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IMMIGRAZIONE – INGRESSO E SOGGIORNO DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI - LA CARTA BLU UE - INRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI RICERCA, STUDIO, TIROCINIO E VOLONTARIATO






IMMIGRAZIONE – NUOVA “GREEN CARD” EUROPEA PER I LAVORATORI SPECIALIZZATI

Non è solo la crisi finanziaria a colpire il mercato del lavoro europeo, mancano e mancheranno sempre di più, infatti, lavoratori ad alta specializzazione. Per questo l’Unione si appresta a votare una “green card” per facilitare l’afflusso di lavoratori qualificati da altri Paesi, facendo così fronte al calo demografico interno.
Il progetto, una sorta di piano di accoglienza europeo, è al vaglio della Commissione per le Libertà civili, giustizia ed affari interni, mentre il voto è previsto entro il prossimo novembre.
La carta verde avrà valore di permesso di residenza e lavoro per due anni (rinnovabili) dando accesso alla sicurezza sociale e garantendo libera circolazione su tutto il territorio dell’unione anche ai familiari.
Due le definizioni proposte per definire il concetto di lavoratori “altamente qualificati”, requisito fondamentale per ottenere il permesso:
una è relativa al titolo di studio: bisognerà avere un diploma di scuola superiore (almeno triennale); ed una seconda è invece connessa all’esperienza lavorativa che si richiede specializzata e di almeno cinque anni.
Mentre non sono previsti limiti di età.


1. Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati – I contenuti della Direttiva 2009/50/CE

Scopo della Direttiva 2009/50/CE CEdel Consiglio del 25 maggio 2009 è quello di aumentare la capacità dell’Unione europea (UE) di attrarre cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Si tratta non soltanto di potenziare la competitività nel contesto della strategia di Lisbona, ma anche di limitare la fuga dei cervelli. Gli obiettivi della direttiva sono:
• facilitare l’ammissione dei cittadini in questione, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell’Unione europea;
• semplificare le procedure di ammissione; • migliorare lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri
.

La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, nonché ai loro familiari.

1.1. Condizioni di ammissione

Per essere ammesso, il candidato deve presentare:
• un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato (gli Stati membri possono abbassare la soglia salariale a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi);
• un documento di viaggio valido e un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine;
• la prova che beneficia di un’assicurazione contro le malattie;
• per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori.
Inoltre, il candidato non deve essere considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l’ordine pubblico.
Può inoltre essere richiesto al richiedente di fornire il suo indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato.
Spetta agli Stati determinare il numero di cittadini provenienti da paesi terzi che possono essere ammessi.

1.2. Procedura di ammissione, rilascio e revoca di una Carta blu UE

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se la domanda di Carta Blu UE debba essere presentata dal cittadino del paese terzo e/o dal suo datore di lavoro. Se il candidato soddisfa le condizioni di cui sopra e le autorità nazionali decidono di ammetterlo, egli riceve una Carta blu UE valida per un periodo che va da 1 a 4 anni.
La domanda di rilascio della Carta deve essere presentata obbligatoriamente dal candidato o dal suo datore di lavoro.
La risposta è notificata entro un termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accettazione, il beneficiario ottiene le agevolazioni necessarie per l’ottenimento di un visto.

La domanda di Carta blu UE può essere respinta qualora siano stati presentati documenti falsificati od ottenuti con la frode, oppure se lo Stato decide, alla luce della situazione del mercato del lavoro, di accordare la preferenza:
• ai cittadini dell’Unione europea;
• ai cittadini di paesi terzi che beneficiano di uno status favorevole in virtù del diritto comunitario che soggiornano legalmente o che sono residenti di lungo periodoe desiderano trasferirsi in tale Stato membro.

La domanda può essere respinta in ragione delle quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o di politiche di assunzioni etiche o se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

La Carta Blu UE può essere revocata qualora il titolare non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.

1.3. Diritti e soggiorno negli altri Stati membri

Con tale Carta i cittadini dei paesi terzi possono, insieme alla loro famiglia:
• entrare e soggiornare nello Stato membro di rilascio, uscirne e passare attraverso gli altri Stati membri;
• accedere al mercato del lavoro nel settore interessato;
• beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l’istruzione e la formazione professionale.
Dopo due anni di lavoro regolare possono ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato.
Dopo 18 mesi di residenza legale possono spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi).

La procedura è uguale a quella relativa all’ammissione nel primo Stato membro. Tuttavia, il beneficiario di una Carta blu UE e la sua famiglia possono entrare e soggiornare nel secondo Stato, purché lo notifichino alle autorità di quest’ultimo entro un mese.
Il secondo Stato membro può decidere di non consentire al cittadino del paese terzo di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente.
La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

1.4. Attuazione e relazioni

A decorrere dal 2013, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui viene rilasciata, rinnovata, revocata o rifiutata una Carta blu UE, sulle loro nazionalità e professioni e sui loro familiari.
Ogni tre anni, e per la prima volta nel 2014, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sull’applicazione della direttiva e propone eventuali modifiche utili.


2. Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati – Pubblicato il decreto attuativo della direttiva 2009/50/CE

2.1. I contenuti del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, recante “Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.
Il decreto recepisce la direttiva del Consiglio europeo 2009/50/CE del 25 maggio 2009 e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona in tema di crescita sostenibile con nuovi e qualificati posti di lavoro.
Lo scopo è quello di riconoscere alla migrazione legale un ruolo di rafforzamento dell’economia e della conoscenza europee, incrementando al tempo stesso la competitività delle imprese e la capacità di attrarre lavoratori stranieri di alto profilo formativo e professionale.
Il decreto inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni), introducendovi due nuovi articoli: l’articolo 27-quater e l’articolo 9-ter.
In particolare, l’articolo 27-quater introduce tra le categorie di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote, i lavoratori altamente qualificati in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, e relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

In merito ai requisiti per la presentazione della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro, le nuove disposizioni stabiliscono che l’importo della retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Tale parametro, già utilizzato per fissare le soglie salariali minime per l’ingresso di lavoratori autonomi, fa riferimento al livello minimo previsto dall’articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge n. 537/1993 e successive modifiche, per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e loro familiari.
L’importo è pari a 24.789,00 euro (8.263 x 3).


2.2. La Carta blu UE

Il decreto introduce inoltre la definizione del nuovo permesso di soggiorno “Carta blu UE”, rilasciato dal Questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Conformemente alla direttiva, si prevedono per il titolare di Carta blu UE, limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro.

Ma quale procedura deve essere seguita?
Il datore di lavoro dovrà presentare la domanda di nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione, presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, insieme alla proposta di contratto di assunzione, al titolo di studio del lavoratore e all’importo annuo lordo dello stipendio.
Lo stesso sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Per ricevere la «carta blu Ue», gli stranieri altamente qualificati dovranno dimostrare di aver completato «un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011».
La carta, per i contratti a tempo indeterminato, avrà una durata di 2 anni. Invece, in caso di contratto a tempo determinato, la scadenza coinciderà con quella del documento.

Il nulla-osta al lavoro è rifiutato se i documenti presentati risultano ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti.
Lo stesso è altresì rifiutato se «il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 5 anni», anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), per «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite»; oppure intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La comunicazione delle revoche vengono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa.


3. CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

3.1. 1* AGOSTO 2012 - Il Ministero dell’Interno “chiarisce” la Carta blu

Il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare n. 6385/2012 del 1° agosto 2012, al fine di chiarire alcuni aspetti delle nuove norme.
In pratica, nella circolare viene affrontato punto per punto quello che è il testo del decreto legislativo che entrerà in vigore l' 8 agosto 2012.
Per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno “Carta blu Ue” (oppure per convertire in Carta blu Ue l’eventuale permesso di soggiorno già posseduto), gli interessati dovranno presentare domanda al competente sportello unico immigrati.
Successivamente, invece, per il rinnovo della Carta blu Ue la domanda andrà presentata presso gli uffici postali abilitati, secondo le ordinarie procedure già in uso.


3.2. 8 AGOSTO 2012 - Procedura on line per richiedere la Carta blu Ue

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, nella circolare 3 agosto 2012, Prot. 5209 ha comunicato che, a partire dalle ore 8 de 8 agosto 2012, è attiva la procedura telematica per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti.
Sarà necessario registrarsi al servizio di invio telematico delle domande sul sito web https://nullaostalavoro.interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).


3.3. 7 DICEMBRE 2012 - La procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate in Italia

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, con la circolare n. 7591 del 7 dicembre 2012, ha dato indicazioni più precise riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, indicando i percorsi.

L’art. 27–quater, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998, come introdotto dal D.Lgs. 108 del 28 giugno 2012 ha previsto, per gli interessati al rilascio della Carta Blu Ue, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dal lavoratore straniero all’estero.
Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, ed a prendere le collegate decisioni, le autorità indicate all’articolo 5 del medesimo decreto. In via esemplificativa:
- il Ministero della Salute, per le professioni sanitarie;
- il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo.
La materia è disciplinata dall’articolo 49 del D.P.R. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. 334 del 2004 e dal D.Lgs. 206 del 2007 di attuazione della Direttiva UE 36/2005 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Al fine di dare compiuta applicazione alla disposizione in questione e quindi di comparare e “riconoscere” le qualifiche professionali esistenti all’estero e non regolamentate in Italia, la Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo ha avviato intese con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che hanno condotto alla progettazione di una procedura dedicata che consentirà detto riconoscimento in tempi fisiologicamente brevi, pur nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento.
Nella citata circolare n. 7591/2012 viene riportata la procedura da utilizzare sia in caso di qualifiche professionali regolamentate e sia nel caso di qualifiche professionali non regolamentate in Italia, con indicazione, per tale fattispecie, dei contenuti della correlata domanda, da presentare con apposito modulo.

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate - ovvero qualifiche professionali superiori esistenti all’estero ma non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia – il lavoratore straniero interessato al rilascio della Carta Blu UE o la società che intende assumerlo, dovranno presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca - Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il diritto alla Studio Universitario, Ufficio IX – Piazza J.F. Kennedy, n. 20 - 00144 Roma, utilizzando il modello allegato alla circolare.
Nella domanda dovrà essere indicata l’attività lavorativa qualificata che lo straniero intende svolgere in Italia, e alla stessa dovranno essere allegati:
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autenticata del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
- copia autenticata, tradotta e legalizzata, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione
.

Nella circolare si fa riferimento al riconoscimento delle professioni riconosciute nella classificazione ISTAT CP 2011.

. Se vuoi accedere alla classificazione ISTAT delle professioni, clicca QUI.


4. 21 FEBBRAIO 2014 - LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 9 DEL 2014

Con la legge del 21 febbraio 2014, n. 9 sono state introdotte (articolo 5, comma 8) alcune facilitazioni per categorie di stranieri il cui ingresso è particolarmente significativo per la promozione del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nel piano “Destinazione Italia”.
In particolare, attraverso la modifica ad alcune disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, si sono apportate, tra le altre, significative modifiche alla disciplina del Testo Unico per l’Immigrazione in tema di ingresso per ricerca scientifica (art. 27 ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater – Carta Blu UE).


4.1. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica

La nuova legge ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
In particolare, viene introdotto nel testo dell’art. 27 ter, il comma 3 bis, il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
E’ stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Interno.
La legge ha, poi, previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8), non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.
Infine, è stato disposto, che il ricercatore, il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana (per maggiori informazioni sul permesso UE per lungo soggiornanti vai alla sezione dedicata sul Portale).

. Per maggiori informazioni sulla procedura di ricongiungimento familiare , clicca QUI.

. Per maggiori informazioni sul permesso UE per lungo soggiornanti, clicca QUI.


4.2. Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE)

Con riguardo all’ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la nuova legge ha modificato l’articolo 27 quater del Testo Unico, svincolando il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore da quello “aggiuntivo” del riconoscimento della “qualifica professionale superiore”.
Si ricorda che tra i requisiti per essere considerati lavoratori altamente qualificati, la legge richiede il possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale.
Oltre a tale requisito è necessario anche il possesso di una qualifica professionale superiore, che prima della modifica normativa appena introdotta doveva essere conforme al titolo di istruzione posseduto e tale conformità doveva essere certificata dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
In base alla nuova normativa, invece, non sarà più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del MIUR, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, in ogni caso, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP2011.

. Per consultare la classificazione ISTAT delle professioni, clicca QUI.


4.3. Studenti stranieri

La nuova legge ha previsto la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello (modificando l’articolo 22, comma 11-bis del T.U.), così come già previsto per i possessori di master di secondo livello.
Tale modifica completa, quella già introdotta con il decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia, non solo un dottorato o un master di II livello, come in passato, ma anche una laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. Ora espressamente, tale possibilità viene prevista anche a favore degli studenti che conseguono in Italia un master di I livello.
La legge ha, infine, previsto l’eliminazione delle quote per studenti stranieri nelle Università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso (il comma 4 dell'articolo 39 del T.U. è abrogato).
(Fonte: Sito Integrazione Migranti).

. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 9/2013, di conversione del D.L. n. 145/2013, clicca QUI.


5. 17 MARZO 2014 - CIRCOLARE CONGIUNTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Con una circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 17 marzo 2014, Prot. n. 35/0001817, sono state fornite le informazioni sulle più importanti modifiche apportate dall’art. 5, comma 8, della legge n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2014, al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico per l’Immigrazione), agli articoli 27-ter, in tema di ingresso per ricerca scientifica e all’art. 27-quater, in tema di lavoratori altamente qualificati. In materia di ingresso e soggiorno per ricerca scientifica, la legge in argomento ha previsto agevolazioni sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso del territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
In materia di ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE) è stato svincolato il possesso del titolo di istruzione dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 14 LUGLIO 2016 - LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI - Dettate le istruzioni per l’ingresso

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno, con una circolare congiunta del 14 luglio 2016, Prot. 35/0002777/MA001.A001, hanno dettagliatamente definito le procedure e la documentazione utili alla gestione dei flussi d’ingresso dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, sia con distacco che per trasferimento.
Il documento, oltre alla semplificazione delle procedure, assicura un iter procedurale omogeneo da parte degli Sportelli Unici per l’immigrazione (SUI) su tutto il territorio nazionale.
La normativa di riferimento è quella dettata agli articolo 27 e 27-quater del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) Nella circolare viene fornito - agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI) e alle Direzioni Territoriali del Lavoro - l’elenco della documentazione da richiedere per la definizione delle domande ai fini dell’ingresso dei lavoratori altamente qualificati provenienti da Paese non appartenenti all’Unione europea, per ciascuna delle seguenti fattispecie:
- distacco di dirigenti o personale altamente specializzato;
- distacco o trasferimento temporaneo per attività lavorativa a finalità formativa;
- distacco di lavoratori qualificati;
- professori universitari destinati a svolgere incarico accademico;
- traduttori ed interpreti;
- collaboratori familiari al seguito;
- trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- trasferimento di lavoratori dipendenti da parsone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in Stato membro dell’UE, per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- infermieri assunti da strutture sanitarie
.
In ogni caso vanno verificati: il titolo di studio, la situazione reddituale e le condizioni dell’attività lavorativa per svolgere la quale avviene l’ingresso.
Nella circolare viene poi elencata la documentazione richiesta per l’ingresso ed il soggiorno per lavoratori altamente qualificati extraUE ed il rilascio della Carta Blu UE, ai sensi dell’art. 27-quater del D.Lgs. n. 286/1998, inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 108/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2013.
In allegato alla circolare vengono forniti i fac-simile dei quattro modelli da utilizzare per la presentazione della richiesta di proroga del rapporto di lavoro in posizione di distacco.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.




MODULISTICA

- Si riporta il testo delle due tabelle a confronto:
. Modello di domanda per il riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate in Italia.



INRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI RICERCA, STUDIO, TIROCINIO E VOLONTARIATO

1. 20 giugno 2018 - CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Nuove regole per l’ingresso e il soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio e volontariato

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, il Decreto legislativo. n. 71 dell’ 11 maggio 2018, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari”.
Il provvedimento - che entra in vigore il 5 luglio 2018 - definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nei Paesi dell’Unione europea per i motivi previsti dalla direttiva (UE) 2016/801 dell’ 11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.
Il decreto, composto di soli quattro articoli, in parte integra e modifica il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione) (art. 1). In particolare all’articolo 5 vengono inseriti due nuovi commi (i commi 4 bis e 4 ter) e modificato il comma 5.
Con il comma 4-bis vengono elencate le quattro ipotesi in cui il nulla osta viene rifiutato ovvero, se già rilasciato, sarà revocato; mentre con il comma 4-ter, oltre a fare esplicito riferimento al principio di proporzionalità, si stabilisce che la revoca del nulla osta deve essere comunicato, per via telematica, agli uffici consolari all’estero.
Il nuovo comma 5 scandisce, invece, la procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno a favore dello straniero volontario: - dichiarazione entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel Paese, all’ufficio che ha rilasciato il nulla osta,
- rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore con al dicitura “volontario” entro 45 giorni,
- il periodo di validità coincide con quello statuito dal programma di volontariato, col limite massimo di un anno.

Per quanto concerne l’attività di ricerca, il decreto specifica che il ricercatore e l’istituto di ricerca debbano stipulare una convenzione, nella quale lo stesso ricercatore si impegna a realizzare l’attività oggetto del programma e, correlativamente, l’istituto provvede all’accoglienza.
Nella medesima convenzione dovranno essere contenute le specifiche del rapporto, come le risorse economiche, le spese di viaggio, l’assistenza sanitaria.
L’articolo 3 formalizza la sinergia tra tre dicasteri, ovvero il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine dello “scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità degli studenti e dei ricercatori”.
Gli uffici e le amministrazioni competenti dovranno fornire tempestivamente e in via telematica tutte le informazioni e la documentazione necessarie. Le linee guida che regoleranno lo svolgimento delle attività dei punti di contatto saranno emanate da un decreto interdirettoriale, che coinvolge i tre dicasteri interessati.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

. DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 108: Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 3 agosto 2012, Prot. 0005209: Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 7 dicembre 2012, Prot. 0007591: Carta Blu UE - Riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'art. 27-quater, articolo, 1, comma 1, lett. a) del T.U. immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998.

. Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 17 marzo 2014, Prot. n. 35/0001817: Modifiche al Testo unico per l'immigrazione apportate dalla legge n. 9 del 2014 recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014).

. DIRETTIVA (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

. Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 14 luglio 2016, Prot. n. 35/0002777: Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, comma 1, e 27-quater del D.Lgs. n. 286/1998.

. Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 16 dicembre 2016, n. 0000037: Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

. DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 203: Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.

. DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2016, n. 253: Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

. MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare del 9 febbraio 2017, n. 517: Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 "Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari" (G.U. n.7 del 10.1.2017).

. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota del 19 aprile 2017, Prot. n. 3464: condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali ai sensi del D.Lgs. n. 203/2016 e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del D.Lgs. n. 253/2016 - indicazioni operative.

. REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.


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Pubblicato su: 2009-08-21 (3457 letture)

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