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RIFIUTI - IMBALLAGGI - PRODUZIONE RACCOLTA E GESTIONE - CONSORZIO CONAI





LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

1. Dir. 94/62/CE - La direttiva imballaggi

L'Unione europea ha tentato di armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l'emanazione delle seguenti direttive:
- Direttiva 1994/62/CE, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio;
- Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

1.1. I contenuti della Direttiva 94/62/CE

Con la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'Unione europea ha dettato le direttive volte a limitare la produzione di rifiuti d’imballaggio a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti.

Campo di applicazione

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

Le misure

Gli Stati membri devono adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi e a sviluppare i sistemi di riutilizzo degli imballaggi per ridurne l’impatto sull’ambiente.
Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:
• entro il 30 giugno 2001 sarà recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65 % in peso di rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008 sarà recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60 % dei rifiuti di imballaggio;
• entro il 30 giugno 2001 sarà riciclata (con un minimo del 15 % per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclata una quantità compresa fra il 55 e l’80 % dei rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: ◦60 % per il vetro, la carta e il cartone;
◦50 % per i metalli;
◦22,5 % per la plastica;
◦15 % per il legno.


La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo - a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.

La direttiva 2005/20/CE accorda una scadenza supplementare ai 10 nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva sugli imballaggi. Tali deroghe sono accordate fino al 2015.
Anche la Romania e la Bulgaria dispongono di specifiche deroghe definite nei loro rispettivi trattati di adesione.


2. D.Lgs- n. 152/2006 - La gestione degli imballaggi

Il nuovo codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) dedica al problema della gestione degli imballaggi il Titolo II della Parte Quarta, articoli dal 217 al 225.

All’articolo 218 viene definito “imballaggio” ”il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi e per garantire il necessario coordinamento di tali attività è stato istituito il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, retto da uno statuto approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.


3. CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

3.1. Natura e finalità del CONAI

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è stato istituito nel 1997 con il compito di garantire il recupero e il riciclo dei materiali di imballaggio e di perseguire gli obiettivi previsti dalla legislazione europea e nazionale.
Il Consorzio ha messo a punto uno dei sistemi più efficaci ed efficienti in tutto il panorama europeo in termini di recupero, riciclo e valorizzazione di questi materiali.
CONAI, formato da oltre 1.400.000 imprese, costituisce in Italia un modello di eccellenza per la tutela dell’ambiente che basa la propria forza sul principio della responsabilità condivisa tra le imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, i comuni, che gestiscono la raccolta differenziata, e i cittadini che hanno il compito di separare correttamente i rifiuti di imballaggio.

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.


3.2. Il sistema CONAI

Il sistema CONAI opera attraverso sei Consorzi di filiera che rappresentano i materiali utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro.
Ogni Consorzio coordina, organizza e incrementa, per ciascun materiale, sia l’attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana e dalle imprese, sia il loro avvio a recupero e riciclo.
Ogni Consorzio opera sull’intero territorio nazionale attraverso convenzioni specifiche con i Comuni e le società di gestione della raccolta differenziata.


3.3. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

Secondo quanto stabilito all’art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6
.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.


3.4. Contributo Ambientale CONAI

3.4.1. Natura del contributo ambientale

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra i produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
Questo costi vengono determinati sulla base del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Il Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2008 ha deliberato che l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

Il versamento del Contributo Ambientale CONAI è attualmente regolato dagli articoli 221 e 224 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi denominato “prima cessione”. Si tratta del momento nel quale:
- L’imballaggio finito passa dall’ “Ultimo produttore” al “Primo utilizzatore”, oppure
- Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima o di semilavorati” a un “Autoproduttore”.


3.4.2. Il contributo ambientale per l'anno 2021

A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo.
In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.

. Se vuoi conoscere l'entità del Contributo ambientale per materiale in vigore, clicca QUI.


3.5. Gestione degli imballaggi – Finisce il monopolio del CONAI

L’articolo 26, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha introdotto novità anche in materia di imballaggi, procedendo alla sostituzione della lett. a), del comma 3, dell’art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006 e dettando così misure a favore della concorrenza anche nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Attualmente la norma stabilisce che per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, i produttori possono, anziché aderire al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale”.
Con la nuova normativa i produttori potranno ora “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio”.
Si passa quindi da una forma “associata” ad una forma “collettiva” della gestione dei propri imballaggi, anche su scala locale. E’, infatti, sparito il riferimento esplicito “su tutto il territorio nazionale".
Diventa così più facile per le imprese organizzarsi in modo alternativo al sistema CONAI.
Con la modifica dell’art. 261, le sanzioni per chi non sceglie una delle due modalità (adesione ai Consorzi o organizzazione alternativa) vanno da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle liberalizzazioni introdotte dal D.L. n. 1/2012, clicca QUI.


3.6. 29 LUGLIO 2013 - Approvato il nuovo Statuto-Tipo del CONAI

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013, il decreto interministeriale 26 aprile 2013, recante "Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


GUIDE E APPROFONDIMENTI

1. Disponibile la Guida all'adesione e all'applicazione del CONTRIBUTO AMBIENTALE 2020

Il CONAI ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale 2020".

. Se vuoi scaricare la Guida, clicca QUI


2. ETICHETTATURA IMBALLAGGI - Le linee guida CONAI alla normativa applicabile - Il tool online e-tichetta

L'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale), in tema di "Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio".
La formulazione dell'obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell'obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all'obbligo.

1) Alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n. 116/2020, che rende l'etichettatura ambientale degli imballaggi obbligatoria, CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) mette a disposizione delle imprese le “Linea Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi” (anche in versione inglese).
La Linea Guida - si legge nella presentazione - nasce come pubblicazione in grado di offrire le risposte ai dubbi interpretativi sul dettame normativo in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi e indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.
Le Linee guida, oltre alle FAQ di riferimento sull'etichettatura, parte dall'approccio all'etichettatura ambientale con sunti e chiarimenti sulla normativa applicabile.
Chiarisce la distinzione fra imballaggio riciclabile o compostabile ed i casi in cui gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata.
Un capitolo a parte riguarda i contenuti dell'etichettatura ambientale.

2) Visto il crescente interesse da parte delle aziende sul tema dell’etichettatura ambientale, CONAI ha messo a punto un nuovo tool online: e-tichetta, interamente dedicato all’etichettatura ambientale degli imballaggi, che da metà gennaio è a disposizione delle aziende per guidarle nell’adozione di un sistema di etichettatura omogeneo, conforme alle richieste di legge e chiaro per i consumatori finali.
Lo strumento ha l’obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali.

. Se vuoi consultare le LINEE GUIDA, clicca QUI

. Se vuoi accedere al sito e-tichetta, clicca QUI


RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito del CONAI, Consorzio nazionale per la gestione degli imballaggi, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del COREVE, Consorzio Recupero Vetro, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciao, Clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, Clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio, Clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, Clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del RILEGNO - Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di legno, Clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, Clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

- DIRETTIVA 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- D. Lgs. 3 marzo 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (Testo aggiornato a maggio 2009). Artt. dal 217 al 225.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


- DECRETO 2 maggio 2006: Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Artt. dal 217 al 225.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto 2 maggio 2006, clicca QUI.


- DIRETTIVA 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

- D.I. 26 aprile 2013: Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi.
- D.I. 26 aprile 2013 - ALLEGATO - Statuto-Tipo.

- D.M. 22 aprile 2014: Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

. DIRETTIVA (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

. Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

. DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


RICERCA SU NORMATTIVA


. Se vuoi fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2010-01-22 (2602 letture)

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