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STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - INTERPELLO TRIBUTARIO





STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Lo statuto dei diritti del contribuente - Principi e finalità

Lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.
Ai contribuenti lo Statuto attribuisce strumenti di tutela e di garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali.

Lo Statuto contiene (art. 1 "Principi generali") disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge (art. 3 Cost.); di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); di capacità contributiva e progressività del sistema tributario (art. 53 Cost.); di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Lo Statuto ha portata applicativa generale e, infatti, come precisato all'art. 17 ("Concessionari della riscossione"), le sue disposizioni investono anche i concessionari e gli organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, compresi i soggetti incaricati di esercitare attività di accertamento, liquidazione e riscossione di qualunque tributo.
Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi:
- redazione delle norme tributarie;
- informazione e semplificazione in materia tributaria;
- diritti e garanzie a tutela dei contribuenti
.

La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta, tra l'altro, con il D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, che contiene disposizioni correttive di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001 ha fornito chiarimenti sul significato e la portata delle disposizioni correttive introdotte.
Recentemente l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti invitando gli Stati membri ad adeguarsi.


1.1. APPROFONDIMENTI

. Se vuoi approndire l'argomento visitando il sito del Dipartimento delle Finanze, clicca QUI.


Sull'argomento, segnaliamo uno studio dal titolo "Lo statuto dei diritti del contribuente", elaborato da Gianni Marongiu, dell'Università degli Studi di Genova.

. Se vuoi scaricare lo studio, clicca QUI.


2. LEGGE DI STABILITA' 2014 – Garante del contribuente diventa il presidente della Commissione tributaria regionale

Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
E' questo il contenuto del nuovo comma 2 dell'art. 13 della L. n. 212 del 2000, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", proposto dalla legge di stabilità 2014 (art. 10).
Tutto questo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Da tale data decadranno pertanto gli organi collegiali operanti.
Previsto dall'articolo 13 dello Statuto del contribuente per assicurare l'attuazione sostanziale di tutti i principi generali della legge, l'ufficio del Garante (i cui membri, per lo più magistrati, professori universitari, avvocati, notai, erano scelti dal presidente della Commissione tributaria) avrebbe dovuto operare con propria autonomia e indipendenza funzionale e strutturale e avrebbe dovuto rifondare i rapporti fiscali tra lo Stato e i cittadini.
Sulla carta aveva grandi poteri, sia in sede interpretativa e di tutela del contribuente sia come (massimo) organo di vigilanza e di controllo di legalità giuridica nelle verifiche ed ispezioni fiscali. In pratica le cose stavano già diversamente, perché il personale di segreteria e le risorse materiali facevano capo all'Agenzia delle Entrate, le cui sedi ospitavano il Garante mentre compensi e rimborsi erano fissati da un decreto del ministero delle Finanze (poi Economia).
Ora il Garante diventa direttamente il presidente della Commissione tributaria regionale.

. Per un approfondimento sui contenuti della legge di stabilità 2014, clicca QUI.


L'INTERPELLO TRIBUTARIO

1. L'INTERPELLO TRIBUTARIO - Natura e finalità

L’art. 11 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha introdotto nell’ordinamento tributario l’istituto dell’Interpello attraverso il quale ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inviare quesiti all’Amministrazione Finanziaria per conoscere preventivamente quale sia l’interpretazione della norma tributaria che intende applicare e, conseguentemente, quale sarà il comportamento della tessa Amministrazione in sede di controllo.
La richiesta di parere deve riguardare l’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria che il contribuente intende applicare ad un caso personale e concreto.

La risposta all'interpello, resa dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente.
Costituisce lo strumento attraverso il quale si esplica in via generale l'attività consultiva delle Agenzie Fiscali in ordine alle interpretazioni delle norme tributarie.
In particolare, esso si sostanzia nella richiesta all'Amministrazione finanziaria di un parere nelle sole ipotesi in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di dette disposizioni.
Tale parere è vincolante solo per l'Amministrazione, e non anche per il contribuente, il quale resta libero di disattenderlo.


1.1. Ufficio competente

L'ufficio competente a trattare le istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000 sono le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
In deroga a quanto sopra, le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilecanza nazionale, nonchè i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 di euro (500 m iliardi di lire) presentano l'istanza di interpello alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.


1.2. MODULISTICA

. Fac-simile dell'istanza di interpello, ex art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.


1.3. Approfondimenti e Guide

. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna. Interpello. I soggetti e le modalità operative.

. SCHEDA RIASSUNTIVA - L’Interpello ordinario – Appunti sulle modalità operative.


2. L'INTERPELLO IN MATERIA DI LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 49 del 23 dicembre 2004, ha inteso fornire i primi chiarimenti operativi finalizzati all’esercizio dell’interpello in materia di lavoro, disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 124/2004.
L’emanazione della nota del Dicastero del Welfare, rappresenta anche il momento per fare il punto sull’attività informativa che è un compito istituzionale per gli organi periferici dell’Amministrazione, sia in forza dell’art. 4 lettera c), della legge n. 628/1961, che per effetto degli articoli 7 ed 8 del D. Lgs. n. 124/2004.

Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

. Se vuoi consultare gli interpelli pubblicati dal Ministero del lavoro e della previdenza, cliccate QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 27 luglio 2000, n . 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

. Se vuoi scaricare il testo della legge dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 26 aprile 2001, n. 209: Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 50/E del 31 maggio 2001: Diritto di interpello. Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 77/E del 3 agosto 2001: Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente lo "Statuto dei diritti del contribuente".

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 9/E del 13 febbraio 2003: Modalità per la presentazione delle istanze di interpello di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentate da soggetti non residenti

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 23/E del 16 maggio 2005: Interpello e attività di interpretazione.

. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009: Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 –Modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009: Non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello.


GIURISPRUDENZA

1. NON VINCOLABILI E DUNQUE NON IMPUGNABILI LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate, per la loro natura e per il loro contenuto, non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non possono essere annoverate fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
A questa conclusione sono pervenute le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007.
Le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, in primo luogo, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge.
Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione,
Le circolari, pertanto:
a) non vincolano il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme;
b) non vincolano gli uffici gerarchcamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderle;
c) non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata;
d) non vincola, infine, il giudice tributario, dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'Amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma.

Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezione unite civili - Sentenza 9 ottobre - 2 novembre 2007, n. 23031 : Circolari dell'Agenzia delle Entrate - Non vincolabili e dunque non impugnabili.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (2844 letture)

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