SICUREZZA PUBBLICA - I PACCHETTI IN MATERIA DI SICUREZZA APPROVATI DAL GOVERNO BERLUSCONI
IL PRIMO PACCHETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
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1. 21 MAGGIO 2008 - Il Consiglio dei Ministri approva le misure per la sicurezza pubblica
1.1. I contenuti del pacchetto
Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:
- un decreto-legge ed un disegno di legge;
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
a) Viene modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari con la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni.
Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore.
In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che dà diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
b) In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
c) Quanto alle procedure applicate per il riconoscimento della qualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Se vuoi scaricare una scheda riassuntiva sulle misure legislative adottate per la sicurezza pubblica, elaborata dall'ufficio stampa e comunicazione del Ministero dell’Interno, clicca QUI
1.2. Il testo dei provvedimenti normativi
- Si riporta il testo dei cinque provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2008.
. Schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
. Schema di disegno di legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
. Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 in materia di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
. Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 in materia di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
. Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 20 gennaio 2007, n. 25 in materia di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2. 26 MAGGIO 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 92/2008
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008, il:
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D.L. 23 maggio 2008, n. 92: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (In vigore dal 27 maggio 2008).
3. 25 LUGLIO 2008 - Pubblicata la legge di conversione n. 125/2008
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Legge 24 luglio 2008, n. 125: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (Testo coordinato in vigore dal 26 luglio 2008).
4. 24 luglio 2009 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 94/2009
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Legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
5. 8 AGOSTO 2009 - Pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno che fissa gli ambiti operativi delle ASSOCIAZIONI DI OSSERVATORI VOLONTARI
5.1. Il concetto di sicurezza urbana
Le associazioni di osserva tori volontari per la tutela della sicurezza urbana sono state istituite dai commi da 40 a 44 dell’art. 3 della Legge n° 94 del 1999 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”).
Il comma 40° dell’art. 3 prevede che “i Sindaci, previa intesa col Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato (tutte: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) o locali (Polizie Municipali o Provinciali e Corpi Forestali Regionali) eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”.
Il concetto di sicurezza urbana è stato definito dall’art. 1° del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 Agosto 2008 come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Il D.M. 5 Agosto 2008 ha lo scopo di attuare l’art. 6 del Decreto Legge n° 92/2008 (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”), convertito nella legge n. 125/2008.
Tale decreto legge ha riformato l’art. 54 del D. Lgs. n° 267 del 2000 (“Testo Unico degli Enti Locali”), in particolare il suo comma 4° sui poteri del Sindaco in materia di ordine e di sicurezza pubblica.
Con questa riforma, il Sindaco, non solo può adottare provvedimenti motivati, cioè ordinanze sia contingibili e urgenti che non, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, sempre comunicandoli preventivamente al Prefetto, ma può, ai sensi dell’art. 2 del citato D.M., anche emanare provvedimenti (ordinanze) motivati, sia contingibili ed urgenti che non, per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
5.2. Iscrizione delle associazioni di volontari per la sicurezza urbana nell’apposito Elenco prefettizio
Per poter operare queste associazioni devono essere iscritte in un apposito Elenco provinciale tenuto dal Prefetto, previa verifica da parte dello stesso dei requisiti necessari previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno del 8 Agosto 2009 e sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Il Prefetto deve provvedere anche al periodico monitoraggio della permanenza di tali requisiti, informando dei risultati lo stesso Comitato (comma 41°).
Tra le associazioni iscritte nell’elenco prefettizio i Sindaci devono avvalersi in via prioritaria di quelle costituite fra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate ed agli altri corpi dello Stato.
Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte nell’Elenco solo se non sono, a qualsiasi titolo, destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica (comma 42°). Ciò comporta che le associazioni del primo tipo possono invece ricevere finanziamenti pubblici statali, regionali o locali, soprattutto per quel che riguarda l’acquisto di dotazioni strumentali o il mantenimento delle sedi, ma non come compenso per l’esercizio dell’attività di osservazione, dato che essa è a tutti gli effetti un’attività di volontariato e, pertanto, prestata in modo libero e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto (art. 1°, comma 2, lettera a del D.M. 8 agosto 2009).
Queste associazioni possono essere sia riconosciute che non riconosciute, ma per poter operare nel settore della sicurezza urbana devono, in ogni caso, essere iscritte nell’elenco citato.
5.3. I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 8 Agosto 2009 ha attuato le disposizioni dei commi 40 – 44 dell’art. 3 della Legge 94/2009.
L'articolo 1 elenca i requisiti che le associazioni di osservatori volontari per la sicurezza urbana debbono possedere per essere iscritte nell’elenco prefettizio.
Per essere iscritte nell’elenco le associazioni devono:
a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro anche indiretto. Tale requisito coincide con la definizione dell’attività di volontariato data dall’art. 2 della Legge n° 266 del 1991;
b) non essere espressioni di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali, né essere a qualsiasi titolo riconducibili agli stessi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vietati dalla Legge n° 205 del 1993 (c.d. Legge “Mancino”);
e) non essere comunque destinatarie, anche indirettamente, di risorse economiche a qualsiasi titolo provenienti dai soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere l’attività di segnalazione quali “osservatori volontari” ed attestare che gli stessi sono in possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 5;
g) nel caso di associazioni non costituite fra gli appartenenti in congedo, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate ed agli altri corpi dello Stato: non essere destinatarie, a qualsiasi titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica statale, regionale o locale (comma 42° dell’art. 3 della Legge 94/2009).
5.4. La domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione dell’associazione nell’Elenco prefettizio va indirizzata al Prefetto della provincia in cui l’associazione intende operare ed ha almeno una sede operativa (art. 1°, 3° comma).
La domanda deve essere:
- sottoscritta dal legale rappresentante,
- corredata da copia autentica dello statuto e/o dell’atto costitutivo,
- corredata della completa indicazione delle generalità degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi,
- corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 8 Agosto 2009 da parte di tutti gli associati e di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi.
Queste associazioni possono operare in più province, previa iscrizione in tutti gli Elenchi prefettizi delle province in cui intendono operare.
L’iscrizione nel registro è effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, previa verifica dei requisiti dell’associazione di cui al comma 2° dell’art. 1°, nonché del possesso, da parte di tutti gli associati e di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1°, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) (le buone condizioni fisiche e mentali) e, per i soli osservatori volontari, della presenza della copertura assicurativa di cui al comma 2° dell’art. 5 e del superamento del corso di formazione obbligatorio di cui all’art. 5, comma 4° ed all’art. 8 (art. 1°, comma 4°).
- Si riporta il testo del:
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D.M. 8 agosto 2009: Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 23 dicembre 2010, prorogando alcuni termini stabiliti all'art. 9.
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D.M. 23 dicembre 2010: Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94».
. Se vuoi scaricare il MODELLO DI DOMANDA per la domanda di iscrizione nell'Elenco, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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On line la sintesi delle norme contenute nel Pacchetto sicurezza
E' stata predisposta dal Ministero dell'Interno una sintesi che illustra le novità in materia di sicurezza urbana e stradale, lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina.
Si tratta di una sintesi che illustra tutte le norme contenute nel Pacchetto sicurezza, ripartite per materia.
. Per scaricare il testo della sintesi Norme del pacchetto sicurezza e collegati, clicca QUI
. Se vuoi approfondire l'argomento del Pacchetto sicurezza e visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI
. Se vuoi approfondire l'argomento del Pacchetto sicurezza e visitare il sito del Governo, clicca QUI
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IL SECONDO PACCHETTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
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1. 12 NOVEMBRE 2010 - Pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010, il DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
Il decreto, che è in vigore dal 13 novembre 2010, adotta provvedimenti:
a) per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
b) per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di
polizia;
c) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero dell'interno.
- Si riporta il testo del:
. Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187: Misure urgenti in materia di sicurezza.
2. 18 NOVEMBRE 2010 - Circolare del Ministero dell'Interno sulla centralità dei Prefetti nella governance del territorio
A pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto sicurezza, viene pubblicata la Circolare del Ministero dell'Interno 18 novembre 2010 che ribadisce la centralità dei Prefetti nella governance del territorio.
Le prefetture svolgono una funzione essenziale nel raccordo tra le amministrazioni dello Stato o tra Stato e enti territoriali, ovvero con le diverse comunità e gruppi sociali sul territorio.
- Si riporta il testo della Circolare:
. Ministero dell'Interno - Circolare del 18 novembre 2010, Prot. 17505/125/3/2/Gab: Presentazione Rapporto: "L'Italia che c'è".
3. 2 DICEMBRE 2010 - Approvate dalla Camera le misure in materia di sicurezza
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza (C. 3857-A).br>
Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento e assume la numerazione S 2479.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.
4. 18 DICEMBRE 2010 - Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010, la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza".
Nel provvedimento viene rafforzata l'Agenzia per i beni confiscati alle mafie e viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime di incidenti nelle manifestazioni sportive.
Tra le norme contenute, figura la garanzia dell'autonomia dei prefetti sull'uso delle forze dell'ordine per attuare le ordinanze comunali.
Il provvedimento introduce, inoltre, misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.
Si riporta il testo della:
. L. 17 dicembre 2010, n. 217: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (Testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
5. 13 DICEMBRE 2010 - Disegno di legge n. 2494 - Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica -
Strettamente collegato al secondo pacchetto sicurezza (L. n. 217/2010), è in discussione al Senato il disegno di legge n. 2494, recante "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Il disegno di legge si compone di 10 articoli.
Gli interventi normativi proposti hanno effetti, in particolare:
1) nel settore del contrasto alla criminalita` organizzata e della sicurezza pubblica, con specifiche disposizioni:
a) per snellire l’immediato utilizzo dei beni mobili sequestrati alla criminalita` organizzata,
b) per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarieta` alle vittime dei reati di tipo mafioso,
c) per la liberalizzazione del Wi.Fi,
d) per il contrasto della prostituzione su strada, nonche´
2) nella materia dell’immigrazione e della normativa
per la circolazione dei cittadini comunitari.
L’articolo 3, al fine di superare le restrizioni al libero accesso alla rete Wi.Fi, abroga l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto «decreto Pisanu»).
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
Con le norme previste nell’articolo 8 viene riservata al Ministero dell’interno la responsabilita`
sull’intero processo di produzione e rilascio della carta di identita` elettronica (CIE).
Il processo di emissione della CIE – che diventa documento obbligatorio di identificazione – e` finalizzato alla semplificazione dell’intero sistema del rilascio e alla conseguente riduzione dei costi, resi possibili per le potenzialita` offerte dall’esistente sistema di interconnessione anagrafica tra i comuni
e il Centro nazionale servizi demografici (CNSD) operante presso il Ministero dell’interno.
In particolare, si prevede:
– il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la CIE, alla cui produzione il Ministero dell’interno provvede nel rispetto delle norme che regolano la produzione dei documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard di sicurezza internazionali;
– l’unificazione, anche progressiva, della CIE con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalita` di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato;
– l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, per la definizione delle modalita`
tecniche di attuazione;
– nelle more della unificazione nella CIE, il mantenimento della competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi.
L’articolo 9 novella ed integra l’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nello specifico, con la modifica del primo comma dell’articolo 3 del citato testo unico, si sopprime il limite di eta` di rilascio della carta d’identita`, attualmente fissato in anni quindici. In tal modo, si intende prevedere l’utilizzo della carta d’identita` a qualunque eta`, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto.
Con la modifica del secondo comma, viene, poi, fissata a tre anni la durata di validita` della carta d’identita` rilasciata ai minori di anni tre, mentre per i minori che rientrano nella fascia di eta` tra i tre e i diciotto anni viene prevista una durata di validita`
del documento di cinque anni.
Tale previsione, in coerenza con la disciplina sui passaporti, tiene conto dei mutamenti fisiologici
che interessano i minori delle fasce di eta` interessate
dalla disposizione.
Resta ferma la validita` di dieci anni per la carta di identita` rilasciata ai soggetti di eta` superiore ai diciotto anni.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
(CE) n. 444/2009 del 6 maggio 2009, si stabilisce l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai dodici anni di eta`.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 2494, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (2607 letture) [ Indietro ] |