ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI STRANIERI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI STRANIERI
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In attuazione di quanto disposto dall’articolo 34 del D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29 del D.P.R. n. 334/2004, è stato emanato il D.M. 22 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006), che fissa le modalità di svolgimento dei programmi di istruzioni e di formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.
I programmi sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine e sono finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato o all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei Paesi d’origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine.
Con un secondo decreto del 22 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006) è stata stabilita la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini extracomunitari, in attuazione del disposto di cui all’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 334/2004.
Ai cittadini extracomunitari si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Il testo dei provvedimenti normativi citati viene riportato nell'Appendice normativa.
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