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NAUTICA DA DIPORTO E TURISMO NAUTICO - PATENTI NAUTICHE - ASSOCIAZIONI NAUTICHE - CONDUZIONE DI SCUOLE NAUTICHE





LA NAUTICA DA DIPORTO

1. RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicata, sulla Gazzeta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003, la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante " Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".
Le novità principali:
- niente più minorenni alla guida delle moto d'acqua e scatta l'obbligo del patentino se l'acqua-scooter ha una potenza superiore a 40 cavalli;
- l'abolizione del bollo (tassa di stazionamento);
- l'estensione da 7,5 a 10 metri della categoria dei natanti senza patente;
- molte semplificazioni degli adempimenti legati all'iscrizione dell'unita' da diporto e alla convalida e al rinnovo dei documenti di bordo;
- scattano multe salatissime, fino a 8.026 euro, per chi viola le nuove norme.

Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.


2. TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, recante l'istituzione e la disciplina del titoli professionali del diporto.
Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Vengono previsti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


3. IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005, il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, concernente "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 15 settembre 2005, si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni e unità da diporto nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.
Meno burocrazia anche per quanto riguarda il regime amministrativo delle imbarcazioni e le attività commerciali legate alla nautica da diporto (noleggio e attività di mediazione).
Nel testo inoltre è contenuta la revisione della disciplina delle patenti nautiche e delle relative procedure di rilascio, revisione anch'essa improntata a criteri di semplificazione e snellimento burocratico, in modo da incentivare i cittadini a conseguire i titoli abilitativi; sono anche previste particolari iniziative di formazione scolastica in materia di cultura marinara.
Il Codice reca, infine, la revisione della disciplina sanzionatorio, con un sistema più aderente alle reali esigenze della navigazione da diporto e della relativa sicurezza.
Si attende ora che venga emanato, entro il 18 dicembre 2005, il regolamento di attuazione, previsto dall'art. 65.
Per effetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 65, fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti, dettate dalla legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo del nuovo Codice della nautica da diporto viene riportato nell'Appendice normativa.


4. 22 SETTEMBRE 2008 - EMANATO IL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008, il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto".
Il decreto, che è entrato in vigore il 21 dicembre 2008, riguarda le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 171/2005 e la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Il Regolamento mira a disciplinare, in particolare, le seguenti materie:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
.

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


4.1 La struttura e i cintenuti del regolamento

Il nuovo regolamento è diviso in quattro titoli:
I. procedure amministrative inerenti alle unità da diporto;
II. disciplina delle patenti nautiche;
III. sicurezza della navigazione da diporto;
IV. disposizioni complementari e finali
.

4.1.1. Titolo I - procedure amministrative inerenti alle unità da diporto

Il titolo I precisa le norme già previste dal Codice del 2005 relative all’immatricolazione, all’iscrizione, alla cancellazione e alla perdita di possesso delle unità da diporto.
Il regolamento ha introdotto anche una novità relativa all’iscrizione provvisoria delle unità in leasing: la necessaria dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà essere sottoscritta dall’utilizzatore dell’unità a titolo di locazione finanziaria e non più dall’intestatario della fattura (art. 7 comma 5).
Il regolamento precisa, inoltre, che, come titolo per la trascrizione e l’annotazione, viene ritenuta valida la dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata oppure la fattura di vendita con firma autenticata dell’alienante per quietanza (art. 10 comma 2).
Altra precisazione interessante è la necessità di nomina come armatore del locatario, nel caso in cui quest’ultimo utilizzi l’unità a fini commerciali, ossia noleggio, insegnamento della nautica da diporto o utilizzo in centri di immersione (art. 24 comma 4).


4.1.2. Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche

Il titolo II integra e sostituisce il D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997, introducendo tre diverse categorie di patenti nautiche (art. 25 e successivi):
patente A, che abilita al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
patente B, che abilita al comando delle navi da diporto;
patente C, che abilita alla direziona nautica di unità da diporto inferiori a 24 metri di lunghezza e in presenza di almeno un’altra persona in qualità di ospite; tale patente viene rilasciata esclusivamente a soggetti portatori di alcune specifiche patologie (vedi allegato I del regolamento).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, il regolamento introduce la possibilità di comandare imbarcazioni e navi iscritte ai registri italiani, purché a titolo gratuito e muniti di titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o residenza.
Per quanto riguarda, invece, unità battenti bandiera straniera, il regolamento ribadisce che l’obbligo di patente è regolato dalla legge dello stato di bandiera dell’unità (art. 34).


4.1.3 Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto

Il terzo titolo sostituisce i regolamenti sulla Sicurezza finora in vigore (Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione numeri 232/1994 e 478/1999).
Il regolamento di attuazione aggiorna la tabella delle dotazioni di sicurezza (vedi allegato V del regolamento) e introduce alcune novità in merito alla sicurezza di natanti e alla sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio.
Per i natanti da diporto, il regolamento ha introdotto l’identificativo SAR (Search And Rescue), utilizzato per l’identificazione del natante ai soli fini di ricerca e soccorso in mare (non determina alcuna certificazione della proprietà).
Il codice SAR può essere richiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed è facoltativo (art. 49).
Per le unità impiegate in attività di noleggio, il regolamento ha introdotto diverse novità relative alla sicurezza:
1) Per le imbarcazioni da diporto che trasportano più di 6 passeggeri, l’equipaggio deve essere composto da almeno 2 persone; per le navi da diporto deve essere di almeno 3 persone (art. 89).
2) Viene introdotta la Dichiarazione di idoneità al noleggio (art. 81), documento emesso dall’organismo tecnico notificato (per unità sotto ai 24 metri di lunghezza) o organismo tecnico affidato (per unità sopra ai 24 metri di lunghezza) che esegue le visite iniziali, periodiche e occasionali: tali visite sono richieste dall’armatore o, in mancanza, dal proprietario.
3) Chi chiede la visita sceglie l’organismo tecnico notificato / affidato a cui assegnare l’incarico (art. 80 comma 2).
4) Viene introdotto il Certificato di idoneità al noleggio (art. 82), che viene emesso previa presentazione della Dichiarazione di idoneità al noleggio, dall’ufficio di iscrizione dell’imbarcazioni o nave da diporto oppure dall’autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui staziona abitualmente il natante da diporto. Tale certificato ha durata di tre anni (art. 82), è considerato documento di bordo e sostituisce il Certificato di Sicurezza.
5) Sono state, inoltre, introdotte nuove norme di sicurezza per le unità da diporto utilizzate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo (art. 90 e successivi). Tali norme introducono una serie di attrezzature di soccorso specifiche e prevedono, inoltre, la presenza a bordo di una persona addestrata al primo soccorso subacqueo. Infine sono indicati gli obblighi di segnalazione che devono essere rispettati dai subacquei in immersione.


4.1.4. Titolo IV – Disposizione complementari e finali

Nel quarto titolo sono elencate le disposizioni normative abrogate con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione della nautica da diporto.


5. 11 GENNAIO 2016 - Pubblicato il decreto che dà attuazione della direttiva 2013/53/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016, il DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5, recante "Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE".
Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2016, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di seguito indicati e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE):
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente;
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

Nello specifico, con questo decreto si stabiliscono le procedure ed i requisiti per cui i prodotti possano ottenere la marcatura CE, che presuppone il rispetto di idonei requisiti in materia di sicurezza della navigazione e delle persone e di tutela ambientale.
Solo i prodotti che risponderanno a detti requisiti potranno circolare liberamente nell’ambito dell’Unione europea.
Il decreto prevede quindi disposizioni per il rilascio all’interno del territorio italiano dell’autorizzazione agli organismi incaricati della valutazione della conformità CE, attualmente regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, attuativo delle sole disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE recepita con il decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto).
In tal senso il decreto prevede l’abrogazione del relativa parte del Codice della nautica da diporto, in quanto superata dalla direttiva 53/2013 oggetto di recepimento.
Il provvedimento prevede poi l’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto interministeriale in cui dovranno essere stabilite le modalità ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ad operare nei confronti degli organismi notificati.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


6. 27 FEBBRAIO 2019 - NAUTICA DA DIPORTO - Al via il Sistema telematico centrale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, recante “Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”.
Prende il via, dopo un lungo iter durato circa 6 anni, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
Il decreto all'esame è stato infatti previsto dai commi da 217 a 222, dell’art. 1, della legge n. 228/2012 (legge n di stabilità 2013), che hanno disposto l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:
a) un archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e
b) lo Sportello telematico del diportista (STED).
Le modalità per l'attuazione del Sistema erano state rimesse a un regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Si ricorda che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Le imbarcazioni e navi da diporto sono così definite nell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto):
- natanti da diporto, sono le unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri;
- imbarcazioni da diporto, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);
- generiche unità da diporto, definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- navi da diporto, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri(sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.

Il regolamento in esame si propone il superamento del vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti ad oggi in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, attraverso la loro completa informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.
A tale obiettivo si accompagna anche quello della semplificazione e della razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED) collegati con una banca dati centrale.

Il Sistema introduce una radicale semplificazione e razionalizzazione nel settore della nautica, grazie alla progressiva informatizzazione dei registri di iscrizione delle unità da diporto, attualmente ancora gestiti in formato cartaceo in ciascun circondario marittimo, e alla digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione.
I documenti digitalizzati saranno gestiti da un’unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale, semplificando per gli utenti operazioni come l’iscrizione e la cancellazione delle unità da diporto e il rilascio dei documenti di navigazione, che potranno essere effettuate tramite sportelli dedicati dislocati su tutto il territorio nazionale e in collegamento telematico con la banca dati centrale.
Il regolamento introduce anche la dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione e la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei dati all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, analogamente a quanto è già previsto per le assicurazioni RCA delle auto.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

La struttura e i contenuti del decreto

Il regolamento consta di 14 articoli concernenti:
- l'istituzione del sistema centrale della nautica da diporto (artt. 1-5);
- le norme sul funzionamento del sistema (artt. 6-11);
- le modifiche normative di coordinamento, le disposizioni finanziarie e le norme transitorie e finali (artt. 12-14).
Di seguito i punti essenziali del decreto.

L'articolo 2 stabilisce che il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è articolato nelle seguenti strutture:
- Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto);
- Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;
- Sportello telematico del diportista.

L'articolo 3 indica, al comma 1, le informazioni che devono essere annotate nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) gestito dal CED del dipartimento trasporti. Tali dati concernono sia l'identità del proprietario dell'unità da diporto sia una molteplicità di elementi tecnici relativi all'unità, sia "tutti gli atti soggetti a pubblicità legale" relativi al mezzo.
Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che l'archivio telematico è articolato in due sezioni:
- la sezione dati del Registro delle imbarcazioni da diporto (RID) e del Registro delle navida diporto (RND), alimentata dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimie dagli uffici della motorizzazione civile attraverso il trasferimento dei dati contenuti neiregistri di iscrizione cartacei (per le vecchie unità da diporto). Tale sezione dovrà essere popolata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, entro il 1° ottobre 2019.
- la sezione dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (sezione SISTE) alimentata con i dati raccolti dal Centro elaborazione dati del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti all'atto delle immatricolazioni (per le nuove unità dadiporto).
Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina l'accesso ai dati contenuti nell'archivio telematicocentrale.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto(UCON), qualificando tale ufficio come unità organizzativa non dirigenziale del Dipartimentotrasporti.
L'Ufficio ha il compito di curare i rapporti con il Centro elaborazione dati del Ministero e con tutti i soggetti abilitati ad alimentare l'archivio nonché di rilasciare i titoli abilitativi all'alimentazione dell'archivio. Effettua inoltre le iscrizioni, le trascrizioni e leannotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale sulla base della documentazioneinviata dagli STED (commi 1 e 2).

L'articolo 5 (commi 1 e 2) prevede la creazione dello sportello telematico del diportista (STED), quale strumento informatico per l'iscrizione e cancellazione delle unità da diportonella sezione dati del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
L'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID (Sistema Informativo Demanio marittimo - Portale del mare.

L'articolo disciplina le modalità con le quali i raccomandatari e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, definiti dallo schema di regolamento come "studi di consulenza", possono assumere la funzione di sportello telematico del diportista.

L'articolo 7 prevede la fornitura agli STED da parte delle Capitanerie di porto e degli uffici di motorizzazione civile competenti per territorio della modulistica, anche in formatodigitale, necessaria allo svolgimento dell'attività di sportello telematico.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento degli sportelli telematici. In particolare, si prevede che lo sportello, dopo aver effettuato la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, prenda incarico, secondo le direttive dell'UCON, l'istanza per il rilascio delle licenze dinavigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanee e delle licenze provvisorie.

L'articolo 9 attribuisce alle Capitanerie di porto (nei territori provinciali in cui hanno sede) e agli uffici della motorizzazione civile (nei territori provinciali privi di sede delle Capitanerie di porto), nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, la vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i Raccomandatari e gli Studi di consulenza abilitatie.

L'articolo 13 reca le norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede il termine del 1 ottobre 2019 per il popolamento delle nuove sezioni RID e RND dell'Archivio Telematico Centrale.


7. DICEMBRE 2020 - NAUTICA DA DIPORTO – Pubblicato un nuovo decreto integrativo e correttivo - In arrivo nuove semplificazioni

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020, il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 22 dicembre 2020, ha come obiettivo quello di dare al nuovo Codice della nautica da diporto una maggiore completezza e sistematicità tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del provvedimento.

Tra le novità la definizione di nautica sociale, le modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, e l’obbligo di indicare sulle patenti nautiche le eventuali prescrizioni relative alla durata della loro validità.
Aggiungendo l’articolo 2-bis al D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, in primo luogo, si specifica che per ”nautica sociale” si intende:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità, o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.

Per quanto concerne poi l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto, attraverso l’aggiunto comma 1-bis, all’articolo 19, si stabilisce che per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità, in luogo del titolo di proprietà, può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.

I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione, dovranno essere adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.

Circa la patente nautica, per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.
Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

L'articolo 17 del decreto sostituisce integralmente l'articolo 47 del D.Lgs. n. 171/2005, relativo al Noleggio delle unità da diporto.
Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
Il contratto di noleggio o di sub-noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Sostituito - dall'art. 21 del decreto - anche l’articolo 49-quinquies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 relativo alla figura dell’istruttore professionale di vela e - dall'art. 22 - l’articolo 49-sexies riguardante l’Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

Sostituito, inoltre, dall'articolo 24, l’articolo 49-octies, relativo ai "Centri di istruzione per la nautica", per cui le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'articolo 28 del decreto, con una modifica all'art. 60 del D.Lgs. n. 171/2005, prevede la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche, dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
L’archivio registra, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
L’archivio sarà informatizzato e contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.



ENTI E ASSOCIAZIONI NAUTICHE A LIVELLO NAZIONALE - ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA - LE PATENTI NAUTICHE

1. LE ASSOCIAZIONI NAUTICHE A LIVELLO NAZIONALE - Procedura per l'individuazione - Iscrizione nell'Elenco

Con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009, sono state individuate le procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale.
Con il successivo Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 giugno 2014, pubblicato sulla (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale 25 febbraio 2009 soprattutto in merito al metodo di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.


1.1. L'iscrizione nell'elenco

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale.
Di tale elenco viene data comunicazione agli Uffici periferici dell'amministrazione.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Alla istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti.
Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal dirigente della divisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente competenza in materia di nautica da diporto e composta da due funzionari del Ministero stesso.
La commissione puo' compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.


1.2. Requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco

Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui sopra:
a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attivita' sportive e ricreative non a fine di lucro;
b) avere svolto attivita' d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimita' delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto
.
Il requisito di prossimità si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unità, a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria (art. 1, D.M. 3 giugno 2014).


2. LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attivita' di scuola nautica, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la disponibilita' di una sede in prossimita' delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto.
Il requisito di prossimita' si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unita', a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria;
b) avere la proprieta' o la disponibilita' giuridica, presso la propria sede, di un'aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene;
c) avere la disponibilita' di almeno un'unita' da diporto, a motore o a vela con motore ausiliario, immatricolata uso scuola nautica in capo all'associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici
(art. 2, D.M. 3 giugno 2014).

Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attivita' di scuola nautica, devono individuare un soggetto responsabile dell'attivita' di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea; b) eta' non inferiore a 21 anni;
c) diploma di scuola superiore o titolo equipollente;
d) qualifica di insegnante, secondo i requisiti previsti dall'art. 42, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
.

Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza da parte di questo Ministero, l'associazione o ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimita' delle acque interne, e alla competente Direzione marittima, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera (art. 3, D.M. 3 giugno 2014).

Nel caso la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima competente, rilevi l'inidoneità amministrativa ovvero l'inidoneita' tecnica allo svolgimento dell'attivita' di scuola nautica di una delegazione o sezione dell'associazione o ente di livello nazionale, diffida la delegazione o sezione stessa a conformarsi ai requisiti richiesti entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni e, nei casi in cui vi siano situazioni di pericolo per le persone, dispone contestualmente anche l'immediata sospensione dell'attivita' di insegnamento.
Qualora la delegazione o sezione non ottemperi alla diffida, la Direzione Generale Territoriale, ovvero la Direzione marittima, inibisce lo svolgimento dell'attivita' di scuola nautica da parte della sezione o delegazione, dandone comunicazione all'organo di vertice dell'associazione o ente di livello nazionale e alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
Qualora l'effettuazione non consentita di attivita' di scuola nautica da parte della sezione o delegazione continui dopo l'emanazione del provvedimento inibitorio da parte della Direzione Generale Territoriale, ovvero da parte della Direzione marittima, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne segnala alla Provincia competente la condizione di irregolarita' dell'esercizio di scuola nautica da parte della sezione o delegazione dell'associazione o ente (art. 5, D.M. 3 giugno 2014).


3. LE PATENTI NAUTICHE

3.1. Disciplina e categorie - Conseguimento della patente nautica - La normativa di riferimento

Nell'ordinamento giuridico italiano, la patente nautica è il documento che abilita il cittadino maggiorenne al comando di unità da diporto.
La patente nautica viene rilasciata a seguito di esame dagli uffici della Motorizzazione civile, dalle Capitanerie di porto o dagli uffici circondariali marittimi.

La relativa disciplina è contenuta:
a) nell'art. 39 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);
b) negli artt. dal 25 al 47 e allegati dal I al III del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), e
c) nell'art. 9, comma 5, artt. 15 e 16, e allegati D, E ed F del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche).

Le patenti nautiche sono di tre categorie:
- Categoria A: comando di natanti e imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia dalla costa senza alcun limite dalla costa;
- Categoria B: comando di nave da diporto;
- Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia dalla costa senza alcun limite dalla costa.

Le patenti nautiche di categoria A e C abilitano al comando di unità da diporto con propulsione a vela e a motore; su istanza del candidato possono essere limitate al comando di unità con propulsione solo a motore.

La patente nautica ha una validità di 10 anni, limitata a 5 anni per i cittadini di età superiore ai 60 anni.
Il rinnovo, su istanza del titolare, avviene presso il medesimo ufficio di rilascio.

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1. per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa;
2.per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione;
3.per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;
4.per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.


3.2. Conseguimento della patente nautica

. Se vuoi visitare sull'argomento il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, clicca QUI.

. Se vuoi visitare sull'argomento il sito della Guardia Costiera, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il modello di domanda, clicca QUI.


3.3. 9 LUGLIO 2012 - Fissati i diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

Con il Decreto 19 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012, sono stati fissati gli importi dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, è subordinata al pagamento di un diritto pari:
- a euro 20,00, per le categorie A e C,
- a euro 60,00, per la categoria B.

Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, indicando come causale: "Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".


3.4 19 NOVEMBRE 2013 - Conseguimento delle patenti nautiche - Fissati i programmi e le modalità di svolgimento degli esami

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2013, il DECRETO 4 ottobre 2013, recante "Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto".
Il presente provvedimento disciplina, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C.

I programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono rispettivamente quelli di cui:
a) all'allegato A, per le patenti nautiche di categoria A e C, per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
b) all'allegato B, per le patenti nautiche di categoria A e C, per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) all'allegato C, per la patente nautica di categoria B.


3.5. 9 DICEMBRE 2014 - Determinato l’importo del diritto per l’ammissione agli esami

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, il Decreto 10 settembre 2014, recante “Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche”.
A decorrere dal 9 gennaio 2015, l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, sarà subordinata al pagamento di un diritto:
- pari a euro 20,00, per le categorie A e C,
- pari a euro 60,00 per la categoria B
.
Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà effettuarsi mediante versamento sul Conto Corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.
Nella causale so dovrà specificare: "Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


3.6. 29 APRILE 2016 - Determinato l’importo del diritto per l’ammissione agli esami

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016, il Decreto 16 febbraio 2016, recante “Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche”.
Pertanto, a decorrere dal 29 maggio 2016, l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, sarà subordinata al pagamento di un diritto:
- pari a euro 20,00, per le categorie A e C,
- pari a euro 60,00 per la categoria B
.

Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà effettuarsi mediante versamento sul Conto Corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.
Nella causale so dovrà specificare: "Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.



RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

“NAUTICA & FISCO”

E' stata pubblicata, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la Quarta Edizione della guida "Nautica & Fisco".
La nuova edizione della guida offre un utile strumento di consultazione nel complesso mondo della fiscalità relativo al comparto nautico; un vademecum per un agevole orientamento di facile fruizione tanto per gli esperti quanto per chi, per la prima volta, si affaccia al settore.
Sostanzialmente immutata nel suo impianto, questa quarta edizione del volume è ampiamente innovata nei contenuti.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dei vari interventi del Legislatore sul tema, sia in termini “strutturali” (quali, per esempio, le rilevanti modifiche alla territorialità IVA o al regime dell’articolo 8-bis) sia in termini più puntuali (come, ad esempio, la tassa di possesso o le novità recentissime del "Decreto Fare" sul noleggio occasionale).

. Se sei interessato a consultare la guida, clicca QUI.


“ANDAR PER MARE - La disciplina della nautica da diporto

La Rivista Marittima pubblica con periodicità, dal 1977, gli aggiornamenti alla normativa riguardante la nautica da diporto, sia attraverso la rubrica dedicata, sia con la produzione di un supplemento nel quale la normativa è riepilogata e presentata in modo discorsivo, fornendo al Lettore suggerimenti e strumenti per lo svolgimento delle pratiche.
Questa edizione assume un carattere di enorme importanza, in quanto a fine 2008 ha visto la luce il «Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto», che disciplina la normativa riguardante la sicurezza della navigazione per tutte le unità da diporto e il rilascio delle patenti nautiche, e stabilisce determinate procedure amministrative inerenti alle unità da diporto, tutte materie che coinvolgono l’utenza in prima persona.
Nello specifico campo della nautica da diporto, oggi si può ben dire che la normativa, negli ultimi anni, si è trasformata da una giungla di leggi, decreti, norme locali, circolari esplicative ecc., in un Testo unico che permettono al diportista un approccio più chiaro e sereno.
«Andar per Mare» è stato redatto dal contrammiraglio (r) Stéphan Jules Buchet e dal capitano di fregata (CP) Aniello Raiola, già curatori dell’edizione precedente.

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APPENDICE NORMATIVA

. Legge 11 febbraio 1971, n. 50: Norme sulla navigazione da diporto (Testo coordinato con le ultime modifiche apportate dalla legge 8 luglio 2003, n. 172).
(Tale legge è stata abrogata dall'art. 66 del D. Lgs. n. 171/2005, ma rimarrà in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione da emenarsi entro il 18 dicembre 2005).


. Legge 8 luglio 2003, n. 172: Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

. D.M. 30 aprile 2003, n. 175: Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

. D.M. 10 maggio 2005, n. 121: Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

. D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171:Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 171/2005 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 6112 del 30 settembre 2005: Indicazioni per la commercializzazione delle unita' da diporto, relativi motori ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

. D.M. 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.M. n. 146/2008 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 25 febbraio 2009: Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale.

. D.M. 6 ottobre 2009: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Circolare del 29 settembre 2011, n. 43/E: IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto.

. D.M. 26 febbraio 2013: Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unita' da diporto.
. D.M. 26 febbraio 2013 - ALLEGATO.

. DECRETO 4 ottobre 2013: Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO A - Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO B - Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO C - Programma di esame per il conseguimento della patente nautica di categoria B.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO D - Prova scritta Quiz - Base.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO E.
. D.M. 4 ottobre 2013 - ALLEGATO F - Attività di monitoraggio.

. DECRETO 3 giugno 2014: Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attivita' di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.

. DECRETO 7 ottobre 2014: Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.
. DECRETO 7 ottobre 2014 - ALLEGATO - Modello per la comunicazione di effettuazione del noleggio in forma occasionale.

. DECRETO 10 settembre 2014: Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

. LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167: Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

. D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5: Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

. DECRETO 16 febbraio 2016: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

. DECRETO 10 luglio 2017: Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.

. DECRETO 23 gennaio 2018: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

. DECRETO 29 maggio 2018: Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152: Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 - Allegato.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 14 marzo 2019: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 12 agosto 2019: Approvazione delle tariffe per le attivita' prestate dagli Sportelli telematici del diportista (STED).

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 12 agosto 2019: Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 12 agosto 2019: Pagamento tramite procedure telematiche dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

. Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

. LEGGE 26 settembre 2023, n. 138: Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 30 agosto 2023, n. 142: Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.


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Pubblicato su: 2004-10-13 (10335 letture)

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