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ANALISI E VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE (AIR - VIR) - STIMA DEI COSTI AMMINISTRATIVI - ISTITUZIONE DEL CTV





ANALISI E VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE

1. ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - AIR

L’art. 5 della legge n. 50 del 1999 ha introdotto in Italia l’analisi preventiva dell’impatto della regolamentazione (AIR.), per migliorare la qualità della regolamentazione.
L’AIR. consiste in una valutazione ex-ante da provvedimenti regolativi che, come noto, possono incidere in maniera molto significativa sulle condizioni di vita dei cittadini e sull’attività delle imprese.
Essi, infatti, sono quelli che intervengono sui comportamenti dei loro destinatari per regolarne gli aspetti strettamente economici (condizioni di accesso ai mercati, prezzi, concorrenza) ovvero le conseguenze sociali (in ambiti quali salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, e così via).
In base all’art. 14, comma 1, della legge di semplificazione 2005, l’AIR consiste «nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative».
L’AIR. ha il compito di mettere in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dei provvedimenti regolativi orientando i decisori politici verso l’assunzione di scelte efficaci e maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini. È possibile, infatti che in molte circostanze si corra un rischio di un eccesso di regolazione (norme troppo numerose, inutilmente dettagliate, invadenti, restrittive della libertà d’azione).
È a tale rischio che va ricondotta la principale funzione dell’A.I.R.: valutare se un dato intervento è veramente indispensabile e garantire, anche con l’utilizzo di analisi costi/benefici, la scelta dell’opzione regolativa migliore, evitando, in ogni caso, provvedimenti ingiustificatamente onero si per i destinatari.
Questo strumento si propone quindi come supporto a tutti quei soggetti istituzionali che, nell’ambito delle proprie funzioni, sono chiamati ad operare interventi di tipo normativo, fornendo loro gli elementi conoscitivi necessari per una piena valutazione dell’opportunità di un atto regolativo attraverso l’analisi delle relative conseguenze.
Più in particolare, l’AIR consente al legislatore di raggiungere i seguenti vantaggi:
• miglioramento della conoscenza degli effetti (positivi e negativi) derivanti dalle proprie decisioni;
• integrazione tra gli obiettivi di politiche governative o di aree di intervento in parziale sovrapposizione (in quanto l’analisi tiene conto anche degli effetti negativi della decisione rispetto a quanto già regolamentato e delle relative conseguenze ricadenti sull’ambito preesistente);
• incremento della trasparenza, della consultazione e della partecipazione nel processo legislativo;
• aumento della responsabilità del legislatore rispetto alle proprie decisioni e, in particolare, agli effetti negativi che ne conseguono
.

La storia dell’AIR in Italia è piuttosto recente, ma nonostante ciò piuttosto intricata.
La prima previsione in tema di AIR è quella dell’art. 5 della legge n. 50/1999, che prevedeva l’analisi di impatto degli atti normativi del Governo, nonché dei regolamenti ministeriali e interministeriali, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese, rinviando ad un Decreto del .P.C.M. tempi e modi di effettuazione della medesima, disponendo espressamente che si trattava di un’applicazione a titolo sperimentale.
La sperimentazione effettivamente ci fu, tra il 2000 ed il giugno del 2001, in base alle procedure fissate nella direttiva P.C.M. del 27 marzo 2000 (Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto della regolamentazione).
I risultati, tuttavia, non furono pari alle attese, posto che l’AIR si dimostrò uno strumento tecnico neutro, e dunque operatore-dipendente.
A tale prima deludente sperimentazione seguirono ulteriori esperimenti, accompagnati da nuovi interventi di regolazione da parte della Presidenza del Consiglio: meritano di essere ricordate:
a) la Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (Circolare P.C.M., 16 gennaio 2001, n. 1), e
b) la Direttiva sulla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (Direttiva P.C.M. del 21 settembre 2001).


2. LA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - VIR

2.1. La VIR - Natura e finalità

La seconda importante innovazione della legge n. 246/2005 in tema di semplificazione normativa consiste nella Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) .
Tale istituto, invero, era già stato previsto nella citata Direttiva P.C.M. del 21 settembre 2001, senza però trovare seguito e applicazioni concrete.
La legge prevede che la VIR sia «applicata» a due anni dall’entrata in vigore della «legge oggetto di valutazione», sulla base delle indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati con le procedure previste per i regolamenti ministeriali, di cui si è già detto parlando dell’AIR.
Successivamente, «essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali».

Esaminando il contenuto dell’art. 14 della legge n. 246/2005 si possono avanzare alcune considerazioni.
In primo luogo, bisogna notare che la VIR, a differenza dell’AIR, non è un istituto di applicazione generale; devono essere infatti i decreti del P.C.M. ad individuare i «casi di effettuazione della VIR». A ciò consegue, ovviamente, che non sia previsto un potere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) di “esenzione” come quello previsto per l’AIR, posto che la sottoposizione a VIR si ha solo qualora sia espressamente disposta.
In secondo luogo, non è chiaro quale sia il soggetto competente ad effettuare la VIR: mentre per l’AIR si parla di «amministrazione competente a presentare l’iniziativa», per la VIR non vi è alcuna precisa attribuzione di competenza, e anzi si rinvia ai già citati decreti del PCM per «criteri generali e procedure» di VIR e dunque, si ritiene, anche per l’individuazione del soggetto competente ad effettuarla.
In terzo luogo, non è chiaro quali siano gli atti sottoponibili alla VIR.
Il primo periodo del quarto comma, infatti, fa un generico riferimento agli «atti normativi», mentre il secondo periodo parla espressamente di «legge oggetto di valutazione». A rigore, dunque, si dovrebbe ritenere preclusa la possibilità di sottoporre ad analisi ex post i regolamenti governativi (ovviamente ritenendo che il lemma «legge» includa gli atti con forza di legge, e dunque anche i decreti legislativi).
In quarto luogo, non è chiaro se la periodicità sia un carattere essenziale della VIR, ovvero una mera possibilità. L’apertura del quarto comma, infatti, definisce la VIR una valutazione «anche periodica» degli atti normativi.
I periodi seguenti, tuttavia, dispongono che la prima valutazione sia effettuata dopo due anni dall’entrata in vigore, e che le valutazioni successive siano effettuate «periodicamente a scadenze biennali», lasciando intendere che qualora un atto sia inserito nella lista di quelli sottoposti a VIR dai decreti del P.C.M., tale verifica abbia un carattere di durata, e dunque debba essere ripetuta nel tempo, senza che siano necessarie nuove espresse previsioni.

La legge di semplificazione per il 2005, dunque, pur avendo il merito di prevedere un istituto importante per la qualità della regolazione, non risolve nessuno dei principali problemi legati alla VIR.
Molto dunque, dovrà essere risolto dai decreti attuativi emanati dal .P.C.M.


2.2. Emanato il primo decreto attuativo - I punti fondamentali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, il D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, con il quale viene adottato il regolamento recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Il decreto:
a) determina l'ambito di applicazione della VIR (art. 2);
b) fissa i contenuti della VIR (art. 3);
c) determina i criteri ed i contenuti generali della relazione che deve essere inviata al Parlamento (Allegato)
.
La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
La VIR viene effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.
Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.
Con una apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno essere stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

I punti fondamentali del Decreto possono essere così riassunti:
1) La disciplina della VIR si applica:
- agli atti normativi del Governo in merito ai quali è stata svolta l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), dopo un biennio dalla loro entrata in vigore;
- ai decreti legislativi e alle leggi di conversione dei decreti-legge, anche in caso di mancata precedente effettuazione dell’AIR;
- agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l’AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e di guida strategica per le politiche di semplificazione e qualità della regolazione
.

2) La VIR è svolta dopo un biennio dalla data di entrata in vigore dell’atto oggetto di verifica.
Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.

3) La competenza a svolgere la VIR è dell’amministrazione che ha effettuato l’AIR sull’atto normativo oggetto di verifica, ovvero – in caso di mancanza di previa effettuazione dell’AIR – dell’amministrazione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica.

4) La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili:
- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima dei costi e degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
- verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso;
- effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa;
- congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;
- valutazione dell’incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull’ampliamento delle libertà dei soggetti dell’ordinamento giuridico
.
E' prevista anche una conclusione di sintesi sulla valutazione dell’impatto effettuata che riassume le principali risultanze dell’analisi.
Ogni profilo della verifica va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie di soggetti interessate dall’intervento.

5) La verifica è documentata in apposita relazione inviata al DAGL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

6) L’amministrazione che ha effettuato la VIR assicura alla relativa relazione apposita pubblicità, anche mediante strumenti informatici e la pubblicazione in un’apposita sezione del sito internet dell’amministrazione.

7) La relazione VIR, in sede di prima applicazione, dovrà essere redatta in conformità alla griglia metodologica allegata al regolamento.
Riguardo ai contenuti, la griglia metodologica è articolata in distinte sezioni corrispondenti ai profili indicati al punto n. 4).


3. ANALISI TECNICO-NORMATIVA - ATN

Mentre l'AIR serve alla valutazione degli effetti sostanziali che un provvedimento normativo provoca sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese, ed è stata più volte adottata sia per l’analisi ex ante (prima dell'entrata in vigore del provvedimento normativo), sia per l’analisi ex post (per valutare gli effetti di provvedimenti vigenti), l'ATN valuta, invece, la qualità del testo normativo e i suoi effetti sull'ordinamento normativo vigente.
La Direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008, che ha sostituito la Direttiva del 27 marzo 2000, fissa i seguenti principi:
1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
2. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria, e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto nonché dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.
3. L'ATN illustra altresì la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.


4. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

4.1. Iperproduzione normativa e poca chiarezza

Con l'espressione tecniche legislative, o ”drafting normativo”, normalmente si intendono tutti quegli studi che riguardano la redazione delle leggi.
Quello delle tecniche legislative è un tema particolare nel campo del diritto, dal momento che investe non un particolare settore, ma tutto il complesso di norme che compongono l'ordinamento, ed è quindi necessariamente trasversale.
Allo stesso tempo è un tema vecchio, anche se con una storia frastagliata e poco tracciabile in senso unitario.
Dall'antica Grecia all'epoca delle grandi codificazioni dell'Ottocento, tutte le legislazioni si sono trovate sotto osservazione per quanto riguarda la (poca) chiarezza, o sulla quantità eccessiva di norme che la compongono.
L'epoca attuale non è esente da critiche. In particolare, in Italia si assiste ad una generale iperproduzione normativa, che di certo non aiuta il cittadino a districarsi in questa giungla, sebbene in tempi più recenti si è assistito a dei tentativi, con le leggi di semplificazione normativa annuale e alcune codificazioni.
È inoltre emblematico, ad esempio, che non sia possibile determinare con certezza il numero delle leggi vigenti in Italia.
Secondo il Ministero per la semplificazione normativa si calcola che il numero degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale superi l'incredibile cifra di 430.000.

Chiaramente, non mancano poi i problemi legati alla chiarezza dei singoli atti normativi.
Comunque è possibile individuare, negli anni recenti, un più organico approccio al problema, affrontato dal punto di vista scientifico con studi di settore e la redazione di appositi manuali di raccomandazioni per la buona scrittura.
In quest'ambito, in Italia, sono state le Regioni tra le prime a muoversi, e le stesse Regioni si sono trovate in questi ultimi anni alle prese con la riforma costituzionale del 2001, che ha creato un nuovo rapporto di competenza tra norme, e quindi le ha poste di fronte all'esigenza di rivedere la propria attività normativa.

L'ultimo aspetto, comunque, riguarda prevalentemente quello che si chiama ”drafting sostanziale”, quello cioè che cerca di inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento.
In questo non si discosta molto dal diritto costituzionale, interessato ad inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento.
Parallelamente, esiste anche un ”drafting formale”, che riguarda la qualità della normazione ed investe in senso stretto gli elementi legati all'attività redazionale.

Al confine con le tecniche legislative sono l'analisi di fattibilità e di implementazione, che guardano agli effetti concreti della legislazione sulla società, e si distinguono per essere la prima precedente all'entrata in vigore di una legge, la seconda successiva.


4.2. Manuali disponibili

Ci limitiamo a segnalare un intervento della Regione Toscana e uno dell’Unione Europea.

Su impulso della Regione Toscana opera fin dal 1979 l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), organo che svolge riunioni periodiche di confronto tra funzionari regionali interessati alla buona qualità della normazione.
L'OLI ha elaborato anche un Manuale intitolato “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.
La prima versione risale al 1992, e ad essa è seguita una seconda, nel 2002.
Il Manuale è diviso in parti chiamate Linguaggio normativo, Scrittura dei testi normativi, Struttura dell'atto normativo, Riferimenti, Modifiche e una serie di allegati, contenenti altre regole inerenti, ad esempio, alle citazioni.

. Se vuoi consultare il manuale, clicca QUI.


Anche l'Unione Europea ha dimostrato di dedicarsi a questo problema.
La cura della qualità redazionale dei testi legislativi è indispensabile perché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio ed attuata correttamente.
Affinché i cittadini e gli operatori economici possano conoscere i loro diritti ed i loro obblighi, gli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, ad un’attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva, gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa.
Per approfondire il contenuto e precisare le implicazioni di tali orientamenti, è stata redatta una Guida Pratica comune, concepita come uno strumento destinato a chiunque partecipi alla redazione degli atti normativi più comuni.

. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.


4.3. Le tecniche legislative

Oltre all’attività istituzionale relativa alla redazione dei testi normativi, gli uffici legislativi sono chiamati all’espletamento di diversi adempimenti connessi all’iter normativo:
• redazione della relazione illustrativa,
• redazione della relazione tecnico finanziaria per i provvedimenti che comportano oneri,
• redazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN),
• redazione dell’analisi per l’impatto della regolazione (AIR) e della riformulazione dei testi secondo le regole del rafting
.

Un’autorevole dottrina (Giuseppe Ugo Rescigno) raggruppa in quattro campi principali le più importanti tecniche che possono essere adottate e praticate per la migliore redazione dei testi normativi:
1. la legistica o tecnica legislativa in senso stretto o drafting, ossia la tecnica che si preoccupa dei testi normativi dal punto di vista sia del linguaggio comune, sia del linguaggio giuridico che della forma esteriore e della migliore organizzazione concettuale;
2. l’analisi di fattibilità o valutazione legislativa, ossia l’insieme di quelle tecniche che consentono di valutare ex ante (AIR) un testo normativo per verificare, nei limiti del possibile, la sua adeguatezza a risorse materiali, personali, finanziarie, rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati sperati e le probabili conseguenze che la sua immissione determinerà nel sistema;
3. il controllo di gestione, ossia l’analisi ex post (VIR) delle effettive conseguenze e realizzazioni raggiunte dall’applicazione dell’atto normativo;
4. l’analisi delle procedure che rappresenta lo studio sistematico delle procedure adottate e da adottare nella preparazione, redazione e approvazione di un testo normativo per coordinare meglio ed effettuare tutte le valutazioni relative ai tre punti precedenti ed assume per questo un’importanza strategica.

In relazione al drafting cosiddetto formale sono state fissate delle regole essenziali che possono essere sinteticamente ripartite in tre categorie:
1. organizzare il testo, ossia rispettare un piano preordinato che imprima una precisa gerarchia alle diverse informazioni trasmesse dalla legge; evitare di inserire norme intruse rispetto all’argomento disciplinato in via principale; scandire il dettato normativo attraverso l’uso di sezioni, capi, titoli, rubricare ogni articolo; dedicare a ciascun articolo un singolo oggetto;
2. strutturare la frase, ossia usare periodi tendenzialmente brevi, senza troppi incisi né subordinate; curarne la punteggiatura; evitare la doppia negazione e la forma passiva; mirare alla essenzialità;
3. utilizzare il linguaggio normativo, ossia impiegare parole italiane; evitare l’uso di vocaboli arcaici, di neologismi o parole inutilmente solenni o ricercate; definire gli oggetti sempre con lo stesso nome.


5. 12 APRILE 2013 - Una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fissa le regole per una corretta applicazione delle direttive comunitarie e aggiorna il modello di Relazione AIR

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante "Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonchè aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246".
La presente direttiva: a) individua i metodi e i modelli da utilizzare ai fini dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per assicurare il rispetto del livello minimo di regolazione degli atti normativi di recepimento di direttive europee;
b) chiarisce e aggiorna il modello di Relazione AIR, alla luce delle ultime modifiche introdotte alla L. n. 246/2005 dalle leggi n. 180 e n. 183 del 2011.

Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva europea da recepire.
Ai fini dell'individuazione dei livelli minimi, la direttiva riporta tre esempi esplicativi:
Esempio n. 1
Una nuova direttiva europea prevede che lo svolgimento di una attività imprenditoriale sia subordinato all'autocertificazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione. In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso dall'autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del livello minimo di regolazione.

Esempio n. 2
Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare una attività economica in un determinato mercato, ne' rimette tale scelta agli Stati Membri. In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura per l'avvio dell'attività, per cui l'assenza di qualunque adempimento formale costituisce il livello minimo di regolazione.

Esempio n. 3
Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per svolgere una determinata attività e prevede che la relativa procedura sia definita dagli Stati Membri.
I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono un livello minimo: se la norma di recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di tale livello. Al contrario, gli Stati Membri possono definire autonomamente le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attività.


6. 7 AGOSTO 2015 - Istituzione del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (CTV)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2015, il D.P.R. 2 luglio 2015, n. 119, recante " Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con tale decreto . in vigore dal 7 agosto 2015 - viene istituito, presso il Dipartimento per le politiche europee, il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (CTV), con il compito di assicurare, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge ed assistere il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nello svolgimento dei compiti affidatigli dalla legge.
Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7 agosto 2015) è abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.


7. NOVEMBRE 2017 - Pubblicato il Regolamento recante disciplina sull'AIR aulla VIR e sulla consultazione

E' stato pubblicato uslla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. 169, recante "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione".
Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonche' delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.
Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Obiettivo dell'AIR e' quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunita' e ai contenuti dell'intervento normativo.
L'AIR e' riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 3).
Obiettivo della VIR e' quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilita', all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione (art. 2, comma 5).


8. 10 APRILE 2018 - Emanata una nuova direttiva che sostituisce quella del 2013

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 20, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018 recante “Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169”.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.

La Guida fornisce indicazioni tecniche e operative alle amministrazioni statali per l'applicazione degli strumenti per la qualità della regolazione, necessari a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza delle scelte pubbliche.
Le indicazioni in essa contenute – si legge nell’introduzione – “si propongono di supportare e migliorare lo svolgimento dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e delle relative attività di consultazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e al DPCM 15 settembre 2017, n. 169”.
La Guida illustra cosa sono l'AIR, la VIR e le relative fasi di consultazione, in che modo esse affiancano e supportano l'attività normativa, che ruolo hanno gli attori che intervengono nelle relative procedure, qual è il collegamento tra le due analisi. Soprattutto, essa descrive i principali strumenti e le tecniche cui occorre fare ricorso per svolgere adeguatamente un'AIR e una VIR e predisporne le relazioni conclusive (rispettivamente, Relazione AIR e Relazione VIR).

Il presente documento, curato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Nucleo AIR, sostituisce la "Guida alla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione" approvata con la Circolare del 16 gennaio 2001, n. 1.
La Guida è stata redatta tenendo in considerazione, con i dovuti adattamenti al contesto italiano, le indicazioni contenute nelle linee guida sulla Better regulation della Commissione Europea, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'attività di analisi della regolazione svolta a livello nazionale e quella realizzata in ambito europeo.
Inoltre, la Guida tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione Europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" e delle metodologie elaborate nell'ambito del Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT).

Il documento è strutturato in 11 capitoli.
Il Capitolo 1 illustra il concetto di ciclo della regolazione, sottolineando l'importanza di utilizzare una pluralita' di strumenti di valutazione e partecipazione che accompagnino le diverse "fasi evolutive" di un intervento normativo.
Il Capitolo 2 e' dedicato alla programmazione normativa e al nesso tra questa e l'analisi di impatto.
Il Capitolo 3 fornisce indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione all'interno delle amministrazioni.
I Capitoli. 4, 5 e 6 sono dedicati all'AIR. Nel cap. 4 si descrivono gli obiettivi, l'ambito di applicazione dell'Air e la relativa procedura; nel cap. 5 si analizzano nel dettaglio le diverse fasi dell'analisi di impatto e si forniscono indicazioni operative per il loro svolgimento e per la redazione della Relazione che da' conto delle attivita' svolte; il cap. 6 e' dedicato alla procedura Air per i decreti-legge;
IlCapitolo 7 descrive le modalita' di partecipazione alle attivita' di analisi di impatto poste in essere a livello europeo (Air in fase ascendente).
I Capitoli. 8 e 9 sono dedicati agli obiettivi, alle procedure, all'ambito di applicazione e alle fasi della Vir, fornendo, anche in questo caso, indicazioni operative per lo svolgimento della valutazione e per la redazione della Relazione finale.
Nel Capitolo 10 si illustrano le modalita' di partecipazione alle attivita' di valutazione ex post della normativa europea.
Il Capitolo 11 e' dedicato alle consultazioni nell'Air e nella Vir e illustra, in particolare, le finalita' e le procedure di consultazione, nonche' le modalita' per dare conto del loro svolgimento, delle osservazioni e dei dati raccolti. Le Appendici alla Guida forniscono alcuni strumenti operativi da utilizzare nello svolgimento dell'AIR e della VIR.

Abrogata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonchè aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246»,


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 8 marzo 1999, n. 50: Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 27 marzo 2000: Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione. (Successivamente sostituita dalla Direttiva 10 settembre 2008).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure – Circolare n. 1 del 16 gennaio 2001: Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 21 dicembre 2001: “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione”.

. D.M. 24 gennaio 2003: Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

. Legge 29 luglio 2003, n. 229: Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001.

. Legge 28 novembre 2005, n. 246: Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

. D.L. 10 gennaio 2006, n. 4: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80). Art. 1.

. D.P.C.M. 12 settembre 2006: Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

. CONFERENZA UNIFICATA – Accordo del 29 marzo 2007: Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/CU).

. Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Testo coordinato In vigore dal 22 agosto 2008). Articoli dal 24 al 45.
. Legge 6 agosto 2008, n. 133 - ALLEGATO A: Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1864 - 1997 (abrogati 3.370 provvedimenti).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 10 settembre 2008: Tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN).

. D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170: Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

. D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212: Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
. D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 - ALLEGATO.

. D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252: Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese".
. D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 - ALLEGATO A - Linee guida sui criteri e le modalità per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013: Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonche' aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (Direttiva abrogata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018).

. D.P.C.M. 25 gennaio 2013: Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
. D.P.C.M. 25 gennaio 2013 - ALLEGATO A - Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi.
. D.P.C.M. 25 gennaio 2013 - ALLEGATO 1 - Attività amministratiove standard - Descrizione.
. D.P.C.M. 25 gennaio 2013 - ALLEGATO 2 - Variabili di scelta dei costi standard e relativi criteri.
. D.P.C.M. 25 gennaio 2013 - ALLEGATO 3 - Modelli per la trasmissione del bilancio.
. D.P.C.M. 25 gennaio 2013 - ALLEGATO 4 - Passi da realizzare per l'individuazione degli oneri informativi e la quantificazione dei relativi costi amministrativi - Riepilogo.

. D.P.R. 2 luglio 2015, n. 119: Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. .

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. 169: Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

. DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018: Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018).



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Pubblicato su: 2010-06-25 (2977 letture)

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