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SOMMINISTRAZIONE - ESAME DI ALCUNE RISOLUZIONI E PARERI MINISTERIALI





I REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE
ESAME DI ALCUNE RISOLUZIONI E PARERI MINISTERIALI


1. Obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione del 27 settembre 2006, Prot. 8408 ha affermato l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande nonostante la soppressione del Registro degli esercenti il commercio.
Scrive, infatti, il Ministero:
L’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legislativo n. 223/2006, fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò significa che, nonostante la soppressione del Registro Esercenti il Commercio a far data dal 4 luglio 2006, ai fini dell’accesso all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all’attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio.
Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare e di quelli previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell’esame, e dall’art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla c.d. pratica commerciale, della legge n. 287, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l’onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande.


2. Requisiti di accesso per le attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazioni di bevande alla luce del D.Lgs. n. 59/2010

In tre risoluzioni il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce i requisiti di accesso per le attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazioni di bevande alla luce del D.Lgs. n. 59/2010.

1. Requisisti professionali per attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande (Risoluzione 23 giugno 2010, n. 77536)
Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
2) Iscrizione al REC.
Con la risoluzione citata, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fà la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della Camera di Commercio competente e la relativa iscrizione al Registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC) (successivamente abrogato definitivamente dall'articolo 3, del D.L. 4 luglio 2003, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dal 4 luglio 2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.

2. Esercizio di vicinato e requisiti professionali – Interpretazione articoli 65 e 71, 6 comma, del D. Lgs. n. 59/2010 (Risoluzione 8 luglio 2010, n. 86656)
Ai fini dell’avvio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, si chiede se a norma dell’articolo 71, 6 comma, lettere a), b), e) del D.Lgs. n. 59/2010, il diploma di perito agrario possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività o se lo si debba integrare con la frequenza del corso professionale per la somministrazione degli alimenti (art. 71, lettera a) del D.Lgs. n. 59/2010).
Con la risoluzione citata, invece, richiamandosi alla precedente circolare 3635/C del 6 maggio 2010, il Ministero dello Sviluppo economico riconosce valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie inerenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Pertanto alla luce di quanto sopra affermato il Ministero ritiene che «il diploma di scuola media superiore di perito agrario, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione sia la commercializzazione dei prodotti, possa considerarsi requisito professionale valido».

3. Requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande (Risoluzione 22 luglio 2010, n. 94958)
Un Comune chiede se un utente in possesso di diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” conseguito presso un istituto professionale statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia merceologica, possa vantare tale titolo per presentare una DIA per l’apertura di un esercizio di vicinato per il commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.
Il Ministero, con la Risoluzione citata, precisa quanto segue:
• il conseguimento del diploma, presso un Istituto professionale per il commercio è avvenuto nel 1975, vale a dire 35 anni fa. Questo significa che il confronto tra le materie di formazione professionale dell’epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti, non è affatto agevole e deve essere pertanto effettuato con l’elasticità che tale circostanza richiede;
• detto ciò, la materia merceologica e le altre materie, ivi compresa la materia tecnica amministrativa aziendale, prevista nel piano di studi, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente contenevano all’epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Il Ministero precisa che quanto previsto alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, viene confermato dal punto 11.5 della circolare 3635/C del 6 maggio 2010, ossia che uno dei requisiti per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare consiste nell’essere in possesso di un diploma di scuola “ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Questo deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative.
Pertanto, in relazione al quesito proposto, la presenza delle materie “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale” nel corso di studi dell’utente, è condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto.
Più complesse, invece, le considerazioni svolge dal Ministero nel citato parere che riguardano il diploma triennale di qualifica «addetti alla segreteria d'azienda», soprattutto in relazione al fatto che il quesito proposto riguarda un diploma conseguito nell'anno 1975.
In tal caso, puntualizza il parere, «il confronto tra le materie di formazione professionale dell'epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti non è affatto agevole e deve pertanto essere effettuato con l'elasticità che tale circostanza richiede».
Il Ministero perviene, comunque, alla conclusione che la presenza nell'allora piano di studi di materie come «merceologia» e «tecnica amministrativa aziendale» sia condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto.


3. Applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 21 giugno 2011, Prot. 0118160, sostiene che la SCIA è applicabile alle aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dall'art. 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Nota del 21 giugno 2011, Prot. 0118160: Quesito relativo all'applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione.


4. Socio accomandatario - Requisiti per il commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice che svolge l’attività di distribuzione di carburanti con annesso bar di somministrazione di alimenti e bevande, non matura il requisito per la vendita di prodotti alimentari o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto lo stesso ha prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza in qualità di socio accomandatario presso una società che svolge attività di distribuzione di carburanti.
In questo caso è rilevante il fatto che l’iscrizione all’INPS è relativa all’attività prevalente di gestione di un impianto di carburanti. E’ quanto ha affermato il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 26 ottobre 2011, Prot. 200543.

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Nota del 26 ottobre 2011, Prot. 0200543: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande. Socio accomandatario.


5. Sala giochi con bar interno – Possibilità di due gestioni con soggetti diversi – Ma attenzione alle responsabilità personali

In data 1° ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contenuto di una Nota del Ministero dell'Interno del 12 luglio 2013, n. 557-PAS/U'O12322/12001(1) con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla questione relativa alla possibilità che un bar all'interno di una sala giochi possa o meno essere gestito da un soggetto diverso dal titolare della sala giochi.

Prima di arrivare al contenuto della nota ministeriale, vogliamo richiamare due disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991 sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1) L'art. 5, comma 1, della legge 287/1991 prevede che l'autorizzazione all'esercizio potrà essere rilasciata con riferimento alle sottoelencate tipologie di esercizio:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2) L'articolo 3, comma 6, lett. d) stabilisce, inoltre, che "Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande ...
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
".

Da quanto sopra se ne ricava che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - se congiunta ad attività di trattenimento e svago - può essere esercitata:
- negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali è prevalente l'attività di somministrazione e
- negli esercizi di bui all'art. 3, comma 6, lettera d), nei quali è prevalente, invece, l'attività di trattenimento e svago.

Ritornando all'oggetto della Nota in commento, il Ministero dell'Interno ricorda:
a) che le sale giochi, nelle quali sono installati apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110, commi 6, lett. a), e 7, sono sottoposte a licenza di cui all'art. 86 del R.D. n. 773/1931, di competenza comunale;
b) che l'art. 5, comma 1, lett. c) della L. n. 287 del 1991 prevede espressamente che sia possibile l'esercizio congiunto di una sala giochi con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ora, se nulla osta che le due attività siano gestite nei medesimi locali da soggetti diversi, deve comunque essere rilevato che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - in quanto accessoria e servente l'attività principale di sala giochi - non possiede una natura gestionale completamente autonoma in quanto "fortemente influenzata e condizionata dalla disciplina che regola le sale giochi". E questo in relazione:
- agli orari di chiusura cui sono sottoposte le sale giochi, a differenza degli esercizi di somministrazione che non hanno tale limitazione;
- all'esercizio del potere sanzionatorio ed inibitorio nei confronti del gestore degli apparecchi da gioco (sospensione o chiusura), che inevitabilmente si ripercueterà sull'attività gestionale dell'esercizio della somministrazione.

Il Ministero dell'Interno ricorda, poi, che l'art. 8 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), sancendo la natura strettamente personale delle licenze di polizia, comporta, in ogni caso, che l'esercente dell'attività si assuma personalmente e direttamente il compito di esercitarla con la conseguente assunzione di responsabilità nei confronti dell'Autorità di P.S., che ne vigila le modalità di svolgimento.
Ne consegue che, qualora venga autorizzato lo svolgimento di più attività, da parte di soggetti diversi, nella stesse sede fisica, devono essere rispettate alcune condizioni di fatto, quali:
- una chiara riconoscibilità del responsabile di ciascuna delle attività;
- la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita della sede;
- una completa autonomia e differenziazione dell'apparato organizzativo e del personale impiegato in ciascuna attività
.

- Si riporta il testo del parere ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Circolare del 1° ottobre 2013: Nota del Ministero dell'Interno su affitto gestione bar all'interno di sala giochi.



RIFERIMENTI

. Se vuoi consultare le Risoluzioni ministeriali sulla disciplina in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande e turismo, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2010-01-13 (7858 letture)

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