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LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - NUOVO CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE - LIBRETTO DI FAMIGLIA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESTO)





DAL LAVORO ACCESSORIO AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE

1. SETTEMBRE 2005 - IL LAVORO ACCESSORIO

Per lavoro accessorio si intende un'attività che non supera i 30 giorni nel corso dell'anno e non dà luogo a compensi superiori a 3.000 euro complessivi.
L'attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:
1) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza a bambini, anziani, ammalati e portatori di handicap;
2) insegnamento privato supplementare;
3) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
4) realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli;
5) collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.
Possono svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in particolare:
1) disoccupati da oltre un anno;
2) casalinghe, studenti e pensionati;
3) disabili e soggetti in comunità di recupero;
4) lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro 6 mesi dalla perdita del lavoro.
La retribuzione avviene attraverso l'acquisto da parte del datore di buoni, al costo di 7,5 euro ciascuno, che vengono consegnati al lavoratore, il quale ne ricava un compenso di 5,8 euro netti, mentre il restante valore viene diviso nel seguente modo:
- 1 euro all'Inps a fini previdenziali;
- 0,5 euro all'INAIL ai fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro;
- 0,2 euro alla società concessionaria per la distribuzione dei buoni.
Le modalità relative all'acquisto dei buoni e alla loro trasformazione in compensi e contributi saranno stabilite da un apposito decreto attuativo.


1.1. LAVORO ACCESSORIO - Avviata la prima fase della sperimentazione

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2005, sono stati stabiliti gli elementi per l’avvio della prima fase di sperimentazione del lavoro accessorio, disciplinato dall'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003.
La remunerazione del lavoro accessorio avviene mediante l’erogazione di buoni il cui valore nominale é fissato - sulla base della media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese - nella misura di euro 10.
Nella fase di pagamento delle spettanze, il concessionario - scelto mediante gara - é autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono.
Le aree per l’avvio della prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
Il testo del decreto è riportato nell'Appendice normativa.


1.2. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - Denuncia all'INAIL tramite Contact Center

Dal 7 settembre e' attiva sul portale dell'INAIL, nella sezione Punto Cliente, una apposita procedura per comunicare on line il lavoro occasionale accessorio (sia la prima comunicazione che eventuali successive variazioni).
Gli ultimi provvedimenti normativi hanno reso accessibili le prestazioni di lavoro accessorio a tutti i lavoratori interessati e non piu' unicamente ai "soggetti deboli" .
I committenti sono tenuti a comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo e al periodo della prestazione e i dati anagrafici propri e del prestatore. Per semplificare tali adempimenti è stata messa a punto la procedura on-line di acquisizione delle denunce.
Le possibili tipologie di attività alle quali e' applicabile il lavoro accessorio sono preimpostate.
Chi non e' presente nella banca dati IMAIL deve prima registrarsi al sito dell'istituto: gli verrà fornita una password che, digitata assieme al codice fiscale, permetterà l'accesso alla specifica sezione.

. Se vuoi accedere al servizio e scaricare le istruzioni dell'INAIL, clicca QUI.


1.3. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - Modifiche dalla Legge finanziaria 2010 - Il vademecum dell'INPS

Con la Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, l'INPS fa il punto sulle importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 relative alle tipologie di prestatori e committenti e all’ambito di attività.
L'INPS fa presente che in via sperimentale per l’anno 2010 è prevista la possibilità di impiegare, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l’occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

L’impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi, anche in favore degli enti locali.
Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.

Le categorie di destinazione possono essere individuate nei:
- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili)
.

L’impresa familiare può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:
- per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale
.

Le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti” sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i Comuni, le Province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.
Il testo della circolare viene riportato nie Riferimenti normativi.


1.4. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - Messaggio dell'INPS

L'INPS, con Messaggio n. 3598 del 11 febbraio 2011, ha fornito le indicazioni operative sull‟avvio del nuovo sistema organizzativo di trattamento delle richieste di chiarimenti o di intervento provenienti da utenti interni ed esterni, che sarà attivo dal 15 febbraio 2011.
I referenti regionali saranno chiamati a svolgere - oltre alla funzione di tipo organizzativo/logistica, relativa alla distribuzione dei voucher cartacei alle sedi territoriali - le funzioni di:
- consulenza ad utenti interni ed esterni per problematiche applicative o operative relative al sistema di regolamentazione e di gestione del lavoro occasionale;
- interfaccia tra Direzione generale e sedi operative in caso di diffusione di comunicazioni o indicazioni operative;
- interfaccia con Associazioni di categoria, intermediari, Enti locali, ecc., per consulenza sull‟impiego corretto dei buoni lavoro;
- segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei voucher per verifiche amministrative/ispettive.
Il testo del Messaggio INPS viene riportato nie Riferimenti normativi.


1.5. LAVORO ACCESSORIO - Indicazioni operative dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio.
La Circolare pone in evidenza le novità introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) sull’utilizzo dei voucher, soffermandosi in particolare sul nuovo campo di applicazione dell’istituto e sulle nuove caratteristiche dei buoni-lavoro.
Il testo della circolare viene riportato nel Riferimenti normativi.


1.6. 24 GIUGNO 2015 - Pubblicati altri due decreti attuativi del Jobs Act - In vigore dal 25 giugno 2015

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due provvedimenti:
1) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
2) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Finora sono quattro i decreti delegati entrati in vigore, mentre altri quattro stanno esaurendo il procedimento parlamentare necessario.


1.6.1. La struttura del D.Lgs. n. 81/2015

Il D.Lgs. n. 81/2015, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle «tipologie contrattuali», prevede una nuova disciplina dei contratti di lavoro. Esso è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:
- Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (artt. 1 - 3);
- Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile
- Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);
- Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);
- Capo III - Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29);
- Capo IV - Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40);
- Capo V - Apprendistato (artt. 41 - 47);
- Capo VI - Lavoro accessorio (artt. 48 - 50);
- Capo VII - Disposizioni finali (artt. 51 - 57).


1.6.2. Le novità introdotte in materia di lavoro accessorio (artt. 48 - 50)

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. GIUGNO 2017 - Nasce il NUOVO CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE

2.1. GIUGNO 2017 - Le novità introdotte dalla L. n. 96/2017 di conversiuone del D.L. n. 50/207 (Manovra correttiva)

Con l’art. 54-bis, inserito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. "Manovra correttiva 2017"), è stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.
Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile 1 gennaio – 31 dicembre) a compensi complessivamente non superiori a:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
È previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.

Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
1) Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:
- piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare
.

Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un’ora; di tale somma:
- 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali.
Gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

2) Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.
La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Del contratto possono avvalersi anche le amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali ed entro ambiti definiti (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative).

Per evitare abusi e favorire i controlli per così dire in tempo reale, l’utilizzatore professionale è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del lavoratore, altresì il luogo di svolgimento della prestazione, il suo oggetto, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso pattuito.
Il prestatore, a sua volta, riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione elettronica.
Nel caso di mancato svolgimento della prestazione è onere dell’utilizzatore comunicare, con le medesime tecniche, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Il compenso al prestatore è erogato dall’INPS (nei limiti delle somme versate dall’utilizzatore) entro il 15 del mese successivo alla prestazione e contestualmente è disposto l’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva.

Nell’intento di scongiurare un uso fraudolento del contratto per prestazioni occasionali la legge prevede, al 20° comma, un rilevante apparato sanzionatorio.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

. Se vuoi approfondire i contenuti della "Manovra correttiva 2017" e scaricare il testo del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento delle nuove tipologie contrattuali introdotte dal Jobs Act, clicca QUI.


2.2. 5 LUGLIO 2017 - I chiarimenti dall'INPS sul nuovo contratto di lavoro occasionale"

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 con le novità relative al nuovo contratto di lavoro occasionale previsto dal decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (c.d. "Manovra correttiva 2017"), in sostituzione della precedente tipologia contrattuale di lavoro accessorio.
La circolare prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, secondo due differenti modelli di contratto: il Libretto Famiglia ed il Contratto di prestazione occasionale, che si chiamerà “Presto”, rivolti a diverse categorie di utilizzatori.

Prestazioni lavoro occasionale-limiti economici ed assicurazioni sociali

Sulla scorta delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato D.L. n. 50/2017, sono stabiliti precisi limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione di lavoro occasionale:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il compenso dovrà essere erogato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto.
Al prestatore spetta l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Inoltre, gli oneri relativi a tali assicurazioni, sono esclusivamente a carico del datore di lavoro e sono stabiliti in misura differente per le due tipologie contrattuali citate.

Il Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia consente alle persone fisiche, dunque non professionisti o imprenditori, di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, il datore di lavoro dovrà trasmettere, mediante la piattaforma telematica INPS o i contact center, le informazioni necessarie per la gestione del rapporto, nonché dovrà comunicare se il lavoratore, al momento dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017.

Il contratto di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è una tipologia contrattuale che permette al datore di lavoro di acquisire, con regole agevolate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono accedere a tale fattispecie: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo indicato per legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa; il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è fissata liberamente dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, l’utilizzatore sarà tenuto alla contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.
I datori di lavoro che hanno alle dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato , non possono ricorrere al contratto di prestazione lavoro occasionale.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore mediante la piattaforma telematica.

Anche le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e comunque nel rispetto del limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017, dell’articolo 54-bis, per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali: nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Inoltre, alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche l’imprenditore del settore agricolo, potrà accedere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese dai lavoratori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La misura del compenso delle ore successive è liberamente stabilita dalle parti, comunque nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria indicata.

Le sanzioni

Qualora vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, la normativa prevede che il rapporto di lavoro occasionale si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Nel settore agricolo, tale limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.
(Fonte: Altalex - Maria Elena Bagnato)


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

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Segnaliamo una guida, elaborata dal Centro Studi dell'Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, dal titolo "Guida al lavoro accessorio occasionale" (di Renzo La Costa).

. Se se interessato a scaricare il testo della guida, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.M. 30 settembre 2005: Lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

. INPS - Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010: Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
. INPS - Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 - ALLEGATO 1.
. INPS - Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 - ALLEGATO 2.

. INPS - Messaggio del 11 febbraio 2011, n. 3598: Lavoro occasionale accessorio. Gestione segnalazioni e chiarimenti operativi.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013: L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all’artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo.

. INPS - Circolare n. 107 del 5 luglio 2017: Lavoro occasionale. Articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2665 letture)

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