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CODICE DELLA STRADA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE - IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI VIA PEC





CODICE DELLA STRADA

1. Il nuovo Codice della strada

Il nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, è lo strumento che tutela la sicurezza stradale regolando la circolazione di pedoni, veicoli e animali sulle strade aperte al pubblico anche tenendo conto delle normative internazionali e comunitarie nelle materie che interessano questo settore.

. Se vuoi consultare il Codice della strada, articolo per articolo, aggiornato, a cura dell'Automobile Club d'Italia, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il Codice della strada, articolo per articolo, aggiornato, a cura del Ministero dei Trasporti, clicca QUI.


2. Il Regolamento al novo Codice della strada

Con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 è stato approvato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

. Se vuoi consultare il Codice della strada e il suo Regolamento, articolo per articolo, aggiornato, a cura dell'Automobile Club d'Italia, clicca QUI.


3. Successive modificazioni

. Se vuoi consultare l'elenco di tutte le successive modifiche al D. Lgs. n. 285/1992, aggiornato, a cura dell'Automobile Club d'Italia, clicca QUI.


3.1. Le novità introdotte dalla legge n. 120/2010

E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 (Supplemento Ordinario n. 171), la Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Queste le novità principali:
• zero alcol per neopatentati e conducenti professionali, in particolare è previsto il divieto assoluto di bere per i giovani in possesso della patente di guida da meno di tre anni e per autisti, tassisti, camionisti e, più in generale, per tutti coloro che sono al volante per motivi di lavoro, nuovi test antidroga che saranno effettuati sulla saliva e non più sulla mucosa,
• giro di vite su chi produce, commercializza o trucca le minicar per farle andare oltre i 45 km/h,
• impossibilità di salire a bordo di un ciclomotore o di una macchinetta se la patente è revocata,
• obbligo di uso delle lenti sulle due ruote e delle cinture sulle minicar,
• diventa obbligatorio, sulle minicar, allacciare le cinture di sicurezza, mentre per i ciclomotori dal 19 gennaio 2011 diventerà obbligatoria una prova pratica per il conseguimento del patentino. Prevista anche una lezione teorica sul funzionamento degli stessi in caso di emergenza.

Per quanto riguarda l’argomento alcol, inoltre, salgono le sanzioni per tutti e arriva il divieto alla vendita di alcolici nei locali pubblici dalle 3 alle 6 del mattino.
Infine, niente superalcolici in autogrill dopo le 22 ed etilometro presente in tutti i ristoranti. In autostrada il limite sarà di 130.
Le società concessionarie possono alzarlo a 150 solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli.
Entrerà in vigore anche il pagamento delle multe a rate per chi ha redditi bassi, fino a 10.628,16 euro, considerando, inoltre, che potranno essere rateizzate le multe superiori 200 euro e non più 150 euro.
Novità anche per gli over 80 che, con le nuove regole stabilite, potranno ottenere il rinnovo della patente solo dopo una visita medica specialistica biennale.
Sale, invece, a 68 anni l’età per condurre mezzi che trasportano persone o merci come autotreni o autoarticolati con massa inferiore a 20 tonnellate.
Le altre novità riguarderanno i proventi degli autovelox per limiti velocità che verranno così suddivisi: un 50% della somma incassata andrà al comune e un 50% all'ente proprietario, inoltre, queste somma dovranno essere impiegati nella regione in cui è avvenuto l'accertamento e usati per manutenzione, messa in sicurezza, impianti, attrezzature, segnaletica, barriere.
Per quanto riguarda, invece, il recupero punti perduti della patente, bisognerà sostenere una prova di esame al termine dei corsi per riavere 6 punti (9 per chi ha una patente professionale).
Novità anche per chi va in bici: i minori di 14 anni avranno l'obbligo di indossare il casco.
Cancellata la norma che tagliava i punti patente per infrazioni commesse in bici e in arrivo anche uno speciale seggiolino da agganciare alla sella per i motociclisti che vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12 anni.
Sanzioni previste anche per i pedoni: meno 8 punti, contro i 5 precedenti, per chi non rispetta i pedoni che attraversano le strisce e meno 5 punti per chi non lascia strada a polizia o ambulanze.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del nuovo codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010, clicca QUI.


4. Le sanzioni

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 - sono state aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada. , ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimento normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle violazioni e visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.


5. 9 OTTOBRE 2014 - La Camera approva il nuovo Codice della strada

La Camera ha approvato, in data 9 ottobre 2014, il progetto di legge C. 731-1588-A che conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della strada.
La delega dovrà ora passare al Senato.
Tra le novità, si segnalano le norme che prevedono il ritiro a vita della patente, il c.d. ergastolo della patente che pone le basi per l'istituzione del reato di omicidio stradale.


5.1. I principi ispiratori della delega

La delega si ispira ai seguenti principi direttivi:
1) semplificazione del codice della strada (art. 2, comma 1, lett. c);
2) possibilità di riduzione dei limiti di velocità in particolare nelle aree urbane (art. 2, comma 1 lett. d) numero 1);
3) sostegno dell’utenza vulnerabile con particolare attenzione alla promozione della sicurezza delle biciclette e introduzione di disposizioni per favorire l’accesso di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici (art. 2, comma 1, lett. d) numeri 5 e 6);
4) possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle superstrade per i motocicli di cilindrata superiore a 120 cc, se il conducente è maggiorenne (art. 2, comma 1, lett. d) numero 9).


5.2. Novità in materia di sanzioni

E’ prevista la graduazione delle sanzioni in funzione dell’effettiva pericolosità del comportamento (art. 2, comma 1, lett. i), n. 1).
La delega (art. 2, comma 1, lett. n), n. 3) prevede poi che il codice individui il grado di colpevolezza e la tipologia di violazioni del codice della strada che in presenza di omicidio colposo provocato da queste violazioni comportano le sanzioni accessorie della revoca della patente e dell’inibizione alla guida perpetue.
La revoca ed inibizione perpetua dovranno comunque essere previste in caso di omicidio colposo effettuato da conducente alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 589, terzo comma, codice penale) ovvero in caso di omicidio colposo con più vittime o con morte di una persona e lesioni di una o più persone (art. 589, quarto comma).

E’ prevista, inoltre, l’introduzione del codice di norme per determinare con precisione e certezza l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Sarà possibile, poi, la decurtazione dei punti della patente anche ai soggetti minorenni.


5.3. Il potenziamento dei controlli in materia di sicurezza stradale

Al fine di potenziare i controlli in materia di sicurezza stradale, la delega prevede:
• l’istituzione di una banca dati unica delle infrazioni stradali (art. 2, comma 1, lett. g);
• la fruibilità attraverso sistemi telematici dei dati relativi ai veicoli e alle patenti (art. 2, comma 1, lett. l);
• la destinazione prioritaria dei proventi delle multe riscosse da organi dello Stato a un fondo per l’intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del piano nazionale di sicurezza stradale (art. 2, comma 1, lett. n), numero 9).

. Se vuoi scaricare un documento de servizio studi della Camera, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge A.C. 731, A.C. 1588-A, clicca QUI.


IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE
PER AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E RIMORCHI

1. 24 giugno 2017 - Pubblicato il decreto legislativo che introduce il documento unico di circolazione e di proprietà e la tariffa unica - Sostituirà il libretto di circolazione e il certificato di proprietà

1.1. Le novità introdotte dal nuovo decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il decreto – che entra in vigore il 24 luglio 2017 - introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione.
All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Manterranno validità le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018.


1.2. Il documento unico

A decorreredal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al Libro VI, Titolo I, Capo III, sezione I, del Codice civile.
Nella carta di circolazione, ora denominata «documento unico», verranno annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero
.

Nel documento unico verranno, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, che saranno successivamente previste con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia.

Competente al rilascio della carta di circolazione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’istanza di rilascio del documento unico potrà essere presentata:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA), ivi compresi gli Uffici dell'ACI in quanto STA;
b) presso il competente Ufficio Motorizzazione civile (UMC)
.


1.3. La tariffa unica e l'imposta di bollo unificata

Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, dovrà essere corrisposta una tariffa unica il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 e non potrà comunque essere superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi.
Con il medesimo decreto dovrà essere, altresì, determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e dovranno essere disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata sarà consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o on line.
I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza.

In sede di prima applicazione, nel caso di mancata adozione del decreto di cui sopra, l’importo della tariffa unica sarà determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata sarà determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento.
Con le medesime modalità previste a legislazione vigente dovrà essere versata all'ACI e alla Motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente.


1.4. Disposizioni transitorie

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al 1°lughlio 2018, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.


2. 11 NOVEMBRE 2017 - Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di annotazione nel documento unico di circolazione e di proprietà dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 98/2017

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre ottobre 2017, il Decreto 23 ottobre 2017, recante “Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98”.
L’articolo 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 98/2017 ha stabilito che nel «documento unico», dovranno essere annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero
.
Nel documento unico dovranno, altresì, essere annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità che dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia.
In applicazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del 23 ottobre 2017 con il quale vengono ora disciplinate le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo.
Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 98/2017, presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DG MOT) il decreto in commento prevede, all’articolo 4, la istituzione di un Comitato tecnico esecutivo, con il compito:
- di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l'annotazione dei dati previsti,
- di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e
- di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche
.
Sulla base delle attività svolte da tale Comitato, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento dovrà approvare, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottarsi entro il 16 febbraio 2018, le nuove procedure per l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti.

Per completare il quadro normativo, dovrà essere emanato - entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 - un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, che dovrà stabilire:
a) l’importo della tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
b) l'importo dell'imposta di bollo unificata.
Il tresto del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - Proroga del termine di entrata in vigore al 1° gennaio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 1140 prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal decreto-legislativo n. 98 del 29 maggio 2017.
Il decreto legislativo dispone che all’attuale documentazione della proprietà degli automezzi che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, venga sostituita con un unico documento.
Lo stesso decreto, all’articolo 1, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il “documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del Codice civile".
La disposizione dettata dal comma 1140 prevede, in particolare, il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019:
a) della data dalla quale la carta di circolazione (definita “documento unico di circolazione”) costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
b) dell’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le relative norme di coordinamento.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.


4. GENNAIO 2018 - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA’ - Parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema di decreto recante modifiche al regolamento di esecuzione del Codice della strada

Il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi – con parere del 22 dicembre 2017, n. 2700, si è espresso favorevolmente sullo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992”.
Ricordiamo che, con il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.
In funzione dell'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo in parola ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e segnatamente agli articoli 93, 94, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter e 226.
I suddetti mutamenti normativi hanno imposto l’adeguamento di talune disposizioni contenute nel D.P.R. n. 495 del 1992, in particolare il provvedimento in esame si limita a prevedere la modifica degli articoli 245, 247, 264 e 402, conseguentemente alle modifiche apportate, dal d.lgs. n. 98/2017, agli articoli 93, 94, 103 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

. Se vuoi consultare il testo del Parere n. 2700/2017, clicca QUI.


5. DICEMBRE 2018 - Pubblicato il D.P.R. n. 144/2018 - Adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 98/2017

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
L'articolo 1, comma 1140, ha differito al 1° gennaio 2019, la data di entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli, originariamente fissata al 1° luglio 2018.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di bilancio 2018, clicca QUI.


6. DICEMBRE 2018 - Pubblicato il D.P.R. n. 144/2018 - Adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 98/2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144, recante "Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".
Il decreto, in vigore dal 13 gennaio 2019, provvede ad adeguare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 495 del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017 al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. DICEMBRE 2018 - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - La legge di bilancio 2019 prevede il differimento dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
L'articolo 1, comma 1135, lett. b) differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.
La lettera b) del comma 1135 modifica in tal senso il decreto legislativo n. 98 del 2017 il quale, con l’ottica della semplificazione amministrativa, ha previsto la carta di circolazione costituisca il nuovo documento unico di circolazione dei veicoli ed ha conseguentemente soppresso il certificato di proprietà.
Le modifiche qui apportate prevedono nello specifico che:
1. sia differita l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;
2. conseguentemente sia differita di un anno, al 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento.
Tale intervento è effettuato invece modificando l’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

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VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
NOTIFICA DEI VERBALI VIA PEC

1. GENNAIO 2018 - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - Emanato il decreto che regolamenta il procedimento di notificazione dei verbali di accertamento tramite PEC

A decorrere dal 31 gennaio 2018 le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto interministeriale 18 dicembre 2017, recante “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.
Precisiamo subito che, attualmente, il comma 3, dell’art. 201 (rubricato: Notificazione delle violazioni) del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), prevede che alla notificazione delle violazioni “si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”.
Le modalità previste dal Codice di procedura civile sono quelle dettate dall’art. 149-bis del C.P.C. – inserito dall’art. 4, comma 8, lett. d) del D.L. n. 193/2009, convertito dalla L. n. 24/2010 – secondo il quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”.
Il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'art. 20, comma 5 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), disciplina ora il procedimento di notificazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

I punti salienti del decreto possono essere così sintetizzati:
1) la notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD) e del D.P.R. n. 68/2005 (recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC) (art. 2, comma 2).
2) La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito
(art. 3, comma 1).
3) Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui alla precedente lettera b), deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso (art. 3, comma 2);
4) Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all'originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato
.
Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati (art. 4).
5) I verbali di accertamento si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato (art. 5, commi 1 e 2).
6) Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario (art. 5, comma 3).
7) Quali saranno i soggetti coinvolti? La notifica tramite PEC sarà la regola nei confronti di tutti quei soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC (aziende e professionisti) e per i privati interessati a questa opportunità.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. FEBBRAIO 2018 - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - Notificazioni via PEC - Indicazioni operative dal Ministero dell’Interno

Potranno essere notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) non soltanto le multe per le infrazioni del Codice della strada ma anche tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, ordinanze di ingiunzione e ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo secondo il combinato disposto dagli articolo 3-bis e 6 del CAD.
A chiarire come funziona e quando è obbligatoria la notifica delle multe via PEC è la circolare operativa del 20 febbraio 2018, Prot. 300//A/1500/18/127/9, con la quale il Ministero dell’Interno ha precisato la portata della disciplina dettata dal D.M. 18 dicembre 2017, in tema di notificazioni via PEC delle multe per le infrazioni del Codice della strada, fornendo una serie di indicazioni operative.
In particolare, la Circolare ha inserito, tra gli atti notificabili, una serie di ulteriori documenti, strettamente connessi ai verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada.
In ossequio al principio di economicità, la Circolare chiarisce che la procedura dettata dal citato decreto è applicabile pure alle notifiche delle sanzioni amministrative accessorie “qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”.
A queste, inoltre, si aggiungono le sanzioni relative all’utilizzo del cronotachigrafo, strumento obbligatorio per i veicoli commerciali ed industriali (autocarri, autotreni o autoarticolati) adibiti al trasporto di cose che superino il peso di 3,5 tonnellate.
A seguito delle modifiche apportate dal D.,Lgs. n. 217/2017 al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e dell’entrata in vigore del citato decreto 18 dicembre 2017, a decorrere dal 31 gennaio 2018, la notificazione dei verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada è diventata un obbligo in presenza di determinati presupposti.
La notifica via PEC diviene pertanto obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione della rilevazione dell’infrazione stradale, ovvero siano comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD.
I corpi di polizia interessati sono chiamati a verificare se il destinatario della notifica, qualora non l’abbia già fornita, sia dotato di una PEC, accedendo agli elenchi INI-PEC e IPA, ovvero quegli indici da cui risultano gli indirizzi PEC (Indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti ad avere una PEC e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia).
La Circolare stabilisce, inoltre, le modalità di notifica a mezzo PEC (Punto 3) e le modalità di formazione del documento informatico da allegare alla PEC (Punto 4), distinguendo due casi: se trattasi di atto prodotto su supporto cartaceo (Punto 4.1.) o se trattasi di atto realizzato come documento informatico (Punto 4.2.) e i termini per la notifica a mezzo PEC (Punto 5).
La notifica tradizionale prevista dal comma 3 dell’art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) sarà ammessa soltanto quando non sarà possibile risalire ad un valido indirizzo PEC, consultando gli appositi indici indicati dalla circolare del Ministero dell’Interno. In tal caso i costi di spedizione saranno a carico del destinatario.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.



L. N. 136/2018 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 119/2018 - DECRETO FISCALE
LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA SULL'OBBLIGO DELLA RCA

Con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria."), sono state introdotte dal legislatore importanti novità anche in tema di osservanza dell’obbligo di pagamento dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli. L’art. 23 bis (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di circolazione"), della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018 ha introdotto alcune modifiche all’art. 193 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
La norma inasprisce le sanzioni per i trasgressori dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, prevedendo per chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00, precisando che nei casi indicati dal comma 2 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
Il novellato comma 2-bis recita testualmente:
"2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo”.

Ricordiamo che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare (Corte Giustizia UE Grande sezione, 4 settembre 2018, n. 80).
In buona sostanza, l’obbligo della copertura r.c.a. sussiste anche se l’autoveicolo è fermo non influendo detta scelta da parte del proprietario dello stesso, sul rispetto dell’obbligo legale assicurativo.
L'illecito previsto dal comma 2 dell'art. 193 ricorre anche nell’ipotesi in cui sia stata sospesa la copertura assicurativa dell’autoveicolo, perchè la sospensione della copertura assicurativa non concerne soltanto i rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra l’assicurato e l’assicuratore, riverberando i propri effetti anche sulla posizione di coloro che assumono il ruolo di terzi danneggiati (Cass. civ. sez. II, 13 aprile 2010, n. 8764).
Vieppiù, ove si consideri che l'art. 196 C.d.S. estende al proprietario del veicolo l'obbligo al pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel mezzo: un'obbligazione a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione.
Lo stesso art. 196 C.d.S. consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità allorchè riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.

Il comma 2 bis della norma sopra citata, in tema di recidiva, dispone che quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II.
In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 c.d.s. e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo.
In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 della stessa norma citata.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito della Polizia di Stato, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito dell'Automobil Club d'Italia - ACI, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il Portale dell'automobilista, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il portale della sicurezza stradale - A.S.A.P.S., clicca QUI.

. Se vuoi scaricare l'elenco delle SIGLE AUTOMOBILISTICHE INTERNAZIONALI, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 285/1992 dal sito NOMATTIVA, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 285/1992 articolo per articolo, dal sito dell'ACI, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 495/1992 dal sito NOMATTIVA, clicca QUI.


. LEGGE 29 luglio 2010, n. 120: Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

. D.M. 22 dicembre 2010: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

. DECRETO 5 agosto 2011: Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di circolazione.

. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Circolare del 10 luglio 2014_Prot. 15513: Art. 94, comma 4-bis c.d.s. e 247-bis D.P.T. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'iintestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

. DECRETO 16 dicembre 2014: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

. DECRETO 18 dicembre 2017: Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.

. MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare del 20 febbraio 2018, Prot. 300//A/1500/18/127/9: Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

. DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98: Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO 23 ottobre 2017: Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144: Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

. MINiSTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto 27 dicembre 2018: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

. MINiSTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 31 dicembre 2020: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrati-ve pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (4554 letture)

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