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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE





DIRITTO ALLO STATUS DI CITTADINI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

1. GENNAIO 2007 - SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Pubblicati due nuovi decreti

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007 e n . 25 del 31 gennaio 2007, due decreti legislativi concernenti l´attuazione di due direttive comunitarie, riguardanti:
il diritto allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (di recepimento della direttiva 2003/109/CE);
il diritto al ricongiungimento familiare (di recepimento della direttiva 2003/86/CE).

Queste le novità più importanti.

Il primo decreto (D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3)riguarda i cittadini di Paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in Italia, acquistano a determinate condizioni uno status giuridico particolare, con ulteriori diritti rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
I requisiti per ottenere lo status di “soggiornante di lungo periodo” sono:
a) cinque anni di permesso di soggiorno come tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato;
b) reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo.

Nell´ipotesi in cui la richiesta dello status di “soggiornante di lungo periodo” sia presentata anche per i familiari è previsto l´ulteriore requisito dell´alloggio, la cui idoneità è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l´edilizia residenziale pubblica, nonché ai requisiti igienico-sanitari accertati dall´Unità sanitaria locale competente per territorio.
Il permesso di soggiorno è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Vengono esclusi dal riconoscimento dello status gli stranieri ritenuti pericolosi per l´ordine e la sicurezza pubblica.

Il secondo decreto (D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5) apporta le necessarie integrazioni al testo unico sull´immigrazione nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari, il cui diritto viene esteso anche ai rifugiati.
La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato italiano o di un Paese con il quale l´Italia abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne.
In caso di rifiuto o di revoca del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia chiesto il ricongiungimento si prevede che siano considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d´origine.
Non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito.
Si introduce, invece, il requisito dell´idoneità dell´alloggio (riferito ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l´edilizia residenziale pubblica), nonché della idoneità igienico-sanitaria (accertata dall´Unità sanitaria locale competente per territorio), eliminando una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un´altra.
È infine consentito al familiare del minore - autorizzato dal tribunale per i minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico - l´esercizio di attività lavorativa, prevedendo il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno temporaneo “per assistenza minore”, che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri.


2. SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - I chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 16 febbraio 2007, Prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, richiama le modifiche più significative introdotte dal D.Lgs. n. 3/2007 (sopra richiamato) al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Il Ministero precisa che le disposizioni del D.Lgs. n. 3/2007 non trovano applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi «lungo soggiornanti» nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca; le stesse disposizioni non trovano applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari, che hanno acquisito tale status solo dal 1° maggio 2004 o dal 1° gennaio 2007. La qualifica di «lungo soggiornante» - ai sensi della direttiva n. 2003/109/CE - si acquisisce infatti a seguito di un soggiorno di 5 anni nel territorio di uno Stato membro.


3. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - Procedure e modulistica

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 15 febbraio 2007, fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e la relativa procedura a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 5/2007 (in vigore dal 15 febbraio 2007), che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, rendendo disponibile altresì sia la modulistica che le istruzioni.
La nuova disciplina modifica le disposizioni del D.Lgs n. 286/1998 e incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l’esercizio del diritto.
In particolare per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novità introdotte prevedono che:
 il requisito dell’alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’ASL competente per territorio (art 29 comma 3 lett. a);
 il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b).

Modalità di presentazione
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego, mentre l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute).

Ulteriori novità introdotte:
 permesso di soggiorno “per assistenza minore” che abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6);
 ricongiungimento familiare dei rifugiati (art 29 bis);
 diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso nel territorio dello stato (art. 29 comma 9).
Il testo della Circolare del Ministero dell'Interno viene riportata nell'Appendice normativa.

. Se vuoi scaricare la MODULISTICA necessaria per la presentazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione delle domande di ricongiungimento familiare degli stranieri, clicca QUI


4. OTTOBRE 2008 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008, il D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare".

Il D. Lgs. n. 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari.
Il diritto spetterà:
- al coniuge maggiorenne non legalmente separato;
- ai figli minori non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
- ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali;
- ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute
.
L'esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela.
Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.
Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.


4.1. Chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Con una Circolare del 28 ottobre 2008, Prot. 0004660, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha successivamente fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, così come modificato dal D. Lgs. n. 160/2008 (in vigore dal 5 novembre 2008).
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
In particolare, i requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
- Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).
- Assicurazione sanitaria. Previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
- Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
- Figli. Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
- Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.
- Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA.
Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
(Fonte: Ministero dell'Interno).

Il testo del nuovo decreto e della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


5. APRILE 2017 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

L'art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha apportato le seguenti modifiche all’art. 29 del D.lgs. n. 286 del 1998:
1) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta»;
2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

. Se vuoi scaricare il testo della D.L. n. 13/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di coinvesrione n. 47/2017, clicca QUI.


5.1. STRANIERI - Totalmente digitale la procedura per il ricongiungimento familiare - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno

A decorrere dal 17 agosto 2017, la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti diventerà completamente digitale.
A partire da tale data la documentazione relativa al reddito e all’alloggio, da allegare alla domanda da inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere scannerizzata e inoltrata esclusivamente in modalità informatica, a cura dell'interessato.
Lo stabilisce il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, del Ministero dell’Interno, con la circolare 2805 del 31 luglio 2017, con la quale vengono fornite le indicazioni operative relative alla nuova procedura di inoltro della "domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare", che entrerà appunto in vigore il 17 agosto 2017, ai sensi del D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017, che ha modificato l’articolo 29 del decreto legislativo 286 del 1998.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornate in Italia, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio secondo i requisiti richiesti dal comma 3 dall'articolo 29:
a) unZ alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli e di figli di età inferiore a 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all’alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni (nuovo limite temporale imposto dalla norma, che sostituisce il precedente limite di 180 giorni) dalla presentazione della domanda.
La comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti, riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.

. Se vuoi saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 2805/2017, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

. D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5: Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

. Ministero dell’Interno – Circolare del 15 febbraio 2007: Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure.

. D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari - Circolare del 28 ottobre 2008, Prot. 0004660: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dal D. Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazi one e dell’Asilo - Circolare del 31 luglioi 2017, Prot. 2805: Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Modifiche all’art. 29 del D.lgs 286/98. Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. .



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Pubblicato su: 2009-08-21 (1998 letture)

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