SOCIETA' COOPERATIVE - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO NAZIONALE
L’ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE FORMAZIONE E TENUTA
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1. LA MUTUALITA’ PREVALENTE – DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA
1.1. Definizione della prevalenza dell’attività – Il Ministero indica gli elementi derogatori
Pubblicato il D.M. 30 dicembre 2005 che stabilisce i regimi derogatori al requisito della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2513 C.C. Sono stati così stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 del Codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
1.2. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti
Il Ministero delle attività produttive, con Nota del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti a carico delle società cooperative che risultano non aver rispettato i parametri oggettivi fissati dall'art. 2513 C.C., comprese le società poste in liquidazione. Viene ricordato l'obbligo della redazione del bilancio straordinario e del suo invio, entro 60 giorni dalla sua approvazione, all'Albo nazionale delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Viene infine stabilita la decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo nel caso di invio di più istanze. Il testo della Nota viene riportato nella sezione "Leggi complementari".
2. LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE
2.1. La natura e la funzione dell’Albo
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 3 aprile 2001, n. 142 e all’art. 15 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e di quelle di cui al comma 2 dell’art. 2502 C.C., il Ministero delle attività produttive ha emanato il D.M. 23 giugno 2004, pubblicato nella G.U. n. n. 162 del 13 luglio 2004.
La ratio del provvedimento risiede nell’esigenza di creare un registro anagrafico in grado di “censire” tutte le Cooperative ed i Consorzi con sede nel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della prevalente mutualità ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo Codice Civile. Con l’istituzione di questo Albo presso il Ministero delle attività produttive si completa il quadro della riforma della vigilanza delle società cooperative, in attuazione della legge n. 142 del 2001 e della riforma del diritto societario.
Questo nuovo Albo, che verrà gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive e che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio, sostituisce a tutti gli effetti sia i Registri Prefettizi che lo Schedario generale della Cooperazione.
2.2. La formazione dell’Albo
L’Albo si compone di due sezioni:
• nella prima sezione si dovranno iscrivere le società cooperative a mutualità prevalente, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C., beneficiarie delle riduzioni fiscali in quanto svolgono la maggior parte della propria attività in favore dei soci ed adottano per statuto le clausole mutualistiche;
• nella seconda sezione si dovranno iscrivere le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
La prima sezione si compone a sua volta delle seguenti sotto sezioni:
- cooperative a mutualità prevalente di diritto ovvero quelle che, come le cooperative sociali, vengono così qualificate direttamente dalla legge;
- banche di credito cooperativo considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali (ex art. 223 terdecies disposizioni attuative c.c.);
- cooperative agricole e loro consorzi cui viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111 septies disposizioni attuative c.c.).
Sono comprese nella categoria delle cooperative agricole di conferimento anche quelle di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del articolo 1 del decreto legislativo 99/2004.
3. LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 99 DEL 2009
L'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), rubricato "Società cooperative", ha apportato le seguenti principali novità:
1) possono costituirsi come società cooperative a responsabilità limitata o illimitata, le imprese che hanno scopo mutualistico, iscritte presso l'apposito Albo delle società cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Viene così evidenziato il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che costituisce elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.
2) Al comma 2 viene chiarito che, nel caso di società cooperativa, la presentazione della Comunicazione Unica, di cui all’articolo 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49/2007, all’ufficio del Registro delle imprese determina l’automatica iscrizione nell’Albo delle società cooperative.
A tal fine, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà trasmettere immediatamente all’Albo delle società cooperative la Comunicazione Unica.
Analoga comunicazione dovrà essere fatta nel caso di cancellazione della società cooperativa dal Registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto Albo.
3) Ai commi 4, 6 e 8 si parla della omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
4) Al comma 7 si fa obbligo di vidimazione presso la Camera di Commercio del registro tenuto dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art,. 38 della L.F.
. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 99/2009, clicca QUI.
4. EMANATA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 5427 del 16 ottobre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), ha emanato specifiche indicazioni al fine di una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l’ art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia").
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Le questioni affrontate dalla Circolare vengono indicate succintamente qui di seguito.
1) Il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative, che costituisce quindi "elemento essenziale ai fini della qualificazione nutualistica". Ciò sta a significare che, in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e quindi non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
2) La procedura della Comunicazione Unica e l’utilizzo del modello C17.
L’art. 10, comma 2, della legge n. 99/2009 riconosce che l'iscrizione all’Albo delle società cooperative ora è automatica, per le nuove costituite, in quanto, la presentazione della comunicazione unica per la nascita di un'impresa - e le cooperative sono tali - determina automaticamente anche l'iscrizione nell'Albo.
Previsti appositi programmi per i controlli sui dati afferenti il "documento unico" di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle società sooperative.
3) La fornitura, da parte delle Camere di Commercio, di elenchi di cooperative che sono iscritte al Registro delle imprese e non ancora all'Albo nazionale.
4) La fornitura, da parte delle Camere di Commercio, di elenchi di cooperative che risultano non aver presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008.
5) L’omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Le società cooperative devono comunicare annualmente, mediante strumenti informatici, alla Camera di Commercio i dati di bilancio che comprovano il rispetto della mutualità prevalente.
La mutualità prevalente è un requisito essenziale per poter usufruire delle agevolazioni tributarie.
Fino ad oggi gli amministratori e i sindaci documentano nella nota integrativa i parametri che comprovano il raggiungimento della mutualità prevalente.
Ora viene aggiunto l’obbligo di una specifica comunicazione all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative (Camera di Commercio) dei dati che comprovano lo svolgimento dell’attività in misura prevalente con i soci.
Si tratterà, ovviamente, di integrare il modello C17 che viene presentato al Registro delle imprese in sede di deposito del bilancio annuale, con i valori di bilancio relativi all’attività svolta con i soci in rapporto all’attività complessiva.
Viene tuttavia confermato l’obbligo di riportare nella nota integrativa le informazioni relative al rispetto della mutualità prevalente.
6) Doveri dei soggetti preposti all’attività di revisione / ispezione.
La circolare in commento precisa che l’accertamento dei requisiti mutualistici sarà affidata alla esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e si pronuncia anche rispetto alla mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza.
La circolare prevede che il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attività di diffida “dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine di trenta giorni, produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni”.
In attesa di una apposita modifica della relativa modulistica, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: “Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali”.
Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Alla Direzione generale ministeriale compete la valutazione delle proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
7) L’adozione dei provvedimenti di scioglimento senza messa in liquidazione sulla scorta degli elenchi forniti dalle Camere di Commercio di società che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi.
In caso di scioglimento di società cooperative la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi adotterà un decreto sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi.
Questo decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese.
In tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla stessa Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento.
8) La circolare affronta anche l'argomento della vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore.
. Se vuoi approfondire l’argomento della vidimazione del registro tenuto dal Commissario Liquidatore, clicca QUI.
5. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - Comunicazione notizie di bilancio da parte delle Banche di credito cooperativo
5.1. Apposita dichiarazione in sostituzione del Mod. C17
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2011, il decreto 28 aprile 2011, recante "Modalità di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualita', da parte delle banche di credito cooperativo".
All'articolo 1 si stabilisce che, a decorrere dalla sessione di bilancio dell'esercizio finanziario
2010, l'obbligo di cui al combinato disposto dell'art.
223-sexiesdecies disp. att. c.c. e del comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di credito cooperativo, e' assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, di una apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il fac-simile della dichiarazione viene riportato nei Riferimenti normativi, come allegato al D.M. 28 aprile 2011.
Si ricorda che le Banche di Credito Cooperativo, considerate le peculiarità di redazione del proprio bilancio di esercizio, sono state finora temporaneamente esonerate dall'obbligo di allegare al bilancio il modello C17, come peraltro precisato con nota del Ministero delle Attività Produttive n. 14276 del 18 maggio 2006.
5.2. Nuove indicazioni dal Ministero per la comunicazione annuale delle notizie di bilancio
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota direttoriale del 21 maggio 2014, Prot. 0096380, ha fornito indicazioni in merito alla nuova modulistica telematica prevista con il D.M. 18 ottobre 2013 per la comunicazione annuale delle notizie di bilancio a carico delle banche di credito cooperativo.
Ricordiamo che le Banche di credito cooperativo, secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale 28 aprile 2011, soggiacciono agli obblighi di cui al combinato disposto dell'art. 223-sexiesdecies Disp. Att. C.C. e del comma 4, dell'art. 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale obbligo va assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione della modulistica telematica di generale utilizzo (Mod. C17).
Tale metodologia di inoltro è stata ora sostituita da una nuova modulistica telematica definita e approvata con il D.M. 18 ottobre 2013 e pertanto il Ministero ha ritenuto opportuno fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di comunicazione annuale delle notizie di bilancio da parte delle Banche di Credito Cooperativo.
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6. GIUGNO 2015 - ALBO DELLE COOPERATIVE - On line la nuova piattaforma - Nasce un albo completo e totalmente digitalizzato - Si apre una nuova fase di trasparenza
E’ stata resa disponibile on line una nuova piattaforma relativa all’Albo delle cooperative, che fornisce un unico punto di accesso.
L'obiettivo è quello di rendere più facile la consultazione delle informazioni da parte di cittadini e imprese.
Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato stampa del 10 giugno 2015.
I dati, aggiornati periodicamente, possono essere ricercati con più chiavi di lettura ed esportati in formato CSV (comma separated values).
Con la nuova piattaforma dell’Albo delle cooperative, il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico aprono una nuova fase di trasparenza. Era dal 2004 che si attendeva un albo completo e totalmente digitalizzato. Con questa nuova piattaforma si pone fine a questo ritardo.
Soddisfatta dell’operazione il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Simona Vicari, che, durante la sessione straordinaria della Commissione Centrale per le cooperative, ha dichiarato:
“La pubblicità e la conoscibilità del dati non può essere considerata come un mero adempimento formale. Offrire a imprese e cittadini la possibilità di consultare e acquisire autonomamente e in tempo reale non solo la ’consistenza numerica’ dell’intero comparto cooperativo ma anche l’esistenza e la relativa anagrafica di una determinata cooperativa o delle cooperative di un certo tipo che insistono su un determinato territorio significa aprire le porte della cooperazione all’utenza, qualificata e non, in un percorso di osmosi con la società civile.
Trasparenza vuol dire innanzitutto condivisione della conoscenza e questa condivisione vorrei che fosse il punto di partenza per una rinnovata collaborazione interistituzionale e con il mondo delle Associazioni delle cooperative per traguardare irrinunciabili obiettivi di promozione e tutela del mondo cooperativo”.
E’ stato anche annunciato che a breve verrà stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per coordinare i rispettivi settori d’intervento, agendo sull’intersezione tra le rispettive attività che è rappresentata fondamentalmente dalle cooperative - ed in particolare le cooperative sociali - che sono parti contraenti di contratti pubblici.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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Documento dell’Unione Dottori commercialisti di Roma
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma, Commissione società cooperative, ha emanato il documento n. 1 dal titolo “Mutualità: determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti”. Il documento approfondisce le tematiche in merito alla definizione di mutualità, alla relativa costruzione degli indici e alla sua perdita, alle modalità di rappresentazione in bilancio dei parametri di prevalenza, ai relativi regimi derogatori e alla perdita della mutualità e, infine, alla correlazione tra gli artt. 2512 e 2513 c.c., l’art. 5 D.M. 23 giugno 2004, l’art. 4 D.Lgs. n. 220/2002 e l’art. 7 D.M. 23 dicembre 2004.
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Se sei interessato a consultare il documento, clicca QUI
- Si riporta un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo: Il nuovo Albo per le società cooperative. Formazione e tenuta, obblighi e adempimenti.
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MODULISTICA
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1. L'UTILIZZO DEL MODELLO C17 FINO AL 31 MARZO 2014
Per gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle Società Cooperative è previsto un unico modello, denominato “C17 - Modello Albo Cooperative”. Questo modulo è suddiviso in due parti e va utilizzato:
a) per la domanda di iscrizione all’Albo;
b) per il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modificato dello statuto.
1.1. Modello C17 - Modifiche alle specifiche tecniche e chiarimenti per la compilazione
A seguito dell'emanazione del D.M. 30 dicembre 2005, che ha stabilito i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, si è resa necessaria una revisione del Modello C17, che, dal 2 febbraio 2009, viene distribuito nella versione 3.04. Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 24 maggio 2006, ha approvato alcune modifiche alle specifiche tecniche di cui al D.M. 20 aprile 2006 per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative e al deposito annuale del bilancio da parte dei soggetti obbligati. Lo stesso Ministero, con Nota del 24 maggio 2006, Prot. 14776, ha fornito alcuni chiarimenti utili per la compilazione della sezione Bilancio del nuovo modello C17.
ATTENZIONE
Infocamere avverte che la versione 3.04 del Modello C17 è compatibile solo con la versione di Adobe Reader dalla 6 alla 8. Non va, pertanto, utilizzata la versione 9 di Adobe Reader, in quanto il mod. C17 non è compatibile. E' stato, infatti, inserito nel modello un controllo della versione del reader utilizzata, in modo da bloccare a priori la compilazione se si utilizza il reader 9.
- Modulistica digitale per l'Albo delle società cooperative (Mod. C17 - Versione corrente: 3.04).
- Per controllare la versione attuale del MODELLO C17 e scaricare sia il modello che il manuale di compilazione predisposto da InfoCamere, cliccate QUI
- Se vuoi scaricare i modelli per le cooperative che hanno sede nella Regione Valle d'Aosta, cliccate QUI
1.2. Nuovo software per modulo Albo cooperative
Dal 1° aprile 2010 è disponibile un nuovo pacchetto software, che sostituirà progressivamente il precedente, per la produzione del file PDF corrispondente al modello C17 da allegare:
• alla Comunicazione Unica per richiedere l'iscrizione all'Albo;
• al deposito del bilancio di società cooperativa.
Il nuovo software consente di non indicare il codice fiscale in iscrizione, consentendo in tal modo l'invio contestuale con la pratica ComUnica di iscrizione al Registro imprese e contestuale richiesta di codice fiscale.
Maggiori dettagli sono disponibili al seguente indirizzo: http://webtelemaco.infocamere.it alla voce "Software" - "Download" - "Modello Albo Cooperative".
Il software produce sul desktop il collegamento “Modulistica Albo Cooperative” che attiva l'applicazione.
A causa delle incompatibilità con le versioni di Adobe Acrobat 9 e superiori, il "vecchio" modello C17 sarà comunque disponibile fino al 31 luglio 2010 e potrà quindi essere allegato al bilancio per la campagna 2010.
. Se vuoi accedere al software "Modulistica Albo Cooperative 1.4", clicca QUI.
. Se vuoi scaricare le Istruzioni per la compilazione della modulistica Albo Cooperative, clicca QUI.
2. 1° APRILE 2014 - NUOVA MODULISTICA - SCOMPARE IL MODELLO C17
Il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, che è diventata obbligatoria dal 1° aprile 2014.
La nuova modulistica è stata adotta con il Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013.
Da tale data, per le pratiche destinate all'Albo delle Cooperative, non dovrà più essere utilizzato il modello C17 ma gli appositi quadri presenti all'interno del software Fedra Plus 6.70.
In particolare per l'iscrizione dovrà essere utilizzato il quadro 31 del modello S1 (in caso di contestuale iscrizione al Registro imprese) o S2 (in caso di impresa già iscritta).
Per il deposito del bilancio dovrà essere compilato il quadro "deposito per l'albo cooperative" del modello B.
. Se vuoi approfondire l’argomento della nuova modulistica, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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- Per le norme dettate dal Codice Civile, in materia di società cooperative, cliccate QUI.
. D.M. 23 giugno 2004: Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 6 marzo 2013).
. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per gli enti cooperativi - Decreto Dirigenziale 2 dicembre 2004: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione all’Albo delle società cooperative.
. Ministero delle attività produttive - Circolare del 6 dicembre 2004 - Prot. 1579682: D.M. 23 giugno 2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004) di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative. Circolare attuativa. La Circolare riporta anche le istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti verso l'Albo nazionale delle Società cooperative. Tali istruzioni sono, in parte, superate a seguito di un successivo aggiornamento del modello C17.
. Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi – Circolare 4 agosto 2005, Prot. 1578744: Albo delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004).
. D.M. 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile.
. Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Div. IV - Nota del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648: Albo delle Società Cooperative. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti. Decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo.
. D.M. 20 aprile 2006: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative.
- Se sei interessato a scaricare il testo del decreto con allegate le specifiche tecniche, clicca QUI
. D.M. 24 maggio 2006:Approvazione delle modifiche delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006).
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 24 maggio 2006, Prot. 0014776: Modello C17 – Chiarimenti per la compilazione.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427: Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative.
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D.M. 28 aprile 2011: Modalità di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualita', da parte delle banche di credito cooperativo.
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D.M. 28 aprile 2011 - ALLEGATO - Comunicazione annuale ai sensi dell'art. 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie - Dichiarazione.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (13160 letture) [ Indietro ] |