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CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - CONSORZI DI GARANZIA FIDI - CONSORZI EXPORT - CONSORZI DI BONIFICA - LE SOCIETA' CONSORTILI - ADEMPIMENTI PUBBLICITARI - DEPOSITO DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE





IL CONTRATTO DI CONSORZIO
CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA


1. Società e consorzio

Il punto di partenza fondamentale, valido per tutti i tipi di società, è fornito dall’art. 2247 C.C., che definisce il contratto di società stipulato tra due o più persone le quali conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili: tuttavia, la finalità lucrativa, che consiste nella divisione degli utili, connota soltanto le società lucrative (costituite, appunto, a scopo di lucro), qualunque veste esse assumano (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata).

Con il contratto di consorzio, invece, più imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 C.C.).
Nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese.
In sostanza, le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere, e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

I consorzi sono, dunque, contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Anche i consorzi, come le società cooperative, presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate.
La "disciplina" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo "svolgimento" di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.
La partecipazione al consorzio è riservata ai soli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa, pertanto non è ammessa la partecipazione ai consorzi di soggetti non imprenditori, salvo nei casi e nei limiti in cui la deroga sia prevista e consentita dalle leggi speciali.
Le fasi delle rispettive imprese consistono in tutte le operazioni (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) in cui sia astrattamente scomponibile l’attività imprenditoriale, pur conservando ciascuna impresa, nell’organizzazione complessiva, una propria identità.
Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i rapporti giuridici posti in essere.
Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.
Vedremo più avanti che solo il consorzio con attività esterna deve essere iscritto nel Registro delle imprese (art. 2612 C.C.).


2. Il contenuto del contratto di consorzio

Il contratto di consorzio è un contratto formale e deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.
Deve contenere una serie di indicazioni specifiche; essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi da essi dovuti per il funzionamento del consorzio.
Più in particolare esso deve indicare:
• l'oggetto e la durata del consorzio;
• la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
• gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
• le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
• le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
• i casi di recesso e di esclusione;
• le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati
.

La durata del contratto può essere liberamente fissata dalle parti, ove non fosse esplicitamente disposta si presume una durata di 10 anni (art. 2604 C.C.).
Il contratto di consorzio è tendenzialmente aperto: è possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti i consociati, ma le condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminati nel contratto.
In caso il contratto non contenga nulla a questo riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa; nuovi imprenditori possono aderirvi esclusivamente con il consenso di tutti i consorziati.


3. La struttura del consorzio

La struttura organizzativa di un consorzio si fonda sulla presenza di un assemblea, con funzioni deliberative, composta da tutti i consorziati e da un organo direttivo con funzioni di gestione ed esecutive.
La funzione tipica dell'organo direttivo è quella di controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati (art. 2606, comma 1, C.C.).
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.


4. L'autonomia patrimoniale del consorzio

Il patrimonio del consorzio è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati e per la durata del consorzio è destinato a garantire esclusivamente la soddisfazione dei creditori del consorzio.
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile.
Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2614 C.C.).


5. Le cause di scioglimento del consorzio

Secondo quanto disposto all'art. 2611 C.C., il contratto di consorzio si scioglie:
• per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
• per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
• per volontà unanime dei consorziati;
• per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;
• per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
• per le altre cause previste nel contratto
.


6. Consorzi con attività esterna e iscrizione nel Registro delle imprese

L’art. 2612 c.c., in materia di consorzi con attività esterna, prevede che un estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce poi quali sono gli elementi obbligatori che l’estratto deve contenere:
1. la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
2. il cognome e nome dei consorziati;
3. la durata del consorzio;
4. le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5. il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione
.
Il 3° comma prevede, infine, che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese le modifiche del contratto che si riferiscono agli elementi di cui al comma precedente.

Il 2° comma dell’articolo 2607 C.C., relativo alle modifiche del contratto, stabilisce che “Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione (art. 2615-bis, comma 3, C.C.).


7. Consorzi con attività esterna - Obbligo di registrazione in termine fisso degli atti

L’art. 4, lettera c), della Tariffa , parte prima, del D.P.R. n° 131/1986, prevede l’obbligo di registrazione in termine fisso delle “altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe”.
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - ha chiarito, con Nota del 27 gennaio 2009, Prot. 5515/09, che tutte le modifiche del contratto, degli elementi richiamati al comma 2 dell’art. 2612 C.C., fatte obbligatoriamente per iscritto ai sensi dell’art. 2607 C.C., ricadono nell’ambito di applicazione della lettera c), dell’art. 4, della Tariffa Parte Prima del D.P.R. n° 131/1986 e sono quindi soggette alla tassazione in misura fissa.
Da ciò consegue che, oltre alle consuete modifiche dell’atto costitutivo, sono soggetti a registrazione tutti gli atti o verbali di assemblea e di consiglio relativi:
1. all’ingresso e recesso dei consorziati;
2. alla nomina e cessazione dell’organo amministrativo;
3. al conferimento agli amministratori di eventuali poteri
.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 65 del T.U. n° 131/1986, gli Uffici Pubblici non possono ricevere in deposito atti, soggetti a registrazione, che non siano registrati, si deve concludere che l’ufficio del Registro delle Imprese non potrà accettare atti mancanti della suddetta registrazione.


8. Consorzi con attività esterna - Situazione patrimoniale - Redazione e deposito presso il Registro delle imprese

Secondo quanto disposto all'art. 2615-bis C.C., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio:
a) devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e
b) devono depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati.


8.1. Modulistica

Il deposito va effettuato utilizzando:
- il Modello B, compilato con il software FedraPlus (nellattuale versione 06.50.21) o programmi simili, purché con specifiche tecniche compatibili (codice atto 720);
- il Modello RP al quale allegare il file contenente la situazione patrimoniale(nei formati PDF/A e XBRL);
- la Distinta, sottoscritta con firma digitale di un amministratore e dall'eventuale soggetto intermediario che provvede alla spedizione.

Al modello B dovrà essere allegata la situazione patrimoniale sia nel formato PDF/A (estensione del file -/pdf.p7m.) che nel formato XBRL (estensione del file -/xbrl.p7m.).


La pratica di deposito della situazione patrimoniale dovrà contenere: a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia compilando le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile;
b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A.
Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL, solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 del Codice civile; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa.


8.2. Diritti e imposte

Per il deposito sono dovuti:
a) i DIRITTI DI SEGRETERIA di:
- euro 62,70, per il deposito con modalità telematica e di
- euro 92,70, per il per il deposito con supporto informatico digitale;

b) l'IMPOSTA DI BOLLO forfetaria di euro 65,00.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ai diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A allegata al D.I. 17 luglio 2012, è stata aggiunta la maggiorazione di euro 2,70 prevista dal decreto 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013), in vigore dal 1° gennaio 2013.


8.3. Sanzioni per il ritardato deposito

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, il comma 5, dell’articolo 9, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro.
Non solo, viene anche previsto che, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo.
Rimane ferma, invece, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 2630 C.C. per cui in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge in questione.

Per cui, per il ritardato deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi, se il pagamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine (dal 31° al 60° giorno), la sanzione da pagare è di 91,56 euro; oltre il 61° giorno l’importo diventa di 274,66 euro, per ogni responsabile (amministratore, liquidatore, legale rappresentante di consorzio, ecc.).
A tale somma vanno aggiunte le spese di notifica, che possono variare da Camera a Camera.


8.4. Applicabilità ai consorzi con attività esterna del formato elettronico rielaborabile (XBRL)

Ci si è chiesto se l'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio in formato XBRL si debba applicare anche alla "situazione patrimoniale" dei consorzi con attività esterna.
La risposta viene da UnionCamere, con la Nota del 23 dicembre 2009, Prot. 18751, nella quale si parte dalla considerazione che, fin dall'entrata in vigore dell'art. 2615-bis C.C. è stato posto dagli interpreti il quesito circa il valore dell'espressione "situazione patrimoniale" ed in particolare se equivalesse alla redazione del bilancio di cui all'art. 2423 C.C.
La dottrina prevalente - fa notare UnionCamere - ha convenuto nell'assimilare la "situazione patrimoniale" al "bilancio" della società, come stabilito dall'art. 2423 C.C., soprattutto in forza del richiamo fatto dall'art. 2615-bis C.C. alle "norme relative del bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre alla situazione patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
UnionCamere arriva così a sostenere che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico rielaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna, i quali sono, pertanto, tenuti a depositare nel Registro delle imprese le tabelle dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL.
Il testo della Nota viene riportato nei Riferimenti normativi.

I consorzi con attività esterna devono, pertanto depositare preso gli uffici del Registro delle imprese:
1) le tabelle del conto economico, compilate secondo lo standard XBRL;
2) le tabelle dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL;
3) la nota integrativa in formato PDF/A.


BILANCI D’ESERCIZIO - NUOVA TASSONOMIA XBRL - Esteso l’obbligo alla nota integrativa a decorrere dal 3 marzo 2015

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, previsto dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
Con tale avviso viene reso noto che, dal 17 novembre 2014, sul sito istituzionale dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio (vers. 2014-11-17).
L'Associazione XBRL Italia, con riferimento a detta pubblicazione, ha comunicato che la data di disponibilità della tassonomia, indicata dall'articolo 5, comma 4 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, n. 304, è da intendersi quella del 28 febbraio 2015, per cui devono essere conformi alla tassonomia ver. 2014-11-17 i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.
Da tale data, anche le tabelle contenute nella Nota Integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL.


8.5. CONSORZI DI GARANZIA FIDI - Redazione e deposito del bilancio

Nel caso in cui il Consorzio con attività esterna svolga attività di garanzia collettiva dei fidi (quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associate), gli amministratori - ai sensi dell'art. 13, comma 35, della legge n. 326/2003 - devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio SPA.
L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al Registro Imprese, corredata:
- dalla relazione sulla gestione,
- dalla relazione del collegio sindacale se costituito, e
- dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni dalla L. n. 326 del 24 novembre 2003).


8.6. Approfondimenti

. Se vuoi scaricare una guida completa, dal titolo " SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA, elaborata dalla Camera di Commercio di TORINO clicca QUI.

. Se vuoi maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL, clicca QUI.


i CONSORZI E LE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

1. Natura e finalità

CONFIDI, acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive.
I confidi sono disciplinati dal D.Lgs. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario . TUB).

I consorzi di garanzia (detti anche CONFIDI) sono nati negli anni 50, per facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese: la loro attività era quella di costituire degli appositi fondi che offrivano una sorta “rete di protezione” sui finanziamenti concessi dalle banche alle aziende aderenti al consorzio.
Con il passare degli anni l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese è stato sempre più difficoltoso, tanto da portare a un’espansione dell’attività dei consorzi di garanzia, che sono cresciuti per numero e diffusione capillare sul territorio.
Dal lato pratico, essere socio di uno dei consorzi di garanzia vuole dire per una piccola o media impresa avere una “corsia facilitata” nell’accesso al credito da parte delle banche.

Ad occuparsi della vigilanza sui consorzi di garanzia è la Banca d’Italia (nell’ambito della sua attività di vigilanza relativa agli intermediari finanziari).
La Banca d’Italia ha il compito di controllare che consorzi di garanzia rispettino tutti gli obblighi che le normative che ne regolano l’attività impongono (per esempio quelli relativi al capitale sociale e sulle attività che i consorzi possono svolgere).
Solo i consorzi di garanzia che rispettano tali obblighi hanno diritto di iscriversi all’albo ufficiale dei CONFIDI e solo i consorzi regolarmente iscritti possono esercitare la loro attività di garanzia.
L’istituzione e l’iscrizione di un albo di questo tipo rappresenta ovviamente una garanzia per le imprese che si rivolgono a un consorzio: per questo ricorda sempre che se decidi di associarti a un consorzio di garanzia accertati prima di tutto che sia regolarmente iscritto all’albo.


La normativa di riferimento

L'attività dei CONFIDI - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - è regolamentata:
- dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326);
- dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 881 e 882;
- dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, commi dal 124 al 127, dal 133 al 135 e 144.

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.
Il decreto prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.

L'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 7, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), ha dettato una disciplina organica dei "confidi", definizione che comprende tutte quelle realtà associative (sotto forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative) che svolgono "l'attività di garanzia collettiva dei fidi", a sua volta espressamente definita, dal comma 1 del suddetto art. 13, come "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il inanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

L'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) prevede che i confidi siano iscritti in una apposita sezione dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari, tenuto dalla Banca d'Italia (art. 155 comma 4, del D. Lgs. 385/93).


2. AGOSTO 2016 - RIFORMA CONFIDI - Pubblicata la delega al Governo

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2016, la Legge 13 luglio 2016, n. 150, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi”.
Finalità della norma è rendere più facile il ricorso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i professionisti, attraverso la valorizzazione del ruolo dei Confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.
Il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (20 febbraio 2017) dovrà emanare, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
- rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi dell’Accordo di Basilea;
- disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia;
- favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi passando dalla razionalizzazione e valorizzazione dei soggetti operanti nella filiera delle garanzie;
- sviluppare, nell’ambito delle finalità tipiche, forme di garanzia e servizi finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI dei liberi professionisti;
- semplificare gli adempimenti e contenere i costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
- rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità, estendendone l’applicazione all’intera normativa in materia di confidi;
- assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all’operazione di finanziamento principale;
- eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari attraverso la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi e delle procedure di accesso;
- individuare attraverso la rete delle camere di commercio e delle informazioni di cui le stesse dispongono, le metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


CONSORZI ALL'ESPORTAZIONE

1. I contenuti della Legge n. 83/1989

Secondo quanto stabilito all’art. 1 della legge n. 83/1989 “Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse”.

Al consorzio possono aderire tutte le piccole e medie Imprese che si prefiggono come obiettivo la realizzazione di una penetrazione commerciale nei mercati esteri e che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Al consorzio possono altresì aderire tutte le imprese artigiane
.

Un consorzio export è, dunque, un’associazione di imprese che si uniscono per creare sinergie, aumentare la competitività e ridurre rischi e costi connessi al processo di internazionalizzazione.
Al consorzio possono aderire tutte le piccole e medie imprese che hanno l’obiettivo di accedere ai mercati esteri, attraverso l’esportazione dei loro prodotti.

I consorzi e le società consortili per il commercio estero devono essere costituiti da almeno otto imprese.

La legge 21 febbraio 1989, n. 83 disciplina la concessione annuale di contributi finanziari ai consorzi multiregionali fra piccole e medie imprese, che hanno come scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti dei consorziati e l’attività promozionale necessaria per realizzarla.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge n. 83/1989, concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (Consorzi export).

Per accedere ai contributi, i consorzi export devono avere come scopi sociali esclusivi la prestazione di servizi connessi all’esportazione.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, clicca QUI.


2. CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI PROMOZIONALI 2011 - Due nuove circolari del Ministero dello Sviluppo Economico

Con due circolari datate 25 novembre 2010, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell’11 dicembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 272, il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le modalità per l’anno 2011 per:
- l’applicazione di incentivi di cui alla Legge n. 83/1989 a sostegno dei consorzi export tra PMI industriali, commerciali ed artigiane (Circolare n. 4769);
- la concessione dei contributi di cui della Legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, a favore di consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici (Circolare n. 4740).

Rispetto alle disposizioni relative alle annualità precedenti, nell’ottica di semplificare le procedure per l’accesso ai contributi, le predette circolari hanno eliminato l’onere di allegare i preventivi di spesa.
E’ stato altresì ampliato il ricorso alla autocertificazione dei requisiti previsti per la concessione del contributo e/o per la determinazione del quantum del contributo stesso, al fine di agevolare i consorzi sia nella fase della presentazione della domanda del programma promozionale sia nella fase di presentazione della domanda di liquidazione del contributo.
Inoltre, per l’anno 2011 è stata inserita la previsione che il programma promozionale dovrà avere ad oggetto un numero massimo di 3 tipologie di progetti e per ciascuna tipologia un numero massimo di 3 azioni.

. Se vuoi scaricare i testi delle due circolari direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.

Per un approfondimento dei contenuti dell'art. 10 della Legge n. 394/1981 (di conversione del D.L. n. 251/1981), della legge n. 83/1989 e delle due recenti circolari ministeriali, segnaliamo un intervento di Bruno Pagamici dal titolo "Consorzi export multiregionali - Consorzi export: contributi per i programmi promozionali 2011".

. Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.


i CONSORZI DI BONIFICA

1. Disciplina dei consorzi di bonifica e le finalità istituzionali

I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale grazie alla loro presenza sul territorio.
I Consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico che curano l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza (comprensorio di bonifica).
Opere di questo genere riguardano, ad esempio, la sicurezza idraulica (impianti idrovori, canali di bonifica), la gestione delle acque destinate all'irrigazione (impianti e reti irrigue), la partecipazione ad opere urbanistiche, ma anche la tutela del patrimonio ambientale e agricolo.

L’attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale” (ancora vigente).
Si riportano alcuni articoli di tale decreto:
- Art. 54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse. I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.
- Art. 55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.
- Art. 59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
- Art. 60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.

Al predetto Regio Decreto si rifanno gli articoli 857 - 865 del Codice Civile, nei quali il legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.
A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l’esecuzione la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni.

In sintesi, le finalità istituzionali dei consorzi di bonifica sono:
– la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;
– l’irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
– la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
– la vigilanza sul territorio;
– la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale
.

In riferimento alla disciplina dei Consorzi di bonifica, a tal proposito occorre dare definizione del piano di bonifica, piano di classifica, piano di riparto e del contributo di bonifica.

1. Piano di Bonifica
Il Piano di Bonifica è l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

2. Piano di Classifica
Il Piano di Classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.
Il piano di classifica viene approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della rRegione.

3. Piano di Riparto
Il Piano di Riparto delle spese consortili determina la ripartizione dei contributi a carico della proprietà interessata per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica ed è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

4. Contributo di Bonifica
Il contributo di Bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza.
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

. Per una panoramica dei Consorzi di bonifica istituiti nelle varie Regioni italiane, clicca QUI.


LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - I CONSORZI AMMINISTRATIVI

1. La gestione dei servizi pubblici locali

Per "servizio pubblico locale" si intendere quell’attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e dal punto di vista soggettivo questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.

La prima normativa in materia di servizi pubblici risale alla legge n. 103/1903, a sua volta modificata dal R.D. n. 3074/1923 e dal R.D. n. 2578/1925.
La riforma più importante dopo queste normative è avvenuta nel 1990 con la legge 142 che ha fissato i criteri da rispettare nell’efficacia, di conseguire gli obiettivi prefissati, l’efficienza di conseguirli con i minimi costi possibile e la distinzione tra il momento delle scelte politiche e quello delle scelte gestionali.

Il D. Lgs. n. 276/2000, il testo unico sugli enti locali (TUEL), che ha recepito la maggior parte delle disposizioni della L. n. 142/1990, disciplina i servizi e gli interventi pubblici locali.
La recente legge n. 133/2008 (legge di conversione del D.L. n. 112/2008), si è occupata di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, a fronte di una grande frammentarietà anche nella normativa comunitaria.
L’art. 112 del D. Lgs. n. 276/2000 prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".
L’articolo successivo si occupa poi di disciplinare la modalità di gestione e affido di tali servizi.

Nel testo unico sugli enti locali, il sistema dei servizi pubblici è basato sul criterio distintivo della rilevanza economica, anche se la normativa ha omesso di specificare il significato di questa locuzione, lasciando alla giurisprudenza il difficile compito interpretativo.
Secondo quanto previsto dall’art.113, comma 2, "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13", e cioè che gli "gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, - con procedure di gare ad evidenza pubblica – la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".

Con l’introduzione della legge n. 112/2008, è stata introdotta una nuovo regolamentazione sull’affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La disciplina introdotta con il nuovo art. 23-bis, individua, per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’affidamento a terzi "a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità".
Lo stesso articolo prevede inoltre che, per le situazioni che non permettono un utile ricorso al mercato per caratteristiche particolari relative al contesto territoriale, sociale, ambientale, l’affidamento possa avvenire nel rispetto dei principi comunitari, in deroga all’affidamento ordinario con un’adeguata pubblicità di scelta.
Sempre l’art. 23-bis, prevede inoltre che la gestione dei servizi possa essere affidata a soggetti privati e che possa essere consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità si servizi pubblici locali. Deve poi essere dimostrato che la scelta sia stata vantaggiosa.

. Se vuoi approfondire l’argomento della riforma degli enti locali, clicca QUI.


2. I consorzi amministrativi - Aziende speciali e strutture consortili

2.1. L'azienda speciale

L’azienda speciale rappresenta una struttura giuridica nata per la gestione, con ordinamento pubblicistico, di servizi di rilevanza imprenditoriale.
Essa può considerarsi una versione perfezionata e più evoluta dell’originaria «azienda municipalizzata», risalente alla legge Giolitti del 1903 ed al successivo T.U. sulle municipalizzate n. 2578/19253.
Le disposizioni in materia di ordinamento dell’azienda speciale sono state emanate con il regolamento attuativo, approvato con D.P.R. n. 902/1986, il quale risulta peraltro ancora in vigore, per quelle parti non manifestamente incompatibili con le successive disposizioni del TUEL.
Tale modulo organizzatorio si caratterizza per esser dotato d’autonoma personalità giuridica, rispetto a quella dell’ente o degli enti di emanazione; per avere un proprio statuto, che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento, e dei propri organi di governo.
Sono organi dell’azienda speciale:
- il Consiglio di amministrazione,
- il Presidente ed
- il Direttore
.
I prime due sono organi di «emanazione politica», il secondo è organo tecnico, cui compete la responsabilità gestionale.
Dovrà poi essere previsto un Organo di revisione che, contrariamente al caso dell’Istituzione, non potrà coincidere con quello dell’ente locale.


2.2. I consorzi amministrativi

Occorre preliminarmente chiarire - come precisa Giuseppe Bassi - che tale modello organizzatorio, similmente a quanto previsto per l’azienda speciale, risulta attualmente ammissibile solo per l’esercizio di servizi di rilevanza non economica (ovvero per l’esercizio associato di pubbliche funzioni).
Ciò si desume dalla inequivocabile previsione dell’art. 35, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), ove è statuita l’obbligatoria trasformazione in SpA dei consorzi pubblici costituiti per l’esercizio di servizi di valenza economico-imprenditoriale.
Si ricorda che tale articolo ha sostituito integralmente l'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La struttura consortile di stampo pubblicistico rappresenta uno dei moduli storicamente utilizzati, da parte degli enti locali, per la gestione associata di servizi. E’ un modello organizzatorio che soffre della rigidità tipica degli organismi di tipo istituzionale, connessa anche alla complessità dei processi di formazione della volontà negoziale che ne disciplinano il funzionamento, pur essendo dotato di autonoma personalità giuridica rispetto agli enti consorziati. A differenza dell’azienda speciale il consorzio potrà annoverare tra gli associati anche altri enti pubblici, diversi dagli enti locali territoriali titolari del servizio gestito, purché debitamente autorizzati in conformità delle rispettive disposizioni ordinamentali.
Per la costituzione del consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le aziende speciali, compresa l’approvazione della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL, che deve disciplinare, tra l’altro, le nomine e le competenze degli organi consortili coordinandole sulla scorta dei poteri previsti, in materia, per il sindaco ed il presidente della provincia, nonché con le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai rispettivi consigli.

Il quadro normativo pubblicistico trova poi integrazione e completamento nelle più generali disposizioni civilistiche «di chiusura», dettate in materia di contratti associativi di tipo consortile (art. 2602 e ss. del codice civile).
Ovviamente l’applicabilità dei principi inferibili dal diritto comune avviene in via residuale e per quanto non diversamente disposto.

- Su tale argomento, si riporta un approfondimento a cura di Giuseppe Bassi, da titolo:
. Azienda speciale e strutture consortili: qualche considerazione su potenzialità e limiti nel nuovo quadro ordinamentale.

- Su tale argomento, si riporta una scheda illustrativa, elaborata dal Settore Commissioni Legislative (Unità Organizzativa Ambiente) della Regione Piemonte, da titolo:
. Gestione dei servizi pubblici locali - Schede illustrative.


LE SOCIETA' COSORTILI

1. Natura giuridica - Riferimenti normativi

Alle società consortili il legislatore ha dedicato una sola norma, l’art. 2615-ter del Codice civile, il quale recita testualmente:
Art. 2615 –ter - Società consortili
[1] Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602.
[2] In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.


Le società consortili previste dall’art. 2615-ter del Codice civile sono società aventi forma lucrativa (s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a.) ma costituite per perseguire gli scopi propri dei consorzi: il loro scopo non è quello di realizzare un utile da dividere tra i consorziati, ma quello di consentire a questi ultimi il conseguimento di un vantaggio mutualistico tipico dei consorzi.
Composte da imprenditori, al fine di costituire un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, le società consortili possono assumere la forma di qualsiasi società di persone o di capitali, fuorché di società semplice.

Secondo lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 134/2013, l’esigenza di coordinare le norme in tema di consorzi con quelle relative alle società ha dato luogo a quattro distinti orientamenti, che possono essere così sintetizzati:
- un primo orientamento ritiene che la causa del contratto di consorzio prevalga sulla forma societaria e, quindi, le norme sui consorzi risulterebbero immediatamente ed automaticamente applicabili alle società consortili a prescindere dall’inserimento negli statuti di clausole atte a recepirle;
- un secondo orientamento attribuisce, invece, prevalenza alla disciplina tipica della forma societaria adottata dalle società consortili, la quale non potrebbe essere derogata in considerazione delle particolari finalità consortili della società;
- esiste, poi, una posizione intermedia che propende per attribuire alle società consortili una disciplina mista: quella dei consorzi per quanto attiene ai rapporti tra consorziati ed ai rapporti tra i consorziati ed i terzi; quella delle società, nei diversi tipi, per quanto attiene al funzionamento dell’organizzazione associativa. Tale ultimo orientamento, però, è stato criticato perché non troverebbe sicuro fondamento nel sistema legislativo e, soprattutto, presenta l’inconveniente di rendere incerta l’individuazione delle norme applicabili alle società consortili;
- si è, infine, sviluppato un quarto orientamento, attualmente prevalente, secondo cui alle società consortili si applicano in ogni caso le regole societarie relative al tipo prescelto, in quanto il rinvio implicito alle norme sulle società contenuto nell’art. 2615-ter c.c. rende inderogabili le norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali.
Resta ferma la possibilità di adottare statutariamente dei temperamenti alla disciplina societaria in dipendenza dell’assunzione dello scopo consortile, in particolare con riferimento alle disposizioni societarie che si rivelino incompatibili con i caratteri essenziali del fenomeno consortile.


Giurisprudenza

La giurisprudenza, in materia di società cosortili, rinvia a norme specificamente disciplinanti il tipo societario di volta in volta prescelto.
Nel corso degli anni le sentenze di alcuni tribunali hanno specificato le seguenti norme:
1) i soci di una società a responsabilità limitata consortile mantengono la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, caratteristica del tipo di società prescelto; e non assumono il regime di responsabilità proprio dei consorzi neppure se l'atto costitutivo preveda a loro carico l'obbligo di versare contributi in denaro;
2) le disposizioni poste in materia di consorzio e non quelle in materia di società, compreso l'istituto del recesso, devono ritenersi applicabili al consorzio costituitosi nella forma di società commerciale. Ne consegue che la delibera di assemblea straordinaria di una società consortile a responsabilità limitata con cui viene ridotto il capitale sociale, affinché possano essere rimborsate le quote sociali di soci receduti per cause distinte da quelle di cui all'art. 2437 c.c., non deve ritenersi omologabile;
3) la società consortile può costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 2602, la causa giuridica del contratto è quella del consorzio;
4) per le società consortili valgono le regole generali secondo cui il fallimento segue la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il tipo di società utilizzato.


2. STUDI E APPROFONDIMENTI

Sull'argomento, segnaliamo due studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

1) Studio n. 187-2011/I, dal titolo "Le società di capitali consortili tra “nuove” soluzioni e “vecchi” problemi - Appunti con particolare riferimento alle società consortili a responsabilità limitata" (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 31 maggio 2012).
Lo studio, muovendo dalle numerose questioni interpretative che si sono sviluppate in relazione alla fattispecie delle società consortili e che concernono la disciplina applicabile tra le norme in materia di società e quelle in materia di consorzi, si pone l’obbiettivo di analizzare alcuni aspetti di particolare rilievo relativamente alla disciplina applicabile alle società consortili a responsabilità limitata.

. Se vuoi scaricare lo studio n. 187/2011, clicca QUI.

2) Studio n. 134-2013/I, dal titolo "Società consortili: profili pratici e questioni applicative" (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 febbraio 2013).
Lo studio fornisce un’ampia panoramica sulle questioni applicative che coinvolgono il tema della sovrapponibilità tra la disciplina dei consorzi e quella della tipologia societaria prescelta per l’esercizio dell’attività.

. Se vuoi scaricare il testo dello studio n. 134/2013, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l'argomento della redazione e pubblicazione dei bilanci delle società, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento riguardante gli atti e i bilanci in formato XBRL, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento riguardante gli atti da inviare al Registro imprese in formato PDF/A, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI


. CODICE CIVILE - Libro V - Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi - Artt. 2595 - 2620.


. D.L. 28 maggio 1981, n. 251: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) - Art. 10.

. Legge 21 febbraio 1989, n. 83: Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

. D.M. 25 marzo 1992: Nuove direttive e nuovi criteri di valutazione delle domande di contributo a consorzi export.

. D.L. 30 settembre 2003, n. 269: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (Testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326). Art. 13.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 4 novembre 2009, n. 5179: Modalita' per l'applicazione nel 2010 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 4 novembre 2009, n. 5179 - ALLEGATO.

. UNIONCAMERE - Nota del 23 dicembre 2009, Prot. 18751: Situazione patrimoniale dei consorzi - XBRL.

. LEGGE 13 luglio 2016, n. 150: Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.


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Pubblicato su: 2009-04-26 (68518 letture)

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