1. L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA - IL TRATTATO DI MAASTRICHT
La Comunità Europea (CE), la più importante delle Comunità europee nasce il 1 gennaio 1958 con il nome di Comunità Economica Europea (CEE) con l'entrata in vigore dei Trattati di Roma firmati da sei paesi fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) il 25 marzo dell'anno precedente.
La parola economica fu rimossa dal nome dal Trattato di Maastricht del 1992, che fece della Comunità Europea il "Primo pilastro" dell'azione dell'Unione Europea.
L'Unione Europea (UE) è un'organizzazione internazionale, di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici; si tratta della più vasta "confederazione" di Stati indipendenti esistente al mondo.
La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993), al quale tuttavia gli Stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità Europee precedentemente esistenti.
L'Unione consiste attualmente di una zona di libero mercato caratterizzata da una moneta unica, l'euro, regolamentata dalla Banca Centrale Europea e attualmente adottata da 13 dei 27 stati membri.
Essa presenta inoltre una unione doganale fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen, che garantiscono ai suoi cittadini libertà di movimento, lavoro ed investimento all'interno degli stati membri.
L'Unione presenta inoltre una politica agricola comune, una politica commerciale comune e una politica comune della pesca.
L'Unione Europea non è un'organizzazione tra governi (come le Nazioni Unite) né una federazione di stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui generis, alle istituzioni del quale gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Le sue competenze spaziano dagli affari esteri alla difesa, alle politiche economiche, all'agricoltura, al commercio e alla protezione ambientale.
Gli organi principali dell'Unione comprendono:
• il Consiglio dei Ministri,
• la Commissione,
• la Corte di Giustizia,
• il Parlamento,
• il Consiglio Europeo e
• la Banca Centrale Europea.
L'istituzione dell'Europarlamento risale al 1950, e dal 1979 i suoi membri sono democraticamente eletti, in tutti i territori dell'Unione, a suffragio universale, per una durata in carica di cinque anni.
2. GLI ACCORDI DI SHENGEN
Quando si parla di “Accordi di Schengen” si fa riferimento a un trattato che coinvolge sia alcuni Stati membri dell'Unione Europea sia Stati terzi.
Gli Accordi, inizialmente nati al di fuori della normativa UE, ne divengono parte con il Trattato di Amsterdam. Tali accordi sono parte integrante del Trattato dell'Unione Europea (meglio noto come Trattato di Maastricht).
2.1. La storia
Gli Accordi di Schengen vennero firmati a Schengen, cittadina del Lussemburgo, il 14 giugno 1985 inizialmente da solo cinque Stati membri della allora CEE: Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi.
Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, è stata elaborata una convenzione, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995.
Successivamente vi aderirono altri stati dell'Unione Europea:
- l'Italia (27 novembre 1990),
- il Portogallo e la Spagna (entrambi il 25 giugno 1992),
- la Grecia (6 novembre 1992),
- l'Austria (28 aprile 1995).
Dal 19 dicembre 1996 i contenuti degli accordi vengono applicati anche a due Stati (Norvegia e Islanda) non facente parte dell'Unione Europea, in quanto questi facevano parte dell'Unione nordica che prevedeva norme simili per i paesi scandinavi, tre dei quali facevano ormai parte dell'Unione Europea.
Con l'approvazione del referendum del 5 giugno 2005, anche la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, entra a far parte dell'area Schengen.
Il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda non hanno aderito al Trattato di Schengen per svariati motivi:
• hanno leggi di immigrazione differenti e molto più permissive rispetto al resto d'Europa;
• gli organismi di controllo passaporti non sono forze di polizia ma sono personale civile con poteri limitati; le frontiere esterne Schengen devono essere gestite da polizia o polizia militare;
• i due paesi applicano già il Common Travel Area che rimuove le frontiere tra di loro; se uno di loro volesse entrare nel Trattato di Schengen dovrebbero mettersi d'accordo;
• entrambi i Parlamenti hanno avuto seri dubbi sul funzionamento di Schengen.
2.2. Gli obiettivi dell’accordo
Gli obiettivi dell’Accordo possono essere così sintetizzati:
• abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello Spazio Schengen;
• rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen;
• collaborazione delle forze di polizia e possibilità di queste di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini (p.es. durante gli inseguimenti di malavitosi);
• coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale (p.es. mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina);
• integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen detto anche SIS).
2.3. Entrata in vigore dell’accordo
L'entrata in vigore di questi accordi è stata graduale, in quanto dovevano essere rispettati da parte degli Stati aderenti precisi requisiti sia normativi che tecnici.
Dell'area facevano già parte:
• Italia,
• Francia,
• Germania,
• Lussemburgo,
• Belgio,
• Olanda,
• Portogallo,
• Spagna,
• Austria,
• Grecia,
• Svezia,
• Danimarca,
• Finlandia,
• Norvegia,
• Islanda.
2.4. Ampliamento dell’area Shengen
A decorrere dal 21 dicembre 2007, i ministri dell’Interno dell’Unione europea hanno dato il via libera all’ingresso nell’aerea ‘Schengen’ di nove nuovi Paesi (resta fuori Cipro), che assicura la libera circolazione di persone e merci.
Le frontiere dell’Unione europea si apriranno quindi a:
• Estonia,
• Ungheria,
• Lettonia,
• Lituania,
• Polonia,
• Slovenia,
• Slovacchia,
• Repubblica Ceca
• Malta.
L'eliminazione di ogni controllo di dogana sarà oggetto di ulteriori determinazioni dei ministri degli interni dei paesi UE.
All'appello mancheranno ancora Romania e Bulgaria entrati nell'Unione europea nel 2007.
La Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ha aderito al trattato nel 2004 e, dopo ripetuti rinvii, è stato stabilito che la messa in atto del trattato entrerà in vigore in maniera scaglionata tra il 12 dicembre 2008 (confini terrestri) e marzo del 2009 (aeroporti).
Il Liechtenstein, che aveva il confine con la Svizzera aperto, ha firmato gli accordi per poter mantenere tale situazione. Il suo ingresso è previsto per la fine del 2009.
Islanda e Norvegia non fanno parte dell'Unione Europea, ma insieme a Danimarca, Finlandia e Svezia fanno parte dell'Unione nordica dei passaporti che aderisce allo spazio Schengen.
Dal 21 dicembre 2007 i controlli alle frontiere interne terrestri e marittime tra questi Paesi e i 15 attuali Stati membri sono stati aboliti, si potrà, pertanto, viaggiare via terra e via mare da e per quei Paesi senza che sia richiesto il passaporto.
Dal 30 marzo 2008 le frontiere cadranno anche per il trasporto aereo.
La convenzione di Schengen abolisce i controlli sulle persone alle frontiere tra i paesi firmatari, armonizza i controlli alle frontiere esterne e prevede una politica comune in materia di visti d' ingresso e di cooperazione di polizia e giudiziaria.
L'allargamento è importante per i cittadini dei Paesi aderenti, ma ha una ricaduta notevole anche sui cittadini extracomunitari.
Il permesso di soggiorno (in corso di validità) è un documento valido per spostarsi in tutta l'area Schengen, senza bisogno di chiedere il visto.
2.5. Paesi dell'Unione Europea - Attualmente 29
• Dal 1958: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo (6 membri)
• Dal 1973: Regno Unito, Irlanda, Danimarca (9 membri)
• Dal 1981: Grecia (10 membri)
• Dal 1986: Spagna, Portogallo (12 membri)
• Dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15 membri)
• Dal 2004: Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Cipro (25 membri).
• Dal 2007: Bulgaria, Romania (27 membri).
• Dal 2013 (1° luglio): Croazia (28 membri).
• Dal 2015 (1° gennaio): Lituania (29 membri).
. Se vuoi conoscere informazioni su ogni Paese membro, la sua economia e la sua politica estera, clicca QUI.
2.6. Paesi che hanno aderito agli accordi di Schengen (libera circolazione alle frontiere)
• Dal 1985: Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo (5 paesi)
• Dal 1995: Spagna, Portogallo (7 paesi)
• Dal 1997: Italia, Austria (9 paesi)
• Dal 2000: Grecia (10 paesi)
• Dal 2001: Danimarca, Svezia, Finlandia, oltre a Norvegia e Islanda (non facenti parte dell'Unione Europea) (15 paesi),
• Dal 2007: Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta (24 paesi).
Cipro, Bulgaria e Romania entreranno appena riusciranno a raggiungere gli standard di sicurezza nei controlli richiesti per l'adesione.
1° GENNAIO 2014 - Si allarga l'eurozona e cadono anche le ultime barriere alle restrizioni della libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari. Per loro le porte si aprono in tutti i Paesi dell'Unione, anche in quelli come Austria, Francia, Germania e Regno Unito, che avevano continuato a prevedere disposizioni restrittive al loro ingresso. Bulgaria e Romania sono entrate nell’Unione Europea dal 1° gennaio 2007, ma è stato previsto un periodo transitorio di sette anni con una serie di limitazioni alla libera circolazione ai fini di un'occupazione professionale che si è concluso proprio il 31 dicembre 2013.
2.7. EUROZONA - Paesi che hanno adottato l'Euro - Attualmente 19
• Dal 1° gennaio 1999: Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo, Austria e Finlandia,
• Dal 1° gennaio 2001: Grecia,
• Dal 1° gennaio 2007: Slovenia,
• Dal 1° gennaio 2008: Cipro e Malta,
• Dal 1° gennaio 2009: Slovacchia,
• Dal 1° gennaio 2011: Estonia.
• Dal 1° gennaio 2014: Lettonia.
• Dal 1° gennaio 2015: Lituania.
I paesi dell'Unione Europea che hanno conservato la propria moneta sono: Gran Bretagna, Svezia, Danimarca.
2.8. Paesi candidati:
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia.
2.9. Uso dell'euro al di fuori dell'Unione europea
Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano utilizzano l'euro come moneta ufficiale, nonostante non siano ufficialmente membri dell'UE e non abbiano rapporti formali con la Banca Centrale Europea (BCE), poiché impiegavano in precedenza le valute locali che sono state sostituite dalla moneta unica.
Nello specifico, Andorra usa le monete spagnole e francesi, avendo conferito unilateralmente valore legale all'euro, mentre Monaco, San Marino e Città del Vaticano possono coniare monete proprie, con i loro simboli sul retro.
Nel 2003, il principato di Andorra ha avanzato formale richiesta per la conclusione di un accordo monetario analogo con l'Unione; i negoziati sono ancora in corso.
3. UNIONE EUROPEA - VERSO L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA
Il 13 dicembre 2007 i leader dell’Unione europea hanno firmato il Trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale.
Il Trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sostituirli.
Il nuovo trattato doterà l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
Con la firma di ratifica da parte della Repubblica Ceca comincia la nuova fase dell’Unione europea che, per la prima volta nella sua storia, acquista una propria personalità giuridica. Una svolta istituzionale che allarga letteralmente i confini delle decisioni politiche comuni ai confini dell’Europa, unita in un unico soggetto, capace di interloquire con una sola parola nelle relazioni internazionali e di firmarne i Trattati.
L’adesione al trattato di Lisbona – che entrerà in vigore una volta depositati tutti gli strumenti di ratifica da parte di ogni singolo stato, cioè, nelle previsioni del Presidente Barroso, tra dicembre e gennaio prossimi – prevede l’istituzione delle figure del Presidente del Consiglio europeo e dell’Alto rappresentante degli affari esteri, con compiti inediti sinora al livello dell’Unione.
3.1. I punti salienti
1) Finisce la rotazione semestrale del Presidente che durerà in carica, d’ora in poi, per due anni e mezzo, con il potere di rappresentare l’Unione nelle sedi internazionali e il compito specifico di garantire la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio e di ricercare il consenso.
2) L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (una sorta di ministro degli esteri dell’intera Ue), avrà il doppio incarico di mandatario del Consiglio per la politica estera e la politica di sicurezza comune, cosiddetta PESC, e di vicepresidente della Commissione, responsabile delle relazioni interne. In quanto incaricato di condurre sia la politica estera che la politica di difesa comune, presiederà il Consiglio Affari esteri.
3) Maggiori poteri anche per il parlamento europeo, che interverrà in maniera determinante soprattutto nelle aree di giustizia, sicurezza, immigrazione, trattati internazionali e bilancio e il cui numero di componenti che sarà ridotto ad un massimo di 751 (a fronte dei 785 attuali).
Il numero dei deputati sarà determinato in base al numero degli abitanti di ogni singolo Paese, secondo il principio per il quale i Paesi più popolosi rappresentano un numero di cittadini più elevato di quelli dei Paesi con un minor numero di abitanti.
Contestualmente, acquistano peso diverso i Parlamenti nazionali, la cui compattezza permetterà di elaborare autonomamente quelle iniziative legislative che i singoli Paesi ritengono siano da stabilire a livello locale, regionale o nazionale. Tanto che sarà la Commissione, in questo caso, a ritirare la sua iniziativa legislativa o a spiegare chiaramente i motivi per i quali ritiene che la sua iniziativa sia conforme al principio di sussidiarietà.
4) Anche i cittadini avranno più motivi per sentirsi europei. Alla partecipazione espressa con la chiamata alle urne per la scelta dei parlamentari europei si aggiunge l’importante possibilità di incidere sulle scelte politiche dell’Unione.
Un milione di cittadini europei, di un certo numero di stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta nei settori di competenza dell’Ue, trasformando così in valide azioni transnazionali la capacità decisionale di un popolo che può così ben chiamarsi europeo.
5) Uno spazio importante tra gli obiettivi comuni dei 27 Paesi componenti l’Unione è dato alla politica energetica e alla politica ambientale.
6) Viene introdotto per la prima volta il principio di solidarietà, per far sì che un paese che si trovi in gravi difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico possa contare sull’aiuto degli altri Stati membri.
7) Viene promossa la cooperazione operativa tra i Paesi per prevenire dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
8) In campo sanitario, viene prevista la possibilità di introdurre misure volte direttamente a tutelare la salute dei cittadini, ad esempio in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, mentre vengono incentivati gli Stati membri a predisporre misure di sorveglianza e di allarme contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come, ad esempio, l'influenza aviaria.
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3.2. 1° DICEMBRE 2010 - Ad un anno dall'entrata in vigore del TRATTATO DI LISBONA
Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale.
Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli.
Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
Il trattato di Lisbona dota l'Unione europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide complesse della globalizzazione, cambiamenti climatici, evoluzione demografica, sicurezza ed energia.
Il trattato rafforza la partecipazione democratica in Europa e la capacità dell'UE di promuovere quotidianamente gli interessi dei propri cittadini.
Gli Stati membri dovranno affrontare insieme queste nuove problematiche che,ormai, non conoscono delimitazioni territeriali.
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4. D.L. n. 89/2011 - LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI
È stato pubblicato,sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011, il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
Il decreto legge si articola in due capi: il primo è dedicato al recepimento della direttiva in materia di "libera circolazione di cittadini comunitari e dei loro familiari" (Direttiva 2004/38/CE), mentre il secondo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva "rimpatri" (Direttiva 2008/115/CE).
Le principali novità in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE sono le seguenti:
- il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno non sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro dell’importo dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione complessiva personale dell'interessato;
- ai familiari extracomunitari del cittadino dell’UE che fanno ingresso in Italia non sarà più richiesto il possesso del visto d’ingresso;
- ai fini dell’iscrizione anagrafica, la qualità di familiare del cittadino dell’UE dovrà essere attestata da “un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno”;
- i Comuni potranno effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni ostative al soggiorno (onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante o pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica) solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni iniziali;
- l’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento ma deve essere valutato caso per caso;
- la mancanza dei documenti attestanti il diritto di soggiorno “non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto”.
ln materia di rimpatri, il decreto legge in questione modifica, in particolare, le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei provvedimenti di espulsione.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 23 giugno 2011, Prot. 17102/124 ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.L. n. 89/2011.
Il testo del decreto legge e della circolare del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. CITTADINI RUMENI E BULGARI - ABOLITO IL REGIME TRANSITORTIO DAL 1° GENNAIO 2012
Dal 1° gennaio 2012 i cittadini romeni e bulgari possono essere assunti con qualsiasi contratto senza dover richiedere il preventivo Nulla Osta.
Attraverso un comunicato stampa ufficiale, l’Ambasciata romena in Italia ha comunicato la cessazione delle restrizioni del mercato del lavoro italiano imposte ai lavoratori romeni, dal 31 dicembre 2011, a seguito di una nota ufficiale inviata dalle Autorità italiane il 29 dicembre 2011.
Il Ministero degli Esteri italiano, si apprende dal comunicato stampa, avrebbe inoltre informato il 29 dicembre 2011 il Direttore generale dell’UE, Mario Bova, della rinuncia dell’Italia al regime transitorio per i cittadini romeni.
Le autorità italiane, si apprende sempre dal comunicato, hanno specificato come “il gesto italiano sia improntato verso il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea e come sia un segnale politico concreto di amicizia con la Romania”.
Il regime transitorio della durata di un anno, necessario per poter liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato dei cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, era stato istituito dal Governo italiano a partire dal 1 gennaio 2007, quando i due Paesi erano entrati a far parte dell’UE.
Il predetto regime transitorio prevedeva un moratoria, con conseguente apertura immediata, nei seguenti settori:
- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato;
- lavoro stagionale.
Per tutti i settori non citati nell’elenco, era necessario richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione per poter procedere all’assunzione di lavoratori romeni e bulgari.
A partire dal 1 gennaio 2012, e con l’abolizione della moratoria, i cittadini romeni e bulgari possono essere assunti con qualsiasi contratto senza dover richiedere il preventivo Nulla Osta allo Sportello Unico per l’immigrazione: è dunque sufficiente effettuare le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’impiego ed ai competenti Enti previdenziali e assistenziali.
La decisione presa dal governo italiano riflette inoltre le recenti posizioni delle Istituzioni europee, ultime la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, adottata il 15 dicembre 2011 e la Relazione della Commissione Europea del 11 novembre 2011 sul funzionamento disposizioni transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Romania.
In questi documenti si auspica che la mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE non sia interpretata come una minaccia per i mercati del lavoro negli Stati membri ma al contrario sia riconosciuto il ruolo importante che questi lavoratori svolgono per l’economia del Paese ospitante.
(Fonte: www.apiceuropa.com)
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