RICERCATORI STRANIERI – RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE
RICERCATORI STRANIERI – RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 il D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, che da attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo entreranno in vigore il 21 febbraio 2008, modifando il Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), attraverso l'introduzione dell'art. 27- ter.
Destinatari delle novità sono i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore abilitante al dottorato nel Paese di origine.
Per entrare in Italia dovranno sottoscrivere una convenzione con un istituto di ricerca inserito in apposita lista presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale provvederà a chiedere il nulla osta all'ingresso per il ricercatore straniero.
I visti per questa tipologia d'ingresso verranno rilasciati dai consolati e ambasciate italiane con priorità rispetto agli altri e danno luogo al rilascio di permessi per ricerca scientifica di durata pari al programma di ricerca programmato con l'istituto convenzionato.
Dopo l’ingresso, al ricercatore è rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca scientifica per la durata del programma della ricerca.
Il titolo di soggiorno consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.
Nel caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Al ricercatore è consentito il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ed ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di rilasciare questo permesso di soggiorno anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, purché diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In questo caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca in esenzione di visto e solo sulla base del nulla osta dello sportello unico.
Per quanto riguarda le altre facoltà connesse al titolo di soggiorno, il decreto stabilisce che i ricercatori possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
Infine, nella logica di favorire la circolazione dei ricercatori nello spazio europeo, è previsto che lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato membro può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato.
Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura effettuata dall’istituto di ricerca italiano.
Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca che deve richiedere il nulla osta allo sportello unico.
I testi della direttiva, del decreto di recepimento e del Testo unico sull'immigrazione aggiornato vengono riportati nell’Appendice normativa.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-08-21 (2067 letture) [ Indietro ] |