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COMMERCIO - I CONTENUTI DEL D. LGS. N. 114/1998 - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FORME SPECIALI DI VENDITA - IL COMMERCIO ELETTRONICO





IL COMMERCIO INTERNO SECONDO LA RIFORMA DETTATA DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998

1. IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Secondo quanto stabilito all’art. 4, comma 1, lettere d) e) ed f) esistono tre tipi di esercizi commerciali al dettaglio:
esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e).
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.


2. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L’art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 definisce commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI


3. LE FORME SPECIALI DI VENDITA

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, agli articoli 4, comma 1, lett. h) e agli articoli dal 16 al 21, prevede che il commercio al dettaglio possa essere esercitato anche attraverso forme speciali di vendita, che altro non sono che tipi di vendita che si caratterizzano per la particolarità dei soggetti a cui sono rivolte, ovvero per le modalità con cui vengono effettuate e per il luogo di svolgimento.
Il decreto prevede le seguenti quattro forme speciali di vendita:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (art. 16);
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici (art. 17);
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18);
4) la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori (art. 19).
All’articolo 21 viene poi regolamentata quella che può essere considerata una quinta forma speciale di vendita, e precisamente la vendita tramite il commercio elettronico.
Ai fini autorizzatori queste forme di vendita sono soggette a preventiva "comunicazione" al Comune competente per territorio che è quello di residenza dell´interessato e, nel caso di società, quello dove è ubicata la sede legale.
L´attività potrà iniziare dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comune.


3.1. Le novità introdotte dalla legge n. 173 del 2005

Il 17 settembre 2005 è entrata in vigore la legge n. 173 del 17 agosto 2005, che detta la disciplina sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
Essa riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidale.


3.2. Le vendite a domicilio

La legge anzitutto conferma l'obbligo per il venditore a domicilio, incaricato della promozione e della raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, di essere sempre provvisto del tesserino di riconoscimento e dispone che, salvo espressa autorizzazione scritta, questi non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
Tra le principali novità apportate dalla legge, va sicuramente annoverata l'introduzione di una nuova figura di incaricato alla vendita che potremmo definire col termine di incaricato-mandatario, che va ad affiancarsi alle due figure già esistenti di incaricato-agente e incaricato-subordinato.
L'articolo 3 della legge, infatti, prevede implicitamente tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:
1) l'incaricato-subordinato, che ha un vincolo di subordinazione con l'impresa affidante e al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta;
2) l'incaricato-agente, che non ha alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante; esercita la sua attività come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia e al quale si applicano gli accordi economici collettivi di settore;
3) l'incaricato-mandatario, che esercita la sua attività, senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricato da una o più imprese, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia con l'impresa (in tal caso l'attività si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro).

L'articolo 4, comma 2 della legge dispone che il contratto con l'incaricato-mandatario deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem), ciò significa che le parti non possono provare l'esistenza del contratto in assenza di un documento scritto.
Inoltre, lo stesso articolo precisa, con un linguaggio assai poco tecnico, che il contratto in questione "può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo."
Ciò significa che entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso.


3.3. Le vendite piramidali

Negli articoli successivi, la legge in esame tratta delle cosiddette “Vendite piramidali” stabilendo che è vietata la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni dirette a moltiplicare i livelli di vendita utilizzando il prodotto quale pretesto per reclutare nuovi venditori da inserire all'interno della piramide (giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio").

. Se vuoi approfondire l’argomento della tutela del consumatore dalle vendite piramidali, clicca QUI


3.4. LE VENDITE STRAORDINARIE

Secondo quanto disposto all’articolo 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite straordinarie possono essere effettuate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:
• cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una sua succursale;
• ristrutturazione dell'azienda (alcuni Comuni stabiliscono una spesa minima) che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane;
• gravi calamità che hanno colpito l'azienda;
• giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
Le comunicazioni per la vendita promozionale devono essere presentate al Comune competente per territorio almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita.
Altra forma di vendita straordinaria e la vendita sottocosto.
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Per le modalità, il periodo e la durata delle vendite straordinarie è necessario rifarsi alle singole leggi regionali.


4. LE SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Sulla materia si riporta il seguente documento:
. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari previsti dal D. Lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio.


4.1. Organo competente all'irrogazione delle sanzioni

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni in materia di commercio è il dirigente.
E’ quanto afferma il Parere n. 5/2010 del Servizio consulenza della Regione Piemonte, secondo il quale sul punto la giurisprudenza ha già chiarito che, dopo l’entrata in vigore del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell’art. 107 del T.U. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dall'art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che attribuiva al Sindaco il potere di emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni.

Si riporta il testo del parere:
. REGIONE PIEMONTE - Parere n. 5/2010 - Organo competente ad erogare sanzioni amministrative in materia di commercio.


5. LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 59/2010 IN MATERIA DI COMMERCIO

. Se vuoi conoscere le novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva Servizi”, clicca QUI.


IL COMMERCIO ELETTRONICO

1. DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E FORME DEL COMMERCIO ELETTRONICO - NORMATIVA

1.1. Commercio elettronico - Definizione e tipologie

Si definisce «commercio elettronico» l’attività rivolta all’effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche.
Nel commercio elettronico (e-commerce), l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet.
Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati.

In sintesi, può essere definita commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:
• commercializzazione di beni e servizi ;
• distribuzione on-line di prodotti in formato digitale;
• effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa;
• stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica amministrazione
-

Le tipologie di commercio elettronico vengono classificate a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita:
Business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer);
Business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende;
Business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.

Altra distinzione è la seguente:
Consumer to Consumer (CtoC), che riguarda scambi fra privati;
P.A. to Consumer (PAtoC.), che riguarda scambi fra Pubblica Amministrazione e Cittadino;
P.A. to P.A , che concerne scambi fra soggetti della Pubblica Amministrazione.

A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:
1) Commercio elettronico indiretto (off line): riguarda la cessione di beni materiali visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche dei beni, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.
In questo caso il commercio elettronico, salvo per la differente modalità di ordinazione dei beni acquistati, non si discosta dalle ordinarie altre forme di vendita.

2) Commercio elettronico diretto (on line): riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso «Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire» (art. 11, Regolamento CE, 17 ottobre 2005, n. 1777/2005; in merito R.M. 15 novembre 2004, n. 133/E e 21 luglio 2008, n. 312/E).
La transazione commerciale in questo caso avviene esclusivamente in via telematica: l’acquirente visiona sul catalogo on line il bene o servizio da acquistare, procede all’ordine, esegue il pagamento con sistemi elettronici, effettua il download del bene acquistato oppure gli viene fornito il servizio acquistato.
Questa tipologia di commercio elettronico comporta, quindi, la completa dematerializzazione della transazione commerciale, essendo il bene acquistato intangibile ed immateriale.

I modi con i quali può esprimersi il commercio elettronico sono molti ma in via generale, si può parlare di quattro forme di commercio elettronico:
1. il commercio elettronico tra aziende (“Business to business”), il quale rappresenta un’attività in rete utilizzata da aziende che si servono del lavoro di altre per trasformare i loro prodotti e che risulta pertanto indirizzata a rappresentare un supporto alle transazioni tra le medesime senza riguardare gli utilizzatori finali dei beni prodotti;
2. il commercio elettronico intra-aziendale (“Intra-business”), che coinvolge un’azienda con sedi distribuite sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo stesso gruppo le quali soddisfano le esigenze di scambio di prodotti o servizi attraverso la rete;
3. il commercio elettronico tra consumatori (“Consumer to consumer”), il quale si sostanzia in scambi di prodotti effettuati da consumatori mediante l’utilizzo della rete, talvolta mediante l’utilizzo del modello dell’asta;
4. il commercio elettronico per i consumatori (“Business to consumer”), il quale rappresenta la forma più nota e finalizzata alla vendita di prodotti direttamente all’utente finale.


1.2. Normativa di riferimento

Le norme da seguire per lo svolgimento di attività di commercio elettronico sono alquanto numerose. Le principali vengono di seguito elencate:
- .D.Lgs. n. 114/1998 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997;
- D.Lgs. n. 185/1999 - attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- D.Lgs. n. 70/2003 - attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, contiene la riforma della disciplina dell’esercizio dell’attività commerciale; in esso l’e-commerce non trova un suo spazio specifico e viene relegato semplicemente ad una tra le "forme speciali di vendita al dettaglio" e più precisamente:
- alla "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" (art.4, comma 1, lett. l), n. 3) e
- alla "vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" (art. 18).

La normativa prevede:
• l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente.
Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative: si può incorre in una multa oppure in casi particolarmente gravi, si rischia di vedersi sospesa l’attività anche se per un massimo di 20 giorni (art. 4, comma 1);
• nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5, nonché il settore merceologico di attività" (art. 4, comma 3).
Segue, quindi, che per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza.

In seguito all’impetuoso sviluppo di Internet, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con la direttiva n. 97/7/CE "riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza", volta a creare un sistema uniforme di tutele in relazione ai contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.
La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza).
In particolare la definisce "contratto a distanza" qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto; vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi diretti alla conclusione del contratto.

Attraverso il D.Lgs. n. 70 del 2003 l' Italia ha dato attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.

Per quanto riguarda l’IVA, con l'emanazione della direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE e delle successive direttive e regolamenti, viene introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto. Si stabilisce, infatti, che:
• tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
• la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
• i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
• per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.


2. PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

2.1. Commercio elettronico - Rapporto della Commissione europea

Il 23 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sullo stato di attuazione del piano d'azione europeo per il commercio elettronico e i servizi on-line 2012-2015.
Il piano d’azione, presentato nel gennaio 2012, ha individuato sedici azioni principali per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate al raggiungimento di cinque obiettivi principali:
- sviluppare l’offerta legale e transfrontaliera di prodotti e servizi on-line;
- potenziare l’informazione degli operatori e la tutela dei consumatori;
- sviluppare sistemi di pagamento e di consegna affidabili ed efficaci;
- combattere più efficacemente gli abusi e comporre più facilmente le controversie;
- diffondere le reti a banda larga e le soluzioni tecnologiche avanzate
.

Il rapporto illustra lo stato di attuazione del piano d’azione a un anno dalla sua emanazione, con riferimento a ciascuna della azioni individuate ed evidenzia che molte delle azioni previste sono state già concluse o almeno avviate. Ad esempio, per quanto riguarda la strategia europea sui diritti di proprietà intellettuale, è stata adottata la direttiva sulle opere orfane ed è stato firmato un Memorandum d’intesa sulle opere fuori commercio.
E’ stata inoltre presentata una proposta di direttiva sulle società di gestione collettiva dei diritti e sulla concessione di licenze multi-territoriali on-line per i diritti su opere musicali.
In materia di diritto d’autore, in attesa di decidere entro il 2014 se presentare effettivamente proposte di riforma, la Commissione europea sta focalizzando la sua attenzione su aspetti quali la dimensione territoriale della protezione nel contesto del mercato interno; l’armonizzazione, le limitazioni e le eccezioni al diritto d’autore nell’era digitale; la frammentazione del mercato del diritto d’autore nell’Unione europea; l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di enforcement dei diritti.
In materia di contrasto alle pratiche commerciali scorrette delle imprese, a fine gennaio 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica sulle pratiche commerciali sleali tra imprese nella catena di fornitura alimentare e non alimentare.
La consultazione aiuterà la Commissione a valutare l'entità delle pratiche commerciali sleali e a raccogliere elementi di prova circa la loro incidenza sull'economia e sull'attività transfrontaliera.
Per il potenziamento della formazione dei commercianti on-line sui loro obblighi e sulle opportunità offerte dal mercato unico digitale, la Commissione ha adottato nel dicembre 2012 un codice dei diritti europei on-line, che raccoglie le norme di base della legislazione europea con riferimento all’ambiente digitale.
Con l’obiettivo di migliorare l’informazione dei consumatori nel 2012 la Commissione ha promosso un dialogo strutturato tra gli stakeholders sugli strumenti di comparazione dei prodotti.
I risultati del dialogo serviranno alla Commissione per decidere se è necessaria un’azione a livello europeo e costituiranno la base per eventuali linee guida orizzontali.
Nel corso del 2013 la Commissione intende adottare misure per migliorare l’efficienza del sistema delle consegne di pacchi, sul quale è stato pubblicato un libro verde ed è stata aperta una consultazione pubblica, tenendo in particolare conto le vendite transfrontaliere e le esigenze del commercio elettronico.
Nell’ambito dello sviluppo di una strategia europea per l'integrazione del mercato dei pagamenti mediante carte, internet e con dispositivi mobili, nella primavera 2013 la Commissione intende presentare delle proposte di revisione della direttiva sui servizi di pagamento e sulle commissioni interbancarie.
Per quanto riguarda la rimozione dalla rete dei contenuti illegali la Commissione sta lavorando su una valutazione di impatto delle procedure di notice-and-action nel contesto dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
Per quanto concerne l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale la Commissione ha di recente pubblicato un rapporto sul funzionamento del Memorandum d’intesa sulla vendita di beni contraffatti tramite internet.
(Fonte: Assonime)

. Se vuoi scaricare il testo del rapporto sullo stato di attuazione del piano d'azione europeo per il commercio elettronico e i servizi on-line 2012-2015, clicca QUI.


2.2. Veicoli nuovi e usati – Ammissibilità del commercio elettronico

Il commercio elettronico di veicoli nuovi o usati è da ritenersi legittimo.
Lo ha chiarito il Ministero dell’interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013, di risposta ad un quesito posto dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Questi siti, rileva il Ministero, in realtà svolgono, sostanzialmente, "attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici" e si pongono come "meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni on-line".
Di fatto, la vendita materiale di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi on-line, poiché la trascrizione al PRA impone che l’atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione. In questi casi, per lo svolgimento di tale attività che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto terzi (agenzia d'affari) torna applicabile il disposto di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931, e pertanto è richiesta la preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente.
Nel caso in cui, i siti siano, invece, riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare una preventiva dichiarazione al Comune territorialmente competente, di cui all'articolo 126 del medesimo R.D. n. 773/1931, prevista per il commercio di cose antiche o usate.

Si riporta il testo della Nota ministeriale gentilmente messa a disposizione dalla Comunità di pratica delle attività economiche:
. Ministero dell’interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013 - Punto 1 - Quesiti in materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.


2.3. COMMISSIONE EUROPEA - Consultazione pubblica sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero

Con il comunicato stampa del 25 settembre 2015, la Commissione europea ha reso noto l’avvio di una consultazione pubblica - che si concluderà il prossimo 18 dicembre 2015 - per verificare le problematiche derivanti dall’adozione, per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) resi a privati consumatori (B2C), del sistema opzionale denominato “mini sportello unico” o “mini one stop shop” (MOSS).

E’ da ricordare che dal 1° gennaio 2015 i servizi di telecomunicazione ed i servizi di teleradiodiffusione, in base alle regole in tema di territorialità stabilite dalla Direttiva comunitaria 2008/8/CE, sono tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario, cioè nello Stato membro di consumo.
Per facilitare l’assolvimento degli obblighi IVA dei prestatori, che dovrebbero altrimenti identificarsi in ciascuno degli Stati membri di consumo dei servizi, la Direttiva 2008/8/CE ha disposto, a decorrere da tale data, l’estensione ai predetti servizi del sistema opzionale che era già previsto per i servizi elettronici resi a consumatori finali da soggetti residenti in Paesi terzi, servizi anch’essi tassati nel luogo di stabilimento del destinatario.
Il sistema del “mini sportello unico” prevede che il prestatore dei servizi in questione anziché assumere la veste di soggetto passivo d’imposta nei diversi Stati membri in cui opera - sottostando agli adempimenti IVA previsti da ogni singolo Stato - possa identificarsi in un unico Stato comunitario, con la possibilità di utilizzare in tale Stato un portale web per assolvere anche gli obblighi IVA (dichiarazione e versamento) relativi ai servizi resi negli altri Stati.
In concreto, dal 2015 sono stati introdotti due regimi speciali:
- il primo è applicabile alle imprese di Paesi extra-UE che forniscono ai consumatori finali servizi elettronici, nonché servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione;
- il secondo regime riguarda invece le stesse tipologie di servizi (elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) resi a consumatori finali da imprese comunitarie non stabilite nello Stato in cui i servizi sono realizzati.
Informazioni di carattere generale sul sistema del MOSS sono state fornite dalla Commissione europea nell’apposita guida.

. Se vuoi scaricare la GUIDA al mini sportello unico per l’IVA, clicca QUI.


In ambito interno, le disposizioni della direttiva 2008/8/CE relative alla territorialità dei servizi di cui si tratta sono state attuate con il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.
Le modalità operative per la registrazione al regime speciale sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2014, mentre gli schemi dei dati da trasmettere per via telematica per avvalersi di tale regime sono stati approvati con il provvedimento direttoriale del 23 aprile 2015.
L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione degli operatori che intendono avvalersi del particolare sistema il portale telematico MOSS.

. Se vuoi accedere al portale telematico, clicca QUI.


La consultazione pubblica lanciata dalla Commissione si inserisce nell’ambito della strategia europea sul mercato unico digitale (v. COM (2015) 192 final), ed ha l’obiettivo di fornire elementi utili per semplificare la disciplina IVA dei servizi in questione, nell’ottica di evitare distorsioni di concorrenza tra le imprese.

. Se vuoi partecipare alla consultazione pubblica, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 42/2015, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2014, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2015, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per scaricare la NORMATIVA - Leggi e decreti relativa al commercio, cliccate QUI.

. Per scaricare la NORMATIVA - Circolari, Pareri e Note ministeriali relativa al commercio, cliccate QUI.

. Per scaricare la MODULISTICA relativa al commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, cliccate QUI.

. Per le modalità delle denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per approfondire l’argomento della COMUNICAZIONE UNICA per la nascita dell'impresa, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2010-01-13 (6020 letture)

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