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UNGHIE ARTIFICIALI – COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE ED APPLICAZIONE DI UNGHIE ARTIFICIALI





LA DECORAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE

Il quadro normativo

Quali siano i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di applicazione, ricostruzione unghie artificiali non è ancora assolutamente pacifico.
Il panorama legislativo che circonda le attività legate alle unghie artificiali è, infatti, ancora assai nebuloso e molto frastagliato.
Del resto non esiste una legge specifica che regoli l’esercizio di tale attività e il legislatore non è mai intervenuto in maniera chiara e precisa, per cui l’operatore si trova disorientato e costretto a sottostare a comportamenti diversi a seconda di dove intendere svolgere l’attività.

Alcune Commissioni, sia provinciali che regionali, dell'artigianato distinguono l'attività di "ricostruzione unghie" da quella di "applicazione e decorazione di unghie artificiali", come se si parlasse di due attività diverse.
Alcune richiedono la qualifica di estetica sia per la ricostruzione che per l'applicazione. Per altre ancora sia l'una che l'altra sono considerate attività libere fuori della legge n. 1/1990.


Ricostruzione o applicazione di unghie artificiali?

Nel caso di "applicazione e decorazione di unghie artificiali" alcuni ritengono che il valore del lavoro prestato sia nettamente prevalente rispetto a quello della "protesi" applicata. Tale attività, pertanto, si configura come una generica prestazione di servizi artigianali, tale peraltro da non richiedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dalla L. n. 1/1990. In tal caso alcune Commissioni ritengono che si possa procedere all’iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane a condizione che la descrizione dell'attività esercitata venga esplicitamente indicata come "applicazione" di unghie artificiali.
Nel caso di attività di "ricostruzione unghie", alcuni ritengono, invece, di ravvisare una "prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano" (così come indicato nell'art. 1 della L. n. 1/1990) per mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli inestetismi presenti.
In questa seconda fattispecie ritengono, pertanto, che si possa procedere all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane alla sola condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. n. 1/1990 per l'attività di estetista.

C’è, inoltre, chi contesta questa distinzione ritenendola impropria e imprecisa (ci riferiamo a quanto riportato nel sito www.unghieartificiali.it ).

Le "unghie artificiali" sono un'attività importata totalmente dagli USA e quindi tutte le definizioni e le tecniche che le determinano sono quelle importate dal mercato americano: Nails Extension, Nail Sculpture, Nail Art.
Nails Extension / estensione dell'unghia: con l'aiuto di unghie preformate in plastica come supporto e l'applicazione di Gel o Polveri acriliche si crea un prolungamento dell'unghia naturale.
Nail Sculture / scultura dell'unghia: con l'aiuto di sagome in carta, metallo o plastica come supporto e l'applicazione di Gel o Polveri acriliche si crea un prolungamento.
Nail Art / arte delle unghie: tutto quello che riguarda la decorazione delle unghie, con vari tipi di materiali e tecniche.
Reconstruction Nails / ricostruzione delle unghie: termine che negli USA viene utilizzato esclusivamente nella chirurgia plastica, cioè quando è necessario impiantare un unghia permanente, con un intervento chirurgico.
Quindi la definizione "ricostruzione unghie" nel mercato delle unghie artificiali è una definizione impropria, poichè niente va impiantato, ma si effettua un prolungamento di un'unghia naturale già esistente.
L’attività in questione, definibile anche come attività di "onicotecnica", consiste, dunque, essenzialmente nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie che ha solo mera finalità di abbellimento del dito senza nessun trattamento (invasivo) che incida sulla pelle. Tale protesi è rimuovibile in qualsiasi tempo senza che sussista alcun tipo di invasività. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.


Le leggi regionali

La Regione Friuli Venezia-Giulia, all’articolo 13, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato») affronta l’argomento dell’applicazione e decorazione di unghie artificiali stabilendo che “L'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali; tale attività non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista.


Orientamento Giurisprudenziale

L'orientamento giurisprudenziale al riguardo non è uniforme, tanto che, secondo un primo orientamento, l'attività è soggetta alla sfera di applicazione di cui alla legge n. 1/1990, mentre, secondo un altro orientamento ne sarebbe esclusa, anche se ma comunque l'attività sarebbe qualificabile come artigiana.

Il Tribunale di Bologna con decreto n. 3461/2002 ha stabilito che l'attività di ricostruzione unghie costituisce comunque un intervento effettuato sulla superficie del corpo con finalità estetica, rientrante perciò nel chiaro disposto dell'art. 1 della legge 1/90.
Ugualmente, il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 28 del 10 gennaio 1995, ha interpretato che l'attività va ricompresa in quella di estetica e quindi soggetta alla disciplina della legge n. 1 del 1990.

Diversamente il TAR del Veneto, il quale, con Sentenza n. 4327/2001, ha stabilito che, se è vero che l'attività di applicazione e/o ricostruzione di unghie artificiali consiste nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie ai fini meramente di abbellimento del dito, senza nessun trattamento che incida sulla pelle e che questa è rimovibile in qualsiasi tempo, del pari senza effetti invasivi sul corpo umano, non è assimilabile a quella di estetista di cui all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 e deve quindi ritenersi attività libera, soggetta non all'autorizzazione comunale prevista dalla citata legge ma esclusivamente all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane.


Orientamenti delle Commissioni Regionali per l’Artigianato

Anche tra le differenti Commissioni Regionali per l'Artigianato non esiste un orientamento uniforme.

La C.R.A. Lombardia ha ritenuto di operare una precisa distinzione tra la mera attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e attività di ricostruzione pronunciandosi conseguentemente in modo differenziato a seconda che ricorresse l'una o l'altra attività. Nel caso di applicazione e decorazione si è ritenuto che il valore del lavoro prestato sia nettamente prevalente rispetto a quello della protesi applicata, tale attività si qualifica come artigianale e non richiede gli specifici requisiti di cui alla L. 1/90. Nel caso di ricostruzione unghie è stato ritenuto di ravvisare una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano e pertanto soggetta alle disposizioni di cui alla L. 1/90.

Le CC.RR.AA della Toscana, dell'Emilia Romagna (Parere del 20 marzo 2002) e delle Marche (Parere del 26 luglio 2004) ritengono che per esercitare l'attività in questione sia necessario il possesso della qualificazione di estetista. Anche la sola applicazione di unghie, senza comprendere la cera e propria ricostruzione, costituisce un intervento effettuato sulla superficie del corpo allo scopo di migliorarne l’aspetto fisico e quindi va rciompresa nella sfera di applicazione della legge n. 1 del 1990.

La C.R.A. del Piemonte ha ritenuto ugualmente di non fare una distinzione tra attività di applicazione e decorazione unghie artificiali e quella di ricostruzione considerando che, condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività in forma di impresa artigiana sia il possesso della qualificazione di estetista ai sensi della L.R. n. 54 del 1992.


La nostra interpretazione

Secondo il nostro parere, anche in considerazione di quanto fin qui detto, non si può prescindere dal fatto che nell'esercizio dell’attività relativa alla applicazione delle unghie artificiali esistano due fasi ben distinte:
1) l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali (senza manicure);
2) la ricostruzione di unghie
.

Nella prima fattispecie l'operatore si limita ad applicare al cliente una protesi.
Nella seconda fattispecie l’operatore applica, invece, una protesi ungueale con interventi di manicure e/o ricostruzione delle unghie.
Le due operazioni sono da ritenere distinte e non possono, in ordine all'applicazione o meno della legge n. 1 del 1990, essere messe sullo stesso piano in quanto si tratta di operazioni che vengono eseguite in modi diversi tra loro.
Per cui, le operazioni di cui alla prima fattispecie, trattandosi di semplice giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie con la sola finalità di abbellimento del dito senza nessun trattamento che incida sulla pelle, non si possono ritenere soggette all’applicazione della legge n. 1 del 1990; mentre, le operazioni di cui alla seconda fattispecie, trattandosi di vere e proprie prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano per mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli in estetismi esistenti, si ritiene che entrino nell’ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990 e, pertanto, vi sia l’obbligo da parte dell'imprenditore di essere preventivamente in possesso della qualifica professionale di estetista.
Partendo poi dal fatto che, in pratica, frequentemente il medesimo operatore svolge entrambe le attività, è da ritenere che pochi siano i casi in cui non sia richiesto il possesso della qualifica professionale di estetista.
Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato dovranno, in ogni caso, fare molta attenzione alla descrizione dell’attività che viene riportata nelle domande di iscrizione.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alle attività di acconciatore ed estetista, clicca QUI.

. Se vuoi consultare l’Albo delle imprese artigiane, clicca QUI.

. Se vuoi consultare i PARERI espressi dalla Regione Veneto relativi alle attività di barbieri, parrucchiere ed estetista, clicca QUI.


RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

. Tribunale di Pesaro – Sentenza n. 28 del 10 gennaio 1995.

. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sentenza n. 4327 del 28 novembre 2001.

. Ministero delle attività produttive – Ufficio Legislativo – Nota del 25 settembre 2002, Prot. 18154 R3F/123.

. Tribunale di Torino – Sentenza n. 1743 del 13 febbraio 2003.

. Tribunale di Torino – Sentenza n. 87 del 19 marzo 2004.



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Pubblicato su: 2005-09-21 (53121 letture)

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