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ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E DI VIGILANZA PRIVATA





GLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E DI VIGILANZA PRIVATA

ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

1.1. Erogazione del servizio

La Prefettura rilascia una licenza, con validità annuale, che abilita alla gestione e conduzione di un istituto di investigazione, di ricerca e di raccolta di informazioni per conto di privati.
La licenza abilita ad effettuare attività investigativa per la ricerca e l'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale.
Il rinnovo della licenza avviene mediante presentazione annuale di dichiarazione di prosecuzione dell'attività.


1.2. Requisiti

Il richiedente:
• non deve trovarsi nelle condizioni previste per ogni licenza di polizia dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
• deve possedere i requisiti di cui all'art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della CE; non aver riportato condanna per delitto non colposo; non essere in stato di incapacità o interdizione).
• deve inoltre dimostrare, con ogni documento ritenuto opportuno (ad esempio: curriculum vitae, precedenti esperienze lavorative), di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare
.


1.3. Documentazione

Alla domanda, redatta in bollo e secondo gli appositi modelli, vanno allegati i seguenti documenti:
1. Copia di una visura rilasciata dal Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio;
2. Documentazione comprovante la capacità tecnica;
3. Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente
.

La domanda va presentata direttamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ove è fissata la sede dell'Istituto di investigazione privata.


1.4. Deposito cauzionale

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale.
L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta dal Prefetto in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere.


2. ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

2.1. Erogazione del servizio

La Prefettura rilascia una licenza, con validità annuale, che abilita alla gestione e conduzione di un istituto di vigilanza su beni mobili e immobili, tramite guardie particolari giurate assunte dall'istituto di vigilanza previo nullaosta della Prefettura che riconosce loro la qualifica di guardia giurata.
Il rinnovo della licenza avviene mediante presentazione annuale di dichiarazione di prosecuzione dell'attività.


2.2. Requisiti

Il richiedente:
• non deve trovarsi nelle condizioni previste per ogni licenza di polizia dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
• deve possedere i requisiti di cui all'art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della CE; non aver riportato condanna per delitto non colposo; non essere in stato di incapacità o interdizione).
• deve inoltre dimostrare, con ogni documento ritenuto opportuno (ad esempio: curriculum vitae, precedenti esperienze lavorative), di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare
.


2.3. Documentazione

Alla domanda, redatta in bollo e secondo gli appositi modelli, vanno allegati i seguenti documenti:
1. Copia di una visura rilasciata dal Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio;
2. Documentazione comprovante la capacità tecnica;
3. Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente
.

La domanda va presentata direttamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ove è fissata la sede dell'Istituto di vigilanza privata.


2.4. Deposito cauzionale

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale.
L'importo della cauzione viene fissato di volta in volta dal Prefetto in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere.


2.5. Riconoscimento della qualifica di guardia giurata

Quella di guardia giurata è una qualifica che viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni (guardie particolari alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati), e un'attività di controllo sulla pratica venatoria, ittica, ambientale, ecc. (guardie volontarie per conto di associazioni legalmente riconosciute).
L'istanza per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo esclusivamente tramite l'istituto di vigilanza, il datore di lavoro o l'associazione prescelti dall'aspirante.


2.5.1. Requisiti

Il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'art. 138 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento alla "buona condotta".

2.5.2. Documentazione

I documenti richiesti direttamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza o privato) e dall'associazione sono essenzialmente i seguenti:
• apposita domanda redatta in bollo;
• certificato medico di idoneità psico-fisica;
• copia del titolo di studio;
• copia del congedo militare
.


3. D.M. n. 269/2010 - Nuovo Regolamento - Istituti di Vigilanza ed Investigativi

R' stato pubblicato, sul Supplemento ordinario n.37/L alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2011 il Decreto del Ministro dell'Interno n. 269 del 1° dicembre 2010, recante "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".
Il decreto, entrato in vigore il 15 marzo 2011, detta la disciplina sugli istituti di vigilanza privata ed investigativi e sui requisiti professionali per la direzione degli istituti stessi.
Il Decreto Ministeriale, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 257 del DPR 4 Agosto 2008, n. 153, si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.

Il Decreto consta di 8 articoli e 10 allegati, e si occupa in particolare della funzionalità e controllabilità degli istituti di vigilanza ed investigazione; del superamento del limite provinciale della licenza; del perseguimento di una elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi e della sicurezza delle guardie giurate.

Il Regolamento disciplina:
- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata;
- Requisiti e qualità dei servizi;
- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali;
- Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale;
- Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate;
- Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali.

Gli istituti autorizzati devono, entro diciotto mesi dal 15 marzo 2011, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del decreto e dei relativi allegati.

Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
Dovranno invece da subito essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle nuove disposizioni i soggetti che chiederanno nuove licenze o estensioni di licenze già operative.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 24 marzo 2011, ha diramato un "Vademecum operativo" ai fini di una omogenea attuazione sul territorio nazionale del D.M. 1° dicembre 2010.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.


4. LUGLIO 2014 - Modifiche richieste dall'Europa - Allo studio un nuovo decreto correttivo del D.N. n. 269/2010

La Commissione Europea ha incardinato una procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) contro il DM “capacità tecnica”, ritenendo che il suo dettato possa originare delle restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di Vigilanza Privata svolte da Imprese stabilite in altri Stati membri.
Il Ministero dell’Interno, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria del settore, ha quindi elaborato un Decreto emendativo che interviene su capitale sociale e cauzione (come richiesto dall’UE), e su ulteriori aspetti: localizzazione satellitare, centrali operative, trasporto valori ed altro ancora.
Quali sono le principali modifiche introdotte al D.M. n. 269 del 2010 sulla base della richiesta di emendamenti avanzata dalla Commissione Europea?


5. 11 MAGGIO 2015 - Pubblicato il decreto correttivo n. 56/2015

E’ stato pubblicato, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015, il Decreto 25 febbraio 2015, n. 56, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.»”.

Ricordiamo che la Commissione Europea ha incardinato una procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) contro il D.M. n. 269 del 1° dicembre 2010, ritenendo che la disciplina dettata in tale decreto può originare delle “restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri”, chiedendo di modificare il citato decreto.
Il Ministero dell’Interno, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria del settore, ha quindi elaborato un decreto emendativo, come richiesto dall’UE, che interviene su:
- capitale sociale e/o patrimonio (parametrando gli importi non più ai Livelli dimensionali, bensì alle Classi funzionali);
- cauzioni;
- la localizzazione satellitare,
- le centrali operative,
- il trasporto valori ed altro ancora.

Il nuovo decreto, in vigore dal 11 maggio 2015, apporta modifiche:
- agli gli articoli 3, 6 e 8 e
- agli Allegati: - - A (Requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza),
- - B (Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico),
- - D (Requisiti operativi minimi degli Istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi),
- - G (Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali) e
- - H (Caratteristiche minimi cui deve conformarsi il progetto organizzativo degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali) del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.
Vengono, inoltre, sostituiti integralmente gli Allegati E (relativo ai Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni) ed F (riportante la nuova tabella delle cauzioni degli Istituti di vigilanza privata).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

ALLEGATO F - TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:
- CLASSE A e/o C - cauzione: € 100.000,00;
- CLASSE B - cauzione: € 120.000,00;
- CLASSE D e/o E - cauzione: € 150.000,00
.

Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu' gruppi di classi della tabella di cui sopra, l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000.
A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.


MODLUSTICA

. Per scaricare la MODULISTICA relativa alla gestione di istituti di investigazione e di vigilanza privata, cliccate QUI


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

Un gruppo di ex Guardie Particolari Giurate, che hanno cessato l’attività per svolgere un'altra professione o perché andati in pensione, hanno creato un sito nel quale è possibile trovare tutto quello che riguarda la vigilanza in generale.
Nel sito è anche possibile scaricare altra normativa (decreti, circolari ministeriali, sentenze) inerente la vigilanza privata.

. Se vuoi visitare il sito dell'Associazione Guardie Giurate in Congedo , clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58 - In vigore dal 1° giugno 2010). Artt. 133 e seguenti.

. R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 - In vigore dal 21 ottobre 2008). Artt. 249 e seguenti.

. D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153: Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

. Ministero dell'Interno - Circolare del 15 dicembre 2008, Prot. 557/PAS/15403.10089.D (1)REG: Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n. 153, “Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, nr.635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata”.

. Ministero dell'Interno - Circolare del 29 gennaio 2010, Prot. 557/PAS.17591.10089.D(1)REG: Istruttoria relativa al rilascio e(o al rinnovo del decreto di nomina delle guardie particolari giurate dipendenti di istituti di vigilanza autorizzati a svolgere la propria attività in più Province. Chiarimenti.

. Ministero dell'Interno - Circolare del 18 giugno 2010, Prot. 557/PAS.6911.10089.D(1)REG: Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o investigazione privata.

. Ministero dell'Interno - Circolare del 6 agosto 2010, Prot. 558/A/421.2/70/195960: Sistemi di videosorveglianza.

. DECRETO 1° dicembre 2010, n. 269: Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.

. Ministero dell'Interno - Circolare 24 marzo 2011, Prot. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG: Decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, Regolamento recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".

. Ministero dell'Interno - VADEMECUM OPERATIVO - Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata. (Realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale).

. DECRETO 4 giugno 2014, n. 115: Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.

. Ministero dell'Interno - Circolare 11 settembre 2014, Prot. 557/PAS/U/015128/10089.D(1)REG2: Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2015. n. 115, recante "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente".

. DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.».


GIURISPRUDENZA

Istituti di vigilanza - Alle prefetture solo i problemi di ordine e sicurezza pubblici

Le norme in materia di rilascio di autorizzazione alla gestione di istituti di vigilanza privati devono essere lette alla luce dei principi comunitari sulla concorrenza e seguiti da un’adeguata istruttoria sui requisiti richiesti.
Con la Sentenza n. 3636 del 8 giugno 2010, il Consiglio di Stato chiarisce importanti aspetti in tema di rilascio di autorizzazioni, ex art. 134 t.u.l.p.s., per la gestione di un istituto di vigilanza privata.
Il Prefetto di Foggia, con proprio provvedimento, respingeva la domanda di autorizzazione per gestire un istituto di vigilanza privata nella provincia di Foggia.
Il diniego si fondava:
a) sul numero elevato di analoghe autorizzazioni già rilasciate, che avrebbero saturato il mercato;
b) sulla diminuzione del tasso di reati contro il patrimonio nella provincia di Foggia;
c) sul rischio di sproporzione tra numero di addetti alla vigilanza privata e numero di appartenenti alle forze dell’ordine;
d) sul rischio che una eccessiva concorrenza, con riduzione dei prezzi, comporti una inadeguatezza qualitativa del servizio di vigilanza.

Contro il diniego l’interessato aveva proposto ricorso al Tar lamentando il difetto di motivazione e il nocumento per la libera concorrenza.
Il Tar, respingeva il ricorso, ritenendo che il diniego non era fondato solo sul numero degli istituti già esistenti (ex art. 136, co. 2, t.u.l.p.s.), ma su corrette valutazioni in ordine al possibile nocumento per l’ordine e la sicurezza pubblica (ex art. 136, co. 4, t.u.l.p.s.).
Interponeva appello l’originario ricorrente, lamentando che il Tar darebbe una lettura dei poteri dell’autorità di p.s. tali da poter ridurre la concorrenza con effetti distorsivi per il mercato e che, il provvedimento impugnato, sia, tra l’altro, carente di istruttoria dovuta alla mancata verifica in concreto del nocumento per l’ordine e la sicurezza pubblici che deriverebbero dalla nuova autorizzazione.
Il Consiglio di Stato, con una compiuta ricostruzione del panorama della normativa e della giurisprudenza (anche comunitaria) applicabili in subiecta materia, ha affermato che al fine della legittimità del diniego di autorizzazione di un istituto di vigilanza, non risulta sufficiente affermarne la non necessarietà, in considerazione del numero degli esercizi preesistenti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza già operanti in loco, occorrendo invece dimostrare in modo puntuale che il numero e le dimensioni degli istituti operanti è tale per cui l’autorizzazione di un ulteriore operatore sortirebbe effetti negativi certi per l'interesse pubblico.
In merito, poi, alla tematica della concorrenza nel settore degli istituti di vigilanza, i giudici di Palazzo Spada, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia CE 13 dicembre 2007 C-465/05 (Commissione vs. Italia), la quale ha sancito – fra l’altro – l’illegittimità de jure communitario della previsione di cui all’art. 136 c. 2 t.u.l.p.s., per violazione dei principi ritraibili dagli articoli 43 e 49 del Trattato di Roma in tema – rispettivamente – di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi, hanno affermato che non compete all’autorità di pubblica sicurezza compiere valutazioni in ordine a profili inerenti la concorrenza e i possibili effetti deleteri di un eccesso di concorrenza, ma solo valutazioni in ordine ai riflessi di un eccesso di autorizzazioni in ordine all’ordine e alla sicurezza pubblici.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO – Sezione Sesta – Sentenza del 8 giugno 2010, n. 3636 - Istituto di vigilanza – Licenza del Prefetto – Diniego – Solo in relazione all’ordine e alla sicurezza pubblici.



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Pubblicato su: 2005-10-30 (5717 letture)

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