributi previdenziali (anche se la società è inattiva); non esiste di fatto una sorta di "allineamento" amministrativo (CCIAA), fiscale (UNICO) ed INPS.
Di fronte a queste diversi attegiamenti abbiamo richiesto dei pareri ai rispetti Enti.
Agenzia Entrate-Interpello 901-612/2012
Quesito: si chiede se l'attività di affitto dell’azienda debba essere considerata attività di impresa e i redditi prodotti ripartiti ai singoli soci, ovvero se si debba seguire l'impostazione dettata per l'imprenditore individuale proprietario di unica azienda.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente: si ritiene che i redditi derivanti dell'affitto di azienda della società debbano essere imputati ai singoli soci come redditi di impresa, essendo riconducibili ad attività economiche imprenditoriali e non a redditi diversi.
Parere dell'Agenzia delle Entrate: la soluzione della questione proposta necessita di due osservazioni di natura preliminare.
In primo luogo, si rileva che ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 67, comma 1, lettere h dpr 917/86, stabilisce che "l'affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa".
Al riguardo, con la Risoluzione n. 374 del 28/11/2002, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nonostante il concedente conservi la proprietà dell'azienda, la qualifica di imprenditore spetta esclusivamente all'affittuario che si fa carico di organizzare il complesso dei beni ai fini della produzione e dello scambio; lo status di imprenditore, di conseguenza, viene meno in capo al concedente per l'intera durata del contratto di affitto, salva l'ipotesi incui lo stesso sia titolare di un'altra azienda e prosegua così un’attività di impresa.
In secondo luogo, occorre tener conto che il reddito prodotto dalle società di persone di cui al comma 1 dell'art.5 del TUIR, incluse le società in nome collettivo, forma giuridica dal soggetto istante, è ordinariamente considerato di natura commerciale ed è soggetto alle regole proprie del reddito d'impresa, con due sole eccezioni, riguardanti le società che rivestono la qualifica di società agricola e le società costituite da imprenditori agricoli, le quali possono optare per la determinazione del reddito in maniera forfettraria.
Tanto premesso, al fine di definire il regime di imposizione dei corrispettivi percepiti per l'affitto d'azienda, dunque, risulta necessario distinguere l'ipotesi in cui il locatore sia una società o un imprenditore individuale, che affitta un ramo d'azienda o una fra le più aziende possedute, e il caso in cui sia un imprenditore individuale che affitta l'unica azienda posseduta.
Nella prima fattispecie, il locatore mantiene la qualifica di imprenditore, nella seconda la perde.
Alla luce di quanto sopra delineato, per la società istante, che affitta la sua unica azienda, i canoni di affitto di competenza nel singolo periodo di imposta concorreranno alla formazione del reddito di impresa, a prescindere dalla circostanza che per detta attività non sia prevista la denuncia al Registro delle Imprese.
PARERE INPS Direzione Regionale di Torino
L'attività di affitto di azienda ha natura commerciale e non di mera gestione di beni. Pertanto, ove questa sia esercitata con carattere di personalità, abitualità e prevalenza, comporta l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo esercente attività terziaria. La prevalenza deve essere accertata per ciascuno dei componenti la compagine sociale, in comparazione con il contemporaneo svolgimento di altra attività economicamente rilevante.
Se la CCIAA nega l'iscrizione al Registro Imprese (e pertanto rende impossibile accendere l'assicurazione previdenziale tramite Comunica), i titolari obbligati all'iscrizione dovranno darne comunicazione all'INPS con altro mezzo (PEC, lettera raccomandata ecc) allegando atto di costituzione della società, ricevuta di attribuzione della partita iva, dichiarazione sullo svolgimento dell'attività, documentazione della negata iscrizione da parte di CCIAA. L'INPS procederà, conseguentemente, all'iscrizione dei soci per i quali sussistono i requisiti richiesti darà comunicazione alla CCIAA della propria decisione, chiedendo che anch’essa si adegui nel riconoscere natura commerciale all'attività in parola.
CONCLUSIONI
In un momento dove la Pubblica Amministrazione, attraverso l'utilizzo di procedure informatiche verso gli Enti (Istanza Comunica), dovrebbe gestire procedimenti con uniformità interpretativa e di inquadramento per le diverse attività imprenditoriali, per risolvere determinate problematiche ci troviamo a fare un passo indietro, un vero autogoal della P.A. .
mart8888
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