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ENTI LOCALI - VERSO UNA NUOVA RIFORMA - IN ARRIVO LA CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI





ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
VERSO UNA NUOVA RIFORMA


1. Il Testo unico degli enti locali

L'approvazione del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sembrava aver concluso la lunga e tortuosa stagione di riforme dell'ordinamento degli enti locali, iniziata 10 anni prima con l'emanazione della Legge n. 142/1990.
Le successive vicende hanno dimostrato, invece, che l'assetto ordinamentale scaturito da tale provvedimento sarebbe stato nel giro di pochi anni completamente stravolto.
Con la riscrittura del Titolo V della Costituzione (L. cost. n. 3/2001), infatti, fu subito evidente che il nuovo testo costituzionale contrastava in più parti con quanto stabilito dal TUEL e poneva numerosi problemi interpretativi.
Alcuni correttivi sono stati introdotti con la L. 5 giugno 2003, n. 131, la quale, dando attuazione alla riforma del 2001, detta le prime integrazioni in tema di potestà normativa degli enti locali.
Nella stessa legge, tuttavia, è contenuta una importante delega al Governo per una complessiva riforma dell'ordinamento degli enti locali, che dovrebbe ridefinire nel suo complesso l'assetto di Comuni, Province e Città metropolitane allo scopo di rendere compatibili le disposizioni del testo unico con la nuova disciplina costituzionale.
In attesa di tale riordino, tuttavia, il testo unico è già stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari e contabili (da ultimo per effetto di quanto stabilito dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004), nonché in tema di servizi pubblici locali con le più volte cambiate disposizioni degli articoli 113 e 113 bis (D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 e L. n. 350/2003).


2. 19 gennaio 2007 - Verso la Carta delle Autonomie Locali

Il Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007 ha approvato in via preliminare uno schema di disegno di legge che dà attuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione (modificati dalla riforma del 2001) conferendo al Governo la delega a individuare e ripartire le funzioni amministrative che spettano a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e ad adeguare l'ordinamento degli enti locali.
Il provvedimento, che disciplina altresì il procedimento di istituzione delle città metropolitane, contiene due ulteriori deleghe a effettuare la revisione delle circoscrizioni delle Province, finalizzata a razionalizzarne gli assetti territoriali a seguito della definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali amministrative degli enti locali, nonché ad adottare la "Carta delle autonomie locali", strumento di coordinamento sistematico (formale e sostanziale) delle disposizioni statali che risulteranno dall'attuazione delle deleghe.
Il disegno di legge delega è una vera e propria Carta fondativa dei rapporti tra diversi livelli di Governo, coniugando l'attuazione del Titolo V della Costituzione con il nuovo Codice delle Autonomie.
In questo senso contiene: la ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali per semplificare, ridurre i costi e consentire il controllo da parte dei cittadini e la riduzione o la razionalizzazione dei livelli di governo.
(Fonte: Notizie dal Governo)

- Se sei interessato ad approfondire l'argomento e a scaricare il disegno di legge con la relativa relazione illustrativa, clicca QUI

- Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1464 presente in Senato, clicca QUI

- Si riporta il testo del:
. DISEGNO DI LEGGE recante delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001. (Con allegata la relazione illustrativa e la relazione tecnica).


3. 15 luglio 2009 - Verso l'approvazione finale della Carta delle Autonomie Locali

E’ stato pubblicato sul sito del Ministro per le riforme istituzionali lo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali.
Il testo ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri il 15 Luglio 2009.
Lo schema passa ora alla Conferenza Unificata per il prescritto parere.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge, clicca QUI.


4. 18 novembre 2009 - Testo emendamenti ANCI, UPI e Regioni

Nel corso della Conferenza Unificata del 18 novembre le Regioni, l’ANCI e l’UPI non hanno espresso parere sul Disegno di legge “carta delle autonomie locali”, il loro giudizio sarà infatti formulato in una fase più avanzata dei lavori parlamentari.
Regioni ed enti locali hanno però consegnato al Governo un documento che contiene un pacchetto di emendamenti condivisi.

. Se vuoi scaricare il testo integrale del documento, clicca QUI.


5. 19 novembre 2009 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro dell’Interno Roberto Maroni, del ministro della semplificazione Roberto Calderoli, del ministro delle riforme per il federalismo Umberto Bossi e del ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto un disegno di legge che individua le funzioni fondamentali di province e comuni e semplifica taluni aspetti dell’ordinamento regionale e locale.
Il provvedimento contiene, inoltre, alcune importanti deleghe conferite al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle province e delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Un intero Capo del provvedimento è dedicato ad una importante operazione di riordino e soppressione di organismi decentrati (in particolare comunità montane, difensori civici, circoscrizioni di decentramento comunale, consorzi di enti locali).
Vengono, altresì, proposte misure in favore dei piccoli Comuni ed è ridotto il numero dei compiti dei consiglieri delle giunte comunali e provinciali.
In considerazione della peculiarità e dell’importanza che il governo annette alla materia, il disegno di legge, che ha già avuto un esame preliminare dal Consiglio il 15 luglio scorso, costituisce provvedimento collegato alla manovra finanziaria; in questa veste, consultate le regioni e le autonomi locali, verrà presentato al parlamento e usufruirà dei percorsi preferenziali di approvazione previsti dai regolamenti parlamentari.

- Si riporta il testo del:
. Disegno di legge recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati".


SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

I piccoli comuni rappresentano il 70 per cento del totale dei comuni italiani e rappresentano il 54,2 per cento del territorio nazionale.
Il 54 per cento del territorio nazionale fa capo ai piccoli comuni e in diverse regioni questa incidenza arriva addirittura all'82 per cento come nel Molise, al 78 per cento del Piemonte e al 70 per cento della Sardegna.
Che cosa significa questo dato ? Significa che quando si parla di tutela dell'ambiente e di territorio, di rischi idrogeologici da prevenire e fronteggiare si parla in gran parte dei casi di territori che fanno capo proprio ai piccoli comuni. E questa realtà è densa di conseguenze in termini di fragilità operativa e amministrativa, di estrema esiguità di risorse e di mezzi e a volte di inadeguatezza strutturale rispetto ai compiti fondamentali di protezione dei territori e degli ecosistemi.


1. 28 SETTEMBRE 2016 - Testo approvato dalla Camera dei Deputati

L’Assemblea della Camera, nella seduta del 28 settembre 2016 ha approvato in prima lettura Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 65 e A.C. 2284 con le misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

- Proposta di legge: REALACCI ed altri: "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali" (65).

- Proposta di legge: TERZONI ed altri: "Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali del territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni" (2284).

l testo unificato (approvato con il nuovo titolo "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici") contiene misure che riguardano i piccoli comuni che, ai fini della legge, sono definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 qualora rientrino in una delle tipologie elencate (tra le quali rileva il disagio insediativo, le unioni di comuni montani, i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ecc…).

Le finalità generali delle varie misure attengono, tra l’altro, al sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché al sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento (art. 1).
I piccoli comuni, anche in forma associata e anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi, possono istituire centri multifunzionali in cui concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza), nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale (art. 2).
Si prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per: l’ambiente e i beni culturali; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; lo sviluppo economico e sociale; l’insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (art. 3).
Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì le risorse per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», di cui all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ai fini dell’utilizzo delle suddette risorse, si prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. I piccoli comuni possono individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dall’art. 3.
Quanto alla tipologia dei predetti progetti integrati, si tratta, tra l’altro, di interventi di: risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici, nonché riqualificazione energetica; miglioramento dei servizi urbani.
Per le citate finalità, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

Ulteriori misure riguardano la facoltà per i piccoli comuni di:
acquisire e riqualificare immobili per contrastare l’abbandono di terreni e di edifici dismessi o degradati (art. 5);
acquisire stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici locali, acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica (art. 6);
stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose, che hanno concluso intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici (art. 7);
• relativamente alle aree, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, beneficiare delle misure (previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015) per le aree a fallimento di mercato in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga; per tali finalità, inoltre, si prevede la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government e la priorità ai piccoli comuni, anche in forma associata – da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 8);
favorire, con differenti modalità (utilizzo di reti telematiche già esistenti, convenzioni con società Poste italiane S.p.A.), l’utilizzo dei servizi postali e dell’effettuazione di pagamenti; si prevede inoltre anche la possibilità dei piccoli comuni di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. (art. 9);
promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile (artt. 10 e 11).
I piccoli comuni possono promuovere il consumo e la commercializzazione di tali prodotti, favorendone l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
Nei bandi di gara promossi dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo dei prodotti prima richiamati, inclusi quelli biologici, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali, fermo restando quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
I piccoli comuni devono, altresì, destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile.
Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, dei prodotti agricoli e alimentari annualmente acquistati sia costituita da prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, nei predetti esercizi commerciali è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.

I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani avranno l’obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea.
È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito (articolo 12).
Con riferimento ai servizi di trasporto e all’istruzione, l’articolo 13 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata, predisponga, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane.
Il Piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all’informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.
Nell’ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.

. Se vuoi accedere al sito della Camera e seguire l’iter del provvedimento C. 65 , clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito del Senato e seguire l’iter del provvedimento C. 2284, clicca QUI.


2. 29 SETTEMBRE 2016 - Testo all’esame del Senato

Il provvedimento è stato trasmesso, in data 29 settembre 2016, all’esame del Senato (Atto S. 2541). . Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge S. 2541 depositato al Senato , clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito del Senato e seguire l’iter del provvedimento , clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l'argomento sulla Carta delle autonomie, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del Ministro per le riforme istituzionali, clicca QUI.

. Se vuoi consultare la sezione "Enti locali e finanza locale" del sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico dell’ordinamento degli enti locali.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato, clicca QUI.


. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
(Convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012 - Suppl. Ord. n. 206).


. Se vuoi consultare il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.




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Pubblicato su: 2009-03-31 (3307 letture)

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