RIFIUTI - IMBALLAGGI - PRODUZIONE RACCOLTA E GESTIONE - CONSORZIO CONAI
LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
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1. Dir. 94/62/CE - La direttiva imballaggi
L'Unione europea ha tentato di armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con l'emanazione delle seguenti direttive:
- Direttiva 1994/62/CE, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio;
- Direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva 2005/20/CE del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
1.1. I contenuti della Direttiva 94/62/CE
Con la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'Unione europea ha dettato le direttive volte a limitare la produzione di rifiuti d’imballaggio a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti.
Campo di applicazione
La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
Le misure
Gli Stati membri devono adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi e a sviluppare i sistemi di riutilizzo degli imballaggi per ridurne l’impatto sull’ambiente.
Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:
• entro il 30 giugno 2001 sarà recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65 % in peso di rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008 sarà recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60 % dei rifiuti di imballaggio;
• entro il 30 giugno 2001 sarà riciclata (con un minimo del 15 % per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclata una quantità compresa fra il 55 e l’80 % dei rifiuti di imballaggio;
• entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: ◦60 % per il vetro, la carta e il cartone;
◦50 % per i metalli;
◦22,5 % per la plastica;
◦15 % per il legno.
La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo - a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.
La direttiva 2005/20/CE accorda una scadenza supplementare ai 10 nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva sugli imballaggi.
Tali deroghe sono accordate fino al 2015.
Anche la Romania e la Bulgaria dispongono di specifiche deroghe definite nei loro rispettivi trattati di adesione.
2. D.Lgs- n. 152/2006 - La gestione degli imballaggi
Il nuovo codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) dedica al problema della gestione degli imballaggi il Titolo II della Parte Quarta, articoli dal 217 al 225.
All’articolo 218 viene definito “imballaggio” ”il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi e per garantire il necessario coordinamento di tali attività è stato istituito il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, retto da uno statuto approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
3. CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
3.1. Natura e finalità del CONAI
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è stato istituito nel 1997 con il compito di garantire il recupero e il riciclo dei materiali di imballaggio e di perseguire gli obiettivi previsti dalla legislazione europea e nazionale.
Il Consorzio ha messo a punto uno dei sistemi più efficaci ed efficienti in tutto il panorama europeo in termini di recupero, riciclo e valorizzazione di questi materiali.
CONAI, formato da oltre 1.400.000 imprese, costituisce in Italia un modello di eccellenza per la tutela dell’ambiente che basa la propria forza sul principio della responsabilità condivisa tra le imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, i comuni, che gestiscono la raccolta differenziata, e i cittadini che hanno il compito di separare correttamente i rifiuti di imballaggio.
Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
3.2. Il sistema CONAI
Il sistema CONAI opera attraverso sei Consorzi di filiera che rappresentano i materiali utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro.
Ogni Consorzio coordina, organizza e incrementa, per ciascun materiale, sia l’attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana e dalle imprese, sia il loro avvio a recupero e riciclo.
Ogni Consorzio opera sull’intero territorio nazionale attraverso convenzioni specifiche con i Comuni e le società di gestione della raccolta differenziata.
3.3. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Secondo quanto stabilito all’art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).
Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
3.4. Contributo Ambientale CONAI
3.4.1. Natura del contributo ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra i produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
Questo costi vengono determinati sulla base del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Il Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2008 ha deliberato che l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.
Il versamento del Contributo Ambientale CONAI è attualmente regolato dagli articoli 221 e 224 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).
Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi denominato “prima cessione”. Si tratta del momento nel quale:
- L’imballaggio finito passa dall’ “Ultimo produttore” al “Primo utilizzatore”, oppure
- Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima o di semilavorati” a un “Autoproduttore”.
3.4.2. Maggiorazioni previste per il 2007
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nella seduta del 13 luglio 2006, prendendo atto della richiesta formulata dai due Consorzi interessati (COMIECO e COREVE), aveva deliberato di portare il contributo ambientale CONAI, a partire dal 1° gennaio 2007 rispettivamente:
• per gli imballaggi in CARTA e CARTONE da 15,49 a 30,00 euro a tonnellata;
• per gli imballaggi in VETRO da 5,16 a 10,32 euro a tonnellata.
3.4.3. Maggiorazioni previste per l’anno 2010
Successivamente, a fine dicembre 2009, è stata pubblicata sul sito del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) la versione aggiornata della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale”.
Alcune delle principali modifiche presenti nella Guida 2010 sono in relazione alla variazione del Contributo Ambientale su tre materiali: vetro, acciaio e alluminio.
Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta dei Consorzi interessati, ha deliberato le seguenti variazioni:
• Contributo Ambientale CONAI per imballaggi in VETRO: da 10,32 a 18,82 euro a tonnellata a partire dal 1° gennaio 2010;
• Contributo Ambientale CONAI per imballaggi in ACCIAIO: da 15,49 a 31,00 euro a tonnellata a partire dal 1° aprile 2010;
• Contributo Ambientale CONAI per imballaggi in ALLUMINIO: da 25,82 a 52,00 euro a tonnellata a partire dal 1° maggio 2010.
3.4.4. Entità del Contributo Ambientale per materiale per l’anno 2010
• ACCIAIO: 15,49 euro a tonnellata (fino al 31marzo 2010
31,00 euro a tonnellata (dal 1° aprile 2010)
• ALLUMINIO: 25,82 euro a tonnellata (fino al 30 aprile 2010)
52,00 euro a tonnellata (dal 1° maggio 2010)
• CARTA: 22,00 euro a tonnellata
• LEGNO: 8,00 euro a tonnellata
• PLASTICA: 195,00 euro a tonnellata
• VETRO: 15,82 euro a tonnellata.
3.4.5. Contributi ambientali per alluminio, carta e plastica ridotti dal 2012
Il Consiglio di amministrazione CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), con un comunicato stampa del 14 luglio 2011, ha ridotto il contributo ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica.
La riduzione sarà operativa dal 1° gennaio 2012.
Il contributo:
- per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 Euro/ton a 45,00 Euro/ton,
- quello per la carta da 22,00 Euro/ton a 14,00 Euro/ton e
- quello per la plastica da 140,00 Euro/ton a 120,00 Euro/ton.
A beneficiare delle riduzioni saranno, secondo il Consorzio nazionale imballaggi, 1,4 milioni di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
La riduzione si è resa possibile grazie a un parziale recupero dell'immesso al consumo e all'aumento delle quotazioni della materie prime seconde.
Secondo il CONAI, nel 2010 il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro ha raggiunto una percentuale del 74,9% pari a 8,5 milioni di tonnellate recuperate su 11,4 milioni di tonnellate immesse al consumo; il riciclo complessivo si è attestato al 64,6% dell’immesso al consumo, di cui circa la metà garantita dal CONAI. Il ricorso alla discarica si è quindi ulteriormente ridotto al 25%.
3.5. Gestione degli imballaggi – Finisce il monopolio del CONAI
L’articolo 26, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha introdotto novità anche in materia di imballaggi, procedendo alla sostituzione della lett. a), del comma 3, dell’art. 221 del D. Lgs. n. 152/2006 e dettando così misure a favore della concorrenza anche nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Attualmente la norma stabilisce che per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, i produttori possono, anziché aderire al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale”.
Con la nuova normativa i produttori potranno ora “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio”.
Si passa quindi da una forma “associata” ad una forma “collettiva” della gestione dei propri imballaggi, anche su scala locale. E’, infatti, sparito il riferimento esplicito “su tutto il territorio nazionale".
Diventa così più facile per le imprese organizzarsi in modo alternativo al sistema CONAI.
Con la modifica dell’art. 261, le sanzioni per chi non sceglie una delle due modalità (adesione ai Consorzi o organizzazione alternativa) vanno da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento delle liberalizzazioni introdotte dal D.L. n. 1/2012, clicca QUI.
3.6. 29 LUGLIO 2013 - Approvato il nuovo Statuto-Tipo del CONAI
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013, il decreto interministeriale 26 aprile 2013, recante "Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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GUIDE E APPROFONDIMENTI
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Disponibile la Guida all'adesione e all'applicazione del CONTRIBUTO AMBIENTALE 2014 
Il CONAI ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale 2014".
La guida, anche per il 2014, ha mantenuto la veste grafica e la struttura della versione precedente con l'introduzione di tutti gli aggiornamenti e le novità del caso, tra i quali si evidenzia l'adeguamento dei testi e della modulistica in funzione della variazione, a partire dal 1° gennaio 2014:
- del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica, che passa da 110,00 a 140,00 euro/ton;
- del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci, che passa da 31,00 a 37,00 euro/ton;
- delle aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati, che passa da 0,07% a 0,08% e dei prodotti non alimentari imballati, che passa da 0,03% a 0,04%.
Inoltre, a partire dal 2014, diventa obbligatoria la modalità di invio on-line delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI e delle richieste di rimborso / esenzione (moduli 6.6 / 6.5).
. Se vuoi scaricare la Guida, clicca QUI
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi visitare il sito del CONAI, Consorzio nazionale per la gestione degli imballaggi, clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del COREVE, Consorzio Recupero Vetro, clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciao, Clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, Clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio, Clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, Clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del RILEGNO - Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di legno, Clicca QUI
. Se vuoi visitare il sito del COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, Clicca QUI
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Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader 
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