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SEMPLIFICAZIONE PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE - L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 138/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011 - ALCUNE NORMATIVE REGIONALI





LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE - L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI
LA NORMATIVA NAZIONALE


1. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 138/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011

1.1. Libertà di iniziativa economica - Abrogazione delle indebite restrizioni

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, senza più attendere la revisione dell’art. 41 della Costituzione - come originariamente previsto dal D.L. n. 138/2001 - Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (dunque, entro il 17 settembre 2012), dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

A decorrere dalla data sopra indicata, le disposizioni normative statali incompatibili con il principio enunciato sono in ogni caso soppresse, con conseguente diretta applicazione degli istituti della Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi.
Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali dovranno essere individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto sopra e dovrà essere definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio sopra enunciato.

Il comma 5 dell'articolo 3 fissa un principio fondamentale: l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.


1.2. Le restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche

Nei commi dal 7 al 11 dell'art. 3, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, viene fissato il principio della libertà di impresa e precisato il concetto di "restrizione".
Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.
Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso il principio enunciato al punto precedente.
Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente saranno abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il termine «restrizione», come stabilito al comma 9, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta
.


1.3. Revoca ed esclusione delle "restrizioni“

Secondo quanto stabilito al comma 10, le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 11 viene stabilito che singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni come sopra descritta; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (dunque, entro 17 gennaio 2012), qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa
.

Dalla legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, è stato infine aggiunto il comma 11-bis dove viene precisato che, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Servizi), sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni di cui sopra, i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.


1.4. L'accesso alle professioni

L'articolo 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede una serie di disposizioni volte ad eliminare quelle restrizioni al libero accesso ed esercizio delle attività economiche e delle professioni.
In particolare, con riferimento al mondo delle professioni, il legislatore della Manovra-bis si preoccupa di evitare che l'esistenza di ordinamenti professionali autonomi limiti o restringa il libero accesso ed esercizio delle attività professionali.

L'articolo in questione, recante “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche”, non prevede l'abolizione degli Ordini professionali, tuttavia, stabilisce che, fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni:
- al principio di libera concorrenza,
- alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale,
- alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, entro il 13 agosto 2012) per recepire i principi che di seguito illustriamo brevemente.

1) Libero accesso alla professione
L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

2) Formazione continua
Viene previsto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

3) Disciplina e durata del tirocinio
La disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.
Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

4) Compenso pattuito per iscritto
Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.
Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

5) Obbligo di stipula di una polizza assicurativa
A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

6) Istituzione di organi territoriali
Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.
La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

7) Pubblicità informativa libera
La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera.
Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

8) Cadono i vincoli di distanza
Dovranno essere cancellate le restrizioni che impongono distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica (art. 3, comma 9, lett. d).

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011, clicca QUI.


LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE
ESAME DI ALCUNE LEGGI REGIONALI


1. REGIONE LOMBARDIA

1.1. L'introduzione della DIAP - Le norme regolamentari

1) La Regione Lombardia, applicando quanto previsto dalla L.R. 2 febbraio 2007. n. 1, prosegue nella semplificazione amministrativa per l’avvio di attività economiche.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 8/6919 del 2 aprile 2008, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 14 aprile 2008 (che è diventata operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione), elimina per l’avvio, il trasferimento e l’ampliamento di alcune attività commerciali (esercizi di vicinato, vendite speciali, distributori automatici, spacci interni, somministrazione) e di servizio (acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing) i documenti finora previsti, sostituendoli con la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), eliminando contemporaneamente, quel lasso di tempo (30 giorni) che finora le norme vigenti obbligavano ad osservare prima di avviare effettivamente l’attività.
Con questo provvedimento si dà piena attuazione alla possibilità di poter avviare un’attività economica immediatamente e presentando un solo documento ad un solo sportello della Pubblica Amministrazione.

2) Con successivo Decreto del Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813, sono stati approvati i seguenti modelli di dichiarazione e le relative Schede allegate:
- Modello A: Dichiarazione di avvio / Modifica attività (DIAP);
- Modello B: Dichiarazione Subingresso / Cessazione /Sospensione e ripresa / Cambiamento ragione sociale;
- Scheda 1 - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita;
- Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- Scheda 4 - Attività di produzione;
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale.

3) Con la L.R. 2 aprile 2007, n. 8, recante "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato", la Regione Lombardia persegue la finalità della semplificazione amche degli adempimenti connessi alla tutela della salute dei cittadini mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato, oltre che sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, anche sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizazzione del sistema sanitario regionale.
Vengono aboliti una serie di certificazioni sanitarie; vengono aboliti dei nulla osta sostituiti da dichiarazioni di inizio attività produttiva; viene abolita l'autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unità d'offerta socio-sanitarie; vengono abolite le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria.


1.2. MODULISTICA

Si riporta la modulistica adottata dalla Regione Lombardia, in vigore dal 14 marzo 2009.

. REGIONE LOMBARDIA – Dichiarazione Avvio Attività e Comunicazioni varie.

. REGIONE LOMBARDIA – Dichiarazione di inizio / modifica attività produttiva (DIAP).

. REGIONE LOMBARDIA – Dichiarazione subingresso / Cessazione / Sospensione e ripresa / Cambiamento di ragione sociale attività produttiva.

. REGIONE LOMBARDIA – Attività di vendita ex art. 7 D. Lgs. 114/1998 - Somministrazione ex art. 8, comma 4, L.R. 30/2003 - Forme speciali di vendita.

. REGIONE LOMBARDIA – Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

. REGIONE LOMBARDIA – Attività di servizi alla persona.

. REGIONE LOMBARDIA – Attività di produzione.

. REGIONE LOMBARDIA – Compatibilità ambientale.


1.3. Approfondimenti e guide

- Si riporta il testo della seguente guida:
. REGIONE LOMBARDIA – Semplificazione amministrativa per le attività economiche / di servizio in Lombardia.


1.4. RIFERIMENTI NORMATIVI

. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 aprile 2007, n. 8: Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie - Collegato.

. REGIONE LOMBARDIA – Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento.

. REGIONE LOMBARDIA – Decreto Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813: Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della D.G.R. del 2 aprile 2008, n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento".

. REGIONE LOMBARDIA – Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2008, n. 8/8547: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 3º provvedimento".

. REGIONE LOMBARDIA – Decreto Direttore Centrale del 2 febbraio 2009, n. 790: Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della D.G.R. del 2 aprile 2008, n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 3º provvedimento".


2. REGIONE LOMBARDIA

. REGIONE TOSCANA - L.R. 3 dicembre 2012, n. 69: Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012.



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Pubblicato su: 2010-06-25 (4236 letture)

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