ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
|
L’art. 26, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286/1998 definisce schematicamente l’attività di lavoro autonomo con riferimento allo straniero “che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie”.
Tutti coloro che vorranno iniziare una attività di lavoro autonomo, sia in qualità di imprenditore individuale che come socio o amministratore nell’ambito di società di persone o di capitali, nel caso in cui siano residenti in Italia, dovranno essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
Nel caso in cui i soci di società non siano residenti, sarà necessario accertare le condizioni di reciprocità tra l’Italia e il paese di appartenenza.
Per iniziare una attività di lavoro autonomo è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.
I permessi di soggiorno validi a tal fine sono:
• permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• permesso di soggiorno per lavoro subordinato
• permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
• permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
• permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 comma 1-bis e 1-ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
• permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
• permesso di soggiorno per motivi umanitari
• permesso di soggiorno per attesa occupazione
• permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 comma 6, L. n. 40/1998).
Attestazione dei parametri economici finanziari
I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono chiedere la conversione, presentando allo Sportello Unico presso la Prefettura competente per territorio la documentazione richiesta dal D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), tra cui l’attestazione dei parametri economici finanziari riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciati dalla Camera di Commercio secondo quanto indicato dall’art. 39, comma 7 del Regolamento stesso, così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004.
Dunque, l’articolo 39 del D.P.R. n. 394/1999 ha posto a carico della Camera di Commercio una serie di adempimenti in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere una attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia.
La competenza si concretizza nel rilascio:
a) di una attestazione dei parametri economico-finanziari, nella quale si dichiara che per una determinata attività autonoma ed imprenditoriale occorre avere una certa disponibilità finanziaria (art. 39, comma 3);
b) di una dichiarazione attinente alla sussistenza dei requisiti, nella quale si attesta che non sussistono motivi ostativi al relativo esercizio che lo straniero intende iniziare (art. 39, comma 1).
Le condizioni necessarie ai cittadini extracomunitari per svolgere attività di lavoro autonomo in Italia sono le seguenti:
1) Possesso dei requisiti prescritti dalla legge italiana per l´esercizio della specifica attività (per esempio: iscrizione in albi, registri, ruoli, ecc.);
2) Possesso di adeguate risorse finanziarie in relazione all’attività che si intende intraprendere.
I parametri economico-finanziari di riferimento vengono dichiarati dalla Camera di Commercio nella cui provincia si svolge l’attività.
La dichiarazione è rilasciata esclusivamente per le attività iscrivibili nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Per conoscere i parametri, è necessario inoltrare alla Camera di Commercio un´apposita domanda in bollo (Vedi il modello riportato sotto).
3) Avere un’attestazione rilasciata da una amministrazione pubblica competente da cui risulti che non vi sono motivi ostativi allo svolgimento di quella determinata attività:
a) nel caso in cui l’attività sia sottoposta ad autorizzazione, licenza, ecc. l’attestazione deve essere rilasciata dalla competente amministrazione (per esempio: per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche la competenza è del Comune in quanto è l’ente che rilascia la necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività);
b) nel caso in cui si intenda svolgere un’attività libera (cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti) o una attività il cui esercizio è soggetto alla preventiva iscrizione in Albi, Ruoli, Registri od Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, l´attestazione viene rilasciata dalla Camera di Commercio.
In questo caso, è necessario presentare alla Camera di Commercio apposita domanda in bollo (Vedi il modello riportato sotto).
L'attestazione ha validità di tre mesi e si fonda sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (per l’anno 2009: euro 5.317,65).
L’attestazione non è necessaria nel caso in cui lo straniero extracomunitario intenda iniziare un’attività di lavoro autonomo come socio od amministratore di cooperative e società già in attività, poiché in tali casi i documenti necessari sono elencati nella Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 3484/C del 4 aprile 2000.
Una volta ottenuta l’attestazione dei parametri economico-finanziari, è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura competente, che verificherà la disponibilità della quota per lavoro autonomo.
Lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all’interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente, tramite procedura telematica.
Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico non consente di ottenere l’attestazione dei parametri finanziari ai fini della conversione. Infatti, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 39/1990, tale permesso è un titolo provvisorio che consente la permanenza nel territorio nazionale allo straniero in attesa di una decisione in merito al riconoscimento dello Status di Rifugiato da parte della Commissione Centrale per il Riconoscimento.
Tale titolo non permette lo svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa.
|
RIFERIMENTI NORMATIVI
|
. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare n. 3452/C del 9 novembre 1998: D.P.C.M. 16 ottobre 1998, Art. 4 - Nulla osta rilasciato dalle Camere di Commercio ai cittadini stranieri non comunitari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare n. 3473/C del 29 novembre 1999: D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo degli stranieri.
. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000: D.Lgs. n. 268/1998 e D.P.R. n. 394/1999, art. 39 - Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione >Generale per il Meracto, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e professioni - Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 0175547: Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-08-21 (2717 letture) [ Indietro ] |