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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE





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1. L'associazione in partecipazione disciplinata dal Codice Civile

L'associazione in partecipazione è disciplinata dagli articoli dal 2549 al 2554 del Codice Civile.
L'articolo 2549 del Codice Cicile stabilisce quanto segue:
Art. 2549 - Nozione
[1] Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.


L'associazione in partecipazione consiste, dunque, nell'apporto in capitale o in prestazione lavorativa, che l'associato da ad una impresa in cambio della partecipazione agli utili della stessa.

Ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 43 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 prevedeva, per gli associati in partecipazione, ad esclusione di quelli iscritti ad albi professionali, l'obbligo di iscrizione a un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'Inps, per l'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e per i superstiti.

Il comma 157 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha modificato tale dispositivo, prevedendo per gli associati in partecipazione, se non iscritti in albi professionali, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995. Dunque, dal 1° gennaio 2005 anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l’apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l’Inps.
La legge finanziaria del 2005 ha infatti stabilito che i contributi debbano essere versati alla gestione dei parasubordinati.
L’obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali.
La tutela previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è garantita per mezzo di un versamento pari a quello dei commercianti, ripartito in misura pari al 55% per l’associante e al 45% per il lavoratore associato.

. Se vuoi approfondire l’argomento, anche dal punto di vista IRAP e IVA, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento, anche dal punto di vista fiscale, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle diverse forme di associazione in partecipazione, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento del compenso agli associati in partecipazione, clicca QUI.


2. Le novità introdotte dalla RIFORMA FORNERO

Tra le novità più incisive introdotte dalla "Riforma Fornero" (Legge 28 giugno 2012, n. 92) vi sono senza dubbio le modifiche apportate all’art. 2549 del Codice Civile, a mente delle quali i contratti di associazione in partecipazione potranno essere sottoscritti solo con tre lavoratori/associati - indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa associante.
L'obiettivo delle modifiche apportate dalla riforma in questo campo è chiaro: fare in modo che i rapporti lavorativi classificati come "associazione in partecipazione" siano effettivamente tali, e non forme di lavoro subordinato.

Si riportano i commi 28, 29 e 30 dell'art. 1, della L. n. 92/2012:
"28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo."
.

Dunque, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della rifoema):
1) il numero degli associati in partecipazione «impegnati in una medesima attività» non potrà essere superiore a tre.
Costituiranno eccezione a questa regola i contratti sottoscritti con «il coniuge, con i parenti entro il terzo grado e con gli affini entro il secondo»;
2) nell’ipotesi in cui l’associante dovesse associare «in partecipazione» un numero di lavoratori superiore a 3 per lo svolgimento «della medesima attività», tutti tali rapporti (e dunque non solo quelli eccedenti il limite di legge) dovranno essere considerati – in virtù di una presunzione assoluta già vista nel contratto a progetto - rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, si configurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati:
• senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare; ovvero
• senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, con cadenza annuale, il rendiconto dell’attività previsto dall’articolo 2552 del Codice Civile.

. Se vuoi approfondire i contenuti della RIFORMA FORNERO (Legge 28 giugno 2012, n. 92), clicca QUI.



Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader Scarica Adobe Reader








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Pubblicato su: 2009-08-21 (2209 letture)

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