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ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - LA GESTIONE PREVIDENZIALE ARTIGIANI





LA GESTIONE PREVIDENZIALE ARTIGIANI

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è istituita una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La tenuta di questi elenchi è ancora disciplinata dalla Legge n. 1533 del 1956, poi integrata dalla legge n. 160 del 1975.
L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, prevista come obbligatoria dall'art. 5 della legge n. 443 del 1985, deve intendersi costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa artigiana, e quindi anche degli effetti concernenti l'applicazione della normativa assistenziale e previdenziale concernente gli artigiani.
La compilazione degli Elenchi nominativi di tutti gli artigiani e dei rispettivi familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria è demandata alla Commissione provinciale per l'artigianato.


1.1. I soggetti obbligati e gli adempimenti presso l’INPS

Le persone soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie sono quelle previste dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, poi integrata dall’art. 29 della legge n. 160 del 1975.
A questi soggetti è stata estesa, a norma dell’art. 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, anche l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Successivamente, la legge n. 133 del 1997 (entrata in vigore il 5 giugno 1997) ha arricchito la gestione previdenziale degli artigiani di due nuovi soggetti: i soci unici di società a responsabilità limitata e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice.

L'iscrizione dell'impresa artigiana all'Albo comporta, dunque, l'iscrizione negli Elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali (INPS):
• del titolare, nel caso di impresa individuale;
• degli eventuali collaboratori familiari;
• di tutti i soci partecipanti all'attività artigiana, nel caso di società.

Gli artigiani sono, altresì, tenuti a comunicare ogni eventuale variazione nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari collaboratori e la cessazione dell'attività.
Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli artigiani all'Albo, le Commissioni Provinciali provvedevano alla compilazione e all'aggiornamento degli Elenchi e alla trasmissione, con il Mod. 503 M, all'INPS competente per territorio.


1.2. Iscrizione e/o cancellazione di familiari coadiuvanti

Sono iscritti alla gestione speciale per gli artigiani anche i familiari coadiuvanti che prestino il proprio lavoro nell'impresa in maniera abituale, prevalente e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti ed abbiano compiuto il 15° anno di età.
E’ richiesta la partecipazione al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza (art. 2, L. 4 luglio 1959, n. 463).

Si considerano familiari coadiuvanti:
• il coniuge,
• i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
• i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
• i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
• i minori regolarmente affidati;
• i nipoti in linea diretta;
• i fratelli e le sorelle;
• gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
• i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado
.


1.3. Le scadenze dei versamenti

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
• 16 maggio,
• 16 agosto,
• 16 novembre,
• 16 febbraio dell’anno successivo
.


1.4. Approfondimenti

Sull'argomento si riporta un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
. Gli adempimenti previdenziali e assicurativi da parte dell'imprenditore artigiano.


2. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

. Se vuoi approfondire l'argomento, clicca QUI.


CASISTICA E PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

La contribuzione INPS per i soci lavoratori/amministratori di S.R.L.

Tra le disposizioni di carattere previdenziale contenute nel D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, assume particolare rilevanza il comma 11 dell’art.12, recante una norma di interpretazione autentica del comma 208, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in base alla quale:
- tale comma si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS;
- restano, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, il Legislatore in conformità con la prassi amministrativa sinora seguita dall’INPS (e in senso opposto alle conclusioni cui erano giunte, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240):
1) ha chiarito che il principio dell’iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente di cui all’art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 opera con riferimento ai lavoratori che svolgano più attività autonome imprenditoriali come commercianti, artigiani o coltivatori diretti;
2) escludendo gli iscritti alla Gestione separata dall’ambito di applicazione del suddetto comma 208, ha sancito il principio della doppia imposizione contributiva, sia nella Gestione dei commercianti che nella Gestione separata, in capo ai soci lavoratori e amministratori di SRL.
In definitiva (e a titolo esemplificativo) il socio lavoratore di SRL (con attività svolta nel settore commerciale) che svolga anche attività di amministratore:
1) può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all’incarico amministrativo soltanto nel caso in cui l’attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti);
2) in tutti i casi in cui l’attività commerciale presenti i predetti caratteri dell’abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi:
a) sia alla Gestione dei commercianti (ex art. 1 co. 203 della L. 662/96),
b) che alla Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95),
con applicazione del contributo dovuto all’una e all’altra Gestione sulle relative quote di reddito.

Con l’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 viene, infatti, definitivamente statuito che l’obbligo di iscriversi esclusivamente alla Gestione previdenziale riferita all’attività prevalente vale per tutti i lavoratori che svolgano più attività autonome come commercianti ovvero come artigiani o coltivatori diretti.
In secondo luogo, l’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 in equestione esclude espressamente dall’ambito applicativo dell’art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

In conclusione sulla base di quanto normativamente previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nei casi in cui il socio di una società commerciale nella forma della SRL, oltre a partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, svolga anche compiti di amministratore, percependo un apposito compenso, è tenuto all’iscrizione e al versamento della relativa contribuzione:
- sia presso la Gestione commercianti/artigiani, per l’attività commerciale/artigianale svolta in qualità di socio lavoratore, ai sensi dell’art. 1, comma 203, della L. 662/1996, - sia presso la Gestione separata, per l’attività di amministratore, ai sensi dell’art. 2 , comma 26, della L. 335/1995.

Si segnala, infine, che questa interpretazione della norma ha valore retroattivo e quindi si applica anche ai rapporti già in essere e al contenzioso eventualmente in essere.
(Articolo a cura dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze)


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento della formazione e tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, clicca QUI.

- Se vuoi approfondire l'argomento della gestione previdenziale e assistenziale per i lavoratori dello spettacolo soggetti ad ENPALS, clicca QUI.

. Per scaricare la Normativa INPS, cliccate QUI..

. Per approfondire l’argomento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, cliccate QUI.

. Per le modalità delle denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2010-01-13 (4914 letture)

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