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COMMERCIO - LIBERALIZZAZIONI - ABOLIZIONE DI LIMITAZIONI E DIVIETI - LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 248/2006, DAL D.L. N. 138/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 148/2011 E DAL D.L. N. 201/2011





L'ABOLIZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI

1. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 248/2006

1.1. I PRINCIPI GENERALI

All’articolo 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, rubricato “Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale” vengono fissati i principi generali per la tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci al fine di assicurare a qualsiasi consumatore un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e dei servizi su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un articolo assai complesso, che sicuramente necessiterà di ulteriori precisazioni al fine di evitare interpretazioni difformi.

Le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, devono poter essere svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande (così modificato dalla legge di conversione);
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (salvaguarda aggiunta dalla legge di conversione);
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (eccezione aggiunta dalla legge di conversione).

La legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 ha successivamente aggiunto un ulteriore punto (la lettera f-bis) nel quale si prevede la caduta di un ulteriore divieto finora imposto dalla legislazione vigente, quello che riguardava “l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.
D’ora in poi, i prodotti alimentari potranno, pertanto, essere consumati anche negli esercizio di vicinato (es. panetterie), utilizzando i locali e le strutture del negozio stesso, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, senza alcuna specifica autorizzazione, naturalmente, senza “servizio assistito”, come al ristorante.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui sopra.
Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui sopra entro il 1° gennaio 2007.


1.2. Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione, dopo le precisazioni fatte dalla legge di conversione, sembra preciso: le norme riguardano esclusivamente le attività commerciali regolamentate dal D. Lgs. n. 114/1998 e quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande (legge n. 287/1991).
Nella prima categoria vi rientra sia il commercio all’ingrosso che il commercio al dettaglio; nella seconda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.).
In entrambi i casi non dovrà più essere richiesta alcun tipo di iscrizione o il possesso di requisiti che non siano – come disposto dalla legge di conversione - quelli riferiti al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande.
Rimangono, pertanto, in vigore i commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art. 5, del D. Lgs. n. 114/1998, riferiti ai requisiti professionali per il settore alimentare.
Non vi rientrano, pertanto, le attività di servizi, quali: estetiste, acconciatori.
Non è chiaro se vi rientrino anche le rivendite di giornali e riviste e le rivendite di carburanti.
Altro punto fermo è che a decorrere dal 4 luglio 2006 sono da ritenere immediatamente abrogate tutte le norme incompatibili con le nuove prescrizioni (ci riferiamo, ovviamente, al D. Lgs. n. 114 del 1998 e alla legge n. 287 del 1991).


1.3. La soppressione delle commissioni istituite presso i Comuni

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 11 del decreto in questione, “Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi”.

il Comune, in sostanza, non dovrà più attendere il parere favorevole della Commissione per dare il proprio via libera e o il diniego per rilasciare la licenza all’apertura di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.). Ora la decisione finale dipenderà esclusivamente dalla istruttoria tecnica compiuta dal dirigente.
In realtà, già molti Comune avevano provveduto a sopprimere le commissioni, sulla base all’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevedeva che i Comuni dovessero individuare gli organismi tecnici già operanti ritenuti indispensabili, rimanendo soppressi quelli esclusi.
La stessa disposizione era già presente nell’art. 96 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, concernente il testo unico sull’ordinamento degli enti locali.


1.4. Le immediate conseguenze

Viene prevista la immediata soppressione dei registri abilitanti alle attività commerciali e a quelle di somministrazione (ci riferiamo al Registro degli esercenti il commercio – REC).
Le Regioni che hanno già regolamentato le attività commerciali e quelle di somministrazione dovranno adeguare le proprie leggi regionali adeguandole ai principi dettati dal decreto in questione.
Finora solo cinque Regioni hanno provveduto ad abolire l’iscrizione al REC anche per la somministrazione di alimenti e bevande (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Marche e Valle d’Aosta), le altre dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2006.
Alle persone che vogliono svolgere questo genere di attività viene richiesto – come disposto dalla legge di conversione - il possesso di specifici requisiti professionali “riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande”.
Pertanto, i corsi per aspiranti commercianti al dettaglio e all’ingrosso di alimenti e bevande e quelli per aspiranti esercenti la somministrazione dovrà comprendere solo le materie relative al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande, escludendo quindi, per esempio, la normativa fiscale, contabile, ecc.
Ovviamente rimane in vigore per tutti il possesso dei requisiti morali (ci riferiamo all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998 e all’art. 2, comma 4 della legge n. 287 del 1991).

Viene previsto il divieto di stabilire distanze minime tra esercizio del medesimo tipo. E’ vietato porre limitazioni quantitative all’assortimento dei negozi.
Non possono essere introdotte, nella programmazione commerciale, vincoli basati su “quote di mercato predefinite”.

Le vendite straordinarie, che comprendono liquidazioni, promozioni e ribassi di vario genere, vengono quasi completamente deregolamentate.
Vengono eliminati i divieti generali ad effettuare le vendite promozionali a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario, l’obbligo di presentazione di richieste di autorizzazioni preventive e le limitazioni temporali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
Per quanto riguarda i saldi il nuovo decreto non prevede novità: le regole continueranno ad essere fissate dalle Regioni, che stabiliranno autonomamente il periodo e la durata massima.


1.5. La liberalizzazione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.
Ispirazione di tale normativa è, da un lato, la stessa Costituzione Italiana (in particolare gli articoli 41 e 117) e dall’altra il Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare gli articoli 43, 49, 81, 82 e 86).
Ed in effetti destava non poco stupore il fatto che un Comune potesse decidere che in una determinata zona potessero esistere solamente, per esempio, due ristoranti e un bar: da un lato, infatti, non si capisce quale potrebbe essere la capacità di analisi economica di una pubblica amministrazione in merito ai cangianti fabbisogni della popolazione, ma dall’altro è indubbio che l’esistenza di un numero limitato di licenze per un dato territorio non ha fatto che rinsaldare rendite di posizione godute da chi le licenze già le possedeva, affatto preoccupato di offrire il miglior servizio possibile a fronte della certezza di poter godere dello sbarramento all’ingresso di potenziali concorrenti.
Con il decreto Bersani, dunque, questo tipo di sbarramento viene spazzato via.
La norma è chiarissima (art. 3, commi 3 e 4, D.L. n. 223/2006): “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”


Per concludere, le disposizioni dei regolamenti comunali che riguardano le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del D.L. n. n. 223/2006.


1.6. Entrata in vigore

L’art. 3, comma 3, del Decreto in commento dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni indicate nello stesso articolo, al comma 1.
Come si può notare, il decreto non indica in modo chiaro e tassativo quali disposizioni sono abrogate e lascia, quindi, all’interprete l’individuazione delle stesse.
E’ evidente che questo non potrà non portare ad interpretazioni difformi, sia restrittive che estensive, in quanto trattasi di liberalizzazione di attività economiche e di concorrenza e competitività.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 3, invece, indica l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni quando la materia è regolata da legge regionale e precisamente dispone: “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”.
Si tratta di un termine esiguo (soli sei mesi), entro il quale le Regioni dovranno revisionare le proprie leggi regionali e i Comuni rivedere i propri regolamenti adottati in attuazione alle disposizioni regionali.
Il termine stabilito dal decreto legge non ha, quindi, alcuna possibilità di essere rispettato.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.


2. LE SUCCESSIVE NOVITA' IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE E DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI NEL SETTORE COMMERCIALE

2.1. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 13 agosto 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 estende a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.

Si ricorda che il comma 6, dell'art. 35, del D.L. n. 98/2011 aveva aggiunto, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d), la lettera d-bis), che recitava testualmente:
"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o citta' d'arte".

Ora il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 modifica la lettera d-bis) sopprimendo le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
Dunque, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, devono poter essere svolte, oltre che senza il rispetto dei limiti e prescrizioni sopra indicati, anche senza il rispetto:
- degli orari di apertura e di chiusura;
- dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e
- dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale
.


2.2. Le novità introdotte dalla legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011

Come abbiamo visto sopra, il comma 4 dell’art. 6 del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall’art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d’arte e le località turistiche.
La legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, ha soppresso il comma 4 dell’articolo 6 e pertanto tutto torna come prima.
Dunque, a decorrere dal 17 settembre 2011, solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte potranno essere svolte anche senza il rispetto:
• degli orari di apertura e di chiusura;
• dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e
• dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
In tutti gli altri casi dovranno essere applicate le disposizioni regionali che regolano gli orari di apertura e di chiusura dei negozi.

. Se vuoi approfondire ulteriormente i contenuti e scaricare il testo della legge n. 148/2011, clicca QUI


2.3. Le novità introdotte dal D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011

Il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.
Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge n. 138/2011, sopprimendo il comma 4 dell’articolo 6, tutto è tornato come prima e, pertanto, a decorrere dal 17 settembre 2011, solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte potevano essere svolte anche senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

L’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con la modifica della lettera d-bis) del comma 1, dell’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha di nuovo previsto che per tutti gli esercizi commerciali non ci saranno più vincoli di orari di apertura e di chiusura, di chiusura domenicale e festiva e di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

Nel successivo comma 2 dello stesso articolo 31 viene inoltre stabilito che, “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.L. n. 201/2011, clicca QUI


2.4. I principi dettati dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 - In vigore dal 6 dicembre 2011

Secondo quanto stabilito all'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
1) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
2) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
3) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
4) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
5) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
6) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
7) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
8) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.


3. ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - LE VARIE PROPOSTE DI MODIFICA

3.1. APRILE 2013 - I contenuti e le novità della nuova proposta di legge

E' stata presentata, il 15 aprile 2013, una proposta di legge (n. 750) di "modifica all’articolo 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali".
Le norme di liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali introdotte dapprima dall’ultimo Governo Berlusconi in via sperimentale con la manovra correttiva dall’agosto 2011 e successivamente confermate, in via definitiva, dal Governo Monti nell’ambito della «manovra Salva Italia» varata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono rivelate fallimentari.
Tali norme infatti sono state introdotte all’interno di un quadro anticrisi ma, ad oltre un anno dalla loro entrata in vigore, possiamo senza dubbio affermare che non abbiano avuto gli effetti sperati per il semplice fatto che, soprattutto in un periodo di recessione in cui la disponibilità economica delle famiglie e dei consumatori si riduce e, come hanno ben potuto verificato gli stessi esercenti, non basta allungare gli orari dei negozi per aumentare il fatturato.
L’aspetto problematico della questione, a cui questa proposta di legge intende porre riparo, non è tanto l’inefficacia delle misure sotto l’aspetto del sostegno all’economia quanto purtroppo il danno che si è creato sotto il profilo della conflittualità nell’attribuzione di competenza della materia tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale, nonché sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, sotto il profilo di un vero danno economico nei confronti dei piccoli commercianti che hanno subìto sulla loro pelle la disapplicazione dell’articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita:
«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

La presente proposta di legge si propone di ricondurre la competenza legislativa e la potestà regolamentare nel settore del commercio alle Regioni e agli Enti locali ai quali spetta il compito della pianificazione della turnazione delle festività lavorative che non ricada pesantemente sui diritti dei lavoratori ma che tuteli contemporaneamente i diritti dei consumatori.
L’ambito di applicazione delle disposizioni proposte è determinato con riferimento a tutti gli esercizi commerciali, evitando le distinzioni previste per le attività di somministrazione dalla riforma del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Si provvede quindi all’abolizione delle liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il ripristino della situazione precedente, con un ritorno alla liberalizzazione completa per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico.
Al fine di contemperare l’interesse dei consumatori e la tutela dei diritti dei lavoratori del commercio, in tutte le altre zone invece saranno le regioni, di comune accordo con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, a definire un piano delle aperture domenicali e festive che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 preveda, in ogni comune, un 25 per cento degli esercizi aperti per settore merceologico, nonché un numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale su un modello che è già stato sperimentato con successo a Modena.
L’articolo 2 prevede un osservatorio che monitori gli effetti della nuova legge.
È stabilito un congruo termine affinché le Regioni possano avviare le concertazioni tra le parti interessate alla redazione e all’entrata a regime del piano delle aperture festive.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge (n. 750) , presentata alla Camera dei Deputati il 15 aprile 2013, clicca QUI.


3.2. 5 AGOSTO 2014 - Le osservazioni della Conferenza Unificata alla proposta di legge

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella riunione del 5 agosto 2014 presieduta da Sergio Chiamparino, ha approvato un documento di osservazioni sul testo unificato relativo alle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

. Se vuoi scaricare il testo del documento della CU, presentata alla camera dei Deputati il 15 aprile 2013, clicca QUI.


3.3. LUGLIO 2015 - Al Senato il DdL in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali - PARERE NEGATIVO DELL'ANTITRUST

In un’audizione parlamentare davanti alla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato, del 1° luglio 2015, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, ha espresso un parere sfavorevole in merito ai disegni di legge (n. 1629 e 762) sugli orari dei negozi approvato alla Camera.
Sui tratta del:
- DDL S. 1629 - Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;
- DDL S. 762 - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali,

Il provvedimento, secondo l’Antitrust, “reintroduce una serie di limitazioni e vincoli alla libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali che vanno nella direzione contraria rispetto a quella di una piena liberalizzazione dello svolgimento delle attività commerciali”.
In particolare, le riserve riguardano l’articolo 1 che prevede un’eccezione a questo principio individuando 12 giorni di chiusura obbligatoria corrispondenti alle principali festività annuali.
Rispetto a un contesto normativo in cui è stata sancita la piena libertà dei negozianti, “il disegno di leggeha sottolineato il presidente dell’Antitrust – interviene a frapporre ostacoli alla liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, introducendo così un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche commerciali”.
Questo principio, ha ricordato lui stesso, vige ormai in gran parte dei Paesi europei, molti dei quali – tra cui la Svezia, l’Irlanda e il Portogallo – hanno eliminato, come l’Italia, ogni vincolo alle aperture domenicali e festive.
La tendenza generale, dunque, va verso una “sempre maggiore flessibilità e libertà nelle scelte relative alle modalità di svolgimento dell’attività economica”.

Anche in merito all’articolo 2 del disegno di legge, l’Autorità ha osservato che il testo prevede la facoltà dei Comuni di predisporre “accordi territoriali non vincolanti” sugli orari dei negozi, con incentivi fiscali a favore delle micro, piccole e medie imprese che accettano di aderire.
“Si tratta indubbiamente – a giudizio dell’Antitrust – di una previsione suscettibile di ricondurre la definizione degli orari alla pianificazione degli enti territoriali, rischiando così di legittimare la reintroduzione di limiti stringenti all’autonomia delle imprese”.

L’articolo 3, infine, attribuisce infine al sindaco il potere di definire, per un periodo massimo di tre mesi, gli orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio, più frequentate nelle ore notturne. “Tale potere – ha eccepito Pitruzzella – appare particolarmente penetrante nella misura in cui consente ai sindaci di definire gli orari di apertura in termini generali”, mentre “l’introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico”. Da qui, la conclusione del presidente Antitrust che “la strada da percorrere deve andare nel senso di rimuovere tempestivamente e definitivamente gli ostacoli normativi e amministrativi ancora interposti a livello locale alla liberalizzazione disposta dal legislatore nazionale”.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 1629, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 762, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 1629, approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2014, in un testo risultante dall’unificazione di diversi disegni di legge, clicca QUI.


3.4. GIUGNO 2017 - Le proposte delle Regioni sugli orari di apertura degli esercizi

La Commissione attività produttive della Conferenza delle Regioni sta lavorando ad un documento (già approvato il 5 agosto del 2014) con cui si sollecita il Parlamento ad accelerare l’approvazione di un disegno di legge, attualmente fermo in Senato (S. 1629 - Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali), di modifica del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (c.d. “Salva Italia”, approvato dal Governo Monti nel 2011), con il quale sono state liberalizzate le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.
La proposta di legge prevede una nuova disciplina complessiva della materia degli orari degli esercizi commerciali (intendendo per tali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande).
La proposta di legge introduce l’obbligo di dodici giornate festive di chiusura degli esercizi commerciali, esclusi bar e ristoranti, con la possibilità, per ciascun esercente, di derogare sino ad un massimo di sei giornate, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per le altre festività i Comuni possono predisporre accordi territoriali non vincolanti, anche con i comuni contigui, per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, sentite le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori.
Alla Regione è affidata la funzione di coordinamento e di definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali possono essere adottati gli accordi.

. Se vuoi scaricare il testo del documento delle Regioni, clicca QUI.


3.5. APRILE 2018 - La proposta della chiusura domenicale degli esercizi

3.5.1. Le proposte del Governo Lega e Movimento 5 stelle

Stop alla spesa o allo shopping la domenica. Movimento 5 stelle e Lega si preparano a rivoluzionare la settimana lavorativa, reintroducendo l'obbligo di chiusura la domenica e nei giorni festivi per i negozi. Unica eccezione, gli esercizi commerciali delle località prettamente turistiche.
Sono state incardinate in commissione Attività produttive della Camera 4 proposte di legge: una della Lega, a prima firma della presidente della commissione Barbara Saltamartini, una dei Cinquestelle, una del Pd e una di iniziativa popolare.

La proposta della Lega è la più rigida e mira ad eliminare la possibilità di aperture domenicali, salvo rare e ben specificate eccezioni.
Nel testo introduttivo che accompagna la proposta si legge infatti: viene ripristinato "l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli ubicati in località turistiche e di montagna e di quelli balneari, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo".
La proposta di legge prevede poi che siano le regioni "a regolamentare la disciplina degli orari nell'ambito della materia residuale del commercio, riconoscendo loro la possibilità, d'intesa con gli enti locali, di adottare un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, secondo logiche che siano maggiormente rispondenti alla natura commerciale dei territori locali, tutelando, in ogni caso, le piccole realtà imprenditoriali". In sostanza, il testo a prima firma Saltamartini prevede "l'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio".
Tuttavia, "sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Tali giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonchè ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno".

Come la proposta della Lega, anche lla proposta del Movimento 5 stellee esclude dall'obbligo di chiusura domenicali i negozi che si trovano in centri turistici. Infine, saranno le regioni, in accordo con le associazioni di categoria, a predisporre un piano che "preveda in ogni comune un 25 per cento degli esercizi aperti per settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale".
La proposta del Movimento, a prima firma Davide Crippa, ha come obiettivo quello di ripristinare le chiusure domenicali, riaffidando alle regioni la competenza in materia.
Le nuove norme proposte dai pentastellati si rivolgono anche alle "forme speciali di vendita al dettaglio e legate all'e-commerce: nei giorni festivi il consumatore potrà continuare a collegarsi ai siti di e-commerce, scegliere e completare l'ordine di un prodotto, ma dovrà essere chiaro che l'attività commerciale in questione, se si svolge in Italia, non sarà esercitata in alcune delle sue fasi".

Più 'morbida', infine, la proposta del Partito Democratico, a prima firma Gianluca Benamati che, "pur mantenendo il principio generale secondo il quale le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura e chiusura, individua una serie di eccezioni".
Per dodici giorni festivi l'anno gli esercizi commerciali devono rispettare orari di apertura e chiusura domenicale e festiva. Viene però consentito a ciascun esercente di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura fino ad un massimo di sei giorni individuati liberamente tra dodici festività: 1 gennaio; Epifania; 25 Aprile; Pasqua e Pasquetta; Festa del lavoro; Festa della Repubblica; Ferragosto; Ognissanti; Immacolata Concezione; Natale; Santo Stefano.

. Se vuoi scaricare il testo di un quadro complessivo delle varie proposte di legge, clicca QUI.


3.5.2. La normativa attuale

Tutte le proposte di legge analizzate sono accomunate dalla finalità di prevedere una nuova disciplina della materia degli orari degli esercizi commerciali, andando ad incidere (prevedendone l’abrogazione o la modifica sostanziale) sull’articolo 3, comma 1, lett. d–bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In precedenza, la disciplina era la seguente:
1. Gli esercizi commerciali erano soggetti agli obblighi di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale e ad orari di apertura e chiusura, salvo due importanti deroghe:
- per i comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte (in cui gli esercizi commerciali erano liberi di determinare gli orari anche in deroga agli obblighi di chiusura (art. 12 del decreto legislativo 114/1998);
- per alcune tipologie di attività tra cui: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di articoli da ricordo e artigianato locale (art. 13, comma 1 del d.lgs. 114/1998).

2. A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 (che attribuisce alle Regioni la competenza residuale esclusiva in materia di commercio) le Regioni e Province autonome avevano previsto un certo numero di aperture domenicali e festive ogni anno, nel rispetto delle esigenze territoriali, turistiche e delle città d’arte, con differenziazioni tra Regioni e Regioni.
La lettera d-bis) citata, originariamente prevedeva, solo in via sperimentale, la possibilità di derogare alle disposizioni sulla chiusura festiva e domenicale per tutti gli esercizi commerciali ubicati nei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d’arte.
Successivamente, l’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è nuovamente intervenuto sulla stessa lettera d-bis) e ha liberalizzato in tutto il territorio nazionale il regime degli orari degli esercizi commerciali e di quelli di somministrazione di alimenti e bevande, introducendo – caso quasi unico in Europa – la possibilità di aprire 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La finalità del provvedimento era di dare una spinta positiva alla crescita dei consumi, incrementando la libera concorrenza e adeguando il nostro quadro normativo a quello europeo.
Molte Regioni italiane hanno impugnato il decreto succitato davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo tra l’altro la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
La Corte costituzionale, con una serie di sentenze (tra le quali, la n. 299/2012 e la n. 27/2013) ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.


3.5.3. Le osservazioni della Conferenza delle Regioni

Il 4 ottobre 2018 la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento di Osservazioni sulle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali in cui è affrontato anche il dibattuto tema delle chiusure domenicali. Si tratta di un documento che era già stati illustrato nelle sule linee essenziali nel corso di un'audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dall'Assessore della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella (cfr. Regioni.it del 2 ottobre).
Il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato poi trasmesso alla Commissione parlamentare unitamente ad una specifica posizione di Trento e Bolzano.

Tutte le proposte di legge analizzate sono accomunate dalla finalità di prevedere una nuova disciplina della materia degli orari degli esercizi commerciali, andando ad incidere (prevedendone l’abrogazione o la modifica sostanziale) sull’articolo 3, comma 1, lett. d–bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Inoltre tutte le PdL prevedono che:
- le Regioni, d’intesa con gli enti locali, adottano appositi piani per apertura a rotazione (C 526);
- le Regioni, d’intesa con gli enti locali, adottano un piano per regolare orari di apertura e chiusura, prevedendo l'obbligo di chiusura domenicale e festiva (C 457);
- le Regioni fissano criteri generali sugli orari di apertura; i Comuni predispongono accordi territoriali (anche intercomunali) non vincolanti. In casi particolari, i sindaci possono decidere d’autorità per periodi non superiori a 3 mesi (C 470);
- le Regioni predispongono un piano triennale tenendo conto della vocazione turistica del territorio e delle esigenze dei consumatori. I Comuni registrano il regime delle aperture facoltative deciso dai singoli esercenti e lo trasmettono alle Regioni.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - si ricoda nel documento - nel 2014, ha già approvato un documento di posizionamento sulla questione con riferimento ad alcune proposte di legge, tra le quali era presente anche la n. 1629, riproposta ed oggetto della presente disanima (PDL n. 470 Benamati), che è allegato al presente documento.
È pertanto possibile riprendere le valutazioni espresse dalle Regioni in tale documento, estendendole anche alle attuali proposte di legge in quanto permangono elementi di validità.

. Se vuoi scaricare il testo del documento delle Regioni del 4 ottobre 2018, clicca QUI.



APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. Liberalizzazione degli orari dei negozi – Monitoraggio dell'Autorità Garante della Concorrenza

Sul Bollettino n. 29 del 29 luglio 2013, sono state pubblicate delle considerazioni espresse, nell'adunanza del 3 luglio scorso, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Segnalazione AS1065) in merito all'effettiva realizzazione della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali disposta dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), al fine di verificare il grado di concorrenza nel settore dopo l’intervenuta liberalizzazione.
L'AGCOM segnala che dall’analisi svolta emerge che quasi tutte le normative regionali relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali esaminate continuano a mantenere significative limitazioni in contrasto con la normativa nazionale, fatta eccezione per la Liguria e per la Valle d’Aosta che si sono virtuosamente adeguate.
Inoltre, con diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le previsioni normative delle Regioni Toscana, Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano, contrarie alla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi.

Dall’indagine svolta dall’Autorità emerge, in conclusione, che la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi disposta dal legislatore statale sta incontrando una serie di difficoltà, riconducibili non unicamente all’esistenza di ostacoli normativi, amministrativi o di altra natura posti dalle amministrazioni regionali e/o locali ma anche, più semplicemente, a motivazioni di mancata convenienza economica e, più in generale, a scelte di politica aziendale.
Più specificatamente, scrive l'AGCOM, dai dati disponibili, acquisiti come già specificato con metodo non statistico, si rileva che sebbene gli esercizi commerciali con superficie medio grande abbiano usufruito in una percentuale molto elevata della possibilità di apertura nei giorni festivi e domenicali, migliorando così le condizioni dell’offerta a beneficio dei consumatori, essi hanno riscontrato comunque significativi ostacoli normativi ed amministrativi all’esercizio di tale facoltà disposti a livello regionale e locale.
Quanto al commercio al dettaglio tradizionale, più della metà degli esercizi commerciali non ha usufruito della possibilità di apertura nei giorni festivi, adducendo prevalentemente ragioni legate alla mancanza di convenienza economica o alla sussistenza di motivazioni di ordine personale.

L’Autorità è consapevole dell’esistenza di difficoltà di natura economica all’apertura festiva, tuttavia, ritiene che la risposta più adeguata non sia nel ripristino della situazione precedente o nella ricerca di una nuova regolamentazione ma nell’eliminazione dei vincoli che impediscono il pieno realizzarsi della liberalizzazione, lasciando ai singoli soggetti la piena libertà in merito alla scelta di usufruire di tale possibilità secondo la propria convenienza economica.
In questa prospettiva potrebbe essere opportuno procedere nella ricerca di nuove forme organizzative per le diverse tipologie di commercio, al fine di renderle più coerenti con le esigenze del mercato sia sotto il profilo della dimensione minima ottimale che dei servizi da rendere.
Per garantire a tutti gli operatori la libertà di apertura degli esercizi commerciali secondo la propria convenienza economica, occorre che vengano tempestivamente e definitivamente rimossi gli ostacoli normativi ed amministrativi ancora interposti a livello regionale e locale alla liberalizzazione disposta dal legislatore nazionale.
La liberalizzazione non può di fatto compiersi solo in seguito a contenziosi giudiziari e dichiarazioni di illegittimità della Corte costituzionale, dal momento che le imprese devono poter esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge liberamente, senza costi o tempi addizionali, che aggravano indebitamente lo sviluppo del mercato.
Tra l’altro, l’esistenza di vincoli legislativi a livello regionale rende anche complesso l’adeguamento alla legislazione statale da parte dei Comuni che intendono invece darne piena applicazione.

. Per scaricare il testo della Segnalazione AS1065 - MONITORAGGIO SULLO STATO DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEI NEGOZI, cliccate QUI.

. Per scaricare il testo dell'interro Bollettino n. 29/2013, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2010-01-13 (13832 letture)

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