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CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI - D.LGS. N. 36/2023 - IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)





IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

1. MARZO 2023 - D.LS. N. 36/2023 - Pubblicato il nuovo Codice dei contratti pubblici - Liberalizzazione quasi completa degli appalti

Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministeri del 28 marzo 2023, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Supplemento Ordinario n. 12, il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Il decreto è strutturato in cinque Libri:
LIBRO I - Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione (artt. 1 – 47)
LIBRO II - Dell’appalto (artt. 48 – 140)
LIBRO III - Appalto nei settori speciali (artt. 141 – 173) LIBRO IV - Partenariato pubblico-privato e delle concessioni (artt. 174 – 208)
LIBRO V - Del contenzioso e dell’Autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie (artt. 209 – 229).

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, con i relativi allegati, entra in vigore il 1° aprile 2023. Tuttavia, le disposizioni del Codice acquisteranno “efficacia” dal 1° luglio 2023 (art. 229, commi 1 e 2), ad eccezione di alcune parti (digitalizzazione e sistema di qualificazione) che saranno operative a partire dal 2024.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.
Continuano a seguire le vecchie regole le procedure in corso, cioè quelle per cui i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023, cioè la data in cui il nuovo Codice Appalti acquista efficacia.

Si applicano dal 1° aprile 2023 solo le norme sul collegio consultivo tecnico: l’art. 224, comma 1, del nuovo Codice prevede infatti “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice”.

Gli obblighi sulla digitalizzazione saranno efficaci dal 1° gennaio 2024.
Nel quadro di un complesso e articolato “regime transitorio”, sono presenti una serie di disposizioni la cui efficacia è ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2024: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (esclusi gli strumenti di acquisito aggregati già operativi come sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici), trasparenza, norme accesso agli atti, verifica del possesso dei requisiti e altre disposizioni che si ricollegano all’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 225 del nuovo Codice). È prevista l’istituzione di una banca dati con le informazioni sulle imprese, sempre consultabile.

Liberalizzazione dei contratti fino a 5,3 milioni di euro, riduzione dei livelli di progettazione, appalto integrato e tutela del Made in Italy sono alcune delle novità che diventeranno operative per le gare e gli avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023.

Per il BIM (Building Information Modeling) - introdotto in Italia per la prima volta nel 2016, con il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) - allineandosi con gli obblighi già previsti dal D.M. n. 560/2017 e dal D.M. n. 312/2021, il nuovo Codice Appalti stabilisce che dal 1° gennaio 2025 dovranno essere utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:
- per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione;
- per gli interventi sulle costruzioni esistenti di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Dal 1° luglio 2023, l'affidamento diretto sarà consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro.
Oltre questi importi, e fino alle soglie comunitarie, si potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando, consultando un numero di operatori via via crescente.
Per importi superiori alle soglie comunitarie (5,3 milioni di euro per i lavori), sarà obbligatorio bandire le gare d’appalto solo.

Dal 1° luglio 2023 sarà sempre consentito l’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non ci saranno neanche limiti al subappalto.

Dal 1° luglio 2023 i livelli di progettazione scendono da 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).
Scompare quindi il progetto definitivo e sarà possibile l’affidamento delle gare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’acronimo RUP cambia significato: dal 1° luglio 2023 non sarà più Responsabile Unico del Procedimento, ma Responsabile Unico del Progetto. Dovrà assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potrà essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.

Il provvedimento mira:
- all'innalzamento della soglia dell’affidamento di lavori per aiutare le piccole e medie stazioni appaltanti;
- a un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento diretto delle Regioni;
- alla liberalizzazione dell’appalto integrato: in questo modo i Comuni piccoli e medi potranno avvalersi di uno strumento che consente la redazione dei progetti da parte dell’impresa, unica eccezione i lavori di manutenzione ordinaria.

Il Decreto prevede due principi:
1) il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art. 1);
2) il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2).

Il Codice degli appalti riformato punta sulla digitalizzazione come “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto.
L’“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” poggia su alcuni pilastri:
1) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23);
2) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24), appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC);
3) piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 26);
4) procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 30).


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. LUGLIO 2023 - CODICE DEGLI APPALTI Le nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo sui contratti I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il citato decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella Tabella di cui all’Allegato I.4 al Codice medesimo.

1) L’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’Allegato I.1, articolo 3, lettera b), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. “Regolamento eIDAS”).
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (comma 1).

Al comma 10 del citato articolo 18 si stabilisce che con la Tabella A di cui all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima Tabella vengono così sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

L'Allegato I.4 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Secondo quanto stabilito all’articolo 1 del citato Allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A e precisamente sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1927 (art. 2).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere individuate le modalità telematiche di versamento, diverse dall’apposito contrassegno (art. 3, comma 1, lett. a). D.P.R. n. 642/1972), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale (art. 3).

L’onere dell’imposta è posta a carico dell’appaltatore. La stazione appaltante viene così liberata del vincolo di solidarietà passiva, ma dovrà in ogni caso vigilare sull’assolvimento quando l’imposta è ancora dovuta, come previsto dal secondo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972.

Il pagamento in proporzione al valore e non alla dimensione cartolare del contratto e degli allegati, eliminerà anche le problematiche interpretative sulla funzione degli allegati, se parte integrante e identificativi delle obbligazioni fra le parti o meno.

2) Per la completa attuazione delle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo, è stato successivamente pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013/2023 del 28 giugno 2023, con il quale vengono individuate le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

3) Al contempo, la stessa Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023, con la quale ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.
I codici tributo sono i seguenti:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, è stato istituito il seguente codice identificativo:
- “40” denominato “stazione appaltante”.

4) Chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse, sono arrivati infine anche dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate vengono riassunti nei punti che seguono.

4a) Nella circolare viene innanzitutto individuato l’ambito applicativo: i “contratti appalto”, ossia «i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi». L'ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda, pertanto, i “contratti pubblici” regolati dal nuovo Codice, quindi i contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato.

4b) Con riferimento poi al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.
L’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’articolo 18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».

Le nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo si basano su un sistema a scaglioni crescenti, in proporzione “all'importo massimo previsto dal contratto”, comprese eventuali opzioni o rinnovi.
I valori dell'imposta di bollo sono i seguenti:
• 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
• 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
• 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
• 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
• 1000 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro
.

I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall'imposta di bollo.

4c) In relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, l’Agenzia delle entrate richiama l’articolo 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, «al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante (…)».
Dunque, in coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

4d) A proposito di quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4, dove viene previsto che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», l’Agenzia delle entrate chiarisce che continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo sia in relazione alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, che agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; “ciò con riferimento - si legge nella circolare - a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo”.
Pertanto, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642 del 1972.

4e) L'imposta di bollo è dovuta dall'aggiudicatario del contratto. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l'imposta di bollo è dovuta dal concorrente che ha presentato l'offerta ammessa e non ancora decaduta.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.
Resta inteso – precisa l’Agenzia - che “il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto”.
Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

4f) Resta ferma - secondo l’Agenzia delle entrate - l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 del D.P.R. n. 642 del 1972, dove si stabilisce che: - sono «obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto» (comma 1);
- la «parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore» (comma 2).

Da tener presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

4g) Per quanto riguarda le modalità di versamento, l’Agenzia delle entrate ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, si è stabilito che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972 dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).
Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definiti ulteriori modalità di versamento.

Viene, infine precisato che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (modello unico informatico per via telematica e autoliquidazione), l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità Virtuale.

4h) Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 e trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

- Si riporta il testo della circolare:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 - Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.


IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

1. GENNAIO 2015 - Appalti pubblici - All’esame del Senato il nuovo Codice

Il 9 gennaio 2015 è iniziato, in Commissione Lavori pubblici del Senato, l’esame del disegno di legge che delega il Governo ad attuare le nuove direttive europee sugli appalti pubblici.
Scopo della nuova legge è quello di rivedere e razionalizzare la materia per creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, garantire certezza giuridica nel settore e assicurare la concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici.
Si punta a superare la vigente normativa che - spiega la relazione illustrativa - “ha dato adito ad un notevole contenzioso, senza ottenere, di converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti”, senza contare “l’eccessiva e complessa regolamentazione prodotta negli anni, che ha dato luogo a continui aggiustamenti e deroghe”.
La nuova legge attuerà le seguenti direttive:
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE);
- Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE);
- Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Relativamente agli appalti pubblici, le direttive contengono numerose novità.
Tra le principali l’ampliamento dell’autocertificazione, con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all’azienda e i requisiti necessari alla partecipazione alle gare.
È prevista la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare, per favorire l’accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti non possono introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (potranno richiedere al massimo un fatturato doppio rispetto all’importo a base della gara).

Importanti novità riguardano le procedure di affidamento: si estendono le possibilità di negoziazione tra la PA e le imprese in corso di gara, come nel caso dei ‘partenariati per l’innovazione’, che consentono alle PA di bandire gare per risolvere un problema specifico, dando modo alla stazione appaltante e all’offerente di trovare insieme soluzioni innovative.
Inoltre, si ampliano le possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti.
Solo per i settori ordinari, viene istituita la procedura competitiva con negoziazione: in risposta ad un bando le imprese inviano un’offerta iniziale, che viene negoziata e progressivamente ‘aggiustata’ con la PA fino ad arrivare all’offerta finale.
Gli Stati membri potranno pagare i subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente dall’autorità aggiudicatrice, proteggendo i subappaltatori dal rischio di mancato pagamento.
Inoltre, per contrastare il dumping sociale e garantire i diritti dei lavoratori, sono previste norme più severe sulle offerte anormalmente basse.
Nell’assegnazione degli appalti sarà favorito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e sarà incentivato l’uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l’innovazione, rispettino l’ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l’occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

Nel corso della discussione in Senato, il relatore ha evidenziato altri contenuti del disegno di legge italiano, come il divieto di introdurre negli atti di recepimento livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di goldplating).
Per evitare l’eccessivo ricorso a deroghe, il testo promuove soluzioni innovative per lo sviluppo di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, e per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Per contrastare la corruzione negli appalti pubblici, sono rafforzate la trasparenza e la pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive.
In tema di qualificazione, è prevista una riduzione degli oneri documentali a carico dei partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Si punta a contenere la spesa per le stazioni appaltanti, razionalizzando le procedure, contenendo i tempi e garantendo la verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso la centralizzazione delle committenze, la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e la riduzione delle varianti in corso d’opera.
Il termine per l’adozione del nuovo Codice degli appalti e concessioni è fissato al 18 febbraio 2016, due mesi prima della scadenza per il recepimento delle direttive europee (18 aprile 2016).
(Fonte: Sito Edilportale)


2. IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

2.1. OTTOBRE 2015 - Il nuovo Codice dei contratti pubblici all’esame della Camera

Approvato in prima lettura dal Senato, passa all’esame della Camera il disegno di legge che delega il Governo per l’attuazione delle direttive europee sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194).


2.2. 17 NOVEMBRE 2015 - Approvate dalla camera le deleghe in materia di appalti e concessioni pubbliche

La Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1678 - Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194-A).
Il provvedimento passa nuovamente all'esame del Senato.


2.3. 14 GENNAIO 2016 - Il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato in via definitiva dal Senato

Con 170 voti favorevoli, 30 contrari e 40 astenuti, l'Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul recepimento di direttive su appalti e concessioni (DdL 1678-B).

. Se vuoi scaricare il testo del DdL 1678-B approvato dal Senato, clicca QUI.


2.4. 29 GENNAIO 2016 - Pubblicata la legge che delega il Governo ad aggiornare il Codice degli appalti

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016, la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il Governo dovrà adottare:
a) entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo che contenga il recepimento delle seguenti tre direttive europee: nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
b) entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, “ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea”, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e dei principi e criteri direttivi specifici fissati all’articolo 1 della presente legge, “tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. GENNAIO 2016 - APPALTI PUBBLICI - Approvato dalla Commissione europea il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE dovrà essere utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.
A stabilirlo è il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 3/16 del 6 gennaio 2016.
Ricordiamo che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 94 del 28 marzo 2014, tre direttive (in corso di recepimento in Italia) che riformano il settore degli appalti e delle concessioni.
Si tratta:
- della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e
- della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali).
Tra le novità del nuovo pacchetto di norme, è utile segnalare le misure introdotte in tema di semplificazione e di maggiore flessibilità delle procedure di appalto.

La direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, in materia di appalti pubblici, ha abrogato la precedente direttiva 2004/18/CE e ha dettato nuove norme sulle procedure per gli appalti pubblici indetti da amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici relativamente alle opere pubbliche e ai concorsi di progettazione.
In particolare, all’art. 59, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, dovranno accettare il “documento di gara unico europeo (DGUE)”, che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa determinate di precise condizioni.
Molti operatori economici, specialmente le Piccole e Medie Imprese (PMI), ritengono che uno dei principali ostacoli alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o di altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Limitare tali requisiti, è adesso possibile mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, che comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.
il testo delle tre direttive e del regolamento citati viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.
Se l’amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l’indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono tuttora valide.
Il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica.

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno accettare il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione di possesso di determinati requisiti e con la quale si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58 (abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali; c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)
.


3.1. La struttura del modello

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
- Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
- Parte II. Informazioni sull'operatore economico
- Parte III. Criteri di esclusione:
A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE).
B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE)
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE)
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
.
- Parte IV. Criteri di selezione:
α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
A: Idoneità.
B: Capacità economica e finanziaria.
C: Capacità tecniche e professionali.
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
.
- Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.
- Parte VI. Dichiarazioni finali.


3.2. Recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

Disegno di legge: "Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
(S. 1678 - approvato dal Senato)
(C. 3194 in discussione alla Camera)

. Se vuoi seguire l'iter parlamentare del DdL S1678 al Senato, clicca QUI.

Il disegno di legge delega relativo al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla riscrittura del Codice degli appalti approvato dalla Camera dei Deputati il 17 novembre 2015 è stato trasmesso al Senato che il 20 novembre lo ha assegnato all’VIII Commissione permanente (Lavori Pubblici, comunicazioni) che dovrebbe trattarlo nel mese di dicembre.

. Se vuoi seguire l'iter parlamentare del DdL C 3194 alla Camera, clicca QUI.

. Per una sintesi delle direttive oggetto di recepimento, clicca QUI.

. Per un approfondimento sulla delega Codice Appalti, clicca QUI.


4. APRILE 2016 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici - Arrivano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata

Arrivano i primi due pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata allo schema di Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e si tratta di due pareri positivi ma con luci ed ombre.


4.1. Parere del CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha reso noto un parere (N. 00855/2016 del 1° aprile 2016) di più di 200 pagine al testo del codice degli appalti varato dal Governo, articolo per articolo.
La prima contestazione, quella più generale, riguarda i tempi stretti in cui la commissione governativa ha redatto il testo. Ne sono derivati incoerenze e difetti.
Ciononostante il Consiglio di Stato riconosce che il nuovo Codice appalti rappresenta una sfida storica affidata a un delicato equilibrio, che punta a ottenere un codice snello ma che deve anche garantire controlli efficaci. Per questo il nuovo codice appalti deve essere seguito da atti attuativi chiari, tempestivi e coordinati.
Una sintesi dei punti principali. Il Consiglio di Stato:
- è contrario alla semplificazione eccessiva dei piccoli appalti;
- consiglia di prestare attenzione alle deroghe concesse per agli appalti della protezione civile;
- consiglia di prevedere un congruo periodo transitorio per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, allungando da uno a due anni il tempo massimo per introdurre dei correttivi con un nuovo decreto del governo;
- chiede che le stazioni appaltanti abbiano maggiore discrezionalità, ma devono essere poche, ben organizzate e qualificate. L'obiettivo della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, attraverso qualificazione e centralizzazione obbligatorie, è da perseguire salvaguardando meglio le piccole e medie imprese nei confronti della grande committenza;
- richiede un maggior rigore nella disciplina dei requisiti morali dei concorrenti attraverso l’ampliamento del novero delle condanne penali per cui si è esclusi. La possibilità di sanare le irregolarità di gara attraverso il soccorso istruttorio deve essere sempre garantita senza l’applicazione di sanzioni, come prevedeva la delega;
- chiede di valutare il ripristino della possibilità di escludere le offerte anomale in modo automatico e di ridurre il contributo unificato per i ricorsi.

. Se vuoi scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una sintesi dei punti principali del parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.


4.2. Parere della CONFERENZA UNIFICATA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 31 marzo 2016 (Rep. Atti n. 48/CU) ha espresso il proprio parere favorevole contenente alcune osservazioni e richieste in ordine allo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni.

Oltre al recepimento della riforma della normativa europea in materia, vengono evidenziate novità importanti del rinnovato assetto normativo: il riconoscimento alle Regioni di un ruolo attivo di supporto alle amministrazioni del territorio; l’introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito da ANAC; l’introduzione del rafforzato principio di suddivisione in lotti per facilitare l’accesso delle PMI; l’introduzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come regola, relegando il criterio del prezzo più basso a ipotesi residuali; introduzione di un Albo nazionale dei commissari di gara gestito da ANAC; la regolazione del dibattito pubblico per le opere strategiche; l’introduzione di una disciplina finalizzata a semplificare gli approvvigionamenti sotto soglia.
In considerazione di tale radicale mutamento di impostazione, le Regioni hanno analizzato in modo approfondito il testo normativo seguendo un approccio essenzialmente basato sulla valutazione del suo impatto sul governo dell’attività contrattuale, sulla durata delle procedure e individuando le possibili criticità che le stazioni appaltanti e gli operatori del settore potrebbero incontrare nell’interpretazione ed applicazione delle emanande regole generali.
Le Regioni hanno evidenziato come il lavoro di redazione del testo normativo sia stato condizionato dai tempi ristretti di delega ed anche per tale motivo viene richiesto come essenziale il differimento dell’entrata in vigore delle nuove norme di almeno 90 giorni rispetto alla pubblicazione, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di assimilare le rilevanti novità della riforma e soprattutto di adeguare la propria struttura e i processi organizzativi-amministrativi.

. Se vuoi scaricare il testo del parere della Conferenza Unificata, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo delle ulteriori proposte emendarive, clicca QUI.


5. 15 APRILE 2016 - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 aprile 2016, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Contratti pubblici, concessioni e servizi in un unico decreto
Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.
Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.

Una sola legge, declinata da atti di indirizzo e linee guida ANAC e con Cabina di regìa
Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating.
È una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.
Viene poi regolata la Governance, con il rafforzamento dell’ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l’istituzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio.
Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione.
Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il project financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo. Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo.
Il Codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l’espresso richiamo all’applicazione delle procedure ordinarie.
E’ stata introdotta una forte limitazione forte all'appalto integrato, ammesso solo in casi eccezionali quali la finanza di progetto o il contraente generale. Sul contenzioso, introduce un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori
Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e consente di eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari.
Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara.
La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico.
Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
È stata prevista la progressiva introduzione di strumenti di modellazione elettronica che potranno essere utilizzate nelle gare bandite dalle stazioni appaltanti più qualificate. Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (che coniuga offerta economica prevista e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.
È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Si rafforza quindi il cammino già intrapreso nella spending review, poche stazioni appaltanti e qualificate.

Misure a sostegno della legalità, rafforzamento del ruolo di ANAC
Numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento e potenziamento del ruolo dell’ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti.
L’ANAC è chiamato ad adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice. Viene favorita l’indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall’ANAC. È prevista una specifica disciplina per i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali viene potenziata l’attività di controllo della Corte dei conti.

Disciplinate le concessioni, superata la garanzia globale, arriva il documento di gara europeo
Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l’istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell'investimento effettuato.
Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice. La verifica è effettuata dall’ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC.
Sono stati precisati gli effetti dell'annullamento delle concessioni in caso di revoca e le prestazioni economiche e finanziarie a carico delle parti in caso di revoca. E’ stata introdotta l'ipotesi di revoca per motivi di pubblica utilità.
Il Codice prevede una nuova disciplina del sistema delle garanzie. La vecchia garanzia globale è eliminata e sostituita da due diverse garanzie, rilasciate contestualmente: la garanzia di buon adempimento, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell’opera e la garanzia per la risoluzione che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l’affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.
Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un’immediata apertura della concorrenza europea e semplificazioni per gli operatori economici che utilizzeranno un unico documento per autocertificare l’assenza di tutti motivi di esclusione che la stazione appaltante verificherà.

Trasparenza e dematerializzazione con le gare elettroniche, banche dati
È previsto il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi.
Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

Norme per il Partenariato pubblico privato
Viene disciplinato nel Codice per la prima volta l’istituto del “Partenariato pubblico privato” (PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra i poteri pubblici e i privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative.
Si prevede che i ricavi di gestione dell’operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
Nell’ambito del PPP rientrano gli “interventi di sussidiari È disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.

Programmazione delle opere e superamento della Legge Obiettivo
Il Codice non prevede deroghe all’applicazione delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla direttiva e dei casi di somma urgenza e di protezione civile, nei quali si prevede che si possa disporre l’immediata esecuzione dei lavori o dei servizi necessari euro per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità entro limiti stabiliti. I limiti specificati nel nuovo codice sono di 200.000 o di quanto necessario per rimuovere il pregiudizio, per i beni culturali fino 300.000 euro e per protezione civile nei casi di dichiarazione di stato di emergenza fino alla soglia dei lavori.
Con l’eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese, agli strumenti ordinari quali il Piano generale dei trasporti e della logistica triennale e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011.
Per la redazione del primo DPP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e ne attua una revisione (project review). Per migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per le infrastrutture di preminente interesse nazionale è prevista l’istituzione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di specifici Fondi.

Dibattito pubblico
Per le grandi opere pubbliche che possono avere impatto ambientale e sociale sui territori è obbligatorio il ricorso alla procedura del dibattito pubblico. I criteri per l'individuazione delle opere interessate e i termini di svolgimento e conclusione dell’iter, verranno fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Rivisitazione del general contractor e albi per direttori lavori e collaudatori
L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera.
È vietato per il general contractor esercitare il ruolo di direttore dei lavori. È eliminata la possibilità di ricorrere alla procedura ristretta e a base di gara sarà posto il progetto definitivo e non più il preliminare.
Cambia anche il sistema di qualificazione che ora viene attribuito all’ANAC. Viene creato presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale.
La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le modalità di iscrizione all’albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.

Riduzione del contenzioso amministrativo
Al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti viene introdotto un rito speciale in camera di consiglio del Tar. In particolare si prevede che i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi.
L’omessa impugnazione di tali provvedimenti preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.
Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l’accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato amministrato nonché l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali), la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni). Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell’ANAC (dove l’ANAC esprime parere su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara). Il parere è vincolante e il mancato adeguamento della stazione appaltante determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 25.000 euro a carico del dirigente responsabile.
(Fonte: Sito del Governo)


6. 19 APRILE 2016 - Pubblicato il D.Lgs. n. 50 del 2016

Dopo un processo legislativo lungo e travagliato, e una pubblicazione sul filo del rasoio della scadenza della delega, è approdato il Gazzetta il nuovo Codice dei Contratti pubblici che sostituisce integralmente il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
È stato, infatti, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


6.1. La struttura del decreto

Il nuovo codice è articolato in sei parti.
1) La prima parte contiene le norme volte a definire il suo ambito di applicazione, nonché alcune disposizioni comuni, come, in particolare, le definizioni (indicate all’art. 3), la specificazione dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione (artt. 4-20), le norme sulla pianificazione, programmazione e progettazione (artt. 21-27) ed i principi comuni sulle modalità di affidamento (artt. 28-34).

2) La seconda parte, relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, è articolata in ben sei titoli, relativi:
- il primo, alla rilevanza comunitaria ed ai contratti sotto soglia (artt. 35-36);
- il secondo alla qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37-43);
- il terzo alla procedura di affidamento (suddiviso a sua volta in capi e sezioni: artt. 44-93);
- il quarto all’aggiudicazione per i settori ordinari (artt. 94-99);
- il quinto all’esecuzione (artt. 100-113) ed
- il sesto ai regimi particolari di appalto (ossia agli appalti nei settori speciali, nei servizi sociali, nel settore dei beni culturali, nei concorsi di progettazione e di idee, nei servizi ricerca e sviluppo ed in specifici settori: artt. 114-163)
.

3) La parte terza è relativa ai contratti di concessione (artt. 164-178).
4) La parte quarta è relativa al partenariato pubblico privato ed al contraente generale (artt. 179-199):
5) la parte quinta è relativa alle infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203);
6) la parte sesta è relativa alle disposizioni finali e transitorie (relative soprattutto ai rimedi ed alle disposizioni transitorie; artt. 204-220).


6.2. Le novità introdotte

Il nuovo codice dei contratti si presenta decisamente più breve e snello del precedente testo normativo (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Vi è una riduzione del numero complessivo di articoli, che, come notato nel parere del Consiglio di Stato, passa da complessivi 630 articoli e 37 allegati a soli 220 articoli e 25 allegati (anche tenendo conto della prevista abrogazione del regolamento, che verrà sostituito da atti di “soft law”).

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo non solo per lo svolgimento dell’attività amministrativa, nell’ottica della semplificazione, dello snellimento dei procedimenti e della lotta alla corruzione, ma soprattutto nel segno della maggiore efficienza amministrativa e competitività del Paese.
Numerose sono le novità del nuovo codice, citiamo le tre principali:
1) l’introduzione di una disciplina unitaria dei contratti e delle concessioni (anche per effetto della progressiva assimilazione dei due istituti da parte del diritto europeo, culminata con l’emanazione di una specifica direttiva);
2) la fortissima semplificazione delle procedure, che si poggia su un ampliamento della discrezionalità delle amministrazioni e sul ruolo (di regolatore, controllore ed anche risolutore di controversie) dell’Autorità nazionale anticorruzione(ANAC);
3) l’introduzione di numerose specifiche misure volte a dare maggiore efficienza al sistema.


6.3. La disciplina transitoria

La disciplina transitoria (dettata in particolare dagli artt. 216 e 217) - secondo Gnes Matteo - Professore associato di diritto amministrativo nell'Università di Urbino Carlo Bo - desta qualche preoccupazione, dal momento che è prevista una progressiva sostituzione delle vecchie norme man mano che saranno emanati gli oltre quaranta atti attuativi (generalmente da parte dell’ANAC o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) o gli altri atti connessi: sarà quindi necessaria un’attenta attività di informazione ed aggiornamento nei confronti delle amministrazioni e degli operatori economici.


6.4. Gli eventuali decreti correttivi

In base a quanto stabilito dalla legge delega (art. 1, comma 8, legge 28 gennaio 2016, n. 11), entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive (cd. decreti correttivi) nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura indicate nella legge delega. Tali decreti, comunque, non potranno mettere in discussione le scelte di fondo già operate, ma potranno intervenire solo per garantire la qualità formale del testo.


7. 22 APRILE 2016 - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato, in data 22 aprile 2014, il seguente comunicato congiunto, con il quale si è ritenuto opportuno precisare i seguenti tre punti:
1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

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8. 28 APRILE 2016 - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - L’ANAC lancia una consultazione online sulle linee guida attuative - Invio contributi entro il 16 maggio 2016

l nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla soft-regulation. L’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il Codice, inoltre, all’art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.
Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l’Autorità intende sottoporre a consultazione, ai sensi del Regolamento dell’8 aprile 2015, recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione, e del Regolamento del 27 novembre 2013, recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.
Si tratta di:
1) Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
2) Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
3) Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);
4) Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);
5) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
6) Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);
7) Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice). Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 16 maggio 2016, mediante compilazione dell’apposito modello.

. Se vuoi saperne di più e scaricare i moduli per l'invio delle osservazioni, clicca QUI.


9. MAGGIO 2016 - Comunicati ANAC sul regime transitorio per gli appalti

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), l'ANAC ha adottato due Comunicati del Presidente con il quali ha fornito alcune indicazioni operative per le stazioni e gli operatori economici in relazione alla normativa da applicare nel periodo transitorio.
Il Comunicato del 4 maggio 2016 chiarisce l'ambito di operatività dell'attuale sistema AVCPass.
L'articolo 81 del nuovo Codice prevede l'istituzione di una nuova banca dati per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto. La nuova banca dati sarà gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con modalità che dovranno definirsi con apposito decreto ministeriale. Inoltre l'articolo 133 estende l'applicazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione anche agli appalti nei settori speciali.
A riguardo, ANAC ritiene che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, l'utilizzo del sistema AVCPass debba avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. Nel comunicato ANAC precisa altresì che l'estensione ai settori speciali riguarda il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto l'attuale sistema AVCPass deve essere utilizzato soltanto per le gare d'appalto nei settori ordinari.

Con il Comunicato dell' 11 maggio 2016, ANAC fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina applicabile nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo Codice.
In primo luogo vengono precisati gli affidamenti per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice. Si tratta in particolare di: affidamenti aggiudicati prima del 19 aprile 2016 per i quali sono disposti rinnovo del contratto o modifiche contrattuali, consegne lavori e servizi complementari ovvero varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una gara; procedure negoziate indette a partire dal 20 aprile 2016 nei casi di precedenti gare bandite in vigenza del vecchio Codice che sono andate deserte; procedure negoziate per i contratti di cui all'Allegato IIB e per i contratti sottosoglia per le quali la stazione appaltante ha pubblicato un avviso esplorativo; affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo; adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice prima.
Inoltre per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice vengono indicati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici tramite i modelli e le modalità telematiche già in uso e accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione "servizi".
Infine nel Comunicato ANAC precisa che per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni che lo richiederanno, a parziale rettifica di quanto disposto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell'8 gennaio 2016.
(Fonte: Assonime)

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10. 15 LUGLIO 2016 - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – Un approfondimento dalla FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato, in data 15 luglio 2016, un approfondimento dal titolo "Il nuovo codice degli appalto: Novità per imprese e P.A." a firma di Roberto De Luca.
Il 19 aprile 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l’aggiudicazione dei contratti di concessione e di appalto. Tale norma, recependo le Direttive Europee 2014/23, 2014/24 e 2014/25, ha sostituito il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) ridisegnando, di fatto, l’intero impianto normativo relativo agli appalti e intervenendo forse in maniera ancor più incisiva sull’impostazione dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).
Lo scopo del presente documento è fare luce sulle principali novità intervenute in tema di qualificazione delle imprese, profili procedurali e, soprattutto nell’ambito del PPP, in relazione alla gestione dei rischi e al loro trattamento all’interno dei piani economico-finanziari e dei contratti di concessione.
Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni nasce dalla necessità di recepire all’interno del nostro ordinamento tre Direttive comunitarie che hanno inteso innovare la materia in oggetto. In particolare, la Direttiva 2014/23 disciplina organicamente un settore in precedenza solo parzialmente regolato a livello UE (soggetta alle norme di base della Direttiva 2004/18), vale a dire l’aggiudicazione dei contratti di concessione. Tale parziale “vuoto giuridico” è stato nel tempo abitualmente colmato attraverso il ricorso ai princìpi generali contenuti nei Trattati (parità di trattamento, libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità, trasparenza).
La ratio della Direttiva 2014/23 è proprio quella di introdurre una normativa organica, che disciplini in maniera equilibrata e flessibile l’aggiudicazione dei contratti di concessione, al fine di garantire un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione, assicurando, al tempo stesso, la certezza giuridica su tempi e procedure, nonché favorendo gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.
In altri termini, il Legislatore Comunitario ha voluto fornire delle indicazioni chiare e univoche agli Stati membri, che riuscissero a superare la frammentarietà interna della disciplina in materia la quale, in tal modo, riceve una regolamentazione unitaria.
L’iter di recepimento nell’ordinamento nazionale è partito con l’approvazione della Legge n. 11 del 28 gennaio 2016, che ha conferito al Governo la delega per l’approvazione di un unico testo normativo in sostituzione del D.Lgs. 163/20062.
Nelle intenzioni del Legislatore nazionale, il recepimento della nuova normativa europea ha rappresentato un’importante occasione per modificare e razionalizzare la materia nel suo complesso, al fine di creare un impianto legislativo più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire tempi e procedure certe, e assicurare effettiva concorrenza e condizioni di parità ed equa competizione tra gli operatori economici.

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11. 20 OTTOBRE 2016 - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – Pubblicato il regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il Provvedimento 5 ottobre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il regolamento, composto da 14 articoli ed entrato in vigore il 20 ottobre 2016, introduce una nuova disciplina della funzione di componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara, svolta dall’Autorità ai sensi dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Secondo quanto disposto dal citato comma 1, dell’art. 211, “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.”.
L’articolo 2 del regolamento individua i soggetti che possono rivolgere richiesta di parere di precontenzioso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero la stazione appaltante, o una o più parti interessate o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
La disposizione precisa al riguardo che sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
Al comma 1 viene, inoltre, precisato che la formulazione del parere attiene a questioni a “questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”, posto che il precontenzioso si fonda non su “semplici” questioni interpretative ma su “questioni controverse”, sulle quali cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.
L’articolo 3 stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza singola.
Quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante (art. 3, comma 1).
Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere (art. 3, comma 7).
L’articolo 4 disciplina, invece, il caso in cui l’istanza sia presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, manifestando la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso; in questo caso il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (art. 4, comma 1).
L’articolo 5 individua l’ordine di trattazione delle istanze pervenute, mentre l’articolo 6 detta una disciplina delle cause di inammissibilità e di improcedibilità delle richieste di parere di precontenzioso.
L’articolo 10 introduce e disciplina l’istituto del parere in forma semplificata, che rimane limitato al solo caso di pareri non vincolanti.
In allegato al regolamento vengono riportati i due modelli per la presentazione di istanza singola (Allegato 1) e di istanza congiunta (Allegato 2) di parere di precontenzioso.
Entrambi i modelli devono essere trasmessi, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.
I moduli dovranno essere inviati esclusivamente in originale digitale e sottoscritti con firma digitale da parte dell'istante. Non vengono accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi appena richiamati.

. Se vuoi scaricare il testo del regolamento, della relazione di accompagnamento e dei due moduli per la presentazione delle istanze , clicca QUI.


12. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - In arrivo decreto recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 2016

12.1. 13 APRILE 20917 - Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto recante disposizioni integrative e correttive - I contenuti del nuovo decreto correttivo e integrativo

Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.
L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore.
Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.
Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.
Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.


12.2. 30 MARZO 2017 - Il Parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere (Commissione speciale 30 marzo 2017, n. 782) sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016; che dovrà essere approvato entro il 19 aprile 2017.
Il Consiglio di Stato era stato investito della richiesta di parere sul decreto correttivo l’8 marzo 2017 e si è subito pronunciato, rendendo oggi il parere.
Il 15 luglio scorso, con un avviso di rettifica, erano stati già corretti dal Governo oltre 180 errori materiali.
Lo schema di correttivo modifica 119 dei 220 articoli del codice e interviene dopo solo un anno; mentre il codice non è stato ancora completato con tutti gli atti attuativi previsti, pari a 53 (ad oggi, ne sono stati varati 11 espressamente previsti dal codice, e 4 non espressamente previsti, e sono in corso di adozione altri 9 atti attuativi).
Il Consiglio di Stato, oltre a rendere il parere sull’originario schema di codice, ha reso sinora, altri 16 pareri sui vari atti attuativi.

Il parere individua anzitutto i limiti formali e sostanziali del potere correttivo:
a) il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi;
b) con il correttivo sono consentite “integrazioni e correzioni” (anche rilevanti), a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa”;
c) lo strumento del correttivo non può costituire una sorta di ‘nuova riforma’, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte di fondo operate in sede di primo esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da quella del decreto legislativo oggetto di correzione.

Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 possono essere classificati in quattro categorie principali.
a) eliminazione di refusi ed errori materiali;
b) coordinamento “esterno” del codice appalti con altri ambiti normativi, e implementazione delle abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali;
c) eliminazione di errori formali e sostanziali di recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega;
d) rimedio a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

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12.3. 30 MARZO 2017 - Parere della Conferenza Unificata e dell'ANCI

Dopo il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione Speciale del Consiglio di Stato è arrivato anche il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (Rep. atti n. 33/CU del 30 marzo 2017).
La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento integrale delle proposte emendative ritenute “prioritarie”, allegate al parere stesso.

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12.4. 5 MAGGIO 2017 - Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 (Supplemento Ordinario n. 22), il Decreto-Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento, composto da 131 articoli, apporta modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore.
Il decreto legislativo è stato adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.
Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:
1) modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
2) integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
3) limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.
In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:
- appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
- manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
- albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo
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13. GENNAIO 2019 - Il Codice Appalti non è conforme alle norme europee - Italia messa in mora dall'Unione europea

La Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora perché la normativa nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni non è conforme alle norme dell'UE.
Gli Stati membri - ricorda la Commissione - erano tenuti a recepire le Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE entro il 18 aprile 2016.
L’Italia lo ha fatto con il Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) ma non ha superato il controllo di conformità effettuato dalla Commissione.
Gli Stati membri dispongono di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di dar seguito alle lettere inviando un parere motivato.

Fin dall’adozione del Codice Appalti nel 2016, la Commissione Europea ha contestato all’Italia di aver infranto il divieto di gold plating, cioè di porre nella normativa interna vincoli più severi di quelli previsti nelle direttive comunitarie.
Sotto la lente di Bruxelles c’è sempre stato il tetto del 30% al subappalto e l’obbligo di indicare preventivamente la terna dei subappaltatori, misure giustificate dall’Italia con l’esigenza di combattere la corruzione e le infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Faro anche sui tempi di pagamento, che secondo la Commissione Europea non assicurano il rispetto dei 30 giorni previsti dalle norme UE.

L'ANCE (Associazione nazionale costruttori eidli) chiede un immediato intervento per cambiare la normativa.
“La decisione della Commissione Europea, seppur in attesa di conoscere il testo integrale del provvedimento, conferma quello che andiamo denunciando da anni e cioè che il Codice Appalti ha completamente fallito l’obiettivo di riportare il settore dei lavori pubblici in Europa con regole semplici, chiare e trasparenti”, commenta il Presidente Ance, Gabriele Buia.
Lo stesso presidente Buia invita il Governo: “a non perdere altro tempo e a intervenire subito con un decreto urgente per modificare la normativa”.


14. FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure correttive al Codice degli appalti - Dettate norme in materia di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.
Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere.
Come precisa la relazione illustrativa, l'articolo 5 interviene sul codice dei contratti pubblici al fine di "allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c)...".
La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.
Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:
- tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);
- dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

In precedenza l’articolo 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 aveva un’unica lettera c) che testualmente prevedeva l’esclusione del concorrente quando:
“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Premesso che la modifica operata non cambia radicalmente la previgente impostazione ma se mai ne specifica l’indirizzo, in concreto vengono rimossi i casi esemplificativi di gravi illeciti professionali e spostati ad autonome e diverse cause di esclusione dalla procedura.
Tale scelta - come osserva Giulio Delfino su "Appalti & Contratti" - può essere stata determinata almeno in parte dai problemi applicativi che avevano creato i casi di gravi illeciti elencati, tanto che il Consiglio di Stato aveva affrontato la tematica con sentenza n. 1299 del 2 marzo 2018, con la quale aveva affermato che l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) è meramente esemplificativa e non comporta una preclusione automatica della valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Le vere modifiche sono però due:
1) La norma nell’attuale impianto non precisa più quali possano essere le ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore, causandone l’esclusione, determinando una maggiore indeterminatezza della categoria del “grave illecito professionale”. Di più, le precedenti ipotesi esemplificative (lettere c-bis e c-ter), essendo diventate distinte fattispecie e pertanto ulteriori ed autonomi motivi di esclusione, non possono più rientrare nei casi di gravi illeciti professionali di cui alla lettera c) del comma 5.
2) Affinché le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata siano causa di esclusione non è più necessaria una sentenza o una mancata contestazione in giudizio anche se viene introdotto per la stazione appaltante l’obbligo di motivare l’esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.


15. 18 APRILE 2019 - D.L. N. 32/2019 - DECRETO SBLOCCA CANTIERI - Nuove modifiche al Codice dei contratti pubblici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

A tre anni esatti dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, con cui il legislatore italiano ha dato attuazione alle direttive Ue 2014/23-24-25, in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, il Governo in carica ha deciso di intervenire con un decreto-legge per modificare significativamente il c.d. codice dei contratti pubblici, in più punti.
Con il presente contributo si vuole far luce su alcune significative novità, con cui gli operatori del settore saranno chiamati a confrontarsi in futuro.

Il ritorno al regolamento unico
La novità più rilevante riguarda senza alcun dubbio il ritorno della regolamentazione unica, in esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici.
Le modifiche normative apportate segnano infatti, e anzitutto, una battuta d’arresto nell’utilizzo di uno dei pilastri su cui si è retta l’impalcatura della disciplina dei contratti pubblici, voluta nella precedente legislatura.
Il paradigma del c.d. soft law, introdotto dalla legge delega n. 11/2016 e implementato con il D.Lgs. n. 50/2016, e con le successive numerose linee guida approvate dall’ANAC, subisce un deciso ridimensionamento, ma senza scomparire del tutto dall’orizzonte normativo.
La disposizione introduce quindi due novità:
- la prima vuole che il codice sarà in futuro attuato con un regolamento unico (con un ritorno all’antico, ricordando il previgente d.p.r. n. 207/2010, attuativo del D.Lgs. n. 163/2006);
- la seconda stabilisce che fintanto che questo regolamento non sarà vigente, le linee guida e i decreti adottati in attuazione degli“articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2” continueranno a trovare applicazione.
Il regolamento dovrà essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 18 aprile 2019, n. 32.

. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 32/2019, clicca QUI.


16. GIUGNO 2022 - L. n. 78/2022 - CONTRATTI PUBBLICI - Pubblicata la legge delega n. 78/2022 - Adeguamento al diritto europeo e semplificazione della disciplina vigente

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022, la legge n. 78 del 21 giugno 2022, che attribuisce al Governo la delega in materia di contratti pubblici.
Nello specifico, la delega prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dal 9 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge), uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, «anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate».

I decreti legislativi dovranno essere adottati nel rispetto di numerosi principi e criteri direttivi, tra cui:
• perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee;
• revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici;
• ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali;
• semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
• previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
• riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla stipula dei contratti;
• razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione;
• semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
• ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;
• forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità.


DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

1. La normativa europea

Previsto dalla Direttiva 2014/247UE sugli appalti pubblici, il Documento di Gara Unico Europe (DGUE) è stato introdotto in tutti i Paesi Europei come modello con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.


1.1. Il Modello DGUE - Finalità e struttura

Il DGUE è un modello che servirà a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di cause di esclusione in fase di domanda di partecipazione ad una gara e di presentazione delle offerte. Ma non solo, perché con i dovuti adattamenti potrà essere usato anche dall’operatore che si è aggiudicato la gara e che vuole ottenere l’autorizzazione al subappalto.
Con il DGUE si fornirà alla Stazione Appaltante una sorta di autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando e sull’assenza di cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice.

Il Modello DGUE è stato introdotto per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici.
Assume le caratteristiche di modello auto dichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e sostituisce i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE si articola in sei parti.
La prima parte contiene tutte le informazioni sulla procedura d’appalto e l’amministrazione aggiudicatrice.

Nella seconda parte devono essere indicate le informazioni sull’operatore economico e sull’eventuale ricorso all’avvalimento o al subappalto.

La terza parte certifica l’assenza di cause di esclusione.
Si compone di tre sottosezioni: la A, riferita alle condanne penali, la B, al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, e la C contenente le informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.

La quarta parte contiene le informazioni sul possesso dei requisiti richiesti, cioè idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

Nella quinta parte l’operatore autocertificherà di essere tra i soggetti che la Società Appaltante non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità.
Questo meccanismo è previsto dall’articolo 91 del Codice Appalti e, in caso di procedura ristretta per la realizzazione di un’opera complessa, consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di non prendere in considerazione alcuni operatori per assicurare la qualità e la competenza.

La sesta parte contiene le dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni rese.
Le Stazioni Appaltanti potranno prevedere che, in corrispondenza dei dati dichiarati, l’operatore indichi l’Autorità che possa comprovarne la veridicità.

- Si riporta il fac-simile del:
. MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).


1.2. Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente.
Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta.
Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente.
Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. La normativa italiana

In Italia il DGUE è stato regolato dall’articolo 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).
L’art. 85 del provvedimento recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (DGUE).

Si riporta di seguito il testo dell' Art. 85 (Documento di gara unico europeo)
"1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformita' al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e' fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e' in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purche' confermino che le informazione ivi contenute sono ancore valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonche' all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo' invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non e' richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo."
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3. LUGLIO 2016 - DGUE - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per una corretta compilazione

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, la circolare n. 3 del 18 luglio 2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all’uopo coinvolti, nonche’ previo favorevole avviso espresso dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

Con le linee guida il Ministero intende fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, e per rendere più agevole la comprensione allega, altresì, uno schema di formulario alla luce delle disposizioni del Codice.

Le linee guida spiegano innanzitutto che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento e per qualunque importo.
Fanno eccezione gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.
Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potra’ essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.
Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche’ confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo piu’ semplice di procedere, e’ inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalita’ messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sara’, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia – incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server…) dell’operatore economico procedente.
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d’appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, puo’ essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.


4. APRILE 2018 - DGUE - Dal 18 aprile obbligatorio in formato elettronico

Con il comunicato del 30 marzo 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricordato che dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Per le procedure di gara bandite da tale data le stazioni appaltanti dovranno predisporre ed accettare il DGUE in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
Dal 18 ottobre 2018 (data di entrata in vigore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che dovranno essere emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), ai sensi dell’art. 58, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.
Nel periodo transitorio, che va dal 18 aprile 2018 al 17 ottobre 2018, è previsto che le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, dovranno richiedere nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

. Se vuoi aaccedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, clicca QUI.


IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163


1. I CONTENUTI DEL NUOVO CODICE

E' stato pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 107, alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Il Codice, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 25 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), recepisce in un unico testo normativo le direttive comunitarie 17/2004, relativa agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (gas, energia termica, elettrica, acqua, trasporti, servizi postali, estrazioni di petrolio e altri combustibili), e 18/2004, relativa all’unificazione della disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

Nel recepire tali direttive è stato messo a punto un vero e proprio Codice della materia, strumento prezioso perché semplifica il compito degli operatori del settore.
Il testo, infatti, coordina una disciplina frammentata e di difficile ricognizione, pur in un ambito estremamente delicato ed importante.
La codificazione ha permesso il coordinamento e la relativa abrogazione di ben 29 tra leggi, regolamenti e decreti e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse disposizioni di legge.

Accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie si è provveduto ad innovare in settori in cui maggiormente la disciplina nazionale si discostava dagli indirizzi europei, prevedendo perciò, tra l'altro, oltre ai nuovi istituti di derivazione comunitaria dell'avvalimento degli accordi quadro, del dialogo competitivo e delle aste elettroniche, la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
E' stato stabilito un più puntuale accoglimento delle direttive comunitarie in tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa.
Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno distorsivo. Pur nel perseguimento di una maggiore snellezza e flessibilità, è stata fatta salva tutta la vigente disciplina antimafia e di sicurezza dei cantieri.
Per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle innovazioni, è stato previsto che il codice entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e che troverà applicazione solo ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore".
Il provvedimento dovrà ora essere promulgato dal Presidente della Repubblica e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo delle due Direttive comunitarie e del Codice sui lavori pubblici è riportato nell'Appendice normativa.


1.1. I requisiti di capacità economica e tecnica

Il possesso dei requisiti di partecipazione di natura economica e tecnica, negli appalti di forniture o servizi è disciplinato dagli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie; questo requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
Le amministrazioni devono precisare nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
I bilanci o estratti del bilancio non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti relativi ai bilanci o al fatturato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.


1.2. Criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte

Un'importante novità del Codice dei contratti pubblici riguarda le gare aggiudicate sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e consiste nell'obbligo di indicare nel bando non solo i criteri di valutazione ma anche gli eventuali sottocriteri.
Secondo quando disposto dall'articolo 83 del Codice, il bando di gara ovvero, in caso di "dialogo competitivo", il bando o il documento descrittivo, devono elencare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
I criteri devono essere "pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto" e il codice si limita ad indicarne alcuni a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti
.


2. I DECRETI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI

In fase di conversione in legge del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, concernente “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare.”, la legge n. 228 del 12 luglio 2006 (pubblicata nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2006, in vigore dal 13 luglio 2006), ha aggiunto l’art. 1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con il quale si prevede, tra l'altro, la proroga al 1° febbraio 2007 di alcuni articoli contestati..

Si riporta l'articolo 1-octies:

"Art. 1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;

b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007»
;

d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007».

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».


2.1. Pubblicato il terzo decreto correttivo ed integrativo

E’ stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008, il Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.
Si tratta dell’ultimo decreto possibile con la delega prevista dell’articolo 25 della legge n. 62/2005 e qualsiasi altra modifica potrà essere effettuata soltanto con una legge ordinaria o un decreto-legge.

Il decreto legislativo n. 152/2008, che entrerà in vigore il 17 ottobre prossimo, consta di tre articoli che contengono:
• le disposizioni di adeguamento comunitario;
• le disposizioni di coordinamento;
• la norma finanziaria
.

L’articolo 1 contiene di fatto tutte quelle modifiche necessarie ad adeguare il codice stesso alle norme europee al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata l’1 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.
L’articolo 2, invece, riporta tutti quegli adeguamenti del codice stesso resisi necessario per correggere alcuni errori formali ma, anche alcune norme.


I punti cardine del decreto

I punti cardine del nuovo decreto possono essere così riassunti: • Project financing - Gara unica per la scelta del promotore-concessionario al posto delle attuali tre fasi.
Piccole gare - Stop all'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia europea.
Qualificazione - Per l'accesso alle gare si potranno scegliere i requisiti di fatturato, manodopera ed attrezzatura relativi ai migliori cinque anni dell'ultimo decennio.
Dipendenti pubblici - Nesssun extra ai tecnici della Pa per l'attività di verifica del progetto e per il collaudo che sarà remunerata con l'attuale incentivo del 2%.
Manutenzione - Eliminato il tetto dei 100mila euro per i lavori di manutenzione in economia.
Opere a scomputo - Per le opere di urbanizzazione a scomputo eliminato il diritto di prelazione riconosciuto al promotore privato. La gara è gestita dalla P.A.
Subappalto - Ammesso un ribasso massimo dell'8% nel subappalto delle categorie di lavori cosiddette superspecializzate.
Leasing in costruendo - Obbligo di avvalimento o di associazione d'impresa tra società finanziaria e impresa di costruzione. A base di gara un progetto preliminare.


Qualche approfondimento

Una importante modifica riguarda i compensi per le attività di progettazione.
Il decreto correttivo abroga il comma 4 dell’art. 92 del Codice (già modificato dal secondo decreto correttivo) che stabilisce che i corrispettivi siano determinati applicando le aliquote fissate con decreto ministeriale sulla base delle tariffe professionali.
Il Codice si allinea quindi al primo decreto Bersani (D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006) che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe minime per i professionisti mettendo fine ad una situazione di scarsa chiarezza normativa.

Altra importante novità è la riforma del project financing.
Le tre fasi finora previste per la selezione del concessionario saranno sostituite da una gara unica.
La nuova procedura (art. 153) prevede che l’amministrazione ponga a base di gara uno studio di fattibilità e rediga una graduatoria tra le offerte presentate; segue la nomina a promotore per il soggetto risultato primo in graduatoria.
L’amministrazione approva il progetto preliminare presentato dal promotore (eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa).
L’amministrazione aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria.

Novità anche per la qualificazione delle imprese.
Ai fini della qualificazione delle imprese, fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione dei requisiti:
• della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta;
• dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
• dell'adeguato organico medio annuo,
il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Per la qualificazione dei progettisti nelle procedure di affidamento degli incarichi, la dimostrazione dei i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Cambia la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il terzo correttivo elimina la possibilità, per la commissione giudicatrice, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
Ne consegue che i criteri dovranno necessariamente essere esplicitati nel bando di gara.

Il decreto stabilisce, inoltre, nuove soglie (più basse) per l’esclusione automatica delle offerte «anomale».
L’esclusione automatica delle offerte anomale sarà possibile solo per le gare:
• fino a 1 milione di euro per i lavori pubblici e
• sotto i 100.000 euro per i servizi e le forniture.

Ancora in tema di bandi, in quelli di lavori relativi alle categorie super specializzate.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino - oltre ai lavori prevalenti - opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, i soggetti affidatari che non siano in grado di realizzare tali componenti possono utilizzare il subappalto, per una quota comunque non superiore al 30%.
In caso di subappalto, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso provvede la stazione appaltante.

Novità anche per le opere di urbanizzazione a scomputo.
Il decreto correttivo cancella il diritto di prelazione del promotore (il titolare del permesso di costruire che presenta il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione) e prevede, che l’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, bandisca una gara.
Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Viene introdotta, infine, una disposizione volta a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali: si darà la possibilità alle stazioni appaltanti di individuare, nel bando di gara, i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedano le modalità e i tempi di pagamento degli stessi.
Resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali ed è richiesta la presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovante l’acquisto di tali materiali nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto.


2.3. Appalti pubblici in materia di sicurezza - Pubblicato il decreto che definisce le procedure specifiche

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009, il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 12 giugno 2009 in tema di appalti pubblici in materia di sicurezza.
Il provvedimento dà attuazione alla norma che affida a un regolamento la definizione di procedure per la stipula di contratti pubblici che esigono particolari misure di sicurezza in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (articolo 29, legge 3 agosto 2007, n. 124).
Il decreto disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavoro e forniture di beni e servizi in materia di sicurezza nazionale nonché individua le tipologie di lavori, forniture e servizi che, per importo di valore, possono essere effettuate in economia e o a mezzo di trattativa privata dagli organismi ai quali è affidata la sicurezza nazionale.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


2.4. 17 dicembre 2009 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento ridisciplina il procedimento di qualificazione delle imprese con l'introduzione di due categorie intermedie per incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica.
Riguardo al settore dei lavori, elementi essenziali del nuovo regolamento sono la previsione di una progettazione maggiormente dettagliata, la definizione dei contenuti degli studi di fattibilità, l'introduzione della verifica del progetto che favorirà la riduzione delle varianti in corso d'opera e quindi del contenzioso.
Prima della sua adozione definitiva lo schema di regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto con tutti gli allegati dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, clicca QUI.


2.5. Pubblicato il quarto decreto correttivo ed integrativo del Codice degli appalti - Nuove procedure di ricorso in materia di aggiudicazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici".
Il decreto, che sarà in vigore il dal 27 aprile 2010, dà attuazione alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Il nuovo decreto recepisce in Italia la "direttiva ricorsi" e rende più efficaci le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, con l'obiettivo principale di garantire una tutela processuale effettiva e celere prima dell'avvenuta stipulazione del contratto, mediante la previsione di due termini sospensivi:
- il primo è il termine dilatorio per la stipulazione del contratto (cosiddetto "stand still") decorrente dall'aggiudicazione definitiva e finalizzato ad aumentare la tutela dei soggetti controinteressati ed a non pregiudicare il loro legittimo interesse a vedersi aggiudicare l'appalto, ove se ne riconoscano i presupposti a seguito dell'accoglimento del ricorso;
- il secondo è l'effetto sospensivo automatico della possibilità di stipulazione del contratto, decorrente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale fino alla pronuncia.

Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto potrà avvenire solamente dopo 35 giorni dalla aggiudicazione della gara.
L’aggiudicazione potrà essere, altresì, impugnata solamente entro il termine massimo di 30 giorni; e, in caso di impugnazione, l’amministrazione non potrà firmare il contratto fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.

Il decreto è composto da 16 articoli che andranno a modificare il Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006), ed in particolare l’articolo 5 contiene “Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato” che modificano gli articoli 241 e 243 dello stesso codice.
E’ stato inserito un tetto di 100.000,00 euro (complessivi per tutto il collegio, due arbitri di parte più il presidente , comprensivo, altresì, dell’eventuale compenso per il segretario), per salvare gli arbitrati negli appalti ma, anche, allo scopo di ridare moralità ai compensi dei giudici privati, legati, fin da ora, automaticamente in base al valore dei lavori per i quali era richiesto l'arbitrato stesso.

Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, in un eventuale contenzioso, la preferenza verrà data all'accordo bonario con una proposta di mediazione portata avanti dal funzionario responsabile oppure, nelle opere di più grandi entità, da una Commissione della quale potranno far parte anche ingegneri ed architetti.

Viene, inoltre, rivisto il rito speciale innanzi al TAR relativamente agli appalti pubblici e disciplinato il rapporto fra la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente cessazione degli effetti del contratto, e la domanda di risarcimento del danno per equivalente.


3. 5 OTTOBRE 2010 - APPROVATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Capo dello Stato ha firmato, in data 5 ottobre 2010, lo “Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Si tratta del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (articolo 5, D. Lgs .12 aprile 2006, n. 163), che entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il regolamento, che doveva essere adottato entro l'1 luglio 2007 (un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006), è composto da 359 articoli e completa il processo di modifica delle norme in materia di opere pubbliche iniziato proprio con D. Lgs. n. 163/2006 che attuava le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Tra le principali novità del provvedimento, composto di 359 articoli, spicca la Parte IV relativa ai "contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari", disciplinati nel loro ciclo realizzativo, dalla programmazione e progettazione all'affidamento, includendo un'articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.


4. 10 DICEMBRE 2010 - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Dopo oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del "Codice degli appalti pubblici" (1° luglio 2006), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 280) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante ,“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Il regolamento è composto da 359 articoli e 15 allegati, diviso in sette parti, che seguono in linea di massima lo schema del codice e coprono tutti i profili dei lavori, servizi e forniture, comprese le fasi delle procedure di affidamento (anche se la maggiore attenzione è dedicata alla disciplina attuativa sui lavori):
- Parte I: disposizioni comuni;
- Parte II: contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari;
- Parte III: contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari;
- Parte IV: contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari;
- Parte V: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
- Parte VI: contratti eseguiti all’estero;
- Parte VII: disposizioni transitorie e abrogazione.


4.1. Entrata in vigore e norme abrogate

Il Regolamento è entrato in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 giugno 2011) ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA (art. 73 del Regolamento) e alle sanzioni alle imprese (art. 74 del Regolamento).
In realtà, alcuni articoli sono già entrati in vigore, quindici giorni dopo la pubblicazione del Regolamento, ossia il 25 dicembre 2010, vale a dire gli articoli 73 (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intestazione) e 74 (Sanzioni per la violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione).

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate tutte le disposizioni riportate nell'art. 358, tra cui IL D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), attuativo della vecchia "Legge Merloni".


4.2. Contenuti

Tra gli elementi caratterizzanti del nuovo regolamento ricordiamo: 1) l'introduzione dei contenuti dello studio di fattibilità,
2) l'individuazione ad un alto livello di dettaglio dei contenuti degli elaborati progettuali,
3) la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti, tutto ciò al fine di migliorare la qualità delle opere pubbliche e di favorire la riduzione delle varianti in corso d'opera e del contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell'opera.

Nell'ambito del sistema di qualificazione SOA, sono previste disposizioni tese a perseguire una maggiore trasparenza e qualità nel mercato degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, facendo ricorso a norme moralizzatrici e di un più rigoroso sistema di vigilanza da parte dell'Autorità dei lavori pubblici.
Sono previste due categorie intermedie al fine di incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica.

Nel settore dei servizi è introdotta per la prima volta la disciplina della finanza di progetto, che si avvale di procedure semplificate rispetto a quelle previste per i lavori, che consentirà di attirare risorse private per la prestazione di servizi pubblici.

Con il nuovo regolamento entreranno finalmente in vigore alcuni nuovi istituti, quali:
a) il nuovo sistema di affidamento del dialogo competitivo che consentirà alle Amministrazioni, per gli appalti particolarmente complessi, di confrontarsi con gli operatori economici per individuare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione;
b) il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatorio per le opere di maggior rilevanza.
E' disciplinato, poi, il sistema dinamico di acquisizione e sono stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento dell'asta elettronica. Infine, è introdotta per la prima volta la disciplina della finanza di progetto nel settore dei servizi.

Attraverso la regolamentazione del sistema di garanzia globale di esecuzione, che riguarda le opere di maggior rilevanza, diviene operativo per la prima volta uno strumento a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'opera pubblica secondo procedure assicurative già consolidate in altri Paesi europei.


5. 16 AGOSTO 2011 - EMANATO IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA E ACCERTAMENTI ISPETTIVI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011, il Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 4 agosto 2011, recante il nuovo regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.
Il provvedimento disciplina l’esercizio dell’attività di indagine di competenza dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 8, comma 3, del codice di cui al D. Lgs. n. 163/2006, e delle modifiche apportate allo stesso Codice dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011.
Il regolamento, costituito da 11 articoli, definisce nel dettaglio le attività di indagine e precisa che le stesse vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici (art. 2, comma 1).
Nel nuovo Regolamento viene, anche, precisato che le attività di indagine possono, altresì, essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorità.
Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante (art. 2, comma 2).
Il testo del Provvedimento viene riportato nell'Appemìndice normativa.


6. 17 MARZO 2012 - CODICE APPALTI - NUOVE REGOLE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Con Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 1° marzo 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2012) è stata modificata la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
In tale comma si stabilisce che, oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione. In questo caso si applica quanto disposto all’art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).
Il precedente regolamento era stato emanato con Provvedimento dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2008, da ritenere ora sostituito dal nuovo regolamento.

Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
- la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
- l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;
- i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente
.
L'istanza puo' essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o piu' parti interessate.

Non sono ammissibili le istanze presentate:
- da soggetti che non rientrano tra quelli individuati in precedenza;
- su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- su questioni per la risoluzione delle quali e' stato gia' presentato ricorso innanzi all'autorita' giudiziaria;
- in violazione di quanto disposto dal decreto in relazione alle modalità di presentazione della domanda
.
Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente.
Il testo del provvedimento viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. 1° GENNAIO 2013 - Contratti pubblici per via telematica

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
E' questa la novità contenuta nell'articolo 6, commi 3 e 4 della legge n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, che ha riformulato il comma 13, del l'articolo 11, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale disciplina le modalità di stipulazione dei contratti.
La vecchia norma stabiliva che il contratto poteva essere stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del l'amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante scrittura privata, oltre che in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
La forma elettronica risultava quindi alternativa a quelle tradizionali.
La nuova disposizione, introdotta dal secondo decreto sviluppo, stabilisce invece che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica.

Viene così dettata una nuova regolamentazione delle forme specifiche della stipulazione, che potrà aversi anzitutto con atto pubblico notarile informatico o, in alternativa, con la sola modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.
Ogni amministrazione dovrà quindi adottare disposizioni regolamentari relative a questa modalità, anche con rinvio a quelle del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
L'ulteriore alternativa è costituita dalla scrittura privata, per la quale la nuova disposizione non prefigura un analogo vincolo specifico all'utilizzo esclusivo della modalità elettronica.
Pertanto, i contratti di appalto e di cottimo fiduciario (affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro fino all'importo di 137.000 o 211.000 euro - art. 125, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006) possono essere stipulati anche in modalità cartacea.
Questo profilo si combina con quanto previsto dall'articolo 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli appalti), il quale stabilisce che il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.


8. 1° GENNAIO 2013 - Si abbassa la soglia per la comunicazione dei dati all'Osservatorio

Per gli appalti pubblicati, dal 1 gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici (art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006), è aggiornata al valore di 40.000 euro.
Lo prevede il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 29 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013.
La novità, che entrerà in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed avrà validità retroattiva dal 1 gennaio 2013, riguarda le attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale se in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all’Autorità solo una scheda di aggiudicazione semplificata, ora dovrà inviare tutti i dati sul ciclo di vita dell’appalto fino alla sua conclusione.
Per tutte le fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Pertanto:
1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto; per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008.
Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sara' necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs. n. 163/2006 di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sara' necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, si precisa che:
- i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;
- i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2
.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sara' necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato dell'AVCP dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.


CASISTICA E ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

1.1. I soggetti previsti dall’art. 34 del Codice dei contratti pubblici

L’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 113/2007 e dal D. Lgs. n. 152/2008, stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nel successivo comma 2 si stabilisce che non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Secondo quanto disposto dall’art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
.


1.2. Sulla legittimità della partecipazione ad una gara d’appalto di una fondazione

Il Tar del Lazio, con la Sentenza n. 7591 depositata il 29 luglio 2008 ha accolto il ricorso di una società ritenendo fondata la censura della violazione dell’art. 34 del codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 163 del 2006, e cioè la illegittima partecipazione alla gara, nel raggruppamento aggiudicatario, di una fondazione.
Al riguardo il Tar ha ritenuto che l’elencazione dei soggetti ammessi alle gare (art. 34) sia tassativa e che, in mancanza di espressa previsione, le fondazioni non possano essere ammesse alle gare pubbliche; ciò in quanto esse, ai sensi dell’art 14 e seguenti c.c., hanno specifiche peculiarità: “si tratta di un soggetto, costituito da un patrimonio, personificato dall’ordinamento per la realizzazione di uno scopo determinato, considerato di utilità sociale …..; la rilevanza sociale dello scopo, di carattere non lucrativo, impedisce qualsiasi assimilazione delle fondazioni alle società commerciali, il cui elemento fondamentale è costituito invece dalla divisione degli utili tra i soci”.

Contro questa sentenza è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con Decisione del 16 giugno 2009, n. 3897, ha ritenuto che l’elencazione dell’art. 34 non è da ritenere tassativa.
Tale conclusione trova conforto in altre norme del Codice dei Contratti pubblici che definiscono la figura dell’imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell’ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) e nelle disposizioni comunitarie (art. 1, commi 8, 4 e 44 della direttiva 2004/18/CE).
Dette norme indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l’"operatore economico" che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche).

Il Consiglio di Stato ricorda che la giurisprudenza comunitaria ha affermato:
a) che per “impresa”, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1° luglio 2008, causa C-49/07);
b) che costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia 10 gennaio 2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l’educazione, l’arte e la sanità);
c) che l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un’attività economica possa essere considerato impresa (Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06, relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono il servizio di trasporto d’urgenza di malati e che possono concorrere con altri operatori nell’aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).

Si deve convenire quindi con gli appellanti che la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito quindi di un’attività di impresa anche quando non sia l’attività principale dell’organizzazione.

La Sezione VI, pertanto, afferma che anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o "prestatori di servizi", considerata la personalità giuridica che le fondazioni vantano nonché la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico.

Si riporta il testo della decisione del Consiglio di Stato:
. Consiglio di Stato – Sezione VI, Decisione del 16 giugno 2009, n. 3897.


2. Contributi in sede di gara - Pubblicate le istruzioni per le nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010

Con deliberazione del 15 febbraio 2010, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha confermato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, e ha, altresì, deliberato le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che entrano in vigore il 1° maggio 2010 per tutte le procedure avviate.
Per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi in tempo, l’AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni operative.

Le disposizioni di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del CIG le seguenti fattispecie:
• le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
• l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
• i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

Le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore per tutte le procedure avviate a decorrere dal 1° maggio 2010.
Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'Albo Pretorio.

. Se vuoi scaricare le istruzioni fornite dall’Autorità, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della deliberazione del 15 febbraio 2010, clicca QUI.


3. Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici - Le linee guida dettate dall''Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
E' quanto viene chiarito dalla Determinazione 18 novembre 2010, n. 8, con la quale l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha emanato le linee guida sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
Il testo della determinazione viene riportato nei Riferimenti normativi.

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una Pubblica Amministrazione devono contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
Sono state emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all'operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi.
I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati:
1) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
2) ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
3) a indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti
.

Con riguardo al conto corrente dedicato, il D.L. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l’espressione “anche in via non esclusiva” si interpreta nel senso che “ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate”.
In pratica, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.
E' inoltre ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse.

Devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
.
Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti (obbligatoriamente documentati ed effettuati comunque con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie ) per:
- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.)
.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


4. Contratti Pubblici – Entità e modalità di versamento dei contributi a favore dell’Autorità in vigore dal 1° gennaio 2011

Dal 1° gennaio 2011 è in vigore la Deliberazione emanata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 3 novembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 27 dicembre 2010) concernente l’Entità e le modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’anno 2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D. Lgs. n. 163/2006, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

Sono esentate dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui alla precedente lettera a);
b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui alla precedente lettera b).


Importi dei contributi

I soggetti di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i contributi come stabiliti all’articolo 4 della deliberazione in commento.
I soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.


Modalità e termini di versamento

I soggetti di cui alla lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

I soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. v Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

I soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti obbligati comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.


5. Il quadro giuridico degli appalti - Circolare del Ministero del lavoro

Alla luce della legislazione abbastanza complessa che regola l’istituto dell’appalto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la Circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, riepiloga le principali problematiche dell’Istituto dell’appalto e del subappalto al fine di agevolarne il corretto utilizzo.
La circolare, tenuto conto del ricorso sempre più frequente a processi di esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, effettua una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.
Tra le principali questioni affrontate, citiamo:
- i criteri che qualificano un appalto come genuino,
- gli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto,
- il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti,
- la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori,
- il ricorso alla certificazione,
- la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La prima questione analizzata nella circolare è quella relativa alla genuinità dell’appalto che sicuramente è ciò che fa la differenza tra un appalto lecito ed una somministrazione illegale. In pratica, la differenza è rappresentata dall’oggetto del contratto:
- l’appalto genuino è un appalto in cui l’oggetto è un “fare”, ovvero dove l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione di mezzi ed uomini, assumendosi il rischio d’impresa;
- la somministrazione è un “dare”, in cui il somministratore fornisce solo forza lavoro da lui assunta ad un terzo che ne utilizza le prestazioni, adattandole al proprio sistema organizzativo.
L’organizzazione dei mezzi è quindi un requisito imprescindibile che però, deve essere in relazione all’opera ed al servizio dedotti nel contratto, per cui può anche consistere nel mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché nell’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

Ulteriore elemento indispensabile è, per l’appunto, proprio il rischio d’impresa e, nella circolare ministeriale vengono elencati a titolo esemplificativo alcuni indici rivelatori della sua sussistenza e cioè:
- l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- l’appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
- l’appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco di tempo considerato.
A tal proposito non bisogna però dimenticare che, in occasione dell’interpello n. 77/2009, il Ministero ha già chiarito che il solo utilizzo degli strumenti di proprietà del committente non costituisce di per sé elemento decisivo per qualificare l’appalto come non genuino.

Da un punto di vista formale, per la verifica della genuinità, la circolare suggerisce agli ispettori di verificare:
- l’iscrizione al Registro delle imprese, facendo particolare attenzione alla data dell’iscrizione, all’oggetto sociale ed al capitale versato;
- il libro giornale ed il libro degli inventari;
- il libro unico del lavoro (LUL) per verificare assunzioni, qualifiche e mansioni dei lavoratori impiegati nell’appalto;
- il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Qualora da una verifica formale e sostanziale dovesse emergere che l’appalto non sia genuino, allora si applicherà il relativo apparato sanzionatorio.
Nel particolare se l’appalto è illecito (mancanza dei requisiti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003), l’utilizzatore ed il somministratore sono puniti con pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando però l’appalto illecito è posto in essere per eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o contratto collettivo, si ricade nell’ipotesi di appalto fraudolento che viene punito con l’ulteriore pena dell’ammenda di € 20,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; tale sanzione si aggiunge a quella relativa all’appalto illecito.
In entrambi i casi è ammessa la prescrizione obbligatoria e gli ispettori potranno anche utilizzare l’istituto della diffida accertativa per i crediti patrimoniali maturati dai lavoratori in presenza di eventuali differenze retributive accertate.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. Consultazione europea sulla modernizzazione della politica dell’Ue sugli appalti pubblici

La Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici ed ha avviato una consultazione pubblica sul tema.
La Commissione osserva che gli appalti pubblici rappresentano il 17 per cento del PIL dell’Unione europea e che, in un periodo di restrizioni di bilancio e difficoltà economiche, è particolarmente importante assicurare l’uso efficiente del denaro pubblico per sostenere la crescita e l’occupazione.
Occorrono strumenti flessibili e di facile impiego che favoriscano procedure trasparenti e competitive di aggiudicazione degli appalti, a vantaggio sia delle autorità pubbliche che delle imprese che partecipano agli appalti in Europa.

Nel Libro verde la Commissione identifica una serie di ambiti in cui si potrebbe, in linea di principio, modificare le regole e le prassi attuali e chiede il parere dei soggetti interessati.
Ad esempio, la Commissione chiede:
- se sia opportuno semplificare le procedure, e come, tenendo conto delle esigenze delle autorità locali di minore dimensione e delle PMI;
- se si debba aumentare le soglie superate le quali si applicano le regole delle direttive europee sugli appalti;
- se occorra mantenere le attuali esclusioni dall’ambito di applicazione della disciplina;
- se sia opportuno un chiarimento della nozione di organismo di diritto pubblico;
- se sia ancora necessario mantenere le regole della direttiva 2004/17/CE sugli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
.

Per quanto riguarda le procedure, viene chiesto se dare più spazio alle procedure accelerate e alla negoziazione, se rendere più flessibile la distinzione tra i criteri di selezione e di aggiudicazione, se consentire espressamente di tenere conto della performance passata dei fornitori.
Una questione interessante è se la Commissione debba fornire maggiori orientamenti per i criteri di aggiudicazione negli appalti sotto soglia.

La Commissione chiede inoltre quali siano i vantaggi e gli svantaggi percepiti rispetto a uno scenario di maggiore aggregazione della domanda e se vi sia bisogno di regolare a livello europeo anche alcuni aspetti della fase di esecuzione del contratto.
Tra le possibili misure in favore delle piccole e medie imprese è sottoposta a consultazione l’ipotesi dell’assegnazione a questi soggetti di quote prefissate.

Una sezione del Libro verde è dedicata a come utilizzare la politica degli appalti per perseguire gli obiettivi strategici dell’Ue, quali l’innovazione, la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico.
Viene anche discusso se siano opportune regole particolari per l’affidamento dei servizi sociali.
Un ulteriore tema sottoposto a discussione è come rafforzare le tutele per evitare conflitti di interesse, favoritismi e corruzione.
Da ultimo, la Commissione si chiede che cosa si debba fare per migliorare l’accesso delle imprese europee ai mercati degli appalti pubblici nei paesi terzi.
I contributi alla consultazione sul Libro verde possono essere inviati fino al 18 aprile 2011.
In gennaio si è conclusa una consultazione specifica sull’e-procurement. Al contempo, la Commissione sta effettuando una valutazione ex post dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuale normativa europea in materia di contratti pubblici.
(Fonte: Assonime)

. Se vuoi scaricare LIBRO VERDE sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici - Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, clicca QUI.


7. Piccoli appalti - Dal 9 maggio 2011 in vigore le linee dell’Authority

Con la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito le indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, e cioè 500 mila euro.

La Determinazione esamina, in particolare:
- la disciplina normativa che ricostruisce il quadro generale delle procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- gli affidamenti in economia: l'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere gestita in economia solo se l'amministrazione competente provvede ad una previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi e forniture per le quali può essere adottato detto sistema;
- la disciplina dei settori speciali è caratterizzata dalla sostanziale indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia nazionale, nei confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette, da un lato, e procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, dall'altro.

Le ragioni della valenza «ordinaria» attribuita alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando vanno ricercate nelle peculiarità tecniche dei servizi, ricompresi nei settori cosiddetti speciali, che il ricorso a tale forma di scelta del contraente consente di valorizzare. Invece, la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando e' limitata alle ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice; - l’art. 122 comma 7 bis Cod., con specifico riferimento all’obbligo di motivazione, al procedimento e alle modalità per l’effettuazione dell’indagine di mercato.

La proceduta delineata dall’articolo 122, comma 7 bis Cod., si articola in due fasi:
a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da invitare a presentare offerta);
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o ufficiosa).
Le due fasi sono distinte: l'indagine di mercato e' preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; la gara informale implica, invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante, indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione, l'obbligo dell'osservanza dei principi di «par condicio» e trasparenza nelle lettere di invito.

La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano invitati a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve contenere le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo alla stazione appaltante l'obbligo di definire, specificamente e preventivamente, i criteri di selezione ed i livelli minimi di capacità richiesti, nonché di individuare gli operatori cui inviare la lettera di invito a presentare l'offerta.
Il procedimento può essere così schematizzato:
1) determina a contrarre,
2) ricerca di mercato,
3) selezione degli operatori da invitare,
4) invio lettere d'invito,
5) presentazione delle offerte,
6) scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.
(Fonte: IPSOA Impresa - 12 maggio 2011)


8. Le Stazioni Uniche Appaltanti - SUA

La SUA (Stazione Unica Appaltante) è stata prevista, con finalità prevalentemente di ordine pubblico, dall'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
La disposizione legislativa si limitava, però, a demandare ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi, la definizione delle modalità per "promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose".

Ebbene, a distanza di quasi un anno dalla previsione normativa, è stato finalmente sopraggiunto pubblicato l'atteso decreto.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il D.P.C.M. 30 giugno 2011, concernente la definizione delle modalità per l'istituzione a livello regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), in attuazione dell'art. 13, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, inerente il Piano straordinario contro le mafie, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale.

La SUA, avente caratteristiche della centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D. Lgs. n. 163/2006, cura per conto degli enti aderenti l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo medesimo, svolgendo tale attività a livello regionale, provinciale o ultraprovinciale.
Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, unioni, consorzi da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'art. 32, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

La SUA, nell'ambito della gestione della procedura di gara, svolge in particolare le seguenti attività e servizi:
• collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto;
• concorda con l'ente medesimo la procedura di gara per la scelta del contraente privato;
• collabora nella redazione dei capitolati, qualora l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale;
• collabora alla redazione del capitolato speciale; • collabora alla definizione del criterio di aggiudicazione;
• definisce i criteri di valutazione delle offerte, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• redige gli atti di gara, incluso il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
• cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi;
• nomina la commissione giudicatrice, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• cura gli eventuali contenziosi;
• collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto
.

Le modalità con le quali si esplica la collaborazione tra la SUA e l'ente aderente sono definite con specifiche convenzioni.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


9. 3 APRILE 2014 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI NEI SETTORI ORDINARI - Adottato il modello di bando-tipo n. 1

In applicazione di quanto disposto dall’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Provvedimento del 26 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014, ha adottato il modello «Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari».
Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione alla norma citata, mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, corredato da una nota illustrativa e n. 3 allegati, che ne costituiscono parte integrante.
Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.

. Se vuoi scaricare il bando-tipo n. 1 con i relativi allegati, clicca QUI.


10. 22 OTTOBRE 2014 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI - Adottato il modello di bando-tipo n. 2

In applicazione di quanto disposto dall’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Provvedimento del 2 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 (Supplemento Ordinario n. 80), ha adottato il modello «Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo più basso».
Con il presente atto l'Autorità ha inteso dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso.
Il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l'affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati.
L'Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli "integrati" di progettazione ed esecuzione dei lavori. Il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione decorsi dodici mesi dalla sua adozione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento "Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)".
A tale fine, eventuali osservazioni e commenti potranno essere formulati all'indirizzo e-mail: vir@avcp.it
Il testo del provvedimento e dei suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. SETTEMBRE 2017 - ANAC emana le Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017, ha emanato le “Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.
L’Autorità ha ritenuto opportuno emanare tali Linee guida, avendo osservato un esteso ricorso a tale procedure derogatoria rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti.
Nell’ambito della propria attività istituzionale l’Autorità ha osservato – come si legge nella premessa - come in diverse occasioni, per l’acquisizione di beni o servizi, le stazioni appaltanti ricorrano ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, adducendo motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc.
Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.
L’affidamento diretto di forniture e servizi ritenuti infungibili, quando non è giustificato da oggettive condizioni del mercato, rischia di sottrarre alla concorrenza importanti aree di mercato della contrattualistica pubblica, con danni per gli operatori economici e le stesse stazioni appaltanti.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto necessario fornire indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un servizio, gli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in), le condizioni che devono verificarsi affinché si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi.

Il primo tema su cui si il documento si concentra è quello della distinzione tra infungibilità ed esclusività della prestazione.
Chiarisce l'Autorità che “L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso”.
Da tale premessa conseguono due distinte precisazioni: da un lato, che le stazioni appaltante devono ben ponderare la sussistenza di un fenomeno di infungibilità, in quanto l'assenza di prodotti o servizi identici non esclude che il medesimo risultato non sia conseguibile con l'acquisizione di un diverso prodotto o servizio: dall'altro che anche la presenza di una esclusiva non elide in assoluto la possibilità che vi siano altri soggetti legittimati a fornire la medesima prestazione.
Da ciò, l'ulteriore conseguenza che la stazione, secondo ANAC, dovrebbe comunque rivolgersi al mercato – anche europeo o extraeuropeo – per verificare mediante avvisi l'effettiva situazione di fatto.

. Se vuoi scaricare il testo delle Linee Guida, clicca QUI.


NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Con il D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, sono state approvare le nuove norme tecniche per le costruzioni.
Le presenti norme - peiamente operative dal 1° luglio 2009 - sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.

Le nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, integrate dalla Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti.

La struttura delle Norme Tecniche tratta i temi che possono essere così sommariamente descritti:
- Principi fondamentali;
- Azioni sulle costruzioni: sismica, vento, neve, temperatura, incendio, esplosioni, urti;
- Costruzioni civili e industriali: calcestruzzo, acciaio, calcestruzzo-acciaio, legno, muratura; Ponti stradali e ferroviari;
- Progettazione geotecnica: pendii, fondazioni, opere in sotterranei discariche;
- Progettazione antisismica: calcestruzzo, acciaio, calcestruzzo-acciaio, legno, muratura;
- Costruzioni esistenti: valutazione della sicurezza, classificazione degli interventi, analisi storico-critica, rilievo, materiali;
- Collaudo statico;
- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo;
- Materiali e prodotti per uso strutturale.

Nell'allegato A al D.M. 14 gennaio 2008, è trattata, con nuovi criteri di classificazione, la pericolosità sismica di tutto il territorio nazionale.

. Se vuoi scaricare il testo completo del decreto con tutti gli allegati, visita il sito del Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, clicca QUI.

- Si riporta il testo della circolare del:
. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare del 2 febbraio 2009, n. 617: Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.


IL CASELLARIO INFORMATIZZATO DELLE IMPRESE

1. Contenuti e funzioni del Casellario

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale due importanti provvedimenti che vanno ad incidere in maniera profonda nel settore delle opere pubbliche.
Si tratta:
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 21 dicembre 2007, n. 272 (pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11 febbraio 2008) e
- della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza del 10 gennaio 2008 n. 1 (pubblicata sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008).

Tali disposizioni introducono alcune importanti novità nel Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) estendendo l’ambito di applicazione del cosiddetto casellario informatico.
Le aziende che parteciperanno a gare di servizi e forniture verranno inserite in un casellario informatizzato accessibile alle stazioni appaltanti; queste ultime potranno così verificare, in tempo reale, i curricula dei partecipanti.
In questo modo l’amministrazione si dota di uno strumento informatizzato che permetterà di “scremare”, fin dalle prime battute, i partecipanti alla gara, eliminando chi non ha tutte le carte in regola.
A finire nel casellario saranno, per esempio, le ditte che hanno rilasciato dichiarazioni false, quelle non in regola con la sicurezza o che hanno conti in sospeso con gli istituti previdenziali.

A carico delle stazioni appaltanti esiste l’obbligo di comunicare all′Autorità di Vigilanza (e quindi al Casellario) - attraverso un'apposita modulistica - eventuali comportamenti illegittimi tenuti dal concorrente.


1.1. I dati da comunicare nel Casellario
Dal 19 febbraio 2008 vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, nei termini sotto indicati, affinchè ne venga fatta annotazione nel Casellario:
1) le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, ivi comprese quelle disposte per l'ipotesi di falsa dichiarazione;
2) le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l'esclusione, relativamente a violazioni, anche non gravi, in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta a conoscenza nel corso della gara;
3) i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.

La segnalazione circa la sussistenza di una o piu' delle cause di cui al precedente punto 1), ovvero la comunicazione circa le notizie di cui al punto 2), deve avvenire, per ogni operatore economico sulla base dell'apposito modello allegato alla Determinazione n. 1/2008, entro dieci giorni dall'esclusione ovvero entro dieci giorni dalla avvenuta acquisizione della notizia da parte della stazione appaltante.

La segnalazione circa i fatti di cui al precedente punto 3) deve avvenire, per ogni operatore economico, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento meritevole di annotazione nel Casellario sulla base dell'allegato B alla presente determinazione.


1.2. Sanzioni
L′art. 6, comma 11, del Codice prevede, a carico delle ditte inadempienti, una duplice sanzione amministrativa pecuniaria.
In particolare è prevista, a carico delle ditte, una sanzione fino a 25.822,00 euro se rifiutano od omettono di fornire informazioni e documenti; importo elevato a 51.545,00 euro nell’ipotesi in cui la documentazione risulti non veritiera.


2. L'annotazione nel casellario informatico - Sentenza del TAR del Lazio

In tema di appalti pubblici l'annotazione nel casellario informatico dell'esclusione dalle gare per false dichiarazioni va eseguita solo per quelle dichiarazioni che siano dolosamente false, e non anche per quelle colposamente non rispondenti a realtà.
Con sentenza 30 dicembre 2010, n. 30143, la Terza Sezione del T.A.R. del Lazio ha affermato che la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di controllo o collegamento fra imprese può non integrare una dichiarazione mendace anche se l'Amministrazione appaltante ritenga, invece, la sussistenza di situazioni di collegamento. Si tratta, infatti, di valutazioni soggettive del dichiarante e non di un accertamento incontrovertibile, sicché il convincimento della P.A., fondandosi su un ragionamento presuntivo, è come tale inidoneo a costituire un accertamento incontestabile della falsità della dichiarazione dell'impresa. Pertanto, ove la Stazione appaltante escluda l'impresa perché sulla base di indizi ritiene esservi il collegamento sostanziale, la circostanza che il provvedimento di esclusione sia legittimo perché il collegamento sostanziale esiste, non implica necessariamente che l'impresa, nel dichiarare insussistente il collegamento sostanziale, abbia consapevolmente e volontariamente dichiarato il falso.

Ciò posto, è stato osservato che in tema di appalti pubblici l'annotazione nel casellario informatico del collegamento sostanziale tra imprese rientra nell'art 27, comma 2, lett. t), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, tenendo presente che la ratio di essa (che comprende ipotesi diverse da quelle rientranti astrattamente nelle altre previsioni dell'art. 27) è quella di mettere sull'avviso le Stazioni appaltanti della esistenza di alcuni elementi di vicinanza tra imprese che possano alterare la concorrenza.
E’ stato, altresì, rilevato che l'annotazione nel casellario informatico (che non ha carattere meramente consequenziale e necessitato) riveste una sua autonoma valenza lesiva, in quanto è solo questa che comporta le conseguenze di cui all'art. 38, lett. h), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - per cui sono escluse dalle gare i soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione “risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio” – sicché l'Autorità garante deve compiere all'uopo una valutazione (in contraddittorio con l'impresa, al fine di esaminare eventuali controdeduzioni) sia dell'elemento soggettivo sia, a monte, delle circostanze di fatto prima di procedere alla suddetta annotazione.
(Fonte: Roberto Proietti - Ipsoa Enti Locali e P.A. - 8 marzo 2011)


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE - ITACA, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI nella parte dedicata al Nuovo Codice degli Appalti, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, clicca QUI.

. Per un quadro di sintesi dei PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI, clicca QUI.


SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI

Il Servizio Contratti Pubblici è il portale predisposto dalla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente alle stazioni appaltanti di pubblicare gli avvisi e i bandi per lavori, servizi e forniture, le programmazioni triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici.
Sul portale è anche possibile usufruire della sezione Supporto Giuridico.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI, clicca QUI.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - OPEN DATA e OPEN CANTIERI

Con l’obiettivo di favorire il controllo e la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Amministrazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sviluppato due progetti paralleli: Open Data e Open Cantieri, entrambi basati su sistemi open source.

Open Data contiene i dati riguardanti le infrastrutture e i trasporti e permette di esplorare i cataloghi di dati, realizzare grafici e visualizzare su mappa le informazioni georeferenziate.
Tra le informazioni disponibili quelle riguardanti gli incidenti stradali e i dati sulle infrastrutture portuali italiane, la spesa pubblica per i trasporti e le opere infrastrutturali strategiche.

Open Cantieri permette di sapere a che punto di realizzazione è un’opera pubblica, per quanto è stata finanziata, quanto sta effettivamente costando, se e perché ritarda, quanti giorni di lavoro reali vi sono stati dedicati.
Tutte queste informazioni, per la prima volta disponibili in Italia, sono continuamente aggiornate e di facile consultazione da parte del cittadino.

. Se sei interessato ad accedere al sito di entrambi i progetti, clicca QUI


APPALTI PUBBLICI - La nuova disciplina dopo il correttivo – Un approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato

“La nuova disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo: profili di interesse notarile”. E’ questo il titolo del contributo del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 588.2016/C), approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 25 maggio 2017.
A oltre un anno dalla emanazione del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” - che ha riscritto il codice degli appalti pubblici secondo le Direttive comunitarie nn. 23, 24 e 25 del 2014 - il Governo si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016, adottando disposizioni integrative e correttive al codice degli appalti.
Il decreto correttivo si compone di 131 articoli e contiene oltre 400 modifiche al codice degli appalti, modellando, a volte in maniera incisiva, l’impianto delineato dal legislatore del 2016.
Lo studio si propone di offrire una guida alla lettura del rinnovato sistema degli appalti pubblici, delineando gli istituti rilevanti e le novità giurisprudenziali, con particolare riguardo alla funzione notarile.
In tale prospettiva, risulta oggetto di peculiare approfondimento non solo la disciplina relativa allo svolgimento della procedura di appalto ma, soprattutto, quella concernente la stipula del contratto e le vicende ad essa successive.

Sommario: 1. La disciplina dell’appalto nel diritto amministrativo. Premessa; 2. L’appalto pubblico nel diritto interno: normativa statale e regionale; 3. L’appalto pubblico nelle nuove Direttive comunitarie e nel D.lgs. n. 50/2016: sintesi delle novità normative; 3.1. Il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. “Decreto correttivo”); 4. La tipologia dei contratti e gli atti attuativi; 5. I contratti esclusi dalla applicazione del codice.; 6. Le modalità di affidamento; 6.1. Segue: l’integrazione dell’efficacia e la stipula del contratto; 7. L’affidamento al soggetto privato delle opere di urbanizzazione; 8. Le soglie; 9. Le stazioni appaltanti; 10. I soggetti dell’appalto pubblico. Premessa; 10.1. Gli imprenditori, le società e le cooperative; 10.2. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili; 10.3. I raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari; 10.4. Il contratto di rete ed il “gruppo europeo di interesse economico”; 11. Le garanzie: la garanzia per la partecipazione alla procedura; 11.1. Segue: La garanzia per l’esecuzione del contratto; 12. Le modifiche soggettive ed oggettive del contratto nella disciplina del D.lgs. n. 50/2016; 13. La cessione del contratto di appalto pubblico. Premessa; 13.1. Segue: le vicende soggettive del contraente nell’appalto di opere pubbliche. La fase antecedente la aggiudicazione dell’appalto; 13.2. Segue: la fase successiva alla conclusione del contratto; 14. La cessione del credito nel codice degli appalti; 15. La sospensione del contratto; 16. La risoluzione del contratto; 17. Il subappalto; 18. Forma del contratto ed atto pubblico informatico.

. Se sei interessato a consultare lo studio n. 588-2016/C, clicca QUI



APPENDICE NORMATIVA

. Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

. Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. - IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2006. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito dell'ANAC, clicca QUI.


. D. Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

. D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

. DIRETTIVA 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.

. D.M. 21 dicembre 2007, n. 272: Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Determinazione 10 Gennaio 2008, n. 1: Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Determinazione 10 Gennaio 2008, n. 1 - ALLEGATI.

. D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

. D.M. 12 giugno 2009: Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonche di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009).

. DIRETTIVA 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Deliberazione del 15 febbraio 2010: Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010.

. D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53: Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

. D.P.C.M. 25 gennaio 2010: Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei servizi di raccolta del risparmio tramite i conti correnti, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, servizi e attività di investimento e di pagamento e trasferimento di denaro.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Deliberazione n. 8 del 18 novembre 2010: Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». - Preambolo - Indice.
. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Parte Prima - Artt. 1 - 58.
. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Parte Seconda - Artt. 59 - 130.
. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Parte Terza - Artt. 131 - 237.
. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Parte Quarta - Artt. 238 - 359.
. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - ALLEGATI.

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. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Deliberazione 3 novembre 2010: Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 5 del 11 febbraio 2011: Quadro giuridico degli appalti.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011: Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

. D.P.C.M. 30 giugno 2011: Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005.

. D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208: Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Provvedimento 1 marzo 2012: Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINA n. 1 del 15 gennaio 2014: Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

. DIRETTIVA 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

. DIRETTIVA 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

. DIRETTIVA 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINA n. 3 del 23 aprile 2014: Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuita' aziendale).

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINA n. 4 del 23 aprile 2014: Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Societa' Organismi di Attestazione), per l'esercizio della loro attivita' di attestazione.

. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PROVVEDIMENTO 2 settembre 2014: Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso. (Bando-tipo n. 2).
. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PROVVEDIMENTO 2 settembre 2014 - ALLEGATO.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.

. LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11: Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

N.B. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, è stato pubblicato il seguente AVVISO DI RETTIFICA "Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2016)".

. Se vuoi scaricare il testo dell'AVVISO DI RETTIFICA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di un comunicato del Consiglio di Stato in merito all'avviso di rettifica, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 50/2016, dopo le correzioni riportate dall'Avviso di rettifica, clicca QUI.

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- Si riporta il testo del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato, a cura del sito Altalex, al 20 maggio 2017:
. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Circolare n. 3 del 18 luglio 2016: Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 - ALLEGATO.

. DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

. DECRETO 22 agosto 2017, n. 154: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 50/2016 con le modifiche apportate dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.

. DECRETO 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 12 agosto 2021 , n. 148: Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021).

. LEGGE 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022).

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 16 settembre 2022 , n. 193: Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022).

. DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Supplemento Ordinario n. 12).

. Ripubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.(Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2023 - Supplemento Ordinario n. 14).

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento del 28 giugno 2023, Prot. 240013/2023 - Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratt

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 37/R del 28 giugno 2023 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 - Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298: Procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.


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Pubblicato su: 2006-04-17 (12155 letture)

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