PRATICA TELEMATICA - OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
SOCIETA’ E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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1. Normativa di riferimento
A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le imprese costituite in forma societaria – a partire dal 29 novembre 2008 - sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Il D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
1.2. Società interessate
Sono obbligate alla comunicazione della PEC al Registro imprese tutte le società: le società di capitali, le società cooperative e le società di persone.
1.3. Soggetti esclusi
Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società.
1.4. Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione al Registro delle imprese dovrà essere fatta:
- dall’amministratore della società; o
- dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista) .
1.5. Termini
Per quanto riguarda l'obbligo di indicazione della PEC, due sono le date da tener presente:
- dal 29 novembre 2008: per le imprese costituite in forma societaria a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008;
- entro il 29 novembre 2011: per le imprese già costituite alla data del 29 novembre 2008.
Le società di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, precisando nel riquadro 5 del Modello S1, oltre all’indirizzo completo della sede legale anche la PEC.
1.6. La modulistica da utilizzare
La comunicazione al Registro delle imprese deve essere fatta tramite ComUnica.
La distinta dovrà contenere i seguenti modelli:
• Modello S2: compilare il riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata;
• Modello Note: specificare che trattasi della sola comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
• Distinta Fedra: sottoscritta digitalmente da uno dei soggetti obbligati.
1.7. Costi
La sola comunicazione della PEC al Registro delle imprese è GRATUITA e quindi in assenza sia di imposta di bollo che di diritti di segreteria.
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IMPRESE INDIVIDUALI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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1. Procedure per gli utilizzatori dei programmi ComUnica e Starweb
Gli imprenditori individuali che utilizzano i programmi ComUnica e Starweb (Sportello Telematico per le pratiche Artigiane) devono compilare un campo nel quale va obbligatoriamente indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Mentre le società devono dotarsi autonomamente di un indirizzo PEC rivolgendosi a uno dei gestori accreditati dal CNIPA, dal 3 aprile 2009, per le imprese individuali può essere seguita una delle seguenti opzioni.
1.1. OPZIONE A
A. L’imprenditore individuale intende occuparsi autonomamente della pratica telematica senza farsi assistere da un professionista, o da una società di servizi collegata a un’associazione di rappresentanza delle imprese per una o più pratiche con la Camera di Commercio (apertura, modifica o cessazione di impresa individuale) da inviare mediante i programmi ComUnica o Starweb.
In questo caso, l’imprenditore deve scegliere di seguire alternativamente una di queste due procedure:
A1. L’imprenditore acquista la casella PEC rivolgendosi a uno dei gestori accreditati dal CNIPA.
L’indirizzo della casella PEC acquistata deve essere indicata nell’apposito riquadro del modulo ComUnica e questo indirizzo comparirà nella visura camerale.
A2. All’interno della procedura ComUnica o Starweb è previsto che l’imprenditore possa chiedere l’assegnazione gratuita di una casella PEC.
Questa casella funzionerà per le sole comunicazioni relative alla specifica pratica e non comparirà nella visura camerale.
1.2. OPZIONE B
B. L’imprenditore individuale si fa assistere da un intermediario (professionista, società di servizi collegata a un’associazione di rappresentanza delle imprese …) per una o più pratiche con la Camera di Commercio (apertura, modifica o cessazione di impresa individuale) da inviare mediante i programmi ComUnica o Starweb.
In questo caso, l’imprenditore deve scegliere di seguire alternativamente una di queste tre procedure:
B1. Se l’imprenditore individuale vuole avere a disposizione una casella PEC che poi comparirà nella visura camerale dell’impresa, l’imprenditore (o l'intermediario incaricato dall’imprenditore di seguire la pratica mediante ComUnica) deve acquistare la casella di PEC rivolgendosi a uno dei gestori accreditati dal CNIPA.
B2. Se l’imprenditore individuale NON vuole avere a disposizione una casella PEC - e di conseguenza nella visura camerale dell’impresa non comparirà un indirizzo PEC relativa all’impresa - l'intermediario incaricato dall’imprenditore di seguire la pratica mediante ComUnica deve indicare nell’apposito riquadro del modulo ComUnica l'indirizzo PEC dell’intermediario.
B3. Se l’imprenditore individuale NON vuole acquistare una casella PEC, l’imprenditore (o l'intermediario incaricato dall’imprenditore di seguire la pratica mediante ComUnica) all’interno della procedura ComUnica o Starweb può chiedere l’assegnazione gratuita di una casella PEC.
Questa casella funzionerà per le sole comunicazioni relative alla specifica pratica e non comparirà nella visura camerale e sarà attiva fino alla conclusione della procedura.
2. I servizi offerti dalle Camere di Commercio in materia di PEC
Le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese individuali che ne fanno richiesta – per le quali non sussiste l’obbligo di cui dall’art. 16 del Decreto 185/2008 – una casella di PEC ai soli fini della ricezione delle ricevute previste dal procedimento.
Una impresa individuale può ottenere la propria casella di Posta Elettronica Certificata tramite la Comunicazione Unica nei seguenti modi:
1. Durante la compilazione del modello di Comunicazione Unica, nel riquadro che prevede la dichiarazione della PEC dell'impresa è possibile richiedere, selezionando l’apposita casella, il rilascio di una casella PEC impostandone il nome desiderato.
2. Nella distinta di Comunicazione Unica, da firmare digitalmente, vengono esplicitate le condizioni di utilizzo della casella PEC che sarà assegnata all’impresa.
Dopo che la pratica di Comunicazione Unica inviata al Registro delle Imprese verrà verificata, all'impresa verrà notificato - all'indirizzo elettronico indicato nel modello di Comunicazione Unica – l’indirizzo PEC assegnato, il quale avrà il nome richiesto oppure, se tale nome risulta già occupato, il codice fiscale dell’impresa.
Per l’impresa individuale l’indicazione del domicilio PEC nel modulo di Comunicazione Unica non costituisce richiesta d’iscrizione del dato al Registro delle Imprese.
Per ottenere l’iscrizione del proprio domicilio di PEC al Registro delle imprese è, infatti, necessario compilare gli appositi campi della modulistica.
3. Condizioni di uso della PEC richiesta tramite la Comunicazione Unica
Di seguito si riportano le condizioni d'uso della PEC richiesta tramite la Comunicazione Unica:
1. La casella è gratuita per 3 mesi.
2. Il richiedente specifica nel modello di Comunicazione Unica il nome della casella PEC desiderato: se tale nome risulta già assegnato sarà generata d’ufficio una casella avente come nome il codice fiscale dell’impresa.
3. La creazione della casella, il nome, e le credenziali di accesso saranno notificate via e-mail alla casella indicata nel modello di Comunicazione Unica e tramite l'area riservata all'utenza in questo sito.
4. Lo spazio disponibile è di 100 Mega byte.
5. La casella riceverà solo messaggi di posta elettronica certificata, saranno respinti messaggi tradizionali.
6. La casella potrà inviare sia messaggi di posta elettronica certificata che normale.
7. Le condizioni per il rinnovo saranno comunicate con congruo anticipo alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa o di un suo delegato.
(Dal sito: registroimprese.it)
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi consultare l’Elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento della PEC, clicca QUI.
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