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REVISIONE LEGALE DEI CONTI - FORMAZIONE E TENUTA DEL NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE - LA NUOVA REVISIONE LEGALE DEI CONTI - SEZIONE PER REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI





REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI
EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE
NASCE UN NUOVO REGISTRO

1. I contenuti della DIRETTIVA 2006/43/CE

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE, ha dettato delle norme generali in tema di:
• abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione;
• esercizio dell'attività di revisione;
• controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione;
• cooperazione tra stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione.


2. La delega al Governo - Oggetto e contenuti della delega

La legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”, contiene due specifiche deleghe che riguardano le direttive riportate sopra.
All'articolo 1, comma 1, il Governo è stato delegato a dare attuazione ad una serie di direttive riportate negli Allegati A e B, tra cui la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che figura nell'Allegato B, senza dettare principi e criteri direttivi per l‟esercizio della delega.

In attuazione della delega sono stati predisposti due schemi di decreto legislativo, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, elaborati anche sulla base dei risultati di una consultazione pubblica svoltasi nei mesi di luglio-settembre 2009 su una prima formulazione.
Sono stati consultati in via informale gli uffici tecnici della Consob.

Il 22 gennaio 2010, il Consiglio dei Ministri - dopo il rilascio dei pareri delle commissioni parlamentari competenti - ha approvato in via definitiva due schemi di decreto legislativo, il primo attuativo della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; il secondo attuativo della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.


3. L'emanazione del D.Lgs. n. 39/2010, di recepimento della Direttiva 2006/43/CE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 (Supplemento Ordinario n. 58), il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".


3.1. Le novità introdotte dal nuovo decreto

Tra le novità di maggior rilievo previste dal suddetto decreto ricordiamo:
1. la nuova disciplina in materia di conferimento dell’incarico di revisione, che compete per tutte le società all’assemblea su proposta dell’organo di controllo;
2. l’attribuzione all’organo di controllo del ruolo di “comitato di controllo interno e la revisione contabile” negli enti d’interesse pubblico;
3. l’ampliamento dei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Senza dubbio, tale intervento legislativo ha decisamente semplificato il precedente quadro normativo di riferimento, il quale si presentava estremamente articolato:
a) il D.Lgs. n. 88/1992 disciplinava i soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione ed il registro dei revisori contabili;
b) il Codice Civile definiva le società soggette a tale tipo di controllo;
c) alcune norme speciali erano dettate per le società quotate, per quelle assicurative e per quelle di gestione dei mercati regolamentati.

Il D. Lgs. n. 39/2010 raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni testi di legge, quali:
• il D. Lgs. n. 88/1992 di attuazione della direttiva 84/253/CEE sull’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
• la Legge n. 132/1997 recante nuove norme in materia di revisione contabile;
• il DPR n. 99/1998 recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.
Vengono anche aggiornate anche le norme in materia di revisione legale dei conti dettate dal Codice Civile, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) e dal Codice delle assicurazioni private.

Il nuovo decreto introduce, inoltre, disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di interesse pubblico.
Sono enti di interesse pubblico:
• le società quotate,
• le società emittenti strumenti finanziari diffusi,
• le imprese di assicurazione,
• le banche,
• le società di gestione dei mercati regolamentati,
• le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia,
• le società di gestione accentrata degli strumenti finanziari,
• le società di intermediazione mobiliare,
• le società di gestione del risparmio,
• le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB
.

In tali enti è previsto un comitato per il controllo interno e la revisione contabile incaricato di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati; sull’indipendenza del revisore legale.
Il comitato si identifica, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società:
1. nel collegio sindacale;
2. nel consiglio di sorveglianza o in un comitato costituito al suo interno;
3. nel comitato per il controllo sulla gestione
.


3.2. La revisione legale nei modelli societari

L’obbligo di assoggettare a revisione legale i conti annuali e consolidati delle società discende da una serie di direttive comunitarie di armonizzazione, obbligo che è disposto dagli articoli 2409-bis e 2477 C.C. per quanto riguarda rispettivamente le società per azioni e quelle a responsabilità limitata.
In particolare, il nuovo testo dell'articolo 2409-bis C.C. prevede che la revisione legale dei conti nelle società per azioni è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione; lo statuto delle stesse può comunque prevedere che, laddove non sia redatto il bilancio consolidato, tale attività sia esercitata dal collegio sindacale.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata, invece, la nuova formulazione dell’articolo 2477 C.C. estende l’ambito in cui la revisione legale dei conti è obbligatoria alle seguenti ipotesi:
a) se la società controllata è una società obbligata alla revisione legale dei conti;
b) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Dette circostanze si affiancano a quelle già vigenti, quali:
a) il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per le S.p.a.;
b) superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La nuova disciplina dell’articolo 2477 C.C. si preoccupa, inoltre, di individuare il momento in cui deve essere assolto l’obbligo della nomina del collegio sindacale, momento che il comma 6 di tale articolo identifica con l’approvazione del bilancio in cui sono superati i limiti indicati già dalla previgente normativa per la nomina del collegio sindacale.
Per gli altri casi, invece, l’obbligo di tale nomina andrebbe assolto al verificarsi degli altri presupposti introdotti dal D.Lgs. n. 39/2010.


3.3. La istituzione di un REGISTRO UNICO

Il provvedimento modifica inoltre alcuni aspetti della professione di revisore contabile; in particolare:
1) la istituzione di un registro unico gestito del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà sostituire il Registro finora tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Albo speciale delle società di revisione tenuto presso la CONSOB;
2) il tirocinio obbligatorio triennale con esame di stato per i nuovi revisori;
3) la responsabilità patrimoniale dei revisori nel caso in cui, con la sua attività, cagioni un danno nei confronti della società da cui ha ricevuto l'incarico.


3.4. Soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione contabile

Possono esercitare la revisione contabile sia le persone fisiche sia le società iscritti in un apposito Registro.
Le persone fisiche devono possedere i seguenti requisiti:
• determinati requisiti di onorabilità;
• conseguimento di una laurea almeno triennale;
• svolgimento del tirocinio;
• superamento dell’esame di idoneità professionale
.

Le società di revisione devono, invece, soddisfare i seguenti requisiti:
a) i componenti dell’organo di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità;
b) la maggioranza dei componenti dello stesso deve essere costituita da persone abilitate all’esercizio della revisione legale dei conti in uno Stato UE
.

Il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale compete la responsabilità dell’abilitazione e dell’iscrizione nello stesso, nonché la sua tenuta e la vigilanza della formazione continua dei soggetti iscritti.


3.5. L’incarico di revisione

La nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 39/2010 prevede, che salvo il caso di nomina effettuata dai soci dell’atto costitutivo, l’incarico di revisione legale dei conti deve essere conferito dall’assemblea su proposta motivata dall’organo di controllo.
L’assemblea che conferisce l’incarico è quella ordinaria, la quale deve determinare anche il compenso per l’attività esercitata.
La nuova disciplina chiarisce a tal riguardo che il corrispettivo spettante al revisore si determinato per l’intera durata dell’incarico, in aggiunta di criteri per l’adeguamento dello stesso durante l’incarico.
L’incarico dura per tre esercizi (9 negli enti di interesse pubblico per le società di revisione e 7 per i revisori legali) e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Le cause dello scioglimento del rapporto di revisione sono le seguenti:
a) naturale scadenza del termine di durata dell’incarico;
b) morte del revisore individuale o cessazione della società di revisione;
c) revoca per giusta causa
.


3.6. L’indipendenza del revisore

Di particolare rilevanza è la nuova disciplina volta ad assicurare l’indipendenza dei soggetti incaricati alla revisione legale dei conti.
Mentre la previgente normativa partiva dall’individuazione di una serie di situazioni che si presumevano idonee a pregiudicare l’indipendenza del revisore, i principi cardine intorno ai quali ruota la disciplina vigente sono due:
a) il revisore legale e la società di revisione legale che effettua la revisione di una società devono essere indipendenti da questa;
b) essi non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale
.

Il revisore legale e la società di revisione legale non devono effettuare la revisione legale dei conti in società qualora sussistano tra loro e questa relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere.
Nel caso in cui queste relazioni presentino delle caratteristiche per cui l’indipendenza del revisore potrebbe essere compromessa, allora esso non deve effettuare la revisione; se tale rischio è semplice non vi è impedimento ad esercitare l’attività, ma se il rischio è rilevante allora vi è il divieto.


3.7. La responsabilità civile del revisore dopo le modifiche del D.Lgs. n. 39/2010

Su questo argomento, riportiamo un articolo di Federico Gavioli tratto da “Il Quotidiano IPSOA” del 3 febbraio 2011, nel quale viene sostenuta la tesi che l’articolo 15 del D.Lgs. n. 39/2010 “appare in materia di responsabilità del revisore contabile, di difficile applicazione senza che ci sia una modifica legislativa che porti un po’ più chiarezza su un argomento così delicato della materia”.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Il D. Lgs. n. 39/2010 recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti è in vigore dal 7 aprile 2010. Il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/CE , interviene sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell’obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti.
La nuova disciplina, contenuta in materia di responsabilità civile da parte del revisore contabile è rubricata nell’articolo 15 del citato decreto legislativo.
In particolare tale articolo afferma che i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.
Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

Ulteriore novità introdotta è quella che riguarda l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili: essa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
In sintesi, l’azione sociale di responsabilità e quella esercitabile dai creditori sociali si prescrive in cinque anni dal compimento del fatto commissivo od omissivo, causativo del danno (art. 2949 c.c.); pertanto, nel caso di perdita del capitale sociale ed ostinata continuazione nell’esercizio dell’impresa da parte degli amministratori, la responsabilità dei sindaci inizia a partire dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, o meglio dal momento in cui tale insufficienza era percepibile col metro della diligenza e professionalità prescritta dalla legge, come affermato più volte dalla giurisprudenza ante riforma.
Secondo autorevole dottrina, invece, l’azione del terzo nei confronti del sindaco dovrebbe, invece, essere soggetta alla prescrizione decennale, non traendo origine da un rapporto sociale o contrattuale tra terzo e società.
Infatti, la responsabilità civile del revisore legale e della società di revisione sostanzialmente si divide in tre differenti questioni:
a) la responsabilità verso la società che ha conferito l’incarico;
b) la responsabilità da prospetto del revisore nei confronti degli investitori sul mercato primario;
c) la responsabilità nei confronti di tutti gli altri terzi, tra cui sono compresi gli investitori e i creditori della società.


I dubbi sul danno effettivo cagionato

Le novità in materia di responsabilità civile del revisore contabile sono di difficile attuazione all’atto pratico; l’intento del legislatore, come richiesto dagli organi rappresentativi delle professioni, era quello di introdurre dei meccanismi che limitassero la responsabilità del revisore rispetto alla normativa previgente. Si è tentato, quindi, di introdurre dei meccanismi di responsabilità proporzionale che però sono difficilmente applicabili.
Il contributo effettivo al danno causato alla società e ai terzi deriva dal difettoso adempimento dell’obbligo di sorveglianza, che ha portato a mancata cautela nell’esprimere i giudizi sul bilancio, nell’effettuare le verifiche relative alla tenuta delle scritture contabili o alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
L’illecito, tuttavia, proviene dagli amministratori: il revisore risponde per la violazione di propri obblighi di sorveglianza, ma relativi ad atti od omissioni degli amministratori.
Una volta verificatosi il danno è compito arduo riuscire a separare con esattezza il contributo causale degli autori con quello dei sorveglianti.
La relazione governativa al provvedimento in commento non fa cenno alla raccomandazione della Commissione n. 2008/473/CE, la quale invitava gli Stati membri sia ad istituire un massimale alla responsabilità, sia ad attivare un sistema di responsabilità proporzionale al danno direttamente provocato, senza la possibilità per i revisori di essere chiamati a rispondere in solido con altri autori di illeciti.
L’articolo 15 del D.Lgs. n. 39/2010, in sintesi, appare in materia di responsabilità del revisore contabile, di difficile applicazione senza che ci sia una modifica legislativa che porti un po’ più chiarezza su un argomento così delicato della materia.


3.8. I sistemi di amministrazione e controllo dopo la riforma della revisione legale

Con la riforma della revisione legale dei conti introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010, lo scenario dei sistemi di amministrazione e controllo si è maggiormente delineato e precisato e l'evoluzione normativa ha in parte modificato il suo percorso.
Si è passati, infatti, da un sistema, quello previsto dalla riforma delle società del 2003, in cui una precisa scelta di politica del diritto è stata quella di rimettere all'autonomia delle parti la scelta del modello di governo societario, attribuendo rilevanza centrale all'organo amministrativo, ad un sistema che induce a preferire il metodo tradizionale a fronte di un rafforzamento ed una ulteriore specificazione delle competenze del collegio sindacale.

- Si riporta un articolo di PAOLO MORETTI (pubblicato sul Corriere Tributario - Ipsoa Editore), dal titolo:
. I sistemi di amministrazione e controllo: dalla riforma societaria alla riforma della revisione legale.


3.9. La nuova revisione legale dei conti

Con le norme approvate dal D. Lgs. n. 39/2010 non si parlera` piu` di controllo contabile o controllo legale dei conti ma ritorna in auge il temine piu` corretto di revisione legale dei conti.
Cosa e` cambiato nello svolgimento dell’attivita` di revisione? Chi sono i soggetti abilitati? Cosa s’intende per indipendenza del revisore?

Sull'argomento segnaliamo un articolo di Riccardo Bauer (dell'Universita` Cattolica del Sacro Cuore - Milano) dal titolo "La nuova revisione legale dei conti, pubblicato sulla rivista Amministrazione & Finanza (Ed. IPSOA), n. 3/2010.

- Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.


4. 4 LUGLIO 2011 - PUBBLICATE LE BOZZE DI SEI NUOVI REGOLAMENTI - APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto alcuni schemi dei decreti ministeriali concernenti i regolamenti di attuazione del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/2537CEE”.
Le bozze, in particolare, sono sei e riguardano le seguenti materie: iscrizione al registro, accesso, tirocinio, soggetti inattivi, revoca, formazione continua.
Su tali documenti il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ritiene opportuno acquisire gli orientamenti e le osservazioni che i soggetti interessati volessero segnalare. Le osservazioni possono essere inviate:
- per via fax al numero 06.4761.3599 o
- al seguente indirizzo di posta elettronica: revisionelegale@pec.mef.gov.it.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 31 luglio 2011.

. Se vuoi scaricare il testo dei sei schemi di decreto, clicca QUI.


5. 26 LUGLIO 2011 - Regolamento revoca, dimissioni, risoluzione rapporto di revisione legale - risposta Assonime a consultazione MEF

ASSONIME ha risposto alla consultazione avviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) il 4 luglio 2011 sulla bozza di Regolamento (di attuazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati) che disciplina la revoca, le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto di revisione.
Per l’Associazione appare pienamente condivisibile l’impianto generale del Regolamento che mira a disciplinare compiutamente le fattispecie che legittimano lo scioglimento anticipato del rapporto di revisione, nonché il procedimento attraverso cui esso si realizza.
La disciplina relativa allo scioglimento anticipato del rapporto di revisione è un profilo della materia particolarmente delicato poiché coinvolge non solo gli interessi delle parti del rapporto contrattuale, ma anche quelli più generali di garanzia di un corretto svolgimento dell’attività di revisione e della sua continuità. È bene quindi che il legislatore abbia demandato alla regolamentazione secondaria la valutazione degli aspetti applicativi rilevanti e la regolamentazione dei profili più complessi.

. Se vuoi consultare il documento Assonime, clicca QUI.


6. 29 AGOSTO 2012 - EMANATI TRE DECRETI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 39/2010 - NASCE IL NUOVO REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012, tre decreti ministeriali portanti i regolamenti in applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Si tratta:
1) Del D.M. 20 giugno 2012, n. 144, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali;
2) del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, concernente i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e le società di revisione e l’iscrizione dei revisori di altri Stati membri dell’UE o di altri Paesi;
3) del D.M. 25 giugno 2012, n. 146, riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale.


6.1. I contenuti del D.M. n. 144/2012

Il D.M. n. 144/2012 riguarda le modalità di iscrizione e di cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 39/2010, sia da parte delle persone fisiche che dalle società.

Il Decreto prevede che il Registro, attualmente istituito presso il Ministero della Giustizia e gestito dai dottori commercialisti, alla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà gestito dall'Ispettorato Generale della Finanza della ragioneria.


6.2. I contenuti del D.M. n. 145/2012

Il D.M. n. 145/2012 riguarda i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e le società di revisione e per i revisori di altri Stati membri dell’UE o di altri Paesi.

Per quanto riguarda i requisiti per l'iscrizione, in sede di prima formazione del registro, possono accedervi le persone fisiche e le società che al momento dell'entrata in vigore siano già iscritte al registro dei revisori contabili (art. 1, D.Lgs. n. 88/1992) e all'Albo speciale delle società di revisione.
Potranno essere iscritti anche Revisori di un Paese terzo, abilitati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizioni che siano garantite condizioni di reciprocità.
Per coloro che erano iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l'iscrizione al nuovo registro (presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non avverrà di diritto ma sarà subordinata ad una apposita comunicazione (anche in via elettronica e secondo le modalità che saranno individuate dal Ragioniere generale dello Stato) di: dati anagrafici, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione nel Registro dei revisori, codice fiscale, partita iva, indirizzo dello studio, incarichi di revisione legale, durata e corrispettivi degli stessi, eventuali provvedimenti di sospensione o divieto di assunzione di nuovi incarichi, eventuale rete di appartenenza.
In caso di mancata comunicazione, l'iscrizione avverrà d'ufficio ma ai revisori saranno comminate delle sanzioni (nei casi più gravi sospensione, revoca di uno o più incarichi o cancellazione).

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6.3. I contenuti del D.M. n. 146/2012 - IL REGISTRO DEL TIROCINIO

Il D.M. 25 giugno 2012, n. 146, riguarda la formazione e la tenuta del Registro del tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
Il tirocinio ha la durata di tre anni ed è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Tale Registro è tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contiene i dati relativi al tirocinante (dati anagrafici, data in cui ha iniziato il tirocinio, il nominativo del soggetto presso cui il tirocinio è svolto, notizie sui trasferimenti, etc.) resi disponibili sul sito internet dello stesso Ministero.

Il tirocinio:
a) deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali;
b) deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale;
c) deve essere effettuato presso un revisore o società di revisione, iscritti nell’apposito Registro, che abbiano la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante (tali soggetti devono consentire al tirocinante di frequentare corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso)
.

Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione sull’attività svolta specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento abbia partecipato, indicando il relativo oggetto e le prestazioni a cui ha assistito o collaborato.
Tale relazione è sottoscritta per conferma dal soggetto presso cui il tirocinio è effettuato.
Qualora tale obbligo non venga ottemperato entro i 120 giorni successivi al termine di ciascun anno di tirocinio, questo è automaticamente sospeso per un periodo massimo di un biennio, salvo riprendere al momento in cui la relazione viene presentata. Decorso il biennio di sospensione, senza che venga presentata la dichiarazione, il tirocinante è cancellato dal registro.

Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rilascia al tirocinante, entro 30 giorni, il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.
Nelle more del rilascio di tale provvedimento, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento dell’obbligo di tirocinio.
Se l'attività svolta dal tirocinante non è conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio disciplinate dal decreto, il Ministero competente dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.


Disciplina transitoria per gli attuali tirocinanti

Il Decreto contiene anche una norma transitoria in base alla quale sono iscritti di diritto nel nuovo Registro del tirocinio, i tirocinanti che, al 13 settembre 2012, sono già iscritti al vecchio Registro (ex art. 5, D.P.R. n. 99/1998) e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale.

L'attività di tirocinio svolta prima della suddetta data è computata ai fini del compimento del periodo triennale.

Sono altresì iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio svolta in precedenza e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, è computata ai fini del compimento del periodo triennale di tirocinio.

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7. 11 SETTEMBRE 2012 - ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Sull’applicazione dei decreti, che entreranno in vigore il 13 settembre 2012, sono arrivati i primi chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
In particolare, si ribadisce che, oltre all’integrazione delle informazioni contenute nel “vecchio” registro, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione.
Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione, i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso D.Lgs. n. 39/2010.
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi.
Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del D.P.R. n. 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
I revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato.
La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.

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8. 20 SETTEMBRE 2012 - Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Parere del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 248 del 20 settembre 2012, ha espresso parere favorevole sulla determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni ai Registri di cui al D.Lgs. n. 39/201, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il parere del garante era stato richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a una determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni ai Registri di cui al citato D.Lgs. n. 39/2010, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato in attuazione della direttiva europea 2006/43/CE del 17 maggio 2006.

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9. 29 OTTOBRE 2012 - Nominata la Commissione centrale

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012, due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2012, recanti, rispettivamente, la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale e la istituzione della Commissione centrale per i revisori contabili.

Con il secondo di tali decreti è stata istituita la Commissione centrale per i revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale organismo già esisteva ma faceva capo al Ministero di Grazia e Giustizia.
La Commissione centrale svolge funzioni consultive in relazione all'esercizio dei compiti attribuiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio;
b) tenuta del registro dei revisori legali;
c) esercizio dei poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze
.
La Commissione centrale per i revisori legali dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un analogo periodo di tempo.

Il testo dei due decreti viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. 20 FEBBRAIO 2013 - Pubblicati due nuovi decreti

Prosegue l'iter attuativo del D.Lgs. n. 39/2010 relativo alla revisione legale dei conti. Sono stati infatti pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, due nuovi decreti:
a) il D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, recante "Regolamento concernente i casi e le modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";
b) il D.M. 8 gennaio 2013, n. 16, recante "Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".
Il primo decreto disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonchè i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione.
Il secondo decreto disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
L’entrata in vigore dei due regolamenti è fissata al 7 marzo 2013.


10.1. I contenuti del D.M. n. 261/2012

Agli articoli 3 e 4 del regolamento viene disciplinata la revoca dell’incarico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 3, l’incarico – affidato tanto a revisori persone fisiche, quanto a società di revisione – può essere revocato esclusivamente “per giusta causa”; precisandosi che le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non configurano tale ipotesi.
Laddove invece questa si verificasse, l’organo amministrativo è tenuto ad annunciare per iscritto al soggetto incaricato della revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, specificandone le motivazioni.

Ai sensi dell’art. 4, costituiscono “giusta causa di revoca”:
a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 C.C., eserciti il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nell’ipotesi in cui la continuazione dell’incarico sia ostativa all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti per la formulazione di un giudizio sul bilancio consolidato;
c) il verificarsi di cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire il conseguimento dell’incarico di revisione;
d) la sopravvenuta inidoneità del revisore, a causa di insufficienza di mezzi o di risorse;
e) il riallineamento della durata dell’incarico a quello della società capogruppo dell’ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
f) il verificarsi di gravi inadempimenti del revisore; g) l’acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
h) la sopravvenuta compromissione dell’indipendenza del soggetto incaricato della revisione;
i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale.

Costituiscono infine ipotesi di giusta causa di revoca dell’incarico “i fatti di rilevanza” – dei quali è necessario fornire adeguata motivazione – che comportino l’impossibilità di prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività stessa.
E’ fatto divieto di previsione di clausole che escludano o limitino la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa.

Il Capo terzo del regolamento (articoli 5 e 6) contiene la disciplina relativa alle dimissioni dall’incarico di revisione.
Dopo una elencazione casistica di alcune circostanze idonee a motivare le dimissioni, viene precisato che queste devono risultare tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, tenuto conto delle finalità dell’attività.
Le dimissioni, in ogni caso, devono essere formulate secondo i tempi e con modalità idonee a consentire alla società interessata di provvedere all’affidamento di un nuovo incarico.

Nel Capo quarto del regolamento (articoli 7 e 8) sono disciplinate le ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di revisione, nonché il divieto di nuovo incarico.
In caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima societa' assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

Nel successivo Capo quinto (articoli 9 e 10) vengono disciplinati gli obblighi di comunicazione relativi, rispettivamente, agli enti di interesse pubblico e alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico.


10.2. I contenuti del D.M. n. 16/2013

Il D.M. n. 16/2013 disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n . 39/2010.

Nella nuova "Sezione inattivi" vengono iscritti d'ufficio:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi.

ll regolamento ricorda che i revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale oppure con l'avvio di una collaborazione presso una società di revisione.
Se l'assunzione dell'incarico avviene entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro, il revisore è esonerato dagli obblighi formativi. Ciò, in quanto il passaggio dei revisori dalla sezione inattivi all’elenco ufficiale dei revisori attivi è condizionato dal rispetto della formazione obbligatoria e dalla tempestiva comunicazione al ministero dell’Economia dell’incarico assunto.


11. 4 OTTOBRE 2013 - Registro Revisori Legali - Mancano i decreti attuativi - Si torna alla vecchia disciplina

Nelle more dell’emanazione del mancante regolamento, torna in vigore la disciplina che, a causa di una inappropriata interpretazione, è stata considerata cessata a partire dal giugno 2012.
E' questa la risposta che il vice ministro dell'economia Stefano Fassina ha dato ad una interpellanza parlamentare del 4 ottobre 2013 (n. 2-00222) sul tema "Problematiche relative alla disciplina riguardante il registro dei revisori legali".
Non essendo stati emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze i regolamenti attuativi della nuova disciplina della revisione legale, deve ritenersi vigente la precedente normativa in materia di accesso al Registro dei revisori. Pertanto, in attesa che sia completata la disciplina attuativa del D.Lgs. n. 39/2010, deve essere garantita l’iscrizione al Registro dei revisori come da D.Lgs. n. 88/1992.
I commercialisti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al Registro dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina (13 settembre 2012), se hanno superato l’esame per l’accesso all’Albo, possono beneficiare dell’esonero dell’ulteriore esame e iscriversi di diritto nel Registro.
In pratica dovrebbe essere in arrivo un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che consentirà l’iscrizione al Registro dei Revisori a tutti coloro che anche dopo il 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore della nuova disciplina ora sospesa) hanno maturato i requisiti per l’accesso al registro secondo la vecchia disciplina.

La disciplina della revisione legale è stata modificata radicalmente con il decreto legislativo n. 39 del 2010, emanato in attuazione della relativa direttiva europea 2006/43/CE.
Per rendere questa nuova disciplina operativa si rendeva necessaria l’emanazione di una serie di numerosi decreti ministeriali di attuazione.
Molti sono stati emanati in questo paio d’anni, molti altri però ancora no. In particolare, la mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, recante esame di idoneità professionale, ha determinato, di fatto, l’impossibilità di accedere al registro dei revisori legali.
Il vuoto normativo creatosi per la mancata emanazione del regolamento attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010 è il frutto dell’errata interpretazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel quale sono incorsi il Ministero della giustizia e quello dell’economia, in quanto va osservato che l’articolo 43 del citato decreto prevede che la disciplina previgente avrebbe dovuto rimanere in vigore sino alla completa adozione di tutti decreti attuativi.
Un parere, però, del Ministero della giustizia, a cui poi è stato dato seguito dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha viceversa interpretato diversamente il disposto di questa norma, dando il via all’attuazione della nuova disciplina in mancanza ancora del completamento del quadro normativo, e in particolare in mancanza del decreto di attuazione che consente lo svolgimento delle prove di esame, e conseguentemente che consente l’iscrizione di nuovi soggetti in possesso dei relativi titoli di studio.

. Se vuoi scaricare il testo della interpellanza parlamentare n. 2-00222 del 4 ottobre 2013, clicca QUI.


12. Registro Revisori Legali - Terzietà e indipendenza - Il problema dell'equipollenza degli esami di idoneità professionale

Incassato il dietrofront del Ministero dell’Economia sulla disciplina transitoria da applicare per l’accesso al Registro dei revisori legali, le associazioni sindacali di categoria puntano l’attenzione sulla questione equipollenza. Se, infatti, i circa 3 mila commercialisti impossibilitati ad accedere al Registro pur avendone i requisiti (per via dell’assenza del regolamento relativo all’esame di idoneità) hanno finalmente ottenuto la chiarezza che chiedevano, resta ancora aperta la questione riguardante i percorsi di accesso una volta che la nuova normativa sarà entrata in vigore a pieno regime.
La partita sembrerebbe giocarsi sulla terzietà e l’indipendenza che la direttiva 2006/43/CEE (recepita nel nostro ordinamento dal DLgs. n. 39/2010) impone ai revisori legali. Requisiti di cui, secondo alcuni, sarebbero in possesso solo i revisori e non anche i commercialisti, in quanto consulenti di parte. Di qui, l’impossibilità di riconoscere l’equipollenza dei due esami di accesso all’Albo dei commercialisti e al Registro dei Revisori.
Questa è la tesi che, stando alle voci che si rincorrono nelle ultime settimane, sarebbe stata sostenuta dalla Commissione europea in un parere girato al Ministero della Giustizia e adottato in toto da via Arenula.
L'ultima parola spetta, in ogni caso, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nell’attesa, non mancano quelli che, cavalcando la posizione della Commissione europea, provano a spingere perché la revisione si affermi a tutti gli effetti come una professione a se stante.
Il riferimento è ai rappresentanti dell’INRL (Istituto nazionale per la revisione legale) che sostengono la necessità di eliminare l’equipollenza quale “passo necessario per dotare il sistema economico italiano di un controllo contabile ispirato alla trasparenza e alla terzietà”.
Di parere nettamente contrario i dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono contrari a qualunque ipotesi che contempli la necessità di creare una nuova professione.

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa congiunto delle sigle sindacali sull'equipollenza Dottore Commercialista e Revisore Legale, clicca QUI.


13. 31 OTTOBRE 2013 - D.L. n. 126/2013 - Sbloccato l'accesso al Registro dei Revisori legali

"Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative."
E' questo quanto stabilito all'art. 1, comma 19 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013 e in vigore dalla stessa data.

. Se vuoi scaricare il testo completo del decreto-legge n. 126/2013, clicca QUI.


14. 1° MARZO 2014 - L. n. 15/2014 - Iscrizione nel Registro dei revisori contabili – Sancita la equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti – Previsto un esame integrato

"Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame".
E’ quanto stabilisce il nuovo comma 4-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 30, introdotto dal comma 14, dell’art. 9, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Viene così dato il via libera all’equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti, fermo restando l’obbligo di tirocinio previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisori legale. Quindi, per iscriversi al Registro dei revisori i commercialisti non dovranno più superare un esame di idoneità ad hoc ma sarà necessario integrare le prove d’esame per l’accesso alla professione.
Dopo una querelle durata mesi, si chiude con un compromesso la vicenda dell’accesso al Registro dei revisori dei conti. Da una parte si stabilisce che non dovrà essere sostenuto un nuovo esame, dall’altra si rimanda ad un provvedimento del Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà ridisegnare le materie dell’esame di Stato aggiungendo quelle che secondo la Commissione europea sarebbe necessarie per evitare che l’equipollenza finisca sotto inchiesta e potenzialmente contrasti con la direttiva 43/2006.

Dalla posizione europea alla soluzione di compromesso dell'Italia

Inizialmente sembrava avesse vinto la posizione della Commissione europea portata avanti da Ugo Bassi, direttore della Commissione Ue per il Mercato interno e servizi, secondo il quale un’eventuale norma nazionale che stabilisca l'equipollenza senza esame integrativo, potrebbe porsi in contrasto con la direttiva 2006/43/CE.
Secondo Bassi quello dell’equipollenza “è un problema italiano, in particolare vige la regola che quanto stabilito dall'UE in materia di esami va rispettato da tutti gli Stati membri. Pertanto chi non ha svolto alcuni esami previsti dalla legislazione europea, dovrà sostenere esami integrativi, altrimenti non potrà svolgere la professione del revisore legale”.
Sempre secondo Ugo Bassi, qualora il Governo italiano dovesse contravvenire al principio sopra indicato, l'Europa potrebbe aprire un'istruttoria che, probabilmente porterebbe ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
Questa è stata comunque la linea accolta nel regolamento sull'esame di idoneità arenato da mesi, e che prevedrebbe per tutti i professionisti (commercialisti, esperti contabili e avvocati) che si iscriveranno ex novo al Registro il superamento di una prova d'esame che attesti le conoscenze specifiche richieste dalla revisione.
Per tali professionisti sono, comunque, previsti esoneri per specifiche aree: per i commercialisti, in particolare si tratta delle due prove scritte, ma non dall'esame pratico sui principi di revisione internazionale e di deontologia.
L'ultima speranza dunque era rimasta nel Senato, dove è stato votato il "decreto Milleproroghe" con gli inattesi esiti positivi per la vicenda.

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare un provvedimento che dovrà contenere anche le nuove regole in materia di etica e indipendenza dei revisori legali, con l'intenzione di chiudere l'intero pacchetto dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010 entro la fine del 2014.
I principi nazionali, obbligatori per chiunque svolga l'attività di revisione legale, costituiranno la vera e propria “tecnica” e saranno modulati sulla base dei principi internazionali ISA.
Ricordiamo che i principi di revisione internazionali ISA, sono disponibili anche in italiano a seguito della traduzione effettuata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma tali principi devono essere opportunamente contestualizzate nell'economia reale del nostro Paese.

. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013, clicca QUI.


15. 28 MAGGIO 2014 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI – Emanate nuove norme europee

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L158/196 del 27 maggio 2014, le nuove norme in materia di revisione legale dei conti, ed in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la Decisione 2005/909/CE della Commissione;
- la Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Vista l'elevata rilevanza degli enti di interesse pubblico, determinata dalla portata e dalla complessità delle attività o dalla loro natura, deve essere rafforzata la credibilità dei bilanci presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile: di conseguenza, nel regolamento (UE) n. 537/2014 sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni speciali che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva n. 2006/43/CE.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 giugno 2016. Lo stesso termine è indicato per il recepimento a livello nazionale della Direttiva.


15.1. I contenuti del Regolamento

Il Regolamento stabilisce:
- i requisiti per l’esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico;
- le norme per l’organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l’indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché
- le norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

Gli obiettivi del presente regolamento sono quelli di:
- chiarire e definire in modo ottimale il ruolo della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico,
- migliorare le informazioni che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce all'ente sottoposto a revisione o ad altre parti in causa,
- migliorare i canali di comunicazione tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico,
- impedire qualunque conflitto di interessi derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile a enti di interesse pubblico,
- mitigare il rischio di potenziali conflitti di interessi attribuibili al sistema esistente in base al quale l'ente sottoposto a revisione sceglie e paga il revisore o al rischio di familiarità,
- agevolare l'alternanza tra e la scelta di un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per gli enti di interesse pubblico,
- ampliare la scelta di revisori legali e imprese di revisione contabile per gli enti di interesse pubblico e
- migliorare l'efficacia, l'indipendenza e la coerenza della regolamentazione e del controllo cui sono sottoposti revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico
.


15.2. I contenuti della nuova Direttiva

Con la direttiva n. 2014/56/UE del 16 aprile 2014 sono definite le condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione nel registro dei soggetti che effettuano le revisioni legali dei conti, le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi e il quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti.
Per il legislatore europeo è necessario armonizzare ulteriormente tali norme a livello dell'Unione per consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano a tali soggetti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello svolgimento dei loro compiti.
L'obiettivo della presente direttiva è quello di rafforzare la fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza del bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, attraverso modifiche della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

La revisione legale dei conti – si legge nelle considerazioni inziali - richiede la conoscenza adeguata di materie quali il diritto societario, il diritto tributario e il diritto civile, materie che possono variare da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, al fine di garantire la qualità dei servizi di revisione legale dei conti prestati all'interno del suo territorio, è opportuno che uno Stato membro sia in grado di imporre misure compensatrici qualora un revisore legale abilitato in un altro Stato membro desideri ricevere l'abilitazione e costituire, in tal modo, una stabile organizzazione anche nel territorio del suddetto Stato membro.
Tali misure dovrebbero tenere conto dell'esperienza professionale del revisore legale interessato. Non dovrebbero comportare l'imposizione di un onere sproporzionato sul revisore legale né impedire o rendere meno interessante la possibilità di prestare servizi di revisione legale dei conti nello Stato membro che impone le misure compensatrici.
Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di abilitare i revisori legali candidati sulla base di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Al termine del tirocinio di adattamento, il revisore legale dovrebbe essere in grado di accedere alla professione all'interno di uno Stato membro ospitante, previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro.

Riconoscimento delle imprese di revisione contabile

In base a quanto stabilito nel nuovo art. 3-bis, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, un'impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro ha diritto a effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro, a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile si conformi all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), nello Stato membro ospitante.
Un'impresa di revisione contabile che desidera effettuare revisioni legali dei conti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine effettua l'iscrizione nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente agli articoli 15 e 17.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante iscrive nel registro l'impresa di revisione contabile una volta accertatane l'iscrizione nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro di origine.
Qualora lo Stato membro ospitante intenda fare affidamento su un certificato che attesti l'avvenuta iscrizione nel registro dell'impresa di revisione contabile presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che il certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'iscrizione nel registro dell'impresa di revisione contabile.

Assunzione da parte degli enti sottoposti a revisione di precedenti revisori legali

La direttiva interviene anche sugli ipotetici conflitti di interesse futuri o in casi di assunzioni di dipendenti di revisori legali che spesso hanno caratterizzato situazioni particolare in passato.
Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o il responsabile che effettua la revisione per conto di un'impresa di revisione contabile non sia autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno o, nel caso della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisore legale o di responsabile della revisione in relazione all'incarico di revisione dei conti:
a) ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;
b) a diventare, se del caso, membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
c) a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione
.

Revisione legale del bilancio consolidato

La direttiva interviene anche in merito alla revisione legale dei conti del bilancio consolidato.
Gli Stati membri assicurano che, in caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo:
a) si assuma la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'art. 28 della direttiva e, ove del caso, all'art. 10 del regolamento (UE) n. 537/2014 e per, ove del caso, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 11 del regolamento;
b) valuti il lavoro di revisione svolto da revisori di un Paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore riguardante le parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori;
c) esamini il lavoro di revisione svolto da revisori di un Paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un Paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e mantenga la documentazione di tale lavoro. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto dal revisore
.

Formazione continua

Gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali a un livello sufficientemente elevato e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate come previsto all'articolo 30.


16. 20 LUGLIO 2016 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI – Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 135 del 2016

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il decreto legislativo, di attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, innesta i propri interventi di modifica sul testo del D.Lgs. n. 39 del 2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed è stata unificata in un corpus normativo omogeneo la disciplina dell’attività.
Le ragioni della direttiva europea 2014/56/UE risiedono nella necessità di rinforzare quanto più possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi solidi della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, la direttiva ritiene essenziale prevedere un idoneo livello qualitativo della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate.
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l’attività dei revisori dei conti, dall’accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.

Il decreto, all'art. 2, prevede che le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro, che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro, potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i seguenti requisiti:
- di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
- di idoneità all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, attestata dall’abilitazione conseguita a seguito del superamento di una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Il decreto, all'art. 3, interviene altresì in materia di tirocinio, prevedendo che lo stesso dovrà essere "finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale".
Dovrà avere durata triennale e dovrà essere svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale potrà accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.

All'art. 5 si parla di formazione continua.
La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento dovrà riguardare "le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione".
Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Gli artcioli 8 e 9 sono dedicati al contenuto informativo del Registro e delle relative sezioni A e B che lo compongono.
I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita' nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».
Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui all'articolo 20.

L'articolo 10 sostituisce l'art. 9 del D.Lgs. n. 39/2010 dove si parla di "Deontologia e scetticismo professionale".
I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale devono rispettare "i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob".

L'articolo 12 sostituisce l'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010, rubricato "Indipendenza e obiettività", mentre l'articolo 13 aggiunge quattro nuovi articoli /dal 10-bis al 10-quinquies), dedicati alle modalità di svolgimento della revisione legale.
In materia di indipendenza, si segnala, anzitutto, che i revisori legali dovranno procedere a un’accurata diagnosi per valutare i rischi prima di accettare l’incarico. Diventa, infatti, necessario valutare e documentare:
- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- la disponibilità di personale professionale competente, nonché la presenza di tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione.

Altra novità di interesse è quella che si rinviene all’art. 18, che modifica il Capo V, dove vengono dettate disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (EIP) (art. 16) e gli enti sottoposti a regime intermedio (art. 19-bis).
Il decreto prevede novità in tema di enti di interesse pubblico e, in particolare, l’introduzione della categoria degli enti a regime intermedio.
Rispetto al regime previgente, viene ristretta la categoria degli enti di interesse pubblico che ora comprende solo gli emittenti su mercati regolamentati, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Viene introdotta la nuova categoria degli enti a regime intermedio nei quali confluiscono i soggetti che prima erano considerati EIP.
Sono enti a regime intermedio gli emittenti strumenti finanziari diffusi, le società di gestione di mercati azionari, le SIM, le SGR, le SICAV/SICAF, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari. Per questi enti si prevede un’applicazione parziale del regime relativo agli EIP.
In questo caso, l’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. Si ricorda che nella formulazione attualmente vigente il predetto limite è limitato a tre esercizi. Le novità interesseranno le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi sociali successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

L'artciolo 21 sostituisce l'articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010, in materia di sanzioni amministrative e penali,

- Per facilitare l'individuazione delle novità introdotte dal nuovo decreto, si riporta il testo della seguente tabella:
. D.Lgs n. 39 del 2010 e D.Lgs. n. 135 del 2016 - Normative a confronto.

. Se vuoi approfondire i contenuti della direttiva e del decreto di recepimento da una scheda di lettura predisposta dall'Ufficio studi del Senato e della Camera, clicca QUI.


17. 14 FEBBRAIO 2019 - D.LGS. N. 14/2019 - CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - Modifiche al Codice civile - La nuova disciplina del controllo dei conti nelle SRL - Ampliate le ipotesi di obbligatorietà

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n. 6, il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto si compone di 391 articoli ed è strutturato in quattro parti:
- la prima dedicata al codice della crisi e dell’insolvenza (artt. 1 - 373),
- la seconda alle modifiche al Codice civile (artt. 374 - 383),
- la terza alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 384 - 388);
- la quarta parte alle disposizioni finali e transitorie (artt. 389 - 391).

Per poter dare attuazione alla disciplina contenuta nella riforma della crisi e dell’insolvenza, il legislatore ha dovuto apportare delle modifiche alle disposizioni del Codice civile.
Tra gli articoli modificati, spicca l'art. 2477 del Codice civile.
Con l’obiettivo di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi il legislatore, attraverso la modifica dell’art. 2477 C.C., si sono di fatto ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo, l’articolo 379 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone le seguenti modifiche all’articolo 2477:
1) La sostituzione del terzo e quarto comma, secondo cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Scomparso il riferimento ai limiti indicati all’art. 2435-bis C.C.

2) La modifica del sesto comma e l’aggiunta di un nuovo comma (6-bis), secondo cui l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Dunque, la nomina dell’organo di controllo o del revisore può essere richiesta al Tribunale nel caso in cui non vi provveda l’assemblea anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.
In questo caso, anche se la società è priva di organo di controllo, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 2409 C.C., che prevedono la denunzia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della società.

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18. FEBBRAIO 2020 - REVISORI LEGALI - TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022 - Tutte le novità introdotte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, Prot. 28807, ha fornito le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2020, in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, annunciando importanti novità in materia di accreditamento degli enti formatori e di registrazione dei crediti formativi.
In relazione al triennio formativo 2020 – 2022, che ha avuto inizio il 1° gennaio 2020, sono state aggiornate le istruzioni dettate con la circolare n. 6 del 28 febbraio 2018.

Le principali novità le riassumiamo nei punti che seguono.
1) I requisiti dei docenti, dei quali si avvalgono gli Enti che si intendono accreditare presso il Ministero dell’economia, devono essere comunicati dall’ente formatore utilizzando l’apposita “Scheda docente”. Tale documento costituisce dal 2020 l’unico elemento di valutazione, in sostituzione del Curriculum Vitae.
E’ necessario che i docenti abbiano maturato, nelle materie oggetto della proposta formativa, una pregressa esperienza nella formazione professionale, che viene meglio precisata nel paragrafo 1.2.5 “Requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione” della presente circolare.

2) Sempre per quanto riguarda gli enti che intendono accreditarsi, nelle schede relative ai corsi devono essere indicati: il corpo docenti, la data o le date nonché l’indirizzo del singolo corso, con l’obbligo di comunicare tramite PEC agli uffici del Ministero ogni relativa variazione tempestivamente e comunque anteriormente all’inizio dei corsi, secondo le indicazioni che vengono riportate al punto 1.2.3 “Schede dei corsi offerti” della presente circolare.

3) L’ente che intende accreditarsi ha l’obbligo di indicare il cd. “URL” (Universal Resource Locator), cioè il link o l’indirizzo internet della pagina, da tenere aggiornata, che elenca i titoli dei corsi organizzati, la sede, le date e gli orari, nonché i docenti e le quote di iscrizione.
L’indisponibilità della pagina internet alla quale nella quale elencare i corsi e l’omissione della comunicazione della URL non consentono l’accreditamento.

4) Al fine di consentire il controllo della qualità del materia didattico, con l’istanza di accreditamento, devono essere fornite al Ministero le credenziali di accesso agli eventuali corsi a distanza (in via telematica).

5) Nel documento di prassi viene, inoltre, menzionata anche la modalità di assistenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze che deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, tramite inoltro del “Modulo richiesta informazioni”, disponibile nella sezione “Contatti” del sito internet dedicato alla revisione legale.

6) Per quanto riguarda i crediti maturati fino al momento della trasmissione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato precisa che è preferibile trasmetterli al registro entro i mesi di giugno e dicembre, al fine di aggiornare tempestivamente nel corso dell’annualità la posizione dei crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante.
Resta comunque ferma la data del 31 marzo dell’anno successivo entro la quale la trasmissione deve essere effettuata.
Dal 2020, inoltre, è necessario acquisire, tra le informazioni già presenti del modello “Trasmissione crediti formativi”, anche quella relativa al numero di iscrizione al registro del revisore partecipante ai corsi.

7) Come nel precedente triennio, il sistema della formazione continua per i revisori legali si regge di tre diversi canali di formazione:
1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze,
2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

8) Per quanto riguarda la organizzazione dei corsi è necessario far riferimento alla determina del Ragioniere generale dello Stato MEF - RGS del 27 gennaio 2020, Prot. 17461 con il quale è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2020.
Nella circolare si ricorda, infine, che il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno 20 crediti, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno , principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione).

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19. GIUGNO 2023 - REVISORI LEGALI - Dal 1° luglio in vigore le nuove regole per l’esame di accesso alla professione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2023, il decreto 13 febbraio 2023, n. 71 del Ministero della Giustizia recante il regolamento che apporta modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il decreto, disciplina i requisiti di accesso e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale definendo, in particolare, le materie, i requisiti di ammissione, il contenuto e le modalità di presentazione delle domande, nonché i casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le integrazioni necessarie. Mentre sono rimasti invariati i requisiti di accesso alla professione, la vera novità di questo regolamento sono le modalità di esame per l’accesso alla professione.

Le novità di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Regolamento - che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio - riguardano:
• le nuove modalità di svolgimento delle prove di esame ed in particolare delle prove relative alla conoscenza delle materie economiche aziendali e delle materie giuridiche, che assumono ora la forma di quesiti a domanda aperta;
• la semplificazione delle modalità di correzione degli elaborati;
• la previsione di una durata non superiore a sessanta minuti per lo svolgimento delle prove orali;
• l’introduzione di nuova disciplina di esonero dalle prove scritte e orali per i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio secondo le modalità contenute nella convenzione quadro tra Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis del D.Lgs. n. 39/2010.

Come si legge nel comunicato stampa della Ragioneria Generale dello Stato, la pubblicazione del nuovo decreto, superate di fatto le criticità riscontrate nella gestione operativa nell’espletamento e nella correzione delle prove di esame svolte negli anni precedenti, consentirà al Ministero dell’economia e delle finanze di indire a breve un nuovo bando per l’esame di idoneità professionale per l’iscrizione al registro dei revisori legali formulato, in conformità alla disciplina ora introdotta, con l’intento di promuovere ed agevolare il necessario ricambio generazionale degli iscritti al registro.

Il decreto, con il primo articolo reca modifiche alla composizione della commissione esaminatrice che sarà nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Con l'articolo 2 vengono fornite indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove scritte, e nello specifico relativamente a:
• tempistiche;
• modalità di sorteggio delle materie d’esame;
• durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove;
• testi legislativi ammessi alle prove;
• adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati durante le prove;
• modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.

Bando per l’esame di revisore legale
Nel bando riguardante l'ammissione all'esame per l'esercizio della revisione legale sono indicate le modalità con la quale è svolta ciascuna delle prove scritte ed orali.
In particolare la prova scritta:
• deve vertere sulla risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata,
• avrà durata massima di tre giorni consecutivi.

I quesiti sono suddivisi in gruppi di tre e riguarderanno, nell'insieme, tutte le materie previste per la giornata di esame.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte i candidati avranno fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti.
È obbligatorio, per lo svolgimento delle prove scritte, utilizzare esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

Il nuovo decreto ammette la consultazione di testi legislativi purché non commentati che devono essere presentati dal candidato prima dell'inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione.

Prova orale
La commissione d’esame effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove.
I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a quella orale, la quale:
• può svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ovvero
• in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, tali da assicurare la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

In totale, la prova orale non può durare più di un’ora.

Il testo del decreto n. 71/2023 viene riportato nei Riferimenti normativi.


20. AGOSTO 2023 - REVISORI LEGALI - Pubblicato il bando per l’esame di idoneità professionale con le nuove regole - Domande entro il prossimo 28 settembre

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023, il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale - Sessione 2023.
Con successivo avviso, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale Concorsi ed esami n. 80 del 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

Si tratta del primo esame che si svolge in base alle nuove regole dettate dal D.M. 13 febbraio 2023, n. 71, in vigore dal 1° luglio 2023.

La domanda di ammissione alle prove d'esame dovrà essere presentata esclusivamente via internet, attraverso l’applicazione informatica resa disponibile su Portale della Revisione legale della Ragioneria Generale dello Stato.

La procedura di compilazione on-line dovrà essere completata entro le ore 23:59 del 28 settembre 2023 (trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identità.

All'atto della compilazione della domanda, il candidato é tenuto:
a) al versamento on-line - tramite PagoPA - del contributo per le spese di esame nella misura di 100,00 euro,
b) all’assolvimento contestuale dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di 16,00 euro, tramite il servizio @e.bollo, che consente l'acquisto della marca da bollo digitale.

La Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione.
I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione per mezzo PEC.
L'elenco degli ammessi verrà depositato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it.

La Commissione esaminatrice può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità professionale, l'Amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporne la cancellazione.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:
a) la prima prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate:
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- principi contabili nazionali e internazionali;
- analisi finanziaria;
- informatica e sistemi operativi;
- economia politica, aziendale e finanziaria;
- principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica;

b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe e verte, nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate:
- diritto civile e commerciale;
- diritto societario;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;

c) la terza prova scritta comprende un quesito a contenuto pratico attinente alle materie di seguito indicate:
- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale e indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

Alle prove orali sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 di voto in ciascuna prova scritta.
Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato.

. Se vuoi prendere visione del bando, clicca QUI.



TENUTA DEL REGISTRO
IL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE E IL CONTRIBUTO ANNUALE


1. IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ISCRIZIONE

1.1. 27 OTTOBRE 2012 - Fissati gli importi degli oneri dovuti in misura fissa

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, sono stati determinati l’entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. n. 39/2012 in materia di revisione legale dei conti.
I contributi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono determinati come segue:
a) contributo per l'iscrizione al registro del tirocinio: € 50,00;
b) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle persone fisiche: € 50,00;
c) contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali delle società: € 50,00;
d) contributo per l'iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell'Unione europea o dei Paesi terzi: € 100,00.

I contributi vanno versati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A..


2. IL CONTRIBUTO ANNUALE

2.1. 29 OTTOBRE 2012 - Fissati gli importi del contributo annuale 2013

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2012, due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2012, recanti, rispettivamente, la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale e la istituzione della Commissione centrale per i revisori contabili.

Il primo di tali provvedimenti, prevede che dal 1° gennaio 2013 il contributo annuale ordinario dovuto dai revisori legale e dalle società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali passerà dagli attuali euro 26,84 ad euro 26,00.
Tali contributi dovranno essere versati, mediante bollettino postale premarcato, su apposito conto corrente intestato alla CONSIP.
Tale importo potrà subire un aggiornamento annuale in base alle esigenze di copertura delle spese del Registro e potrà essere incrementato degli interessi di mora in caso di omesso o ritardato versamento.

Per gli anni successivi al 2013, l'ammontare del contributo potrà essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura delle spese, anche in relazione all'entità del costo del servizio reso desumibile dai documenti di rendicontazione annuale presentati all'amministrazione vigilante dal soggetto incaricato di funzioni strumentali alla tenuta del registro.
L'aggiornamento avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di riscossione.
In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento.
Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 39/2010, i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 24 del citato decreto.
L'articolo 24 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita';
c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati sopra.


2.2. 16 DICEMBRE 2013 - Fissati gli importi del contributo annuale 2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013, il DECRETO 20 settembre 2013, con il quale sono stati determinati l'entità e le modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014.

Il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro dei revisori legali è fissato al 31 gennaio 2014.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 settembre 2013, ha confermato l’importo del contributo annuale nella misura di quello previsto per il 2013 che è di euro 26,00, a cui vanno aggiunti euro 0,85 di spese postali.
La Ragioneria Generale dello Stato comunica che è in corso l’invio, presso il recapito risultante nel Registro dei revisori legali, dei bollettini premarcati per l’accredito diretto sul conto corrente postale. Il bollettino premarcato include la codifica dell’anno di competenza del versamento e del numero di iscrizione del revisore. Si raccomanda, pertanto, di non utilizzare bollettini diversi, intestati ad altri revisori o relativi ad anni diversi.
Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul C/C Postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.


2.3. 11 DICEMBRE 2014 - Fissati gli importi del contributo annuale 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014, il DECRETO 25 settembre 2014, con il quale è stata determinata l'entità del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2015.
L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2015 è determinato nella misura di euro 26,00.
L'importo del contributo annuale dovrà essere versato in unica soluzione con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2012, n. 253, che si intende integralmente confermato, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.


2.4. 23 NOVEMBRE 2015 - Fissati gli importi del contributo annuale 2016

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, il DECRETO 2 ottobre 2015, con il quale è stata determinata l'entità del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2016.
L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, è determinato, anche per l'anno di competenza 2016, in euro 26,00.
L'importo del contributo annuale va versato in unica soluzione con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, del 24 settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.
Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato anche mediante pagamento elettronico attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) denominato «PagoPA» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro dei revisori legali è fissato al 31 gennaio 2016.


2.5. 19 DICEMBRE 2016 - Fissati gli importi del contributo annuale 2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, il DECRETO 5 dicembre 2016, con il quale è stata determinata la misura del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali..
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'entita' del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali e' determinato in euro 26,85.
L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
L'ammontare del contributo potrà essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L'aggiornamento avra' effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

L'importo del contributo annuale e' versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID - denominato «PagoPA» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalita' di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). .
Il contributo potra', alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di recupero del credito.
Abrogato il precedente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


2.6. GENNAIO 2019 - REVISORI LEGALI - Pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio

Con un comunicato stampa del 7 gennaio 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che il 31 gennaio 2019 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo dei Revisori legali per l’anno 2019.
Si ricorda che l’importo da pagare - determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad euro 26,85.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema PagoPA, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.
Gli interessati riceveranno un avviso di pagamento presso la casella PEC personale risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.
Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere reperite visitando la sezione “Contributi Annuali”. Inoltre, accedendo all’Area riservata è possibile, tra l’altro:
- consultare lo stato dei pagamenti pregressi;
- scaricare copia dell’avviso di pagamento;
- aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. n. 135/2016
.


2.6. GENNAIO 2020 - REVISORI LEGALI - Pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio

Entro 31 gennaio 2020 va effettuato il versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo dei Revisori legali per l’anno 2020.
Si ricorda che l’importo da pagare - determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad euro 26,85.
L’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema PagoPA, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.


2.7. DICEMBRE 2020 - REVISORI LEGALI - – Fissato l’importo del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro per l'anno 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali passa da euro 26,85 (importo fissato con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016, ora abrogato) a euro 35,00.
Tale nuovo importo è stato fissato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

L'importo del contributo annuale dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Oltre al pagamento del contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono anche tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento.
Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.
Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori (art. 24-ter, D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 2016).
Nel caso di ritardato pagamento, sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.

COME VERSARE IL CONTRIBUTO

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale nei seguenti modi:
1) mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia digitale, denominato PagoPA, disponibile presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come, ad esempio, tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, etc.);

2) mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore.

I revisori ricevono comunque, da parte del Ministero, un avviso di pagamento sull’indirizzo PEC comunicato al momento dell’iscrizione.



MODULISTICA

E' stata pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione e la cancellazione nel Registro dei revisori contabili e nel Registro del tirocinio.
Si tratta di un totale di 14 modelli: 5 che riguardano il Registro dei revisori e 9 che riguardano il Registro del tirocinio.
La compilazione della modulistica deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA


MODULISTICA REGISTRO REVISORI

. Per scaricare il Modulo di iscrizione delle PERSONE FISICHE nel registro dei revisori legali - RL-01, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di iscrizione delle SOCIETA' nel registro dei revisori legali - RL-02, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di richiesta CANCELLAZIONE DEL REVISORE dal registro del revisori legali - RL-91, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di richiesta CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' dal registrodei revisori legali - RL-92, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo COMUNICAZIONE DI DECESSO del revisore - RL-93, cliccate QUI.


MODULISTICA REGISTRO TIROCINIO

. Per scaricare il Modulo di ISCRIZIONE al registro del tirocinio - TR-01, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo per la DICHIARAZIONE DI ASSENSO del revisore legale - TR-01-A-01, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo per la DICHIARAZIONE DI ASSENSO del revisore legale per tirocinio pregresso avviato anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012, n. 146 - TR-01-A-02, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo per la RELAZIONE ANNUALE - TR-04, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO presso altro revisore TR-10, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CESSAZIONE del tirocinio - TR-10-A-01, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo di ATTESTAZIONE DI INIZIO tirocinio - TR-10-A-02, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo per la RELAZIONE PARZIALE DELL'ATTIVITS' SVOLTA - TR-10-A-03, cliccate QUI.

. Per scaricare il Modulo modulo di CANCELLAZIONE - TR-06, cliccate QUI.


REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI
ISTITUITA APPOSITA SEZIONE

1. NOVEMBRE 2022 - REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI - Dettate le condizioni per l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2022, il decreto 1 settembre 2022, n. 174 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante il regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il regolamento istituisce nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle, un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

La sezione è distinta in due parti:
1) Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, in conformità all'articolo 45, della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006;
2) Parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità all'articolo 36, dello stesso decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006.

Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le informazioni indicate al comma 3, dell’articolo 2 del decreto in commento.
Dette informazioni sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Registro dei revisori legali.

L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia (art. 2, comma 5).

La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali, contenente i dati e le informazioni riportate nell’articolo 6 del decreto in commento, dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla CONSOB, e andrà esaminata entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
Tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione, l’interessato dovrà riportare gli estremi della registrazione in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato (art. 6, comma 2, lett. d)).

L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte B - è subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate all’articolo 10 del decreto in commento.

La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali - Parte B, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell’ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze - revisione legale dei conti e dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla CONSOB, e andrà esaminata entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.

Le domande di iscrizione, comprensive dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo previsto, devono essere prodotte in lingua italiana o inglese (art. 6, comma 3 e art. 11, comma 3).

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte A e Parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 13).

All’articolo 15 del decreto vengono dettate alcune disposizioni transitorie, che riguardano i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 39/2010, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF.
Questi soggetti dovranno presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (entro il 24 febbraio 2023), apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento.
Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla CONSOB nella sezione dell'Albo speciale, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto (art. 15, comma 2).

Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti nella sezione dell'Albo speciale della CONSOB che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini indicati sopra.

. Se vuoi consultare il testo del D.M. n. 174/2022, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARI

1. La revisione contabile nella riforma del diritto societario

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2409-bis, il controllo contabile sulla società può essere esercitato o da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel Registro dei revisori contabili, tenuto dal Ministero della giustizia.
Il revisore contabile è sempre presente nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che adottano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In questo caso, il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nell’apposito Registro.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è, invece, esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (art. 2409-quater).

. Se sei interessato ad approfondire l’argomento dei modelli di controllo nelle società di capitali, clicca QUI


2. La verifica delle capacità professionali - Nuovo intervento dell'Unione europea

Regole più stringenti in tema di formazione e deontologia professionale e controlli più severi sulla qualità delle prestazioni fornite.
Sono queste alcune novità contenute nella nuova ottava direttiva, la n. 2006/43/CE, sulla revisione legale dei conti, in vigore dal 29 giugno 2006.
Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 giugno 2008 per adeguare le legislazioni nazionali.
Il nuovo provvedimento comunitario abroga la precedente direttiva in materia di controllo legale dei conti (la n. 84/253/CEE), che regolamentava solo un limitato aspetto della revisione, quello relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
La nuova norma, invece, amplia l'ambito disciplinare ad altri rilevanti aspetti della revisione, quali: la deontologia professionale e l'indipendenza, il controllo sulla qualità, i criteri di scelta.
L'articolo 29 della direttiva prevede, inoltre, che gli Stati organizzino un sistema di controllo di qualità sull'operato dei revisori, caratterizzato dall'essere una struttura pubblica e diretta da persone esterne alla professione di revisione.
Il testo della direttiva viene riportato nell'Appendice normativa.


3. REVISORI LEGALI DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO - Chiarimenti dalla CONSOB per il computo della durata massima dell’incarico

Gli incarichi di revisione svolti da un professionista nei confronti di una società prima dell’acquisizione dello status di Ente di Interesse Pubblico (EIP) non rilevano ai fini del computo del termine novennale. Il conteggio della durata dell’incarico, infatti, inizia a decorrere solamente dal momento dell’acquisizione di tale status.
Il chiarimento è arrivato dalla CONSOB, con la Comunicazione n. 0098233 del 23 dicembre 2014, che va ad integrare le precedenti indicazioni fornite dalla stessa CONSOB con le Comunicazioni n. 0023665 del 27 marzo 2014 e n. 0057066 del 7 luglio 2014, recependo gli ultimi orientamenti forniti in sede comunitaria.
I chiarimenti forniti sono in merito all’interpretazione del primo comma dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove dispone che: "L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico".
L’intervento della CONSOB si è reso necessario a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Ue il 3 settembre 2014 per calcolare la decorrenza della durata di un incarico di revisione di un ente che assuma lo status di Ente di Interesse Pubblico (EIP). In particolare, la Commissione Europea ha specificato come non abbiano rilevanza gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell’ente in questione prima che esso acquisisca lo status di EIP. Pertanto, il conteggio della durata massima dell’incarico (pari a nove esercizi per le società di revisione e a sette esercizi per i revisori legali) inizierà a decorrere dal momento dell’acquisizione di tale status.
La CONSOB, pertanto, ritiene che tale principio debba essere “trasposto” anche in ambito nazionale, al fine di non creare disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia, attraverso un’interpretazione non in linea con i chiarimenti forniti in sede comunitaria. Pertanto, non deve più considerarsi applicabile il punto 2.2 della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014, dove si raccomandava alle società che acquisiscono lo status di EIP, di procedere ad una “trasformazione” dell’incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell’art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.
Al momento dell’acquisizione dello status di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale.

Periodo transitorio
Per gli EIP che avessero già effettuato tale “trasformazione” tra la data del 7 luglio (data della Comunicazione n. 0057066) e il 23 dicembre 2014 (data della nuova comunicazione n. 0098233), sarà possibile riallineare, nella prima assemblea utile, la durata dell’incarico conferito al novennio (calcolando la stessa dal momento dell’acquisizione dello status di EIP).

La rotazione obbligatoria degli incarichi
Con riguardo invece agli altri incarichi di revisione sempre conferiti da EIP ai sensi dell’art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 ma diversi da quelli conseguenti ad un cambio di status - da “non EIP” a “EIP” - , la Commissione, tenuto conto delle possibili evoluzioni della disciplina della materia a livello nazionale, ha ritenuto di confermare l’impostazione della Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014.
In particolare, per tali incarichi, la CONSOB raccomanda di adottare specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed EIP in tutti i casi in cui il rapporto revisore /ente faccia seguito - senza soluzione di continuità - ad incarichi svolti nel periodo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.39/2010.
Dovranno inoltre essere comunicate alla Consob le iniziative adottate in merito.

. Se vuoi scaricare il testo della comunicazione CONSOB, clicca QUI.


4. MAGGIO 2015 - REVISORI LEGALI - Incarichi conferibili anche agli iscritti nella sezione degli “inattivi” - Chiarimento dalla Ragioneria Generale dello Stato

L’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge. Agli iscritti nella sezione “inattivi” possono pertanto essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale.
E’ questo il chiarimento giunto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Nota del 29 maggio 2015, Prot. 45615, emanata in risposta ad una nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperi Contabili del 30 aprile 2015, nella quale la categoria sosteneva che i richiami normativi al revisore iscritto nel Registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, a prescindere dalla status di revisore attivo o inattivo.
La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in virtù dell’assenza nell’ordinamento di qualsiasi limite all’attività posta in essere dai revisori iscritti nella sezione degli inattivi, a questi ultimi possono essere conferiti incarichi e compiti diversi dalla revisione legale tra cui, ad esempio, perizie, attestazioni, asseverazioni e relazioni giurate.

“E’ indubbio – si legge nella risposta della RGS – che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l’iscrizione alla sezione degli attivi. L’assenza nell’ordinamento di qualsiasi limite all’attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto”.
La Ragioneria Generale dello Stato sottolinea inoltre come “l’introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi”. Per questi motivi la Ragioneria arriva ad affermare il principio secondo il quale “l’Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera soggettiva senza una corrispondente previsione di legge”. Ragione per cui “ai sensi delle disposizioni vigenti, al revisore inattivo possono essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale”.
Ad ogni modo, la Ragioneria invita enti o organi che conferiscono incarichi a “esercitare tutta la prudenza necessaria nell’individuazione dei revisori”. Ciò sia perché “è noto che il registro è diffusamente popolato, per ragioni storiche, da soggetti talvolta privi di adeguati requisiti di studio e di professionalità”, sia perché “il proliferare delle disposizioni che interessano i revisori legali appare caratterizzato da elementi di disorganicità”.

- Si riporta il testo della nota:
. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Nota del 29 maggio 2015, Prot. 45616: Registro dei Revisori Legali - Sezioni per i revisori attivi e per i revisori inattivi.


5. 29 SETTEMBRE 2016 - REVISORI LEGALI E SOCIETA’ DI REVISIONE - Obbligo di comunicazione della PEC entro il 30 novembre - Indicazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 21 del 29 settembre 2016, Prot. 76126, illustra le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Tale disposizione ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.
Tale obbligo grava su tutti coloro che sono iscritti nell’apposito Registro, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche, ed è imposto anche a coloro che, fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato.
La comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro dei revisori dovrà avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche previste per l’aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all’Area riservata del portale della revisione legale disponibile all’indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.
Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. È tuttavia importante che l’iscritto si preoccupi di controllare e tenere aggiornati i propri dati, sia anagrafici che di contatto.
In riferimento sempre all’aggiornamento degli indirizzi elettronici già esistenti, il Ministero non manca di evidenziare, poi, che risultano comunicate al Registro un certo numero di caselle CEC-PAC (@postacertificata.gov.it), attualmente risultanti non più attive, essendo il servizio stato dismesso. In questo caso viene sottolineata la necessità di sostituire la casella di posta certificata non più operativa con una nuova casella PEC standard rilasciata da un fornitore certificato. Resta ferma, infine, la necessità di procedere all’aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012 n. 145, attuativo, tra gli altri, dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2010.
La mancata comunicazione di dati ritenuti obbligatori per il contenuto informativo del Registro, o il mancato aggiornamento tempestivo di questi ultimi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative, ex art. 24, D.Lgs. n. 39/2010, nella misura da 50,00 a 2.500,00 euro.
L’adempimento dei su citati obblighi deve essere realizzato entro il 30 novembre 2016.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 11 GENNAIO 2017 - REVISORI LEGALI - Istituito un nuovo comitato scientifico per la formazione continua

Si porta a conoscenza degli iscritti, destinatari degli obblighi di formazione continua ex art. 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza oneri per la finanza pubblica né a carico della contribuzione annuale, un apposito Comitato didattico-scientifico per la formazione dei revisori legali.
Scopo del Comitato, che ha già avviato i propri lavori nella seduta di insediamento tenutasi in data 20 dicembre 2016, è di assicurare l’elaborazione di un programma annuale della formazione autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore
.

E’ questo il testo comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’ 11 gennaio 2017 sul portale dedicato alla revisione legale.
Sul portale della revisione saranno successivamente pubblicate tutte le notizie ufficiali inerenti le modalità di erogazione della formazione continua.
Ricordiamo che l’art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (attuativo della Direttiva 2014/56/UE e in vigore dal 5 agosto 2016), stabilisce che gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua, la quale “consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali”.
Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1°gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

. Se vuoi maggiori dettagli da portale dedicato alla revisione legale, clicca QUI.


7. 28 FEBBRAIO 2018 - REVISORI LEGALI – Istruzioni dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di formazione obbligatoria per l’anno 2018

Con la circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, recante “Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135”, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diramato le istruzioni attuative dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali per l’anno 2018.
In particolare, vengono illustrati i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’i scrizione al registro della revisione legale.
Vengono, inoltre, precisati i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi da parte di tutti gli enti formatori, inclusi gli enti rappresentativi delle professioni.
Il testo della circolare e dei suoi tre allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. GIUGNO 2019 - REVISORE LEGALE - Cancellazione per morosità - Possibile la reiscrizione al Registro una volta versato il dovuto

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 11 giugno 2019, Prot. 159258, emanata in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con il quale si chiedeva, in particolare, di confermare se il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010 poteva o meno richiedere la nuova iscrizione a condizione che avesse provveduto al versamento dei contributi dovuti.
Il dubbio poteva in effetti nascere dal fatto che l’art. 24 del citato D.Lgs. n. 39/2010 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, “quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale”, può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla cancellazione dal registro (comma 1, lett. h)).
Il successivo comma 4 stabilisce che il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto “a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione”.
La cancellazione per morosità non rientra, dunque, tra le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale prevista dall’art. 24 che possono condurre alla cancellazione dal Registro.
La “sospensione per morosità” viene infatti dettagliatamente disciplinata dall’art. 24-ter dello stesso D.Lgs. n. 39/2010. Da qui ne deriva che la cancellazione dal Registro del revisori per morosità non impedisce la reiscrizione nel Registro stesso.
Da notare che il provvedimento di “cancellazione” arriva solo dopo che all’interessato è pervenuto un decreto di “sospensione” con l’invito di provvedere al versamento del contributo nel termine die sei mesi.
Pertanto per l’Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.

. Se vuoi scaricare il testo del quesito posto dal CNDCEC, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della risposta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, clicca QUI.


9. GENNAIO 2020 - REVISORI LEGALI - Adottato il programma annuale di formazione per il 2020

Con la determina n. 17461 del 27 gennaio 2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha approvato - in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - il programma annuale di formazione 2020, per l’aggiornamento professionale a cui sono obbligati i revisori legali iscritti al registro.
L’impianto del nuovo programma formativo risulta profondamente modificato rispetto ai modelli proposti nel triennio precedente, con particolare riguardo al numero delle tematiche presenti che risultano sensibilmente ridotte per i corsi relativi a materie non caratterizzanti.
Il programma, che interessa il triennio 2020/2022, prevede un aggiornamento delle materie alla luce delle novità legislative e delle nuove pronunce emanate in materia di principi professionali.
Tra le novità introdotte nel programma di aggiornamento professionale 2020 vi è la possibilità di fruire di corsi in inglese “tecnico”. Ciò al fine di agevolare la comprensione di testi di matrice internazionale e di fornire al revisore degli elementi base per la comprensione della terminologia più ricorrente nell’ambito dell’attività di revisione.

. Se vuoi scaricare il testo della determina del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 17461/2020, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del programma formativo annuale, clicca QUI.


10. STTEMBRE 2020 - REGISTRO DEI REVISORI LEGALI - Analisi della composizione degli iscritti - ASnno 2020

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza ha pubblicato un documento dal titolo "Registro dei revisori legali - Analisi della composizione degli iscritti - Anno 2020".
La presente analisi vuole offrire una sintesi statistica, fornendo un’immagine aggiornata all’anno corrente, nonché una sua evoluzione storica.
Lo studio è suddiviso in tre sezioni:
- la prima intende fornire un’indagine sulla composizione qualitativa ed anagrafica del Registro,
- nella seconda viene approfondita l’area degli incarichi di revisione legale comunicati dagli iscritti e
- la terza fotografa i dati più significativi relativi all’obbligo di aggiornamento professionale per il triennio 2017-2019.

. Se vuoi scaricare il testo del documento del Ministero dell'economia e delle finanze, clicca QUI.


IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE SECONDO IL D. LGS. N. 88/1992

1. Formazione e tenuta del REGISTRO

Con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, che ha recepito la Direttiva n. 84/253/CEE concernente l'abilitazione alle persone incaricate del controllo legale dei conti, è stato istituito il Registro dei revisori contabili.
Il Registro è istituito presso il Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, al quale spetta anche la vigilanza sugli iscritti.
In tale registro, che ha sostituito il precedente Ruolo dei revisori ufficiali dei conti, si possono iscrivere sia le persone fisiche che le società.
L'iscrizione in tale Registro dà diritto all'uso del titolo di "Revisore contabile".
La nomina a Revisore contabile e' disposta con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta di una Commissione Centrale.
I provvedimenti d'iscrizione, nonchè ogni altro provvedimento che riguardi gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".


2. Modalità di accesso al REGISTRO

Per poter essere iscritti nel Registro dei revisori contabili è necessario superare un apposito esame che viene indetto annualmente con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Nello stesso decreto vengono indicate le materie delle prove scritte, la data, l’ora e il luogo di svolgimento dell’esame. La domanda di ammissione all'esame è soggetta ad imposta di bollo. Ad essa dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento di 61,97 euro, quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul CC Postale intestato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito Capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, Capo XI.


3. Il Registro del tirocinio

Presso il Ministero della giustizia è tenuto anche il Registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che:
1) sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati
;
2) svolgono un tirocinio di almeno tre anni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
Il tirocinio consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.


4. La Commissione Centrale

La Commissione Centrale, nominata con D.M. del 30 giugno 2006, è organo consultivo e di vigilanza del Ministero della Giustizia per la tenuta del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del Tirocinio.
La Commissione ha sede ed opera presso l'Istituto dei Revisori Contabili.


5. L'affidamento della gestione del Registro all’ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti contabili

La tenuta del Registro dei Revisori contabili sta per entrare definitivamente tra le prerogative dei dottori commercialisti ed degli esperti contabili.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, il D. Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28 (previsto dalla legge-delega sull'Albo unico contabile n. 34 del 24 febbraio 2005), che attribuisce al nuovo Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili competenze di gestione sul Registro dei revisori contabili e sul Registro del tirocinio.
Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2006.
Dunque, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il Registro dei revisori contabili e del tirocinio, istituti presso il Ministero della Giustizia, sono tenuti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso un sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale.
Pertanto, la domanda d’iscrizione nel Registro dei revisori contabili e nel Registro del tirocinio deve essere presentata al Ministero della Giustizia, per il tramite del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Attualmente il Registro viene gestito dalla società "Istituto dei Revisori Contabili s.r.l.". Si tratta di una società a responsabilità limitata unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quale svolge le funzioni affidategli dal D. Lgs. 23 gennaio 2006 n. 28.
L’Istituto dei Revisori Contabili s.r.l. ha sede legale in Roma, Piazza della Repubblica, 59.
Gli uffici sono ubicati in Roma, Piazza della Repubblica, 68 – terzo piano.

L’Istituto dei Revisori Contabili s.r.l. svolge esclusivamente attività di coordinamento, di supporto ed ausilio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la gestione del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del Tirocinio (istituiti presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dell’art. 5 del DPR 6 marzo 1998, n. 99) e per l’espletamento delle funzioni di segreteria della Commissione Centrale per i Revisori Contabili, in applicazione del D. Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili ovvero nel Registro del Tirocinio, nonché tutte le comunicazioni inerenti i predetti Registri devono essere inoltrate al seguente indirizzo :
Ministero della Giustizia
per il tramite dell’ Istituto dei Revisori Contabili s.r.l. Piazza della Repubblica, 68
00185 Roma
.

Resta di competenza del Ministero della Giustizia l'esame di Stato previsto per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.


6. Imposte e tasse dovute per l'iscrizione nel Registro

La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco devono essere redatte su un’apposita domanda, soggetta ad imposta di bollo (attualmente nella misura di 14,62 euro).
Alla domanda va allegata ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione dell’importo attuale di 25,82 euro, da effettuarsi sul CCP intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al Capitolo 3525 – Capo XI.

Tale versamento, inizialmente era previsto solo all’atto dell’iscrizione.
Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, l’articolo 8 della legge n. 132 del 1997, ha stabilito che ogni iscritto nel Registro dovrà versare un contributo annuo di 25,82 euro, da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul CC Postale intestato alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito Capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, Capo XI.
La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile.

I soggetti obbligati al pagamento della tassa annuale sono soltanto i revisori iscritti al registro dei revisori contabili. Sono invece esclusi dal versamento della quota annuale i tirocinanti.
I tirocinanti sono tenuti al solo pagamento del contributo per l'iscrizione nel Registro del Tirocinio, pari a euro 15,49 ed è dovuto solo all'atto di presentazione della domanda di iscrizione. 
Non sono dovuti altri contributi.

I nuovi iscritti devono effettuare il pagamento del contributo annuale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto d'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sul C/C Postale n. 75511741, intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indicando nella causale l'anno di riferimento, il numero di iscrizione nel Registro ed il codice fiscale.


7. 14 SETTEMBRE 2006 - Intervento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento ed al Governo il rischio di una pesante ingerenza “nell’autonomia ed indipendenza dei revisori” contabili in relazione ad alcune previsioni del D.Lgs n. 28/2006 del quale si auspica una sostanziale revisione, meglio ancora una soluzione alternativa di diversa concezione di base.
La considerazione dell’Antitrust mette in evidenza come l’articolo 7 della norma di cui si suggerisce l’emendamento attribuisca al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il compito di verificare con cadenza periodica la permanenza dei requisiti previsti per le società e quelli di onorabilità previsti per le persone fisiche al fine dell’iscrizione al Registro dei revisori contabili; ma anche la sussistenza delle cause che determinano sospensioni e cancellazioni dal registro stesso.
Previsione sbilanciata in partenza perché non si può non tenere conto del fatto che tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili vi sono non soltanto dottori commercialisti e ragionieri ma anche avvocati, consulenti del lavoro e soggetti non iscritti in alcun albo professionale.

Le osservazioni dell’Antitrust si concentrano anche su un altro profilo della norma: la previsione di riconoscere allo stesso Consiglio Nazionale ampia competenza sulla formazione professionale.
A detta dell'Autorità, si tratta, anche in questo caso, di una previsione incauta. Infatti, dato che l’iscrizione al Registro dei revisori non è riservata ai soli appartenenti all’Ordine dei dottori commercialisti, l’attribuzione esclusiva a tale organismo di competenze in materia di formazione “è idonea a conferire allo stesso la possibilità di discriminare quei soggetti che non risultino iscritti ad esso”.

Si riporta il testo della Segnalazione inviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Decisione del 14 settembre 2006, n. AS358 - Segnalazione sull'attribuzione a commercialisti e a esperti contabili di competenze sul registro dei revisori dei conti.


8. L'emanazione del D.Lgs. n. 39/2010 di attuazione della direttiva 2006/43/CE - Dettata una nuova disciplina - Prevista la nascita di un nuovo Registro

Con l'emanazione del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", viene dettata una nuova disciplina riguardante la tenuta del Registro del Revisori legali e del registro del tirocinio.

Tale decreto, all'art. 43 ha previsto l'abrogazione della precedente normativa, e precisamente dei seguenti provvedimenti normativi:
a) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
b) legge 13 maggio 1997, n. 132;
c) D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99;
d) legge 8 luglio 1998, n. 222;
e) legge 30 luglio 1998, n. 266;
f) D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233;
g) D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28.


APPROFONDIMENTI

1. MARZO 2016 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE - Dal CNDCEC un documento sulla relazione unitaria

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha predisposto un documento dal titolo “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, che prova a fornire delle risposte ai problemi che si presentano nel momento della predisposizione di una relazione unitaria, legati ai differenti sistemi di regole sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale.
Prima che in Italia venisse introdotto l’istituto del controllo contabile il bilancio era corredato da un’unica relazione, redatta dall’organo di controllo della società, che, seppure regolata dalle norme di comportamento, aveva forma e struttura libera. L’introduzione dapprima dell’istituto del controllo contabile e poi della revisione legale - si legge nella premessa - ha avuto, come effetto, quello di prevedere un’ulteriore relazione al bilancio, quella del revisore.
Il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti è, pertanto, tenuto a riferire alla assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, per tramite della relazione di cui all’art. 2429, comma 2, Codice civile, i risultati dell’attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. dello stesso Codice, e, per tramite della relazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, i risultati della revisione legale dei conti.
Nulla vieta, in linea di principio, al collegio sindacale di predisporre due relazioni distinte. Tuttavia, la particolare posizione che il collegio sindacale assume negli assetti di corporate governance, quando è incaricato anche della revisione legale dei conti, come avviene nella grande maggioranza dei casi, suggerisce di predisporre un’unica relazione unitaria e integrata, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.
La predisposizione di una relazione unitaria, però, presenta problemi di integrazione, perché i contenuti informativi sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale rispondono a sistemi di regole differenti.
Il documento di ricerca si compone di cinque capitoli e si conclude con un facsimile di relazione unitaria, coordinata con i lavori della commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale”.

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2. APRILE 2016 - COLLEGIO SINDACALE - Dal CNDCEC un documento con verbali e procedure

In vista della scadenza dei bilanci 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento, dal titolo “Verbali e procedure del collegio sindacale”, contenente 55 bozze di verbali, con relative dichiarazioni e procedure, destinate ad orientare l’attività del collegio sindacale nello svolgimento delle attività di vigilanza.
Le bozze contenute nel documento costituiscono uno strumento di ausilio per i professionisti, orientandoli nella gestione delle fasi salienti dell’attività di vigilanza del collegio a partire dal momento dell’accettazione dell’incarico fino alle procedure per la prevenzione e l’emersione dello stato di crisi aziendale.
Come si legge nella Presentazione, si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento n. 20, divulgato nel 2013, a cura dell’IRDCEC (oggi Fondazione Nazionale dei Commercialisti - FNC), che si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore (30 settembre 2015) delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate e non.
La chiusura dei conti annuali rileva in particolar modo non solo con riferimento all’attività di vigilanza dei sindaci impegnati nella stesura della relazione ex art. 2429 c.c., quanto anche per i rinnovi (eventuali) delle cariche nella governance e degli organi terzi delle società.
Le incisive novità apportate alle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate e l’emanazione di nuove Norme per le società quotate - si legge nella Prefazione - hanno reso necessario aggiornare ed integrare anche le tracce di verbali, comunicazioni, proposte e procedure che il collegio sindacale è tenuto a redigere nell’ambito del proprio operare.
Il documento n. 20 “Verbali e procedure del collegio sindacale” predisposto, come si è detto, nel 2013 dall’IRDCEC, dovrà quindi ritenersi sostituito dal presente lavoro della Commissione Nazionale “Sistemi di controllo e collegio sindacale”.
Tecnicamente le nuove 55 bozze di verbali, con le relative dichiarazioni, valutazioni, comunicazioni e relazioni e i 3 schemi procedurali sono stati suddivisi in 7 sezioni relative:
- all’insediamento del collegio sindacale;
- all’attività di vigilanza;
- al riscontro di gravi irregolarità;
- alle operazioni sul capitale sociale;
- alle operazioni straordinarie e di liquidazione;
- alle società quotate;
- alla crisi d’impresa
.

I nuovi schemi operativi – precisa il Consiglio nazionale - rappresentano mere tracce e dovranno essere utilizzati in modo flessibile, dal momento che “non possono ovviamente rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono verificarsi concretamente”.
Tutti i testi sono riportati in formato word in modo da consentirne la consultazione e l’immediata utilizzazione.

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3. DICEMBRE 2018 - COLLEGIO SINDACALE - DalL'Accademia Romana di Ragioneria un documento su funzioni di vigilanza e responsabilità

Con la Nota Operativa n. 19/2018 dal titolo “Le funzioni di vigilanza e controllo del Collegio Sindacale e le responsabilità”, l’Accademia Romana di Ragioneria intende approfondire la funzione del collegio sindacale alla luce della riforma del diritto societario che ha profondamente modificato le regole dei controlli societari.

L’attività di vigilanza

L’analisi evidenzia nel dettaglio l’attività di vigilanza che il collegio sindacale è tenuto a svolgere e che va dall’osservanza della legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, “vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Tale attività si concretizza con:
- la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto che si sostanzia nel controllo sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari e sul rispetto delle specifiche disposizioni del settore di attività dell’impresa;
- la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sindacale deve verificare la conformità delle scelte compiute dagli amministratori ai generali criteri di legittimità e di razionalità economica;
- la vigilanza sul sistema di controllo interno i cui obiettivi sono indicati in quattro gruppi di riferimento:
1) Finalità strategiche: verifica della coerenza tra le attività svolte dalla struttura organizzativa e la mission aziendale;
2) Informativa finanziaria: verifica del rispetto di leggi e principi contabili riguardanti l’informativa rivolta a soggetti esterni dell’azienda e controllo dell’attendibilità di prassi e procedure interne;
3) Attività operative: valutazione della capacità del sistema di controllo interno di favorire lo svolgimento delle attività operative aziendali;
4) Conformità alle leggi ed ai regolamenti: verifica del rispetto della normativa correlata all’attività d’impresa e al settore di riferimento
;
- la vigilanza sul bilancio di esercizio: come noto il Collegio Sindacale deve redigere una relazione, da allegare al bilancio di esercizio, per riferire all’assemblea i risultati dell’esercizio e l’attività svolta dal Collegio nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e tale relazione consiste in una serie di attestazioni, giudizi e proposte che costituiscono la necessaria conclusione dell’attività di controllo compiuta dal Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio, ed è finalizzata a porre i soci in grado di conoscere tutti gli elementi necessari per poter discutere, approvare o respingere il progetto di bilancio;
- la vigilanza sullo “stato di crisi” aziendale e cioè sull’evento negativo che evidenzia che l’azienda non è più in grado ad adempiere regolarmente e tempestivamente alle obbligazioni assunte. Lo stato di crisi rappresenta per il Collegio Sindacale un fattore di allerta che, inevitabilmente, si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza sia in termini di frequenza dei controlli che di estensione degli stessi.

La funzione del Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza (OdV)

Le società di capitali hanno la facoltà di conferire la funzione di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, al Comitato per il controllo della gestione e al Consiglio di Sorveglianza.
Il Collegio Sindacale, al quale sono attribuiti i compiti dell’Organismo di Vigilanza deve:
- vigilare sul funzionamento e sull’effettività del modello 231, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; - verificare l’adeguatezza del modello 231;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidarietà e funzionalità del modello 231;
- curare l’aggiornamento del modello qualora si renda necessario effettuare correzioni ed adeguamenti presentando le proposte all’organo dirigente dell’impresa
.

Le responsabilità del Collegio Sindacale

Molteplici possono essere le responsabilità cui il Collegio Sindacale può incorrere, esse vanno dai reati societari in cui i sindaci sono direttamente richiamati e qualificati come “reati propri” come ad esempio false comunicazioni sociali, corruzione fra privati, rivelazione di segreto professionale, a quelli in cui i sindaci possono concorrere come, ad esempio, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecita influenza sull’assemblea, aggiotaggio ecc..
Il Collegio Sindacale può essere chiamato in causa anche per concorso in reati comuni, come la truffa, il riciclaggio, nonché per i reati di carattere tributario.

- Se vuoi accedere al sito dell'Accademia Romana di Ragionertia, clicca QUI.


4. MARZO 2019 - COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI - La relazione unitaria di controllo societario - Aggiornato il documento redatto dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, il 13 marzo 2019, il documento dal titolo “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”.
Il documento, giunto alla sua quarta edizione, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.
Il testo aggiornato – si legge nel comunicato stampa - tiene conto anche del documento “Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori”, emanato ad aprile 2018.
Il documento conserva l’articolazione delle precedenti edizioni, illustrando la struttura della relazione unitaria, i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio e infine uno schema-tipo di relazione.
Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione tiene conto dei riflessi delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in particolare alla possibilità di effettuare rivalutazione dei beni d’impresa.
Altra novità riguardante il bilancio dell’esercizio 2018, di cui il documento tiene conto, è l’obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

- Se vuoi scaricare il testo del documento e della relazione unitaria, clicca QUI.



RIFERIMENTI

- Se vuoi approfondire l'argomento della revisione legale negli ENTI LOCALI, clicca QUI.

- Se vuoi raggiungere il sito della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicato alla Revisione legale, clicca QUI.

- Se vuoi raggiungere il sito ufficiale dell' Istituto Nazionale dei Revisori Legali - INRL, nella sezione dedicato alla Revisione legale, clicca QUI.

- Se vuoi accedere al sito dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto degli azionisti nelle società quotate, clicca QUI.

- Se vuoi approfondire l'argomento della nomina del collegio sindacale nelle SRL dopo l'emanazione del decreto di recepimento della direttiva n. 2006/43/CE, clicca QUI

. Se vuoi approfondire l'argomento delle Società fiduciarie e di revisione, clicca QUI.

- Se vuoi consultare la normativa dettata dal Codice civile, aggiornata dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 39/2010, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

. D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. (Decreto aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 38, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - In vigore dal 7 aprile 2010).

. D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88: Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. (Decreto abrogato dall'art. 43,comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - In vigore dal 7 aprile 2010).

. D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474: Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

. Legge 13 maggio 1997, n. 132: Nuove norme in materia di revisori contabili. (Decreto abrogato dall'art. 43,comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - In vigore dal 7 aprile 2010).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del "D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", dal sito della CONSOB, clicca QUI.
(Aggiornamento al 20 ottobre 2012).


. D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99: Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile. (Decreto abrogato dall'art. 43,comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - In vigore dal 7 aprile 2010).

. Legge 24 febbraio 2005, n. 34: Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

. D. Lgs 23 gennaio 2006, n. 28: Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. (Decreto abrogato dall'art. 43,comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - In vigore dal 7 aprile 2010).

. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

. D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39: Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Si riporta il testo della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo:
. Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CE del Consiglio” - Relazione illustrativa.

. D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39: Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (Testo aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 39/2010 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 20 giugno 2012, n. 144: Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

. D.M. 20 giugno 2012, n. 145: Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

. D.M. 25 giugno 2012, n. 146: Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

. D.M. 1 ottobre 2012: Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.

. D.M. 24 settembre 2012: Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali. (Decreto abrogato dall'art. 4 del D.M. 5 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017).

. D.M. 24 settembre 2012: Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.

. D.M. 28 dicembre 2012, n. 257: Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio.

. D.M. 28 dicembre 2012, n. 261: Regolamento concernente i casi e le modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

. D.M. 8 gennaio 2013, n. 16: Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

. D.M. 20 settembre 2013: Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014.

. REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

. DIRETTIVA 2014/56/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

. DECRETO 25 settembre 2014: Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2015.

. DECRETO 2 ottobre 2015: Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2016.

. DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63: Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

. DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135: Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (Testo con note pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione cartacea).

. DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135: Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 21 del 29 settembre 2016, Prot. 76126: Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.

. DECRETO 5 dicembre 2016: Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, Prot. 29936: Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, Prot. 29936 - ALLEGATO 1 - Istanza di accreditamento.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, Prot. 29936 - ALLEGATO 2 - Schema di convenzione.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018, Prot. 29936 - ALLEGATO 3 - Scheda corsi.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Determina del 27 gennaio 2020, Prot.17461 - Adozione del programma di formazione continua e aggiornamento professionaledei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per l’anno 2020,

. Se vuoi scaricare il testo del programma corsi per l'anno 2020, clicca QUI.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, Prot. 28807 - Triennio formativo 2020-2022. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2020, in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 9 dicembre 2020: Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.

. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 febbraio 2023, n. 71: Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (13235 letture)

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