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MILLEPROROGHE - DECRETI SVILUPPO





DECRETO "MILLEPROROGHE" o "MILLEDEROGHE - STRANEZZE TUTTE ITALIANE

"Milleproroghe" è un termine che è entrato di prepotenza nel linguaggio giornalistico-politico italiano. Indica un decreto-calderone che, a fine anno, il Governo approva per sistemare tutta una serie di questioni lasciate in sospeso.
Si dà per scontato che esista, questo "Milleproroghe" - che, ogni tanto, viene accompagnato anche dalla dicitura "Millederoghe" – come se facesse parte della normale vita politica italiana. Da sempre.
La necessità di prorogare e ogni tanto di derogare, di condonare, di fare scudi fiscali e via dicendo.
Il milleproroghe esiste solamente dal 2005, anche se se ne parla come se esistesse da sempre. E’ stato proposto in quell’anno, governo Berlusconi, per risolvere una serie di questioni urgenti e poi replicato, con logica bipartisan. Evidentemente, ci si accorse che faceva comodo.
Il decreto Governativo da approvare velocemente nel periodo natalizio, prima che sia troppo tardi, è una ulteriore prova che il Parlamento è di fatto bloccato nei suoi lavori, da anni. E che tutta una serie di questioni sulle quali sarebbe opportuno legiferare nel corso dell’anno, devono essere risolte (o magari prorogate o derogate) con urgenza e in emergenza, con un decretone di stampo governativo, che nasce senza dibattimento parlamentare e che poi deve essere convertito in legge.

I cosiddetti decreti ''milleproroghe'', devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale.
L’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione.
Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 della Costituzione. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati.
Risulta invece in contrasto con l’art. 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. Questo è quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012.


DECRETO MILLEPROROGHE 2024


1. 30 DICEMBRE 2023 - Pubblicato il D.L. n. 215/2023 - MILLEPROROGHE 2024

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, si compone di 20 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare:
• la Pubblica Amministrazione (art. 1);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno (art. 2);
• Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3);
• Proroga di termini in materia di salute (art. 4);
• Proroga di termini in materia di istruzione e merito (art. 5);
• Proroga di termini in materia di università e ricerca (art. 6);
• Proroga di termini in materia di cultura (art. 7);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 8);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 9);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa (art. 10);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia (art. 11);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 12);
• Proroga d termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 13);
• Proroga di termini in materia di sport (art. 14);
• Proroga di termini in materia di editoria (art. 16);
• Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 18).

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023).


2. 28 FEBBRAIO 2024 - Pubblicato la L. n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023 - MILLEPROROGHE 2024

- Si riporta il testo del:
. LEGGE 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 - Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024).



DECRETO MILLEPROROGHE 2023


1. 29 DICEMBRE 2022 - Pubblicato il D.L. n. 198/2022 - MILLEPROROGHE 2023

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022).

. Se vuoi consultare il testo di una scheda di lettura a commento del provvedimento, clicca QUI.


2. 27 FEBBRAIO 2022 - Pubblicata la L. n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. .

- Si riporta il testo della legge di conversione:
. Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 2023).



DECRETO MILLEPROROGHE 2021


1. 30 DICEMBRE 2021 - Pubblicato il D.L. n. 228/2021

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2021, si compone di 25 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la salute (art. 4), l'istruzione (art. 5), la ricerca (art. 6), le attività culturali (art. 7), la giustizia (art. 8), il lavoro e le politiche sociali (art. 9), infrastrutture e trasporti (art. 10), la transizione ecologica (art. 11), il turismo (art. 12), l’editoria (art. 14), il contrasto alla povertà educativa (art. 15), il processo penale, civile e tributario (art. 16) e le imprese di rilevante interesse strategico nazionale (art. 21).

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).


2. 24 FEBBRAIO 2022 - Il Senato approva definitivamente la lagge di conversione del D.L. n. 228/2021

Il Senato, in data 24 febbraio 2022, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il DdL di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, (A.S. 2536).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi consultare il testo approvato definitivamente dl Senato, clicca QUI.


3. 28 FEBBRAIO 2022 - Pubblicata la L. n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 – Supplemento Ordinario n. 8, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

- Si riporta il testo della legge di conversione:
. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 - Supplemento Ordinario n. 8).


Struttura della legge di conversione

Diversi i nuovi articoli ed i nuovi commi inseriti in fase di conversione in legge.

Questo l’articolato del testo coordinato della L. n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021:
Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Art. 1-bis - Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Art. 1-ter - Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali
Art. 1-quater - Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica
Art. 1-quinquies - Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale
Art. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Art. 2-bis - Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare
Art. 2-ter - Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo
Art. 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Art. 3-bis - Modifica all’Art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Art. 3-ter - Proroga del termine per l’adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
Art. 3-quater - Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Art. 3-quinquies - Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi
Art. 3-sexies - Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio
Art. 3-septies - Proroga delle disposizioni di cui all’Art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
Art. 3-octies - Proroga del termine per la presentazione della domanda per l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori
Art. 3-novies - Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina
Art. 4 - Proroga di termini in materia di salute
Art. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Art. 5-bis - Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
Art. 5-ter - Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità
Art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato
Art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura
Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Art. 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 10 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili
Art. 10-bis - Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica
Art. 11 - Proroga di termini in materia di transizione ecologica
Art. 12 - Proroga di termini in materia di turismo
Art. 13 - Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
Art. 13-bis - Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova
Art. 13-ter - Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 14 - Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria
Art. 15 - Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa
Art. 16 - Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
Art. 17 - Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Art. 18 - Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n - 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini
Art. 18-bis- Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 18-ter - Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa
Art. 18-quater - Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti
Art. 18-quinquies - Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali
Art. 19 - Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati
Art. 20 - Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
Art. 20-bis - Proroga in materia di versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive
Art. 22 - Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino
Art. 23 - Dirigenti medici
Art. 24 - Disposizioni finanziarie.

Quete le tabelle inserite in calce alla legge di conversione.

Tabella A - Art. 1-quater, comma 2 “Integrazione al finanziamento per l’anno 2022 di cui alla tabella C Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza contenuta nell’allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n - 234”;
Tabella B – Art. 1-quater, comma 2 "Integrazione al finanziamento per l’anno 2022 di cui alla tabella D Reclutamento straordinario psicologi contenuta nell’allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n - 234";
Tabella C – Art. 1-quater, comma 3 "Ripartizione delle risorse destinate all’erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia".

. Se vuoi scaricare la ripubblicazione del D.L. n. 228/2021 coordianto con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 17/2022, corredato delle relative note, clicca QUI.



DECRETO MILLEPROROGHE 2020


1. 31 DICEMBRE 2020 - Pubblicato il D.L. n. 183/2020

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.

- In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 7).
- Per dare più tempo per adeguare il software del registratore di cassa telematico viene disposta la proroga dell’avvio della lotteria degli scontrini al 1° febbraio 2021 (art. 3, comma 9).
A decorrere dal 1° marzo 2021 nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (art. 3,comma 10).

- Prevista la proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 11), in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13) e in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare (art. 15).

- Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio (art. 11, comma 1).

- Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 dicembre 2020) e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 (art. 12, comma 6).

- Prevista la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente (art. 19).

- Dettate misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali (art. 20).

- Prevista la proroga di alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell’Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l’adeguata vigilanza (art. 22).

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).

. DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 - ALLEGATO 1.


2. 23 FEBBRAIO 2021 - La Camera approva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020

Il 23 febbraio la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Milleproroghe) (C. 2845).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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3. 25 FEBBRAIO 2021 - Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020

Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il DdL n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

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4. 1 MARZO 2021 - MILLEPROROGHE 2020 - Pubblicata la L. n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 183/2020 - In vigore dal 1° marzo 2020

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto”.
Tra le principali novità segnaliamo:
- la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio,
- la proroga del ter,ine per l’utilizzo del bonus vacanze e per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19;
- il differimento fino al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working semplificato;
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, vengono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

- Si riporta il testo della legge di conversione:
. Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».


DECRETO MILLEPROROGHE 2019


1. 21 DICEMBRE 2019 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge "Milleproroghe"

Il Consiglio dei Ministri, il 21 dicembre 2019, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Le disposizioni approvate prevedono, tra l’altro:
- la proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero dell’energia,
- l’estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione,
- la proroga fino al 31 dicembre 2020 del cosiddetto “bonus verde” sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali,
- il rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali,
- la proroga della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali.


2. 31 DICEMBRE 2019 - Il decreto-legge "Milleproroghe" sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica”.


2.1. Il testo del provvedimento

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).

. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (Testo pubblicato sulledizione on line della Gazzetta Ufficiale).


3. 19 FEBBRAIO 2020 - La Camera vota la fiducia

La Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Per una illustrazione delle singole disposizioni del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si rinvia ai dossier Volume I e Volume II di documentazione del Servizio studi.

. Se vuoi consultare il VOLUME I, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il VOLUME II, clicca QUI.

Per un quadro di sintesi degli interventi di maggiore rilievo contenuti nel medesimo testo si rinvia invece al dossier del Servizio studi.

. Se vuoi consultare il DOSSIER del Servizio Studi della Camera, clicca QUI.


4. 26 FEBBRAIO 2020 - Il Senato vota la fiducia

Con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun'astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione, nel testo licenziato dalla Camera, del DdL n. 1729 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL n. 1729 approvato in via definitiva, clicca QUI.


5. 29 FEBBRAIO 2020 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 8/2020, di conversione del D.L. n. 162/2019

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 (Supplemento Ordinario n. 10) del 29 febbraio 2020, la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il provvedimento – in vigore dal 1° marzo 2020 – dispone la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019 e contiene varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di lavoro, di organizzazione di pubbliche amministrazioni, di sostegno alle imprese e ai risparmiatori.


5.1. Il testo del provvedimento

- Si riporta il testo della legge:
. LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Testo coordinato pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale comprensivo delle annotazioni).

. LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Testo coordinato pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).


5.2. APPROFONDIMENTI sui ciontenuti del provvedimento

1.1. PAGOPA - Confermata la proroga al 30 giugno 2020 dell’obbligo di utilizzo della piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità telematiche

L’articolo 1, comma 8, conferma la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
Dispone inoltre circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma. Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).
L'articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 del 2017 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019 - il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.
Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al 30 giugno 2020.
Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.
I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.).
Si ricorda che l'effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (inclusi, per i micro-pagamenti, l'uso del credito telefonico) è stato oggetto di previsione da parte dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.
Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
La competenza dell'AgID è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019.


1.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’inizio dei lavori

Il comma 8-ter dell’articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce al 30 giugno 2020 il termine - fissato dal comma 5 dell’art. 30 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 - entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori.
Nello specifico, si ricorda che il citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019. assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
I contributi assegnati ai comuni, in base alla popolazione residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, D.L. 34/2019).
La norma in esame differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto dall’art. 30, comma 5, del D.L. 34/2019, stabilendo che il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.
Si ricorda che il termine previgente fissato al 31 ottobre 2019 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 15, comma 01 del D.L. n. 101/2019, convertito dalla L. n. 128/2019.


1.3. ATTIVITA’ COMMERCIALI ARTIGIANALI E DI SERVIZI - Proroga al 30 settembre 2020 del termine di richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento

Il comma 10-sexies dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) -dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.
Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.
Ricordiamo che l’articolo 30-ter del D.l. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
Nell’ambito del bilancio comunale è prevista l’istituzione di un apposito Fondo, da destinare alla concessione dei contributi.
Al finanziamento del Fondo comunale si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.
Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–Città e autonomie locali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è sito l’esercizio, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.


1.4. MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - Proroga al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli Enti locali

Il comma 10-septies dell’articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 52, della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 53, della citata legge di bilancio 2020) per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.
Si ricorda che i commi 51-58 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) disciplinano la procedura per l’assegnazione di contributi, al fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Il comma 52 – oggetto di modifica – dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo.
La norma in esame differisce, quindi, dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine previsto per la richiesta del predetto contributo erariale per l'anno 2020.
Il comma 53, anch’esso oggetto di modifica, prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
L’intervento in esame proroga, quindi, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine previsto per la definizione dell’ammontare attribuito dal Ministero dell’interno a ciascun ente locale.
Conseguentemente, la norma in esame prevede che tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatte salve.


1.5. IMPRESE RADIOFONICHE E IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI PARTECIPATE - Proroga di ulteriori 12 mesi dei termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti

Il comma 10-quaterdecies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, differisce di ulteriori 12 mesi, rispetto a quanto già disposto dalla L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
In particolare, il comma 10-quaterdecies novella l’art. 1, comma 394, della L. n. 160/2019, che ha differito di ulteriori 12 mesi i termini per l’abolizione o la progressiva riduzione fino all’abolizione, fissati dall’art. 1, comma 810, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).
Il successivo comma 10-quinquiesdecies, introdotto anch’esso nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca un’interpretazione autentica delle disposizioni che hanno escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati, stabilendo che “Nelle more della revisione organica della normativa di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati”.


1.6. CITTADINI STRANIERI - Ennesima proroga del termine per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive

L’articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
v La proroga interviene sulle disposizioni dettate dall’articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla L. n. 35 del 2012. Tali disposizioni mirano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il successivo comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 210; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2015; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, dalla legge n. 205 del 2017; al 31 dicembre 2019, dalla legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1132, lettera a).
Il termine è ora posposto al 31 dicembre 2020.
Tutti questi rinvii sono anche dovuti dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi del comma 4-quinques, dello stesso art. 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, avrebbe dovuto individuare “le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio”.
Gli interventi fi adeguamento tecnologico per la realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati si sono rivelati più complessi del previsto., tanto da imporre un ennesimo rinvio del termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.


1.7. STRUTTURE RICETTIVE E RIFUGI ALPINI - Novità in materia di adeguamento antincendio

Il comma 5 dell'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.
1) Con la modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si interviene sul comma 5 dell'articolo 3, il quale ha novellato, nel testo originario, il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirne l’ultimo periodo. Tale modifica, ora sostituisce integralmente la lettera i) citata, al fine di differire:
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2) La modifica in esame lascia inoltre immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:
- dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.
Al riguardo, si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
I territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 sono stati individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016.

3) Con la modifica approvata dalla Camera, si introduce infine una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine, previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013, per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
- dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio(ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.


1.8. PROFESSIONI SANITARIE - Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’iscrizione negli elenchi speciali al fine del riconoscimento dell’equivalenza dei titoli professionali al diploma di laurea

L’articolo 5, comma 5, proroga, dal 31 dicembre al 30 giugno 2020, il termine per l’iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell’equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.
La proroga in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell’equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l’adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione - previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della L. n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) e pubblicato solo lo scorso settembre (D.M. 9 agosto 2019) -, mentre i termini per l’adozione erano stati fissati in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).
Con questa nuova proroga, si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni - e quindi la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento - per coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell’arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.
La finalità della norma è quella di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari e di conseguire risparmi di spesa, mediante apposita previsione normativa derivante dall’inserimento del comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, in materia di regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie.


1.9. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI - Prorogala 30 giugno 2020 del termine per l’adizione del decreto recante le modalità attuative

L’articolo 8, comma 4 proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.
In particolare, il comma 4 interviene sull’articolo 357 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo Codice, art. 356). Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. Si ricorda che l’articolo 356 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dispone l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è attribuito anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti.
L’art. 357, come si è detto, demanda ad un regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità attuative dell’Albo.
L’art. 358 del medesimo Codice definisce invece i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure.


1.10. CLASS ACTION - Proroga al 19 novembre 2020 dell’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla L. n. 31 del 2019

L'articolo 8, comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, differisce al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.
Apporta inoltre una modifica alla citata disciplina, con riferimento alla presentazione della domanda per l’adesione all’azione di classe.
Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che alfine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo originario del decreto-legge in conversione proroga di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto) il termine di entrata vigore della legge n. 31.
Nel corso dell’esame presso la Camera, il termine è stato prorogato a diciannove mesi; e quindi l'entrata in vigore della nuova disciplina è differita dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020.
Si ricorda che la legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata inoltre approvata una modifica all’art. 1, capoverso art. 840-septies C.p.c., della legge n. 31 del 2019, volta a specificare - con riguardo alle modalità di adesione all’azione di classe - che la domanda di adesione, presentata in via telematica, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale – CAD).


1.11. REVISIONE CONTABILE NELLE SRL e COOP - Il termine per la nomina è legato all’approvazione del bilancio

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti fissati dall’art. 2477 del Codice civile, come novellato al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
Lo ha disposto il comma 6-sexies dell’articolo 8, della L. n. 8/2020, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prorogando e rendendo mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al Codice civile dal D.Lgs. n. 14 del 2019.
Più in dettaglio il comma in esame interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nel quale le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono state sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
Con queste nuove disposizioni, il termine per la nomina dell’organo di revisione slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.
Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell’articolo 2543 c.c.), contenuta nell’articolo 2477 del Codice civile.
La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto sblocca-cantieri”), convertito dalla L. n. 55/2019, e consistono in:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Il comma 3 dell’articolo 379, nella sua formulazione previgente, prescriveva che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall’articolo 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14 del 2019), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, dovevano provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):
- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all’uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.
Fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del Codice civile, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo viene ora prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile.
L’articolo 2364 del Codice disciplina i poteri dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
A conti fatti, la nomina dovrà essere effettuata non prima del 29 aprile (non il 30 perché quest’anno è bisestile); per le speciali ragioni di cui all’articolo 2364, comma 2 del Codice civile l’adempimento potrebbe essere posticipato fino al 28 giugno; in caso di seconda convocazione si arriverà a luglio.


1.12. TITOLARI DI FONDI AGRICOLI - Proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di presentare l’informazione antimafia

Il comma 2 dell’articolo 10 differisce al 31 dicembre 2020 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.
In particolare, la disposizione interviene sull’art. 24, comma 1-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018 prorogando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).
Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del D.Lgs. n. 159 del 2011, intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:
- beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
- titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.


1.13. MARCHIO COLLETTIVO REGISTRATO - Conversione dei vecchi titoli in marchio collettivo o in marchio di certificazione - Proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione dal 23 marzo al 31 dicembre 2020

1) L’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.
Lo stabilisce l’articolo 10-bis della L. n. 8/2020.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 (entrato in vigore il 23 marzo 2019), recante disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione - entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in questione e quindi entro il 23 marzo 2020 - tutti i titolari di marchi collettivi nazionali registrati, registrati sulla base della normativa antecedente il citato D.Lgs. n. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, avrebbero dovuto comunicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, l’intenzione di optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella “nuova disciplina”, ovvero in marchio di certificazione, disciplinato dall’art. 11-bis del D.Lgs. n. 30/2005 )Codice della proprietà industriale -- CPI).
La data del 23 marzo 2020 viene ora prorogata al 31 dicembre 2020. Pertanto, ai titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. n. 15/2019, è ora consentito di presentare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina, entro il 31 dicembre 2020. Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono dalla data di deposito della domanda di conversione.
In caso di mancata presentazione della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

2) Alcuni hanno fatto osservare:
a) che l’articolo 10-bis in commento dispone il differimento del termine iniziale di vigenza di una norma già entrata in vigore il 23 marzo 2019;
b) che il dies a quo del termine di presentazione delle domande di conversione dei segni coincide con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33 e come tale termine scade un anno dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse (e quindi il 23 marzo 2020).
Pertanto, l’intervento normativo, tramite il differimento della data di entrata in vigore dell’articolo 33, appare finalizzato a determinare - indirettamente - la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione del segno distintivo: con il differimento della data di entrata in vigore dal 23 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione risulta indirettamente prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.
Ciò premesso dovrà essere valutata l’opportunità di intervenire con una novella al comma 1 dell’articolo 33 del D.Lgs. 15/2019, che proroghi direttamente il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione dei segni registra, prevedendo esplicitamente:
“1. Entro il 31 dicembre 2020, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina”.


1.14. MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI ELETTRICI O IBRIDI - Proroga anche per l’anno 2020 del contributo per l’acquisto

L’articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell’anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.
In dettaglio si tratta della proroga, per l’anno 2020, del contributo già concesso dall’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per l’acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, e l’immatricolazione in Italia, di un motoveicolo elettrico o ibrido.
In dettaglio il contributo è previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi (o comunque di veicoli a due ruote della categoria L, in base alla modifica del successivo D.L. n. 34/2019 e di qualsiasi potenza), qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente sia proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2 o 3.
È necessario essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30% del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro.
Il comma 1 dell’articolo 12 in commento prevede ora che tale contributo sia concesso anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020, specificando che il contributo è riconosciuto nel limite di 8 milioni di euro e dalle medesime condizioni. La copertura finanziaria della norma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, è a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta del Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per provvedere all'erogazione dell’ecobonus di cui al comma 1031 per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono il limite di spesa per la concessione del beneficio.


1.15. PATENTI NAUTICHE - Prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per l’obbligo per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 900 cc a iniezione a due tempi

Art. 13, comma “5-quater. Il termine per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1 gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1 gennaio 2021. A tale fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».”.
Questo è quanto viene stabilito al comma 5-quater dell’articolo 13, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, che, di fatto, contiene al suo interno due modifiche:
1) viene prorogato al 1° gennaio 2021 il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;
2) l’obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.
A tale proposito, vogliamo ricordare che, con l’art. 4, comma 3 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, è stato inizialmente disposto che le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 171/2005 (codice della nautica da diporto), relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Successivamente, tale data è stata posticipata al 1° gennaio 2020, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2019, n. 73.
Tale termine viene ora di nuovo posticipato al 1° gennaio 2021, ma con una novità: si applicherà alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.
Ricapitolando, con la nuova norma introdotta dal comma 5-quater dell’art. 13 della L. n. 8/2020 viene ora disposta, con una modifica dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 171 del 2005, la proroga dell’attuale regime di sospensione dell’obbligo di patente nautica per le unità da diporto aventi motori di cilindrata superiore 750 cc a iniezione a due tempi fino al 31 dicembre 2020.
Contestualmente, sempre modificando l’articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 171 del 2005, viene previsto, a regime, l’obbligo della titolarità di patente nautica per le unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di cilindrata superiore a 900 cc (invece che per le unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di cilindrata superiore a 750 cc.).


1.16. EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA Proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro

Il comma 7-bis dell’articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2020 l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
In particolare la disposizione modifica l'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 189 del 2016, convertito dalla L. n. 229 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate, e delle persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2016, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
I comuni interessati dalla disposizione in esame sono quelli colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia:
- del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;
- del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;
- del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del D.L. 189/2016.
Si ricorda che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da un susseguirsi di eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
Si ricorda che l’articolo 48, comma 7, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla L. n. 229/2016, stabilisce l’esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni (indicate nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016).
Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986).
La norma prevede inoltre che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 45 del 2017 di conversione del D.L. n. 8 del 2017, che era il 10 aprile 2017.


1.17. MONOPATTINI ELETTRICI - Proroga di 12 mesi della sperimentazione - Dettata una nuova disciplina in merito alla circolazione e al noleggio - Fissate le sanzioni

L’articolo 33-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboarde monowheel (comma 1) e introduce una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti.
In particolare il comma 1 stabilisce che il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 è prorogato di dodici mesi e viene quindi fissato al 27 luglio 2021. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni amministrative per l’utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2).
Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.
La circolazione mediante segway, hoverboarde monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
Il comma 2 novella integralmente il comma 75 ed introduce i commi da 75-bis a 75-septies all’articolo 1 della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel citato decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Il nuovo comma 75-bis sanziona chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
Il nuovo comma 75-ter stabilisce che i monopattini sopra descritti possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.
Il nuovo comma 75-septies disciplina i servizi di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (ossia nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta terminatone l’uso).


DECRETO MILLEPROROGHE 2018


1. 25 LUGLIO 2018 - Pubblicato il D.L. n. 91/2018

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Il decreto legge – in vigore dal 26 luglio 2018 - introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative e interviene, tra l’altro, negli ambiti di seguito specificati.
1) Enti territoriali (art. 1)
Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno. Inoltre, in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno, semplificando le procedure e contenendone i costi (election day provinciale).

2) Giustizia (art. 2)
Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31 marzo 2019.
Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 2019.
Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.

3) Infrastrutture (art. 4)
Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.

4) Istruzione e università (art. 6)
Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28 posti nelle scuole europee, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.

5) Cultura (art. 7)
Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.

6) Salute (art. 8)
Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle regioni e province autonome.
Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.

7) Eventi sismici (art. 9)
Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello de L’Aquila del 2009.

8) Sport (art. 10)
Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento.

9) Banche popolari e gruppi bancari cooperativi (art. 11)
Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- Si riporta il testo del decreto-legge:
. DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


2. 6 AGOSTO 2018 - Il Senato approva il DdL di conversione del D.L. n. 91/2018

L'Assemblea di Palazzo Madama, lunedì 6 agosto, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 717).
Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL n. 717 approvato dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di dossier di documentazione, clicca QUI.


3. 13 SETTEMBRE 2018 - Si della Camera con fiducia sulla legge di conversione del D.L. n. 91/2018

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, con 329 voti a favore e 220 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91).
Queste le principali novità in sede di conversione:
- banche di credito cooperativo e banche popolari: slitta al 31 dicembre 2018 il limite per adeguare l’attivo delle banche popolari e salgono da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l’adesione al gruppo bancario cooperativo;
- bonus cultura per i diciottenni: confermato per il 2018;
- esame di avvocato: proroga di altri 2 anni del regime transitorio della riforma;
- gas e energia: la liberalizzazione del mercato slitta dal 1° luglio 2019 al 1° luglio 2020;
- intercettazioni: il termine di applicazione delle nuove norme viene prorogato al 31 marzo 2019;
- sigarette elettroniche: slittano al prossimo anno le nuove imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi;
-vaccini a scuola: rinvio dell’obbligo e delle relative sanzioni;
- veterinari: rinvio a gennaio 2019 dell'obbligo di ricetta elettronica;
- vittime di reati finanziari: le regole per rendere operativo il fondo per i risparmiatori dovranno essere emanate entro fine ottobre.
Il testo passa ora al Senato per l’approvazione finale.

. Se vuoi scaricare il testo e delle schede di lettura dal sito della Camera dei Deputati, clicca QUI.


4. 21 SETTEMBRE 2018 - Pubblicata la legge n. 108/2018 di conversione del D.L. n. 91/2018 - IN VIGORE DAL 22 SETTEMBRE 2018

E' stata pubblicata, suilla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, la LEGGE 21 settembre 2018, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
Il provvedimento – in vigore dal 22 settembre 2018 - interviene su vari temi in materia di lavoro, fisco, sostegno alle imprese e ai risparmiatori.
Tra le principali novità:
- lo slittamento del c.d.“ISEE precompilato”. Viene infatti prorogata al 1° gennaio 2019 la collaborazione tra INPS e Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare; viene così prorogata al 1° gennaio 2019 la modalità precompilata di presentazione della DSU che rappresenterà così l'unica modalità possibile;
- l’ampliamento, anche per il 2018, delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori in aree di crisi nonché il rifinanziamento, per il 2019, di interventi per la ripresa produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici;
- lo slittamento di 180 giorni del termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (BCC) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo;
- lo slittamento, al 1° luglio 2020, della cessazione del regime cosiddetto "di maggior tutela" nel settore del gas naturale e nel settore dell'energia elettrica.

Sul fronte della cd. “card cultura”, la misura viene prorogata anche per ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso dell’anno.
Prorogato per il 2018 anche il bonus docenti, la carta del valore di 500 euro che possono essere utilizzati per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione.

In tema disigarette elettroniche, slittano al prossimo anno le nuove imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi.

In tema di vaccini, è stata prorogata la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al presente anno scolastico, fissando, altresì, il 10 marzo 2019, come nuovo termine di presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.

Per quanto riguarda i veterinari, viene rinviato a gennaio 2019 l'obbligo di ricetta elettronica.

E’ stata introdotta una nuova formulazione relativa all'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori.
L'operatività di questo Fondo è stata estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).
A seguire, è stato sancito che, nelle more di adozione del regolamento relativo al Fondo e in attesa che lo stesso entri a regime, i risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF nonché i risparmiatori i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018, possano avanzare istanza alla CONSOB, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, con cui ottenere la tempestiva erogazione, nella misura del 30 % e con il limite massimo di 100mila euro, dell’importo loro liquidato.

Per quanto riguarda il settore della giustizia si segnalano le seguenti novità:
- la posticipazione, al 1° aprile 2019, dell'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni (di cui al Decreto legislativo n. 216/2017);
- il differimento, di ulteriori 2 anni, dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati;
- la sospensione, fino al 15 febbraio 2019, dell'efficacia della nuova disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza;
- lo slittamento, al 31 dicembre 2021, del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio;
- l’anticipazione, al 26 febbraio di ciascun anno, del termine entro il quale deve essere riscosso il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile.

- Si riporta il testo della legge:
. LEGGE 21 settembre 2018, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

. Testo coordinato del DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91 con la LEGGE DI CONVERSIONE 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


DECRETO MILLEPROROGHE 2016


1. 30 DICEMBRE 2016 - Pubblicato il D.L. n. 244/2016

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

1.1. TESTI DEL PROVVEDIMENTO

- Si riporta il testo del decreto-legge:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244: Proroga e definizione di termini.

. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244: Proroga e definizione di termini. (Testo ufficiale pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).


1.2. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Questi, in sintesi, i punti principali:
1) Pubbliche amministrazioni (art. 1)
• viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
• vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
• vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego;

2) Editoria (art. 2)
• è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;

3) Lavoro e politiche sociali (art. 3)
• viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;

4) Istruzione, università e ricerca (art. 4)
• vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”;

5) Interno (art. 5)
• sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
• è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

6) Sviluppo economico e comunicazione (art. 6)
• per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati;
• vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici;
• vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;
• al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto viene prorogato al 31 dicembre 2018.

7) Inftrastrutture e trasporti (art. 7)
• proroga al 28 febbraio 2017 del termine per il pagamento dell’iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

8) Giustizia (art. 10)
• vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;

9) Beni e attività culturali (art. 11)
• sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei;
• è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;

10) Ambiente - SISTRI (art. 12)
• viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa;

11) Economia e finanze (artt. 13 e 14)
• è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;
• proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali;
• è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);
• viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
• in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;
• viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.


1.3. APPROFONDIMENTI - SCHEDE DI LETTURA E DI SINTESI

Sulla conversione in legge del decreto 30 dicembre 2016, n. 244 (A.S., 2630), recante proroga e definizione di termini ("Decreto Milleproroghe 2017") è disponibile una nota di lettura n. 158 e una Scheda di lettura, entrambe elaborate dal Servizio Bilancio del Senato.
Il documento analizza il provvedimento articolo per articolo, illustrando nello specifico tutti i punti rilevanti contenuti nel Milleproroghe 2017.

- Se vuoi scaricare il testo della Nota di lettura n. 158, clicca QUI.

- Se vuoi scaricare il testo della Schefa di lettura, clicca QUI.


- Si riporta il testo di una tabella di sintesi elaborata dal Il Sole24Ore:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - La mappa di tutti i differimenti previsti.


NOTA DI LETTURA ANCI - IFEL - Dopo la pubblicazione del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, l’ANCI ha pubblicato una interessante nota di lettura del provvedimento.

- Si riporta il testo del documento:
. ANCI - PRIMA NOTA DI LETTURA SU DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016 N. 244 - Norme di interesse degli Enti locali.


2. 14 FEBBRAIO 2017 - Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 all'esame del Senato

Il DdL n. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in scadenza al 28 febbraio), recante proroga e definizione di termini, è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta pomeridiana di martedì 14 febbraio.

- Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di conversione all'esame del Senato, clicca QUI.


3. 16 FEBBRAIO 2017 - Il Senato approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 all'esame del Senato

Il 16 febbraio 2017, con 153 voti favorevoli e 99 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del DdL n. 2630 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, che recepisce sostanzialmente le modifiche della commissione.
Il documento messo a punto dal Governo sulla base del testo uscito dalla commissione Affari costituzionali dopo le votazioni di martedì 14 febbraio è diventato sempre più omnibus ed eterogeneo e hanno trovato posto varie misure: da quelle sull’Ilva alla delega sull’ippica.
Nella messa a punto del “maxiemendamento” i tecnici del Senato avrebbero riscontrato alcuni errori come sul processo di stabilizzazione dei precari dell’Istat. Errori a cui ha posto rimedio la ragioneria bollinando a posteriori l’emendamento che mette in moto la stabilizzazione dei ricercatori a termine dell’Istat garantendo loro il contratto fino al 2019 e a partire da quella data l’Istituto dovrà procedere poi alle assunzioni.
Il provvedimento passa alla Camera dei deputati per il varo definitivo entro il 28 febbraio a pena di decadenza.

- Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato, clicca QUI.

- Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di conversione approvato alla Camera, clicca QUI.


4. 22 FEBBRAIO 2017 - La Camera vota la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 all'esame del Senato

La Camera, con 337 sì, 187 no e 2 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304) nel testo delle Commissioni identico a quello già approvato dal Senato.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


5. 28 FEBBRAIO 2017 - Pubblicata la legge di conversione n. 19/2017 del D.L. n. 244/2016

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14), la Legge 28 febbraio 2017, n. 19, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe”.

5.1. TESTO DEL PROVVEDIMENTO

- Si riporta il testo della L. n. 19/2017 e delle due allegate Tabelle
. LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
. LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 - TABELLA 1.
. LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 TABELLA 2.


5.2. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Di seguito le principali novità introdotte dalla legge di conversione.

CEDOLARE SECCA PIU' SEMPLICE - Stop all'obbligo per i proprietari di immobili di indicare nel 730 gli estremi della registrazione del contratto di affitto a canone concordato e la denuncia Ici per poter ottenere la cedolare secca con l'aliquota del 30% sugli affitti a canone concordato.

RINVIO NORME "ANTI-UBER" E NCC - Rinviato fino a fine 2017 il termine per l'emanazione delle norme "anti-Uber" e contro i taxi abusivi da parte del Ministero dei Trasporti. Previsto poi che la sospensione dell'efficacia della riforma del trasporto di persone con autoservizi non di linea, varata nel 2008, operi fino al 31 dicembre 2017.

SPESOMETRO SEMESTRALE - Le fatture Iva emesse e ricevute nel primo anno di applicazione del nuovo spesometro dovranno essere inviate con cadenza semestrale. "Per il primo anno di applicazione" del nuovo spesometro, si legge nel testo, "le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018". Per le liquidazioni restano invece i quattro invii previsti dl decreto fiscale collegato alla manovra.

PROGOGATA DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO. - Prorogata fino al 30 giugno 2017 la possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La misura dovrebbe riguardare circa 6.000 lavoratori con un assegno medio di 800 euro per 4 mesi. L'onere della proroga previsto per il 2017 è pari a 19,2 milioni di euro.

PROROGA CIG PER DIPENDENTI PARTITI - Via libera alla proroga della Cassa integrazione guadagni per i dipendenti dei patiti. Sostanzialmente si concede un anno in più. Nel testo si precisa che il trattamento "può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili".

CONCESSIONI AMBULANTI PROROGATE A FINE 2018 - Tutte le concessioni per gli ambulanti in essere scadranno a fine 2018, comprese quelle per cui erano state già avviate procedure di assegnazione. Nella prima versione la norma spostava a fine 2018 il termine delle concessioni "fatte comunque salve le procedure già avviate e i relativi effetti". Nella formulazione approvata è sparita questa riserva.

OK A 887 NUOVI AGENTI PENITENZIARI - Via libera a 887 assunzioni nella Polizia penitenziaria con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi e, per i posti residui, "mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori approvate in data non anteriore al 2012.

DISTRETTI TURISTICI - differito al 31 dicembre 2017 il termine, scaduto il 30 giugno 2016, entro il quale le Regioni devono procedere alla delimitazione dei distretti turistici.

UN ANNO IN PIU' PER CONCORSI AGENZIE FISCALI - Un anno in più per il concorso dei dirigenti delle Agenzie fiscali. La data entro cui devono concludersi i concorsi viene spostata dalla precedente scadenza del 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

VIA LIBERA A PROROGA PRECARI ISTAT - Via libera alla proroga dei contratti per i precari dell'Istat. La norma prevede che il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato sia prorogato fino alla conclusione delle procedure da bandire entro il 31 dicembre 2018 e "comunque non oltre il 31 dicembre 2019".

STOP SPENDING REVIEW PER EXPO - Alla società Expo 2015 in liquidazione non si applicano le norme sulla spending review nelle amministrazioni pubbliche fino alla nomina del commissario liquidatore.

PER ANAS DEROGA A SPENDING E ASSUNZIONI - Per il triennio 2017-2019 l'Anas sarà esentata dalle norme sulla spending review e dal blocco delle assunzioni per quanto riguarda posizioni tecniche, ingegneristiche e personale tecnico-operativo.

PROROGATO SCONTO IVA SU NUOVE CASE EFFICIENTI - Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% dell'Iva sul'acquisto di case nuove in classe energetica A e B. La detrazione e ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

RINVIATO ADEGUAMENTO ANTICENDIO ASILI I - l termine per l'adeguamento alle normative anticendio dei locali adibiti ad asili nido è stato rinviato al 31 dicembre 2017.

PROROGATO CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI - Viene porogato fino a fine settembre il contratto di programma-parte servizi tra Stato e Rfi "nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI" con l'obiettivo "di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".

SLITTA LOTTERIA SCONTRINI CON BANCOMAT - Slitta dal primo marzo al primo novembre 2017 l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontrini con pagamenti effettuati attraverso carta di credito o bancomat.

MINI-PROROGA IRES E IRAP - Prorogato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap. Queste andranno quindi inviate entro il 16 ottobre.

AUMENTA SOGLIA CONTRIBUTI EDITORIA - Aumenta la soglia limite dei contributi pubblici alle imprese editrici.La norma conferma che il contributo non possa superare il 50% del fatturato ma quest'ultimo verrà calcolato al lordo del contributo e non più al netto.

3 MESI IN PIU' PER PIANO AMBIENTALE ILVA - E' stata rinviata di tre mesi la scadenza per la presentazione del piano ambientale per l'Ilva. Il termine, precedentemente fissato il 30 giugno 2017, "è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del Dpcm di approvazione delle modifiche del Piano se antecedente. Resta comunque ferma l'ulteriore prorogabilità del termine di 18 mesi.

RIDOTTE COMPENSAZIONI PER IMPIANTI NUCLEARI - Ridotto l'ammontare complessivo delle compensazioni ai comuni che ospitano centrali nucleari in dismissione o depositi di materiale radioattivo. Oggi è previsto un prelievo di 0,15 centesimi calcolato su ogni kW/h consumato mentre l'emendamento riduce la base del prelievo ai kW/h prelevati dalle reti pubbliche con obbligo di connessione a terzi.

PIU' TEMPO PER NUOVE SEDI GIUDIZIARIE - Tempi più lunghi per le nuove sedi degli uffici giudiziari. vengono prorogati i termini per i lavori. Si passa da un anno a tre anni.

OK A TASSA SBARCO PER ISOLE MINORI - Arriva la possibilità per le Isole minori di istituire da quest'anno la tassa di sbarco. La tassa, che non può superare i 2,5 euro, è in alternativa alla tassa di soggiorno.

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - È stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomìni con impianti centralizzati.

IMPIANTI TERMICI E FONTI RINNOVABILI - Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno ancora coprire con fonti rinnovabili al minimo il 35% dei consumi. Dal 1° gennaio 2018 si passa al 50%.

PROGETTO POMPEI - Continueranno fino al 31 dicembre 2019 gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. L’obiettivo è garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito per poi iniziare, dal 2018, una gestione ordinaria senza logiche emergenziali.


DECRETO MILLEPROROGHE 2015


1. 23 DICEMBRE 2015 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Milleproroghe"

Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2015 ha approvato un decreto legge di proroga di termini e scadenze e altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario (c.d. "Decreto milleproroghe 2015").

. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto in una sintesi redatta da Palazzo Chigi, clicca QUI.


2. 30 DICEMBRE 2015 - Pubblicato il D.L. n. 210/2015

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


2.1. Prorogato di un anno il termine per l’adeguamento del SISTRI - Prolungato di un anno il termine di efficacia del contratto con Selex

All’articolo 9, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI.
Con la modifica del comma 3-bis, all’articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, al comma 3-bis, viene ora stabilito che fino al 31 dicembre 2016 - al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Con la modifica del comma 9-bis del medesimo articolo 11 viene anche stabilito che il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario viene ora fissato al 31 dicembre 2016.
All'attuale società concessionaria del SISTRI viene pertanto garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.
Con lo stesso articolo 9, con l’aggiunta di ulteriori due commi (3-bis e 3-ter) all’art. 273 (Grandi impianti di combustione) del D.Lgs. n. 152/2006, viene previsto lo slittamento al 1° gennaio 2017 del termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali, al fine di consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.


3. 10 FEBBRAIO 2016 - Approvato dalla Camera il decreto sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative

La Camera, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513-A) nel testo approvato dalle Commissioni.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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4. 24 FEBBRAIO 2016 - Il Senato approva definitivamente la conversione in legge del decreto sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il DdL n. 2237 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto "milleproroghe").

. Se vuoi scaricare il testo del DdL n. 2237 approvato dal Senato, clicca QUI.


5. 26 FEBBRAIO 2016 - Pubblicata la L. n. 21/2016, di conversione del D.L. n. 210/2015

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene importanti differimenti normativi. Queste alcune delle novità contenute nel provvedimento.
1) Prorogato l’avvio del processo amministrativo telematico - Nell’ambito del processo amministrativo viene differita al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Inoltre, l’avvio del processo telematico presso i TAR e il Consiglio di Stato sarà anticipato da una fase di sperimentazione che terminerà alla data del 30 giugno 2016 (artt. 2 e 2.bis).
2) Autocertificazione da parte di cittadini stranieri solo dal 2017. Slitta al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare dichiarazioni sostitutive relative agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3) SISTRI - Proroga del regime transitorio - Taglio delle sanzioni per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale in vigore dal 27 febbraio 2016. La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene, all’art. 8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.

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4) In materia ambientale, previste proroghe per grandi impianti di combustione e conferimento in discarica. I grandi impianti di combustione, se richiedono entro fino dell’anno una specifica deroga, potranno adeguarsi ai nuovi limiti di emissione a partire dal 1° gennaio 2017. E’, invece, differito al 29 febbraio 2016 l'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg (art. 8, comma 2).
5) Proroga della riscossione dei tributi locali in favore di EQUITALIA – I Comuni e le società da questi ultimi partecipate potranno continuare ad avvalersi di EQUITALIA per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali fino al 30 giugno 2016 (art. 10).
6) Rinviata al 2017 l’introduzione dei poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali - L'applicazione della procedura che attribuisce al Prefetto il potere di nominare il commissario incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale è differita al 2017.

- Si riporta il testo del:
. LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.



DECRETO MILLEPROROGHE 2014


1. 24 DICEMBRE 2014 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Milleproroghe"

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 ha approvato un decreto legge di proroga di termini e scadenze e altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario (c.d. "Decreto milleproroghe 2014").

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2. 31 DICEMBRE 2014 - Il "Milleproroghe" sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Segnaliamo alcune tra le principali proroghe stabilite dal provvedimento.

1) Pubblica amministrazione (art. 1, commi 1-6).
Slitta al 31 dicembre 2015 il termine per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013, secondo quanto stabilito dal decreto Madia.
Molta attesa anche per i dipendenti delle Province: i contratti dei precari vengono allungati di ulteriori 12 mesi.
Rinviati di 12 mesi anche gli aumenti dei compensi per i manager pubblici.

2) Proroga contratti a tempo determinato dirigenti AIFA (art. 1, comma 7)
Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015.

3) Sedi distaccate dei TAR (art. 2)
Slitta di 2 mesi (28 febbraio 2015) la soppressione delle sedi distaccate dei TAR e di 6 (1° luglio 2015) l'avvio del processo amministrativo digitale.

4) Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive (art. 4, comma 2)
Viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
Resta sempre in vigore il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 ("Milleproroghe 2014"), convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con cui viene demandato ad un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al D.M. 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti. Decreto che a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

5) Proroga norme Croce Rossa Italiana. (art. 7)
Slittamento di molte scadenze del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 “Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana”, ad eccezione di quelle concernenti la “Trasformazione dei comitati locali e provinciali (art. 1 bis)”.
In particolare si prevede lo slittamento di un anno di tutte le scadenze contemplate nell’articolo 1, nell’articolo 2, comma 5, nell’articolo 3, comma 3, nell’articolo 4, comma 5, nell’articolo 6, comma 4 e nell’articolo 8, comma 1.

6) SISTRI (art. 9, comma 3)
Fino al 31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.

. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.


3. 17 - 20 FEBBRAIO 2015 - Il "Milleproroghe" all'esame della Camera

Il 17 febbraio 2015 è iniziata alla Camera la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803).

Il 20 febbraio 2015 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803-A).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (S. 1779).

. Se vuoi scaricare il testo de Disegno di Legge approvato dalla Camera dei Deputati, clicca QUI.


4. 26 FEBBRAIO 2015 - Via libera del Senato al "Milleproroghe" approvato dalla Camera

Via libera definitivo del Senato per il DdL. n. 1779 di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo già licenziato dalla Camera, sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia, con 156 i voti a favore, 78 i contrari e un astenuto.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


5. 28 FEBBRAIO 2015 - La legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, la LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Riassumiamo in modo sintetico le novità introdotte.

SFRATTI - Mini proroga di 4 mesi per gli sfratti esecutivi; il giudice potrà "disporre la sospensione dell'esecuzione" dello sfratto "fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione", per consentire il "passaggio da casa a casa".

- PARTITE IVA - I possessori di partita IVA, con guadagni fino a 30mila euro, per tutto il 2015 potranno optare sia per il nuovo regime dei minimi con l'aliquota forfettaria al 15%, come previsto dalla legge di Stabilità, sia per il vecchio regime al 5% ma con il limite fino a 5 anni o al raggiungimento dei 35 anni d'età.

- ACCISE - Fino al 31 dicembre 2017 chi ha subito un furto di prodotti energetici o alcolici non dovrà pagare le accise su quei prodotti.

- CONTRIBUTI INPS AUTONOMI - Stop all'aumento previsto dalla legge di Stabilità dell'aliquota contributiva per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps. Il contributo per il 2015 resta al 27%. L'aliquota salirà al 28% nel 2016 e al 29% nel 2017.

- RATEAZIONE BIS CARTELLE EQUITALIA - Si riaprono i termini per chiedere un piano di rate per i debiti con il fisco.
Le imprese decadute dai piani di rientro fino a fine 2014 potranno nuovamente farne richiesta entro il 31 luglio 2015, senza incorrere in alcuna azione esecutiva. Ma, nel caso di mancato pagamento delle rate (anche di due non consecutive), l’impresa decadrà nuovamente senza possibilità di ulteriori proroghe del piano.

- RIENTRO LAVORATORI ITALIANI - Estesi fino al 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, per il rientro dei lavoratori italiani che si sono trasferiti all'estero.

- GIUDICI DI PACE NEI PICCOLI COMUNI - Fino al 30 luglio 2015 i sindaci, anche le unioni di Comuni, potranno chiedere la riapertura degli uffici soppressi per effetto del riordino della geografia giudiziaria.

- CENTRALE UNICA ACQUISTI COMUNI - Slitta dal primo gennaio al primo settembre 2015 l'obbligo per i Comuni di dotarsi di una centrale unica per l'acquisto di beni e servizi.

- A COMUNI INCASSI ACCERTAMENTI - Ai sindaci che partecipano all’attività di accertamento continuerà ad arrivare il 100% dei tributi statali fino al 2017.
Slitta al primo settembre 2015 l’obbligo di acquistare beni e servizi con la centrale unica.

- FARMACIE – E’ prevista la sospensione, a decorrere dal 28 febbraio 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità delle farmacie. Fino a quella data per acquisire la titolarità di una farmacia il solo requisito richiesto è l'iscrizione all'albo dei farmacisti, fatta eccezione per le 2.600 nuove sedi oggetto del concorso straordinario.

- AVVOCATI - Slitta al 2017 la riforma dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'ordine nazionale degli avvocati. Ciò consentirà agli “aspiranti” professionisti di sostenere l’esame secondo le vecchie norme, con la possibilità di utilizzare i codici commentati e di discutere lo stesso numero di materie orali.

- SISTRI - Confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
Le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione scatteranno dal 1° aprile 2015 (anziché dal 1° febbraio 2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014).

- SPLIT PAYMENT E APPALTI – Elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10 al 20% dell'importo contrattuale l'anticipo del prezzo in favore dell'appaltatore. il legislatore ha voluto "compensare" e attenuare l'impatto negativo per la liquidità delle imprese derivante dal meccanismo dello split payment, ossia il nuovo metodo di pagamento dell'iva da parte della pubblica amministrazione, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, che la P.A. versi direttamente al fisco e non più ai fornitori l'imposta sul valore aggiunto relativa agli appalti di beni o servizi e di contrasto all'evasione fiscale.

- APPALTI - Fino al 31 dicembre 2015, l’anticipo del prezzo in favore dell’appaltatore passa dal 10 al 20 per cento dell’importo contrattuale. Questo per fare fronte ai problemi di liquidità delle aziende e cioè per compensare le imprese delle conseguenze del cosiddetto split payment, il meccanismo introdotto dalla legge di stabilità in base al quale la pubblica amministrazione verserà l’IVA direttamente allo Stato e non più al fornitore.

- PROROGATE LI MISURE “SALVA TERRITORI” - Confermate anche le proroghe attese per diversi territori, tra cui i “salva” Lazio e Venezia e il rinvio delle sanzioni per l’Aquila e l’Emilia.
Non ci saranno sanzioni, in sostanza, per tutto il 2015 per lo sforamento del patto di Stabilità per l’Aquila, per il Lazio e per Venezia, mentre potranno “respirare” fino alla metà del 2016 le imprese emiliane che hanno stipulato mutui per pagare le tasse. Allungato alla fine del 2015 anche l’appalto per i collaboratori scolastici di Palermo e confermati il 100% dei tributi statali fino al 2017 per i comuni che partecipano all’attività di accertamento, mentre slitta all’1 settembre l’obbligo dell’acquisto di beni e servizi con la centrale unica.

- SANATORIA TARI E RINVIO IMU SECONDARIA - Arriva la sanatoria per le delibere TARI adottate dai comuni in ritardo e slitta al 2016 il debutto dell'IMU secondaria (che sostituirà la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari).

- PRECIMPILATA E CAF - Posticipata di un anno l'applicazione dei requisiti minimi richiesti ai CAF. Si prescrive, infatti, che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014, ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.

- CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - Salvi anche i lavoratori in contratto di solidarietà che vedranno confermata l’integrazione della retribuzione al 70%, come già avvenuto nel 2014.

- DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA - Misure di favore anche per i dipendenti della Croce Rossa, messi a rischio a seguito della prevista privatizzazione. Il decreto dispone che i lavoratori che risulteranno in esubero avranno diritto allo stesso trattamento riservato ai dipendenti delle Province, ovvero verranno smistati presso altre Pubbliche Amministrazioni.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


DECRETO MILLEPROROGHE 2013


1. 27 DICEMBRE 2013 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Milleproroghe"

Il Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, su proposta del Presidente, Enrico Letta e del Ministro dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, ha approvato un decreto legge di proroga di termini e scadenze e altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario (c.d. "Decreto milleproroghe 2013").

. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto in una sintesi redatta da Palazzo Chigi, clicca QUI.


2. 30 DICEMBRE 2013 - Il Quirinale autorizza la pubblicazione di due decreti-legge

Dopo il lavoro di revisione del sottosegretario Filippo Patroni Griffi per rispettare l'omogeneità delle materie e per rendere più difficili modifiche parlamentari, il Presidente della Repubblica ha autorizzato la suddivisione del provvedimento in due testi.
Sono stati così pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013, i seguenti due decreti legge:
Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonchè a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali".

- Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 151/2013, clicca QUI.


3. 29 GENNAIO 2014 - Il Senato approva il decreto sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative

Il Senato ha approvato il disegno di legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (S. 1214).

. Se vuoi scaricare il testo del decreto approvato dal Senato, clicca QUI.


4. 17 FEBBRAIO 2014 - La Camera approva il decreto sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative

La Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027).
Il provvedimento torna ora all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto approvato dalla Camera, clicca QUI.


5. 28 FEBBRAIO 2014 - Pubblicata la legge di conversione del decreto legge sulla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, la LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Segnaliamo alcune tra le principali proroghe stabilite dal provvedimento.
La legge, in vigore dal 1° marzo 2014, ha introdotto delle novità rispetto al testo proposto nel D.L. n. 150/2013, che riguardano: i pagamenti elettronici per commercianti e professionisti; l’iscrizione nel Registro dei revisori legali; il Codice della strada; le disposizioni di prevenzione incendi in alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.

1. PAGAMENTI ELETTRONICI per commercianti e professionisti – Tutto slitta al 30 giugno 2014
Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
E’ quanto stabilisce il comma 15-bis, dell’art. 9, della L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013.
Pertanto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare, anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, a decorrere dal 30 giugno 2014.

2. REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI – Sancita la equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti – Previsto un esame integrato
“Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”.
E’ quanto stabilisce il nuovo comma 4-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 30, introdotto dal comma 14, dell’art. 9, della L. n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013.
Viene così dato il via libera all’equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti, fermo restando l’obbligo di tirocinio previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisori legale. Quindi, per iscriversi al Registro dei revisori i commercialisti non dovranno più superare un esame di idoneità ad hoc ma sarà necessario integrare le prove d’esame per l’accesso alla professione. Dopo una querelle durata mesi, si chiude con un compromesso la vicenda dell’accesso al Registro dei revisori dei conti. Da una parte si stabilisce che non dovrà essere sostenuto un nuovo esame, dall’altra si rimanda ad un provvedimento del Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà ridisegnare le materie dell’esame di Stato aggiungendo quelle che secondo la Commissione europea sarebbe necessarie per evitare che l’equipollenza finisca sotto inchiesta e potenzialmente contrasti con la direttiva 43/2006.

3. Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive
Con il comma 1 dell'articolo 11, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
Con il comma 2, dello stesso articolo 11, viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell'Interno l'aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al D.M. 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

4. Proroga sfratti 2014
Chi ha una sentenza di sfratto pendente avrà ora sei mesi di tempo in più per cercare una nuova abitazione, essendo stato posticipato il termine dal 30 giugno al 31 dicembre 2014.

5. Centrali di committenza
Con il comma 1-bis dell'articolo 3, viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine, di cui all'articolo 23, comma 5, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

6. Banca dati nazionale Autorità LLPP (AVCpass)
Con il comma 15-ter dell'articolo 9, viene differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d'appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.


DECRETO MILLEPROROGHE 2012


1. 23 DICEMBRE 2011 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Milleproroghe"

Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
Il Governo, come si legge nel comunicato stampa, ha approvato un ridotto numero delle proroghe e, pertanto, il decreto non può più essere denominato “milleproroghe”.
Sono stati infatti prorogati solo alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali.


2. 29 DICEMBRE 2011 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Segnaliamo alcune tra le principali proroghe stabilite dal decreto-legge.
Art. 6 - Slittano a fine 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali
Sono stati prorogati «al 31 dicembre 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio».

Art. 10, commi 2 e 3 - Per i medici proroga per la libera professione intramuraria fuori dalle strutture pubbliche
Proroga fino al 31 dicembre 2012 della possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche.
Il decreto sposta anche al 2014 il termine per le Regioni per completare il programma di realizzazione di strutture sanitarie ad hoc per l'attività libero professionale intramurariale.

Art. 10, commi 4 e 5 - Farmaci, adesione al sistema di pay back
Prorogati i termini in materia di adesione al cosiddetto "sistema pay back" sui farmaci. La legge 296/2006 ha istituito il cosiddetto "pay back" sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Ssn, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.
La proroga al 31 dicembre 2012 contenuta nel decreto consente l'applicazione del "pay back" anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo una parità di trattamento per tutti i farmaci.

Art. 11, comma 1 - Diritti marittimi e tasse
L'articolo 1, comma 989, della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento (D:P.R. n. 107/2009) che ha accorpato le quattro categorie di tributi in materia di tasse e diritti marittimi in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione.
Mancando il decreto interministeriale di attuazione è stato necessario far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura.
Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha originato la norma di slittamento delle tasse e le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria a dover provvedere a un adeguamento così oneroso, in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con la norma si proroga il termine per l'adeguamento al 1° gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo sperimentale.

Art. 11, comma 4 - Slittano al 30 giugno 2012 le disposizioni per impedire esercizio abusivo dei taxi
Proroga al 30 giugno 2012 per le disposizioni intese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Art. 13, comma 2 - Arriva una proroga per gli AATO
Via libera alla proroga delle AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale) che avrebbero dovuto cessare di esistere nel 2010.
La proroga, spiega la relazione tecnica che accompagna il 'milleproroghe', è tesa ad «assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche poiché l'abrogazione delle Aato», anche alla luce del referendum di giugno scorso, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle Aato ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento» di queste funzioni.

Art. 13, comma 3 - Operatività del SISTRI posticipata al 2 aprile 2012
Viene prorogata al 2 aprile 2012 l'entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con l'obiettivo di consentire l'ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Art. 13, comma 4 - Imprenditori agricoli - Iscrivibilità al SISTRI
Slitta al 2 luglio 2012 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad iscriversi al SISTRI.
Così viene modificato il disposto di cui al comma 9 dell'art. 39 del D. Lgs. n. 205/2010:
"Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno".

Art. 13, comma 7 - COV
Prorogato al 31 dicembre 2012 anche il termine riferito al D. Lgs. n. 161/2006 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni.

Art. 15, comma 3 - Enti locali - Posticipati i poteri sostitutivi dei prefetti
È stata prorogata al 31 dicembre 2012 l'attribuzione ai Prefetti dei poteri sostitutivi e di impulso al fine di garantire la funzionalità degli enti locali.

Art. 15, comma 4 - Carte d'identità, dati biometrici
Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 avrebbero dovuto essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Ma l'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea richiede adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo. Pertanto il termine per l'inserimento delle impronte digitali viene prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 15 - commi 7 e 8 - Strutture ricettive turistico-alberghiere - Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
Il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, slitta al 31 dicembre 2012.
Viene anche prevista l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in pratica la sospensione dell’attività) se entro tale data non ci sia stato l’adeguamento antincendio.

Art. 29, comma 6 - Chiusura partite IVA inattive
Slitta al 31 marzo 2012, la possibilità per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di sanare la violazione versando un importo pari 129 euro.

Art. 29, comma 9 - Certificati
Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di alcune norme sui certificati contenute nel D.P.R. n. 445/2000 (art.t 40, commi 01 e 02, e 43, comma ), è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'agenzia del Territorio.

Art. 29, comma 16 - Sfratti - Nuovo rinvio
Il decreto legge proroga lo stop all'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2012.
La proroga riguarda particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Si riporta il testo del:
. D.L. 29 dicembre 2011, n. 216: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


3. 26 GENNAIO 2012 - La Camera vota la questione di fiducia

La Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A/R).


4. 31 GENNAIO 2012 - La Camera approva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 216/2011

L'Assemblea ha approvato - con 449 voti favorevoli, 78 contrari e 11 astenuti - il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A/R), che passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

. Se vuoi consultare il testo approvato alla Camera dei deputati, clicca QUI.


4.15 FEBBRAIO 2012 - Via libera da parte del Senato al disegno di legge di conversione del D.L. n. 216/2011

Mercoledì 15 febbraio, con 255 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea ha dato il via libera al DdL 3124 di conversione decreto-legge n. 216 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, intervenendo in Aula, aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'emendamento del Governo 1.1000 (testo disponibile nell'allegato A del resoconto della seduta), interamente sostitutivo.
L'emendamento recepisce le proposte emendative che sono state ritenute ammissibili dalla Presidenza e approvate dalle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato. Il provvedimento torna all'esame della Camera.

. Se vuoi consultare il testo approvato al Senato, clicca QUI.


5. 23 FEBBRAIO 2012 - La Camera dà il si definitivo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 216/2011

La Camera, con 477 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B).
Dopo la trattazione degli ordini del giorno il provvedimento è stato approvato in via definitiva.

. Se vuoi consultare il testo approvato in via definitiva dalla camera dei Deputati, clicca QUI.


6. 27 FEBBRAIO 2012 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 216/2011

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 – Supplemento Ordinario n. 36, la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".

Queste le principali proroghe previste:
• al 31 dicembre 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio;
• al 31 dicembre 2012 l’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa;
• al 30 giugno 2012 le disposizioni intese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;
• al 31 dicembre 2012 il termine per l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale;
• al 30 giugno 2012 l’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate;
• al 31 dicembre 2012 i poteri dei Comuni della Regione Campania in materia di gestione di rifiuti;
• al 31 dicembre 2012 l’attribuzione ai Prefetti dei poteri sostitutivi e di impulso al fine di garantire la funzionalità degli enti locali;
• al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro;
• lo stato di emergenza relativo alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri;
• gli stati d'emergenza derivanti dagli eventi meteorologici che hanno colpito Salerno, la Liguria e l’Emilia Romagna tra il 2009 e il 2010;
• la prosecuzione della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in aree critiche
.
(Fonte: Sito Altalex)

Si riporta il testo della:
. LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Testo del D.L. n. 216/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 14/2012).

. LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Testo ufficiale pbblicato sulla Gazzetta Ufficiale).


DECRETO MILLEPROROGHE 2011


1. 22 DICEMBRE 2010 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto "Milleproroghe" - Ma ancora poche certezze

Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010 ha approvato il decreto "Milleproroghe".
In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale, queste alcune anticipazioni fornite dalla stampa:
1) Beni Culturali e Spettacolo
Sul fronte dello spettacolo sono state prorogate fino al 30 giugno 2011 le misure di tax credit e tax shelter (cioè gli sgravi fiscali) in favore dell'industria cinematografica, per le quali i lavoratori del settore si erano battuti sin dalla scorsa estate.

2) Carta d'identità
Posticipato al 2012 l'avvio della carta di identità munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

3) Alluvione in Veneto
I versamenti fiscali e contributivi a carico dei cittadini del Veneto colpiti dall'alluvione sono sospesi fino al 30 giugno 2011.

4) Cinque per Mille
Viene previsto uno stanziamento di 400 milioni; risorse che si aggiungono ai 100 milioni già destinati al 5 per mille nella legge di stabilità 2011 (L n. 220/2010). Di questi, 100 milioni saranno destinati per la ricerca e l'assistenza ai malati di Sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati.

5) Sacchetti di plastica
Dal 1° gennaio 2011 vietata la produzione e la commercializzazione dei sacchetti di plastica, dovranno circolare solo sacchetti biodegradabili.

6) Cessione delle partecipazioni bancarie
Prorogato di altri quattro anni il termine per la cessione delle partecipazioni bancarie, con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2014, per gli azionisti delle banche popolari che detengono una partecipazione al capitale superiore al tetto dello 0,50% previsto dal Testo Unico Bancario.

7) Diritti e concessioni aeroportuali
Prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà aggiornare la misura dei diritti aeroportuali.
Sempre al 31 dicembre 2011 viene rinviato il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali.

8) Editoria
Viene dimezzato il Fondo di 100 milioni «per interventi di sostegno all'editoria» stanziato dalla legge di stabilità 2011 (L. n. 220/2010, art. 1, comma 58).

9) Case fantasma
Il termine del 31 dicembre 2010 per l'emersione delle cosiddette case 'fantasma' è differito al 28 febbraio 2011, ferma restando la facoltà per l'Agenzia del Territorio di porre in essere, a far data dal 2 gennaio 2011, tutte le azioni propedeutiche all'attribuzione della rendita presunta, anche stipulando le previste convenzioni con le categorie professionali, con oneri a carico dell'interessato'.

10) Studi di settore
Il termine del 31 dicembre per la revisione degli studi di settore opera altresì per gli anni 2011 e 2012. Conseguentemente per l'anno 2011 i termini finali di redazione del piano della performance e della relativa relazione sono differiti per le Agenzie fiscali, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 dicembre del medesimo anno'.


2. 29 DICEMBRE 2010 - Pubblicato il decreto-legge n. 225/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

Il decreto è composto di soli quattro articoli:
- il primo è dedicato alle "Proroghe non onerose di termini in scadenza";
- il secondo alle "Proroghe onerose di termini";
- il terzo alla "Copertura finanziaria" e
- l'ultimo alla "Entrata in vigore" (29 dicembre 2010).

La novità più significativa e indicativa di una progressiva delegificazione dei contenuti della maxi norma di proroga di fine anno è il ricorso allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per stabilire i confini della proroga di ben 65 provvedimenti anche di rilevante importanza, che vengono riportati nella Tabella 1 allegata dal decreto-legge.
Mentre il comma 1 dell'articolo 1 fissa uno slittamento generale al 31 marzo 2011 di tutti i termini in scadenza prima del 15 marzo 2011 (praticamente quasi tutti) e indicati nella citata Tabella 1, il comma 2 dispone che saranno uno o più D.P.C.M. a decidere una ulteriore proroga dal 31 marzo al al 31 dicembre 2011.
Naturalmente i D.P.C.M. dovranno essere emanati «di concerto» con il ministero dell'Economia.

Tra i provvedimenti elencati nella Tabella 1 i cui termini slittano al 31 marzo 2011 citiamo:
1) l'avvio della carta di identità munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (art. 3, comma 2, R.D. n. 773/1931);
2) l’obbligo da parte dei sostituti d’imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni;
3) i controlli sui circoli privati;
4) l’aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione, non essendo ancora stati sottoscritti tutti gli accordi di programma, che rappresentano lo strumento necessario per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti;
5) la possibilità per i laureati “vecchio ordinamento” di poter sostenere le prove per l’ammissione alle professioni di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e spicologo, secondo l’ordinamento previgente al Dpr 328 del 2001;
6) la possibilità per i Comuni di utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per spese correnti (per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale); 7) le nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011;
8) il termine per completare l’adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendi;
9) le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31 dicembre 2010;
10) la cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall’articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008;
11) il termine per effettuare le verifiche sismiche sulle dighe di ritenuta;
12) l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.


Questi gli altri punti più significativi trattati dall'art. 2 del decreto in questione:
1) Cinque per Mille
Viene previsto uno stanziamento di 400 milioni; risorse che si aggiungono ai 100 milioni già destinati al 5 per mille nella legge di stabilità 2011 (L n. 220/2010). Di questi, 100 milioni saranno destinati per la ricerca e l'assistenza ai malati di Sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati (art. 2, comma 1).

2) Alluvione in Veneto
Il termine del 20 dicembre 2010 relativo alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei cittadini del Veneto colpiti dall'alluvione viene prorogato al 30 giugno 2011 (art. 2, comma 2).

3) Distributori di carburante
Tra le novità dell'ultima ora è stata aggiunta anche la riproposizione per l'anno d'imposta 2011 della deduzione forfettaria sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 2, comma 5).

4) Sportelli unici per l'immigrazione
Stanziate le risorse necessarie (19,1 milioni di euro) per garantire l'operatività degli Sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione degli uffici delle Questure alle prese con le pratiche di emersione del lavoro irregolare (art. 2, comma 6).

5) Prestiti ai Paesi poveri
E' stata prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146 (art. 2, comm1 13 - 16).

6) Bilanci delle Agenzie fiscali
Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti (art. 2, comma 18).

7) Internet point
E' stato prorogato al 31 dicembre 2011 l'obbligo di richiedere licenza al Questore da parte di chiunque intende aprire, quale attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche.
La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (art. 7, D.L. n. 144/2005, convertito dalla L. n. 155/2005).
Dunque, viene precisato che la fornitura dell’accesso deve costituire l’attività principale in essere; la modifica del comma 2 dell'art. 7, va pertanto ad includere in questo obbligo soltanto i gestori di Internet Point escludendo così da qualsiasi obbligo altri tipi di attività quali: bar, circoli, ristoranti, hotel, ecc..
Vengono poi abrogati i commi 4 e 5 dello stesso articolo 7.
Con l’abrogazione i questi commi dal 2011 per accedere al Wi-Fi non sarà più obbligatorio fotocopiare i documenti per l’identificazione personale per collegarsi a hot-spot Wi-Fi pubblici.

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Materie escluse

1) Sacchetti di plastica
Per quanto riguarda i "sacchetti di plastica", il decreto non prevede, come qualcuno si aspettava, una ulteriore deroga alla messa al bando degli shopper non biodegradabili, come è avvenuto lo scorso anno.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 non potranno più essere commercializzati sacchetti che non siano biodegradabili, non rispondenti,cioè, ai criteri fissati dalla norma tecnica comunitaria EN 13432.
Ma attenzione: i negozianti potranno, tuttavia, esaurire le scorte, senza però far pagare i sacchetti ai clienti.
Occhio allo scontrino: non dovrà più comparire la voce "Shopper".
Tuttavia, si deve rilevare che non esiste a tutt'oggi un decreto attuativo o un regolamento, nè tanto meno sono previste sanzioni per gli eventuali trasgressori.

A tale proposito, si ricorda che all'art. 1, commi 1129-1131 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, doveva essere bandita la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.
Il termine del 1° gennaio 2010 è stato successivamente prorogato al 1° gennaio 2011 dall’art. 23, comma 21-novies, aggiunto dalla legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009.
Il provvedimento sarà quasi sicuramente impugnato a livello europeo dai produttori di sacchetti, i quali ritengono che la messa al bando dei sacchetti di plastica non biodegradabili, oltre a non essere prevista da alcuna direttiva comunitaria, potrebbe essere considerata ostacolo al libero scambio di merci tra i paesi membri e per questo sanzionata.

- Si riporta il testo del decreto-legge e della Tabella 1:
. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 - Tabella 1 (prevista dall'art. 1).


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3. 20 GENNAIO 2011 - Proposte di emendamenti da parte dell'ANCI

L'ANCI condiziona il proprio parere (al momento negativo) all'accoglimento degli emendamenti presentati con un apposito documento il 20 gennaio 2011, tra i quali quelli relativi agli oneri di urbanizzazione e al tetto dell'indebitamento.

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4. 16 FEBBRAIO 2011 - Approvazione del disegno di legge da parte del Senato

In data 16 febbraio 2011, il Governo ha incassato la fiducia al Senato, posta sul maxiemendamento al decreto milleproroghe, con 158 sì, 136 no e 4 astenuti.

. Se vuoi scaricare il disegno di legge approvato dal Senato, clicca QUI.

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5. 22 FEBBRAIO 2011 - Rilievi dal parte del Capo dello Stato - Ci sono vizi di incostituzionalità

Giorgio Napolitano stoppa alla Camera il decreto Milleproroghe. Con una lettera al presidente del Consiglio ed ai presidenti delle Camere il Capo dello Stato registra una serie di rilievi costituzionali al decreto. E parla anche di aggiunta di norme «incoerenti» che hanno gonfiato a dismisura il provvedimento rendendolo quasi il doppione di una Finanziaria.
Partito con 4 articoli e 25 commi, si è gonfiato al Senato fino a raggiungere i 4 articoli e 196 commi. Una sorta di «finanziaria», come l'ha definita il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, imponendo una sforbiciata soprattutto sulle norme giudicate incostituzionali dal Quirinale.
Il Capo dello Stato critica inoltre un eccesso di fiducie che «comprime» l’attività del Parlamento e indica, sia pure indirettamente, una via d’uscita: un nuovo maxiemendamento che ripristini il testo originario e comprenda solo le modifiche non in contrasto con la Carta. In alternativa lasciare decadere l’attuale decreto legge e farne uno nuovo che tenga conto delle richieste del Quirinale.
Il provvedimento, varato dal Senato, scade il prossimo 27 febbraio.


6. 23 FEBBRAIO 2011 - Maxi-emendamento presentato alla Camera - Chiesta la fiducia

Dopo i rilievi del Presidente della Repubblica, il Governo ha presentato un maxi-emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, preannunziando l'intenzione di porvi la questione di fiducia.
Le modifiche riguardano, tra le altre, le norme sui precari della scuola, la normativa sul personale CONSOB, le disposizioni sugli immobili acquisiti a seguito di esproprio per Roma Capitale e le norme che aumentano il numero di assessori.
Sul nuovo testo si attende per sabato il via libera definitivo dal Senato, dove è probabile una nuova apposizione della fiducia.


7. 25 FEBBRAIO 2011 - Il Governo incassa la fiducia alla Camera

La Camera dà il via libera al Milleproroghe con 300 voti favorevoli e 277 contrari.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato dove domani è prevista l'approvazione in via definitiva.

Nel maxiemendamento presentato e approvato alla Camera erano state stralciate alcune norme inserite in prima lettura al Senato e che riguardavano i seguenti capitoli e che ora non fanno parte del decreto:
- le graduatorie degli insegnanti precari con il vincolo per le supplenze legato alla provincia;
- l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto che disponesse regole per i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;
- la riorganizzazione della Consob;
- il blocco delle demolizioni delle case abusive in Campania sino al 31 dicembre 2011;
- l'esclusione della retrocessione per gli immobili a Roma interessati da procedure di esproprio;
- la possibilità di aumentare il numero dei consiglieri comunali e degli assessori per le città con più di 1 milione di abitanti;
- la proroga delle concessioni dei contratti nella zona dell'Etna;
- l'estensione anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.
Inoltre è stata modificata la norma sull'anatocismo, la cosiddetta salva-banche, che tiene fermo il principio che "la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" e prevede che "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già pagati".


8. 26 FEBBRAIO 2011 - Approvazione definitiva da parte del Senato e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo 59 giorni e due fiducie, il decreto "milleproroghe" è stato approvato definitivamente dal Senato.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 (Suppl. Ord. n. 53), la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

- Si riporta il testo della legge di conversione e del relativo allegato:
. LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
. LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10 - ALLEGATO.

. Se vuoi conoscere tutte le modifiche introdotte dalla legge di conversione, clicca QUI.


DECRETO MILLEPROROGHE 2010

1. 30 DICEMBRE 2009 - Pubblicato il decreto-legge n. 194/2009

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Prorogato al 30 aprile 2010 il termine per aderire allo scudo fiscale; dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2010 l’aliquota fiscale per aderire allo “scudo” viene portata al 6%, mentre per i mesi di marzo e aprile è del 7%.
E' questa la più importante novità contenuta nel decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009.

Sono inoltre prorogati:
• al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
• al 31 dicembre 2010 il termine per munirsi della licenza del questore per l’apertura dei cosiddetti “internet points”, limitando gli adempimenti a carico dei gestori;
• al 2015 la disciplina transitoria in materia di reclutamento di sergenti;
• al 1° gennaio 2011 il divieto per i neopatentati con patente B, per il primo anno, di guidare veicoli con potenza superiore a 50kw/t;
• al 30 giugno 2010 l’entrata in vigore del divieto di utilizzo degli arbitrati per la risoluzione di controversie in materia di contratti pubblici;
• al 31 gennaio 2011 il definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
• al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari;
• al 30 settembre 2010 il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
• al 30 settembre 2010 la sospensione dei versamenti tributari nel “cratere” del terremoto in Abruzzo è prorogata, ma con modalità da stabilire successivamente;
• al 31 marzo 2010 il termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, per l'anno 2009, mentre per il 2010 il medesimo termine è fissato al 31 marzo 2011;
• al 30 giugno 2010 le disposizioni in materia di tariffa per lo smaltimento di rifiuti
.

Si riporta il testo del decreto legge n. 194/2009:
. Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


2. 27 FEBBRAIO 2010 - Pubblicata la legge n. 48/2010, di conversione del decreto-legge n. 194/2009

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 (Suppl. Ord. n. 39), la legge 26 febbraio 2010, n. 25: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

La legge di conversione ha confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’avvio a regime del sistema di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso l’utilizzo della carta d’identità elettronica oppure della carta nazionale dei servizi (articolo 1, comma 5).
Essa ha esteso al tutto l’anno 2010 la possibilità per le regioni e gli enti locali di certificare a favore di creditori di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari (articolo 1, comma 16).

Tra le novità rilevanti per l’attività d’impresa vi è anche il rinvio, fino a 1° gennaio 2011, del termine entro il quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dalle amministrazioni ed enti pubblici cesseranno di avere effetto di pubblicità legale (articolo 2, comma 5).

La carta d'identità dovrà essere munita delle impronte digitali della persona alla quale si riferiscono.
La data, fissata al 1° gennaio 2010 dall'art. 31 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, viene ora posticipata al 1° gennaio 2011 (art. 3, comma 3).

In tema di infrastrutture e trasporti, l’articolo 5 prevede diverse proroghe.
In primo luogo al fine di non interrompere l’iter di alcuni procedimenti in corso per l’affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti, il termine per la conclusione di detti procedimenti è prorogato al 31 dicembre 2010 (comma 1).
In attesa del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, l’entrata in vigore del divieto di utilizzare gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di contratti pubblici è rinviata al 30 aprile 2010 (comma 4).
Il blocco dell’adeguamento di diritti, contributi o tariffe, che è prorogato al 31 dicembre 2010, non si applica oltre che ai servizi idrici e ai settori dell’energia elettrica e del gas, anche ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate (comma 7).
Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (comma 7-quinquies).

In materia sanitaria, la legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2011 le materie prime utilizzate per la produzione di medicinali importate da Stati terzi devono essere corredate di una certificazione di qualità rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale; dal 1° gennaio 2012 il certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione deve essere rilasciato dalle Autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea (articolo 6, comma 4).

In materia ambientale, restano invariati i termini di proroga previsti dal decreto legge. In particolare il termine entro cui i Comuni possono scegliere se passare dall’attuale regime di prelievo sui rifiuti alla tariffa integrata ambientale è fissato al 30 giugno 2010 (articolo 8, comma 3).
È invece prorogato fino al 2013 il termine entro cui i gestori di impianti devono adeguarsi alle disposizioni previste dal Codice dell’ambiente in tema di prevenzione e limitazioni delle immissioni nell’atmosfera (articolo 8, comma 3-bis).
Inoltre a partire dal 1° gennaio 2011 ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 8, comma 4-bis).
Infine viene prorogato fino al 30 aprile 2010 il termine entro cui i centri di raccolta dei rifiuti urbani devono adeguarsi alla normativa sulla raccolta differenziata (articolo 8, comma 4-ter).
L’entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessi nel mercato dopo il 13 agosto 2005 è stabilita al 31 dicembre 2010 (articolo 9, comma 2).

Infine la legge di conversione ha introdotto nuove disposizioni.
In particolare in tema di riduzione degli enti pubblici, l’articolo 10-bis, comma 1 ha precisato che la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31 dicembre 2009 non sono stati emanati i regolamenti di riordino riguarda solo quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità.
In tema di semplificazione normativa, il comma 4 dell’articolo 10-bis ha modificato la disciplina relativa all’adozione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe sulla riduzione delle leggi: trascorso il termine senza che la commissione parlamentare per la semplificazione abbia reso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

In sintesi, sono prorogati:
• al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
• al 31 dicembre 2010 il termine per munirsi della licenza del questore per l’apertura dei cosiddetti “internet points” , limitando gli adempimenti a carico dei gestori;
• al 31 dicembre 2010 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (art. 1, c. 1, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158);
• al 1° gennaio 2011 il termine entro cui la carta di identità dovrà contenere anche le impronte digitali;
• al 1° gennaio 2011 il divieto per i neopatentati con patente B, per il primo anno, di guidare veicoli con potenza superiore a 50kw/t;
• al 30 aprile 2010 l’entrata in vigore del divieto di utilizzo degli arbitrati per la risoluzione di controversie in materia di contratti pubblici;
• a gennaio 2011 la dichiarazione telematica dei sostituti d'imposta;
• al 31 gennaio 2011 il definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
• al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari;
• la sospensione dei versamenti tributari nel “cratere” del terremoto in Abruzzo è prorogata al 30 settembre 2010, con modalità da stabilire successivamente;
• per l’anno 2009 il termine al 31 marzo 2010 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, mentre per il 2010 il medesimo termine è fissato al 31 marzo 2011;
• al 30 giugno 2010 le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.
• da 24 a 36 mesi il termine per l'emanazione dei decreti attuativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 3, c. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

E' stata infine rimandata al 2011 l'adozione della norma (già prevista dalla Finanziaria 2010) che prevede il versamento del contributo unificato anche per le controversie di lavoro davanti alla Corte di Cassazione.

Si riporta il testo del decreto legge n. 194/2009, coordinato con la legge di conversione n. 25/2010:
. Legge 26 febbraio 2010, n. 25: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


DECRETO MILLEPROROGHE 2009

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 (Suppl. Ord. n. 28), la legge 27 febbraio 2009, n. 14: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

Si riporta il testo del decreto legge n. 207/2008, coordinato con la legge di conversione n. 14/2009:
. Legge 27 febbraio 2009, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (Testo coordianato con le modifiche apportate dall'art. 7-bis della legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009).


DECRETO MILLEPROROGHE 2008

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, la legge 2 agosto 2008, n. 129, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.

Il testo, composto da 13 articoli, modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate: al posto dell'utilizzo automatico del beneficio, si subordina la fruizione a una preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Raffica di proroghe, poi, per i termini delle dichiarazioni.
Novità anche per i rimborsi fiscali dei crediti ultradecennali: una quota degli stanziamenti previsti viene "girata" al rimborso dei crediti più recenti.
La norma sui biocarburanti, corretta alla Camera, contiene disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo, aggiungendo alle tipologie di carburanti attualmente previste i "combustibili sintetici". L'emendamento Servodio approvato a Montecitorio precisa che i combustibili sintetici, per poter rientrare tra le fonti rinnovabili, devono essere ricavati esclusivamente da biomasse.
Slitta, poi dal 1° luglio 2008 al 1° gennaio 2009, la data dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei "neopatentati", che preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.
Il provvedimento, che è in vigore dal 3 agosto 2008, tocca molti argomenti; noi ci limitiamo a segnalare i seguenti:

Articolo 1 – Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.a.
L'articolo, che conteneva modifiche alla disciplina applicabile alla procedura di privatizzazione di Alitalia è stato soppresso nel corso dell'esame e il contenuto è confluito nel D.L. n. 80/2008, convertito dalla legge n. 111/2008.

Articolo 3, commi da 1 a 6 - Dichiarazioni dei redditi
Proroga, per l'anno 2008, dei termini previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Caf e degli intermediari abilitati, delle seguenti tipologie di dichiarazioni dei redditi: a) dichiarazioni delle persone fisiche Mod. 730 e Mod. Unico (solo se presentato in via telematica): proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008; b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta con Mod. 770 semplificato: dal 31 maggio al 10 luglio 2008; c) dichiarazioni Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008; d) dichiarazione società di persone ed equiparati Ires in scadenza entro il 29 settembre 2008: proroga al 30 settembre 2008; e) dichiarazioni Irap delle amministrazioni e degli enti pubblici: proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008.

Articolo 3, comma 8 – Appalti
Abrogati i commi del "decreto Bersani-Visco" sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi a oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi, nonché la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nei medesimi contratti. Abrogazione del regolamento di attuazione, emanato con decreto del ministro dell'Economia 74/2008.

Articolo 3, comma 8-bis – Imposta di bollo
Modificata la disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo: viene estesa la facoltà di applicare questa modalità di versamento anche ad atti e documenti ricevuti oltre a quelli emessi (già ammessi dal testo vigente prima delle modifiche).

Articolo 4, comma 5 - Codice degli appalti
Differimento al 1° gennaio 2009 dell'applicazione dell'articolo 256, comma 4, del codice dei contratti pubblici, nella parte riferita agli articoli 351- 355 della legge 2248/1865, allegato F, è volto a garantire l'applicabilità sino a tale data di queste ultime disposizioni, relative in particolare ai limiti alla possibilità di sequestro a favore dei creditori dell'esecutore di opere pubbliche delle somme dovute dalla stazione appaltante.

Articolo 4, comma 8 - Codice delle assicurazioni private
Viene modificato l'articolo 354, comma 4 del D. Lgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), differendo di un anno (dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009) l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, superate dall'entrata in vigore del Codice, elencate in dettaglio dall'articolo 354, comma 1, del medesimo D. Lgs 209/2005.

Articolo 4, comma 9-quater - Emissioni di composti organici volatili
Viene introdotto il comma 1-bis all'articolo 7 del Dl gs 161/2006 (recante Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla Emissioni di composti organici volatili (articolo 4, comma 9-quater). Viene introdotto il comma 1-bis all'articolo 7 del Dl gs 161/2006 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 4-bis, comma 1 - Consulenti finanziari
Prorogato dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, anche in assenza dell'iscrizione all'albo. Il differimento è ritenuto necessario in quanto, non essendo stati ancora emanati i regolamenti del Mef e della Consob relativi, rispettivamente, alla definizione dei requisiti richiesti e alla disciplina dell'albo, i consulenti finanziari operativi, non potendo procedere all'iscrizione, avrebbero dovuto cessare l'esercizio della loro attività.

Articolo 4-quinquies - Codice dei beni culturali
Modificata la procedura transitoria prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica: rivive quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall'articolo 26 del primo correttivo, reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 4-decies - Codice ambientale
Introdotte una serie di modifiche in senso restrittivo al citato Dl 90/2008, riguardanti la disciplina delle deroghe. Attribuisce inoltre al sottosegretario di Stato le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), in deroga alle disposizioni previste.


Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, il:
. D.L. 3 giugno 2008, n. 97: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini. (In vigore dal 3 giugno 2008).

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, la:
. Legge 2 agosto 2008, n. 129: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini. (Testo coordinato In vigore dal 3 agosto 2008).


DECRETO MILLEPROROGHE 2007

Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 2008, la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Nell'iter parlamentare di approvazione il testo del provvedimento si è notevolmente ampliato, passando dai 52 articoli del testo originario agli attuali 108, facendo così salire il numero delle novità apportate.

. Se vuoi conoscere il testo approvato in via definitiva dal Senato (S. 2013) in data 28 febbraio 2008, clicca QUI.


Alcuni punti di rilievo

Ci limitiamo a segnalare alcuni punti di rilievo che riteniamo siano attinenti gli argomenti trattati nel nostro sito.

Prevenzione incendi nelle strutture turistico-alberghiere ( articolo 3).
Proroga al 30 giugno 2008 del termine fissato dal D.L. n. 300/2006, cinvertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007, per il completamento degli adempimenti per la messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto per le imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto di adeguamento entro il 30 giugno 2005.
Il termine è rinviato al 30 giugno 2009 per le strutture destinatarie, al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di indicazioni per l'adeguamento alla normativa antincendio per una spesa superiore a 100.000,00 euro.

Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche (articolo 16-bis).
Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati a partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o enti pubblici, inferiore al 50%, e loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme di diritto civile e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario.
Le disposizioni non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007.

Agricoltura (articolo 26).
Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, anche con lo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato (articolo 124 del Rd 267/1942).
Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il Codice civile detta per le società cooperative.

Impianti all'interno di edifici (articolo 29-bis).
Ulteriore proroga al 31 marzo 2008 del termine per l'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti contenuta nel Capo V, Parte Seconda, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia).

Camere di commercio (articolo 29-quater).
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007 saranno emanate modifiche al D.M. n. 501/1996 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di Commercio).

Rottamazione apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 30).
Demandato a un decreto interministeriale Ambiente con Sviluppo economico e Salute da varare entro il 28 febbraio 2008 l'individuazione di modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori.
Fissata la data di decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori (30 giorni dal varo del decreto ministeriale).
Proroga al 31 dicembre 2008 dell'entrata in vigore delle disposizioni sulle modalità di finanziamento della gestione RAEE domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nella proroga rientra anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Emissioni da impianti (articolo 32).
Prorogato di due anni al 29 aprile 2011 il termine relativo all'adeguamento alle norme del Codice ambientale delle emissioni di impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte quinta del Codice ambientale e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'abrogata normativa in materia di qualità dell'aria.

Autorizzazione integrata ambientale e impianti (articolo 32-bis).
Novellato l'articolo 2 del D.L. n. 180/2007 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie) per disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi, sia esistenti, in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il termine del 31 marzo 2008, fissato dal D.L. n. 180/2007.

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (articolo 35).
Proroga al 31 dicembre 2008 del termine fissato dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
Alla stessa data è prorogato il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

Tassa sui contratti di borsa (articolo 37).
Soppressa la tassa sui contratti di borsa istituita dal R.D. n. 3278/1923.
La soppressione si è resa necessaria per ragioni di coordinamento normativo con il D. Lgs. n. 164/2007 (Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE), di recepimento della direttiva Mifid sul mercato degli strumenti finanziari.

Commercianti (articolo 37-ter).
In caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.

Authority (articolo 47-quarter ).
La durata in carica del presidente e dei membri Consob, Garante della privacy e autorità per la vigilanza sui lavori pubblici viene equiparata a 7 anni, non rinnovabili, già previsti per le altre autorità indipendenti.

. Se vuoi scaricare la prima parte della guida al milleproroghe, elaborata dal Il Sole 24 Ore, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la seconda parte della guida al milleproroghe, elaborata dal Il Sole 24 Ore, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (20502 letture)

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