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COMMERCIO, SOMMINISTRAZONE E TURISMO - LE NOVITA’ PREVISTE DAL D. LGS. N. 59/2010 - RECEPIMENTO DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE - REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO PER COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - LA RIABILITAZIONE PENALE





LE NOVITA’ PREVISTE DAL D. LGS. N. 59/2010, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto entra in vigore l' 8 maggio 2010.
Il decreto prevede sostanziali modifiche anche nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio (sia in sede fissa che in forma ambulante), che di seguito vogliamo illustrare.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, ha successivamente fornito una sintetica illustrazione delle principali innovazioni introdotte nei settori di sua competenza rispetto alla normativa previgente ed alcuni primi chiarimenti applicativi delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 59/2010.
La Circolare si sofferma principalmente sui contenuti della Parte Seconda del D. Lgs. n. 59/2010 - e, più precisamente, sul contenuto degli articoli dal 64 al 81 - che contiene le disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, quali: la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, alcune forme speciali di vendita, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, la soppressione di tre ruoli e di un elenco camerale, le attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, ecc..
Il testo del decreto e della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


1. I CONTENUTI INNOVATIVI IN MATERIA DI COMMERCIO

1.1. Somministrazione di alimenti e bevande

L’articolo 64 del decreto in commento introduce le seguenti novità:
1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, continuerà ad essere soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, richiama l’attenzione sulla circostanza che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione in questione è soggetto a silenzio assenso per effetto dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Ministero ricorda altresì che l’autorizzazione per l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini dell’art. 86 del T.U.L.P.S. come disposto dall’art. 152 del R.D. n. 773/1931, modificato dal D.P.R. n. 311/2001”, citando a tale proposito un parere del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1).

2. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al riguardo, è necessario richiamare l’attenzione sulla modifica del comma 2 del citato art. 19, ad opera dell’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010.
Il vigente comma 2 dell’articolo 19, come modificato, così recita “2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.”
In questo caso, per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, ad opera dell’art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010, l’operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell’attività e poi all’invio della comunicazione contestualmente all’avvio dell'attività stessa.
Di conseguenza, scrive il Ministero nella citata circolare n. 3635/C, l’avvio effettivo dell’attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell’art. 19.
Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell’attività (DIA) ad efficacia differita.
Resta fermo che dall’applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di specie, non consegue alcun obbligo di interruzione dell’attività in essere.

Secondo il Ministero, sulla base di un’interpretazione sistematica di tale articolo, l’utilizzo dell’istituto della DIA ad efficacia differita non sia ammissibile nel caso in cui l’operatore intenda trasferire l’attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell’art. 64, comma 3, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate.
Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art. 64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata.

3. Sarà subordinata alla dichiarazione di inizio di attività anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6, dell’articolo 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e precisamente:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico
.

4. Resta fermo quanto previsto dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art. 64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L’attività dell’avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio della dichiarazione al comune competente per territorio. Resta ferma, ai fini dell’avvio della DIA ad efficacia immediata, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nella disposizione.

6. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

7. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I decreti ai quali la disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei locali nei quali deve svolgersi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell’interno. Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5 agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.

Al comma 3, dell’articolo in commento, si stabilisce che “Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”
.

La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela.
In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile.
Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull’equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.
Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività (Punto, 5.1, Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).

Il comma 7 dell’art. 64 apporta modifiche al comma 6, dell’articolo 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, prevedendo che sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico
.

La norma sancisce l’esclusione della programmazione nel caso delle attività espressamente elencate dalla lettera a) alla lettera h), rendendo compatibile il disposto di cui all’art. 64, comma 2, il quale prevede l’applicabilità nel caso delle attività elencate dell’istituto della DIA ad efficacia immediata. Al riguardo, si richiama quanto precisato con riferimento alla esclusione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, i quali sono oggetto della specifica disciplina espressamente richiamata nel citato art. 64, comma 2 (cfr. punti 4.1 e 4.2) (Punto 8.1. Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).

Il comma 8 prevede che l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottantagiorni.

Il comma 9 prevede la sostituzione del comma 1, dell’articolo 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilendo che “A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.”.

Il comma 10 dell’art. 64 prevede l’abrogazione:
• dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 3;
• del comma 1 dell’articolo 4 e
• dell’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287
.


1.2. Commercio al dettaglio in sede fissa

Agli articoli dal 65 al 69 si stabilisce, rispettivamente, che:
a) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (art. 65);
b) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (art. 66);
c) La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 67);
d) La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 68);
e) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori (art. 69)
non saranno più soggette a “comunicazione”, ma a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda le vendite presso il domicilio dei consumatori, l’articolo 68 prevede anche la sostituzione del comma 4, dell’articolo 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con il seguente:
“4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita.

Dunque: nel caso dell’apertura degli esercizi di vicinato, nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni ‐ apparecchi automatici‐vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ‐ vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione.
La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della comunicazione al comune competente per territorio.
La precedente disciplina obbligava l’aspirante commerciante ad attendere il decorso di trente giorni a far data dalla comunicazione.

Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del D- Lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata.
Trattasi di un intervento di semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell’avvio, previsti dall’abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998 (Punto 9.1, Circolare n. 3535/C del 6 maggio 2010).

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell’avvio dell’attività (Punto 9.2 Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).


1.3. Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, l’articolo 70 dello schema di decreto in commento introduce le seguenti novità:
a) al comma 1 viene previsto la sostituzione del comma 2, dell’art. 28, del D. Lgs. n. 114/1998, e si stabilisce che l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche rimane soggetto ad apposita autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata “a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”;

b) al comma 2 viene prevista la modifica del comma 4, dell’articolo 28 del D. Lgs. n. 114/1998 e si stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, non più dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, ma, in ogni caso, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività;

c) al comma 3 viene prevista la modifica del comma 13, dell’articolo 28 del D. Lgs. n. 114/1998, dove dopo le parole: “della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante” sono inserite le seguenti:
“limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche”.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), successivamente modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, nel quale si stabiliva che “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”.


1.4. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Le disposizioni di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 disciplinano i requisiti di onorabilità per l’avvio e l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Diciamo subito che la novità più rilevante in questa materia è la segunete: Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

Già la rubrica dell’articolo ("Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali"), anticipa in un certo qual modo le rilevanti novità contenute nell’articolato normativo: i requisiti morali e professionali sono unificati sia per le attività di somministrazione che per il commercio in senso stretto.
A dire il vero, come abbiamo già visto al precedente punto 1.1., per coloro i quali, materialmente, esercitano l’attività di somministrazione sono richiesti ulteriori requisiti di onorabilità, più rigorosi rispetto quelli previsti per l’attività commerciale.

L’articolo 71 del decreto in commento fissa ex nuovo i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, stabilendo quanto segue:
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”
.

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 71, comma 3, che richiama il formale provvedimento di riabilitazione per eliminare gli effetti ostativi allo svolgimento dell’attività nei casi previsti, la circolare ministeriale n. 3635/C del 6 maggio 2010 (Punto 11.2), precisa che detto provvedimento può essere ottenuto con un termine inferiore ai cinque anni in alternativa indicati, per effetto della modifica dell’art. 179 del Codice Penale, ad opera dell’art. 3 della legge 11 giugno 2004, n. 145, che ha ridotto da cinque a tre gli anni necessari per ottenerlo.
Fermo quanto appena precisato, per il soggetto che non abbia chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l’ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall’art. 71, comma 3.
Quando l'inabilità derivi dall'aver subito condanna ad una certa pena o ad una pena per determinati reati, infatti, la disposizione fissa espressamente in cinque anni la durata dell'effetto interdittivo e, pertanto, solo decorso tale termine, la situazione di inabilità viene comunque a cessare. I cinque anni indicati vanno conteggiati dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata, se trattasi di pena detentiva, o pagata, se pecuniaria) o si è in altro modo estinta (per amnistia impropria, per prescrizione; per concessione della grazia o dell'indulto) (Punto 11.3).

Per effetto dell’art. 71, comma 4, a differenza della previgente disciplina, il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e a far data dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza (ossia dal giorno in cui contro la sentenza non sono ammessi mezzi di impugnazione) (Punto 11.4).

L’art. 71, comma 6, lettere a), b) e c), individua i requisiti professionali per l’avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.
A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’avvio di ambedue le tipologie di attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (Punto 11.5).


- Per una maggiore comprensione delle novità introdotte, si riporta una tabella comparativa dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 144/1998, dall'art. 2 della legge n. 287/1991 e dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010:
. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali - Tabella comparativa.


1.5. Strutture turistico-ricettive

All'articolo 83 del decreto legislativo in commento si stabilisce che, anche nel settore del turismo, l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi con effetto immediato.
L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Restano fermi "i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (legge finanziaria 2008), nel quale si stabilisce che, dovranno essere adottati provvedimenti, di natura non regolamentare, che definiscano, tra le altre cose:
"a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali".


1.6. Requisiti di accesso alle attività commerciali - Interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto dalla Confesercenti, con Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053422, torna sull’argomento dei requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D. Lgs. n. 59/2010 sostenendo, che è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, sia l’aver esercitato in proprio l’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, sia il possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio (REC) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, che ha soppresso il REC.
Il testo della Nota viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento della soppressione del REC e scaricare il testo della citata circolare n. 3603/C, clicca QUI.


In materia di requisiti professionali, la Provincia di Lecce sposa le tesi del Ministero riportata sopra.

- Si riporta il testo del parere dell'Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali:
. Provincia di Lecce - Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali - Parere.


1.7. Titoli di studio e professionali per il commercio e la somministrazione - Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 in materia di art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l’attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
Su detta base va, infatti, valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.
Ciò premesso, con la presente circolare, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, il Ministero ha fornito indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Nella circolare viene fornito un elenco di titoli di studio e di qualificazione professionale che sono stati individuati sulla base della verifica delle materie oggetto dei percorsi didattivi e formativi previsti dall'ordinamento scolastico vigente.
L'elenco è suddiviso in:
1) Titoli di studio universitari;
2) Titoli di scuola secondaria superiore e
3) Sistema di istruzione e formazione professionale
.

Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Il tema delle concessioni per i venditori ambulanti e la disciplina prevista dalla Direttiva Servizi

La Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 12 (Selezione tra diversi candidati) stabilisce che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».

Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva, ha recepito il principio prevedendo all’articolo 16 che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi».

Il concetto di «scarsità di risorse naturali» è contenuto nell’articolo 191 del Trattato sull’Unione Europea quando si afferma che tra gli obiettivi che «la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire» c’è anche la «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».
Sulla definizione di risorse naturali, la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2003/0572, «Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali» precisa che «le risorse naturali comprendono le materie prime necessarie per la maggior parte delle attività umane e i diversi comparti ambientali, come aria, acqua e suolo, che rendono possibile la vita sul nostro pianeta. L’oculata gestione dell’uso di queste risorse è alla base dello sviluppo sostenibile».
L’uso dell’espressione “risorse naturali” nel caso della Direttiva Servizi è, quindi, applicabile solo al “suolo”. Lo spiega bene la Relazione sul commercio al dettaglio più efficace e più equo proposta dalla relatrice Anna Maria Corazza Bildt, approvata dal Parlamento europeo lo scorso 5 luglio, che al paragrafo 22 prende atto della «forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati Membri estendendo il concetto di “risorsa naturale” anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l’occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l’esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali».
Le associazioni di categoria chiedono che il concetto di risorse naturali non venga applicato al commercio su aree pubbliche per i pesanti riflessi che altrimenti si potrebbe generare su un comparto che solo in Italia rappresenta 160mila microimprese.
L’approvazione della Relazione rappresenta un primo significativo passo: ora, infatti, spiega in una nota il Vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, “gli Stati membri dovranno tenere conto di quelle specificità nazionali come i venditori ambulanti i quali rischiavano di vedersi modificare i criteri per il rilascio o il rinnovo delle concessioni: queste infatti dovranno essere legate ai criteri di valorizzazione delle aree, alla professionalità degli ambulanti derivante dalla anzianità del titolo concessorio ed alla valutazione degli investimenti effettuati nel corso degli anni”.


2. 7 LUGLIO 2011 - Posteggi nelle aree pubbliche - Documento delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 Luglio 2011, ha approvato un documento in materia di posteggi su aree pubbliche (art. 70 D. Lgs. n. 59/2010).
Con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell’ordinamento italiano, avvenuta con l’emanazione del D. Lgs. n. 59/2010, lo Stato ha disciplinato anche il settore delle aree pubbliche.
In particolare, con il combinato disposto dell’art. 16 e dell’art. 70, comma 5 del decreto, lo Stato ha sancito la necessità di determinare nuovi criteri e modalità per la selezione tra diversi candidati/aspiranti ad ottenere l’autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche.
E’ stato altresì stabilito che il titolo deve essere rilasciato per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
L’articolo 70, comma 5, prevede tuttavia che, con intesa in sede di Conferenza Unificata, si procederà all’individuazione “anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16” dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.
Il documento delle Regioni contiene le considerazioni che sono scaturite dall’esame del quadro normativo sopra richiamato.

. Se vuoi scaricare il testo del documento delle Regioni, clicca QUI.


3. 21 LUGLIO 2011 - La Regione Piemonte approva una nuova legge sul commercio ed esclude il commercio ambulante dall'applicazione della Direttiva Servizi

Sulla questione riportata sopra, rivendica un ruolo di apripista la Regione Piemonte che il 21 luglio 2011 ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 55 “Disposizioni urgenti sul commercio” che stabilisce la esclusione dell’applicazione della Direttiva Servizi nei confronti del commercio ambulante.
A dar man forte alla nuova normativa regionale anche un documento passato a larga maggioranza che “impegna la Giunta regionale ad agire presso il Governo per emanare al più presto una modificazione del Decreto legislativo. n. 59/2010 che escluda il commercio ambulante dalla direttiva 2006/123/CE”.

In sintesi sono due i punti principali del testo che interviene sull’attuazione della direttiva “Bolkestein” e modifica la legge regionale n. 28/1999 sulla incentivazione del commercio.
Il primo punto, riguardante le strutture commerciali grandi e medie situate esternamente al tessuto residenziale omogeneo, dispone un aumento degli oneri di urbanizzazione primari e secondari.
Il secondo punto, concernente il commercio ambulante, intende introdurre una deroga alla Bolkestein per evitare che vengano messi a bando i posteggi degli ambulanti.

. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge n. 55, clicca QUI.


4. 5 NOVEMBRE 2013 - Liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Con la Risoluzione n. 180107 del 5 novembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità di alcune norme regionali in materia di commercio che prevedono il rilascio del titolo autorizzatorio, anche alla luce dei numerosi provvedimenti di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione degli adempimenti e procedimenti che sono stati emanati dal 2011 in poi.
In sostanza, la risoluzione ministeriale risponde al seguente quesito: alla luce dei numerosi provvedimenti di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione degli adempimenti e procedimenti che si sono susseguiti dal 2012 in poi sono ancora applicabili le norme regionali in materia di commercio che prevedono il rilascio del titolo autorizzatorio?.

Il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva 123/2006/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre a non aver modificato le norme relative alle medie e grandi strutture di vendita, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998, ha indicato quale strumento principale per perseguire l’obiettivo della semplificazione normativa e amministrativa delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio, la necessità di limitare l’obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio e di prevedere requisiti per l’accesso all’attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.
Di conseguenza, tali autorizzazioni, se ancora previste, sono state ritenute necessarie ai fini indicati.
L’articolo 19 della L. n. 241/1990, nella formulazione vigente, sancisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione, che nei casi delle attività commerciali in discorso appare ancora necessario.

Con riferimento alle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande resta attualmente ferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:
- apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone tutelate;
- trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico nelle zone tutelate;
- trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico da zona non tutelata a zona tutelata;
- apertura di una media struttura di vendita;
- trasferimento di sede di una media struttura di vendita;
- ampliamento della superficie di una media struttura di vendita;
- apertura di una grande struttura di vendita;
- trasferimento di sede di una grande struttura di vendita;
- ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita;
- avvio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio;
- avvio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante
.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l'argomento dei contenuti della "Direttiva servizi" 2006/123/CE, clicca QUI

. Se vuoi approfondire l'argomento del recepimento della "Direttiva servizi" da parte delle Regioni, clicca QUI

. Se vuoi scaricare un approfondimento, a cura di Marilisa Bombi, dal titolo "L'attività di somministrazione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 e le problematiche connesse con il TULPS", clicca QUI

. Se vuoi consultare le circolari, i pareri e le risuoluzioni ministeriali sul commercio, la somministrazione e il turismo, clicca QUI


LA RIABILITAZIONE PENALE

Cosè, i presupposti per la sua concessione, come chiederla e quando va revocata
La riabilitazione penale è quell'istituto che permette l'estinzione delle pene accessorie (come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale delle condanne, in presenza di determinati requisiti e salvo che la legge non disponga diversamente.
Essa è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del giudice che la emette.

Presupposti di concessione
La riabilitazione è applicata solo in presenza di determinati presupposti.
Innanzitutto è necessario che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta. Il condannato, a tal fine, deve aver però dato prove effettive e costanti di buona condotta.
In casi particolari, il termine triennale è elevato: esso, in particolare, è di almeno otto anni se l'interessato è recidivo e di almeno dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza. In quest'ultimo caso, peraltro, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
In altre ipotesi, invece, il termine triennale ha una diversa decorrenza: ci si riferisce ai casi in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dei commi uno, due e tre dell'articolo 163 c.p., al ricorrere dei quali esso decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Ulteriormente peculiare è l'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena è concessa sui presupposti che essa non è superiore ad un anno ed è stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, ove possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56 (delitto impedito), si è adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili. In tali casi, infatti, la sospensione condizionale della pena dura un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di tale termine (e sempre in presenza dei presupposti di legge).

Buona condotta
In particolare, con riferimento alla buona condotta, un aiuto fondamentale per la sua definizione in concreto è dato dalla giurisprudenza che ha, innanzitutto, chiarito che la riabilitazione presuppone che "il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di aver tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile" (Cass. 22 luglio 2011 numero 29490).
Dalla giurisprudenza, poi, emerge chiaramente che la relativa valutazione comprende anche il periodo successivo ai tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, sino alla data della decisione sull'istanza di riabilitazione (Cass. 11 gennaio 2013 numero 1507).

Casi di esclusione
Pur in presenza dei predetti presupposti, la riabilitazione non può essere sempre concessa. Essa, infatti, non è possibile quando il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato e dalla confisca e il provvedimento non è stato revocato.
Inoltre, non può concedersi riabilitazione se il condannato non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che non dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
A tal proposito occorre precisare che "l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato" (Cass. 28 febbraio 2012 numero 7752).

Istanza di riabilitazione
La riabilitazione, operativamente, va richiesta dall'interessato (meglio se assistito da un legale) mediante istanza scritta al giudice competente, ovverosia quello del tribunale di sorveglianza del luogo di sua residenza.
Il richiedente deve provare la sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione, sulla quale poi il giudice si pronuncerà in via discrezionale. La documentazione necessaria per la concessione del beneficio è acquisita d'ufficio.
Terminata l'istruttoria, viene fissata udienza di trattazione, della quale viene data comunicazione all'interessato che vi parteciperà con la necessaria assistenza di un difensore.

Revoca della riabilitazione
Anche una volta concessa, la riabilitazione può essere revocata.
L'articolo 180 del Codice Penale, infatti, sancisce che la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto nei casi in cui il riabilitato commette, nel termine di sette anni, un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un'altra pena più grave.
A tal proposito, si segnala che, a differenza del provvedimento di riabilitazione, che ha carattere costitutivo, ed opera ex nunc producendo effetti dal momento in cui diviene irrevocabile, il provvedimento con il quale la riabilitazione viene revocata ha natura dichiarativa, avendo carattere di mero accertamento della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la revoca. Di conseguenza, i suoi effetti si producono ex tunc e retroagiscono al momento in cui si sono verificate le predette condizioni (cfr. Cass, 28 aprile 1986 numero 3244).
(A cura di Valeria Zeppilli)


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 25 agosto 1991, n. 287: Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).

. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).

. Legge 29 marzo 2001, n. 135: Riforma della legislazione nazionale del turismo.

. D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170: Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

. DIRETTIVA 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, Prot. 0072741: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 180107 del 5 novembre 2013: Liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti - Quesito.


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Pubblicato su: 2010-01-13 (31236 letture)

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