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COLLEGATO ALLA FINANZIARIA SUL LAVORO - LAVORO SOMMERSO - MOBILITA' - CONCILIAZIONE E ARBITRATO





LAVORO - COLLEGATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA

1. 3 MARZO 2010 - Collegato alla Finanziaria sul lavoro – Approvato DDL in via definitiva dal Senato

In data 3 marzo 2010 è stato approvato in via definitiva dal Senato il DDL n. 1167-B (collegato alla manovra finanziaria) recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge n. 1167-B approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 1° febbraio 2010, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge n. 1167-B approvato dal Senato, clicca QUI.


2. I contenuti del decreto

Nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 agli attuali 50, trovano spazio norme di contenuto diverso e assai eterogeneo: dalla nuova possibilità per un quindicenne di entrare in azienda come apprendista, ai certificati di malattia on line, alla possibilità di impugnare un provvedimento di licenziamento, anche in sede stragiudiziale.
Di seguito segnaliamo alcune delle principali novità introdotte dal nuovo decreto.
Lotta al lavoro sommerso (articolo 4).
Novità in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare. La novella si riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. Negli altri casi di lavoro "sommerso", oltre alle sanzioni previste, si applica anche una sanzione amministrativa fino a 12.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo della sanzione è fino a 8.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30,00 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.
Tutte queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Si prevede, infine, che nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Adempimenti pubblica amministrazione (articolo 5).
Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.
Tra le novità, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

Orario di lavoro (articolo 7).
Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro.
Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite, della normativa sul riposo giornaliero.
Si chiarisce, però, che tutte le novità in arrivo possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Il ricorso alle deroghe deve, comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 13).
Si interviene sul delicato tema della mobilità di personale tra comparti pubblici.
Si prevede, in particolare, che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applichino le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001.
Viene previsto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente collegato, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso sulla base delle nuove norme. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano a essere disciplinati dalle originarie fonti.

Aspettativa (articolo 18).
Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 23).
Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico).

Certificati di malattia (articolo 25).
Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.

Conciliazione e arbitrato (articolo 31).
Ridisegnata la sezione del Codice di Procedura Civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice (artt. 410 e ss. C.P.C.).
In particolare, per quanto riguarda la conciliazione, si chiarisce che può essere proposta, anche, tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sulle certificazioni di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003).

Ispezioni (articolo 33).
Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge.
Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere, tra l'altro, l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego.
In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Imprese artigiane (articolo 43).
Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'Inps, decorsi 3 anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme.
Si prevede che l'Inps, attui apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
(Fonte: Il Sole24Ore).


3. 31 MARZO 2010 - Collegato alla Finanziaria sul lavoro – Rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato

II 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento alle Camere, con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 Cost., chiedendo una nuova deliberazione.
Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31 (conciliazione e arbitrato), che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20 (interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51), relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

. Se vuoi scaricare il testo del messaggio del Capo dello Stato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di un commento pubblicato sulla rivista dell'Associazione nazionale dei costituzionalisti, clicca QUI.


Nel corso dell'esame al Senato il testo è stato ulteriormente modificato. In particolare, è stato stabilito che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e che questa ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.


4. 19 OTTOBRE 2010 - Collegato alla Finanziaria sul lavoro – Approvato in via definitiva da parte della Camera

Dopo due anni e sette letture parlamentari, la Camera, con 310 voti favorevoli, 204 i contrari e tre astenuti, ha definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro (DDL 1441 - Quater - F), rinviato il 31 marzo scorso alle Camere dal Capo dello Stato, confermando le modifiche apportate dal Senato.
Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

. Se vuoi scaricare il testo approvato in via definitiva, clicca QUI.


LE MISURE PRINCIPALI

LOTTA AL LAVORO SOMMERSO (art. 4)
Novità in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare.
La novella si riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Le nuove norme non si applicano nel caso di lavoro domestico.
Negli altri casi di lavoro "sommerso", oltre alle sanzioni previste, si applica anche una sanzione amministrativa fino a 12.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo della sanzione è fino a 8.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30,00 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.
Tutte queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Si prevede, infine, che nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

PER L'ARBITRATO SI SCEGLIE PRIMA (art. 31)
Il lavoratore decide se ricorrere all'arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia.
La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

La nuova disciplina contempla diverse forme di arbitrato, alle quali possono accedere tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti che operano in forma personale.
Oltre all'arbitrato che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione, vi sono infatti:
a) l'arbitrato previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, i quali possono decidere le sedi e le modalità di svolgimento della procedura;
b) l'arbitrato presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione;
c) l'arbitrato che si svolge innanzi a un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito, a iniziativa delle parti individuali del rapporto di lavoro, per risolvere una specifica controversia.

ISPEZIONI (art. 33)
Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro.
Si prevede, in particolare, che il personale ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge.
Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere, tra l'altro, l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego.
In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

L'APPRENDISTATO ANCHE A 15 ANNI (art. 48, comma 8)
Sarà possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età) attraverso un contratto di apprendistato in un'azienda. Ma al giovane dovrà essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor.

IMPRESE ARTIGIANE (art. 43)
Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'Inps, decorsi 3 anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. Si prevede che l'Inps, attui apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

SUI LICENZIAMENTI DECIDE IL GIUDICE (art. 32)
Dalle controversie da comporre davanti a un arbitro sono esclusi i licenziamenti: i lavoratori potranno continuare a impugnarli davanti al giudice. Nei casi di «licenziamento invalido» lo si potrà impugnare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI USURANTI (art. 1)
Il governo è delegato ad adottare una disciplina sul pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (minimo 57 anni di età e 35 di contributi). Una clausola di salvaguardia garantisce il rispetto degli equilibri di spesa.

MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 13)
Si interviene sul delicato tema della mobilità di personale tra comparti pubblici. Si prevede, in particolare, che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applichino le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001.
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente collegato, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso sulla base delle nuove norme.
In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano a essere disciplinati dalle originarie fonti.

PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP (art. 24)
Modifiche alla normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap.
Vengono novellate le norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza a un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza.
Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni.
Il Dipartimento creerà una banca dati dove far confluire le comunicazioni.

DELEGA PER CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI (art. 23)
Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. + I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono:
- il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia;
- l'indicazione esplicita delle norme abrogate;
- il riordino delle tipologie degli istituti;
- la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare.


5. 9 NOVEMBRE 2010 - Il Collegato Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 243), la legge 4 novembre 2010, n. 183, recamte "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 12 NOVEMBRE 2010 - Lavoro irregolare, la nuova maxisanzione spiegata dal Ministero

Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato la nuova maxisanzione contro il sommerso, come novellata dall’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "Collegato lavoro"), per garantire l’uniformità di comportamento del personale ispettivo, ministeriale, previdenziale e fiscale.

In primo luogo viene definito il campo di applicazione, individuando la natura della sanzione, che viene descritta come “misura sanzionatoria aggiuntiva”, che va ad aggiungersi a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro, individuando il presupposto per la identificazione del lavoro sommerso nell’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
La Circolare segnala poi, come oggetto della maxisanzione, l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici.
La maxisanzione trova applicazione con riferimento a tutte le prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, ovvero senza i requisiti documentali preventivi obbligatori, salvo che per i lavoratori domestici addetti con continuità al funzionamento della vita familiare o comunitaria.

La Circolare n. 38/2010 illustra inoltre l’intento della legge n. 183/2010 di intensificare le capacità di controllo e repressione del lavoro nero con il riconoscimento della competenza ad irrogare la maxisanzione, adottando il relativo provvedimento (verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 33 della legge n. 183/2010), a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.).

Maxisanzione amministrativa

L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, come modificato dall’art. 4 della legge n. 183/2010, prevede due distinte ipotesi di sanzione amministrativa:
- da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di €. 150,00 per ogni giorno di lavoro effettivo, in caso di lavoro totalmente “in nero”;
- da € 1.000,00 ad € 8.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di €. 30,00 per ogni giorno di lavoro irregolare (ipotesi attenuata), quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto successivamente all’instaurazione e solo in parte.

Gli importi indicati vengono considerati, sia nella parte fissa che nella maggiorazione, dalla Circolare n. 38/2010 come rientranti nello spettro di applicazione della procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981), pertanto la sanzione concretamente irrogabile sarà, rispettivamente:
- € 3.000,00 per lavoratore oltre a € 50 euro di maggiorazione giornaliera;
- € 2.000,00 per lavoratore oltre a € 10 di maggiorazione giornaliera.
Inoltre nei confronti di entrambe le fattispecie trova applicazione la procedura di diffida a regolarizzare ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 – tranne che per le ipotesi di lavoro irregolare degli extracomunitari senza permesso di soggiorno e dei minori non occupabili (trattandosi di condotta non sanabile materialmente) - comunicando il giorno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, versando i contributi e ricorrendo, di norma, a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (full-time o part-time non inferiore a 20 ore settimanali).
L’ottemperanza alla diffida ammette il trasgressore (o l’obbligato in solido) al pagamento della sanzione ridottissima:
- € 1.500,00 per ciascun lavoratore oltre a € 37,50 per ciascuna giornata di lavoro (ipotesi base, lavoro totalmente in nero);
- € 1.000,00 per ciascun lavoratore oltre a € 7,50 per ciascuna giornata di lavoro irregolare (ipotesi attenuata, lavoro parzialmente in nero).


7. 23 NOVEMBRE 2010 - Prime istruzioni operative da parte dell'INAIL

L'INAIL, facendo seguito alla Nota del 3 novembre 2010, Prot. 7918, con la Circfolare del 23 novembre 2010, Prot. INAIL.60010.23/11/2010.0008513, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle novità introdotte dall'articolo 4 "Misure contro il lavoro sommerso" della legge n. 183/2010.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.


8. 7 DICEMBRE 2010 - L'INPS fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali

Facendo seguito alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010, l'INPS emana la Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, con la quale fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.

1. Sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Nuova disciplina
In merito all'applicazione delle sanzioni civili, l'INPS fa presente che la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.
A differenza del regime previgente, la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.
La nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL.
L’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010, prevede che l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.
Pertanto, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, come previsto dall’art.116 comma 8 lettera b) della legge 23.12.2000 n. 388.
L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.
Rimane fermo che al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate. In tale ipotesi, la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000 (30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi).
L'INPS precisa altresì che la maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.

2. Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali
Fra le novità introdotte dal c.d. “collegato lavoro” quelle di maggiore rilievo, per le ricadute sull’attività di vigilanza, è contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. c), della legge n.183/2010 che ha esteso anche agli ispettori dell’INPS il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14, L. n. 689/1981, della “maxisanzione” prevista dall’art. 3, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 23 aprile 2002 n. 73, nei casi di impiego di lavoratori in “nero”.
La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.
Per gli aspetti che regolano i contenuti della norma con riferimento alla sua modalità di applicazione da parte degli ispettori, l'INPS fa rinvio alla circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010 che nella sua disciplina si intende interamente richiamata.
Il testo della circolare INPS viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 4 novembre 2010, n. 183: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 38 del 12 novembre 2010: LEGGE 4 novembre 2010, n. 183: Maxisanzione contro il lavoro sommerso - Art. 4 della legge n. 183/2010 c.d. "Collegato lavoro" - Istruzioni operative al personale ispettivo.

. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Vigilanza ed Economia Sommersa - Circolare n. 157 ddel 7 dicembre 2010: Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) – Misure contro il lavoro sommerso, art. 4 comma 1, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010..



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Pubblicato su: 2010-03-05 (3050 letture)

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