ASSISTENZA SANITARIA - CITTADINI COMUNITARI
ASSISTENZA SANITARIA PE I CITTADINI COMUNITARI
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Gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti alla Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti, al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L'iscrizione si effettua presso la Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza e copre tutta la durata di validità del permesso o carta di soggiorno per il titolare ed i familiari a carico.
Il rilascio del Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)
Allo straniero irregolare che necessita di prestazioni/trattamento sanitario viene assegnato dalla prima struttura erogante alla quale si rivolge (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso), il codice regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente) costituito da sedici caratteri, di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT, relativo alla regione ed alla struttura erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Per quanto attiene le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie della ASL (consultori, ambulatori di igiene, SERT), i codici STP vengono rilasciati dalle stesse strutture che erogano le succitate prestazioni sanitarie.
Per le altre prestazioni (urgenti ed essenziali) il codice STP viene rilasciato da tutte le Strutture sanitarie pubbliche e private.
Tutte le strutture che erogano le prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 del TU., sono tenute a registrare lo straniero mediante il codice STP, ai soli fini della rendicontazione e della richiesta di rimborso degli oneri per le prestazioni.
Il codice STP ha durata semestrale ed è rinnovabile alla scadenza.
L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e non è assolutamente ad essa equiparabile.
Il cittadino straniero irregolare in possesso del codice STP è equiparato al cittadino italiano per quanto attiene la corresponsione della quota di partecipazione alla spesa.
Qualora il cittadino straniero Irregolare si trovi in stato di indigenza, dovrà attestare tale situazione al momento dell’assegnazione del codice STP, mediante sottoscrizione di una dichiarazione, valevole sei mesi.
In questo caso, le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della ASL competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.
Cittadini Comunitari e assistenza sanitaria - Chiarimenti del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute, con Nota del 3 agosto 2007, Prot. DG RUERI/II/12712 /I.3.b, ha fornito chiarimenti in merito all’assistenza sanitaria in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs 3 febbraio 2007 n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’unione Europea e dei loro familiari.
La direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando, in questo ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica.
Le disposizioni recate dalla direttiva, inoltre, contengono precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, nel senso che impongono al cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre mesi, che vengono chiarite nel testo della nota.
Tutela della gravidanza e della maternità
La Nota, al punto G9 risponde ai numerosi quesiti pervenuti, relativi all’assistenza da erogare alle donne in maternità, rammentando che, per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa comunitaria vigente, le prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) (entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004).
Per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E112 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre 1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Pese d’origine per avere l’aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell’arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all’estero).
Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato comunitario (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un’assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento, visita il sito del Ministero della salute, clicca QUI
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-08-21 (2772 letture) [ Indietro ] |