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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UE - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - SANZIONI PIU’ PESANTI






LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UE

1. Riscritto il regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea

Ad oltre quarant’anni dalla sua pubblicazione, l’Unione europea manda in pensione e sostituisce uno dei pilastri della legislazione europea, il regolamento 1612/68 del 15 ottobre 1968 che finora ha disciplinato la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri.
In data 27 maggio 2011 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L141 il Regolamento (UE) n. 492 del 5 aprile 2011 che riscrive la disciplina riguardante la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come è noto, ha subito numerose e sostanziali modificazioni. L’Unione Europea, pertanto, ha ritenuto opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione del regolamento n. 492 del 5 aprile 2011 abrogando, con la sua entrata in vigore la precedente disciplina contenuta dai seguenti provvedimenti comunitari:
► Regolamento (CEE) n. 1612/68;
► Regolamento (CEE) n. 312/76;
► Regolamento (CEE) n. 2434/92;
► Direttiva 2004/38/CE (questa limitatamente all’articolo 38 del paragrafo 1).

Tale regolamento al momento della sua entrata in vigore diventerà il riferimento unico delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori: oltre a disporre l’abrogazione dei regolamenti e della direttiva comunitaria sopra indicate, infatti, il regolamento n. 492/2011 stabilisce che tutti i riferimenti effettuati al regolamento n. 1612/68 si intendono effettuati al nuovo regolamento (Art. 41 regolamento n. 492/2011).

Come è noto la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi fondamentali della Comunità europea e costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale.
La mobilità della manodopera nell’Unione deve essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell’economia degli Stati membri.
Occorre quindi affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione.
Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi.
Il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata, in fatto e in diritto, la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda le condizioni d’integrazione della famiglia del lavoratore nella società del paese ospitante.

Di seguito esponiamo i punti fondamentali in materia di libera circolazione dei lavoratori “accorpati” nel regolamento in commento.

Accesso all’impiego
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento 492/2011, ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.
Con particolare riguardo all’accesso dell’impiego, il secondo comma stabilisce che ogni cittadino gode sul territorio di uno stato membro della stessa priorità dei cittadini di detto stato per l’accesso agli impieghi disponibili.
Di particolare rilevanza è il contenuto dell’articolo 3 secondo cui:
Art. 3 regolamento (UE) n. 492/2011 Comma 1: Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
a) che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; o
b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.
Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto
.

Fra le disposizioni o pratiche indicate dal comma 1 dell’articolo 3 devono essere considerate, in particolare, quelle che, in uno Stato membro:
► rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;
► subordinano l’accesso all’impiego a condizioni d’iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Il regolamento, inoltre, stabilisce che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.
Qualora, invece, in uno Stato membro l’attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all’impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatta salva la normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Esercizio dell’impiego e parità di trattamento
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del regolamento in commento il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne:
► le condizioni di impiego;
► le condizioni di lavoro;
► le altre condizioni rilevanti in un rapporto di lavoro dipendente, ovvero: retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato
.

Il cittadino dello stato comunitario, in buona sostanza, gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali e può fruire altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
Secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, inoltre, tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Tale regolamento e le sue disposizioni entrano in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 27 maggi0 2011.
(Fonte: La lente sul fisco)



IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - IRRIGIDITE LE SANZIONI

1. Immigrazione irregolare - Entra in vigore la Direttiva europea che sanziona i datori di lavoro

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva, che vieta l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di contrastare l’immigrazione illegale, entro il 20 luglio 2011.
Nelle disposizioni da adottare gli Stati membri dovranno obbligare i datori di lavoro:
a) a chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l’impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido, o un’altra autorizzazione di soggiorno;
b) a tenere, almeno per la durata dell’impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un’eventuale ispezione;
c) a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo.

La legislazione nazionale dovrà adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni includono:
a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente;
b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.

Per ogni violazione del divieto, gli Stati membri garantiranno che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento di:
a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente;
b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:
a) esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni;
b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;
c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale;
d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell’attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.


2. 29 GENNAIO 2010 - Legge Comunitaria - Il Senato ha stralciato l'articolo che conteneva la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE

Il Senato della Repubblica ha stralciato l'articolo che conteneva la delega al governo per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, relativa a sanzioni e provvedimenti nei confronti di chi impieghi alle proprie dipendenze cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare.
L'Aula del Senato ha deciso lo stralcio dell'articolo 48 del disegno di legge comunitaria nel quale si attribuiva al governo una delega di attuazione della Direttiva 2009/52/CE.
Nella delega si prevedeva un intervento del Governo nel senso della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dei lavoratori extracomunitari che avessero denunciato alle autorità competenti la loro posizione irregolare e la non applicazione delle sanzioni per i datori di lavoro che, autodenunciandosi, avessero regolarizzato i dipendenti stranieri irregolari.
Nonostante il voto favorevole della maggioranza in commissione, il capogruppo del Popolo delle Libertà Maurizio Gasparri, e' intervenuto in Aula annunciando il voto contrario del gruppo all'articolo così formulato specificando che ''riteniamo opportuno non varare l'articolo 48, ma legiferare su tutta la materia in termini generali''. ( ... ) Non ci sarà nessuna affrettata sanatoria per extracomunitari o lavoratori in nero. Abbiamo stralciato l'articolo 48 della legge comunitaria affinchè su questi aspetti si continui ad agire nel solco della legge Fini-Bossi, ingresso di quote limitate e regole specifiche per il lavoro stagionale e delle norme ulteriori introdotte a contrasto della clandestinità e per l'integrazione".

Si riporta il testo dell'art. 48:
"Art. 48 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole"
.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DIRETTIVA 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

. REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2743 letture)

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