PRATICA TELEMATICA - L’INVIO TELEMATICO DA PARTE DI PROFESSIONISTI APPOSITAMENTE INCARICATI
L’INVIO TELEMATICO DA PARTE DI PROFESSIONISTI APPOSITAMENTE INCARICATI
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I dubbi interpretativi dell’art. 31 della legge n. 340/2000
I commi 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/200, aggiunti dall’art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in vigore dal 1° gennaio 2004, stabilisce, rispettivamente,
- che Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società “ e
- che “Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio”.
Il contenuto di questi due commi ha sempre creato più di un dubbio interpretativo, soprattutto in riferimento alle locuzioni “tutti gli altri societari” e “incaricati dai legali rappresentanti della società”.
Tali difficoltà interpretative sono state evidenziate anche dalla stesso Ministero delle attività produttive nella Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 e nel recente Parere n. 549 del 17 gennaio 2007.
I dubbi vertono in sostanza sulla seguente questione: quali sono gli “atti societari” che possono essere iscritti nel Registro delle imprese direttamente dai professionisti “incaricati dai legali rappresentanti della società” e muniti di firma digitale?
Le risposte del Ministero
La Circolare n. 3575/C del 2004
In ordine ai commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 31 della legge n. 340/2000, aggiunti dall’art. 2 comma 54 della legge n. 350/2003, il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 ha tenuto a precisare quanto segue:
a) la facoltà di attestazione della conformità all’originale della documentazione trasmessa deve ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci e agli altri atti di cui all’art. 2435 C.C. E’, pertanto, escluso che tale facoltà possa essere estesa ad atti societari di altra natura;
b) la legittimazione è riconosciuta ai soli dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei rispettivi albi e muniti di firma digitale;
c) l’incarico deve essere conferito “allo scopo” dai legali rappresentanti della società;
d) il professionista dovrà attestare la conformità dei documenti inviati agli originali depositatati presso la società, mediante la sottoscrizione digitale dell’attestazione;
e) la qualifica del richiedente, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali e l’iscrizione in albi vanno autocertificati;
f) la Camera di Commercio avrà il potere-dovere di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
g) qualsiasi altri soggetto potrà provvedere all’invio telematico senza avvalersi dell’apposito incarico ma di una delega da parte dell’obbligato.
Il Parere n. 549 del 17 gennaio 2007
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere n. 549 del 17 gennaio 2007, riconoscendo che effettivamente esiste una problematica di complessa interpretazione, ha cercato di dare una risposta sia partendo dall’analisi di alcune pronunce della Corte di Cassazione e sua ricorrendo alla dottrina più accreditata, arrivando alla conclusione che la locuzione “atti societari” utilizzata dal legislatore nell’art. 31, comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, fa riferimento a tutti quegli atti comunque riconducibili ad una società ed anche ai soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.
Dunque, anche gli atti di nomina di amministratori, di liquidatori o di rappresentanti comuni degli obbligazionisti rientrano tra gli atti che possono essere depositati da professionisti muniti di incarico.
Il testo della Circolare e del Parere citati sono riportati nell’Appendice normativa.
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