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ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ADEMPIMENTI E CONTRIBUTI





ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO

1. Natura e compiti

Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388 fu istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 la tutela previdenziale del settore è stata ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali.
Tale decreto ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonchè della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366).
L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo.
Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa - con la L. 23 marzo 1981, n. 91 - a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva, tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi operanti nel settore (con la concentrazione della previdenza nell'INPS) ed innescava così una situazione di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è intervenuta, a poca distanza di tempo, con l'articolo 79 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla legge n. 88/1989 e del Decreto Legislativo n. 29/1993. Detta iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure implicita, della esistenza in vita dell'Ente.
Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi l'art. 43 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, il quale, con effetto dal 1 gennaio 2003, ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota di finanziamento in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d. di solidarietà) di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986 n. 41;
c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali di cui all'art. 3 del D.L.vo n. 479/1994 ed in particolare di quella sugli organi dell'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), ma con salvezza per quella sul "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), che "continua ad applicarsi"
.

Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria per il 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a 100, del predetto art. 3, hanno dettato norme - tra l'altro - sull'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato D.Lgs. n. 708 del 1947.
Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento dei suoi compiti.

Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata operata con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003 n. 357, previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha soppresso il vecchio e anacronistico statuto del D.P.R. 26/1950.
L'approvazione del D.P.R. n. 357/2003 ha ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'ENPALS a quelli dei principali enti previdenziali.
(Fonte: Dal sito web dell’ENPALS)


2. SOGGETTI ASSICURATI - Ampliata la categoria dei soggetti assicurati

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del due decreti interministeriali che ampliano la categoria dei soggetti assicurati obbligatoriamente all’ENPALS e ridefiniscono le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708/1947, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore, ha provveduto con due distinti decreti, entrambi datati 15 marzo 2005:
- all’adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo;
- e a rimodulare la composizione dei tre gruppi in cui sono suddivisi i lavoratori dello spettacolo ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni
.

Con la Circolare n. 7 del 30 marzo 2006, l’ENPALS ha fornito le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all’assolvimento degli obblighi contributivi, a partire dal 22 aprile 2005, relativi alle nuove categorie.

Con la successiva Circolare n. 8 del 30 marzo 2006, l’ENPALS ha inoltre riportato la distinzione in re gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati elencando i codici relativi alla categoria di appartenenza dei predetti lavoratori.


CASISTICA

1. Imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo

Alcuni lavoratori dello spettacolo, qualora prestino la loro opera senza vincolo di subordinazione, possono risultare in possesso dei requisiti propri degli imprenditori artigiani, come definiti dall’art. 2 della legge n. 443 del 1985.
Il corretto inquadramento, ai fini previdenziali, deve essere valutato caso per caso ricorrendo, se necessario, anche ad accertamenti congiunti INPS e ENPALS.

L’INPS, con la Circolare n. 213 del 9 ottobre 1998, oltre ad aggiornare il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, ha fornito delucidazioni circa l’inquadramento delle imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo, confrontando le norme che disciplinano le assicurazioni sociali obbligatorie delle due categorie in questione.
I lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono esclusivamente quelli elencati nell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388/1952.
L’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto n. 708/1947, stabilisce che l’iscrizione all’Ente (ENPALS) sostituisce a tutti gli effetti l’assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge n. 138/1943, e successive modificazioni, e l’assicurazione obbligatoria per l’IVS di cui al R.D. n. 633/1939, e successive modificazioni. Alcune categorie di lavoratori, compresi nelle categorie sopra elencate, possono risultare in possesso dei requisiti propri degli imprenditori artigiani di cui alla Legge n. 443/1985.
Tali soggetti, una volta iscritti all’Albo delle imprese artigiane, vengono iscritti anche negli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla Legge n. 1533/1956, e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi sono obbligatoriamente assicurati per l’IVS, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 463/1959; al trattamento pensionistico provvede una apposita gestione speciale istituita presso l’INPS dalla medesima Legge n. 463/1959.
Si rammenta che i rapporti tra l’INPS e l’ENPALS, in materia pensionistica, sono disciplinati dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

Da quanto sopra esporto si rileva che le assicurazioni sociali gestite dall’INPS e dall’ENPALS sono obbligatorie ed esclusive, nel senso che l’assicurazione gestita da uno dei due Enti esclude l’analoga assicurazione gestita dall’altro Ente.
Pertanto – scrive l’INPS – in corrispondenza della medesima prestazione di lavoro, non può essere consentito in alcun caso, nemmeno sotto la forma di prosecuzione volontaria. Il versamento di contributi ad entrambe le gestione sopra citate.
Ricorrendo tale ipotesi – prosegue l'INPS - i contributi versati ad una delle due gestioni dovranno essere considerati indebiti in quanto non potranno dar luogo alla liquidazione di due trattamenti pensionistici indipendenti e, pertanto, dovranno essere rimborsati.

Dunque, per una corretta classificazione delle imprese in questione l’IPNS raccomanda che si dovrà accertare quale sia l’attività effettivamente esercitata dall’impresa artigiana, i generi di lavori eseguiti, nonché il numero e le mansioni dei dipendenti, ricorrendo, se necessario, anche ad accertamenti ispettivi, eventualmente concordati con l’ENPALS.
In particolare, dovrà essere accertato se l‘attività rientri fra quelle tipiche dello spettacolo ovvero se possa essere espletata anche al di fuori di tale settore economico.
A titolo esemplificativo – ricorda l’INPS – alcune categorie di lavoratori (quali: sarti, falegnami, elettricisti, tappezzieri, parrucchieri, ecc.) sono disciplinate dalle norme previste per i lavoratori dello spettacolo solo se tali lavoratori sono dipendenti da imprese dello spettacolo, ma nel caso prestino la propria opera con rapporto di lavoro autonomo devono essere classificati nel settore e nella classe corrispondenti all’attività esercitata in quanto il committente, che nella fattispecie può essere una impresa dello spettacolo, è irrilevante ai fini dell’inquadramento.
Altre categorie di lavoratori, invece, esercitano attività esclusive del settore dello spettacolo (quali: operatori di cabina di sale cinematografiche, artieri ippici, addetti agli impianti sportivi, operatori di ripresa cinematografica e televisiva, tecnici del montaggio, ecc.); in tali casi, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane deve ritenersi errata e il datore di lavoro deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione chiedendo la cancellazione dal medesimo Albo.


DENUNCE E CONTRIBUTI

1. Le denunce all'ENPALS

La denuncia di iscrizione all’ENPALS deve essere presentata entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione dei contratti e comunque non oltre il quinto giorno dalla data di inizio dell’attività, intendendosi per tale anche il periodo di sole prove dello spettacolo.
Tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati della denuncia iniziale (licenziamenti, nuove assunzioni, modifiche del contenuto dei contratti, ecc.) devono essere portate a conoscenza dell’Ente entro 5 giorni da loro verificarsi.
Le imprese sono tenute a denunciare le somme dovute all’Ente, per ogni singolo mese di attività soggetto agli obblighi contributivi di legge, utilizzando i seguenti modelli, da inviare entro il 25° giorno del mese successivo a quello di competenza:
- Mod. 031/R, per i lavoratori dello spettacolo;
- Mod. 031/R – SP, per i giocatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti.
Il versamento deve essere effettuato, tramite modello F24, entro il termine unificato del 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Le imprese debbono inoltre presentare trimestralmente, entro il 25 del mese successivo a ciascun trimestre solare, la denuncia delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute operate ai pensionati, utilizzando il Mod. 031/CM, fornito dall’ENPALS.


2. La misura dei contributi

La misura dei contributi dovuti all'ENPALS varia a seconda della data di iscrizione al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo.

A. Lavoratori già iscritti al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995
Il nuovo regime pensionistico, introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, prevede per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 la parificazione dell’aliquota di finanziamento del Fondo stesso con quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del predetto decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1997 sono state destinate al Fondo le quote di contribuzione relative al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24, L. n. 88 del 1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), con il limite massimo della misura prevista dal D.M. 21 febbraio 1996.

B. Lavoratori iscritti al Fondo pensione per il lavoratori dello spettacolo successivamente al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale iscritto al predetto Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva pregressa in altre forme pensionistiche obbligatorie, nei confronti del quale si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, il contributo è fissato nella stessa misura e con i medesimi criteri di ripartizione dell’onere tra datore di lavoro e lavoratori di quelli in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria: 32,70%, di cui 23,81 a carico dell’azienda e 8,89% a carico del lavoratore.


3. La misura dei contributi per l'anno 2010

L'ENPALS, con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2010, ha determinato i valori contributivi per l'anno 2010 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Per l’anno 2010 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell’ENPALS, è pari a 43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2010, pari a euro 460,97 mensili).

A) Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995), rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dello 0,7%, è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
L’aliquota aggiuntiva (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 92.147,00.

B) Per il lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 671,75.
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce indicate dall'ENPALS.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

C) Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 92.147,00 e fino all’importo annuo di euro 671.877,00.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro 92.147,00.

D) Per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 295,34.
Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 295,34 e fino all’importo giornaliero di euro 2.153,45.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 295,34.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

Per effetto del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella L. n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'EMPALS è confluito nell'INPS. . Se vuoi accedere al sito dell'INPS - Sezione dedicata all'ENPALS, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.M. 15 marzo 2005: Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

. D.M. 15 marzo 2005: Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 7 del 30 marzo 2006: D.M. 15 marzo 2005 recante “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 8 del 30 marzo 2006: D.M. 15 marzo 2005 recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS”.

. INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive - Circolare n. 213 del 9 ottobre 1998: Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, allegato alla Circolare n. 65 del 25 marzo 1996. Aggiornamento. Imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 13 del 7 agosto 2006: Direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi: precisazioni in merito alla natura delle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 18 del 9 novembre 2009: Regime contributivo per i compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 percepiti da direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi. Precisazioni sull’ambito delle attività comprese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 1 del 11 gennaio 2010: Termine di prescrizione della contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

. ENPALS – Area Prestazioni e Contributi – Ufficio Normativa e Circolari - Circolare n. 3 del 25 gennaio 2010: Anno 2010 – minimale di retribuzione giornaliera; massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile; contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 1%; aliquote contributive.



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Pubblicato su: 2006-06-29 (5991 letture)

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