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APPRENDISTATO - VARATA LA RIFORMA DELL'APPRENDISTATO - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 167/2011, DAL D.L. N. 34/2014 CONVERTITO DALLA L. N. 78/2014 E DAL D. LGS. N. 81/2015





IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO NELLA RIFORMA BIAGI

1. IL NUOVO CONTRATO DI APPRENDISTATO

L'apprendistato è oggi l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Nel contratto di apprendistato, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Il nuovo contratto di apprendistato rappresenta lo strumento idoneo per costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, e s'inquadra nella strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.
Sono tre diverse ipotesi di apprendistato:
1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
.
Il primo tipo, che riguarda giovani ed adolescenti di età superiore a 15 anni, ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. È riservato ai giovani fra i 18 e i 29 anni.
L'ultimo tipo di apprendistato è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, oltre che per la specializzazione tecnica superiore. È prevista per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e la relativa disciplina è demandata alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori, le università e le altre istituzioni formative.
E' stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non e' infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre. Tale limite non si applica però alle imprese artigiane.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. GLI ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULL’APPRENDISTATO

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n. 30 del 15 luglio 2005, espone in maniera analitica una serie di delucidazioni operative sull'aprendistato professionalizzante resesi necessarie a seguito delle modifiche apportate dal Decreto competitività alla legge Biagi e della sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005 in materia di ripartizione di competenze sui profili formativi del contratto di apprendistato.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


3. EMANATA LA CIRCOLARE SULL’ALTO APPRENDISTATO

Il Ministero del lavoro ha emanato la Circolare n. 2 del 25 gennaio 2006 che delimita l'ambito applicativo, la durata e diversi aspetti negoziali del contratto di apprendistato per l'acquisizione del diploma o per percorsi di alta formazione.
Tali tipologie di contratti, che consentono di acquisire un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, o la specializzazione tecnica superiore, attraverso una formazione che integra studio ed attività svolta in azienda, potranno essere avviati, anche se il contratto collettivo non ha ancora disciplinato la materia, tramite accordi concertati tra le Regioni, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative.
Il Ministero ha chiarito che l'attività svolta in azienda potrà pienamente integrare il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale, non essendo necessaria una scissione tra lavoro e frequenza a corsi specifici.
La disciplina dell'alto apprendistato deve pertanto considerarsi pienamente operativa: diventa immediatamente possibile avviare la definizione di intese a livello regionale nel cui ambito le imprese potranno procedere alle assunzioni.
Il contratto rappresenta un'occasione di transizione dalla scuola al lavoro, poiché consente ai giovani di acquisire sul campo un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, o la specializzazione tecnica superiore, attraverso una formazione specifica che integra studio ed attività svolta in azienda.
Nel testo della circolare vengono rese note, oltre alle modalità di regolamentazione dell'istituto, forma e durata del contratto, l'inquadramento dell'apprendista in azienda, le procedure in caso di scadenza del termine e di recesso anticipato e le sanzioni.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


4. APPRENDISTI - OBBLIGO DI FREQUENTARE I CORSI DI FORMAZIONE

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'Interpello del 13 dicembre 2006, Prot. n. 25/I/0007209, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Confartigianato, ha chiarito che la frequenza ai corsi formativi è presupposto necessario al fine di ottenere le agevolazioni contributive. Pertanto, "la mancata partecipazione ai suddetti corsi costituisce ragione ostativa alla stipula di tale tipologia di contratto".
L'interruzione della frequenza dei moduli formativi, nonostante l'espresso richiamo del datore di lavoro al proseguimento degli stessi, potrà considerarsi irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia tra le parti contrattuali e, conseguentemente, procedersi al licenziamento per giusta causa dell'apprendista.
Il testo della risposta all'istanza di interpello, viene riportata nell'Appendice normativa.


5. LE NOVITA' IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE INTRODOTTE DAL D.L. N. 112/2008

Il D.L. n. 112/2008 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»), convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nell’operare importanti innovazioni e semplificazioni in differenti ambiti legali, non ha risparmiato la normativa lavoristica.
L’art. 23 del D.L. n. 112/2008, in specifico, e` dedicato alle novità in tema di apprendistato, sostanzialmente operando modifiche all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, titolato «Apprendistato professionalizzante».
L’intervento del legislatore si e` concretizzato, da un lato, nella modifica di taluni aspetti di tale istituto giuridico, mentre, dall’altro, ha operato una serie di semplificazioni di tipo burocratico.
L’apprendistato professionalizzante, figlio della riforma operata nel 2003 con la Legge Biagi, ha in questi anni vissuto numerose vicissitudini che ne hanno in parte frenato la piena applicazione.
La lentezza con cui le Regioni si sono nel tempo, e in maniera frastagliata, dotate di una propria normativa, richiesta dal già citato art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, portò, infatti, il legislatore ad intervenire nuovamente, inserendo nella disposizione anzidetta - a mezzo dell’art. 13, D.L. n. 35/2005, convertito con legge n. 80/ 2005 - il comma 5-bis, con il quale si affidava una funzione sostitutiva ai contratti collettivi nazionali di lavoro in attesa delle anzidette regolamentazioni regionali.

Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge n. 112/2008 abroga esplicitamente:
a) la comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art. 1, DM 7 ottobre 1999);
b) le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all'ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt. 21 e 24, DPR n. 1668/1956);
c) la visita sanitaria prima dell'assunzione come apprendista (art. 4, legge n. 25/1955)
.

. Se vuoi approfondire l'argomento sulle novità introdotte in materia di artigianato e consultare un articolo di Roberto Lucarini - tratta da "Guida alle paghe", clicca QUI


6. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge N. 133/2008.
In particolare, la circolare interviene su:
- Durata del contratto,
- Trasformazione anticipata del rapporto,
- Formazione esclusivamente aziendale,
- Formazione e responsabilità del datore di lavoro,
- Sottoinquadramento e profili retributivi,
- Cumulabilità dei rapporti di apprendistato
.

Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


LA RIFORMA DELL'APPRENDISTATO
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 167/2011


1. 5 MAGGIO 2011 - Approvazione dello schema di decreto proposto dal Ministro del lavoro Sacconi

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 30 della legge n. 247/2007, come modificata dalla legge n.183/2010, che istituisce il “testo unico dell’apprendistato”.
L’articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro) ha sostituito il comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di recepimento del “patto” fra le Parti sociali ed ha rinnovato la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per revisione dell’istituto dell’apprendistato, da attuare previa intesa con le regioni e le parti sociali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato
.

Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo delega la contrattazione collettiva di qualsivoglia livello – nazionale, territoriale e aziendale – purché stipulata da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a disciplinare il contratto di apprendistato, nel rispetto dei criteri, stabiliti dall’articolo 2 e perlopiù mutuati dall’attuale disciplina normativa.
Le tre attuali tipologie di apprendistato subiscono modifiche significative, anche di denominazione:
1) Apprendistato per la qualifica professionale: riguarda tutti i settori di attività ed è valido anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; scende a 15 anni l’età per l’assunzione; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni;
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: può essere avviato in tutti i settori privati e pubblici, con giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Rispetto all’attuale contratto di apprendistato professionalizzante, la formazione “di mestiere” impartita in azienda deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo;
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ esteso agli studi professionali, che potranno con tale contratto far svolgere il praticantato. Con questa tipologia contrattuale può essere svolta attività di ricerca o può essere conseguito un titolo di studio di livello secondario superiore o di studio universitario e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

Agli apprendisti verrà assicurata la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e l’assicurazione IVS.
Si direbbe dimenticata la tutela in caso di maternità, salvo che la si intenda compresa nel generico ambito della malattia.
Gli accordi ed i contratti collettivi dovranno seguire i seguenti criteri:
a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino;
g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti;
h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile
.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo schema sarà ora sottoposto all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni e all’esame delle Commissioni parlamentari, per la necessaria intesa ed i richiesti pareri.
(Fonte: IPSOA Lavoro - di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido - 6 maggio 2011)

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'apprendistato.


2. 29 LUGLIO 2011 - Approvato in via definitiva lo Schema di decreto legislativo che riforma l'apprendistato

Il Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che detta una nuova disciplina sull’apprendistato.
Il decreto è costituito da 7 articoli che racchiudono l'intera regolamentazione della materia.
L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione: il settore pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del provvedimento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, clicca QUI.


3. 10 OTTOBRE 2011 - Pubblicato il nuovo decreto legislativo - In vigore dal 25 ottobre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Secondo quanto stabilito al comma 6 dell'art. 7, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
- la legge 19 gennaio 1955, n. 25,
- gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
- l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
- gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tra le principali novità, viene confermata la natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato:
- durante la sua vigenza, il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo (a differenza del contratto a tempo determinato, dove il recesso è solo per giusta causa);
- al termine del periodo di apprendimento si apre una finestra di libero recesso, senza la necessità della giustificazione, ma con l’obbligo del preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.

Il nuovo decreto - composto di 7 articoli - disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per i giovani tra i 15 e i 25 anni con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro (art. 3);
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro (art. 4);
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (art. 5);
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (art. 7, comma 4).

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 2, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi; dopo di che troveranno integralmente applicazione le nuove disposizioni così come implementate ed adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva.
Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di armonizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


4. 11 NOVEMBRE 2011 - Il regime transitorio e le sanzioni - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 29 del 11 novembre 2011 ha affrontato due dei profili di maggior rilievo previsti dalla nuova disciplina dell'apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011): il regime transitorio e il regime sanzionatorio.
Con riferimento al primo aspetto, il Ministero precisa che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012.
Durante tale periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti (in tutti i loro aspetti, durata compresa).
Le vecchie norme cesseranno, in ogni caso, al temine del semestre (25 aprile 2012).

Il D. Lgs. n. 167/2011 è entrato in vigore il 25 ottobre 2011, tuttavia, per la sua piena operatività sono previsti tempi differenziati a seconda della tipologia di apprendistato, nonché in ragione dell'intervento della contrattazione collettiva e delle regolazioni di livello regionale.
Il Ministero del Lavoro ricorda, in primo luogo, che con il D. Lgs. n. 167/2011 vengono abrogate tutte le normative che insistevano sulla materia. Tuttavia, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore, (dal 25 ottobre 2011) le regole previgenti.
Un primo aspetto di chiarezza consiste nel ricordare che, decorsi i sei mesi, decadono tutte le regolazioni di legge (nazionale o regionale) quanto di contrattazione collettiva.
Nel limitare la fase transitoria, il legislatore ha dunque voluto evitare che si ripetesse quanto già accaduto con la legge Biagi, che ancora oggi coesiste con la riforma Treu e la legge n. 25 del 1955, dando luogo a una transizione senza fine.
In secondo luogo la circolare conferma che, là dove non sia già vigente la nuova disciplina, per i contratti stipulati prima del 25 aprile 2012 vale la 'vecchia' normativa di legge e contratto collettivo. Ciò anche in ordine alla durata del periodo formativo e al trattamento contributivo agevolato.

La circolare chiarisce, poi, che l'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma quadriennale) non sarà operativo sino a quando le Regioni non disciplineranno i relativi profili formativi previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.
In attesa di ciò, e nel limite dei sei mesi, i minori potranno essere assunti attraverso le specifiche intese vigenti tra Governo e Regioni (presenti solo in Veneto e Lombardia) ovvero, in tutte le altre Regioni, mediante la legge Treu.
Diverso il discorso per l'apprendistato di terzo livello, che si articola in apprendistato di alto livello, da un lato, e apprendistato di ricerca, dall'altro lato.
Stante al disposto di cui alll'articolo 5, comma 3, l'apprendistato di ricerca, in quanto fattispecie nuova, risulta immediatamente operativo previa intesa tra datore e soggetto formatore.
Diverso il discorso per l'apprendistato di alto livello. Rispetto a questa fattispecie restano provvisoriamente vigenti le eventuali regolamentazioni regionali. Solo in assenza di esse sarà possibile procedere direttamente all'assunzione dell'apprendista mediante intesa ad hoc tra formatore e datore.

Rispetto alla tipologia professionalizzante il Ministero del Lavoro chiarisce che questa forma potrà essere operativa anche prima dello scadere della fase transitoria, a condizione che la contrattazione collettiva e la Regione di appartenenza abbiano disciplinato gli aspetti di competenza.
Decorsi i sei mesi, in assenza di una concreta offerta formativa pubblica, troveranno applicazione le sole regolazioni contrattuali in base al D. Lgs. n. 167/2011. Queste regolazioni sono quelle previste nei contratti collettivi nazionali o in appositi accordi interconfederali anche di livello territoriale.

Quanto infine ai lavoratori in mobilità l'assunzione in apprendistato è possibile ma solo nei limiti di quanto sopra precisato con riferimento alle diverse tipologie apprendistato.
Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà dunque applicazione, anche per i lavoratori in mobilità, la disciplina previgente.
Due, però, le nuove regole in ogni caso applicabili: quella riferita al licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo) e quella relativa al regime contributivo che sarà quello dettato dalla legge n. 223/1991 (art. 25, commi 4, 8 e 9). Un altro punto affrontato dalla circolare ministeriale riguarda le sanzioni.
Il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto sarà sanzionato, previa diffida (obbligatoria); egli potrà provvedere alla regolarizzazione (entro 30 giorni) redigendo l'atto scritto e consegnandolo al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione automatica in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Analoga procedura si applica anche se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione.
Stessa sorte (sanzione e diffida) anche per altre violazioni come per esempio la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale (PFI), l'assenza del tutor o del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sottoinquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.


5. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 183/2011 - LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012

La Legge n.183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) introduce importanti novità e chiarimenti riguardanti alcuni istituti lavorativi.
Le misure, indicate all’articolo 22, riguardano, in particolare, il nuovo contratto di apprendistato, il contratto di inserimento (con particolare riferimento all'inserimento delle donne), il contratto part-time ed il telelavoro.
Per quanto riguarda l’apprendistato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.
Sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dall’anno 2012, a destinare annualmente alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, con proprio decreto, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50 per cento destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Con l’obiettivo di promuovere l’occupazione femminile, invece, nella stessa legge sono previsti incentivi per il contratto di inserimento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in favore delle donne che risiedono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile.
L’incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

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6. 5 DICEMBRE 2011 - Arrivano i chiarimenti anche da parte dell'INAIL

Facendo seguito alla circolare 11 novembre 2011, n. 29, del Ministero del Lavoro, l'INAIL, con Nota del 5 dicembre 2011, n. 8082, interviene sulla nuova disciplina dell'apprendistato, come riformata dal D. Lgs. n. 167/2011.
Anzitutto, l'Istituto assicuratore ribadisce che è stato previsto un periodo transitorio che terminerà il prossimo 25 aprile 2012, data a partire dalla quale troveranno integrale applicazione le disposizioni contenute nel testo unico.
In particolare, con riferimento all’obbligo assicurativo dell’apprendista, l’INAIL ribadisce che la copertura assicurativa si estende anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda e fuori della stessa, in quanto le ore di insegnamento teorico complementare sono considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell’orario di lavoro.
La nota ricorda altresì che la Legge di Stabilità 2012 ha riconosciuto, a decorrere dal prossimo gennaio 2012, uno sgravio contributivo triennale pari al 100% ai datori di lavoro con organico pari o inferiore a 9 addetti. Infine, l’INAIL evidenzia che il nuovo T.U. prevede sanzioni amministrative nei casi di:
- inadempimento nell’erogazione della formazione prevista di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative;
- inosservanza dei principi che sono stati previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato.
Infatti la norma stabilisce una sanzione amministrativa che va da € 100,00 ad € 600,00 o, in caso di recidiva, da € 300,00 ad € 1.500,00, in caso di violazione dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato con riguardo a:
- forma scritta del contratto;
- patto di prova;
- piano formativo individuale;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed in modo graduale all’anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale.
Quanto alle sanzioni amministrative, l'INAIL precisa di aver provveduto ad aggiornare le tabelle nella procedura GRA (gestione rapporto assicurativo).
Anche su questo punto, l'istituto fa esplicita riserva per ulteriori futuri interventi.
Il testo della nota viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. 23 GNENNAIO 2012 - Arrivano ulteriori chiarimenti da parte dell'INAIL

L’INAIL, con la Nota del 23 gennaio 2012, n. 434, scioglie la riserva contenuta in una precedente nota del dicembre 2011 per fornire le indicazioni operative al personale ispettivo dell'Istituto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 167/2011 sul “nuovo” apprendistato.
L’impianto normativo diversifica le ipotesi sanzionatone legate all'utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato, distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi:
- inadempimento formativo: nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, la legge attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo dell'Istituto riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo segnala, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL);
- inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato: sono previste nuove sanzioni amministrative ed è stato esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Nel riprendere ampiamente quanto già precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/2011, si evidenzia che qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l'omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l'impiego, deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per "lavoro nero", con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come "contratto di apprendistato".
Infine, l’INAIL precisa che in merito all'applicabilità ai premi assicurativi del regime contributivo agevolato si è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica richiesta di parere.
Il testo della nota viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. 2 NOVEMBRE 2012 - Arrivano indicazioni da parte dell'INPS sugli aspetti contributivi

La necessità di dare impulso al contratto di apprendistato ha spinto il legislatore a interessarsi a più riprese – negli ultimi tempi – di tale istituto contrattuale.
Il più significativo intervento è indubbiamente quello apportato con il D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167, che ha previsto il riordino della relativa disciplina.
Più recentemente, la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha apportato rilevanti modifiche al testo del citato decreto, con riferimento ad alcuni importanti aspetti di carattere generale.
Da ultimo, sulla materia è intervenuta anche la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, contenente misure urgenti per la crescita.
Con la corposa Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l'INPS, oltre a riassumere i principali aspetti dell’istituto contrattuale, affronta i risvolti di natura più marcatamente contributiva.

Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, il Testo Unico in nulla innova la normativa precedente, che – fino al 31 dicembre 2012 - rimane quella tracciata:
- dalla legge Finanziaria 2007 (L. 296/06, art. 1, comma 773) e
- dal conseguente D.M. 28 marzo 2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di competenza.
Gli apprendisti, quindi – fino alla fine del vigente anno – rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:
- IVS;
- malattia;
- maternità;
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Per quanto attiene alle misure della contribuzione, l'INPS fa rinvio a a quanto illustrato sull’argomento nella circolare n. 22/2007 e nel messaggio n. 25374/2007.

Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della legge n. 92/2012 - che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato – anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).
La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre assicurazioni sopra elencate.
Con la medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere (1,61%) relativo alla nuova forma assicurativa.
La ciroclare affronta poi i seguenti argomenti:
- i limiti quantitativi delle assunzioni;
- il regime sanzionatorio;
- il regime transitorio previsto dall’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011 ;
- le varie tipologie di apprendiastato;
- l'apprendistato per i lavoratori in mobilità;
- la prosecuzione del rapporto di apprendistato e il beneficio contributivo;
- le istruzioni operative;
- lo sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. 21 GENNAIO 2013 - Violazioni in materia di apprendistato - Indicazioni operative dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le indicazioni al proprio personale ispettivo per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato, contenuta nell’art. 7, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell'apprendistato).
La Circolare affronta diverse problematiche legate in particolare al tema della mancata formazione e al rispetto dei vincoli numerici e di stabilizzazione propri di tale tipologia contrattuale.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

L’omessa formazione
L’art. 7 del T.U. Apprendistato prevede, per la violazione dell’obbligo di formazione dell’apprendista «di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro», una sanzione pari alla «differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore [....] maggiorata del 100 per cento», oltre alla «conversione» del rapporto in un comune rapporto di lavoro subordinato.
Secondo il Ministero, la sanzione è applicabile quando il datore di lavoro non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla regolamentazione aziendale.
Lo stesso datore di lavoro non potrà tuttavia considerarsi «esclusivamente responsabile» (e dunque nessuna sanzione potrà essere applicata) tutte le volte in cui i corsi di formazione esterna non siano stati «attivati» dai soggetti preposti.
Lo stesso Ministero precisa poi che la contestazione delle disposizioni in materia di formazione è di esclusiva competenza del proprio personale ispettivo, che – in funzione del tipo di apprendistato e del periodo in cui la formazione non è stata impartita – potrà o dovrà emanare una «disposizione», secondo una tabella elaborata predisposta dallo stesso Ente, senza emettere alcuna sanzione.

Il tutor non sempre è necessario
Anche rispetto all’ipotesi in cui il datore di lavoro non assegni un tutor al proprio dipendente, il Ministero ritiene che non vi sia una automatica applicazione della sanzione, poiché sarà comunque necessario verificare se, in concreto, la formazione è stata comunque erogata secondo le modalità indicate dalle Regioni o dai CCNL.

I nuovi limiti numerici di assunzione
La Legge Fornero ha anche modificato (con effetto dal 1° gennaio 2013) il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere.
Per i datori che occupano più di 10 dipendenti, il numero di apprendisti «non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate» presenti in azienda (mentre, per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, resta confermato il rapporto del 100% tra maestranze specializzate ed apprendisti).
In caso di violazione, le assunzioni «effettuate in violazione dei suddetti limiti» (e dunque solo i lavoratori assunti dopo il raggiungimento della soglia) verranno ricondotte «a dei “normali” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

I nuovi limiti di stabilizzazione
Secondo la nuova disciplina, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma, cessato il periodo di apprendistato, di «almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Questa disposizione, secondo quanto indicato dalla stessa Legge Fornero, troverà applicazione solo dal 18 luglio 2015.

Rilevano anche le pregresse esperienze lavorative
Secondo il Ministero, il contratto di apprendistato non può essere utilizzato con il lavoratore che, per pregresse esperienze professionali, abbia già svolto stabilmente mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del contratto formativo.
La circolare non specifica se tali esperienze debbano risultare svolte presso lo stesso datore di lavoro o – come sembrerebbe intendere, con una interpretazione che riteniamo darà vita ad accesi dibattiti – anche presso terzi.

Rapporti con la somministrazione di lavoro
Secondo quanto previsto dalla Legge Fornero, infine, le agenzie di somministrazione potranno fornire apprendisti solo in virtù di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. «staff leasing»), risultando oggi espressamente «esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato».


LA RIFORMA DELL'APPRENDISTATO
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 34/2014 CONVERTITO NELLA L. N. 78/2014


1. 21 MARZO 2014 - Le novità introdotte dal D.L. n. 34/2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il provvedimento contiene, negli articoli 1 e 2, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo, e, nell'art. 4, interventi per la semplificazione del DURC.


1.1. Modifiche al lavoro a termine

Per il lavoro a termine si è operato su più fronti, che possono essere così riassunti:
- eliminazione della causalità: stabilendo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato non costituisce la forma comune di contratto di lavoro, l’apposizione del termine non è più subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- durata del contratto: la stipula del contratto è legata alla durata, il termine, in effetti, viene elevato da 12 a 36 mesi, comprensivo di eventuali proroghe per lo svolgimento di qualsiasi mansione sia per il contratto di lavoro a tempo determinato , sia per il contratto di somministrazione;
- proroghe: il contratto potrà essere prorogato per fino ad un massimo di otto volte (finora era possibile solo una volta), a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
- limite quantitativo: si stabilisce che il numero complessivo di rapporti di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo;
- validità della durata: Il termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto. La mancata apposizione la rende priva di effetto.


1.2. Semplificazioni per l’apprendistato

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato si prevede:
1) il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale);
2) l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo;
3) fatta salva l’autonomia contrattuale per determinare la retribuzione spettante all'apprendista, la stessa deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione che devono essere nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
4) la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
5) per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.


1.3. Elenchi anagrafici e apprendistato

Il decreto-legge, tenendo conto di quello che è il mercato attuale del lavoro prevede che:
- nell’elenco anagrafico dei lavoratori (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 442), siano indicate non più genericamente le persone ma i “cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”;
- per accertare lo stato di disoccupazione non è più necessario presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito si trova il domicilio del soggetto, ma in qualsiasi ambito territoriale dello Stato;
- ai fini dei contratti di solidarietà, sarà con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che si stabiliscono i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari delle riduzioni contributive entro i limiti delle risorse disponibili;
- il limite di spesa previsto per il fondo per l’occupazione a decorrere dall’anno 2014 è pari ad euro 15 milioni annui.
Il testo del decreto legge n. 34/2014 viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. 21 MARZO 2014 - Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro le prime riflessioni e alcuni profili di criticità

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 5/2014 del 21 marzo 2014, fornisce alcuni indirizzi interpretativi al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (“Decreto lavoro”) in cui sono contenuti importanti novità in materia di contratto a tempo determinato apprendistato e documento unico di regolarità contributiva.
La Circolare prende in esame i contenuti del decreto con particolare riguardo alle novità relative alle modifiche contrattuali (contratto a tempo determinato – apprendistato) e al documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dopo aver elencato le nuove disposizioni emanate con il decreto la fondazione rileva alcune criticità. La circolare riporta anche una Tabella riepilogativa con le novità introdotte e il testo del D.Lgs. n. 368/2001, coordinato con le modifiche apportate dal D.L. n. 34/2014.

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3. 23 APRILE 2014 - La Camera vota la fiducia sul decreto per il rilancio dell’occupazione

Con 344 voti favorevoli e 184 contrari, la Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo della Commissione riguardante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208-A).

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3.1. Le novità introdotte in materia di apprendistato

Queste le novità introdotte dal decreto approvato alla Camera.
Per il contratto di apprendistato al datore di lavoro:
• è richiesta la forma scritta per il contratto che contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
• è lasciata la libertà di assumere liberamente altri apprendisti non condizionandone più l’assunzione alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo ad eccezione del datore di lavoro che occupa almeno 30 dipendenti che potrà assumere dei nuovi apprendisti solo se conferma almeno il 20% degli apprendisti impiegati nel triennio precedente la nuova assunzione;
• rimane l’obbligo della formazione pubblica, che dovrà essere offerta dalla Regione nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’assunzione;
• viene fatta salva l’autonomia contrattuale per determinare la retribuzione spettante, ma la stessa deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione che devono essere nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

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JOBS ACT - D.LGS. N. 81/2015 - DETTATE NUOVE NORME IN MATERIA DI APPRENDISTATO

1. 24 GIUGNO 2015 - Pubblicati altri due decreti attuativi del Jobs Act - In vigore dal 25 giugno 2015

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due provvedimenti:
1) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
2) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Finora sono quattro i decreti delegati entrati in vigore, mentre altri quattro stanno esaurendo il procedimento parlamentare necessario.


1.1. La struttura del D.Lgs. n. 81/2015

Il D.Lgs. n. 81/2015, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle «tipologie contrattuali», prevede una nuova disciplina dei contratti di lavoro. Esso è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:
- Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (artt. 1 - 3);
- Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile
- Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);
- Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);
- Capo III - Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29);
- Capo IV - Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40);
- Capo V - Apprendistato (artt. 41 - 47);
- Capo VI - Lavoro accessorio (artt. 48 - 50);
- Capo VII - Disposizioni finali (artt. 51 - 57).


1.2. Le novità introdotte in materia di apprendistato (artt. 41 - 47)

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2. 21 DICEMBRE 2015 - Definiti gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato

E stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, il Decreto 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Con questo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. In particolare il decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo secondo lo schema allegato al decreto stesso.
Con il presente decreto vengono, inoltre, stabiliti:
- i requisiti del datore di lavoro (art. 3);
- la durata dei contratti di apprendistato che non può essere di durata inferiore a sei mesi e la cui durata massima varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire (art. 4);
- gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna (art. 5);
- i diritti e i doveri degli apprendisti (art. 6);
- la funzione tutoriale che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti (art. 7);
- la valutazione e certificazione delle competenze (art. 8).

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per la formazione degli apprendisti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno recepire, con propri atti, le disposizioni di cui al presente decreto.
Nelle more della scadenza di questo termine, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni (art. 10, commi 1 e 2).
Il testo del decreto e dei suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


PROBLEMI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. 26 OTTOBRE 2011 - Nuovo apprendistato professionalizzante – Durata massima – I chiarimenti del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha risposto ad un quesito posto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti, in merito alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
In particolare le due Organizzazioni chiedono se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell'artigianato, possa riguardare anche "profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti".
L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riservato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e, a differenza delle altre tipologie, non è finalizzato all’acquisizione di una “qualifica professionale” riconosciuta nell’ambito del sistema formativo regionale o, comunque, di titoli di studio spendibili in sede pubblico-istituzionale, bensì al conseguimento di una “qualifica professionale a fini contrattuali”.
In altri termini, tale tipologia di apprendistato consente ai giovani di imparare un mestiere o una professione in ambiente di lavoro, attraverso l’apprendimento di una professionalità specifica e l’accrescimento delle proprie capacità tecniche.
L’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce infatti che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il riferimento della norma alle “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.
A titolo esemplificativo, secondo quanto precisato dal Ministero con l’interpello in commento, è possibile, infatti, pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.
Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.
Il testo dell'interpello viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. 20 FEBBRAIO 2014 - PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

2.1. I contenuti della delibera

Nella seduta del 20 Febbraio 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato (Atto n. 32/CSR - Deliberazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) l'adozione delle “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere".

Le linee guida sull'apprendistato professionalizzante approvate il 20 febbraio 2014 in Conferenza Stato Regioni, in coerenza con le indicazioni del D.L. n. 76/2013, si muovono nella direzione della semplificazione dell'istituto contrattuale a discapito della certezza della formazione.
Con l’Accordo sono stati stabiliti dei punti essenziali per un percorso formativo che deve garantire ai giovani una effettiva formazione durante il contratto di apprendistato.

Le linee guida prevedono che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
In particolare, sono previste nel triennio:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

Le linee guida individuano altresì una selezione delle competenze da acquisire.
La formazione è previsto che deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.
Vengono previste le regole che devono osservare i datori di lavoro che intendono svolgere la formazione interna senza quindi avvalersi dell’offerta formativa pubblica.
Per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre:
- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze
.

Per quanto concerne gli altri aspetti, invece, vengono confermate integralmente le previsioni contenute nei punti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 99/2013, sia in ordine al Piano formativo individuale che alla registrazione della formazione ed anche sulla disciplina da applicare per le aziende multi localizzate.

. Se vuoi scaricare il documento della Conferenza Unificata, clicca QUI.


2.2. Recepimento delle linee guida da parte delle Regioni

Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire i contenuti approvati il 20 febbraio scorso entro 6 mesi dalla data di approvazione degli stessi.
Restano tuttavia ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale.

. Se vuoi scaricare un documento sullo stato di attuazione nelle Regioni, aggiornato al giugno 2014, clicca QUI.


2.3. 1° AGOSTO 2014 - REGIONE LOMBARDIA - Recepite le Linee guida sull'apprendistato

Con la Delibera delle Giunta Regionale del 1* agosto 2014, n. X/2258, recante "Disciplina dell’offerta formativa pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011) – Recepimento delle linee guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni", la Regione Lombardia ha recepito le linee guida sui contratti di apprendistato.
L’efficacia della disciplina della Regione Lombarda ha effetto per i contratti di apprendistato stipulati dal mese di ottobre 2014.

. Se vuoi scaricare il documento della Regione Lombardia, clicca QUI.


3. NOVEMBRE 2018 - Regime contributivo nei rapporti di apprendistato - L’analisi dell’Inps img src='images/flashing_new.gif' border=0>

Allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, l’INPS, con la circolare del 14 novembre 2018 n. 108, fornisce un quadro delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni nell’ambito del rapporto di apprendistato.

La disciplina dei contratti di apprendistato è disposta dal Capo V del D.Lgs. 81/2015.
Le tipologie di apprendistato vigenti sono:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
2) apprendistato professionalizzante (art. 44);
3) apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

Oltre ad analizzare singolarmente la disciplina di ogni tipologia di apprendistato di cui sopra, l’INPS si concentra sulla tutela previdenziale ed assistenziale di questo tipo di rapporto di lavoro.
L’art. 42, comma 6, D.Lgs. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

In materia di imponibile contributivo, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale.

Con riguardo, agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l’art. 1, comma 773, L. n. 296/2006 fissa, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile).
Mentre, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari a quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti, ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

L’INPS, oltre ad indicare le misure della contribuzione per ogni tipologia di contratto di apprendistato, fornisce particolari istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens nel caso di apprendistato.
Infine, ai fini della rilevazione contabile del recupero della contribuzione versata in eccedenza dai datori di lavoro, vengono fornite specifiche istruzioni, con riferimento all’utilizzo di schemi e di conti già in uso dalla procedura di “ripartizione contabile del DM”.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire il tema dell'apprendistato dal sito Cliclavoro, clicca QUI.


. Se vuoi approfondire il tema del NUOVO APPRENDISTATO - Il portale sul contratto di apprendistato, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 19 gennaio 1955, n. 25: Disciplina dell'apprendistato. (Legge abrogata, a decorrere dal 25 ottobre 2011, dall'art. 7, comma 6, D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.(Testo aggiornagto con le modifiche apportate dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 276/2003 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 30 del 21 luglio 2004: Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 2 del 25 gennaio 2006: Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Interpello del 13 dicembre 2006, Prot. n. 25/I/0007209: Art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo – Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Disciplina dell’apprendistato part-time.

. Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Circolare n. 27 del 10 novembre 2008: Art. 23, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 - Apprendistato professionalizzante - Chiarimenti.

. D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
. D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, completo delle Note).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 167/2011 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello 26 ottobre 2011, n. 40: Interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Apprendistato – Durata massima.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 11 novembre 2011, n. 29: D. Lgs. n. 167/2011 - T.U. apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio.

. INAIL - Nota 5 dicembre 2011, n. 8082: Testo Unico dell'apprendistato (NOTA 1). Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.29/2011. Legge n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012). Obbligo assicurativo, regime contributivo e sanzioni amministrative. Informativa.

. INAIL - Nota 23 gennaio 2012, n. 434: Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

. INPS - Circolare n. 128 del 2 novembre 2012: Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013: L. n. 92/2012 – violazioni in materia di apprendistato – indicazioni operative per il personale ispettivo.

. DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

. LEGGE 16 maggio 2014, n. 78: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

. DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

. DECRETO 12 ottobre 2015: Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
. DECRETO 12 ottobre 2015 - ALLEGATO 1A - Schema di Piano formativo individuale.
. DECRETO 12 ottobre 2015 - ALLEGATO 1A - Schema di dossier individuale.

. INPS - Circolare n. 108 del 14 novembre 2018: Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (4764 letture)

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